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Document 62004CC0127
Opinion of Mr Advocate General Geelhoed delivered on 2 June 2005.#Declan O'Byrne v Sanofi Pasteur MSD Ltd and Sanofi Pasteur SA.#Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - United Kingdom.#Directive 85/374/EEC - Liability for defective products - Definition of "putting into circulation' of the product - Supply by the producer to a wholly owned subsidiary.#Case C-127/04.
Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 2 giugno 2005.
Declan O'Byrne contro Sanofi Pasteur MSD Ltd e Sanofi Pasteur SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Regno Unito.
Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Nozione di "messa in circolazione" del prodotto - Fornitura del produttore ad una società interamente controllata.
Causa C-127/04.
Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 2 giugno 2005.
Declan O'Byrne contro Sanofi Pasteur MSD Ltd e Sanofi Pasteur SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Regno Unito.
Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Nozione di "messa in circolazione" del prodotto - Fornitura del produttore ad una società interamente controllata.
Causa C-127/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-01313
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:349
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GEELHOED
presentate il 2 giugno 2005 (1)
Causa C‑127/04
Master Declan O’Byrne
contro
Sanofi Pasteur SA, già Aventis Pasteur SA
contro
Sanofi Pasteur MSD Ltd, già Aventis Pasteur MSD Ltd
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division)
«Responsabilità per prodotti difettosi – Data in cui il prodotto viene messo in circolazione»
I – Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Regno Unito) riguarda l’interpretazione dell’art. 11 della Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (2) (in prosieguo: «la direttiva»).
2. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, in quale momento si possa considerare che un prodotto sia stato messo in circolazione. Dipende da tale momento, se l’azione contro il produttore sia stata esperita nei termini, vale a dire entro il periodo di dieci anni da quando il prodotto è stato messo in circolazione, come contemplato dall’art. 11 della direttiva. Un fattore supplementare è dato dal fatto che la prima cessione del prodotto, asseritamente difettoso, ha avuto luogo tra due società dello stesso gruppo. Una cessione all’interno del gruppo può equivalere ad una messa in circolazione del prodotto?
3. Sembra, inoltre, che una prima azione sia stata intentata entro il termine di dieci anni, ma contro un soggetto sbagliato, e precisamente contro un fornitore (convenuto nel primo procedimento), ritenendo erroneamente che questi fosse il produttore. Di conseguenza, pare che una successiva azione contro il produttore effettivo (convenuto nel secondo procedimento) sia stata promossa giusto prima o giusto dopo la scadenza del periodo di dieci anni. La questione successiva attiene quindi al fatto se, in situazioni del genere, sia consentito trattare il procedimento promosso contro il convenuto nella prima causa come procedimento contro il produttore (convenuto nella seconda causa, proposto convenuto nella prima causa), ovvero, se sia consentito ad un giudice nazionale sostituire il secondo convenuto al primo, qualora la seconda azione sia stata esperita dopo la scadenza dei termini.
II – Contesto normativo
4. L’art. 1 della direttiva sancisce che «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
5. L’art. 7 della direttiva recita:
«Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova:
a) che non ha messo il prodotto in circolazione;
…».
6. L’art. 11 della direttiva dispone:
«Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».
7. Nella sentenza Veedfald (3) la Corte ha dichiarato che l’art. 7, lett. a), della direttiva, debba essere interpretato nel senso che un prodotto difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico consistente nel preparare un organo umano per il suo trapianto ed il danno causato a tale organo è conseguente a detta preparazione.
8. Il Regno Unito ha dato attuazione alla direttiva mediante la prima parte del Consumer Protection Act del 1987, entrato in vigore il 1° marzo 1988. L’art. 4 di tale legge è così formulato:
«1) In ogni azione civile intentata ai sensi della presente parte a causa di un prodotto difettoso, il convenuto potrà escludere la propria responsabilità se dimostra:
…
(b) che la persona contro la quale si agisce non ha mai fornito il prodotto ad un altra; o
…
(d) che il prodotto non era difettoso nel periodo rilevante;
…».
9. Inoltre, il Consumer Protection Act 1987 ha aggiunto al Limitation Act 1980 un nuovo art. 11A, che al terzo comma dispone:
«Un procedimento, al quale si applica il presente articolo, non può essere promosso dopo la scadenza del periodo di dieci anni decorrente dal momento rilevante ...; e il presente comma ha l’effetto di estinguere il diritto d’azione al termine del suddetto periodo di dieci anni, a prescindere dal fatto che tale diritto d’azione sia maturato o meno, o dal momento in cui, in virtù delle seguenti disposizioni della presente legge, ha iniziato a decorrere».
III – Fatti, procedimento e questioni preliminari
10. Il 3 novembre 1992, al piccolo Declan O’Byrne, ricorrente nella causa principale, è stata somministrata una dose di vaccino antiemofilico presso lo studio medico MacDonald Road Medical Centre.
11. In seguito a tale vaccinazione, il ricorrente ha subito gravi lesioni al cervello. Egli sostiene che esse siano state causate dal vaccino, che era difettoso.
12. Il produttore del vaccino era la Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA, una società francese, che ha successivamento cambiato la propria denominazione sociale in Aventis Pasteur SA (in prosieguo: la «APSA»).
13. La Mérieux UK Limited, una società inglese, era una filiale completamente controllata dalla APSA e operava come distributore, nel Regno Unito, di prodotti fabbricati dalla APSA. La Mérieux UK Limited ha successivamente cambiato la propria denominazione sociale in Aventis Pasteur MSD (in prosieguo: la «APMSD»).
14. Il 18 settembre 1992, la APSA ha inviato una fornitura di dosi di vaccino, tra cui quella somministrata alla vittima, alla APMSD che l’ha ricevuta il 22 settembre 1992. La APSA ha inviato alla APMSD una fattura relativa a detta fornitura, la quale è stata da questa debitamente pagata.
15. In data non conosciuta, anteriore o posteriore al 7 ottobre 1992, sembra che una parte di questa fornitura sia stata venduta dalla APMSD al Ministero della Salute del Regno Unito e fornita dalla APMSD direttamente ad un ospedale da questo designato. Detto ospedale l’ha a sua volta consegnato allo studio medico di cui trattasi, in cui il ricorrente è stato vaccinato il 3 novembre 1992.
16. In data 2 novembre 2000, il ricorrente ha promosso un’azione risarcitoria contro la APMDS, affermando che quest’ultima fosse il produttore del farmaco.
17. In data 7 ottobre 2002, è stato avviata una seconda azione contro la APSA. I legali del ricorrente sostenevano dinanzi al giudice nazionale che solo nell’estate del 2002, è apparso loro chiaro, per la prima volta, che il fabbricante del prodotto era, in realtà, la APSA e non la APMSD.
18. Nell’ambito del suddetto procedimento, la APSA asserisce che, avendo immesso il prodotto sul mercato mediante la fornitura inviata alla sua filiale il 18 settembre 1992, e da questa ricevuta il 22 settembre 1992, il procedimento promosso in data 7 ottobre 2002 sarebbe stato avviato dopo la scadenza del termine utile per agire, di dieci anni a partire dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione, come previsto dall’art. 11A, terzo comma, del Limitation Act, il quale recepisce nell’ordinamento interno l’art. 11 della direttiva. L’azione sarebbe pertanto preclusa a norma di legge.
19. Il ricorrente fa valere, tuttavia, che il prodotto non sarebbe stato messo in circolazione finché non è stato consegnato dalla APMSD all’ospedale designato dal Ministero della Salute e ciò si sarebbe verificato in una data successiva al 7 ottobre 1992, ossia meno di dieci anni prima dell’avvio della seconda azione. Pertanto, l’azione non sarebbe preclusa dalla normativa.
20. Il 10 marzo 2003, il ricorrente ha adito il giudice nazionale al fine di chiedere nell’ambito del primo procedimento, promosso nel 2000, la sostituzione dell’APMSD da parte dell’APSA per ogni effetto di legge.
Le questioni pregiudiziali
21. La High Court of Justice, Queen’s Bench Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali.
«1) Se, sulla base di un’interpretazione esatta dell’art. 11 della direttiva del Consiglio, allorché un prodotto sia fornito in base ad un contratto di vendita da un fabbricante francese alla sua filiale inglese completamente controllata, e successivamente dalla società inglese ad un altro organismo, tale prodotto è messo in circolazione:
(a) quando lascia la società francese; o
(b) quando perviene alla società inglese; o
(c) quando lascia la società inglese; o
(d) quando perviene all’organismo che riceve il prodotto dalla società inglese.
2) Allorchè un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva del Consiglio relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso venga avviato contro una società (A) ritenendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto, mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un’altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici al fine di trattare un tale procedimento come «un procedimento giudiziario contro il produttore» ai sensi dell’art. 11 della direttiva del Consiglio.
3) Se l’art. 11 della direttiva del Consiglio, correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire ad un giudice il potere discrezionale di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato supra nella questione 2) («il procedimento pertinente») in circostanze in cui:
(a) il periodo di dieci anni di cui all’art. 11 è scaduto;
(b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di dieci anni; e
(c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di dieci anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente».
IV – Analisi
22. Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiede cosa si debba intendere per «messa in circolazione» di cui all’art. 11 della direttiva. Esso individua quattro date diverse, di cui le prime due si riferiscono ad un’operazione interna al gruppo, mentre le ultime due attengono ad un’operazione ulteriore nella catena di distribuzione.
23. La responsabilità del produttore si estingue dopo dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione. La nozione di «messa in circolazione» è, pertanto, importante allo scopo di determinare con precisione quando ha fine la responsabilità oggettiva del produttore. Tale nozione non si rinviene solo nell’art. 11, bensì anche negli artt. 6, 7 e 17 (4).
24. Malgrado la sua rilevanza, tale espressione non è definita dalla direttiva. All’epoca della sua elaborazione, non si considerava necessario definire l’espressione «messa in circolazione», in quanto, come si legge nelle note esplicative della Commissione, «era da considerarsi autoesplicativa nel senso ordinario del termine». Stando alle suddette note, di regola, un prodotto si considera messo in circolazione, quando viene lanciato nella catena di distribuzione (5). Un altro motivo per la mancata definizione dell’espressione di cui trattasi può essere costituito dalla Convenzione europea sulla responsabilità per danni cagionati dalla morte o da lesioni personali, del 27 gennaio 1977 (la Convenzione del 1977) (6). Il regime della Convenzione del 1977 e della direttiva sono più o meno uguali. A norma dell’art. 2, lett. d), della Convenzione, un prodotto si considera messo in circolazione quando il produttore lo ha consegnato ad un’altro soggetto.
25. Contrariamente a quanto sostenuto nelle note esplicative della Commissione, il presente caso dimostra come la nozione di «messa in circolazione» richieda una definizione del momento a partire dal quale decorre il termine di 10 anni. La Corte non è stata ancora chiamata a definire la nozione di «messa in circolazione». Essa l’ha esaminata nella causa Veedfald (7), ma nel contesto dell’art. 7, lett. a), della direttiva, e dei fatti di causa specifici. Essa non ebbe, inoltre, a formulare una definizione generale di tale nozione.
26. Nella causa Veedfald il convenuto adduceva che non aveva mai messo in circolazione il prodotto. Il convenuto era il produttore di un liquido difettoso destinato all’irrorazione del rene prima del trapianto. Tale liquido veniva fabbricato dall’ospedale A e utilizzato dall’ospedale B, entrambi di proprietà del convenuto. L’argomento fatto valere da quest’ultimo consisteva nell’asserire che tale prodotto veniva impiegato nell’ambito di una prestazione di servizi (non coperta dalla direttiva) e non nell’ambito di una sorta di contratto di vendita. Secondo il convenuto, nel caso di specie, il prodotto non aveva mai lasciato la sfera di controllo del laboratorio dell’ospedale che ha fabbricato il liquido, nonché dell’ospedale in cui era stato utilizzato e, pertanto, non era mai stato messo in circolazione ai sensi dell’art. 7, lett. a), della direttiva.
27. La Corte non ha accolto tale argomento. Essa ha statuito che «simili circostanze non sono determinanti quando, come nella causa principale, l’uso del prodotto è caratterizzato dal fatto che la persona alla quale è destinato deve essa stessa recarsi nella sfera di controllo» (punto 17) e ha risolto il quesito posto affermando che «l’art. 7, lett. a) ... deve essere interpretato nel senso che un prodotto difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico, consistente nel preparare un organo umano per il suo trapianto, ed il danno causato a tale organo è conseguente a detta preparazione».
28. Nella fattispecie in esame la questione che si pone non è tanto se il prodotto sia stato messo in circolazione quanto quando esso sia stato messo in circolazione. Tale questione, ossia quale «azione» conti, è rilevante per l’inizio e quindi per la data finale del periodo decennale di responsabilità.
29. Prima di esaminare tale questione va rammentato che la direttiva è tesa a creare un equilibrio fra gli interessi dei consumatori e quelli dei produttori. Tale bilanciamento deve essere preso in considerazione nell’interpretazione della nozione di «messa in circolazione». Da un lato, la direttiva mira a proteggere il consumatore stabilendo la responsabilità senza colpa del produttore per il danno cagionato dal difetto del suo prodotto. Dall’altro, la responsabilità del produttore è limitata temporalmente e si estingue alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione. L’art. 11 risulta, pertanto, formulato nell’interesse del produttore. I limiti temporali si giustificano principalmente per il fatto che la responsabilità oggettiva comporta per il produttore un onere maggiore rispetto a quello previsto dai regimi tradizionali di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Al fine di non scoraggiare l’innovazione tecnologica e di rendere possibile una copertura assicurativa, si è ritenuto necessario porre dei limiti temporali alla regola della responsabilità oggettiva.
30. In secondo luogo, come già accennato, la nozione di «messa in circolazione» compare numerose volte nella direttiva. È evidente che essa debba assumere lo stesso significato ovunque figuri nella direttiva.
31. In quale momento un prodotto è messo in circolazione?
32. In merito a questa questione sono stati espressi vari punti di vista. Il ricorrente, il governo italiano, nonché la Commissione ritengono che il momento in cui un prodotto è messo in circolazione, coincida con quello in cui il produttore cessa di avere il controllo di tale prodotto ovvero in cui viene consegnato ad un soggetto su cui il produttore non esercita alcun controllo. Ciò che rileva è l’immissione nella catena di distribuzione mediante consegna ad un terzo (nella specie, l’ospedale al quale la APMSD ha fornito il vaccino).
33. La APSA e la APMSD non sono dello stesso avviso. Esse affermano che il fattore decisivo sia rappresentato dal momento in cui il prodotto lascia l’entità in cui è stato fabbricato e che sia priva di rilievo l’identità dell’acquirente, che è una filiale.
34. È palese che la determinazione del momento da cui inizia il periodo di responsabilità oggettiva dovrebbe essere la più netta ed obiettiva possibile. Essa non va né troppo anticipata (il processo produttivo potrebbe non essere ancora concluso) né troppo posticipata (il prodotto potrebbe trovarsi da qualche parte nella catena di distribuzione).
35. Poiché l’art. 11 della direttiva fa chiaramente riferimento al produttore, far decorrere il termine rilevante di dieci anni dal momento in cui il venditore al dettaglio mette il prodotto in vendita, risulterebbe in contrasto con il disposto della direttiva.
36. Il momento sarebbe invece troppo anticipato se il prodotto si considerasse messo in circolazione in seguito ad un atto spontaneo di fornitura ad un organismo ricevente da parte del produttore. Situazioni del genere comprenderebbero altresì la fornitura ad enti che effettuano sperimentazioni. Ciò sarebbe incompatibile con i documenti esplicativi della Convenzione del 1977 e della direttiva, i quali indicano con chiarezza che tali enti non debbano intendersi inclusi nella nozione di messa in circolazione di un prodotto: non essendo concluso il controllo sulla qualità del prodotto, questo non è pronto per l’esposizione ai possibili acquirenti e dunque alle potenziali vittime.
37. Di regola, il lancio di un prodotto nella catena di distribuzione coincide con la sua messa in circolazione. Tuttavia, come si evince dalla sentenza Veedfald, ciò non costituisce sempre il caso. Pur non essendoci stata, in tale fattispecie, alcuna catena di distribuzione, il prodotto ciò nondimeno era stato messo in circolazione in un dato momento. La soluzione più appropriata si ravvisa nella definizione legata alla perdita di controllo. Secondo tale soluzione, il produttore rinuncia volontariamente al controllo del prodotto cedendolo ad un’entità separata mediante un’operazione commerciale.
38. Tutte le parti intervenienti concordano, fin qui, con detta soluzione; le opinioni cominciano a divergere con riguardo alle operazioni interne al gruppo.
39. Secondo il ricorrente, la Commissione ed il governo italiano, fin quando il prodotto rimane all’interno del gruppo, il controllo di questo rimane in capo al produttore.
40. A giudizio dei convenuti nella causa principale, invece, non sarebbe rilevante che il prodotto sia stato consegnato ad una filiale interamente controllata, ad una società in qualche altro modo riconducibile al produttore ovvero ad un terzo indipendente. Secondo loro, occorre porsi unicamente il quesito se l’organismo produttore abbia volontariamente rinunciato al controllo del prodotto. Essi sostengono che, nel caso di specie, il processo di fabbricazione fosse giunto a termine e che il prodotto fosse uscito dalla sfera di controllo della APSA quando è stato da quest’ultima inviato alla APMSD. Dopo essere stato venduto e spedito alla APMSD, la APSA non era più in grado di alterarlo o di modificarlo senza revocarlo. Secondo loro, di conseguenza, non andrebbero applicate regole particolari a operazioni interne al gruppo.
41. Essi aggiungono che il controllo di un prodotto non dovrebbe essere confuso con il controllo di una società. Si tratterebbe di concetti diversi. Il primo riguarderebbe il possesso in senso giuridico, il secondo i diritti di voto. Essi evidenziano che, sebbene una filiale faccia parte dello medesimo gruppo societario della società madre, essa è dotata di una personalità giuridica distinta rispetto a quella della società madre, e ad essa fanno capo distinti diritti e responsabilità.
42. Va ricordato, come esposto supra, che l’art. 11 della direttiva, è stato formulato principalmente nell’interesse dei produttori. Anche i consumatori hanno, tuttavia, un interesse affinché che il produttore non abbia modo di incidere sulla durata del periodo di responsabilità attraverso la sua organizzazione interna. Perciò, non va condiviso l’argomento secondo cui un’operazione all’interno di un gruppo vada semplicemente considerata alla stregua di un’operazione con una terza parte.
43. È evidente, in primo luogo, che occorra prendere come punto di riferimento il controllo ovvero la rinuncia del controllo sul prodotto.
44. È importante, in secondo luogo, non perdere di vista la realtà economica. Infatti, vi è una grande varietà relativamente ai modi in cui le società possono organizzare le rispettive attività di produzione, vendita e marketing. Ciò è segnatamente il caso quando l’organizzazione della società si estende al territorio di più Stati membri. In tali ipotesi, si riscontrerà un grado di diversità ancora maggiore.
45. Attività uguali o analoghe possono essere organizzate in modi diversi, in considerazione, per esempio, delle conseguenze fiscali e di altre conseguenze giuridiche inerenti ai vari modelli organizzativi. Mentre talune società distribuiscono il loro prodotto mediante succursali, altre si avvalgono di filiali e talvolta il produttore fornisce direttamente ai terzi. Viene fatto altresì ricorso a modelli ibridi.
46. In terzo luogo, più diversità organizzativa esiste, maggiore sarà l’esigenza di un criterio chiaro per la determinazione del momento in cui il prodotto viene messo in circolazione. Tale momento coincide con la rinuncia al controllo, ovvero quando il prodotto viene ceduto per la prima volta ad una persona o società al di fuori del gruppo, vale a dire ad una terza parte indipendente. Se così non fosse, il momento iniziale del periodo differirebbe a seconda del fatto se il produttore si sia avvalso, per la distribuzione, di una filiale ovvero di una succursale, mentre la questione del controllo rimane uguale in entrambe le alternative. Ai fini dell’applicazione della direttiva, risulta irrilevante quale forma giuridica il produttore abbia scelto per la propria organizzazione.
47. Conseguentemente, si può presumere che un prodotto sia ancora sotto il controllo del gruppo di cui fa parte l’effettivo produttore, fin quando detto prodotto non sia ceduto ad una parte non soggetta al controllo del gruppo medesimo.
48. Invero, come sottolineato dalla Commissione, la data di prima cessione all’interno del gruppo societario quale momento da cui decorre il termine di dieci anni risulta prematura in quanto, nella maggior parte dei casi, le probabilità che un prodotto possa entrare in contatto con soggetti al di fuori del gruppo sono verosimilmente esigue fin quando il prodotto non esce dal controllo di una componente del gruppo. Considerare il primo spostamento all’interno del gruppo come immissione in circolazione potrebbe facilmente ridurre il periodo di responsabilità oggettiva. Tale caso ricorre, per esempio, allorquando un prodotto venga conservato da una filiale o da un altro stabilimento appartenente al produttore, senza essere utilizzato per un paio di anni e poi venga venduto o dato in noleggio ad un soggetto estraneo al gruppo.
49. Fin quando il prodotto rimane all’interno del gruppo, il produttore può sempre garantire che quest’ultimo non finisca in mano ad una massa di potenziali vittime. Ciò significa che il periodo di responsabilità oggettiva non è ancora iniziato. Egli può essere responsabile in applicazione di altre normative, ma non in base alla direttiva.
50. In aggiunta, i terzi potrebbero non sapere quando il prodotto è stato ceduto per la prima volta dal produttore alla filiale. Nell’ipotesi di operazioni intragruppo multiple può rivelarsi alquanto complesso stabilire quando e dove abbia avuto luogo la prima consegna. Sia la vittima che le altre parti coinvolte (ogni fornitore nel senso di cui all’art. 3, n. 3, della direttiva) necessitano di un chiaro punto di riferimento per la determinazione del momento in cui il prodotto si considera messo in circolazione. Le operazioni intragruppo sono spesso troppo poco trasparenti per essere utili a tal riguardo.
51. Analogamente, mi preme rilevare che l’argomento secondo il quale una filiale è giuridicamente distinta rispetto alla società controllante (e, pertanto, che la cessione da un’entità giuridica ad un’altra all’interno dello stesso gruppo di società coincide con l’immissione in circolazione del prodotto) non è convincente. Il ricorso a persone giuridiche diverse è conforme alla prassi abituale per ogni tipo di ragioni. Del pari, come avviene, per esempio, nell’ambito delle norme sulla concorrenza, persone giuridiche distinte possono essere considerate quali singole entità ai fini dell’art. 81 CE (8). Tale fatto si spiega in virtù dei stretti nessi economici tra loro intercorrenti. Ciò significa che le intese che esse stipulano tra di loro devono essere viste come attribuzione di funzioni e ruoli all’interno della stessa entità economica. Per tale ragione, gli accordi tra componenti del gruppo esulano dal campo di applicazione del summenzionato articolo. Allo stesso modo, non si può accettare che un prodotto sia considerato immesso in circolazione quando sia stato ceduto ad un’unità di distribuzione della società controllante, sia essa una succursale o una filiale. Il fatto che l’unità di distribuzione sarà soggetta a fattura non è decisivo, atteso che la prezzatura di cessioni interne costituisce una pratica comune nelle relazioni intrasocietarie.
52. Pertanto, il periodo di responsabilità oggettiva dovrebbe avere inizio quando il produttore rinuncia volontariamente al controllo del prodotto, cedendolo, per ragioni commerciali, a qualcuno che non sia collegato al gruppo al quale appartiene il produttore.
Il secondo e terzo quesito
53. Con la seconda questione, il giudice del rinvio domanda se l’art. 11 della direttiva consenta alle leggi cui soggiace il giudice adito dal ricorrente, di trattare il procedimento promosso dalla società A come «procedimento giudiziario contro il produttore» qualora l’azione risulti intentata contro A nell’erronea convinzione che essa fosse il fabbricante del prodotto mentre invece il vero fabbricante era un’altra società, la società B. Il terzo quesito concerne la questione della sostituzione. Il giudice del rinvio chiede se sia consentito sostituire A (il convenuto effettivo) con B (il produttore) quando il procedimento contro B è stato avviato dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui all’art. 11 della direttiva.
54. Nel trattare dette questioni, per A si intenderà la APMSD e per B la APSA. Intendo anche prescindere dalla carenza di informazione riscontrata nell’ordinanza di rinvio. A titolo di esempio, non è chiaro perché sia intercorso un certo lasso di tempo (dal novembre 2000 all’ottobre 2002) prima che il ricorrente agisse contro la APSA. Non è neanche chiaro in che modo la APMSD abbia reagito quando le è stato notificato l’atto di citazione, nonché se e quando tale società abbia comunicato al ricorrente l’identità del vero produttore. Si tratta di una questione di fatto di cui si deve occupare il giudice del rinvio.
55. È opportuno ricordare, come osservazione preliminare, che l’art. 11 della direttiva si riferisce al produttore. L’art. 3 della direttiva definisce invece chi può essere considerato produttore: l’effettivo fabbricante nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
56. Il danneggiato può poi citare in giudizio anche ogni fornitore del prodotto, qualora il produttore non possa essere identificato ed il fornitore non gli abbia comunicato entro un termine ragionevole l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva, il fornitore del prodotto viene equiparato al produttore.
57. Come già detto in precedenza, l’art. 11 mira a stabilire una chiara data finale, scaduta la quale si estingue la responsabilità oggettiva del produttore, salvo che non sia stato avviato contro di lui un procedimento giudiziario prima di tale data.
58. È evidente che il termine di 10 anni non si interrompe ove il danneggiato abbia erroneamente avviato un procedimento contro un soggetto che non è da considerarsi come produttore ai sensi dell’art. 3. L’errore può senz’altro comportare che nel frattempo sia scaduto il termine di decadenza decennale, poiché la direttiva non autorizza i giudici nazionali o gli ordinamenti giuridici nazionali a disattendere il termine massimo laddove il procedimento sia stato promosso prima della scadenza contro una società diversa dal produttore, giacché ciò comprometterebbe l’equilibrio posto in essere dalla direttiva tra i rispettivi interessi di utenti e produttori.
59. Stando così le cose, occorre considerare il secondo e terzo quesito alla luce della situazione di fatto in esame nella causa principale.
60. È un dato di fatto che, nel caso di specie, produttore e fornitore appartengano allo stesso gruppo societario. Come si evince dalla soluzione data alla prima questione, la APMSD non è né un fornitore terzo indipendente, né il vero produttore. È invece la persona giuridica che per prima ha messo in circolazione il prodotto cedendolo ad un soggetto estraneo al gruppo. Ai fini dell’art. 3, n. 3, della direttiva, la APMSD può essere citata in giudizio quale fornitore.
61. In una situazione del genere, caratterizzata dalla circostanza che il prodotto asseritamente difettoso è messo in circolazione da una società appartenente allo stesso gruppo societario di quella della società che lo ha fabbricato, è altamente probabile che la parte lesa interessata risulti confusa in ordine alla esatta identità del produttore.
62. Qualora il fornitore venga erroneamente citato in giudizio in quanto produttore, egli dovrebbe immediatamente comunicare al ricorrente l’identità del produttore, soprattutto allorquando esso sia una filiale del produttore, come nella presente fattispecie. Qualora omettesse di farlo, per analogia all’art. 3, n. 3, della direttiva, egli dovrebbe/ potrebbe essere equiparato al produttore.
63. Come rilevato precedentemente, qualora l’identità del produttore non sia nota al danneggiato, quest’ultimo può intentare una causa contro il fornitore, il quale è tenuto a rivelare l’identità del produttore onde esimersi dalla responsabilità. Lo stesso vale nell’ipotesi in cui si sia erroneamente ritenuto che il fornitore fosse il fabbricante del prodotto. Invero, in base alla logica insita nell’art. 3, n. 3, della direttiva, negare di essere il produttore fa scaturire l’obbligo di comunicare al ricorrente chi sia il produttore, qualora esso sia noto al fornitore, e tale ipotesi sembra molto probabilmente ricorrere nella specie.
64. Sarebbe inaccettabile se il ricorso della vittima fosse respinto per decorrenza del termine e ciò potrebbe verificarsi se il fornitore, erroneamente citato in giudizio come produttore, trascurasse di fornire, entro un termine ragionevole, le informazioni in suo possesso riguardanti l’identità del produttore.
65. Pertanto, a mio parere, non è incompatibile con la direttiva, in particolare con gli artt. 3, n. 3, e 11, consentire al giudice investito di un ricorso (da parte di un ricorrente) contro un fornitore, di trattare siffatto procedimento come «procedimento giudiziario contro il produttore» qualora il fornitore sia a conoscenza dell’identità del produttore e abbia potuto comunicarla al ricorrente in tempo utile per intentare un’azione contro il produttore entro il periodo di dieci anni, di cui all’art. 11.
66. In considerazione della soluzione proposta in merito alla seconda questione, non è necessario rispondere al terzo quesito.
V – Conclusione
67. Concludo, pertanto, che le questioni sottoposte dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division, dovrebbero essere risolte nei termini seguenti:
L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione dal momento in cui viene ceduto da un soggetto ovvero da una società sui cui il produttore esercita un controllo effettivo ad un soggetto o società sui quali il produttore non esercita un tale controllo.
Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva 85/374/CEE relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso venga avviato contro un fornitore entro il termine di dieci anni di cui all’art. 11 della direttiva, ritenendo erroneamente che il fornitore fosse il fabbricante del prodotto mentre in realtà il fabbricante era un’altra società dello stesso gruppo societario di cui fanno parte sia il fornitore che il produttore, le disposizioni della direttiva 85/374/CEE, e, segnatamente gli artt. 3, n. 3, e 11, consentono ai giudici aditi di trattare un tale procedimento come procedimento giudiziario contro il produttore ai sensi dell’art. 11 quando il fornitore fosse a conoscenza dell’identità del produttore ed era quindi in condizione di comunicarla al ricorrente entro un termine ragionevole e, ad ogni modo, prima della scadenza del termine decennale.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU 1985 L 210, pag. 29.
3 – Sentenza 10 maggio 2001, causa C‑203/99, Veedfald (Racc. pag. I‑3569).
4 – L’art. 6, n. 1, lett. c) recita: «Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui il momento della messa in circolazione del prodotto».
L’art. 7 dispone che il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova:
a) che non ha messo in circolazione il prodotto; o
b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l’aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente, o...
c) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto, o ... .
L’art. 17 sancisce che la direttiva non si applica ai prodotti messi in circolazione prima della data di entrata in vigore delle disposizioni delle normative nazionali con cui gli Stati membri si conformano alla direttiva.
5 – [1976] II CE Boll. Suppl. L11/15.
6 – http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/091.htm.
7 – Cit. supra, nota 3.
8 – V., per esempio, sentenza 27 novembre 1971, causa 22/71, Béguelin Import (Racc. pag. 949).