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Document 62002CJ0039

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 ottobre 2004.
Mærsk Olie & Gas A/S contro Firma M. de Haan en W. de Boer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Højesteret - Danimarca.
Convenzione di Bruxelles - Procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall'utilizzazione di natanti marini - Azione di risarcimento del danno - Art. 21 - Litispendenza - Identicità delle parti - Primo giudice adito - Identicità di titolo ed oggetto - Insussistenza - Art. 25 - Nozione di decisione - Art. 27, punto 2 - Diniego di riconoscimento.
Causa C-39/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-09657

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:615

Arrêt de la Cour

Causa C-39/02

Mærsk Olie & Gas A/S

contro

Firma M. de Haan e W. de Boer

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danemark)]

«Convenzione di Bruxelles — Procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall’utilizzazione di un natante — Azione di risarcimento del danno — Art. 21 — Litispendenza — Identicità delle parti — Primo giudice adito — Identicità di titolo ed oggetto — Insussistenza — Art. 25 — Nozione di decisione — Art. 27, punto 2 — Diniego di riconoscimento»

Massime della sentenza

1.        Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Litispendenza — Domande aventi il medesimo titolo e il medesimo oggetto — Nozione — Domanda proposta dal proprietario di un natante ai fini della costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità e azione di risarcimento del danno avviata dalla vittima potenziale del danno nei confronti del proprietario — Esclusione

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 21)

2.        Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Riconoscimento ed esecuzione — Nozione di «decisione» — Decisione costitutiva di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall’utilizzazione di un natante — Inclusione

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 25)

3.        Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Riconoscimento ed esecuzione — Motivi di diniego — Assenza di notifica o di notifica regolare e in tempo utile dell’atto introduttivo dell’azione al convenuto contumace — Decisione costitutiva di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall’utilizzazione di un natante — Necessità di notifica della domanda giudiziale anche in caso di sussistenza di un appello riguardante la competenza del giudice originario — Decisione che costituisce un atto equivalente ad una domanda giudiziale — Riconoscimento — Presupposto — Controllo ad opera del giudice richiesto

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 27, punto 2)

1.        Una domanda proposta dinanzi al giudice di uno Stato contraente dal proprietario di un natante, diretta alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, quale previsto dalla Convenzione internazionale 10 ottobre 1957 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di natanti marini, che designa nel contempo la vittima potenziale del danno, da un lato, e un’azione di risarcimento del danno avviata dalla vittima stessa dinanzi all’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente nei confronti del proprietario del natante, dall’altro, non hanno né il medesimo oggetto né il medesimo titolo e non danno luogo pertanto ad una fattispecie di litispendenza ai sensi dell’art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(v. punti 35, 37, 42, dispositivo 1)

2.        Una decisione emanante dal giudice di uno Stato contraente, che dispone la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, quale previsto dalla Convenzione internazionale 10 ottobre 1957 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di natanti marini, costituisce una decisione giurisdizionale ai sensi dell’art. 25 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Da un lato, infatti, ai sensi di tale disposizione, la nozione di «decisione» ricomprende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente. D’altro lato, tale disposizione non si limita alle decisioni che decidono in tutto o in parte la controversia, bensì riguarda parimenti le decisioni non definitive o che dispongono provvedimenti provvisori o conservativi. Al riguardo è priva di rilevanza la circostanza che una decisione siffatta sia stata emanata in esito ad un procedimento non contraddittorio poiché, ancorché emanata in esito ad una prima fase procedurale non contraddittoria, essa poteva costituire oggetto di dibattito contraddittorio prima che sorgesse la questione del suo riconoscimento o della sua esecuzione in base alla Convenzione 27 settembre 1968.

(v. punti 44, 46, 50, 52, dispositivo 2)

3.        Affinché la decisione emanata da un giudice di uno Stato contraente e costitutiva di un fondo di limitazione della responsabilità possa essere riconosciuta ai sensi della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la domanda giudiziale deve essere stata notificata ad un creditore regolarmente e tempestivamente, e ciò anche laddove quest’ultimo abbia interposto appello avverso tale decisione al fine di contestare la competenza del giudice che l’ha pronunciata.

Nondimeno, allorché, in considerazione delle peculiarità del diritto nazionale applicabile, la decisione di cui trattasi deve essere considerata equivalente ad una domanda giudiziale malgrado l’assenza di notificazione giudiziaria preventiva al creditore, non può esserle negato il riconoscimento in un altro Stato contraente ai sensi dell’art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968, a condizione che tale decisione sia stata comunicata o notificata regolarmente e in tempo utile al convenuto.

Spetta al giudice richiesto dello Stato interessato valutare se una notificazione della domanda giudiziale effettuata con lettera raccomandata nell’ambito di un procedimento di costituzione di un fondo del tipo in esame e considerata regolare in base alla legge del giudice d’origine ed alla Convenzione 15 novembre 1965, relativa alla comunicazione e alla notificazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, sia stata effettuata regolarmente ed in tempo utile per consentire al convenuto di disporre efficacemente le proprie difese.

(v. punti 58-62, dispositivo 3)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 ottobre 2004(1)

«Convenzione di Bruxelles – Procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall'utilizzazione di un natante – Azione di risarcimento del danno – Art. 21 – Litispendenza – Identicità delle parti – Primo giudice adito – Identicità di titolo ed oggetto – Insussistenza – Art. 25 – Nozione di decisione – Art. 27, punto 2 – Diniego di riconoscimento»

Nel procedimento C-39/02,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,dallo Højesteret (Danimarca) con decisione 8 febbraio 2002, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2002, nella causa

Mærsk Olie & Gas A/S

controFirma M. de Haan en W. de Boer,



LA CORTE (Terza Sezione),,



composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento ed in esito all'udienza del 1º aprile 2004,viste le osservazioni scritte presentate:

per la Mærsk Olie & Gas A/S, dal sig. S. Johansen, advokat;

per la Firma M. de Haan en W. de Boer, dal sig. J.-E. Svensson, advokat;

per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e J. van Bakel, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Layton, barrister;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. N.B. Rasmussen e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 luglio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 21, 25 e 27 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società Mærsk Olie & Gas A/S (in prosieguo: la «Mærsk») e la società in nome collettivo M. de Haan en W. de Boer (in prosieguo: gli «armatori») in merito alla domanda di risarcimento del preteso danno causato a condutture subacquee nel Mare del Nord da un peschereccio appartenente agli armatori.


Contesto normativo

La Convenzione internazione del 1957 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di natanti marini

3
L’art. 1, n. 1 della Convenzione internazionale 10 ottobre 1957 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di natanti marini (International Transport Treaties, suppl. 1‑10, gennaio 1986, pag. 81; in prosieguo: la «Convenzione del 1957») prevede la possibilità per il proprietario di un natante marino di limitare la propria responsabilità, per una delle cause ivi elencate, ad un importo determinato, salvo che l’evento generatore del credito non sia stato causato da colpa personale del proprietario stesso. Tra le cause ivi elencate figurano, alla lett. b), i danni materiali causati da fatto, negligenza o colpa connessi alla navigazione da parte di qualsiasi persona che si trovi a bordo della nave.

4
A termini dell’art. 3, n. 1, di tale Convenzione, l’importo della limitazione della responsabilità viene determinato in funzione della stazza della nave e varia a seconda della natura del danno causato. In tal senso, qualora il sinistro abbia dato luogo unicamente a danni materiali, l’importo al quale il proprietario del natante può limitare la propria responsabilità corrisponde a 1 000 franchi Poincaré per tonnellata di stazza della nave.

5
Qualora i crediti complessivamente derivanti da un medesimo evento dannoso superino il limite di responsabilità così determinato, l’art. 2, nn. 2 e 3, della detta Convenzione prevede la possibilità di creazione di un fondo, di importo corrispondente a tale limite, destinato esclusivamente alla liquidazione dei crediti ai quali può essere opposta la limitazione di responsabilità. A termini dell’art. 3, n. 2, tale fondo viene ripartito «tra i creditori proporzionalmente all’entità dei rispettivi crediti riconosciuti».

6
Ai sensi dell’art. 1, n. 7, della Convenzione del 1957, «il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non implica il riconoscimento della responsabilità stessa».

7
L’art. 4 della detta Convenzione così recita:

«(...) le norme relative alla costituzione e alla distribuzione dell’eventuale fondo, nonché tutte le regole di procedura sono stabilite conformemente alla legge nazionale dello Stato nel quale il fondo stesso viene costituito».

8
Dagli atti di causa emerge che il Regno dei Paesi Bassi, all’epoca dei fatti della causa principale, era vincolato alla Convenzione del 1957.

La Convenzione di Bruxelles

9
Come sancito nel preambolo, scopo della Convenzione di Bruxelles è di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali, ai sensi dell’art. 293 CE, e di rafforzare nella Comunità europea la tutela giuridica delle persone ivi residenti. A tal fine, come si legge parimenti nel detto preambolo, è necessario determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell’ordinamento internazionale.

10
L’art. 2 della Convenzione di Bruxelles sancisce la regola generale secondo la quale sono competenti i giudici dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Ai sensi dell’art. 5 della detta Convenzione, «in materia di delitti o quasi‑delitti», il convenuto può essere citato «davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto».

11
Il successivo art. 6 bis dispone inoltre:

«Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell’impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità».

12
La Convenzione di Bruxelles mira inoltre ad evitare che vengano pronunciate decisioni inconciliabili. A tal fine l’art. 21, relativo alla litispendenza, così recita:

«Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d’ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l’incompetenza dell’altro giudice».

13
Il successivo art. 22 prevede peraltro quanto segue:

«Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo, sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

14
In materia di riconoscimento, l’art. 25 della Convenzione medesima così recita:

«Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali».

15
Il successivo art. 26 dispone, al primo comma, quanto segue:

«Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

16
Tuttavia, a termini dell’art. 27:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(…)

2.
se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese;

(...)».

17
L’art. IV del protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles così recita:

«Gli atti giudiziari ed extragiudiziari (…) che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

(...)».


La causa principale e le questioni pregiudiziali

18
Nel maggio del 1985 la Mærsk posava nel Mare del Nord un oleodotto e un gasdotto. Nel mese di giugno del 1985, un peschereccio appartenente agli armatori effettuava operazioni di pesca nella zona di immersione delle condutture. La Mærsk rilevava che queste erano state danneggiate.

19
Con lettera 3 luglio 1985, la Mærsk comunicava agli armatori di ritenerli responsabili dei detti danni, la cui riparazione veniva stimata in USD 1 700 019 e in GPB 51 961,58.

20
Il 23 aprile 1987 gli armatori depositavano presso l’Arrondissementsrechtbank Groningen (Paesi Bassi), luogo di immatricolazione del loro natante, domanda di limitazione della propria responsabilità. Il 27 maggio seguente il detto giudice pronunciava un’ordinanza con cui fissava provvisoriamente tale limitazione a NLG 52 417,40 ingiungendo agli armatori stessi di depositare tale somma maggiorata di NLG 10 000 per la copertura delle spese legali. Con un telefax del 5 giugno 1987 i difensori degli armatori comunicavano tale decisione alla Mærsk.

21
Il 20 giugno 1987 la Mærsk proponeva dinanzi al Vestre Landsret (Danimarca) domanda di risarcimento del danno nei confronti degli armatori.

22
Il 24 giugno seguente la Mærsk impugnava dinanzi al Gerechtshof Leeuwarden (Paesi Bassi) la decisione dell’Arrondissementsrechtbank Groningen, sostenendo l’incompetenza di tale giudice. Il 6 gennaio 1988 il giudice d’appello confermava la decisione resa in primo grado, richiamandosi in particolare agli artt. 2 e 6 bis della Convenzione di Bruxelles. Avverso tale decisione la Mærsk non proponeva ricorso per cassazione.

23
Con lettera raccomandata 1° febbraio 1988 il liquidatore notificava al difensore della Mærsk l’ordinanza del giudice olandese costitutiva del fondo limitativo della responsabilità e, con lettera del 25 aprile seguente, invitava la Mærsk a dedurre il proprio credito.

24
La Mærsk si asteneva dal dar seguito a tale invito, preferendo peraltro proseguire l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria danese. Non essendo stati dedotti i crediti da parte dei soggetti lesi, nel dicembre del 1988 l’importo depositato presso il giudice olandese veniva restituito agli armatori.

25
Con decisione 27 aprile 1988 il Vestre Landsret dichiarava che le decisioni pronunciate dai giudici olandesi in data 27 maggio 1987 e 6 gennaio 1988 dovevano essere considerate quali decisioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles, atteso che la Mærsk aveva avuto la possibilità di difendersi nel corso del procedimento.

26
Il Vestre Landsret, rilevando l’identicità di parti, di titolo e di oggetto tra il procedimento avviato nei Paesi Bassi e quello proposto in Danimarca, restando irrilevante al riguardo il fatto che la Mærsk si fosse astenuta dal far valere i propri interessi nell’ambito del procedimento relativo alla limitazione della responsabilità, riteneva sussistere le condizioni cui è subordinata la dichiarazione di litispendenza ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles.

27
Tenuto conto dell’anteriorità dell’azione proposta dinanzi al giudice olandese (23 aprile 1987) e del fatto che l’Arrondissementsrechtbank Groningen aveva affermato la propria competenza, come confermato anche in appello, il Vestre Landsret dichiarava la propria incompetenza a favore del giudice olandese, ai sensi dell’art. 21, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles.

28
Avverso tale decisione la Mærsk proponeva ricorso dinanzi allo Højesteret.

29
Ritenendo che la controversia implicasse questioni interpretative degli artt. 21, 25 e 27 della Convenzione di Bruxelles, il giudice decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se un procedimento per la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità su domanda di un armatore, ai sensi della [Convenzione del 1957], rientri nell’art. 21 della Convenzione [di Bruxelles], quando la domanda riguardi, segnatamente, il soggetto che potrebbe essere considerato quale potenziale danneggiato.

2)
Se la decisione con cui sia stata disposta la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità secondo le norme processuali olandesi in vigore nel 1986 costituisca una decisione giurisdizionale nell’accezione dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles.

3)
Se a un fondo di limitazione della responsabilità, costituito il 27 maggio 1987 da un giudice olandese secondo le norme processuali vigenti nei Paesi Bassi senza previa notifica ad un creditore interessato, possa essere oggi negato il riconoscimento in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 27, [punto 2], della Convenzione di Bruxelles.

4)
In caso di soluzione affermativa della questione sub) 3, se sia precluso al creditore interessato di avvalersi dell’art. 27, [punto 2], per il fatto che, nello Stato membro in cui sia stato costituito il fondo di limitazione della responsabilità, l’interessato abbia successivamente sollevato dinanzi ad un giudice superiore una questione di giurisdizione senza aver eccepito la mancanza della notifica nei propri confronti».


Sulla prima questione

30
Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se una domanda proposta dinanzi al giudice di uno Stato contraente dal proprietario di un natante ai fini della costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, che individui la vittima potenziale del danno, da un lato, e, dall’altro, l’azione di risarcimento del danno avviata dalla vittima medesima nei confronti del proprietario del natante dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, costituiscano domande formulate dalle stesse parti, aventi lo stesso oggetto e lo stesso titolo, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles.

31
Si deve ricordare, in limine, che l’art. 21 della Convenzione di Bruxelles si colloca, unitamente all’art. 22, relativo alla connessione, nella sezione 8 del titolo II della Convenzione medesima, la quale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità, è intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbero risultare. Pertanto, questa disciplina è volta, per quanto possibile, ad escludere, sin dall’inizio, una situazione come quella contemplata dall’art. 27, punto 3, della Convenzione stessa, cioè il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le stesse parti nello Stato richiesto (v. sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik, Racc. pag. 4861, punto 8, e 9 dicembre 2003, causa C‑116/02, Gasser, Racc. pag. I‑4693, punto 41).

32
Ne consegue che, per raggiungere questi scopi, l’art. 21 deve costituire oggetto di un’interpretazione ampia, che ricomprenda, in linea di massima, tutte le situazioni di litispendenza dinanzi a giudici di Stati contraenti, indipendentemente dal domicilio delle parti (v. sentenze 27 giugno 1991, causa C‑351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. I‑3317, punto 16, e Gasser, cit., punto 41).

33
Nella specie, è pacifico che l’oggetto del procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come quello avviato dinanzi al giudice olandese, consiste nel consentire al proprietario di un natante, la cui responsabilità possa sorgere per una delle cause indicate all’art. 1, n. 1, della Convenzione del 1957, di limitare la propria responsabilità ad un importo determinato ai sensi dell’art. 3 della Convenzione medesima, in modo che i creditori non possano pretendere dal proprietario medesimo, per lo stesso evento dannoso, altre somme oltre a quelle che potranno essere loro attribuite nell’ambito di tale procedimento.

34
Una siffatta domanda diretta alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità costituisce senz’altro una domanda ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles. Tuttavia, occorre inoltre esaminare se essa presenti identicità di titolo e di oggetto rispetto all’azione di risarcimento del danno proposta dalla vittima nei confronti del proprietario del natante dinanzi al giudice di un altro Stato contraente e se tali domande siano state proposte tra le stesse parti. Occorre che tali tre requisiti sussistano cumulativamente affinché si realizzi una situazione di litispendenza ai sensi del detto art. 21.

35
Orbene, da un lato, le dette domande non presentano manifestamente lo stesso oggetto. Infatti, mentre l’azione di risarcimento del danno è diretta a far dichiarare la responsabilità del convenuto, la domanda di limitazione della responsabilità mira ad ottenere che la responsabilità, nel caso in cui venga affermata, venga limitata ad un importo determinato ai sensi della Convenzione del 1957, dovendosi rammentare che, a termini dell’art. 1, n. 7, della Convenzione medesima, «il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non implica il riconoscimento della responsabilità stessa».

36
La circostanza che, nell’ambito del procedimento di costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, i crediti costituiscano oggetto di verifica da parte del liquidatore o, ancora, possano essere contestati dal debitore non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, come la Corte ha già avuto modo di affermare, nel verificare se due domande presentino lo stesso oggetto ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles, occorre tenere unicamente conto, come emerge dalla lettera di tale articolo, delle rispettive domande degli attori in ognuna delle controversie e non dei mezzi di difesa eventualmente fatti valere da uno dei convenuti (v. sentenza 8 maggio 2003, causa C‑111/01, Gantner Electronic, Racc. pag. I‑4207, punto 26).

37
Dall’altro, le domande di cui trattasi non presentano nemmeno lo stesso titolo ai sensi dell’art. 21 della Convenzione.

38
Infatti, atteso che il «titolo» comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda (v. sentenza 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, Tatry, Racc. pag. I‑5439, punto 39), si deve necessariamente rilevare che, anche ammesso che i fatti all’origine dei due procedimenti siano identici, la norma giuridica sulla quale si fondano, rispettivamente, le due domande è diversa, come rilevato dalla Mærsk, dalla Commissione e dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni. Infatti, l’azione di risarcimento del danno si fonda sulla disciplina della responsabilità extracontrattuale, laddove la domanda diretta alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità si basa sulla Convenzione del 1957 e sulla relativa normativa di attuazione olandese.

39
Conseguentemente, senza necessità di esaminare il terzo requisito relativo all’identicità delle parti, si deve ritenere in conclusione che, in assenza di identicità di oggetto e di titolo, non sussista una fattispecie di litispendenza ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles tra un procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità di un proprietario di un natante, come quello avviato nella fattispecie della causa principale dinanzi al giudice olandese, e l’azione di risarcimento del danno proposta dinanzi al giudice del rinvio.

40
Tale conclusione non osta, in linea di principio – come rilevato dal governo del Regno Unito e dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle conclusioni –, all’applicazione dell’art. 22 della Convenzione di Bruxelles. Infatti, domande come quelle oggetto della causa principale presentano un collegamento sufficientemente stretto da poter essere considerate connesse ai sensi del terzo comma di tale articolo, rendendo opportuno che il giudice successivamente adito sospenda il giudizio.

41
Tuttavia, non occorre, nella specie, interrogarsi sui requisiti necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 22 della Convenzione di Bruxelles né, in particolare, accertare quale sarebbe stato, in tale ipotesi, il giudice preventivamente adito, atteso che dall’ordinanza di rinvio emerge che il procedimento dinanzi all’Arrondissementsrechtbank Groningen è definitivamente chiuso e che, in difetto di deduzione dei crediti da parte dei soggetti lesi, le somme depositate presso tale giudice sono state restituite agli armatori nel dicembre del 1998. Ciò premesso, non sussistono più «cause connesse» ai sensi dell’art. 22 della Convenzione.

42
Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione pregiudiziale dev’essere risolta nel senso che una domanda proposta dinanzi al giudice di uno Stato contraente dal proprietario di un natante, diretta alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, che designa nel contempo la vittima potenziale del danno, da un lato, e un’azione di risarcimento del danno avviata da tale vittima dinanzi all’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente nei confronti del proprietario del natante, dall’altro, non danno luogo ad una fattispecie di litispendenza ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles.


Sulla seconda questione

43
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se una decisione con cui venga disposta la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come nella specie della causa principale, costituisca una decisione giurisdizionale ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles.

44
A tale riguardo si deve rammentare che, a termini del detto art. 25, la nozione di «decisione» ai sensi della Convenzione medesima ricomprende, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente».

45
Come la Corte ha già avuto modo di affermare (v. sentenza 2 giugno 1994, causa C‑414/92, Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I‑2237, punto 17), per poter essere qualificato «decisione» ai sensi della Convenzione, l’atto deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti.

46
Come ricordato nella relazione sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 184), l’art. 25 della detta Convenzione non si limita alle decisioni che decidono in tutto o in parte la controversia, bensì riguarda parimenti le decisioni non definitive o che dispongono provvedimenti provvisori o conservativi.

47
Conseguentemente, una decisione quale l’ordinanza 27 maggio 1987 dell’Arrondissementsrechtbank Groningen, che fissa provvisoriamente l’importo al quale è limitata la responsabilità del proprietario di un natante, ricade nell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles.

48
La Mærsk fa tuttavia valere che tale ordinanza non può costituire una decisione ai sensi di tale articolo, in quanto emanata in esito ad un procedimento non contraddittorio.

49
Tale obiezione non può trovare accoglimento.

50
Infatti, se è pur vero che, secondo costante giurisprudenza, la Convenzione si riferisce essenzialmente alle decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengono richiesti in uno Stato diverso da quello d’origine, sono state precedute, o avrebbero potuto essere precedute, nel detto Stato d’origine, secondo modalità diverse, da un’istruzione contraddittoria (v. sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilaurer, Racc. pag. 1573, punto 13), si deve necessariamente rilevare che, ancorché emanata in esito ad una prima fase procedurale non contraddittoria, l’ordinanza del giudice olandese poteva costituire oggetto di dibattito contraddittorio prima che sorgesse la questione del suo riconoscimento o della sua esecuzione in base alla Convenzione (v. parimenti, in tal senso, la sentenza 13 luglio 1995, causa C‑474/93, Hengst Import, Racc. pag. I‑2113, punto 14).

51
Dagli atti emerge, infatti, che un’ordinanza di tal genere non produce effetti prima della sua notificazione ai creditori, i quali possono successivamente far valere i loro diritti dinanzi al giudice che l’ha pronunciata contestando la limitazione della responsabilità del debitore sotto i profili sia dell’an sia del quantum. Inoltre, i creditori possono interporre appello avverso tale ordinanza contestando la competenza del giudice che l’ha pronunciata – come d’altronde avvenuto nella specie della causa principale.

52
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la seconda questione pregiudiziale dev’essere risolta nel senso che una decisione che disponga la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come quella oggetto della causa principale, costituisce una decisione giurisdizionale ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles.


Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

53
Con la terza e con la quarta questione pregiudiziale, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se ad una decisione riguardante la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità possa essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente, in assenza di notificazione giudiziaria preventiva al creditore interessato, ai sensi dell’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, ivi compreso il caso in cui il creditore abbia interposto appello avverso tale decisione al fine di contestare la competenza del giudice che l’ha pronunciata, senza aver tuttavia eccepito il difetto di notificazione della domanda giudiziale.

54
A tal riguardo si deve rammentare che l’art. 27 della Convenzione elenca i requisiti ai quali è subordinato, in uno Stato contraente, il riconoscimento delle decisioni pronunciate in un altro Stato contraente. A termini del punto 2 di tale articolo, il riconoscimento dev’essere negato «se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile per che questi possa presentare le proprie difese».

55
Secondo costante giurisprudenza, tale disposizione ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps, Racc. pag. 1593, punto 9; 21 aprile 1993, causa C‑172/91, Sonntag, Racc. pag. I‑1963, punto 38, e Hengst Import, cit., punto 17).

56
Ne consegue che il diniego di riconoscimento della decisione, per i motivi indicati all’art. 27, punto 2, della Convenzione, sarebbe possibile solo qualora il convenuto fosse contumace al momento del procedimento di origine. Tale disposizione non può quindi essere invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio, per lo meno qualora egli sia stato informato degli elementi della lite e sia stato posto in grado di difendersi (v. la sentenza Sonntag, cit., punto 39).

57
Nella fattispecie, si deve rilevare che la Mærsk non si è mai costituita nel procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità. Essa certamente ha interposto appello avverso l’ordinanza del 27 maggio 1987. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, tale ricorso, vertente unicamente sulla competenza del giudice che aveva pronunciato la menzionata ordinanza, non può equivalere alla costituzione del convenuto nel procedimento di limitazione della responsabilità degli armatori ad un determinato massimale. Conseguentemente, il convenuto dev’essere considerato contumace ai sensi dell’art. 27, punto 2, della Convenzione.

58
Ciò premesso, conformemente a quest’ultima disposizione, affinché la decisione costitutiva di un fondo di limitazione della responsabilità possa essere riconosciuta ai sensi della Convenzione di Bruxelles, la domanda giudiziale deve essere stata notificata alla Mærsk regolarmente e tempestivamente.

59
A tal proposito si deve tener conto delle peculiarità della procedura di costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come quella disciplinata dalla normativa olandese, nell’ambito della quale il giudice, in esito ad un procedimento condotto inaudita altera parte, successivamente seguito da dibattito in contraddittorio, fissa provvisoriamente con ordinanza il massimale della responsabilità, come ricordato supra al punto 50 della presente sentenza. Una siffatta ordinanza dev’essere considerata quale atto equivalente ad una domanda giudiziale ai sensi dell’art. 27, punto 2, della detta Convenzione.

60
Dagli atti emerge, da un lato, che il liquidatore nominato dall’Arrondissementsrechtbank Groningen informò la Mærsk, con lettera raccomandata 1° febbraio 1988, in ordine al tenore dell’ordinanza 27 maggio 1987 e, dall’altro, che, secondo le indicazioni fornite dal governo olandese, tale notificazione dev’essere considerata regolare in base alla legge olandese ed alla convenzione relativa alla comunicazione e alla notificazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, sottoscritta all’Aia il 15 novembre 1965, convenzione che vincolava il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno di Danimarca all’epoca dei fatti della causa principale.

61
Spetta al giudice richiesto dello Stato interessato valutare se tale notificazione sia stata effettuata regolarmente ed in tempo utile per consentire al convenuto di disporre effettivamente le proprie difese, tenendo conto di tutte le circostanze della specie (v. sentenze Klomps, cit., punto 20, nonché 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, Racc. pag. 1779, punto 31).

62
Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza e la quarta questione pregiudiziale devono essere risolte nel senso che ad una decisione riguardante la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, in assenza di notificazione giudiziaria preventiva al creditore interessato, e ciò anche laddove quest’ultimo abbia interposto appello avverso tale decisione al fine di contestare la competenza del giudice che l’ha pronunciata, non può essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente ai sensi dell’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, a condizione che tale decisione sia stata comunicata o notificata regolarmente e in tempo utile al convenuto.


Sulle spese

63
Atteso che il presente procedimento costituisce, nei confronti delle parti della causa principale, un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest’ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)
Una domanda proposta dinanzi al giudice di uno Stato contraente dal proprietario di un natante, diretta alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, che designa nel contempo la vittima potenziale del danno, da un lato, e un’azione di risarcimento del danno avviata dalla vittima stessa dinanzi all’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente nei confronti del proprietario del natante, dall’altro, non danno luogo ad una fattispecie di litispendenza ai sensi dell’art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2)
Una decisione che dispone la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come quella oggetto della causa principale, costituisce una decisione giurisdizionale ai sensi dell’art. 25 della Convenzione medesima.

3)
Ad una decisione riguardante la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, in assenza di notificazione giudiziaria preventiva al creditore interessato, e ciò anche laddove quest’ultimo abbia interposto appello avverso tale decisione al fine di contestare la competenza del giudice che l’ha pronunciata, non può essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente ai sensi dell’art. 27, punto 2, della detta Convenzione, a condizione che tale decisione sia stata comunicata o notificata regolarmente e in tempo utile al convenuto.

Firme


1
Lingua processuale: il danese.

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