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Judgment of the Court (First Chamber) of 15 July 2004.#Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV and Rinck Opticiëns BV v Hoofdbedrijfschap Ambachten.#Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands.#State aid - Definition of aid - Collective advertising campaigns in favour of one sector of the economy - Financing by means of a special contribution payable by undertakings in that sector - Action taken by a body governed by public law.#Case C-345/02.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2004. Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV e Rinck Opticiëns BV contro Hoofdbedrijfschap Ambachten. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di aiuto - Campagna pubblicitaria collettiva a favore di un settore economico - Finanziamento della campagna mediante contributi speciali a carico delle imprese del settore - Intervento di un ente di diritto pubblico. Causa C-345/02.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2004. Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV e Rinck Opticiëns BV contro Hoofdbedrijfschap Ambachten. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di aiuto - Campagna pubblicitaria collettiva a favore di un settore economico - Finanziamento della campagna mediante contributi speciali a carico delle imprese del settore - Intervento di un ente di diritto pubblico. Causa C-345/02.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Aiuti concessi dagli Stati — Nozione di aiuto — Campagna pubblicitaria collettiva a favore di un settore economico — Finanziamento
della campagna mediante contributi speciali a carico delle imprese del settore — Intervento di un ente di diritto pubblico»
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Portata dell’obbligo — Notifica che deve includere
le modalità di finanziamento in ragione della loro incidenza sull’ammissibilità dell’aiuto
[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]
2. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Concessione di un aiuto in violazione del divieto di cui all’art. 93, n.
3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Obbligo dei giudici nazionali di salvaguardare i diritti dei singoli — Competenza
ad interpretare la nozione d’aiuto
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), e art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3,
CE)]
3. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Regolamenti emanati da un’organizzazione di categoria di diritto pubblico ai fini del
finanziamento di una campagna pubblicitaria mediante risorse prelevate presso i suoi membri e obbligatoriamente destinate
al finanziamento di tale campagna — Esclusione
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3,
CE)]
1. Quando le modalità di finanziamento di un aiuto di Stato, in particolare mediante contributi obbligatori, formano parte integrante
della misura di aiuto, l’esame di quest’ultima ad opera della Commissione deve necessariamente prendere in considerazione
tali modalità di finanziamento. In simile ipotesi, la notifica della misura di aiuto, prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato
(divenuto art. 88, n. 3, CE), deve riguardare anche le modalità di finanziamento dell’aiuto stesso, affinché la Commissione
possa svolgere il proprio esame sulla base di informazioni complete. In caso contrario, non potrebbe escludersi che venga
dichiarata compatibile una misura di aiuto che tale non avrebbe potuto essere dichiarata se la Commissione fosse stata a conoscenza
delle sue modalità di finanziamento.
(v. punti 29-30)
2. Spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità
nazionali, degli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n.
3, CE). Per poter accertare se un provvedimento statale sia stato adottato in violazione della detta disposizione, il giudice
nazionale può essere indotto ad interpretare la nozione di aiuto, di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito
a modifica, art. 87, n. 1, CE).
(v. punto 31)
3. Gli artt. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e 93, n 3, del Trattato CE (divenuto
art. 88, n. 3, CE) vanno interpretati nel senso che i regolamenti emanati da un’organizzazione di categoria di diritto pubblico
ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri e dai medesimi decisa, mediante
risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna, non costituiscono
parte integrante di una misura d’aiuto ai sensi delle dette disposizioni e non sono soggetti all’obbligo di previa comunicazione
alla Commissione, qualora risulti accertato che tale finanziamento è stato realizzato per mezzo di risorse in ordine alle
quali la detta organizzazione di categoria di diritto pubblico non ha mai avuto il potere di disporre liberamente.
(v. punto 41 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 luglio 2004(1)
Nel procedimento C-345/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der
Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Pearle BV,Hans Prijs Optiek Franchise BV,Rinck Opticiëns BV
e
Hoofdbedrijfschap Ambachten,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n.
1, CE) e 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE),
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal
sig. K. Lenaerts (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la Pearle BV, la Hans Prijs Optiek Franchise BV e la Rinck Opticiëns BV, dal sig. P.E. Mazel, advocaat;
–
per lo Hoofdbedrijfschap Ambachten, dal sig. R.A.A. Duk, advocaat;
–
per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra S. Terstal, in qualità di agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Flett e H. van Vliet, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente,
e della Commissione, rappresentata dal sig. H. van Vliet, all'udienza del 29 gennaio 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 27 settembre 2002, pervenuta alla Corte il 30 settembre successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto
alla Corte, in forza dell’art. 234 CE, una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione degli artt. 92, n. 1,
del Trattato CE (divenuto art. 87, n. 1, CE) e 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).
2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia relativa alla legittimità di contributi imposti dallo
Hoofdbedrijfschap Ambachten (in prosieguo: lo «HBA») ai suoi membri, tra i quali le ricorrenti nel procedimento principale,
contributi destinati al finanziamento di una campagna pubblicitaria collettiva a favore delle imprese del settore dell’ottica.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 92, n. 1, del Trattato così dispone:
«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
4
L’art. 93 del Trattato prevede quanto segue:
«1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone
a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso
da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, oppure che tale
aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
(…)
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la Commissione inizia
senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
5
A termini del primo comma della comunicazione della Commissione 6 marzo 1996, relativa agli aiuti de minimis (GU C 68, pag. 9; in prosieguo: la «comunicazione de minimis»): «[s]e qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un’impresa falsa o può falsare in modo più o meno significativo
la concorrenza tra tale impresa e i suoi concorrenti che non ne beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile
sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. Ciò vale in particolare per gli aiuti di importo assai poco elevato».
6
In base al secondo comma della comunicazione de minimis, l’art. 92, n. 1, del Trattato può essere considerato inapplicabile agli aiuti di importo massimo pari a ECU 100 000 (ora
EUR 100 000) erogati su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis. Tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e dal loro obiettivo, ad eccezione
degli aiuti all’esportazione, che sono esclusi dal beneficio di tale provvedimento.
La normativa nazionale La legge olandese sulle organizzazioni di categoria
7
La Wet op de bedrijfsorganisatie (legge olandese sulle organizzazioni di categoria, in prosieguo: la «WBO») del 27 gennaio
1950, nella versione modificata in vigore all’epoca dei fatti da cui è scaturita la controversia principale, disciplina i
compiti, la composizione, i metodi di lavoro, gli aspetti finanziari e la sorveglianza delle organizzazioni di categoria alle
quali viene attribuita la specifica responsabilità di provvedere alla regolamentazione e allo sviluppo del rispettivo settore
di attività. Ai sensi dell’art. 71 della WBO, le dette organizzazioni di categoria devono tener conto dell’interesse delle
imprese del settore interessato e del loro personale, nonché dell’interesse pubblico generale.
8
A termini dell’art. 73 della WBO, gli organi direttivi delle organizzazioni di categoria sono pariteticamente formati da delegati
degli organi rappresentativi degli imprenditori e dei lavoratori.
9
Il legislatore olandese ha conferito a tali organizzazioni le competenze necessarie all’esercizio delle loro funzioni. L’art. 93
della WBO, segnatamente, autorizza i loro organi direttivi, salvo eccezioni, ad emanare mediante regolamenti le norme che
reputino necessarie per l’attuazione degli obiettivi previsti dall’art. 71 della legge medesima, nell’interesse sia dell’attività
delle imprese del settore economico interessato, sia delle condizioni di lavoro dei rispettivi dipendenti. Tali regolamenti
devono essere approvati dal Sociaal-Economische Raad (Consiglio economico e sociale) e, ai sensi del quinto comma dell’art. 93
della WBO, non possono comportare restrizioni alla concorrenza.
10
A termini dell’art. 126 della WBO, le organizzazioni di categoria, per far fronte alle loro spese, possono adottare regolamenti
che impongano contributi alle imprese appartenenti al settore di attività in questione. I contributi di carattere generale
attengono al finanziamento dell’organizzazione di categoria in quanto tale. I «contributi obbligatori a destinazione specifica»
riguardano obiettivi specifici.
La legge olandese relativa ai ricorsi amministrativi nei confronti delle organizzazioni di categoria
11
La Wet houdende administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (legge olandese relativa ai ricorsi amministrativi nei confronti
delle organizzazioni di categoria) del 16 settembre 1954, nella versione modificata in vigore all’epoca dei fatti da cui è
scaturita la controversia principale, stabilisce il regime dei ricorsi amministrativi esperibili in materia di organizzazioni
di categoria.
12
Ai sensi degli artt. 4 e 5 di tale legge, le persone fisiche o giuridiche direttamente lese nei loro interessi dalla decisione
di un’organizzazione di categoria, ove ritengano la decisione stessa in contrasto con una normativa di applicazione generale,
possono proporre ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo economico di diritto
olandese). L’art. 33, n. 1, della legge medesima prevede che il ricorso debba essere proposto entro il termine di 30 giorni
decorrenti dalla comunicazione o dalla consegna della decisione ovvero dall’esecuzione dell’atto.
13
A termini del principio giurisprudenziale olandese della forza di legge formale, il giudice civile, ove sia adito con azione
di ripetizione di indebito, deve muovere dal presupposto che la decisione in base alla quale il pagamento è stato effettuato
sia legittima, con riguardo sia alle modalità di adozione sia al contenuto, qualora l’interessato non abbia azionato uno dei
mezzi di ricorso amministrativo esperibili.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
14
La Pearle BV, la Hans Prijs Optiek franchise BV e la Rinck Opticiëns BV (in prosieguo: le «ricorrenti nella causa principale»)
sono società con sede nei Paesi Bassi dedite al commercio di materiale ottico. Come tali, esse sono iscritte, ai sensi della
WBO, allo HBA, organizzazione di categoria di diritto pubblico.
15
Nel 1988, su richiesta di un’associazione privata di ottici, la Nederlandse Unie van Opticiëns (in prosieguo: la «NUVO»),
di cui all’epoca le ricorrenti nella causa principale facevano parte, lo HBA imponeva per la prima volta ai propri membri,
in forza di un regolamento fondato sull’art. 126 della WBO, un «contributo obbligatorio a destinazione specifica» volto a
finanziare una campagna pubblicitaria collettiva a favore delle imprese del settore dell’ottica. Successivamente, un contributo
analogo veniva imposto ogni anno, quantomeno sino al 1993.
16
Il contributo così imposto alle ricorrenti ammontava a NLG 850 per ciascuna azienda. Le ricorrenti nella causa principale
non proponevano ricorso amministrativo avverso le decisioni di prelievo che lo HBA aveva loro inviato.
17
Il 29 marzo 1995, le ricorrenti nella causa principale convenivano lo HBA dinanzi al Rechtbank te ‘s-Gravenhage al fine di
ottenere l’annullamento dei regolamenti istitutivi dei contributi obbligatori a destinazione specifica di cui trattasi e la
condanna dello HBA alla restituzione degli importi indebitamente versati in base ai regolamenti medesimi.
18
A loro avviso, i servizi prestati con le campagne pubblicitarie costituivano aiuti ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato,
e i regolamenti dello HBA istitutivi dei contributi per il finanziamento dei detti aiuti erano illegittimi, non essendo stati
comunicati alla Commissione a norma dell’art. 93, n. 3, del Trattato.
19
Con decisione non definitiva, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente le domande delle ricorrenti nella causa principale.
Essendo stata tale decisione successivamente annullata in appello, le ricorrenti proponevano ricorso per cassazione dinanzi
allo Hoge Raad der Nederlanden.
20
Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se un regime come quello in esame, in forza del quale vengono imposti contributi al fine di finanziare una campagna pubblicitaria
collettiva, debba essere considerato quale (parte di) un aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, [del Trattato], e se il relativo
progetto di attuazione debba essere conseguentemente comunicato alla Commissione ai sensi dell’art. 93, n. 3, [del Trattato].
Se ciò valga solo per i benefici derivanti dall’organizzazione e dall’offerta di campagne pubblicitarie collettive, o anche
per le relative modalità di finanziamento, quali un regolamento istitutivo di contributi e/o le modalità di contribuzione
disposte in esecuzione del regolamento stesso. Se vi sia differenza qualora la campagna collettiva di pubblicità venga offerta
a (imprese) appartenenti allo stesso settore economico assoggettato alle disposizioni istitutive dei contributi di cui trattasi.
In caso affermativo, quali sia tale differenza. Se, a tal riguardo, sia determinante accertare se i costi sostenuti dall’ente
pubblico vengano integralmente coperti dai contributi a destinazione specifica a carico delle imprese che beneficiano del
servizio reso, di modo che il beneficio concesso non gravi in alcun modo sullo Stato. Se, a tal riguardo, sia determinante
accertare se i vantaggi delle campagne collettive di pubblicità si distribuiscano in misura più o meno uniforme su tutto il
settore e se debba ritenersi che ogni singola azienda del settore abbia tratto da tali campagne benefici o vantaggi più o
meno identici.
2)
Se l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 93, n. 3, [del Trattato] valga per qualsivoglia aiuto, o solo per un aiuto
rispondente ai requisiti indicati nell’art. 92, n. 1 [del Trattato]. Se uno Stato membro, in elusione al proprio obbligo di
comunicazione, possa discrezionalmente valutare se un aiuto risponda ai requisiti indicati dall’art. 92, n. 1, [del Trattato].
In caso affermativo, in quali termini e in qual misura tale discrezionalità modifichi l’obbligo di comunicazione ex art. 93,
n. 3, [del Trattato]. O se debba, invece, ritenersi che l’obbligo di comunicazione non debba trovare applicazione solamente
quando possa ragionevolmente escludersi che la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di Stato.
3)
Qualora il giudice nazionale (…) giunga alla conclusione che si sia in presenza di un aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, [del
Trattato], se la regola «de minimis» quale formulata dalla Commissione nella (…) [comunicazione de minimis] debba essere presa
in considerazione nel valutare se la misura fosse soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione ex art. 93, n. 3
[del Trattato]. In caso affermativo, se tale regola «de minimis» vada applicata anche con effetto retroattivo agli aiuti concessi
anteriormente alla sua pubblicazione e con quali modalità tale regola «de minimis» debba essere applicata ad aiuti quali le
campagne pubblicitarie collettive annuali effettuate a beneficio di un intero settore.
4)
Se la sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I‑3547), riguardante l’effetto utile dell’art. 93, n. 3,
[del Trattato] debba essere intesa nel senso che il giudice nazionale sia tenuto ad annullare tanto i regolamenti quanto le
decisioni istitutive di contributi adottate sulla base dei regolamenti medesimi e debba quindi condannare l’ente pubblico
alla restituzione dei contributi stessi, anche se ciò dovesse porsi in contrasto con il principio sviluppato nella giurisprudenza
olandese della forza di legge formale (…). Se, a tal riguardo, rilevi il fatto che la restituzione dei contributi non faccia
venir meno il beneficio che il settore economico e le singole imprese del ramo abbiano tratto dalle campagne pubblicitarie
collettive. Se il diritto comunitario consenta che si prescinda dalle ripetizioni dei contributi a destinazione specifica
in tutto o in parte qualora il giudice nazionale ritenga che il settore economico o le imprese singolarmente considerate trarrebbero
in tal modo un irragionevole vantaggio, tenuto conto del fatto che il beneficio conseguito per effetto delle campagne pubblicitarie
non può essere restituito in natura.
5)
Se, in caso di omessa comunicazione di un aiuto ai sensi dell’art. 93, n. 3, [del Trattato], un ente pubblico, al fine di
sottrarsi all’obbligo di restituzione, possa invocare il menzionato principio dell’efficacia di legge formale della decisione
istitutiva dei contributi, qualora il soggetto destinatario della decisione stessa non fosse a conoscenza – né all’epoca della
sua emanazione né durante il decorso del relativo termine di impugnazione amministrativa – del fatto che la misura d’aiuto,
nella quale si colloca la decisione di cui trattasi, non era stata comunicata. Se un singolo possa legittimamente presumere
che lo Stato abbia rispettato l’obbligo di comunicazione ad esso incombente ai sensi dell’art. 93, n. 3 [del Trattato]».
Sulle questioni pregiudizialiOsservazioni preliminari
21
Con le prime tre questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede, sostanzialmente, se
il finanziamento di campagne pubblicitarie da parte dello HBA a favore di imprese del settore dell’ottica possa considerarsi
come un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato e se, eventualmente in considerazione della regola de minimis,
i regolamenti dello HBA istitutivi dell’obbligo di contribuzione a carico dei propri membri ai fini del finanziamento di tali
campagne avrebbero dovuto essere comunicati – in quanto componenti del regime degli aiuti – alla Commissione, ai sensi dell’art. 93,
n. 3, del Trattato. Il giudice del rinvio intende così ottenere chiarimenti in ordine alla questione se i contributi obbligatori
a destinazione specifica imposti alle ricorrenti principali, per effetto del loro nesso diretto con eventuali aiuti non notificati,
siano parimenti viziati da illegittimità e debbano pertanto, in linea di principio, essere restituiti.
22
Con la quarta e la quinta questione pregiudiziale si domanda di accertare se l’effetto utile dell’art. 93, n. 3, del Trattato
osti all’applicazione, in una fattispecie come quella in oggetto, del principio giurisprudenziale olandese della forza di
legge formale.
Sulla prima, seconda e terza questione Osservazioni presentate alla Corte
23
Le ricorrenti principali e la Commissione sostengono che il finanziamento, da parte dello HBA, di una campagna pubblicitaria
a favore delle imprese del settore dell’ottica costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, che
avrebbe dovuto essere comunicato alla Commissione ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato. Esse precisano che la nozione
di aiuto di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato comprende i benefici direttamente concessi dallo Stato nonché quelli concessi
indirettamente per il tramite di un ente pubblico o privato, quale lo HBA, designato o istituito dallo Stato medesimo (sentenza
13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099).
24
Una misura concessa da un’autorità pubblica che favorisce talune imprese o prodotti non perde il suo carattere di aiuto per
il fatto di essere parzialmente o totalmente finanziata da contributi imposti dalla pubblica autorità e prelevati sulle imprese
interessate (sentenze 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, e 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione,
Racc. pag. 4393, punto 23). Una misura potrebbe dunque rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato,
anche qualora sia integralmente finanziata mediate contributi di tal genere.
25
Secondo le ricorrenti nella causa principale e la Commissione, il governo olandese avrebbe dovuto notificare alla Commissione
tutte le informazioni necessarie sul sistema istituito. Tali informazioni avrebbero dovuto vertere sia sull’organizzazione
della campagna pubblicitaria sia sulle modalità di finanziamento (sentenza 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione,
Racc. pag. 487).
26
Lo HBA sostiene che la campagna pubblicitaria collettiva che ha sostenuto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del Trattato.
Infatti, quando le autorità allestiscono una tale campagna a vantaggio di un determinato settore del commercio, dell’artigianato
o dell’industria e finanziano tale azione con contributi obbligatori a destinazione specifica ai quali gli interessati partecipino
a concorrenza del beneficio conseguito, l’elemento costituito dal finanziamento con risorse statali sarebbe materialmente
assente.
27
Secondo il governo olandese, un regolamento emanato da un ente di diritto pubblico e che, su richiesta di un’associazione
privata, istituisca contributi volti a finanziare una campagna pubblicitaria collettiva non costituisce un aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Il detto governo ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 16
maggio 2000, causa C‑83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I‑3271, e PreussenElektra, cit.), solo i benefici
finanziati direttamente o indirettamente con risorse statali devono essere considerati aiuti ai sensi della disposizione citata.
Il governo olandese sottolinea che, nella specie, se lo HBA, mediante le proprie competenze di legge, ha svolto funzione strumentale
nella riscossione e nella destinazione delle risorse raccolte per il raggiungimento di un obiettivo preventivamente determinato
nell’ambito di un settore professionale, tale ente non poteva tuttavia disporre liberamente delle risorse medesime.
Giudizio della Corte
28
A termini dell’art. 93, n. 3, del Trattato, la Commissione deve essere informata dei progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che il progetto non sia compatibile con il mercato comune, la Commissione inizia senza indugio la procedura
di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, e lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima
che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
29
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando le modalità di finanziamento dell’aiuto, in particolare mediante contributi
obbligatori, formano parte integrante della misura di aiuto, l’esame di quest’ultima ad opera della Commissione deve necessariamente
prendere in considerazione tali modalità di finanziamento (v. sentenze 21 ottobre 2003, cause riunite C‑261/01 e C‑262/01,
Van Calster e a., Racc. pag. I‑12249, punto 49, e 27 novembre 2003, cause riunite da C‑34/01 a C‑38/01, Enirisorse, Racc.
pag. I‑14243, punto 44).
30
In simile ipotesi, la notifica della misura di aiuto, prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato, deve riguardare anche le
modalità di finanziamento dell’aiuto stesso, affinché la Commissione possa svolgere il proprio esame sulla base di informazioni
complete. In caso contrario, non potrebbe escludersi che venga dichiarata compatibile una misura di aiuto che tale non avrebbe
potuto essere dichiarata se la Commissione fosse stata a conoscenza delle sue modalità di finanziamento (sentenza Van Calster
e a., cit., punto 50).
31
Spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità
nazionali, degli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato (v., in tal senso, sentenze
21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national
des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I‑5505, punto 12, e 16 dicembre 1992, causa C‑17/91, Lornoy e a.,
Racc. pag. I‑6523, punto 30). Per poter accertare se un provvedimento statale sia stato adottato in violazione della detta
disposizione, il giudice nazionale può essere indotto ad interpretare la nozione di aiuto, di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato
(v. sentenze Steinike & Weinlig, cit., punto 14; 30 novembre 1993, causa C‑189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I‑6185, punto 14,
nonché SFEI e a., cit., punto 49). L’obbligo di comunicazione e il divieto di esecuzione previsti dall’art. 93, n. 3, del
Trattato vertono, infatti, sui progetti volti ad istituire o modificare aiuti ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato.
32
Occorre anche ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione di aiuto richiede che sussistano tutti
i presupposti previsti dall’art. 92, n. 1, del Trattato (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta
«Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc.
pag. I‑4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 68, nonché 24 luglio
2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punto 74).
33
L’art. 92, n. 1, del Trattato enuncia quattro requisiti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato
mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo,
deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza
Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 75).
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Con riguardo al primo requisito, da costante giurisprudenza risulta che non occorre distinguere tra le ipotesi in cui l’aiuto
viene concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui viene concesso per mezzo di un ente pubblico o privato, designato
o istituito dallo Stato medesimo (sentenze 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 12; Preussen
Elektra, cit., punto 58, nonché 20 novembre 2003, causa C-126/01, GEMO, Racc. pag. I-13769, punto 23).
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Tuttavia, determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, devono,
da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato
(sentenze 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commisione, Racc. pag. I-1433, punto 11; 16 maggio 2002, Francia/Commissione,
cit., punto 24, e GEMO, cit., punto 24).
36
Ancorché lo HBA sia un ente pubblico, non risulta, nella specie, che la campagna pubblicitaria sia stata finanziata con risorse
lasciate a disposizione delle autorità nazionali. Al contrario, dall’ordinanza di rinvio emerge che i fondi utilizzati dallo
HBA ai fini del finanziamento della campagna pubblicitaria in oggetto sono stati raccolti presso i propri membri, beneficiari
della campagna, mediante contributi obbligatori specificamente destinati all’organizzazione della campagna pubblicitaria medesima.
Dal momento che le spese sopportate dall’ente pubblico ai fini della detta campagna sono state interamente compensate dai
contributi imposti alle imprese beneficiarie, l’intervento dello HBA non era volto alla creazione di un vantaggio costitutivo
di un onere supplementare per lo Stato o per tale ente (v., in tal senso, sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C‑72/91 e
C‑73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I‑887, punto 21).
37
Dagli atti di causa emerge, inoltre, che lルiniziativa di organizzare e perseguire la campagna pubblicitaria in esame proviene
dalla NUVO, un’associazione privata di ottici, e non dallo HBA. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle
conclusioni, lo HBA è stato un mero strumento per la riscossione e la destinazione delle risorse raccolte ai fini del conseguimento
di un obiettivo puramente commerciale, previamente fissato dal settore interessato e che non si collocava minimamente nel
contesto di una politica definita dalle autorità olandesi.
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La causa in oggetto si distingue, pertanto, da quella sfociata nella citata sentenza Steinike & Weinlig. Da un canto, infatti,
il Fondo oggetto di quest’ultima causa era finanziato al contempo da sovvenzioni dirette dello Stato e da contributi delle
imprese affiliate, l’aliquota e la base imponibile dei quali erano fissate dalla legge istitutiva del Fondo. Dall’altro, il
Fondo in questione costituiva lo strumento di attuazione di una politica determinata dallo Stato, vale a dire la promozione
dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’industria alimentare nazionali. Parimenti, nella causa definita con sentenza 11
novembre 1987, Francia/Commissione, cit., il comitato DEFI, al quale veniva trasferito il gettito dei tributi parafiscali
imposti, in forza di un decreto governativo francese, sulle consegne di prodotti tessili in Francia, attuava azioni decise
da tale governo a sostegno del settore tessile e dell’abbigliamento in Francia.
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Ne consegue che, nelle circostanze di cui alla causa principale, il primo requisito previsto dall’art. 92, n. 1, del Trattato
perché un provvedimento possa essere qualificato aiuto di Stato è assente.
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Conseguentemente, atteso che le modalità di finanziamento della campagna pubblicitaria non costituivano parte integrante di
una misura d’aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, esse non erano soggette all’obbligo di comunicazione alla Commissione
con le modalità previste dall’art. 93, n. 3, del Trattato. Ciò premesso, non occorre risolvere specificamente la questione
dello Hoge Raad der Nederlanden relativa alla rilevanza della comunicazione de minimis nella valutazione del rispetto di tale obbligo di comunicazione.
41
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le prime tre questioni pregiudiziali devono essere risolte dichiarando che
gli artt. 92, n. 1, e 93, n. 3, del Trattato vanno interpretati nel senso che i regolamenti emanati da un’organizzazione di
categoria di diritto pubblico ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri
e dai medesimi decisa, mediante risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di
tale campagna, non costituiscono parte integrante di una misura d’aiuto ai sensi delle dette disposizioni e non sono soggetti
all’obbligo di previa comunicazione alla Commissione, qualora risulti accertato che tale finanziamento è stato realizzato
per mezzo di risorse in ordine alle quali la detta organizzazione di categoria di diritto pubblico non ha mai avuto il potere
di disporre liberamente.
Sulla quarta e quinta questione
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Con le dette questioni, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in una fattispecie come quella oggetto della causa
principale, il diritto comunitario osti a che i giudici competenti applichino il principio della forza di legge formale elaborato
dalla giurisprudenza olandese, in base al quale ad essi non sarebbe consentito verificare ulteriormente la legittimità delle
decisioni dello HBA istitutive di contributi a carico delle ricorrenti della causa principale, nell’ipotesi in cui i regolamenti
in base ai quali tali decisioni sono state adottate siano stati attuati in violazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato.
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Tuttavia, considerato che dalla soluzione alle prime tre questioni emerge che i regolamenti dello HBA istitutivi di contributi
ai fini del finanziamento della campagna pubblicitaria di cui trattasi non costituiscono parte integrante di una misura d’aiuto
ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato e non erano soggetti all’obbligo di previa comunicazione alla Commissione, si deve
rilevare che l’ipotesi sulla quale tali questioni si fondano non ricorre nella specie. Non vi è quindi più luogo a risolvere
tali questioni.
Sulle spese
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Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 27 settembre 2002, dichiara:
Gli artt. 92, n. 1 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e 93, n 3, del Trattato CE (divenuto
art. 88, n. 3, CE) vanno interpretati nel senso che i regolamenti emanati da un’organizzazione di categoria di diritto pubblico
ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri e dai medesimi decisa, mediante
risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna, non costituiscono
parte integrante di una misura d’aiuto ai sensi delle dette disposizioni e non sono soggetti all’obbligo di previa comunicazione
alla Commissione, qualora risulti accertato che tale finanziamento è stato realizzato per mezzo di risorse in ordine alle
quali la detta organizzazione di categoria di diritto pubblico non ha mai avuto il potere di disporre liberamente.
Jann
Rosas
von Bahr
Silva de Lapuerta
Lenaerts
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2004.