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Document 62002CC0220
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 February 2004.#Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten v Wirtschaftskammer Österreich.#Reference for a preliminary ruling: Oberster Gerichtshof - Austria.#Principle of equal pay for men and women - Concept of pay - Taking into account, for calculation of termination payments, of periods of military service - Possibility of comparing workers performing military service with women workers who, after their maternity leave, take parental leave the duration of which is not taken into account for calculating a termination payment.#Case C-220/02.
Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 12 febbraio 2004.
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer Österreich.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile - Nozione di retribuzione - Riconoscimento, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento, dei periodi di servizio militare svolti - Possibilità di paragonare i lavoratori che effettuano un servizio militare e le lavoratrici che, alla fine del loro congedo di maternità, si avvalgono di un congedo parentale la cui durata non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento.
Causa C-220/02.
Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 12 febbraio 2004.
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer Österreich.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile - Nozione di retribuzione - Riconoscimento, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento, dei periodi di servizio militare svolti - Possibilità di paragonare i lavoratori che effettuano un servizio militare e le lavoratrici che, alla fine del loro congedo di maternità, si avvalgono di un congedo parentale la cui durata non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento.
Causa C-220/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-05907
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:92
«Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Congedo parentale – Servizio militare – Riconoscimento ai fini del calcolo di un'“indennità di licenziamento”»
mentre nel gruppo B, costituito da lavoratori/lavoratrici il in "congedo parentale",
sono sufficienti a giustificare oggettivamente il diverso riconoscimento di questi periodi ai fini dei diritti dipendenti dall'anzianità di servizio.
21. Il ricorrente, la convenuta, il governo austriaco e la Commissione hanno presentato osservazioni alla Corte. V – Sulla prima questione 22. Con la prima questione il giudice a quo essenzialmente chiede se la nozione di retribuzione di cui all'art. 141 CE e all'art. 1 della direttiva 75/117 ricomprenda anche indennità di licenziamento dovute in occasione della risoluzione di un rapporto di lavoro, quando per il calcolo di tali indennità si tenga conto altresì di periodi durante i quali per il lavoratore non è possibile il regolare svolgimento di attività lavorativa a causa di altri obblighi previsti dalla legge, come l'obbligo di leva o del servizio civile. Infatti, soltanto nel caso in cui tali periodi siano ricompresi è possibile tracciare un paragone tra congedo parentale e servizio militare o civile nell'ambito dell'art. 141 CE e dell'art. 1 della direttiva 75/117. A – Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte 23. Il ricorrente è dell'avviso che disposizioni, quali quella di cui all'art. 8 dell'APSG, che comportano un aumento dell'indennità, debbano essere considerate, come l'indennità stessa, una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE e dell'art. 1 della direttiva 75/117. 24. Per contro, la convenuta ritiene che esistano buone argomentazioni a favore della tesi secondo la quale la nozione di retribuzione non comprende gli obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro nell'interesse pubblico. La convenuta assume invece che il riconoscimento dei periodi di servizio militare ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento rappresenti un vantaggio stabilito dalla legge, cui è sottesa una concreta finalità politico-sociale. 25. Il governo austriaco e la Commissione, con riferimento alla sentenza della Corte nella causa Gruber (15) , osservano soltanto che l'«indennità di licenziamento» rientrerebbe nella nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE. 1. Osservazioni introduttive 26. La nozione di retribuzione impiegata nell'art. 141 CE e nell'art. 1 della direttiva 75/117 ha nei due casi lo stesso significato. Con costante giurisprudenza la Corte ha stabilito che la direttiva, intesa essenzialmente a facilitare l'applicazione pratica del principio della parità di retribuzione di cui all'art. 141 CE, lascia assolutamente impregiudicati sia il contenuto, che la portata di detto principio, come è sancito da questa disposizione (16) . 27. Per retribuzione a norma delle due disposizioni si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo (art. 141, n. 2, comma 1, CE). Qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso (art. 1, n. 2, della direttiva 75/117). 28. Per quanto attiene all'indennità di licenziamento dovuta in conformità alla normativa austriaca in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a norma dell'art. 23 AngG, nella sentenza Gruber (17) la Corte ha già riconosciuto a tale prestazione in via di principio il carattere di retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE. La sentenza Gruber costituisce l'espressione di una giurisprudenza consolidata, in conformità alla quale le indennità concesse al lavoratore in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro costituiscono una forma di retribuzione differita alla quale il lavoratore ha diritto in ragione del suo impiego, che gli viene versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allo scopo di rendere più agevole il suo adattamento alla situazione creatasi a seguito della perdita del lavoro e che gli assicura una fonte di reddito durante la ricerca di un nuovo lavoro (18) . 2. Questione 29. Il giudice a quo non è certo che la qualificazione di un'«indennità di licenziamento» come retribuzione sia possibile anche quando ai fini del calcolo dell'indennità vengano considerati periodi durante i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa privata non è di regola possibile e venga invece prestata un'attività nell'interesse pubblico, in particolare il servizio militare o civile. 30. La nozione di retribuzione di cui all'art. 141 CE e all'art. 1 della direttiva 75/117 costituisce una nozione giuridica autonoma del diritto comunitario, che la Corte ha sempre interpretato in via estensiva. 31. In particolare, prestazioni dovute in forza di legge possono presentare un'indiretta relazione con il rapporto di lavoro e quindi rientrare nella nozione di retribuzione. Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, infatti, la circostanza che le prestazioni vengano concesse in virtù delle norme di legge vigenti non esclude necessariamente la natura di retribuzione. Non ha alcuna rilevanza se un diritto discenda da una fonte giuridica differente dal contratto di lavoro, ad esempio direttamente da una legge che richieda come unica condizione l'esistenza di un rapporto di lavoro (19) . È sufficiente che il datore di lavoro corrisponda la prestazione in ragione dell'impiego (20) . 32. Conseguentemente, nella sentenza Gruber (21) la Corte ha potuto senz'altro far rientrare l'«indennità di licenziamento» austriaca nella nozione di retribuzione. Nella presente controversia, la Corte in realtà non deve affrontare in alcun modo la questione se essa voglia confermare quanto stabilito con la sentenza Gruber o derogarvi. Si tratta piuttosto di un nuovo aspetto che la Corte non aveva dovuto esaminare nella causa Gruber: il riconoscimento di periodi durante i quali per il lavoratore non è di regola possibile lo svolgimento di attività lavorativa a causa di altri obblighi previsti dalla legge, ad esempio l'obbligo di leva o del servizio civile. 3. Parere 33. Come la Corte ha ripetutamente stabilito, per valutare se e in quale misura una prestazione del datore di lavoro rientri nella sfera di applicazione dell'art. 141 CE, soltanto il criterio dell'impiego, desunto dalla norma stessa, ha carattere determinante (22) . Nel caso presente occorre quindi chiedersi se la corresponsione dell'«indennità di licenziamento» austriaca avvenga perlomeno indirettamente in ragione dell'impiego (23) , nei limiti in cui al riguardo vengano considerati periodi durante i quali per il lavoratore non è di regola possibile la prestazione di attività lavorativa a causa di altri obblighi previsti dalla legge. 34. Per la soluzione di tale questione occorrerebbe prendere le mosse dalla considerazione che in un contratto di lavoro prestazione e controprestazione si trovano in un rapporto sinallagmatico. Se il datore di lavoro corrisponde un compenso al lavoratore, a tale compenso spetta la qualifica di retribuzione soltanto nella misura in cui esso rappresenti – perlomeno in parte – una controprestazione per attività svolte o un incentivo per future prestazioni del lavoratore. La relazione con il rapporto di impiego deve potersi ravvisare come minimo in un interesse dell'impresa di qualsivoglia natura a corrispondere tale prestazione al lavoratore. a) Lo stato attuale della giurisprudenza 35. Sino ad ora la Corte ha affrontato solo marginalmente questioni, quali quella al presente esame, relative al calcolo di prestazioni che tengano conto di determinati periodi durante i quali, in virtù di norme di legge, non è stata prestata attività lavorativa. 36. Nella causa Bötel un membro di una commissione interna, come permetteva la legge (24) , durante un corso di formazione non aveva svolto l'attività prevista dal contratto di lavoro. La causa Rinner-Kühn verteva sulla salvaguardia della retribuzione in caso di malattia (25) . Il caso Gillespie riguardava la retribuzione di lavoratori di sesso femminile durante il congedo di maternità (26) . 37. In tutte e tre le sentenze la Corte ha invero considerato come retribuzione i compensi (27) che erano stati corrisposti per i periodi durante i quali le lavoratrici interessate non avevano prestato l'attività lavorativa in forza di disposizioni di legge. Tuttavia, nonostante l'esonero dalla prestazione di attività lavorativa fosse previsto dalla legge, la prestazione pecuniaria dovuta alle lavoratrici in tutti e tre i casi era strettamente collegata al rapporto di lavoro. 38. In tal senso, i membri di commissioni interne hanno necessariamente la qualità di dipendenti dell'impresa e sono pertanto incaricati di vigilare sugli interessi del personale, favorendo l'esistenza di rapporti di lavoro armoniosi in seno all'impresa e la loro attività è nell'interesse generale dell'impresa (28) . Anche la salvaguardia della retribuzione in caso di malattia costituisce in ultima istanza un interesse dell'impresa, pur essendo destinata a permettere al lavoratore di ristabilire la propria idoneità all'impiego. Per quanto riguarda il congedo di maternità, ovvero il periodo di astensione dal lavoro previsto dalla legge che immediatamente precede e segue il parto, esso parimenti è destinato a tutelare la salute della lavoratrice gestante e quindi, in ultima istanza, di nuovo alla conservazione della sua idoneità all'impiego (29) . 39. I tutti e tre i casi, quindi, mediante il riconoscimento di periodi durante i quali non viene prestata attività lavorativa, si perseguono in ultima analisi obiettivi che discendono altresì dall'art. 136, n. 1, CE, dalla Carta sociale europea (30) , dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (31) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (32) : da una parte il diritto all'informazione e alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito dell'impresa, dall'altra il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. In questo modo esiste, ogni volta, un chiaro collegamento con il rapporto di impiego ed un chiaro interesse dell'impresa alla corresponsione della prestazione. b) La situazione in caso di mancata prestazione dell'attività lavorativa a causa di altri obblighi previsti dalla legge 40. Diversa appare invece la situazione quando per il lavoratore non è possibile lo svolgimento della propria attività lavorativa privata a causa di altri obblighi previsti dalla legge, ad esempio perché nel periodo di tempo interessato egli deve invece espletare un'attività come il servizio militare o il servizio civile sostitutivo: durante la sospensione del rapporto di lavoro egli non resta inattivo, ma al contrario lavora per un altro datore di lavoro, il quale di norma gli corrisponde anche un compenso e un trattamento previdenziale. L'attività del lavoratore in questo periodo non si pone minimamente in relazione con il rapporto di impiego con il precedente datore di lavoro, provvisoriamente sospeso. Essa avviene esclusivamente nell'interesse pubblico. L'impresa, cui il lavoratore in quel periodo viene per certi versi «sottratto», non ne trae alcun vantaggio, anzi, nella maggioranza dei casi dovrà anzi sopportare maggiori oneri organizzativi. 41. Inoltre, un'indennità di licenziamento viene meno alla sua classica doppia funzione, nei limiti in cui ai fini del calcolo dell'indennità vengono considerati periodi durante i quali per il lavoratore non è stato possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa a causa di altri obblighi previsti dalla legge. Di norma, infatti, l'indennità assolve la funzione, da una parte, di compenso per l'attività svolta e la fedeltà all'impresa, dall'altra, di indennità di transizione per la ricerca di un nuovo posto di lavoro. Se, invece, il lavoratore non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa nell'impresa a causa di altri obblighi previsti dalla legge, il fattore retributivo passa completamente in secondo piano, dal momento che in questo periodo il lavoratore ha prestato la propria attività nell'interesse pubblico e non nell'interesse dell'impresa. Per questo periodo l'indennità perde così il suo carattere di «retribuzione differita» ai sensi della giurisprudenza costante della Corte (33) . 42. Tuttavia, se il legislatore nazionale, spinto da considerazioni di natura sociale, decide di riconoscere periodi di servizio nell'interesse pubblico ai fini del calcolo di un'indennità di licenziamento, in questo modo egli fa ricadere gli oneri della collettività su un determinato gruppo, in questo caso sui datori di lavoro. La normativa è finalizzata a preservare il lavoratore, che sia stato chiamato dallo Stato a prestare servizio militare o civile in costanza di un rapporto di lavoro e che quindi presta un servizio alla collettività, da un pregiudizio economico rispetto ad altri lavoratori che durante lo stesso periodo di tempo continuano a lavorare nell'impresa e la cui indennità di licenziamento cresce proporzionalmente. 43. L'unica relazione con il rapporto di impiego in un caso di questo tipo consiste nell'obbligo imposto dallo Stato al datore di lavoro, quindi all'obbligo per legge (34) di includere i periodi di servizio militare o civile nel calcolo dell'indennità e di corrispondere al lavoratore in occasione del suo licenziamento una prestazione pecuniaria in proporzione maggiore di quanto il suo periodo di occupazione nell'impresa potrebbe giustificare. Non è possibile ravvisare alcuna ulteriore relazione con il rapporto di impiego, né in particolare un interesse dell'impresa di qualsivoglia natura a corrispondere una prestazione pecuniaria più elevata. c) Conclusione 44. Se l'unica relazione con il rapporto di lavoro consiste nella pretesa del legislatore nei confronti del datore di lavoro, il criterio dell'impiego, che è alla base dell'art. 141 CE e dell'art. 1 della direttiva 75/117, non risulta allora soddisfatto. Nei limiti in cui ai fini del calcolo di un'indennità di licenziamento vengono considerati periodi durante i quali il lavoratore non può di regola svolgere attività lavorativa a causa di altri obblighi previsti dalla legge nei confronti di un altro datore di lavoro, come ad esempio l'obbligo di leva o del servizio civile, la corresponsione dell'indennità non avviene né direttamente né indirettamente in ragione del rapporto di impiego, come richiesto dall'art. 141 CE. Al contrario, in questo modo il legislatore nazionale fa ricadere gli oneri della collettività sul datore di lavoro. 45. In conclusione, la nozione di retribuzione dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso che essa non ricomprende una prestazione pecuniaria come l'«indennità di licenziamento» austriaca, dovuta al momento della risoluzione di un rapporto di lavoro, nei limiti in cui ai fini del calcolo di tale indennità vengono considerati periodi durante i quali il lavoratore non può di regola svolgere l'attività lavorativa (35) a causa di altri obblighi previsti dalla legge nei confronti di un altro datore di lavoro, come ad esempio l'obbligo di leva o del servizio civile. VI – Sulla seconda e sulla terza questione 46. Con la seconda e la terza questione il giudice a quo essenzialmente chiede se l'art. 141 CE e l'art. 1 della direttiva 75/117 ostano, sotto il profilo dell'indiretta discriminazione, ad una normativa nazionale quale quella della legge austriaca sulla tutela della maternità, ai sensi della quale i periodi di congedo parentale non vengono considerati ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento al momento della risoluzione di un rapporto di lavoro. 47. Se si accoglie l'interpretazione della nozione di retribuzione sopra proposta (36) , l'esame della seconda e della terza questione diventa superfluo, dal momento che l'art. 141 CE e l'art. 1 della direttiva 75/117 non risultano applicabili. Per ragioni di completezza, tuttavia, in prosieguo si darà un parere in merito alle questioni giuridiche poste con la seconda e la terza questione del giudice a quo. A – Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte 1. Il governo austriaco 48. Il governo austriaco esclude che la previsione di cui all'art. 7 ter del VKG operi una diretta discriminazione, in quanto i periodi di congedo parentale non vengono considerati ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento né per gli uomini, né per le donne. 49. Il governo austriaco ritiene inoltre che non sia possibile equiparare i lavoratori in congedo parentale con coloro che prestano servizio militare o civile. Secondo tale impostazione, il diverso trattamento dei periodi interessati ai fini del calcolo del diritto all'indennità si basa su motivi di natura oggettiva e non è riconducibile a fattori attinenti al sesso. 50. Il ricorso al congedo parentale ai sensi del MSchG e del VKG ricadrebbe esclusivamente nella sfera di volontà dei lavoratori, ai quali verrebbe lasciata una libera possibilità di scelta. Non esisterebbe alcuna disposizione di legge che impone di avvalersi del congedo parentale. Il diritto al congedo parentale avrebbe solo lo scopo di rafforzare la posizione giuridica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro. 51. Il governo austriaco ritiene che, in caso di dubbio, il rapporto sinallagmatico nel contratto di lavoro subordinato porti a non computare i periodi durante i quali il rapporto di lavoro è sospeso per libera scelta del lavoratore e non viene prestata attività lavorativa. 52. Ad avviso del governo austriaco, la norma di cui all'art. 8 dell'APSG, che trova applicazione a chi presta servizio militare o civile, rappresenta invece una giusta deroga alla teoria sinallagmatica. Infatti l'obbligo di leva, previsto a livello costituzionale, rappresenterebbe un obbligo giuridico nel pubblico interesse, cui il singolo lavoratore non potrebbe sottrarsi (37) . L'ordinamento giuridico prescriverebbe ai singoli tale obbligo in via imprescindibile, prevedendo contemporaneamente la sospensione del rapporto di lavoro per garantirne il rispetto. Pertanto, non spettando al lavoratore alcuna possibilità di scelta, sarebbe iniquo non considerare tali periodi ai fini del diritto all'indennità di licenziamento. Anche la parziale estensione di tale normativa ai servizi su base volontaria non inficerebbe sostanzialmente tale principio. Secondo questa impostazione, anche gli elementi di volontarietà nell'ambito del servizio presso le forze armate sono subordinati a superiori interessi militari e quindi all'interesse pubblico. 53. Ad avviso del governo austriaco, disposizioni dello stesso genere, a carattere imperativo, cogente e ad efficacia diretta, sono rappresentate dai divieti di occupazione previsti dalla normativa a tutela della maternità di cui agli art. 3, n. 1 e 5, n. 1 del MSchG, in particolare, quindi, il periodo delle ultime otto settimane prima della data presunta del parto e le prime otto settimane successive, ma non dal congedo parentale. 2. La Commissione 54. La Commissione ricorda che, secondo costante giurisprudenza della Corte (38) , solo il giudice nazionale è competente a valutare i fatti di causa e ad interpretare il diritto nazionale. Spetta in ultima analisi al giudice nazionale stabilire se ed entro quali limiti una disposizione di legge la quale si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto le donne più degli uomini, sia giustificata da motivi obiettivi. Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, può dare indicazioni idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere. 55. La Commissione osserva che il mancato computo dei periodi di congedo parentale ai fini del calcolo di un'indennità di licenziamento a norma dell'art. 15 sexties del MSchG porrebbe il gruppo dei lavoratori che si avvalgono del congedo in una situazione di svantaggio nei confronti di altri lavoratori, che non fanno uso di tale diritto. Secondo i dati del giudice a quo, sarebbe pacifico che l'esclusione del computo del congedo parentale interesserebbe essenzialmente le donne. Sarebbe pertanto ravvisabile una discriminazione indiretta, salvo che tale disparità di trattamento sia giustificata da motivi oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. 56. Sulla questione della giustificazione oggettiva la Commissione fa riferimento in primo luogo alla giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale la sola circostanza che una norma di legge interessi un numero molto più elevato di lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile non può essere considerata una violazione dell'art. 141 CE (39) . Essa ricorda inoltre l'ampia discrezionalità che la Corte concede agli Stati membri nella scelta dei provvedimenti atti a realizzare l'obiettivo della loro politica sociale e occupazionale (40) . 57. Tuttavia, tale circostanza non potrebbe risolversi nello svuotare di ogni sostanza l'attuazione di un principio fondamentale del diritto comunitario, quale quello della parità delle retribuzioni tra i lavoratori e le lavoratrici; semplici affermazioni generiche non sarebbero sufficienti a giustificare una disparità di trattamento (41) . Spetterebbe al governo austriaco spiegare di fronte al giudice nazionale che il mancato riconoscimento dei periodi di congedo parentale ai sensi dell'art. 15 sexties del MSchG ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 23 dell'AngG è giustificato da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Non sarebbe chiaro se le autorità austriache abbiano provveduto o meno ad esporre tali motivazioni. 58. La Commissione dubita che esista un obiettivo politico-sociale meritevole di tutela che sia sufficiente a giustificare oggettivamente la rilevata disparità di trattamento, che avrebbe ad oggetto prevalentemente le donne. 59. Dalla sentenza della Corte nella causa Roks (42) discenderebbe che considerazioni di bilancio non possono giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi. Al riguardo non sarebbe rilevante se lo Stato membro interessato si assuma direttamente l'onere o se lo faccia ricadere sul datore di lavoro. In entrambi i casi si tratterebbe di considerazioni di natura puramente fiscale, cui la Corte non riconosce carattere giustificativo. 60. Occorrerebbe inoltre considerare che, secondo la giurisprudenza del giudice a quo, verrebbero riconosciuti anche periodi in cui non vi sia stata un'effettiva attività lavorativa, come ad esempio i periodi di inabilità al lavoro e le ferie annuali, nonché i periodi a tutela della maternità. Contro tale circostanza non potrebbe eccepirsi che si tratterebbe di periodi strettamente collegati al concreto rapporto di lavoro. Anche i periodi di congedo parentale rientrerebbero nell'ambito di un effettivo rapporto di lavoro, nel quale le obbligazioni principali sarebbero soltanto sospese. 61. Per quanto attiene alla sentenza della Corte nella causa Gruber (43) , le considerazioni della Corte ivi esposte non potrebbero, ad avviso della Commissione, essere senz'altro applicate a fattispecie quali quella attuale. Nella causa Gruber la lavoratrice aveva comunicato già prima della scadenza del congedo parentale di non voler far ritorno al proprio posto di lavoro. Al contrario, nel caso presente si tratterebbe di un licenziamento da parte del datore di lavoro o di dimissioni volontarie da parte del dipendente per valido motivo, quindi, in entrambi i casi, di fattispecie risolutive del rapporto che trovano fondamento soltanto nella sfera del datore di lavoro. 62. In conclusione, la Commissione ritiene opinabile che al diventare padre o madre sia veramente sotteso soltanto un interesse privato o se piuttosto ciò non abbia una superiore rilevanza sociale. Al riguardo la Commissione fa riferimento alla causa Hill e Stapleton (44) , nella quale la Corte osserva che la protezione della donna nella vita familiare e nello svolgimento della sua attività lavorativa, al pari di quella dell'uomo, è riconosciuta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nel diritto comunitario e sottolinea la necessità di adeguare le condizioni di lavoro agli oneri familiari. 63. Ad avviso della Commissione, non è ravvisabile alcun fattore oggettivo ed estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, che giustifichi la disparità di trattamento delle donne causata dall'art. 15 sexties del MSchG. 3. Il ricorrente 64. Il ricorrente è dell'avviso che, effettivamente, non si sia in presenza di una discriminazione diretta, poiché i periodi di congedo parentale sono esclusi dal calcolo dell'indennità di licenziamento sia per gli uomini che per le donne. Tuttavia, il ricorrente ritiene che operi una discriminazione indiretta a sfavore di lavoratori di sesso femminile, in quanto per il calcolo di tale indennità il congedo parentale viene considerato in misura diversa rispetto al servizio prestato nelle forze armate. 65. Ad avviso del ricorrente la disciplina austriaca di cui all'art. 15 sexties, n. 1, terza frase, del MSchG e all'art. 7 ter del VKG pone i lavoratori che si avvalgono del congedo parentale in una situazione di svantaggio rispetto a quei lavoratori che, continuando a lavorare, maturano ulteriori periodi utili ai fini dell'indennità, o ai quali il servizio nelle forze armate viene riconosciuto in forza dell'art. 8 dell'APSG. Il ricorrente, dal fatto che del congedo parentale si avvalgono, nella misura del 98,253%, le donne, mentre il servizio nelle forze armate è prestato, per il 99,5%, da uomini, deduce che la situazione di svantaggio del congedo parentale in sede di calcolo dell'indennità di licenziamento riguarda prevalentemente le donne, mentre sono in prevalenza gli uomini a beneficiare del riconoscimento dei periodi di servizio militare o civile. 66. Il ricorrente sottolinea l'importanza dell'allevare i figli, riconosciuta dalla società nonché dalla giurisprudenza della Corte, e contesta l'impostazione secondo la quale il ricorso al congedo parentale costituirebbe espressione di una libera scelta, mentre la prestazione del servizio militare o civile rappresenterebbe un dovere nell'interesse pubblico. Ad avviso del ricorrente, la decisione di accudire personalmente il proprio figlio ricorrendo al congedo parentale anche dopo la scadenza dei termini previsti a tutela della maternità non è realmente libera. Al contrario, a causa della carenza di asili nido le donne sarebbero di fatto obbligate ad avvalersi del congedo parentale. A ciò si aggiungerebbero gli obblighi di legge in materia di custodia dei figli: accudire i figli in modo insufficiente sarebbe addirittura penalmente sanzionabile (45) . Il ricorrente ritiene inoltre irrilevante, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, che l'obbligo che determina il mancato svolgimento di attività lavorativa di un lavoratore durante un determinato periodo discenda dal diritto privato oppure dal diritto pubblico. 67. Il ricorrente sottolinea invece alcuni aspetti del servizio militare nei quali, a suo avviso, è possibile ravvisare la presa in considerazione di interessi di natura più privata che pubblica, come accade ad esempio per la possibilità di rinviare o anticipare il servizio su richiesta dell'interessato. 68. Un altro aspetto che, ad avviso del ricorrente, accomuna congedo parentale e servizio militare o civile è che durante tali periodi esiste la teorica possibilità di svolgere una limitata attività lavorativa, che tuttavia nella pratica non si realizza. 69. Il ricorrente ritiene che non esista una giustificazione oggettiva per la disparità di trattamento. In particolare, il rischio di un onere eccessivo a carico del datore di lavoro potrebbe verificarsi non solo nel caso del congedo parentale. Lo stesso legislatore austriaco avrebbe poi riconosciuto che la disparità di trattamento tra chi svolge il servizio militare e un genitore in congedo parentale non è giustificata da un punto di vista socio-politico (46) , provvedendo tuttavia ad eliminare tale disparità soltanto in via irretroattiva (47) . 4. La convenuta 70. Per contro, la convenuta sottolinea l'impossibilità di equiparare il gruppo di chi usufruisce del congedo parentale e quello di chi svolge il servizio militare. Al riguardo, essa osserva che il ricorso al congedo parentale rappresenterebbe una possibilità offerta nell'interesse del lavoratore, la prestazione del servizio militare, per contro, un obbligo nell'interesse pubblico. La differente finalità alla base delle norme che riguardano i due gruppi renderebbe impossibile un'equiparazione delle fattispecie (48) . 71. Inoltre, la convenuta sottolinea come l'obbligo di leva sia valido esclusivamente nei confronti degli uomini, i quali in tal misura si troverebbero ad essere svantaggiati nei confronti di lavoratori di sesso femminile. Dalla sentenza della Corte nella causa Schnorbus (49) discenderebbe che disposizioni che introducono un trattamento preferenziale destinato a compensare il ritardo provocato dall'obbligo di leva, sono oggettivamente giustificate. B – Valutazione 1. Osservazioni introduttive 72. Nei limiti in cui il giudice a quo domanda alla Corte di porre a confronto e valutare le differenze tra due gruppi di persone, ovvero da un lato il gruppo di chi presta servizio militare o civile e, dall'altro, il gruppo dei lavoratori in congedo parentale (50) , occorre rilevare quanto segue: il giudice nazionale è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale. A lui spetta quindi in ultima analisi, secondo costante giurisprudenza, stabilire se ed entro quali limiti una disposizione di legge la quale si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di un determinato sesso, sia giustificata da motivi obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (51) . 73. Tuttavia la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, può dare indicazioni, tratte dal fascicolo della causa principale come pure dalle osservazioni scritte ed orali sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (52) . 2. Assenza di una discriminazione diretta 74. Se una disposizione nazionale, facendo direttamente riferimento al sesso dei lavoratori, ai fini del calcolo di un'indennità di licenziamento prevedesse una disparità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, si sarebbe allora in presenza di una discriminazione diretta. 75. Per quanto attiene alla più recente normativa austriaca (la cosiddetta «nuova indennità di licenziamento»), l'art. 7, n. 4, del BMVG non ha contenuto discriminatorio, prevedendo il riconoscimento di periodi di congedo parentale sia a favore degli uomini, che delle donne (53) . 76. Anche la precedente normativa (54) , prevista negli artt. 15 sexties, n. 1, terza frase, del MSchG e 7 ter del VKG e ancora applicabile a numerosi contratti di lavoro, fissa per entrambi i sessi la stessa disciplina, seppur di segno opposto: essa esclude il riconoscimento dei periodi di congedo parentale. 77. Dubbi potrebbero sorgere soltanto in merito all'art. 7 ter dell'EKUG, la disposizione che precedeva l'art. 7 ter del VKG. Tale disposizione, che continua a trovare applicazione ad una serie di vecchi casi (55) , omettendo di rinviare espressamente all'art. 15 sexties, n. 1, terza frase, del MSchG, non estende a lavoratori di sesso maschile la norma di esclusione valida per le madri. Ad una prima lettura della semplice formulazione dell'art. 7 ter dell'EKUG, pertanto, è possibile concludere che i lavoratori di sesso maschile si troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai lavoratori di sesso femminile, non esistendo una legge che detrae i loro i periodi di congedo parentale dal calcolo dell'indennità di licenziamento (56) . Tuttavia, come si evince dagli atti del fascicolo, e come è stato confermato in udienza, sia per il giudice a quo che per le parti della causa principale la disposizione di cui all'art. 7 ter dell'EKUG produce il medesimo effetto per uomini e donne, ovvero esclude il computo dei periodi di congedo parentale dal calcolo dell'indennità di licenziamento (57) . Più che una consapevole decisione del legislatore, la formulazione dell'art. 7 ter dell'EKUG sembra costituire una svista redazionale, priva di effetti nella pratica attuazione della disposizione e successivamente sanata dall'art. 7 ter del VKG (58) . 78. In conclusione, nessuna delle diverse disposizioni austriache che disciplinano il congedo parentale opera pertanto una discriminazione direttamente fondata sul sesso. 3. Assenza di una discriminazione indiretta 79. Secondo giurisprudenza costante il principio della parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile osta non solo all'applicazione delle norme che dispongono discriminazioni direttamente fondate sul sesso, ma anche all'applicazione di norme che conservano differenze di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile in applicazione di criteri non fondati sul sesso, ogni volta che le dette differenze non possano spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (59) . 80. Per poter stabilire se nella fattispecie concreta si sia in presenza di una discriminazione indiretta, occorre dunque procedere ad un doppio esame: in primo luogo, occorre indagare se esista o meno una disparità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, perché, innanzi tutto, è possibile parlare di discriminazione solo quando a situazioni comparabili siano applicate norme diverse o a situazioni diverse venga applicata la stessa norma (60) . In caso di esito positivo, occorre poi esaminare se tale disparità può essere oggettivamente giustificata. 81. Due approcci sono ipotizzabili in proposito: da un lato, come proposto dal giudice a quo, porre a confronto i lavoratori che si avvalgono del congedo parentale e quelli che prestano servizio militare o civile (61) ,dall'altro, confrontare i lavoratori che usufruiscono del congedo parentale e quelli che nello stesso periodo continuano a lavorare nell'impresa. a) Il confronto tra congedo parentale e servizio militare o civile 82. Per quanto attiene alla prima coppia a confronto – da un lato, i lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro usufruiscono del congedo parentale, e, dall'altro, quelli che nello stesso periodo prestano servizio militare o civile – la normativa austriaca applica ai due gruppi di persone norme diverse (62) . Occorre però esaminare se i lavoratori interessati da tali norme si trovino in situazioni paragonabili (63) . 83. In primo luogo, occorre rilevare che il congedo parentale e il servizio militare o civile producono effetti simili sul rapporto di lavoro. In entrambi i casi vi è la conservazione del rapporto di impiego, mentre restano sospese le obbligazioni principali da esso discendenti: il lavoratore non presta l'attività lavorativa e il datore di lavoro non corrisponde la retribuzione. 84. Tuttavia, i due casi si differenziano nettamente con riguardo ai motivi per cui il rapporto di lavoro viene sospeso e al conseguente margine di scelta che permane in capo al lavoratore interessato. Il servizio nelle forze armate e il servizio civile sostitutivo, infatti, vengono prestati nell'interesse pubblico, nonché in osservanza di un obbligo civico, laddove interessi generali, in particolare di natura militare, hanno carattere decisivo. Al contrario, la decisione di avvalersi o meno del congedo parentale costituisce una libera scelta del lavoratore interessato: la legge vieta ai genitori di trascurare i propri figli, ma non impone loro, per accudirli, di chiedere un congedo parentale. 85. Occorre, è vero, riconoscere che in entrambi i casi anche altri fattori giocano un certo ruolo. Nonostante esso abbia carattere fondamentalmente obbligatorio, infatti, nel servizio militare o civile trovano spazio anche elementi di volontarietà e la considerazione di interessi privati. Il servizio prestato dalle donne nelle forze armate austriache (il cosiddetto «addestramento»), ad esempio, è su base volontaria, mentre per gli uomini esiste la possibilità di rinviare o anticipare il servizio su richiesta dell'interessato. Viceversa la scelta – in via di principio libera – di avvalersi o meno del congedo parentale può essere condizionata da concreti vincoli esterni, come ad esempio la carenza di asili nido, come, ad avviso del ricorrente, si verifica in Austria. 86. Tuttavia, determinante è il fatto che la decisione di avvalersi o meno del congedo parentale costituisce essenzialmente una questione che rientra nelle scelte private del lavoratore (64) , mentre nel servizio presso le forze armate o nel servizio sostitutivo civile gli interessi privati passano generalmente in secondo piano rispetto all'interesse pubblico e non incidono sull'obbligo di leva in quanto tale. Il congedo parentale, da un lato, e il servizio militare o civile, dall'altro, non rappresentano dunque situazioni equiparabili. Pertanto, non è possibile assumere una disparità di trattamento tra questi due gruppi di persone. 87. Volendo invece – contrariamente alla tesi qui sostenuta – considerare il congedo parentale e il servizio militare o civile equiparabili, e assumendo pertanto una disparità di trattamento, il giudice a quo dovrebbe valutare se tale disparità possa essere giustificata da motivi oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Spetterebbe al governo austriaco dimostrare innanzi al giudice a quo quali siano i relativi motivi di giustificazione (65) . Al riguardo occorrerebbe osservare quanto segue: 88. Non sarebbe sufficiente fare semplicemente riferimento al rapporto sinallagmatico alla base del contratto di lavoro, dal momento che sia nel congedo parentale che durante il servizio militare o civile le obbligazioni principali del contratto di lavoro restano sospese e che pertanto in entrambi i casi non viene prestata attività lavorativa, né di conseguenza corrisposta la retribuzione. 89. Del resto, la Corte ha già affermato che una discriminazione fondata sul sesso non può trovare giustificazione in motivi relativi al danno economico che il datore di lavoro subirebbe in caso di parità di trattamento dei lavoratori di entrambi i sessi (66) . 90. Come la convenuta ha giustamente osservato, una disposizione nazionale può, è vero, essere giustificata se è destinata esclusivamente a compensare il ritardo che deriva dall'assolvimento dell'obbligo di leva o del servizio civile (67) . Tuttavia, la Corte ha viceversa riconosciuto anche forme di compensazione degli svantaggi professionali che i genitori possono subire a seguito dell'allontanamento dal posto di lavoro (68) . 91. Sarebbe competenza del giudice a quo dare concreta applicazione a tali statuizioni nella causa principale. b) Il confronto tra i lavoratori che si avvalgono del congedo parentale e quelli che nello stesso periodo continuano a lavorare nell'impresa 92. Anche alla seconda coppia a confronto, che comprende, da un lato, i lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, e dall'altro, quelli che continuano a lavorare nell'impresa, secondo il diritto austriaco si applicano norme diverse (69) . 93. Tuttavia, la sola circostanza che il mancato computo dei periodi di congedo parentale in conformità all'art. 15 sexties, n. 1, terza frase, del MSchG, in combinato disposto con l'art. 7 ter del VKG, interessi una percentuale molto più elevata di lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile, non può ancora essere considerata una violazione dell'art. 141 CE (70) . Occorre piuttosto domandarsi se i lavoratori interessati da queste norme – da un lato quelli che si avvalgono del congedo parentale e dall'altro, quelli che continuano a lavorare nell'impresa – si trovino in situazioni paragonabili (71) . 94. Nella normativa comunitaria è possibile, è vero, ravvisare il chiaro tentativo di favorire la compatibilità tra famiglia e lavoro. Il congedo parentale costituisce proprio uno strumento diretto a raggiungere tale obiettivo (72) . La giurisprudenza della Corte riconosce anch'essa l'obiettivo di adeguare le condizioni di lavoro agli oneri familiari (73) . 95. L'obiettivo di conciliare lavoro e famiglia, tuttavia, non comporta necessariamente l'obbligo di riservare al lavoratore in congedo parentale, sotto ogni profilo, lo stesso trattamento del lavoratore che continua a lavorare. Come già affermato dalla Corte, infatti, il congedo parentale è caratterizzato dalla sospensione del contratto di lavoro e, quindi, delle rispettive obbligazioni del datore di lavoro e del dipendente. Un lavoratore che esercita il diritto al congedo parentale accordatogli dalla legge si trova quindi in una situazione specifica, che non può essere necessariamente equiparata a quella di un uomo o di una donna che lavora (74) . 96. Per tale motivo, non è possibile contestare il fatto che a diverse fattispecie corrisponda anche un diverso calcolo dei compensi connessi all'anzianità di servizio. Nella sentenza Lewen, ad esempio, la Corte ha ammesso la possibilità di non considerare i periodi di congedo parentale ai fini del calcolo di una gratifica natalizia, che costituiva il compenso per il lavoro svolto, e quindi di ridurre la gratifica in misura corrispondente (75) . Se si applica tale giurisprudenza al caso qui in esame di un'indennità di licenziamento, la quale per sua natura rappresenta una retribuzione differita per il lavoro svolto e la fedeltà all'impresa, allo stesso modo bisogna quindi poter escludere dal calcolo di tale indennità i periodi di congedo parentale, durante i quali il rapporto di lavoro è rimasto sospeso. 4. Considerazione conclusiva 97. In conclusione sono pertanto dell'avviso che l'art. 141 CE e l'art. 1 della direttiva 75/117 non ostino ad una normativa nazionale, come quella contenuta nella legge austriaca a tutela della maternità, conformemente alla quale i periodi di congedo parentale non vengono considerati ai fini del calcolo di prestazioni pecuniarie come l'«indennità di licenziamento» da corrispondersi all'atto della risoluzione di un rapporto di lavoro. 98. Infatti, anche nel caso in cui - contrariamente alla tesi da me sostenuta in merito alla prima questione - ai fini del calcolo della retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE e all'art. 1 della direttiva 75/117 venissero inclusi periodi durante i quali per il lavoratore non è di regola possibile svolgere l'attività lavorativa a causa di altri obblighi previsti dalla legge nei confronti di un altro datore di lavoro, ad esempio l'obbligo di leva o del servizio civile, non si configurerebbe alcuna discriminazione, né diretta né indiretta, per il fatto che le due fattispecie non sono paragonabili. VII – Conclusioni 99. Alla luce delle considerazioni precedenti propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dall'Oberster Gerichtshof austriaco nei termini seguenti: