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Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber, extended composition) of 28 October 2004.#Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd v Council of the European Union.#Dumping - Imposition of definitive anti-dumping duties - Electronic weighing scales originating in China - Undertaking with market economy status - Determination of injury - Causal link - Rights of the defence.#Case T-35/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 28 ottobre 2004. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea. Dumping - Imposizione di dazi antidumping definitivi - Bilance elettroniche originarie della Cina - Statuto d'impresa operante in economia di mercato - Determinazione del danno - Nesso di causalità - Diritto di difesa. Causa T-35/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 28 ottobre 2004. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea. Dumping - Imposizione di dazi antidumping definitivi - Bilance elettroniche originarie della Cina - Statuto d'impresa operante in economia di mercato - Determinazione del danno - Nesso di causalità - Diritto di difesa. Causa T-35/01.
«Dumping — Imposizione di dazi antidumping definitivi — Bilance elettroniche originarie della Cina — Status d’impresa operante in economia di mercato — Determinazione del danno — Nesso di causalità — Diritti della difesa»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 28 ottobre 2004
Massime della sentenza
1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Trattamento individuale delle imprese esportatrici da
un paese non retto da un’economia di mercato — Presupposti — Discrezionalità delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale
— Limiti
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 384/9]
2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale
— Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato come previsti all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento
n. 384/96 — Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato — Applicazione riservata ai produttori che soddisfano
tutte le condizioni enunciate all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento n. 384/96 — Onere della prova gravante sui produttori
[Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 7, e (CE) n. 905/98)
3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Valutazione degli indicatori del danno mediante
un’analisi per segmento del mercato del prodotto in questione — Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3)
4. Diritto comunitario — Interpretazione — Metodi — Interpretazione rispetto ad accordi internazionali conclusi dalla Comunità
— Interpretazione del regolamento n. 384/96 rispetto al codice antidumping del GATT del 1994
(Accordo relativo all’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, «codice antidumping
1994»; regolamento del Consiglio n. 384/96)
5. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Nozione di «importazioni oggetto di dumping»
— Presa in considerazione dell’insieme delle importazioni provenienti da uno stesso paese identificato come paese in cui si
pratica il dumping — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3)
6. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Differenza tra i dati preliminari e definitivi
scelti per caratterizzare il danno — Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 384/96)
7. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Importazione — Obbligo di raffrontare margine
di dumping e margine di sottoquotazione dei prodotti importati a prezzo di dumping — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3)
8. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Nozione di «industria comunitaria» — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art 4, n. 1)
9. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Periodo da prendere in considerazione — Discrezionalità
delle istituzioni
(Regolamento del Consiglio n. 384/96)
10. Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi — Antidumping
— Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate — Portata — Modalità di comunicazione —
Inosservanza del termine di dieci giorni — Rilevanza — Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20)
11. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Svolgimento del procedimento — Durata superiore a un
anno — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del termine perentorio di quindici mesi
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art 6, n. 9)
1. Nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione
della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare.
Ne risulta che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere limitato alla verifica
del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza
di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere. Lo stesso vale per le situazioni di fatto, di ordine giuridico
e politico, esistenti nel paese considerato, che le istituzioni comunitarie devono valutare per accertare se un esportatore
operi nelle condizioni di mercato senza intervento significativo dello Stato e possa, conseguentemente, beneficiare del riconoscimento
dello status proprio delle imprese operanti in economia di mercato.
(v. punti 48-49)
2. Dall’art. 2, n. 7, del regolamento antidumping di base n. 384/96 nonché dal preambolo del regolamento n. 905/98 che lo ha
modificato risulta, in primo luogo, che le istituzioni comunitarie sono tenute, nell’ipotesi di importazioni provenienti dalla
Cina, a condurre un esame caso per caso, poiché tale paese non può ancora essere considerato un paese operante in economia
di mercato. Il valore normale di un prodotto proveniente dalla Cina può quindi essere calcolato in base alle regole applicabili
in paesi ad economia di mercato soltanto qualora sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il
produttore o per i produttori in questione.
In secondo luogo, da tale disposizione risulta che l’onere della prova incombe al produttore esportatore che desidera beneficiare
dello status riconosciuto alle imprese operanti in economia di mercato. Pertanto, non incombe alle istituzioni comunitarie
provare che il produttore esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare del detto status. Spetta, invece,
alle istituzioni comunitarie valutare se gli elementi forniti dal produttore esportatore siano sufficienti a dimostrare che
le condizioni poste dall’art. 2 n. 7, lett. c), del regolamento di base sono soddisfatte e al giudice comunitario accertare
se tale valutazione sia viziata da un errore manifesto.
Risulta infine che le condizioni enunciate all’art. 2, n. 7, lett. c), sono cumulative, cosicché il produttore interessato
deve soddisfarle tutte per poter beneficiare dello status riconosciuto alle imprese operanti in economia di mercato.
(v. punti 52-54)
3. Per quanto riguarda la determinazione del danno cui si procede ai sensi dell’art. 3 del regolamento antidumping di base n. 384/96,
non risulta dal n. 8 di tale articolo che un’analisi per segmento del prodotto in questione sia esclusa e che sia richiesto
il metodo del calcolo medio. Le istituzioni comunitarie possono quindi procedere ad un’analisi per segmento del mercato del
prodotto di cui trattasi per valutare i diversi indicatori del danno, in particolare se i risultati ottenuti con un altro
metodo si rivelano non attendibili per l’una o l’altra ragione, sempre che venga debitamente considerato il prodotto interessato
nel suo insieme.
A tal proposito, secondo un fenomeno ben conosciuto dagli statistici, il calcolo di una variazione globale dei prezzi (fondato
sulla variazione dei volumi e dei valori di vendita) di un prodotto comprendente diverse categorie è falsato se i prezzi e
le tendenze del volume delle vendite differiscono sensibilmente da una categoria all’altra. In un’ipotesi del genere è pertanto
ammesso il calcolo, da parte della Commissione, della variazione dei prezzi per ogni categoria di prodotti.
(v. punti 127, 196)
4. Le norme comunitarie devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare
quando mirano, precisamente, ad attuare un accordo internazionale concluso dalla Comunità, come nel caso del regolamento antidumping
di base n. 384/96, che è stato adottato per soddisfare gli obblighi internazionali derivanti dal codice antidumping 1994.
(v. punto 138)
5. La nozione di «importazioni oggetto di dumping», che figura all’art. 3 del regolamento antidumping di base n. 384/96, ricomprende
la somma di tutte le transazioni oggetto di dumping. Orbene, data l’impossibilità di esaminare tutte le singole transazioni,
occorre tener conto, ai fini della valutazione del danno, di tutte le importazioni provenienti da qualsiasi produttore esportatore
per il quale sia stato accertato l’esercizio di dumping. Di contro non possono essere considerate «oggetto di dumping», ai
fini dell’accertamento del danno, le importazioni provenienti da un produttore esportatore al quale è stato riconosciuto un
margine di dumping nullo o minimo.
Per quanto riguarda il n. 4 del medesimo articolo, esso dev’essere interpretato nel senso che consente di tener conto delle
importazioni provenienti da un determinato paese soltanto se esse provengono da un produttore esportatore la cui pratica di
dumping sia stata accertata. Di conseguenza, le importazioni provenienti da un paese per il quale sia stato accertato un margine
di dumping superiore al livello minimo possono essere considerate nella loro totalità soltanto se in tale paese non vi sia
nessun produttore esportatore cui sia stato attribuito un margine di dumping nullo o minimo.
Ne consegue, alla luce dell’oggetto e del fine dell’art. 3 del regolamento di base, che la nozione di «importazioni oggetto
di dumping» non include le importazioni provenienti da un produttore esportatore che non pratica dumping, nonostante la sua
appartenenza ad un paese cui sia stato attribuito un margine di dumping superiore al livello minimo.
(v. punti 158-162)
6. Per quanto riguarda la possibile differenza tra i dati preliminari e quelli infine scelti per caratterizzare il danno risultante
da pratiche di dumping, occorre constatare che un’inchiesta antidumping è in realtà un processo continuo, nel corso del quale
diverse conclusioni vengono continuamente modificate. Pertanto non si può escludere che le conclusioni finali delle istituzioni
comunitarie differiscano dalle conclusioni raggiunte in un determinato momento dell’inchiesta. Inoltre, i dati provvisori
possono, per definizione, essere modificati nel corso dell’inchiesta. Ne consegue che un’impresa non può fondatamente sostenere
che una contraddizione tra i dati preliminari e quelli definitivi sul danno denoterebbe, in qualche maniera, la mancanza di
obiettività e di affidabilità dei dati di cui trattasi. Infine, occorre sottolineare che il danno dev’essere stabilito in
relazione al momento dell’adozione di un eventuale atto istitutivo di misure di protezione.
(v. punto 182)
7. Nulla nel regolamento antidumping di base n. 384/96 impone, per quanto riguarda la determinazione del danno causato a un’industria
comunitaria, di procedere a un raffronto tra i margini di dumping e i margini di sottoquotazione dei prodotti oggetto del
dumping rispetto ai prodotti comunitari simili e di concludere da tale raffronto, allorché esso evidenzia che il margine di
dumping è inferiore al margine di sottoquotazione, che il danno subìto dall’industria comunitaria risulta non dal dumping
ma da altri fattori, quali i naturali vantaggi in termini di costo di cui dispongono gli esportatori incriminati.
(v. punto 219)
8. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96, la nozione di «industria comunitaria» riguarda
il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono
una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tale nozione non ricomprende quindi unicamente
i produttori comunitari che hanno partecipato all’inchiesta.
(v. punto 257)
9. Per determinare il periodo da prendere in considerazione al fine dell’accertamento del danno nell’ambito di un procedimento
antidumping, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale.
(v. punto 277)
10. Il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto comunitario. In forza di tale principio,
sotteso all’art. 20 del regolamento antidumping di base n. 384/96, le imprese interessate da un procedimento d’inchiesta preliminare
all’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di
far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati
nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una
pratica di dumping e del danno conseguente per l’industria comunitaria.
Per quanto riguarda l’informazione finale sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione prevede
di raccomandare al Consiglio l’adozione di misure definitive, prevista dall’art. 20, n. 4, del regolamento di base, la sua
incompletezza comporta l’illegittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi soltanto se, a causa di
tale omissione, le imprese interessate dal procedimento amministrativo non hanno potuto utilmente difendere i loro interessi.
Analogamente, la mancata menzione, nel documento informativo, di alcuni elementi non integra una lesione dei diritti della
difesa delle imprese, poiché è certo che esse sono venute a conoscenza di tali elementi in un’occasione diversa, in una data
che ancora consentiva loro di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista al riguardo prima che la Commissione formulasse
la sua proposta in vista dell’adozione del regolamento impugnato.
Infine, anche se queste imprese devono disporre di un termine minimo di dieci giorni per il deposito di eventuali osservazioni
riguardanti gli elementi che non figurano nel documento informativo loro trasmesso, e tale termine non è stato rispettato,
questa circostanza non può da sola condurre all’annullamento del regolamento impugnato. Infatti, si deve ancora accertare
se il fatto che le istituzioni comunitarie non abbiano concesso alle imprese il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento
di base, per presentare le loro eventuali osservazioni riguardo alle informazioni ulteriori trasmesse su loro richiesta, sia
stato tale da causare una concreta lesione dei loro diritti della difesa nell’ambito del procedimento di cui trattasi.
(v. punti 287-290, 292, 330-331)
11. L’art. 6, n. 9, del regolamento antidumping di base n. 384/96 contiene un termine ordinatorio, vale a dire un anno, nonché
un termine perentorio, vale a dire quindici mesi. Da tali due termini risulta che, se le istituzioni comunitarie non hanno
concluso l’inchiesta nel termine ordinatorio di un anno, è loro sufficiente, per rispettare le norme di procedura del regolamento
di base, concluderla nel termine perentorio di quindici mesi, senza che occorra esaminare se tale termine, che supera il termine
ordinatorio ma resta inferiore al termine perentorio, sia ragionevole in base alle circostanze del caso di specie.
(v. punto 348)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione Ampliata) 28 ottobre 2004(1)
Nella causa T-35/01,
Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, con sede in Shanghai (Cina), rappresentata dall'avv. P. Waer,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e P. Nehl, poi
dall'avv. Berrisch,
convenuto,
sostenuto da:Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz, dalla sig.ra S. Meany e dal sig. T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2605,
che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina,
della Corea del Sud e di Taiwan (GU L 301, pag. 42),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione Ampliata),
composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’art. 1, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
di base»), prevede quanto segue:
«Ai fini del (…) regolamento [di base], per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti
gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile
sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».
2
L’art. 2, n. 7, del regolamento di base, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128,
pag. 18, di rettifica alla GU 2000, L 263, pag. 34), prevede:
«a)
Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato (…), il valore normale è determinato
in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo all’esportazione da tale
paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso
il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere
un equo margine di profitto.
Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni
attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno,
viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.
Le parti interessate sono informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato
che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.
b)
Nel caso di inchieste relative ad importazioni in provenienza dalla [Russia] e dalla [Cina], il valore normale è determinato
a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta
e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia
di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.
Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).
c)
La domanda di cui alla lettera b) dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che
il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:
–
le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese
per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze
del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei
principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;
–
le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente
e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;
–
i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal
precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro
genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;
–
le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto
e stabilità per la loro attività, e
–
le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.
Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta,
dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni.
Quest’accertamento resta valido durante l’inchiesta».
3
L’art. 3 del regolamento di base prevede quanto segue:
«Accertamento di un pregiudizio
1. Ai fini del (…) regolamento [di base] si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio grave, la minaccia
di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine
è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.
2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto
di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell’incidenza di tali importazioni
sull’industria comunitaria.
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in
misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli
effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori
a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere
notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente
o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
4. Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di
tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che a) il margine di dumping stabilito per le
importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3 e il volume delle importazioni
da ciascun paese non è trascurabile e che b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping
è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario
simile.
5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata comprende una valutazione
di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria
non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine
di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato,
della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono
sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione,
sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori,
singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni
oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del (…) regolamento [di base]. In particolare, occorre dimostrare che il volume
e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5
e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave.
7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria
comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma
del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l’altro, il volume
e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni della variazione
dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari [e] la concorrenza tra gli stessi,
nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.
8. L’effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell’industria comunitaria del prodotto
simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi
di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti
delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più
ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.
9. L’esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni,
congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un
pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.
Per accertare l’esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, vengono presi in considerazione, tra l’altro, i seguenti
fattori:
a)
un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale
aumento delle importazioni;
b)
una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima,
che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità, in considerazione
della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento;
c)
il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne
gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e
d)
la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all’inchiesta.
Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori
considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero
prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio».
4
Secondo l’art. 6, n. 9, del regolamento di base:
«Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, l’inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno.
In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli
8 o 9».
5
Infine, l’art. 20 del regolamento di base prevede:
«(...)
2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali
si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione
di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per
le misure provvisorie.
3. Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato
istituito un dazio provvisorio, [devono] pervenire, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell’istituzione
del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro
i termini fissati dalla Commissione.
4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le
informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della
presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti
e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente
possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio,
ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine
fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».
Fatti
6
A seguito del deposito di una denuncia, in data 30 luglio 1999, da parte di produttori di bilance elettroniche della Comunità
europea che rappresentavano la quota maggioritaria dell’intera produzione comunitaria del prodotto di cui trattasi, la Commissione
ha avviato, in conformità all’art. 5 del regolamento di base, con avviso pubblicato il 16 settembre 1999 (GU C 262, pag. 8),
un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina, della
Corea del Sud e di Taiwan.
7
Due produttori comunitari di bilance elettroniche, Avery Berkel Ltd e Bizerba GmbH, che insieme realizzavano il 39% della
produzione comunitaria di allora, hanno partecipato all’inchiesta della Commissione.
8
Parallelamente, otto produttori esportatori dei paesi interessati, tra i quali la società ricorrente, quattro importatori
la cui attività era collegata alla produzione in parola, nonché il produttore di riferimento del paese analogo, vale a dire
l’Indonesia, hanno risposto ai questionari inviati dalla Commissione.
9
L’inchiesta relativa al dumping e al danno ad esso conseguente ha riguardato il periodo compreso tra il 1° settembre 1998
e il 31 agosto 1999 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta»). L’esame delle tendenze utili alla determinazione del detto danno
ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e la fine del periodo d’inchiesta (in prosieguo: il «periodo esaminato»).
10
La Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Shanghai Teraoka») è una società di diritto cinese,
fondata nel 1992 e il cui capitale è detenuto esclusivamente da investitori stranieri, la quale produce ed esporta bilance
elettroniche, in particolare verso la Comunità.
11
L’11 ottobre 1999 la ricorrente ha chiesto alla Commissione di autorizzarla a beneficiare, nell’ambito dell’inchiesta, dello
status di impresa operante in economia di mercato, in conformità all’art. 2, n. 7, del regolamento di base. Con fax del 17
dicembre 1999 la Commissione ha informato la ricorrente che quest’ultima non soddisfaceva le condizioni richieste dall’art. 2,
n. 7, lett. c), del regolamento di base per beneficiare della concessione dello status d’impresa operante in economia di mercato.
12
A seguito del rigetto della sua domanda, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione con due lettere,
datate 27 dicembre 1999 e 11 gennaio 2000.
13
Il 4 gennaio e il 3 febbraio 2000 la Commissione ha confermato il suo rifiuto di concedere alla ricorrente lo status d’impresa
operante in economia di mercato.
14
Il 10 e il 14 aprile 2000 due produttori comunitari, a seguito di una riunione tenutasi il 6 aprile 2000 tra la Commissione
e alcuni rappresentanti dell’industria comunitaria di cui trattasi, hanno sottoposto alla Commissione le loro osservazioni
relative alle conclusioni preliminari di quest’ultima riguardanti l’esistenza di un danno a carico della detta industria comunitaria.
15
Il 1° agosto 2000 la ricorrente ha trasmesso alla Commissione osservazioni relative alle questioni del danno e del nesso di
causalità.
16
Con fax del 21 settembre 2000 la Commissione ha informato la ricorrente dei fatti e delle considerazioni essenziali in base
ai quali essa intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo del 13,1% sulle importazioni di alcune
bilance elettroniche fabbricate dalla ricorrente.
17
Con fax del 29 settembre 2000 la ricorrente ha chiesto ulteriori informazioni riguardanti l’esistenza del dumping e la determinazione
del conseguente presunto danno.
18
La Commissione ha risposto a tale domanda con due lettere datate, rispettivamente, 29 settembre 2000 e 4 ottobre 2000.
19
Con fax del 4 ottobre 2000 la ricorrente ha chiesto un ulteriore termine per presentare le proprie osservazioni. Con fax del
5 ottobre 2000 la Commissione ha respinto tale domanda, per motivi di urgenza.
20
Il 10 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull’informazione che aveva ricevuto.
21
Con fax dell’11 ottobre 2000 la Commissione ha risposto alle osservazioni della ricorrente e ha ridotto il margine di dumping
dal 13,1% al 12,8%.
22
Con fax del 23 ottobre 2000 la Commissione ha completato la sua risposta alle osservazioni della ricorrente.
23
Con il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2605, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni
di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina, della Corea e di Taiwan (GU L 301, pag. 42; in prosieguo: il
«regolamento impugnato»), il Consiglio ha imposto dazi antidumping del 12,8% sui prodotti esportati dalla ricorrente e di
seguito specificati. Ai sensi dell’art. 1 del regolamento impugnato:
«1.È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi
una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare
(provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), attualmente classificabili al codice NC ex 8423 8150 (codice TARIC
8423 8150 10) e originarie della [Cina], della Corea [del Sud] e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto [riguardanti la ricorrente],
sono le seguenti: (…) 12,8% (…)».
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2001, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
25
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2001, la Commissione ha chiesto di intervenire nel presente
procedimento a sostegno della convenuta. Con ordinanza 11 settembre 2001 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale
ha ammesso tale intervento.
26
Poiché la Commissione ha rinunciato a presentare memoria di intervento, la fase scritta del procedimento è stata chiusa il
28 novembre 2001.
27
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale.
28
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti
scritti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno parzialmente ottemperato a tali richieste.
29
Le difese orali delle parti principali e dell’interveniente e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite
all’udienza del 6 marzo 2003.
30
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare l’art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping definitivo sulle bilance elettroniche
che essa esporta;
–
condannare il Consiglio alle spese.
31
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
Sul merito
32
La ricorrente sostanzialmente adduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo ad un errore manifesto
di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base. Il secondo motivo è relativo ad una violazione
dell’art. 3, nn. 2, 3, 5 e 8, del regolamento di base e ad un errore manifesto di valutazione nella determinazione del danno.
Il terzo motivo si riferisce ad una violazione dell’art. 3, n. 6, del regolamento di base. Infine, il quarto motivo riguarda
una violazione delle regole di procedura previste dal regolamento di base.
A – Sul primo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base
1. Introduzione
33
Secondo la ricorrente, le istituzioni comunitarie hanno erroneamente ritenuto che essa non soddisfacesse le condizioni poste
dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, che disciplina l’attribuzione dello status di impresa operante in economia
di mercato. Essa afferma di aver fornito prova sufficiente del suo diritto a beneficiare del detto status.
34
Il Consiglio ha giustificato il diniego dello status di impresa operante in economia di mercato indicando, al ‘considerando’
46 del regolamento impugnato, quanto segue:
«La Commissione ha constatato che entrambe le società [tra cui la ricorrente] praticavano da vari anni sul mercato cinese
prezzi più o meno uniformi, inferiori ai costi. Inoltre, esse non erano completamente libere di decidere se e in che misura
vendere la propria produzione sul mercato interno. È prassi consolidata della Commissione respingere le domande di SEM [status
d’impresa operante in economia di mercato] quando le vendite nazionali sono soggette a restrizioni e quando ai vari clienti
vengono applicati gli stessi prezzi, poiché i prezzi analoghi possono essere dovuti ad un controllo centralizzato dei prezzi.
Inoltre, gli elementi disponibili indicavano che questi prezzi erano rimasti per vari anni inferiori ai costi, rivelando così
che i produttori non operavano in condizioni di economia di mercato».
35
Di conseguenza il Consiglio ha ritenuto, al ‘considerando’ 47 del regolamento impugnato, che la ricorrente «non [soddisfacesse]
le condizioni stabilite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base».
36
La Commissione, per suo conto, come il Tribunale ricorda nei precedenti punti 11 e 13, aveva respinto la domanda della ricorrente
diretta ad ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato con fax del 17 dicembre 1999 e aveva confermato il
suo rifiuto con i fax del 4 gennaio e del 3 febbraio 2000. La Commissione, dopo aver accertato i risultati dell’inchiesta,
aveva basato la sua analisi sulle tre seguenti considerazioni. In primo luogo, la ricorrente si sarebbe conformata alla legge
cinese 29 dicembre 1997 in materia di fissazione dei prezzi (in prosieguo: la «legge sui prezzi»), che l’avrebbe obbligata
a vendere i suoi prodotti in perdita, a prezzi più o meno identici, sul mercato interno cinese. In secondo luogo, la ricorrente
non sarebbe stata interamente libera di decidere di vendere i suoi prodotti sul mercato interno cinese o sui mercati esteri,
né di stabilire in quale proporzione. Infine la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione false informazioni o omesso
di produrre documenti rilevanti e, in tal modo, ostacolato l’inchiesta.
37
Nell’ambito del presente motivo la ricorrente contesta, in primo luogo, l’interpretazione adottata dalla Commissione, e poi
dal Consiglio, dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base.
38
In secondo luogo, essa contesta le constatazioni della Commissione e del Consiglio che hanno portato tali istituzioni a ritenere
le condizioni poste dall’art. 2, n. 7, del regolamento di base non soddisfatte. In particolare, la ricorrente contesta le
constatazioni effettuate dalla Commissione nella parte intitolata «Risultati dell’inchiesta» del suo fax del 17 dicembre 1999,
riguardanti la mancanza dell’obbligo imposto alla ricorrente di iscrivere nel passivo del bilancio le somme relative ai crediti
dubbi, il massimale del suo conto in valute estere in riferimento all’ammontare del capitale dell’impresa, le vendite sottocosto
sistematiche accertate sul mercato interno cinese, il divieto a carico della ricorrente, in base alla legge sui prezzi, di
praticare in Cina prezzi diversi nei confronti di clienti simili, le restrizioni apportate alla libertà di vendita sul mercato
interno cinese e il fatto che la ricorrente avrebbe fornito informazioni ingannevoli alla Commissione nel corso dell’inchiesta.
39
Si devono respingere anzitutto gli argomenti della ricorrente relativi ai due primi elementi citati al punto precedente. Infatti,
dato che né il Consiglio né la Commissione hanno fondato le loro conclusioni su tali elementi, gli argomenti ad essi relativi
sono inefficaci.
40
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che le istituzioni comunitarie hanno omesso di sottoporle i documenti in base ai quali
esse hanno in seguito rifiutato di accordarle lo status d’impresa operante in economia di mercato. Anche tale censura dev’essere
respinta, poiché le istituzioni comunitarie hanno proceduto alla loro valutazione al riguardo in base ai documenti che la
ricorrente stessa aveva trasmesso alla Commissione nell’ambito della risposta alla parte D del questionario d’inchiesta, nonché
in base ai documenti di cui la Commissione aveva acquisito conoscenza durante la verifica in loco.
41
Occorre inoltre rilevare che la ricorrente non ha indicato di quali «nuovi dati» si sarebbe trattato e si è limitata a fare
riferimento alle informazioni contenute nei suoi stessi documenti. Essa ha così riconosciuto nella sua replica che «[t]utte
le fatture relative a tutte le transazioni individuali sul mercato interno [cinese erano] state messe a disposizione degli
ispettori nel corso della verifica in loco, come tutte le altre informazioni riguardanti la compatibilità e i costi di produzione».
Pertanto non spettava più alle istituzioni comunitarie, dopo che esse ne avessero tratto determinate conclusioni, trasmettere
alla Shanghai Teraoka i documenti in parola, tutti conosciuti dalla ricorrente perché da essa provenienti.
42
Bisogna aggiungere che, in tale contesto, il nuovo argomento presentato nella replica dalla ricorrente, relativo ad una violazione
dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, secondo il quale il Consiglio avrebbe prodotto, nel corso del procedimento dinanzi
al Tribunale, dati che non gli sarebbero stati comunicati nel corso del procedimento amministrativo, è del tutto irrilevante.
Infatti, un tale argomento dimostra una confusione tra il procedimento concernente la concessione dello status d’impresa operante
in economia di mercato e quello relativo all’istituzione di misure antidumping definitive. Dal momento che l’art. 20, n. 4,
del regolamento di base, relativo a quest’ultimo procedimento, non è in relazione con la concessione dello statuto di impresa
operante in economia di mercato, la sua violazione non potrebbe conseguentemente essere utilmente rilevata dalla ricorrente
con riferimento a documenti diretti precisamente ad consentire di ottenere il detto status.
2. Sulla ratio dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
43
La ricorrente contesta l’interpretazione effettuata dalle istituzioni comunitarie dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base,
con particolare riferimento all’onere probatorio. Essa sostiene che il Consiglio ha ignorato la ratio legis della modifica
dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base, vale a dire la volontà di tener conto del cambiamento sostanziale della struttura
economica della Cina.
44
Inoltre, la ricorrente fa valere la sentenza del Tribunale 26 settembre 2000, causa T‑80/97, Starway/Conseil (Racc. pag. II‑3099,
punto 112), dalla quale risulterebbe che il fatto di esigere da un esportatore una prova ad esso non accessibile costituisce
una violazione dei principi di certezza del diritto e del rispetto dei diritti della difesa.
45
Infine, la ricorrente considera che, quando le istituzioni comunitarie invocano l’esistenza di taluni fatti, spetta loro provare
che tali fatti esistono realmente e che l’accertamento di tali fatti è stato effettuato in modo corretto. La ricorrente richiama
al riguardo la sentenza della Corte 26 giugno 2001, causa C‑381/99, Brunnhofer (Racc. pag. I‑4961, punto 52).
46
Il Consiglio rileva che il ragionamento della ricorrente si fonda su un’interpretazione errata dell’art. 2, n. 7, del regolamento
di base. Dal preambolo del regolamento n. 905/98 risulterebbe in particolare che la disposizione citata stabilisce, nei confronti
della Cina e della Russia, una semplice presunzione di assenza delle condizioni che caratterizzano un’economia di mercato
e che spetta dunque al produttore esportatore interessato e, nella fattispecie, alla ricorrente fornire la prova contraria.
Secondo il Consiglio, l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente si fonda su un’inversione dell’onere della prova. Inoltre
le istituzioni comunitarie disporrebbero in materia di un ampio potere discrezionale, come risulterebbe, da un lato, dalla
giurisprudenza (sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T‑118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II‑2991, punto 32)
e, d’altro lato, dai termini «richieste debitamente motivate» e «prove sufficienti» contenuti nell’art. 2, n. 7, lett. b)
e c), del regolamento di base.
47
Il Consiglio fa infine valere che, in linea di principio, le cinque condizioni enunciate dalla citata disposizione hanno carattere
cumulativo. Tuttavia esso insiste sul fatto che tali condizioni non hanno tutte la stessa importanza. La prima condizione,
secondo la quale le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi devono essere adottate in risposta
a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, sarebbe,
al riguardo, di importanza capitale. La sola constatazione dell’incapacità della ricorrente di soddisfare la condizione citata
sarebbe pertanto sufficiente a giustificare il rigetto della sua domanda di concessione dello status di impresa operante in
economia di mercato.
b) Valutazione del Tribunale
48
In via preliminare occorre rammentare che, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono
di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che
devono esaminare (sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB France e a./Commissione, Racc. pag. II‑427, punto
72; 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II‑85, punto 51; Thai Bicycle/Consiglio, citata al precedente
punto 46, punto 32, e 4 luglio 2002, causa T‑340/99, Arne Mathisen/Consiglio, Racc. pag. II‑2905, punto 53).
49
Ne risulta che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere limitato alla verifica
del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza
di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, Toyo/Consiglio,
Racc. pag. 1809, punto 19; sentenza Thai Bicycle/Consiglio, citata al precedente punto 46, punto 33, e sentenza Arne Mathisen/Consiglio,
citata al precedente punto 48, punto 54). Lo stesso vale per le situazioni di fatto, di ordine giuridico e politico, esistenti
nel paese considerato, che le istituzioni comunitarie devono valutare per accertare se un esportatore operi nelle condizioni
di mercato senza intervento significativo dello Stato e possa, conseguentemente, beneficiare del riconoscimento dello status
proprio delle imprese operanti in economia di mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑155/94,
Climax Paper/Consiglio, Racc. pag. II‑873, punto 98).
50
Inoltre, occorre rilevare che il metodo di determinazione del valore normale di un prodotto previsto nell’art. 2, n. 7, lett. b),
del regolamento di base costituisce un’eccezione al metodo specifico previsto a tal fine all’art. 2, n. 7, lett. a), essendo
quest’ultimo in linea di principio applicabile nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di
mercato. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi deroga o eccezione a una norma generale va interpretata restrittivamente
(sentenze della Corte 12 dicembre 1995, causa C‑399/93, Oude Luttikhuis e a., Racc. pag. I‑4515, punto 23; 18 gennaio 2001,
causa C‑83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑445, punto 19, e 12 dicembre 2002, causa C‑5/01, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑11991,
punto 56).
51
L’art. 2, n. 7, del regolamento di base è stato modificato nel suo testo iniziale dal regolamento n. 905/98, poiché il Consiglio
aveva considerato che le riforme intraprese in Russia e in Cina avevano sostanzialmente modificato l’economia di tali paesi
e posto in crisi imprese sottoposte alle condizioni di un’economia di mercato. Così il quinto ‘considerando’ del regolamento
n. 905/98 insiste sull’importanza di riesaminare la prassi antidumping adottata nei confronti di tali paesi, precisando che
il valore normale di un prodotto potrà essere calcolato in base al regime applicabile ai paesi retti da un’economia di mercato,
qualora sarà stato possibile dimostrare la prevalenza delle condizioni di mercato per uno o più produttori oggetto dell’inchiesta
relativa alla produzione e alla vendita del prodotto in questione. Secondo il sesto ‘considerando’ dello stesso regolamento,
«per stabilire se prevalgano condizioni di mercato, ci si baserà sulle richieste debitamente motivate di uno o più produttori
oggetto dell’inchiesta che intendano avvalersi della possibilità di far determinare il valore normale [del prodotto in questione]
secondo le norme applicabili ai paesi ad economia di mercato».
52
Pertanto, dall’art. 2, n. 7, del regolamento di base nonché dai citati ‘considerando’ del regolamento n. 905/98 risulta, in
primo luogo, che le istituzioni comunitarie sono tenute, in un’ipotesi come quella di specie, a condurre un esame caso per
caso, poiché la Cina non può ancora essere considerata un paese operante in economia di mercato. Il valore normale di un prodotto
proveniente dalla Cina può quindi essere calcolato in base alle regole applicabili in paesi ad economia di mercato soltanto
«qualora (…) sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione».
53
In secondo luogo, dalle disposizioni citate risulta che l’onere della prova incombe al produttore esportatore che desidera
beneficiare dello status riconosciuto alle imprese operanti in economica di mercato. Infatti, l’art. 2, n. 7, lett. c), del
regolamento di base dispone che la richiesta «deve contenere prove sufficienti». Pertanto, non incombe alle istituzioni comunitarie
provare che il produttore esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare del detto status. Spetta, invece,
alle istituzioni comunitarie valutare se gli elementi forniti dal produttore esportatore siano sufficienti a dimostrare che
le condizioni poste dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base siano soddisfatte e al giudice comunitario accertare
se tale valutazione sia viziata da un errore manifesto.
54
Per valutare se le prove fornite dal produttore interessato siano sufficienti, occorre applicare le condizioni enunciate all’art. 2,
n. 7, lett. c), primo trattino, del regolamento di base. Al riguardo risulta sia dall’utilizzazione del termine «e», tra il
quarto e il quinto trattino di tale disposizione, che dalla stessa natura di tali condizioni che queste ultime sono cumulative.
Pertanto, il produttore interessato deve soddisfare tutte le condizioni enunciate all’art. 2, n. 7, lett. c), primo trattino,
del regolamento di base per poter beneficiare dello status riconosciuto alle imprese operanti in economia di mercato e, se
egli non soddisfa una di queste condizioni, la sua domanda dev’essere respinta.
55
Occorre dunque esaminare se la ricorrente abbia dimostrato di soddisfare la prima condizione posta dall’art. 2, n. 7, lett. c),
del regolamento di base, secondo la quale le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi devono
essere adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative
interferenze statali.
3. Sulla prima condizione posta dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base
a) Sull’applicazione di prezzi uniformi
Argomenti delle parti
56
La ricorrente rileva che la constatazione secondo la quale essa vendeva i suoi prodotti in Cina a prezzi uniformi è manifestamente
erronea. Essa sostiene che la legge sui prezzi non si applica al mercato delle bilance elettroniche. In ogni caso, lo stesso
tenore della legge sui prezzi non sarebbe quello descritto dalla Commissione. La ricorrente sottolinea altresì che la lista
dei prezzi sulla quale il Consiglio si è basato non indica i prezzi effettivamente fatturati, che sono rinegoziati con i rivenditori.
La ricorrente aggiunge che il fatto di applicare un prezzo identico ai partner che si trovano allo stesso livello commerciale
testimonia il suo rispetto del principio di leale concorrenza, quale applicato nell’ambito della Comunità europea attraverso
la repressione degli abusi di posizione dominante.
57
La ricorrente ricorda di aver spiegato che i suoi prezzi erano determinati dall’offerta e dalla domanda e che il mercato cinese
era altamente competitivo. Inoltre, le istituzioni comunitarie avrebbero adottato un approccio molto lacunoso e impreciso,
in particolare tenendo conto soltanto di tredici fatture riguardanti le vendite sul mercato interno cinese, le quali nel corso
del periodo d’inchiesta avrebbero tuttavia riguardato 25 701 unità. Orbene, tutte le fatture relative a tutte le transazioni
individuali sul mercato interno cinese, che dimostravano l’esistenza delle negoziazioni sui prezzi intervenute tra la ricorrente
e i suoi clienti, sarebbero state messe a disposizione degli agenti della Commissione durante la loro verifica in loco. Al
riguardo le istituzioni comunitarie non avrebbero tenuto conto del fatto che, nel corso di tali negoziazioni, non era stato
fatto alcun riferimento all’esistenza di un controllo governativo sui prezzi. Inoltre, la ricorrente ritiene di aver dimostrato,
nella sua risposta al questionario relativo alla concessione dello status d’impresa operante in economia di mercato, che la
media mensile dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno cinese rivelava una notevole variazione, ciò che avvalorerebbe
la sua affermazione secondo la quale i prezzi delle singole transazioni da essa concluse variavano altresì in modo significativo.
58
Il Consiglio sostiene che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di effettive negoziazioni sui prezzi.
Valutazione del Tribunale
59
Si deve esaminare se la ricorrente durante l’inchiesta abbia prodotto prove sufficienti a dimostrare di essere stata libera
di stabilire i propri prezzi sul mercato interno cinese «in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di
domanda e di offerta, senza significative interferenze statali», come richiesto dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo trattino,
del regolamento di base.
60
Spettava così alla ricorrente, durante lo svolgimento dell’inchiesta, fornire alla Commissione la prova della variazione dei
prezzi risultante dalle singole transazioni concluse dalla stessa, ad esempio attraverso fatture. Al riguardo la ricorrente
non potrebbe accusare le istituzioni comunitarie di non aver tenuto conto di tutte le fatture (vale a dire più di 25 000)
riguardanti le vendite unitarie realizzate durante il periodo dell’inchiesta. Era infatti onere della ricorrente identificare,
tra queste fatture, quelle dalle quali sarebbe risultato che essa applicava effettivamente prezzi diversi per lo stesso modello
venduto a clienti diversi. Si deve aggiungere che, quando la ricorrente è venuta a conoscenza delle conclusioni della Commissione
secondo le quali essa vendeva a prezzi uniformi, essa avrebbe ancora potuto fornire alla Commissione, durante il procedimento
amministrativo, le fatture che essa riteneva pertinenti.
61
Si deve in seguito esaminare se la ricorrente abbia soddisfatto il requisito riguardante l’amministrazione della prova, per
il fatto che essa ha fornito agli agenti della Commissione, in occasione della verifica in loco, documenti di transazioni
(negotiation sheets) e contratti (national contracts), per dimostrare che avevano avuto luogo negoziazioni dei prezzi con
le filiali cinesi locali della SA Carrefour (in prosieguo: la «Carrefour»). Orbene, si deve rilevare che tali documenti, presentati
dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, lungi dal provare l’esistenza di riduzioni concesse a tale cliente, mostrano un’esatta
corrispondenza tra il prezzo fatturato e il prezzo che compare sul listino prezzi stabilito per il mercato interno cinese.
Così, il prezzo di base del modello più venduto presso la Carrefour era identico al prezzo figurante sul listino prezzi della
ricorrente per il mercato interno cinese. Infatti il raffronto tra i documenti prodotti e il listino prezzi del prodotto interessato
per il mercato interno cinese consente di constatare che il prezzo del modello in questione (vale a dire le bilance elettroniche
SM‑80SXB, appartenenti al segmento alto) non differiva in nulla da quello figurante sul detto listino, pari a 6 837,61 yuans
ren-min-ci (CNY), precisato che, se le fatture emesse dalla Carrefour e presentate dalla ricorrente nel corso dell’inchiesta
fanno riferimento ad un prezzo di CNY 8 000, quest’ultimo importo comprende il 17% di imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato
al prezzo che compare sul listino. Quanto agli atti di transazione della Carrefour, essi fanno riferimento ad un prezzo di
CNY 12 000, vale a dire il prezzo che figura sul listino, più il 17% di IVA, maggiorato di un importo supplementare per il
servizio pari a CNY 4 000. La stessa uniformità risulta dal prezzo praticato per il modello SM‑80SXP. Infine, in risposta
ad un quesito scritto, il Consiglio ha trasmesso al Tribunale una fattura emessa dalla Carrefour, dalla quale risulta che
il prezzo effettivamente fatturato corrisponde alla somma del prezzo che figura sul listino, del 17% di IVA e di un importo
ulteriore di CNY 4 000, il che evidenzia così la stessa logica rivelata dall’esame degli atti di transazione. La ricorrente
ha d’altra parte confermato, nel corso dell’udienza, l’esistenza della prassi consistente nel versare un importo forfettario
di CNY 4 000 per il servizio.
62
Pertanto, occorre constatare che i prezzi che compaiono sulle fatture, sui contratti e sugli atti di transazione della Carrefour
non sono diversi dai prezzi indicati sul listino. Dall’esame degli atti di transazione sembrerebbe che lo stesso principio
valga altresì per le tariffe praticate dalla ricorrente nei confronti della società Nanjing Supermarket Ltd, un’altra delle
sue clienti.
63
Di conseguenza, né gli atti di transazione, né i contratti, né le fatture esibiti dimostrano che la ricorrente abbia applicato,
per uno stesso prodotto, prezzi diversi ai suoi diversi clienti.
64
Tale constatazione non è contraddetta dal fatto, invocato dalla ricorrente, che il suo principale cliente sul mercato interno
cinese, vale a dire la società Shanghai Teraoka Electronic Scales Co. Ltd, negoziava presso la stessa prezzi migliori di quelli
ottenuti dai suoi altri clienti. Infatti, come ha indicato giustamente la Commissione nel suo fax del 17 dicembre 1999, è
possibile nutrire dubbi sull’indipendenza di tale impresa dalla ricorrente. Del resto, occorre notare che la ricorrente non
ha nemmeno cercato di contestare l’esistenza delle relazioni in questione nella sua corrispondenza con la Commissione, come
neppure nel suo ricorso o nella sua replica. Nella sua lettera del 27 dicembre 1999, nella quale essa contestava i risultati
e le conclusioni della Commissione trasmessi con fax del 17 dicembre 1999, essa non ha affatto commentato l’argomento secondo
il quale la società Shanghai Teraoka Electronic Scales Co. Ltd sarebbe stata legata ad essa. Lo stesso vale per la lettera
dell’11 gennaio 2000, nella quale la ricorrente contestava le risposte fornite alle sue osservazioni dalla Commissione con
lettera 4 gennaio 2000, risposte che rinnovavano il dubbio dell’istituzione comunitaria riguardante i legami che univano la
ricorrente alla detta società. Poiché la ricorrente non ha contestato l’esistenza di legami tra essa e la società Shanghai
Teraoka Electronic Scales Co. Ltd, la Commissione ha potuto giustamente escludere dall’ambito del suo esame i prezzi fatturati
dalla ricorrente a tale impresa.
65
Si deve inoltre esaminare se, nonostante la ricorrente non abbia prodotto fatture rilevanti, essa abbia comunque fornito prove
significative nella sua risposta figurante nella parte D del questionario della Commissione, riguardante la concessione dello
status d’impresa operante in economia di mercato. Nella sua risposta, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione le informazioni
seguenti concernenti le sue vendite: i quantitativi mensili del prodotto interessato venduti sul mercato interno cinese e
la media mensile dei prezzi di vendita sul mercato interno cinese del prodotto interessato durante il periodo d’inchiesta,
il totale delle vendite, in volume e per prodotto, dei principali prodotti venduti dalla ricorrente sul mercato interno cinese
durante il periodo d’inchiesta, la lista dei prezzi di vendita sul mercato interno cinese del prodotto interessato, i quantitativi
mensili delle vendite all’esportazione del prodotto interessato e le media mensile dei prezzi di vendita all’esportazione
durante il periodo d’inchiesta, la lista dei prezzi all’esportazione del prodotto interessato e la lista delle vendite all’esportazione
verso la Comunità stabilita su base mensile, per i tre mesi principali del periodo d’inchiesta, vale a dire settembre 1998,
gennaio 1999 e marzo 1999.
66
In base ai dati che figurano nella tabella allegata al ricorso, che includono la media mensile dei prezzi di vendita del prodotto
interessato sul mercato interno cinese durante il periodo d’inchiesta, la ricorrente ha redatto una nuova tabella, presentata
nella sua replica, che evidenzia la percentuale di variazione tra il prezzo medio più basso e il prezzo medio più alto per
ogni modello di bilancia elettronica, al fine di dimostrare che essa non praticava prezzi identici. Occorre al riguardo presentare
una tabella, in base a dati contenuti nella risposta della ricorrente alla parte D del questionario d’inchiesta della Commissione,
non contestati dalle istituzioni comunitarie, che mostri la quantità e la percentuale delle vendite sul mercato interno cinese
per ogni modello, nonché il tasso di variazione del prezzo di vendita durante il periodo d’inchiesta. Si deve sottolineare
che, in base al regolamento impugnato, il mercato delle bilance elettroniche è comunemente ripartito in tre segmenti distinti:
un segmento basso, un segmento medio e un segmento alto.
Modello
Quantità venduta sul mercato interno cinese
Percentuale delle vendite sul mercato interno cinese
Tasso di variazione dei prezzi di vendita sul mercato interno cinese
DS‑685B
13 693
53,28
2,21
DS‑685FB
2 127
8,27
9,72
DS‑685FP
26
0,10
15,86
DS‑688B
3 455
13,44
11,88
DS‑688P
6
0,02
Non disponibile
DS‑688FB
3 471
13,50
9,54
DS‑688FP
88
0,34
13,47
DS‑650
361
1,40
8,70
DS‑681
189
0,74
68,75
SM-80/81B
151
0,59
71,89
SM-80/81P
1 982
7,71
34,55
SM-90H
18
0,07
21,87
RM-30
134
0,52
47,64
67
In questa tabella figurano otto modelli (DS‑685FP, DS‑688P, DS‑688FP, DS‑650, DS‑681, SM‑80/81B, SM‑90H e RM‑30), che rappresentano
in totale il 3,78% delle vendite della ricorrente sul mercato interno cinese. Orbene, sono questi in particolare i modelli
per il quali i prezzi variano di più. Occorre di conseguenza rilevare che, data la scarsa quantità delle vendite complessive
di questi modelli, le variazioni di prezzo ad essi relative non possono essere considerate rappresentative di una tendenza
che caratterizzerebbe il comportamento complessivo della ricorrente riguardo alla determinazione dei prezzi che essa pratica
nei confronti dei suoi diversi clienti.
68
Per quanto riguarda le variazioni di prezzo del 71,89% e del 34,55% constatate nelle vendite di bilance elettroniche SM‑80/81B
e SM‑80/81P, che appartengono al segmento superiore, esse derivano principalmente dal fatto, come ha indicato il Consiglio,
senza essere su tale punto contraddetto dalla ricorrente, che i modelli in questione comprendono un certo numero di sottomodelli.
Poiché ogni sottomodello ha un prezzo diverso, ne consegue, anche se uno stesso sottomodello viene venduto ad un prezzo uniforme,
una variazione del prezzo medio di vendita che è in funzione del volume rispettivo delle vendite di ogni sottomodello nel
corso di un periodo dato.
69
Risulta altresì da tale tabella che, per il modello più venduto (vale a dire il modello DS‑685B, che rappresenta il 53,28%
delle vendite sul mercato interno cinese), i prezzi mensili medi variano del 2,21%. Si deve tuttavia rilevare che tale variazione,
del resto molto debole, non avvalora di per sé l’esistenza di prezzi diversi nei confronti di clienti diversi. Infine, la
variazione dei prezzi di circa il 10% riguardante ciascuno dei tre restanti modelli da esaminare (vale a dire i modelli DS‑685FB,
DS‑688B e DS‑688FB) non può, da sola, essere considerata significativa.
70
Infatti, i dati forniti dalla ricorrente riguardano soltanto la media mensile dei prezzi di vendita, la cui variazione può
altresì risultare da una variazione dei prezzi nel tempo, e non esclude quindi che abbiano potuto essere praticati prezzi
uniformi a diversi clienti per uno stesso periodo. Occorre in seguito rilevare che i dati che figurano nel fascicolo e, in
particolare, quelli raccolti nella tabella presentata al precedente punto 66 non consentono di accertare che sarebbero stati
effettivamente fatturati prezzi diversi a clienti diversi nel corso del periodo d’inchiesta.
71
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale essa interveniva in un contesto di concorrenza
generalizzata, e modulava i suoi prezzi e li adattava in funzione di quelli delle sue concorrenti, è sufficiente rilevare
che essa non ha prodotto alcun elemento in grado di provare tali affermazioni. Inoltre, essa non ha dimostrato la sussistenza,
nella fattispecie, delle condizioni per la quali si sarebbe potuto ritenere che la pratica dei prezzi differenziati violasse
le regole di concorrenza.
72
Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la legge sui prezzi non ha influenzato la sua politica
tariffaria, è sufficiente constatare che il Consiglio non si è fondato sull’eventuale applicabilità di tale legge, ma sulla
circostanza che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti del fatto che essa stabiliva i suoi prezzi in funzione delle
condizioni del mercato.
73
Di conseguenza, la Commissione e in seguito il Consiglio hanno potuto ritenere, senza commettere un errore manifesto di valutazione,
che la ricorrente non aveva prodotto durante l’inchiesta prove sufficienti a dimostrare che essa chiedeva, per uno stesso
prodotto, prezzi diversi a clienti diversi.
b) Sulle vendite in perdita
Argomenti delle parti
74
La ricorrente sostiene che la conclusione della Commissione secondo la quale essa avrebbe sistematicamente venduto in perdita
sul mercato interno cinese è al tempo stesso prematura e irrilevante. Infatti, da un lato, la Commissione non avrebbe atteso
la comunicazione completa dei dati necessari per pronunciarsi su questo punto. Dall’altro, dalle conclusioni del Consiglio
risulterebbe che tali pratiche sono ordinarie presso determinati operatori che agiscono in condizioni di economia di mercato.
La ricorrente si riferisce al riguardo ai ‘considerando’ 30 e 38 del regolamento impugnato.
75
Riguardo al bilancio complessivo dei profitti e delle perdite, la ricorrente contesta le conclusioni delle istituzioni comunitarie
secondo le quali essa avrebbe subìto perdite notevoli e sistematiche sul mercato interno cinese e realizzato profitti elevati
sui mercati di esportazione. La ricorrente osserva che essa vende una quantità rilevante di prodotti diversi dalle bilance
elettroniche sul mercato interno cinese. Il complesso dei dati relativi alle vendite effettuate sul mercato interno cinese,
che figuravano nel conto dei profitti e delle perdite riguardanti tutti i prodotti, non può pertanto — sostiene la stessa
— costituire un’indicazione affidabile circa la redditività delle vendite di bilance elettroniche sul mercato interno cinese.
Inoltre, il bilancio non indicherebbe separatamente le perdite e i profitti per le vendite all’esportazione, da un lato, e
per le vendite sul mercato nazionale cinese, dall’altro. Date tali condizioni, secondo la ricorrente, è inesatto sostenere
che il conto dei risultati indica chiaramente profitti elevati per le esportazioni e perdite significative per le vendite
sul mercato interno cinese.
76
Secondo la ricorrente, le istituzioni comunitarie non hanno mai comunicato i calcoli su cui si fonda tale asserzione. La ricorrente
ritiene che, in base alle ipotesi che essa ha potuto formulare relativamente al calcolo effettuato dalle istituzioni comunitarie,
i risultati di una tale operazione mostrino, riguardo alle vendite realizzate sul mercato interno cinese, un profitto dell’1,96%
per l’anno 1997 e una perdita, da essa ritenuta insignificante, dello 0,73% per l’anno 1998. Secondo lo stesso calcolo, i
suoi profitti sulle esportazioni avrebbero raggiunto l’8,68% nel 1997 e il 10,50% nel 1998. Secondo la ricorrente, il Consiglio
ha quindi commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che i suoi dati indicassero chiaramente perdite significative
relative alle vendite realizzate sul mercato interno cinese per diversi anni.
77
Inoltre, la ricorrente nega di aver subìto, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, «enormi perdite» relative alle vendite
del modello DS‑685B sul mercato interno cinese durante il periodo d’inchiesta e rileva che il Consiglio non ha reso pubblici
gli elementi di cui esso ha tenuto conto per giungere ad una siffatta constatazione. La ricorrente nota che la sua corrispondenza
con la Commissione rivela al contrario che la maggior parte dei suoi profitti sono provenuti da vendite effettuate sul mercato
interno cinese, in particolare le vendite dei modelli SM‑80 e SM‑90.
78
Inoltre, la ricorrente invita il Consiglio a esibire i dati da esso utilizzati per giungere alla conclusione secondo la quale
la ricorrente vendeva quasi tutti i suoi modelli in perdita e a prezzi uniformi sul mercato interno cinese. Nel caso il Consiglio
produca dati nuovi, la ricorrente si riserva di sollevare un nuovo motivo di diritto secondo il quale tali dati non sono stati
comunicati ai sensi del regolamento di base, in violazione dell’art. 20, n. 4, del detto regolamento.
79
Secondo il Consiglio, dalla risposta della ricorrente al questionario d’inchiesta della Commissione, nonché dai documenti
raccolti durante la verifica in loco, risulta che la ricorrente traeva elevati profitti dalle sue esportazioni, mentre subiva
perdite rilevanti sul mercato interno cinese.
80
Inoltre, il Consiglio ritiene che il calcolo effettuato dalla ricorrente non sia valido, poiché quest’ultima avrebbe omesso
di tener conto delle sovvenzioni ricevute nonché, per l’anno 1998, delle entrate provenienti da altre operazioni. Pertanto,
secondo il calcolo del Consiglio, le vendite realizzate dalla ricorrente sul mercato interno cinese hanno in realtà determinato
un profitto, che esso giudica insignificante, dello 0,24% per l’anno 1997, e una perdita, che esso ritiene rilevante, del
2,59% per l’anno 1998, mentre i profitti dovuti alle esportazioni sarebbero stati del 6,96% nel 1997 e dell’8,67% nel 1998.
Il Consiglio ha presentato al riguardo la seguente tabella, riprendendo la tabella dei profitti e delle perdite presentata
dalla ricorrente ed aggiungendovi le sovvenzioni che quest’ultima ha ricevuto e i cui ammontari sono indicati in grassetto
(tale tabella è stata oggetto di revisione da parte del Tribunale al fine di una maggiore esattezza):
1998
1997
Totale della società
Esportazioni
Mercato intterno
Totale della società
Esportazioni
Mercato interno
Vendite
123 463 310,37
76 972 132,82
46 491 177,55
106 828 244,78
64 065 349,63
42 762 895,15
Costi di vendita
97 605 947,54
57 656 631,16
39 949 316,38
84 044 953,44
48 673 547,18
35 371 406,26
Altre spese ed Entrate
18 113 541,34
11 230 395,63
6 883 145,71
16 381 137,64
9 828 682,58
6 552 455,06
+ 2 273 246,55
+ 1 409 412,86
+ 863 833,68
+ 1 844 989,62
+ 1 106 993,77
+ 737 995,84
+ 150 000,00
20 536 787,89
12 639 808,49
7 746 979,39
18 226 127,26
10 935 676,35
7 290 450,90
Profitti/ perdite
7 743 821,49
8 085 106,03
- 341 284,54
6 402 153,70
5 563 119,87
839 033,83
5 320 574,94
6 675 693,17
-1 205 118,22
4 557 164,08
4 456 126,10
101 037,99
Profitti/ perdite % del fatturato (vendite)
6,27
10,50
- 0,73
5,99
8,68
1,96
4,31
8,67
-2,59
4,27
6,96
0,24
Valutazione del Tribunale
81
Si deve verificare, in primo luogo, se i diritti procedurali della ricorrente siano stati violati con riguardo agli elementi
di fatto sui quali le istituzioni comunitarie hanno basato la loro conclusione riguardante le vendite in perdita, in secondo
luogo se le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che le vendite in
perdita costituivano un elemento che consentiva di concludere che la ricorrente non operava in economia di mercato e, in terzo
luogo, se le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertare, in base a tali elementi,
l’esistenza di vendite in perdita.
82
Con riferimento, in primo luogo, alla censura della ricorrente relativa alla violazione dei suoi diritti procedurali, è sufficiente
rinviare al precedente punto 40.
83
In secondo luogo, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo il quale alcuni operatori che operano in economia
di mercato effettuano altresì a volte vendite in perdita non incide di per sé sul fatto che una tale prassi possa essere considerata
come un indizio che consenta di concludere, in particolare in presenza di altri indizi, quali prezzi uniformi e restrizioni
apportate alle vendite, che un operatore economico non ha dimostrato di soddisfare la prima condizione posta dall’art. 2,
n. 7, lett. c), del regolamento di base.
84
In terzo luogo, si deve ricordare che il Consiglio ha giustificato il rifiuto dello status d’impresa operante in economia
di mercato per il motivo che «gli elementi disponibili indicavano che [i] prezzi [della ricorrente sul mercato interno cinese]
erano rimasti per vari anni inferiori ai costi». Si deve altresì sottolineare che spettava alla ricorrente dimostrare che
essa operava in condizioni di economia di mercato. Orbene, dopo essere stata informata dalla Commissione, con lettera del
17 dicembre 1999, che quest’ultima riteneva che la ricorrente avesse subìto sistematicamente perdite sul mercato interno cinese,
la ricorrente, lungi dal produrre elementi di prova che dimostrassero il contrario, si è limitata ad affermare, nelle sue
lettere del 27 dicembre 1999 e dell’11 gennaio 2000, che la Commissione non poteva concludere in tal senso senza disporre
di dati che potevano essere richiesti soltanto nell’ambito della risposta alla parte C del questionario d’inchiesta riguardante,
in particolare, la redditività dell’impresa. Se la ricorrente riteneva che le conclusioni della Commissione fossero inesatte,
nulla le impediva di presentare alla Commissione documenti pertinenti che dimostrassero, se del caso, l’esistenza di profitti
sul mercato interno cinese per gli anni di cui trattasi. La ricorrente non ha tuttavia prodotto siffatte prove.
85
Con riferimento, in seguito, agli elementi di prova sui quali le istituzioni comunitarie hanno basato le loro valutazioni,
occorre considerare, anzitutto, che il fatto, per la ricorrente, di aver altresì venduto prodotti diversi dalle bilance elettroniche
non comporta, nella fattispecie, che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell’aver fatto ricorso
ai dati figuranti nel conto dei risultati della ricorrente al fine di stimare le perdite e i profitti di quest’ultima rispetto
al solo prodotto di cui trattasi. Infatti, sulla base dei documenti prodotti dalla ricorrente nel corso dell’inchiesta, era
possibile determinare l’ammontare delle vendite di bilance elettroniche in valore monetario reale. Occorre rilevare al riguardo
che, se si calcolano le vendite in valore monetario reale e non per unità vendute, si constata che le vendite di bilance elettroniche
rappresentavano circa i tre quarti delle vendite della ricorrente sul mercato interno cinese. Infatti, secondo il conto dei
risultati dell’anno 1998, il fatturato della ricorrente sul mercato interno cinese era di circa CYN 46,5 milioni (vale a dire
il fatturato complessivo diminuito del fatturato relativo alle esportazioni), mentre, secondo la tabella che contiene la media
mensile dei prezzi di vendita e i quantitativi mensili di bilance elettroniche vendute sul mercato interno cinese durante
il periodo d’inchiesta, fornita dalla ricorrente e non contestata dal Consiglio, l’ammontare delle vendite di bilance elettroniche
è stato pari a CNY 34,1 milioni.
86
Occorre in seguito pronunciarsi sulla validità del calcolo della ricorrente, secondo il quale le sue vendite sul mercato interno
cinese hanno comportato un profitto dell’1,96% durante l’esercizio contabile 1997 e una perdita dello 0,73% durante l’esercizio
1998. Al riguardo il Consiglio rileva giustamente che la ricorrente ha aggiunto alle entrate risultanti dalle sue vendite
nel periodo 1997-1998 sovvenzioni per un importo superiore a CNY 4 milioni.
87
Tale circostanza consente di porre in dubbio il valore del calcolo della ricorrente. Infatti, se è pur vero che anche in un’economia
di mercato esistono sovvenzioni, si tratta sempre di un elemento estraneo al mercato e di un intervento dei pubblici poteri
capace di orientare il comportamento delle imprese in una direzione diversa da quella risultante dalle forze del mercato.
Si deve sottolineare che, anche se l’importo delle sovvenzioni di cui trattasi è trascurabile rispetto al fatturato complessivo
della ricorrente nel corso di questi due anni, esso diventa rilevante quando lo si compara con i debolissimi ed occasionali
profitti realizzati sul mercato cinese.
88
Orbene, quando si deducono le sovvenzioni ottenute dalla ricorrente dai profitti da essa realizzati, come fa il Consiglio
(v. precedente punto 80), si constata infatti, il che sembra plausibile, che le perdite della ricorrente sul mercato interno
cinese erano pari al 2,59% nel 1998, mentre nel 1997 la sua situazione era vicina al pareggio, con un profitto dello 0,24%.
Parimenti, un tale calcolo mostra che le perdite della ricorrente sul mercato interno cinese per i due anni in parola hanno
potuto superare CNY 1,1 milioni, mentre i suoi profitti dovuti alle esportazioni sono stati pari a più di CNY 11,1 milioni.
89
In tali circostanze si deve certamente constatare che i termini utilizzati nei ‘considerando’ del regolamento impugnato vanno
oltre quanto risulta dagli elementi sui quali si sono basate le istituzioni comunitarie. Resta nondimeno il fatto che, in
base a tali elementi, le istituzioni comunitarie potevano concludere, senza commettere un errore manifesto, che le vendite
della ricorrente in Cina non erano complessivamente remunerative durante il periodo per il quale erano disponibili dati.
90
Ciò costituisce un indizio che, combinato con gli altri elementi di cui trattasi, poteva giustificare la conclusione secondo
la quale la ricorrente non aveva dimostrato che essa operava in condizioni di economia di mercato.
91
In presenza di un siffatto indizio, spettava alla ricorrente fornire, nel corso del procedimento amministrativo, elementi
tali da invalidare la constatazione delle istituzioni comunitarie ad esso relativa, ovvero produrre elementi concreti che
potessero dimostrare che, malgrado la totale assenza di redditività, le sue vendite in Cina erano conformi al comportamento
di un’impresa operante in condizioni di mercato.
92
Al riguardo la ricorrente afferma semplicemente che, sul mercato interno cinese, la maggior parte dei profitti sono derivati
dalle vendite di bilance elettroniche dei modelli SM‑80 e SM‑90. Ora, la realizzazione di profitti derivanti dalla vendita
dei modelli considerati, allorché si è appena constatato che per tutte le altre bilance elettroniche la ricorrente doveva
far fronte a perdite sul mercato interno cinese, permette logicamente di dedurre l’esistenza di perdite più rilevanti per
gli altri modelli, in particolare per i modelli più venduti come il modello DS‑685B, che rappresenta il segmento basso, il
che priva di valore il calcolo della ricorrente, con particolare riferimento all’anno 1998. Questi stessi modelli del segmento
basso sono quelli che la ricorrente ha esportato verso la Comunità europea.
93
Per quanto esposto, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che le istituzioni comunitarie hanno commesso un
errore manifesto di valutazione nel constatare che essa vendeva in perdita i suoi prodotti in Cina.
c) Sul rapporto tra le vendite sul mercato interno cinese e le esportazioni
Argomenti delle parti
94
La ricorrente respinge l’affermazione che figura nel regolamento impugnato secondo la quale essa non era completamente libera
di stabilire la proporzione tra le sue vendite sul mercato interno cinese e le sue vendite all’esportazione.
95
La ricorrente contesta l’affermazione secondo la quale, con contratto stipulato tra la stessa e l’autorità locale d’investimento,
le è stata imposta una percentuale di esportazione, in conformità alle disposizioni statutarie che la disciplinano e all’art. 15
delle disposizioni particolari di applicazione della legge cinese sulle società il cui capitale è interamente detenuto da
investitori stranieri (in prosieguo: le «disposizioni particolari»). Essa afferma che l’inesistenza di una tale percentuale
è provata, da un lato, dal certificato della commissione economica degli affari esteri di Jinshan (Cina) del 22 dicembre 1999,
che la stessa ha allegato al ricorso (in prosieguo: il «certificato di Jinshan»), e, dall’altro, dal fatto che essa effettuava
la maggior parte delle proprie vendite sul mercato interno cinese. La ricorrente osserva che il certificato di Jinshan conferma
esplicitamente che le autorità cinesi non hanno stabilito alcuna percentuale riguardante le sue vendite all’esportazione.
Secondo la ricorrente, il detto elemento di prova è il solo che rileva al fine di stabilire che il governo cinese non le imponeva
alcuna percentuale.
96
La ricorrente contesta le asserzioni del Consiglio relative alla politica seguita in materia dal governo cinese. Secondo la
ricorrente, l’esistenza di imprese pubbliche cinesi di fabbricazione di bilance elettroniche, che hanno cominciato, a partire
dagli anni ‘80, a vendere le dette bilance sul mercato interno cinese, non può essere seriamente contestata.
97
Il Consiglio rileva che le istituzioni comunitarie hanno constatato, tra il 1996 e il periodo d’inchiesta, l’esistenza di
una proporzione costante tra le vendite di Shanghai Teraoka all’esportazione e quelle realizzate dalla stessa sul mercato
interno cinese, e che la ricorrente non ha spiegato perché essa, nonostante le sue perdite sul mercato interno cinese, avesse
mantenuto una tale proporzione, dato che nessuna percentuale concernente le vendite all’esportazione le era stata imposta.
Valutazione del Tribunale
98
Il certificato di Jinshan è formulato come segue:
«Noi, commissione economica degli affari esteri di Jinshan, siamo l’autorità di approvazione della costituzione in Cina dell’impresa
Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, interamente detenuta dall’impresa Teraoka Seiko Co. Ltd, Japon. Tenuto conto di una trattativa
subito eccellente tra il sig. Kazuharu Teraoka, presidente del consiglio d’amministrazione, e noi, non abbiamo stabilito per
questa società una percentuale riguardante le vendite all’esportazione. Inoltre noi non dovevamo sottoscrivere un contratto,
poiché la Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd è una società il cui capitale è interamente detenuto da investitori stranieri».
99
Al fine di determinare se tale documento provi che la ricorrente era libera di stabilire, in funzione delle condizioni del
mercato, la proporzione tra i suoi prodotti da vendere, rispettivamente, sul mercato interno cinese e all’esportazione, occorre
anzitutto ricordare il contenuto della legislazione cinese che disciplina la costituzione di un’impresa quale quella ricorrente.
100
L’art. 15 delle disposizioni particolari enuncia che la domanda relativa alla costituzione di un’impresa il cui capitale è
interamente detenuto da investitori stranieri deve indicare, in particolare, la proporzione tra le vendite sul mercato interno
cinese e sul mercato internazionale. Ai sensi dell’art. 45 di queste stesse disposizioni, «un’impresa il cui capitale sia
interamente detenuto da investitori stranieri, nel vendere prodotti sul mercato [interno] cinese, deve conformarsi alla percentuale
di vendita approvata» e, «nel caso in cui un’impresa il cui capitale sia interamente detenuto da investitori stranieri programmi
di vendere sul mercato [interno] cinese un quantitativo di prodotti maggiore di quello previsto in base alla percentuale di
vendita approvata, è richiesto il consenso dell’autorità di controllo e approvazione».
101
Quanto all’esistenza di un «contratto» stipulato ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni particolari, si deve rilevare che
si tratta in realtà della «domanda relativa alla costituzione di un’impresa il cui capitale sia interamente detenuto da investitori
stranieri», la quale impone di menzionare, in particolare, la proporzione di vendita dei prodotti sul mercato interno cinese
e all’esportazione. Orbene, nonostante la richiesta della Commissione affinché fosse esibito tale documento, occorre constatare
che un tale documento non figura tra le informazioni che la ricorrente ha trasmesso alla Commissione nel corso dell’inchiesta.
102
Di contro, in risposta ad un quesito scritto, la ricorrente ha trasmesso al Tribunale alcuni documenti relativi al procedimento
seguito per la sua costituzione. Da tre di questi documenti, vale a dire dallo studio di fattibilità del progetto di fabbricazione
e di funzionamento di sensori ad alta precisione e loro applicazioni con investimento unico, presentato dalla ricorrente l’8
agosto 1992, dalla risposta ufficiale al progetto, decretata dalla circoscrizione di Jinshan il 3 settembre 1992, e dalla
domanda di approvazione del progetto di insediamento di un’impresa con capitale detenuto da investitori stranieri, registrata
il 4 settembre 1992 presso la commissione del commercio estero e della cooperazione economica della circoscrizione di Jinshan,
risulta che il 50% dei prodotti dovevano essere venduti all’estero. Gli altri documenti, in particolare il fascicolo di candidatura
dell’impresa di nuova costituzione o sviluppo, depositato il 31 agosto 1992 presso la commissione dello sviluppo e della pianificazione
della circoscrizione di Jinshan, il rapporto relativo allo studio di fattibilità e alle disposizioni statutarie di un’impresa
il cui capitale è detenuto da investitori stranieri, redatto il 17 settembre 1992 dalla commissione del commercio estero e
della cooperazione economica della circoscrizione di Jinshan, e la risposta ufficiale relativa allo studio di fattibilità
e alle disposizioni statutarie riguardanti un’impresa il cui capitale è detenuto da investitori stranieri, redatta dalla circoscrizione
di Jinshan il 17 settembre 1992, provavano solamente il fatto che «una parte» della produzione sarebbe esportata. Tali documenti
confermano, da un lato, che la ricorrente doveva certamente indicare la percentuale delle sue vendite destinate all’esportazione
in occasione della presentazione della sua domanda diretta a costituire una società con capitale interamente detenuto da investitori
stranieri e, dall’altro, che tale percentuale è stata oggetto di approvazione da parte delle autorità della circoscrizione
di Jinshan nella risposta ufficiale del 3 settembre 1992 alla domanda relativa alla costituzione della ricorrente. Tali documenti
evidenziano che non era previsto, all’atto della costituzione della ricorrente, che quest’ultima godesse di una libertà completa
riguardo alla ripartizione delle sue vendite. Essi contraddicono dunque il contenuto del certificato di Jinshan. In tali circostanze,
questo certificato non è sufficiente a dimostrare che la ricorrente era libera di decidere, senza essere al riguardo influenzata
dalle autorità cinesi, in quale proporzione i suoi prodotti sarebbero stati venduti sul mercato interno cinese e in quale
misura essi sarebbero stati esportati.
103
Occorre dunque verificare se la ricorrente abbia altrimenti fornito, nel corso del procedimento amministrativo, elementi che
permettano di accertare che non le fosse stata imposta alcuna proporzione nella ripartizione delle sue vendite tra il mercato
interno cinese e l’esportazione, e che le sue decisioni economiche erano adottate in relazione ai segnali del mercato che
riflettevano l’offerta e la domanda.
104
Al riguardo occorre riprodurre una tabella, redatta dalla ricorrente e della quale il Consiglio non ha contestato il contenuto,
che riassume i dati che la ricorrente aveva sottoposto alla Commissione nella sua risposta al questionario d’inchiesta relativo
allo status di impresa operante in economia di mercato.
1995
1996
1997
1998
PE *
Vendite in Cina
9 020
26 122
23 241
26 183
25 695
Vendite nella CE
2 070
9 045
4 407
7 597
5 552
Totale delle vendite nel mondo
12 452
43 859
40 882
44 740
42 687
Percentuale delle vendite in Cina rispetto al totale delle vendite
72,44
59,56
56,85
58,52
60,19
* Periodo d’inchiesta
105
La precedente tabella mostra che, tra il 1996 e la fine del periodo d’inchiesta, le vendite sul mercato interno cinese hanno
sempre rappresentato una percentuale compresa tra il 57% e il 60% del totale delle vendite, evidenziando così una debole variazione.
Tenuto conto di tale percentuale stabile, si deve considerare che esisteva una certa proporzione tra le vendite della ricorrente
sul mercato interno cinese e le sue vendite all’esportazione e che tale proporzione era pressoché costante. Per quanto riguarda
il fatto che la percentuale delle vendite sul mercato interno cinese era, nel 1995, circa del 72%, si deve notare che la ricorrente
ha essa stessa indicato, durante la verifica in loco, che essa aveva cominciato a produrre bilance elettroniche soltanto nel
1995 e che aveva raggiunto la sua piena capacità produttiva solo nel 1996. Pertanto, la proporzione accertata nel 1995, diversa
da quella degli altri anni, non può essere considerata rappresentativa in ragione delle particolari circostanze di tale anno,
in quanto nel 1995 le vendite complessive erano state soltanto un terzo circa delle vendite complessive registrate negli altri
anni. Nulla osta dunque a che siano presi in considerazione soltanto gli anni successivi e, conseguentemente, sia constatata
l’esistenza di una proporzione costante.
106
Il fatto che la detta proporzione non sia stata del 50%, com’era previsto nelle disposizioni ed accordi relativi alla costituzione
della ricorrente, ma di circa il 60%, non dimostra, di per sé solo, che tale ripartizione delle vendite sia stata il risultato
di decisioni autonome della ricorrente, adottate in funzione dei segnali del mercato, senza alcuna influenza delle autorità
cinesi. Si deve infatti sottolineare che le disposizioni particolari prevedevano la possibilità di un aumento della quota
parte delle vendite interne di un’impresa, con l’approvazione dell’autorità competente.
107
Occorre inoltre rilevare che nel presente contesto, caratterizzato dalle vendite in perdita o, in ogni caso, dalle vendite
poco remunerative realizzate dalla ricorrente sul mercato interno cinese, nonché dalle sovvenzioni ad essa concesse, la conclusione
secondo la quale tale proporzione costante non era il risultato delle forze del mercato sembrava la più plausibile e sarebbe
spettato alla ricorrente dimostrare il contrario.
108
Durante l’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale riguardante il fatto, per la Shanghai Teraoka, di aver venduto
costantemente il 60% dei suoi prodotti sul mercato interno cinese laddove tali vendite erano realizzate in perdita, la ricorrente
ha spiegato che essa aveva una società consorella nel Regno Unito, che produceva gran parte dei prodotti destinati al mercato
europeo, e che, per tale fatto, essa non aveva bisogno di esportare su tale mercato dalla Cina. Tuttavia tale argomento non
basta a spiegare perché essa abbia venduto in perdita sul mercato interno cinese. Infatti, come rileva il Consiglio, in condizioni
di economia di mercato, la ricorrente cercherebbe o di aumentare i suoi prezzi sul mercato interno cinese, o di sospendere
le vendite sul detto mercato, per concentrarsi unicamente sulle sue attività di esportazione.
109
In tale contesto si deve considerare che la ricorrente non ha fornito prove sufficienti che le consentano di dimostrare che
essa era libera di decidere se dovesse vendere sul mercato interno cinese e in quali proporzioni.
d) Conclusione sulla prima condizione posta dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base
110
Occorre rilevare, in primo luogo, come risulta dai precedenti punti 59-73, che la ricorrente non ha prodotto durante l’inchiesta
prove sufficienti a dimostrare che essa chiedeva prezzi diversi a clienti diversi e che le sue decisioni economiche erano
adottate in funzione dei segnali del mercato che riflettevano l’offerta e la domanda.
111
In secondo luogo, si deve constatare, come risulta dai precedenti punti 81-93, che la ricorrente non è riuscita a dimostrare
che essa non vendeva i suoi prodotti in perdita in Cina o che il suo comportamento era motivato da ragioni esclusivamente
commerciali.
112
In terzo luogo, occorre rilevare, come risulta dai precedenti punti 98-109, che la ricorrente non è giunta a dimostrare che
essa manteneva la proporzione constatata tra le sue vendite sul mercato interno cinese e le sue esportazioni per ragioni esclusivamente
commerciali, e che tale rapporto non le era imposto dalle disposizioni delle leggi cinesi di cui trattasi. In particolare,
essa non è stata in grado di fornire il minimo elemento plausibile che spieghi perché essa aveva mantenuto tale rapporto nonostante
le sue perdite sul mercato interno cinese, mentre le sue vendite all’esportazione erano redditizie.
113
Da quanto precede deriva che le istituzioni comunitarie non hanno commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti nel
concludere, in base agli elementi forniti dalla ricorrente durante l’inchiesta, che essa non aveva dimostrato di soddisfare
la prima condizione prevista dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e che, quindi, operava in condizioni di
economia di mercato.
114
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.
B – Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5 e 8, del regolamento di base e ad un errore manifesto
di valutazione nella determinazione del danno
1. Osservazioni preliminari
115
La ricorrente sostiene che le istituzioni comunitarie hanno violato l’art. 3, nn. 2, 3, 5 e 8, del regolamento di base nel
concludere che l’industria comunitaria aveva subìto un danno grave. Tale motivo può essere diviso in sei parti. La prima riguarda
la violazione dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base, la seconda la considerazione, per la determinazione del danno, di
importazioni che non sono state oggetto di dumping, la terza riguarda la conclusione per la quale l’industria comunitaria
avrebbe subìto un danno grave, la quarta l’errore manifesto da parte delle istituzioni comunitarie concernente la valutazione
dell’entità del margine di dumping effettivo, la quinta riguarda la violazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento di
base in ragione della considerazione di dati provenienti dall’ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) e la sesta
la violazione dell’art. 3, nn. 2 e 8, del regolamento di base, concernente la valutazione dell’effetto delle importazioni
oggetto di dumping in relazione alla produzione comunitaria di una parte del prodotto simile.
116
Prima di procedere all’esame di queste diverse parti del secondo motivo, si deve esaminare la presunta violazione dell’art. 48
del regolamento di procedura del Tribunale che la ricorrente sostiene nella replica.
117
La ricorrente rileva che il Consiglio ha violato il regolamento di procedura, in quanto ha presentato fatti o valutazioni
nuovi nel suo controricorso, che non sono mai stati comunicati alla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.
Ciò varrebbe, in particolare, per la dichiarazione contenuta nel controricorso, secondo la cui lettera la «variazione della
ripartizione delle vendite derivava in particolare dal recente aumento delle vendite delle bilance elettroniche del segmento
alto». Occorre constatare che il riferimento all’art. 48 del regolamento di procedura non è pertinente poiché, nel caso di
specie, la ricorrente accusa il Consiglio, in sostanza, di aver completato la motivazione del regolamento impugnato nella
fase del controricorso. È sufficiente nella fattispecie rilevare che la censura della ricorrente è fondata su una premessa
errata. Infatti, come risulta dal documento informativo del 21 settembre 2000, la Commissione ha comunicato alla ricorrente
la variazione dei volumi di vendita separatamente per ogni segmento. Pertanto tale censura dev’essere respinta.
118
Riguardo al merito del secondo motivo, occorre ricordare, in via preliminare e come ha ricordato il Tribunale al precedente
punto 48, che per la valutazione di questioni economiche complesse le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale.
119
Spetta alla ricorrente fornire gli elementi di prova che consentano al Tribunale di constatare che il Consiglio ha commesso
un errore di valutazione manifesto nell’accertamento del danno (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T‑121/95, EFMA/Consiglio,
Racc. pag. II‑2391, punto 106; 28 ottobre 1999, causa T‑210/95, EFMA/Consiglio, Racc. p. II‑3291, punto 58, e 19 settembre
2001, causa T‑58/99, Mukand e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2521, punto 41).
120
Occorre iniziare con l’esame della sesta parte.
2. Sesta parte: sulla violazione dell’art. 3, nn. 2 e 8, del regolamento di base, riguardante la valutazione dell’effetto delle
importazioni oggetto di dumping in relazione alla produzione comunitaria di una parte del prodotto simile
a) Argomenti delle parti
121
La ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l’art. 3, n. 2, del regolamento di base, letto in combinato con l’art. 3,
n. 8, del regolamento di base, nel valutare l’effetto delle importazioni in relazione ad una parte soltanto del prodotto simile.
Secondo la ricorrente, la chiara formulazione del detto n. 8 non consente la valutazione delle importazioni in relazione alla
produzione di una parte del prodotto simile, nel caso di specie le bilance elettroniche del segmento basso. Inoltre, la ricorrente
rileva che il Consiglio ha respinto alcune domande di determinazione del danno basate su una valutazione riguardante una sola
parte del prodotto simile. Essa si riferisce al riguardo al regolamento (CEE) del Consiglio 30 novembre 1992, n. 3482, che
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all’alluminio
originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 353, pag. 1), e in particolare al
suo ‘considerando’ 12.
122
Il Consiglio si sarebbe esso stesso contraddetto nell’affermare il carattere interscambiabile dei tre segmenti del prodotto
di cui trattasi, per escludere infine gli indici economici relativi ai segmenti intermedio e alto dall’ambito della sua analisi
relativa alla determinazione del danno.
123
Secondo la ricorrente, l’aumento delle vendite di modelli di gamma superiore durante il periodo d’inchiesta non era una situazione
nuova per le istituzioni comunitarie e, nelle inchieste recentemente concluse, le istituzioni comunitarie non hanno proceduto,
essa osserva, a valutazioni distinte per i diversi segmenti del prodotto simile. Essa richiama in proposito a suo sostegno
il regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 468, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone (GU L 67, pag. 24), nei suoi ‘considerando’ 37-48, ed il regolamento
(CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 469, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi
di bilance elettroniche originarie di Singapore (GU L 67, pag. 37), nei suoi ‘considerando’ 47-58.
124
Con riferimento al metodo detto «del calcolo medio», la ricorrente ritiene che l’art. 3, n. 8, del regolamento di base imponga
alle istituzioni comunitarie l’obbligo di valutare l’effetto delle importazioni oggetto di un dumping in relazione alla produzione
comunitaria del prodotto simile, nella fattispecie le bilance elettroniche, e sottolinea lo scopo della detta disposizione.
Essa chiede che la valutazione della variazione dei diversi indicatori di danno elencati nell’art. 3, n. 5, del regolamento
di base e l’esame dell’incidenza delle importazioni, effettuata prendendo in considerazione una parte soltanto del prodotto
di cui trattasi, vengano dichiarati contrari all’art. 3, n. 8, del regolamento di base.
125
Il Consiglio sostiene la conformità del metodo di analisi per segmento all’art. 3, n. 8, del regolamento di base. Esso indica
che la scelta di un siffatto metodo è stata dovuta all’aumento sostanziale del volume d’importazione di bilance elettroniche
rientranti nel segmento alto. Tale circostanza spiegherebbe la differenza di approccio delle istituzioni comunitarie nell’inchiesta
che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato e in quelle richiamate dalla ricorrente.
b) Valutazione del Tribunale
126
Occorre rilevare che dal ‘considerando’ 10 del regolamento impugnato risulta che il mercato delle bilance elettroniche è generalmente
suddiviso in tre segmenti distinti, come ha ricordato il Tribunale al precedente punto 66: un segmento basso, un segmento
medio e un segmento alto.
127
Si deve anzitutto constatare che dall’art. 3, n. 8, del regolamento di base non risulta che un’analisi per segmento sia esclusa
e che sia richiesto il metodo del calcolo medio. Occorre rilevare, come indica giustamente il Consiglio, che, nell’ambito
della determinazione del danno cui esso ha proceduto ai sensi dell’art. 3 del regolamento di base, le istituzioni comunitarie
possono procedere ad un’analisi per segmento per valutare i diversi indicatori del danno, in particolare se i risultati ottenuti
con un altro metodo si rivelano non attendibili per l’una o l’altra ragione, sempre che venga debitamente considerato il prodotto
interessato nel suo insieme.
128
In base al ‘considerando’ 11 del regolamento impugnato, il prodotto interessato è costituito da una categoria che raggruppa
tre segmenti. Il ‘considerando’ 12 del regolamento impugnato precisa che le bilance elettroniche prodotte nella Comunità sono
del tutto simili alle bilance prodotte ed esportate dalla Cina, dalla Corea del Sud e da Taiwan nella Comunità e che, pertanto,
tali prodotti costituiscono prodotti simili.
129
Inoltre, dato che il segmento basso del prodotto di cui trattasi rappresenta il 97% delle importazioni provenienti dai paesi
interessati durante il periodo d’inchiesta (v. ‘considerando’ 63 del regolamento impugnato), è logico, se non necessario per
il corretto risultato dell’inchiesta, che tale analisi contenga separatamente la valutazione del segmento basso del detto
prodotto. Pertanto non esiste alcuna contraddizione tra la definizione del prodotto interessato e la valutazione del danno.
130
In secondo luogo, con riferimento alla censura della ricorrente per la quale, nel valutare separatamente i fattori rilevanti,
quali il prezzo di vendita, la quota di mercato, ecc., riguardanti il segmento basso, il Consiglio ha fondato la sua valutazione
esclusivamente su una parte del prodotto simile, occorre rilevare, come risulta dai ‘considerando’ del regolamento impugnato
riguardanti il danno, che il Consiglio ha sempre preso in considerazione tutte le bilance elettroniche, e non soltanto le
bilance elettroniche del segmento basso (v. ‘considerando’ 81 del regolamento impugnato). Poiché l’esame complessivo si basa
su una rappresentazione del prodotto simile come comprensivo dei tre segmenti delle bilance elettroniche, e non solo del segmento
basso, si deve rilevare che il Consiglio non ha violato l’art. 3, n. 8, del regolamento di base.
131
Di conseguenza, la sesta parte del secondo motivo dev’essere respinta.
3. Prima parte: sulla violazione dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
132
La ricorrente accusa il Consiglio di non aver esaminato tutti i fattori rilevanti, in particolare il fatto che l’industria
comunitaria non aveva ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, nonché
l’entità del margine di dumping effettivo, ai fini della determinazione del danno. Secondo la ricorrente, spetta al Consiglio,
ai sensi dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base, prendere in considerazione, per determinare il danno, ciascuno dei fattori
ed indicatori economici pertinenti elencati in detto articolo. Al riguardo la ricorrente rinvia alle decisioni dell’organo
di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e richiama in particolare la relazione del gruppo speciale
dell’OMC riguardante i dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone provenienti dall’India (in prosieguo:
la «relazione sulla biancheria da letto»).
133
La ricorrente constata che il testo e il contesto dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base, da un lato, e quello dell’art. 3.4
dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
(GU L 336, pag. 103; in prosieguo: «il codice antidumping 1994»), che figura all’allegato 1 A dell’accordo che istituisce
l’OMC (in prosieguo: l’«accordo OMC»), approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione
a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round
(1986-1994) (GU L 336, pag. 1), dall’altro, sono quasi identici e che l’art. 3, n. 5, del regolamento di base impone alle
istituzioni comunitarie di valutare ciascuno dei sedici fattori economici. Tale presa di posizione — assicura la stessa —
concorda con le conclusioni della relazione sulla biancheria da letto. Inoltre, la ricorrente ritiene che, eventualmente,
la mancanza di rilevanza di un fattore debba essere evidenziata indicando le motivazioni che conducono a tale conclusione,
e pertanto chiaramente indicata nell’esposizione dei motivi. Essa sottolinea che l’assenza, nella detta esposizione, di informazioni
che indichino che le istituzioni comunitarie hanno soddisfatto le condizioni ad esse chiaramente imposte impedisce ai giudici
comunitari di esercitare la loro funzione di controllo.
134
La ricorrente sottolinea che il ‘considerando’ 77 del regolamento impugnato non contiene la menzione dell’esame da parte del
Consiglio di tutti i fattori previsti dal regolamento di base. Inoltre la ricorrente sostiene che le istituzioni comunitarie
non hanno valutato il «fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche
di dumping o di sovvenzioni» né «l’entità del margine di dumping effettivo». Quanto al primo punto, la ricorrente sottolinea
che il ‘considerando’ 59 del regolamento impugnato, invocato dal Consiglio nel controricorso, riguarda l’art. 4, n. 1, del
regolamento di base e non può stabilire che le istituzioni comunitarie hanno soddisfatto l’obbligo derivante dall’art. 3,
n. 5, del regolamento di base. Inoltre, la valutazione dell’incidenza delle importazioni, menzionata nei ‘considerando’ 88
e 94 del regolamento impugnato e relativa a una parte soltanto del prodotto interessato, violerebbe l’art. 3, n. 8, del regolamento
di base. Pertanto, tali elementi non possono, secondo la ricorrente, costituire prove. Con riferimento al secondo punto, la
ricorrente sostiene che, anche in assenza di violazione dell’art. 3, n. 8, del regolamento di base, le indicazioni in questione
non potrebbero essere considerate come integranti una valutazione dei fattori economici cui esse si riferiscono, in quanto
il semplice riferimento a misure antidumping non significa che le istituzioni comunitarie abbiano proceduto all’esame in parola
e, in particolare, valutato il fatto che l’industria non abbia ancora superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping.
Con riguardo all’entità del margine di dumping effettivo, la ricorrente considera che la dichiarazione contenuta nel ‘considerando’
90 del regolamento impugnato non può essere qualificata come una valutazione, poiché essa si riferisce al volume e al prezzo
delle importazioni interessate, che costituiscono di per sé indicatori diversi che le istituzioni comunitarie sono altresì
tenute ad esaminare.
135
Il Consiglio fa valere, in primo luogo, che la relazione sulla biancheria da letto cui la ricorrente si riferisce non è direttamente
applicabile nell’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre esso afferma che la ricorrente dà un’interpretazione errata di
tale relazione, la quale è perfettamente compatibile con il metodo utilizzato dalle istituzioni comunitarie al fine della
determinazione del danno. Secondo il Consiglio, la presente censura sarebbe relativa ad una motivazione insufficiente, ai
sensi dell’art. 253 CE. Esso richiama la sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T‑33/98 e T‑34/98, Petrotub
e Republica/Consiglio (Racc. pag. II‑3837; annullata, a seguito di impugnazione, con sentenza della Corte 9 gennaio 2003,
causa C‑76/00 P, Petrotub e Republica/Consiglio, Racc. pag. I‑79), per affermare che il solo obbligo che incombe alle istituzioni
comunitarie è quello di procedere, nel regolamento che istituisce misure antidumping definitive, all’esame di fattori ritenuti
rilevanti.
136
Inoltre il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che le istituzioni comunitarie hanno agito in conformità all’art. 3, n. 5,
del regolamento di base. Il Consiglio rileva che l’asserzione della ricorrente, secondo la quale il regolamento impugnato
non contiene l’analisi di tutti i fattori, è errata e, pertanto, irrilevante.
b) Valutazione del Tribunale
137
Occorre anzitutto rilevare che l’argomentazione della ricorrente si limita ad accusare le istituzioni comunitarie di non aver
applicato l’art. 3, n. 5, del regolamento di base alla luce dell’art. 3.4 del codice antidumping 1994 e, pertanto, di non
aver rispettato il principio d’interpretazione conforme stabilito dalla giurisprudenza della Corte.
138
A tale riguardo occorre ricordare che le norme comunitarie devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del
diritto internazionale, in particolare quando mirano, precisamente, ad attuare un accordo internazionale concluso dalla Comunità
(v., in particolare, sentenze della Corte 14 luglio 1998, causa C‑341/95, Bettati, Racc. pag. I‑4355, punto 20, e 9 gennaio
2003, Petrotub e Republica/Consiglio, citata al precedente punto 135, punto 57), come nel caso del regolamento di base, che
è stato adottato per soddisfare gli obblighi internazionali derivanti dal codice antidumping 1994 (sentenza 9 gennaio 2003,
Petrotub e Republica/Consiglio, citata al precedente punto 135, punto 56).
139
Nel caso di specie, l’art. 3, n. 5, del regolamento di base cita essenzialmente gli stessi elementi dell’art. 3.4 del codice
antidumping 1994. Esso prevede che l’esame dell’incidenza delle importazioni costituenti oggetto di dumping sull’industria
comunitaria interessata comprenda una valutazione di tutti i fattori ed indicatori economici pertinenti in rapporto con la
situazione dell’industria. Esso contiene una lista dei diversi fattori che possono essere presi in considerazione e precisa
che tale lista non è esaustiva e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di
giudizio determinante. Il contenuto di tale disposizione è quasi identico a quello dell’art. 3.4 del codice antidumping 1994,
salvo riguardo al fattore concernente il «fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di
precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni», che non compare nell’art. 3.4 del codice antidumping 1994.
140
Di conseguenza di deve constatare che l’art. 3, n. 5, del regolamento di base, di per sé, è conforme all’accordo antidumping
1994. Tuttavia, secondo la ricorrente, le istituzioni comunitarie hanno violato il loro obbligo di valutazione di tutti i
fattori rilevanti, derivante dall’interpretazione fornita nella relazione sulla biancheria da letto dell’art. 3.4 del codice
antidumping 1994, omettendo di tener conto di due dei fattori menzionati dall’art. 3, n. 5, del regolamento di base, vale
a dire il fatto che l’industria comunitaria interessata non aveva ancora completamente superato le conseguenze di precedenti
pratiche di dumping, nonché l’entità del margine di dumping effettivo.
141
Pertanto occorre esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano o meno valutato i due fattori in questione.
142
Nel ‘considerando’ 77 del regolamento impugnato, il Consiglio indica:
«A norma dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping
sull’industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici aventi un rapporto con
la situazione dell’industria. Tuttavia, alcuni di essi non sono illustrati dettagliatamente in appresso perché si è constatato
che non erano rilevanti per la situazione dell’industria comunitaria nell’ambito della presente inchiesta. Va notato infine
che nessuno di questi fattori costituisce necessariamente una base di giudizio determinante».
143
Per quanto riguarda il fattore riguardante il fatto che l’industria comunitaria non avrebbe ancora completamente superato
le conseguenze di precedenti pratiche di dumping, si deve rilevare che, nel caso di specie, viene fatto un riferimento espresso
alle misure antidumping in vigore nella parte intitolata «D. Pregiudizio» del regolamento impugnato. Anzitutto, al ‘considerando’
59 del regolamento impugnato, il Consiglio enuncia:
«La struttura dell’industria comunitaria è cambiata sostanzialmente nel corso del periodo in esame. Dopo [il mese di] ottobre
1993, cioè dopo che sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di bilance elettroniche originarie di Singapore
e della Corea [del sud], [l’industria ha realizzato] un processo di ristrutturazione e consolidamento (…)».
144
In seguito, al ‘considerando’ 88 del regolamento impugnato, è constatato che «(…) [l]e perdite registrate [per il] segmento
[basso] hanno ridotto la redditività generale dell’industria comunitaria e le hanno impedito di beneficiare appieno dell’effetto
euro e delle misure antidumping adottate in merito alle importazioni originarie del Giappone e di Singapore (…)».
145
Infine, al ‘considerando’ 94 del regolamento impugnato, si conclude che «(…)la cattiva situazione economica del segmento basso
ha impedito all’industria comunitaria di conseguire il livello di redditività generale che poteva sperare di raggiungere in
presenza dell’effetto euro e delle misure antidumping in applicazione, soprattutto se si tiene conto degli sforzi di ristrutturazione
da essa compiuti».
146
Occorre rilevare che tali passaggi mostrano chiaramente che le istituzioni comunitarie hanno tenuto conto, nel loro esame
dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata, del fatto che l’industria in
questione non aveva ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping.
147
Con riferimento all’argomento della ricorrente secondo il quale le dichiarazioni contenute nei ‘considerando’ 88 e 94 sarebbero
invalide e non potrebbero costituire una prova del fatto che le istituzioni comunitarie avrebbero valutato tale fattore, tenuto
conto che la valutazione riguarderebbe soltanto una parte del prodotto interessato, violando così l’art. 3, n. 8, del regolamento
di base, è sufficiente constatare che esso è irrilevante. Infatti, come è stato constatato al precedente punto 129, dato che
le importazioni delle bilance elettroniche del segmento basso rappresentavano il 97% delle importazioni di tutte le bilance,
il segmento basso poteva essere esaminato separatamente al fine di determinare il danno.
148
Per quanto riguarda il fattore concernente «l’entità del margine di dumping effettivo», il Consiglio ne ha tenuto conto nel
‘considerando’ 90 del regolamento impugnato, constatando che, «[p]er quanto riguarda l’incidenza sull’industria comunitaria
dell’entità del margine di dumping effettivo [‘of the magnitude of the actual margin of dumping’], in considerazione del volume
e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, tale incidenza non può essere considerata trascurabile».
149
Occorre pertanto rilevare che il Consiglio non ha omesso di valutare il fattore concernente l’entità del margine di dumping
effettivo. Anche se la Commissione non l’ha menzionato nel suo documento informativo del 21 settembre 2000, essa vi ha di
contro fatto riferimento nelle sue lettere del 4 e del 23 ottobre 2000, in risposta alle osservazioni della ricorrente del
29 settembre 2000.
150
In considerazione di tali circostanze, la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.
4. Seconda parte: sulla considerazione, nell’esame diretto alla determinazione del danno, di importazioni che non siano state
oggetto di dumping
a) Argomenti delle parti
151
La ricorrente fa valere che le istituzioni comunitarie hanno commesso una manifesta violazione dell’art. 3, nn. 2, 3 e 5,
del regolamento di base, tenendo conto, nella valutazione del danno, di importazioni non oggetto di dumping, vale a dire quelle
della CAS Corp., una delle società coreane sottoposte ad inchiesta e per la quale era stata accertata l’assenza di pratiche
di dumping.
152
La ricorrente interpreta il riferimento fatto dall’art. 3 del regolamento di base alle «importazioni oggetto di dumping» nel
senso che esso esclude la considerazione di importazioni provenienti da produttori esportatori che non praticano il dumping.
Di conseguenza, la valutazione complessiva di tali importazioni, prevista dall’art. 3, n. 4, del regolamento di base, non
potrebbe comprendere le importazioni provenienti da un produttore esportatore cui sia stato attribuito un margine di dumping
nullo o minimo. Pertanto, il fatto di aver considerato le importazioni provenienti dalla CAS Corp. avrebbe reso illegittima
la valutazione delle istituzioni comunitarie e invaliderebbe l’intera determinazione del danno. La ricorrente si riferisce
al riguardo al regolamento (CE) del Consiglio 7 agosto 2001, n. 1644, recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’Egitto, dell’India
e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell’India (GU L 219, pag. 1), che è stato
adottato dal Consiglio a seguito della relazione sulla biancheria da letto.
153
La ricorrente constata che il Consiglio non ha fornito nessuna giustificazione né nessun altro elemento convincente a sostegno
della sua dichiarazione, secondo la quale il fatto che determinate esportazioni provenienti da un produttore coreano non costituivano
oggetto di dumping non aveva importanza in relazione all’incidenza globale delle importazioni coreane sull’industria comunitaria.
154
Il Consiglio contesta l’interpretazione data dalla ricorrente all’art. 3, nn. 2, 3 e 5, del regolamento di base. Il Consiglio
sostiene che per «importazioni oggetto di dumping» si devono intendere le importazioni provenienti da un paese per il quale
sia stato accertato, considerato quest’ultimo nella sua interezza, un margine di dumping superiore al livello minimo. Secondo
il Consiglio, tale approccio riflette una prassi comunitaria di lunga data e non contraddice la formulazione del detto articolo.
155
Il Consiglio fa valere che esso ha adottato l’approccio sopra esposto poiché, in primo luogo, la separazione tra le importazioni
oggetto di dumping e quelle non oggetto di dumping è possibile soltanto in determinate circostanze e secondo determinate prospettive,
che sarebbero spesso inapplicabili. In secondo luogo, esso indica che il dumping è accertato solo per il periodo d’inchiesta,
ma che la variazione degli indicatori del danno è valutata su un periodo più lungo. Sarebbe impossibile per le istituzioni
comunitarie determinare se le importazioni oggetto di dumping durante il periodo d’inchiesta siano state altresì oggetto di
dumping durante il resto del periodo esaminato, e viceversa. Inoltre, il Consiglio sottolinea che l’approccio da esso adottato
può essere vantaggioso per gli esportatori, mentre quello difeso dalla ricorrente potrebbe essere per essi pregiudizievole.
Infine, il Consiglio sostiene di aver agito nei limiti del suo ampio potere discrezionale, riconosciuto dalla sentenza Thai
Bicycle/Consiglio, citata al precedente punto 46. Il Consiglio nota che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la
conclusione della sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio (Racc. pag. 1861), ha carattere
generale e che la Corte ha in essa affermato che non era necessario distinguere la parte di danno subita dall’industria comunitaria
imputabile alle importazioni di un dato esportatore.
156
In via sussidiaria, il Consiglio sostiene che, anche se le istituzioni comunitarie avevano commesso un errore nell’accertare
il volume delle importazioni oggetto di dumping, per il motivo che esse vi hanno incluso le importazioni della CAS Corp.,
tale errore non avrebbe inciso concretamente sull’accertamento del danno in quanto tale. Infine, il Consiglio rileva che il
margine di dumping per la CAS Corp. doveva essere chiaramente conosciuto dalla ricorrente, dato il contenuto del documento
d’informazione che le era stato comunicato, e rileva che la ricorrente non aveva sollevato in quel momento alcuna obiezione.
Inoltre, esso sostiene che, anche se le istituzioni comunitarie non avevano cumulato le importazioni provenienti dalla Corea
del Sud e quelle provenienti dalla Cina, esse sarebbero pervenute alle medesime conclusioni riguardo alle importazioni cinesi.
b) Valutazione del Tribunale
157
L’art. 3, n. 2, del regolamento di base enuncia le regole generali da seguire per accertare l’esistenza di un danno e le successive
disposizioni di tale articolo forniscono indicazioni più specifiche al riguardo. I nn. 5 e 6 dell’art. 3 prevedono altresì
l’esame delle importazioni oggetto di dumping.
158
L’esame della seconda parte del secondo motivo presuppone, anzitutto, l’interpretazione dell’espressione «importazioni oggetto
di dumping», che figura all’art. 3 del regolamento di base.
159
Si deve anzitutto rilevare che tale nozione ricomprende, in tutta evidenza, la somma di tutte le transazioni oggetto di dumping.
Orbene, data l’impossibilità di esaminare tutte le singole transazioni, occorre tener conto, ai fini della valutazione del
danno, di tutte le importazioni provenienti da qualsiasi produttore esportatore per il quale sia stato accertato l’esercizio
di dumping. Di contro non possono essere considerate «oggetto di dumping», ai fini dell’accertamento del danno, le importazioni
provenienti da un produttore esportatore al quale è stato riconosciuto un margine di dumping nullo o minimo.
160
In seguito si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 4, del regolamento di base, se le importazioni di un prodotto da
più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati
cumulativamente solo se è accertato che il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese sia superiore
a quello minimo definito all’art. 9, n. 3, del regolamento di base, se il volume delle importazioni da ciascun paese non è
trascurabile e se una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle
condizioni della concorrenza.
161
Tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che essa consente di tener conto delle importazioni provenienti da un
determinato paese soltanto se esse provengono da un produttore esportatore la cui pratica di dumping sia stata accertata.
Di conseguenza, le importazioni provenienti da un paese per il quale sia stato accertato un margine di dumping superiore al
livello minimo possono essere considerate nella loro totalità soltanto se in tale paese non vi sia nessun produttore o esportatore
cui sia stato attribuito un margine di dumping nullo o minimo.
162
Pertanto, in tale contesto, e alla luce dell’oggetto e del fine dell’art. 3 del regolamento di base, si deve ritenere che
la nozione di «importazioni oggetto di dumping» non includa le importazioni provenienti da un produttore esportatore che non
pratica dumping, nonostante la sua appartenenza ad un paese cui sia stato attribuito un margine di dumping superiore al livello
minimo.
163
Tale interpretazione non contraddice affatto la giurisprudenza secondo la quale il legislatore comunitario, al fine di determinare
l’esistenza di un danno, sceglie l’ambito territoriale di un determinato paese o di più paesi, facendo riferimento, in modo
complessivo, a tutte le importazioni, in provenienza dai detti paesi, oggetto di dumping (sentenza del Tribunale 20 ottobre
1999, causa T‑171/97, Swedish Match Philippines/Consiglio, Racc. pag. II‑3241, punto 65). Al riguardo è stato dichiarato che
l’esistenza di un danno causato all’industria comunitaria a seguito di importazioni effettuate a prezzi di dumping doveva
essere valutata globalmente, senza che fosse necessario, né del resto possibile, determinare in che misura tale danno fosse
imputabile a ciascuna delle società responsabili (sentenza Nachi Fujikoshi/Consiglio, citata al precedente punto 155, punto
46; sentenza Swedish Match Philippines/Consiglio, citata, punto 66, e sentenza Arne/Mathisen/Consiglio, citata al precedente
punto 48, punto 123).
164
Orbene, occorre rilevare che in tali cause si trattava di società responsabili di importazioni effettuate a prezzo di dumping.
Al contrario, nel caso di specie, si tratta di una società le cui importazioni non sono state oggetto di dumping, ciò che
equivale a dire che si discute di importazioni di una società che non è responsabile del dumping. Di conseguenza, la giurisprudenza
menzionatala al punto precedente non è applicabile, come tale, nel caso di specie e non inficia l’interpretazione della nozione
di «importazioni oggetto di dumping».
165
Inoltre, tale interpretazione è conforme a quella dell’accordo OMC, quale risultante dalla relazione sulla biancheria da letto,
relazione della quale, occorre sottolineare, il Consiglio ha accettato le conclusioni. Al ‘considerando’ 17 del regolamento
n. 1644/2001 si è così constatato che «il gruppo speciale ha (…) espresso il parere che le importazioni attribuibili ad un
produttore/esportatore non responsabile di pratiche di dumping non potessero essere incluse, ai fini dell’esame del danno,
nella categoria delle "importazioni oggetto di dumping"». In seguito il Consiglio ha proceduto ad una nuova valutazione degli
effetti delle importazioni oggetto di dumping, escludendo alcuni esportatori che non praticavano dumping.
166
Da quanto precede risulta che le istituzioni comunitarie non avrebbero dovuto tener conto delle importazioni provenienti dalla
società coreana CAS Corp., anche se un margine di dumping superiore al livello minimo era stato accertato per la Corea del
Sud, tenuto conto che tale società non praticava dumping.
167
In secondo luogo, si devono esaminare gli effetti di un tale errore nel caso di specie. Pertanto occorre valutarne l’incidenza
riguardo al presente capo di conclusioni, concernente il danno che sarebbe stato cagionato alla ricorrente dalla considerazione
delle importazioni provenienti dalla CAS Corp. tra le importazioni oggetto di dumping (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
2 maggio 1995, cause riunite T‑163/94 e T‑165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II‑1381, punti 112-115).
Infatti non basta, ai fini dell’annullamento del regolamento impugnato, che il Consiglio abbia commesso un errore, ma occorre
inoltre che tale errore abbia influito sulla determinazione dell’esistenza del danno e pertanto sul contenuto del regolamento
stesso.
168
Il Consiglio rileva che esso avrebbe potuto determinare il danno sulla sola base delle importazioni provenienti dalla Cina.
Esso ha redatto a tal fine una tabella, nella sua controreplica, contenente i principali indicatori del danno quali valutati
nell’ipotesi in cui si tenesse unicamente conto delle importazioni provenienti dalla Cina e ha confrontato questi ultimi con
quelli che l’hanno condotto ad adottare le conclusioni che figurano nel regolamento impugnato. Un errore di calcolo contenuto
in tale tabella è stato corretto nel corso dell’udienza.
Informazioni modificate
Dati iniziali (tutti i paesi interessati)
Nuovi dati (solo Cina)
Volume delle importazioni interessate
Aumento: da 14 853 unità nel 1995 a 33 063 unità durante il periodo d’inchiesta
Aumento: da 3 456 unità nel 1995 a 16 827 unità durante il periodo d’inchiesta
Aumento del volume delle importazioni
123%
387%
Quota del mercato rappresentata dalle importazioni
Aumento: dal 9,2% nel 1995 al 15,1% durante il periodo d’inchiesta
Aumento: dal 2,1% nel 1995 al 7,7% durante il periodo d’inchiesta
Forbice di sottoquotazione dei prezzi per paese
Dallo 0 al 52% per la Cina Dal 60 al 65% per Taiwan Dal 30 al 50% per la Corea del
Sud
Dallo 0 al 52%
Importazioni del segmento basso (stima)
Aumento da 14 407 a 32 071 unità
Aumento da 3 352 a 16 322 unità
Aumento del volume (segmento basso)
123%
387%
169
Da tale tabella, non contestata dalla ricorrente, ed i cui dati relativamente al volume e alla quota di mercato delle importazioni
figurano nel fascicolo, risulta che le importazioni cinesi verso la Comunità sono aumentate del 387%, passando da 3 456 unità
nel 1995 a 16 827 unità durante il periodo d’inchiesta. Orbene, le importazioni provenienti dalla Corea del Sud sono aumentate
nel corso dello stesso periodo solo del 32% (5 532 unità nel 1995 e 7 301 nel 1999) e quelle provenienti da Taiwan solo del
52% (5 865 unità nel 1995 e 8 935 nel 1999). L’aumento complessivo del volume delle importazioni provenienti da questi tre
paesi era del 123% (14 853 unità nel 1995 e 33 063 nel 1999). Pertanto, le importazioni provenienti dalla Cina hanno sperimentato
un aumento ben più forte, in percentuale, rispetto a quelle provenienti dagli altri paesi interessati. Tuttavia occorre ricordare
che, alla luce dell’art. 3, n. 3, del regolamento di base, ciò che interessa è conoscere se vi sia stato un aumento rilevante
delle importazioni provenienti da un determinato paese terzo in quantità assolute, e non semplicemente in percentuale, oppure
se la quota di mercato rappresentata dalle importazioni nel consumo accertato all’interno della Comunità sia aumentata considerevolmente.
Al riguardo si può ritenere che il fatto di passare da 3 456 unità nel 1995 a 16 827 unità nel corso del periodo d’inchiesta
rappresenti un aumento rilevante in quantità assolute. Con riferimento alla quota di mercato rappresentata dalle importazioni,
quest’ultima è passata dal 2,1% nel 1995 al 7,7% durante il periodo d’inchiesta. Orbene, si deve rilevare che, nel corso dello
stesso periodo, la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria per l’insieme delle bilance elettroniche è diminuita,
passando dal 26,1% al 24,9%, il che rappresenta un regresso relativo del 4,6%. Tali cifre dimostrano che per accertare il
danno sarebbero state sufficienti le sole importazioni provenienti dalla Cina.
170
D’altra parte, anche se il danno ha potuto essere accertato in base alle sole importazioni provenienti dalla Cina, occorre
esaminare gli effetti dell’esclusione delle importazioni della CAS Corp. sul volume complessivo delle importazioni provenienti
dai tre paesi interessati. Il Consiglio ha altresì realizzato una tabella in proposito nella sua controreplica, valutando
le importazioni comunitarie prescindendo da quelle provenienti dalla CAS Corp. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale,
il Consiglio ha fornito i dati riguardanti la CAS Corp. e ha completato al riguardo la detta tabella. Esso l’ha altresì corretta
nel corso dell’udienza.
Informazioni modificate
Dati iniziali (tutti i paesi interessati)
Nuovi dati (tutti i paesi interessati, ad esclusione, per quanto riguarda la Corea del Sud, delle esportazioni della CAS Corp.)
Volume delle importazioni interessate
Aumento: da 14 853 unità nel 1995 a 33 063 unità durante il periodo d’inchiesta
Aumento: da 11 273 unità nel 1995 a 29 248 unità durante il periodo d’inchiesta
Aumento del volume delle importazioni
123%
159%
Quota di mercato rappresentata dalle importazioni
Aumento: dal 9,2% nel 1995 al 15,1% durante il periodo d’inchiesta
Aumento: dal 7,0% nel 1995 al 13,4% durante il periodo d’inchiesta
Forbice di sottoquotazione dei prezzi per paese
Dallo 0 al 52% per la Cina dal 60% al 65% per Taiwan dal 30% al 50% per la Corea del Sud
Dallo 0 al 52% per la Cina dal 60 al 65% per Taiwan dal 30 al 50% per la Corea del Sud
Importazioni del segmento basso (stima)
Aumento da 14 407 a 32 071 unità
Aumento da 10 935 a 28 671 unità
Aumento del volume (segmento basso)
123%
162%
171
Da tale tabella, i cui dati non sono contestati dalla ricorrente e figurano nel fascicolo per quanto riguarda il volume e
la quota di mercato delle importazioni, risulta che il volume delle esportazioni verso la Comunità di tutti i paesi interessati,
ad esclusione, con riferimento alla Corea del Sud, delle esportazioni della CAS Corp., è aumentato del 159% invece del 123%
nell’ipotesi in cui si tenesse conto di queste ultime, passando dalle 11 273 unità nel 1995 alle 29 248 unità nel periodo
d’inchiesta. Occorre altresì rilevare un aumento notevole, in quantità assolute, delle esportazioni oggetto di dumping, mentre
le esportazioni della CAS Corp. sono rimaste pressoché costanti. Inoltre, la quota di mercato rappresentata dalle importazioni
provenienti dai paesi interessati verso la Comunità, escluse le importazioni provenienti dalla CAS Corp., è passata dal 7
al 13,4%, il che rappresenta un aumento considerevole. Per di più, poiché la quota di mercato rappresentata dalle esportazioni
della CAS Corp. è stata ridotta, l’aumento della quota di mercato relativa degli altri produttori è stato ancora più rilevante.
172
Inoltre, non sembra provato che le conclusioni del Consiglio relative all’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui
prezzi dei prodotti comunitari simili nonché quelle relative all’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria
avrebbero potuto essere sensibilmente diverse se il Consiglio avesse escluso dall’ambito del suo esame le importazioni provenienti
dall’esportatore che non aveva praticato il dumping.
173
Di conseguenza, si deve concludere che la considerazione delle importazioni provenienti dai tre paesi interessati, prescindendo
dalle importazioni provenienti dalla CAS Corp., sarebbe stata comunque sufficiente per consentire al Consiglio di accertare
l’esistenza del danno. Pertanto, non si può ritenere che l’errore commesso dalle istituzioni europee nel tenere altresì conto
delle importazioni provenienti dalla CAS Corp. abbia avuto un’influenza decisiva sulla conclusione del Consiglio relativa
all’esistenza del danno.
174
La sua constatazione non è quindi sufficiente per condurre all’annullamento del regolamento impugnato.
5. Terza parte: sulla conclusione secondo la quale l’industria comunitaria avrebbe subìto un danno grave
175
L’argomento della ricorrente riguardante la terza parte del secondo motivo può essere a sua volta suddiviso in quattro parti,
che verranno esaminate separatamente.
a) Differenza tra i dati preliminari e definitivi
Argomenti delle parti
176
La ricorrente rileva che vi è una contraddizione tra i dati sul danno che le sono stati comunicati in allegato alla lettera
del 4 ottobre 2000 in forma di una tabella predisposta nell’aprile 2000 (in prosieguo: il «documento dell’aprile 2000») e
quelli che figurano nel documento informativo del 21 settembre 2000 e nel regolamento impugnato. Tali dati avrebbero in particolare
riguardato il volume delle vendite nella comunità, la quota di mercato, il prezzo di vendita nella Comunità e l’occupazione
nell’industria comunitaria e, data tale contraddizione, essi non sarebbero basati su elementi di prova positivi e irrefutabili,
come richiesto dall’art. 3, n. 2, del regolamento di base.
177
La ricorrente ritiene che essa avrebbe dovuto poter presumere esatti i dati comunicati dalla Commissione all’industria comunitaria,
dato che le conclusioni provvisorie sono solitamente oggetto di verifica da parte della Commissione che, in generale, non
accetta più modifiche di dati dopo la verifica. Secondo la ricorrente, i dati di cui trattasi, che le sono stati comunicati
diversi mesi dopo l’avvio dell’inchiesta, sono decisivi al fine di determinare se le istituzioni comunitarie abbiano correttamente
accertato che l’industria comunitaria aveva subìto un danno grave.
178
Il Consiglio sostiene, in primo luogo, l’irricevibilità di tale censura, in quanto non sarebbe in relazione con il presunto
errore manifesto di valutazione. Infatti, la ricorrente accuserebbe in maniera fuorviante le istituzioni comunitarie di non
aver provveduto a fornirle informazioni finali sufficienti, omettendo di rispondere alle sue questioni relative all’esistenza
di una contraddizione tra dati preliminari e dati definitivi. In subordine, il Consiglio ritiene la presente censura infondata,
poiché la sola questione rilevante sarebbe quella relativa all’esistenza di un errore manifesto di valutazione circa l’interpretazione
dei dati definitivi, quali enunciati nel regolamento impugnato.
Valutazione del Tribunale
179
In via preliminare, con riferimento alla presunta irricevibilità di tale censura, è sufficiente constatare che, contrariamente
a quanto sostiene il Consiglio, essa è connessa all’asserito errore manifesto di valutazione. Infatti, supponendo che le istituzioni
comunitarie si siano erroneamente basate su dati errati, esse avrebbero allora interpretato i dati in maniera non corretta
e, pertanto, avrebbero potuto commettere un errore manifesto di valutazione. Tale motivo è quindi ricevibile.
180
Quanto al merito, la Commissione, nella sua lettera del 4 ottobre 2000, ha dato accesso alla ricorrente alla versione non
riservata della tabella che figura in un documento da essa preparato nell’aprile 2000 e che conteneva, secondo il Consiglio,
conclusioni preliminari sul danno. Orbene, alcuni dati differivano, nel documento dell’aprile 2000, da quelli contenuti nel
documento informativo del 21 settembre 2000 e nel regolamento impugnato. Tali dati riguardavano, in particolare, il volume
delle vendite nella Comunità, la quota di mercato, il prezzo di vendita nella Comunità e l’occupazione nell’industria comunitaria.
181
Risulta dal fascicolo che i produttori comunitari non concordavano sui dati relativi ad alcuni indicatori del danno contenuti
nel documento dell’aprile 2000. Le istituzioni comunitarie hanno allora tenuto conto delle osservazioni effettuate dall’industria
comunitaria nel corso della riunione del 6 aprile 2000 e in occasione della loro ulteriore corrispondenza.
182
È sufficiente al riguardo constatare che, come indica giustamente il Consiglio, un’inchiesta antidumping è in realtà un processo
continuo, nel corso del quale diverse conclusioni vengono continuamente modificate. Pertanto non si può escludere che le conclusioni
finali delle istituzioni comunitarie differiscano dalle conclusioni raggiunte in un determinato momento dell’inchiesta. Inoltre,
i dati provvisori possono, per definizione, essere modificati nel corso dell’inchiesta. È inoltre infondata l’affermazione
della ricorrente secondo la quale la contraddizione rilevata denoterebbe, in qualche maniera, la mancanza di obiettività e
di affidabilità dei dati di cui trattasi. Infine, occorre sottolineare che il danno dev’essere stabilito in relazione al momento
dell’adozione di un eventuale atto istitutivo di misure di protezione (sentenza della Corte 28 novembre 1989, causa C‑121/86,
Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio, Racc. pag. 3919, punti 34 e 35).
183
Tenuto conto di tale giurisprudenza, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente concernente le differenze tra le conclusioni
preliminari e definitive è irrilevante.
184
Di conseguenza la prima censura non può essere accolta.
b) Valutazione di alcuni indicatori del danno
Argomenti delle parti
185
La ricorrente fa valere che le istituzioni comunitarie hanno commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che
i dati relativi alle quote di mercato, ai prezzi di vendita del prodotto simile e alla redditività indicavano l’esistenza
di un danno grave. Questi ultimi metterebbero in evidenza una diversa variazione degli indicatori economici relativi alla
situazione dei produttori comunitari partecipanti al procedimento, tra il 1995, da un lato, e il periodo d’inchiesta, dall’altro.
186
Per quanto riguarda la quota di mercato, la ricorrente rileva che, a causa delle contraddizioni esistenti nei dati, non è
possibile ritenere che le conclusioni che ad essi si riportavano fossero fondate su elementi esatti.
187
Con riferimento ai prezzi di vendita, la ricorrente sostiene che l’esclusione del fattore relativo alla variazione del prezzo
dei tre segmenti del mercato delle bilance elettroniche non considera la definizione del prodotto interessato, quale enunciata
nei ‘considerando’ 10 e 11 del regolamento impugnato, né il carattere interscambiabile dei tre segmenti. La ricorrente sottolinea
al riguardo l’assenza dell’esame per segmento constatato in occasione dei precedenti procedimenti antidumping. Essa si riferisce
così al ‘considerando’ 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 aprile 1993, n. 993, che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone (GU L 104, pag. 4), e al ‘considerando’
36 del regolamento (CEE) della Commissione 30 aprile 1993, n. 1103, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle
importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea (GU L 112,
pag. 20). In ogni caso il Consiglio, nel procedere ad un’analisi per segmento, avrebbe violato l’art. 3, n. 8, del regolamento
di base, per il motivo che il detto articolo non autorizzerebbe una valutazione distinta per segmenti del prodotto simile.
188
Inoltre, essa osserva che, nei recenti regolamenti che hanno istituito dazi antidumping definitivi sulle bilance elettroniche,
si è tenuto conto dei prezzi di vendita medi ponderati, piuttosto che dei prezzi di vendita medi determinati per segmento.
Essa richiama al riguardo il ‘considerando’ 42 del regolamento n. 468/2001, ed il ‘considerando’ 52 del regolamento n. 469/2001.
189
Inoltre, la ricorrente contesta la conclusione del Consiglio secondo la quale i prezzi di vendita sarebbero diminuiti nonché
l’affermazione dello stesso Consiglio secondo la quale i dati che accerterebbero un aumento del prezzo di vendita del 17%
sarebbero errati. Essa indica che quest’ultima affermazione contraddice la lettera del ‘considerando’ 83 del regolamento impugnato
e ritiene che tale contraddizione costituisca una prova del fatto che la determinazione del danno non sarebbe basata su elementi
di prova incontestabili.
190
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base, il Consiglio avrebbe dovuto esaminare i prezzi di vendita medi
unitamente ai fattori influenti su tali prezzi, quali la progressiva riduzione dei costi di produzione, d’altronde menzionata
nel ‘considerando’ 122 del regolamento impugnato. Inoltre, secondo la ricorrente, la prassi recente delle istituzioni comunitarie
mostra che fattori influenti sui prezzi comunitari vengono esaminati unitamente ai prezzi propriamente detti, al fine di determinare
se le modifiche relative ai costi di produzione possano incidere sui prezzi di vendita dell’industria comunitaria. Essa si
riferisce altresì, in particolare, ai ‘considerando’ 80 e 81 del regolamento (CE) della Commissione 3 agosto 2001, n. 1612,
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare
cinese (GU L 214, pag. 3).
191
Con riferimento alla redditività, la ricorrente rileva altresì l’esistenza di una manifesta contraddizione, a causa della
quale la definizione data dal Consiglio del prezzo non pregiudizievole risulterebbe viziata. Secondo la stessa, dato che il
margine di profitto ottenuto dall’industria comunitaria durante il periodo d’inchiesta era di circa il 10%, il Consiglio avrebbe
dovuto concludere che la redditività complessiva fosse sufficiente. Il margine di profitto del 10% sarebbe quello che, secondo
le istituzioni comunitarie, l’industria comunitaria può attendersi di ottenere dalle vendite di bilance elettroniche nella
Comunità europea in assenza di importazioni oggetto di dumping. La ricorrente ritiene che l’aumento dei profitti appaia in
gran parte attribuibile alla forte riduzione dei costi di produzione.
192
Il Consiglio contesta l’esistenza di un errore manifesto di valutazione degli indicatori economici relativi alle quote di
mercato, ai prezzi di vendita e alla redditività dell’industria comunitaria.
Valutazione del Tribunale
193
In via preliminare, con riferimento al fatto che la ricorrente basa la sua argomentazione sulle differenze tra i dati preliminari
e definitivi, si deve ricordare che tale censura è stata respinta durante l’esame della censura precedente.
– Prezzo di vendita del prodotto simile
194
Nel ‘considerando’ 83 del regolamento impugnato, il Consiglio constata che i prezzi di vendita delle bilance elettroniche
sul mercato comunitario sono diminuiti dell’11% nel segmento alto, del 18% nel segmento medio e del 17% nel segmento basso.
In risposta ad un rilievo effettuato dalla ricorrente nel corso del procedimento antidumping, secondo il quale i prezzi di
vendita medi di tutte le bilance elettroniche erano aumentati durante il periodo esaminato, il Consiglio ha constatato, nel
‘considerando’ 83 del regolamento impugnato, come anche la Commissione aveva fatto, in diversi termini, nella sua lettera
del 23 ottobre 2000, che «questo aumento apparente era interamente dovuto a cambiamenti nel dosaggio dei prodotti (ossia a
cambiamenti sostanziali del volume delle vendite nei vari segmenti tra il 1995 e il periodo d’inchiesta)».
195
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, il Consiglio ha giustificato la differenza constatata tra il calcolo preliminare,
che mostrava, nel documento dell’aprile 2000, un aumento del prezzo di vendita del 17% per tutte le bilance elettroniche,
ed il calcolo finale, che evidenziava invece l’esistenza di riduzioni, per ogni segmento distintamente considerato. Dalla
risposta del Consiglio risulta che la Commissione ha apportato al calcolo preliminare tre modifiche che, nell’insieme, spiegano
l’ottenimento di risultati diversi della variazione dei prezzi. In primo luogo, il calcolo esposto nel documento dell’aprile
2000 conteneva un errore, poiché avrebbero dovuto figurare in esso soltanto le vendite a parti indipendenti, il che non corrispondeva
alla formula redazionale utilizzata nella tabella. Per questo fatto il documento dell’aprile 2000 menzionava un aumento dei
prezzi di vendita, mentre, dato che il calcolo che vi figurava mostrava un aumento del 35% delle quantità vendute e una crescita
del fatturato del 27%, il risultato ottenuto avrebbe dovuto attestare una diminuzione del prezzo di vendita del 6%, corrispondente
ad un indice di 94, applicando il metodo generalmente utilizzato per calcolare la variazione dei prezzi, che consiste nel
dividere, per ogni anno, il valore complessivo delle vendite per il loro volume totale (127/135), corrispondendo l’indice
di 100 all’inizio del periodo d’inchiesta (1995). In secondo luogo, la Commissione ha anche leggermente modificato il calcolo
riguardante la variazione del volume delle vendite. Mentre il calcolo presentato dal documento dell’aprile 2000 mostrava un
aumento del 35% delle quantità vendute, tale aumento non era superiore al 29% secondo il calcolo finale sia della Commissione
che del Consiglio (v. ‘considerando’ 79 del regolamento impugnato). Tale modifica si è ripercossa in tutta evidenza sul calcolo
della variazione dei prezzi. Tenuto conto che la crescita media del fatturato di tutte le bilance elettroniche era del 27%
(v. ‘considerando’ 80), il rapporto tra tale crescita e quella delle quantità totali vendute era pari a 98 (127/129), vale
a dire con una riduzione del prezzo complessivo vicina al 2%. In terzo luogo, la Commissione ha calcolato la variazione dei
prezzi per categoria di prodotto e non complessivamente, il che spiega la restante differenza riguardante la variazione dei
prezzi.
196
Inoltre, risulta altresì dalla risposta del Consiglio che, secondo un fenomeno ben conosciuto dagli statistici, quando un
prodotto comprende diverse categorie, il calcolo di una variazione globale di prezzi (fondato sulla variazione dei volumi
e dei valori di vendita) è falsato se i prezzi e le tendenze del volume delle vendite differiscono sensibilmente da una categoria
all’altra. Poiché ciò avviene nel caso di specie, la Commissione ha calcolato la variazione dei prezzi per ogni categoria
di prodotti. Orbene, come è stato dichiarato nei precedenti punti 127-131, l’esame per categoria non viola l’art. 3, n. 8,
del regolamento di base.
197
Non è pertanto possibile, date le circostanze, accusare le istituzioni comunitarie di aver commesso un errore manifesto di
valutazione non adottando quale metodo di calcolo quello volto ad ottenere un prezzo di vendita medio ponderato. In ogni caso,
occorre constatare che nessun elemento figurante nel fascicolo invalida il calcolo secondo il quale i prezzi di vendita medi
di tutte le categorie sono stati ridotti, tra il 1995 ed il periodo d’inchiesta, di circa il 2%, invece di aumentare del 17%,
come indicava il calcolo preliminare.
198
Infine, l’argomento della ricorrente, secondo il quale la variazione dei prezzi avrebbe dovuto essere esaminata unitamente
ai fattori incidenti su tali prezzi, come la variazione nella Comunità dei costi di produzione e della produttività relativamente
al prodotto interessato, è privo di rilevanza. Nonostante le istituzioni comunitarie talvolta abbiano potuto anche esaminare
fattori diversi, unitamente all’analisi dei prezzi, occorre sottolineare che tale esame è condotto caso per caso e che, pertanto,
esso si può diversificare in relazione al caso di specie. Comunque, come indica il Consiglio, i fattori cui la ricorrente
fa riferimento sono stati presi in considerazione nella valutazione della redditività nonché nelle conclusioni finali del
Consiglio sul danno. Pertanto si deve rilevare che le istituzioni comunitarie hanno certamente proceduto ad un esame «[de]i
fattori che incidono sui prezzi nella Comunità», come richiesto nell’art. 3, n. 5, del regolamento di base.
– Redditività ed effetto dell’introduzione dell’euro
199
Il Consiglio ha constatato, al ‘considerando’ 89 del regolamento impugnato, che «nel periodo dell’inchiesta la redditività
generale dell’industria comunitaria non era al livello al quale poteva ragionevolmente trovarsi, a causa dell’effetto di depressione
dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping». Orbene, secondo la ricorrente, tale considerazione sarebbe in contraddizione
con il ‘considerando’ 131 del regolamento impugnato, dal quale risulta che, per assicurare la vitalità dell’industria comunitaria,
è ritenuto necessario un margine di profitto del 10%, nonché con il ‘considerando’ 84, nel quale si constata che «[i]l rendimento
delle vendite di tutti i tipi di bilance elettroniche è cresciuto da livelli modesti nel 1995 al 10% circa nel periodo dell’inchiesta»,
laddove «il segmento basso invece ha registrato una caduta di redditività, da un modesto valore positivo nel 1995 a perdite
sostanziali nel [periodo d’inchiesta] (del 20% circa)».
200
Orbene, il Consiglio sostiene giustamente che il margine di profitto costituiva semplicemente, tenuto conto di tutte le circostanze,
la condizione minima di sopravvivenza dell’industria comunitaria, che, nel caso di specie, era insufficiente, tenuto conto
dell’effetto causato dalla prospettiva dell’introduzione dell’euro. La Commissione ha spiegato, al punto 4.4.7 del documento
d’informazione del 21 settembre 2000, che il profitto normale per l’industria comunitaria era del 10%. Tuttavia tale industria
non ha potuto raggiungere questo livello nel corso degli anni precedenti l’effetto determinato dalla prospettiva dell’introduzione
dell’euro. Durante il periodo d’inchiesta, al contrario, la redditività dell’industria comunitaria era ad un livello sufficiente
ad assicurare la sua vitalità a causa del detto effetto, che aumentava i volumi delle vendite.
201
Si deve quindi constatare, come risulta dai ‘considerando’ 85-88 del regolamento impugnato, che le istituzioni comunitarie
hanno neutralizzato l’incidenza sulla redditività dell’effetto determinato dalla prospettiva dell’introduzione dell’euro,
concludendo che la redditività non sarebbe sufficiente senza l’effetto in parola. Si deve ricordare che l’istituzione di un
dazio antidumping è una misura che produce effetti per l’avvenire. Pertanto occorre rilevare che le istituzioni comunitarie,
dato il loro ampio potere discrezionale, esaminando la redditività dell’industria comunitaria potevano escludere gli effetti
dell’introduzione dell’euro senza commettere un errore manifesto di valutazione.
202
Di conseguenza il secondo motivo non può essere accolto.
c) Esistenza di un danno grave e valutazione dei fatti
Argomenti delle parti
203
La ricorrente, con riferimento ai fattori relativi alla ripartizione del mercato e alla variazione dei prezzi medi delle bilance
elettroniche di tutti e tre i segmenti, rileva che il Consiglio, nel concludere che esisteva un danno grave sofferto dall’industria
comunitaria, non ha effettuato una valutazione obiettiva dei fatti, dalla quale risulterebbe, da un lato, che le quote di
mercato dell’industria comunitaria sarebbero aumentate tra il 1995 e il periodo dell’inchiesta e, dall’altro, che si sarebbero
parallelamente ridotti i costi di produzione. Inoltre, il Consiglio avrebbe violato l’art. 3, n. 8, del regolamento di base,
a causa del fatto che le sue conclusioni riguardanti il danno non dovevano essere basate su tali dati.
204
Il Consiglio rileva che la ricorrente si limita a ripetere l’argomento presentato nell’esposizione della seconda parte del
secondo motivo.
Valutazione del Tribunale
205
La ricorrente fa qui riferimento agli stessi argomenti che sono già stati trattati e respinti nei precedenti punti 127-131,
180-184 e 198.
206
Di conseguenza il terzo motivo non può essere accolto.
d) Inizio e fine dell’effetto derivante alla prospettiva dell’introduzione dell’euro
Argomenti delle parti
207
La ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare l’incidenza dell’effetto
causato dalla prospettiva dell’introduzione dell’euro sulla situazione dell’industria comunitaria. Secondo la ricorrente,
in ragione delle gravi contraddizioni tra i dati in base ai quali le istituzioni comunitarie hanno esaminato l’incidenza dell’effetto
dell’introduzione dell’euro e le conclusioni di queste ultime, il regolamento impugnato non si fonda su elementi di prova
positivi e inoppugnabili e non riflette un esame obiettivo. Inoltre, riguardo alle sostenute relazioni tra l’aumento della
redditività e l’introduzione dell’euro, la ricorrente nota che tale aumento deriva dal conseguimento di costi meno elevati
e non dalla prospettiva dell’introduzione dell’euro.
208
Il Consiglio rileva, da un lato, l’irrilevanza dell’argomento sostenuto dalla ricorrente, in quanto quest’ultima non contesta
l’esistenza dell’effetto dell’introduzione dell’euro in quanto tale, ma solo la sua delimitazione temporale. Dall’altro, la
ricorrente non fornirebbe la prova dell’erroneità della valutazione operata dalle istituzioni comunitarie.
Valutazione del Tribunale
209
Si deve constatare che la ricorrente non contesta l’esistenza dell’effetto dell’introduzione dell’euro in quanto tale, ma
la validità delle prove su cui si basa la valutazione del Consiglio relativamente alla determinazione dell’inizio e della
fine di tale effetto.
210
Con riferimento all’inizio dell’effetto causato dalla prospettiva dell’introduzione dell’euro, esso sarebbe intervenuto, secondo
le istituzioni comunitarie, nel 1997, mentre la ricorrente lo riconduce all’anno 1998, riferendosi al sunto non riservato
della risposta di Bizerba al questionario d’inchiesta, datato 17 novembre 1999. Al punto I.1 di questo documento si indica
che «fortunatamente l’introduzione dell’euro ha comportato una crescita temporanea della domanda a partire dall’ultimo trimestre
1998». Nella lettera di Bizerba del 10 aprile 2000, si indica che, «a causa dell’introduzione dell’euro, il fatturato proveniente
dalle vendite comunitarie ha iniziato a crescere leggermente nel 1998 e durante il periodo d’inchiesta» e che «l’intero mercato
comunitario delle [bilance elettroniche era] tuttavia pronto per una crescita molto maggiore, più o meno del 50%, tra il 1997
e il periodo d’inchiesta, a causa della [attesa] sostituzione delle bilance [elettroniche] nel contesto dell’introduzione
dell’euro». Infine, dal grafico allegato alla lettera di Bizerba del 10 aprile 2000 risulta che le vendite di tutte le bilance
elettroniche sono aumentate a partire dal 1996. Pertanto si deve constatare che i dati forniti da Bizerba sono talvolta contraddittori
ed in ogni caso incerti.
211
Tenuto conto che, nelle inchieste antidumping, le istituzioni comunitarie devono esaminare tutti i dati ad esse sottoposti
dall’industria comunitaria, è possibile che i dati che figurano nel regolamento impugnato, riprendendo i dati dell’informazione
finale, siano diversi dai dati forniti da un’impresa in un determinato momento, in particolare qualora tali dati contengano
contraddizioni o incoerenze, dato l’ampio potere discrezionale riconosciuto in materia alle istituzioni comunitarie. Inoltre,
come risulta dalle constatazioni di Bizerba in data 10 aprile 2000, tutto il mercato comunitario delle bilance elettroniche
ha avuto una forte crescita tra il 1997 e il periodo d’inchiesta. Così, occorre rilevare che il Consiglio ha potuto giustamente
ritenere che l’effetto dell’introduzione dell’euro iniziava ad essere percepibile già nel 1997. Inoltre, la ricorrente non
ha presentato prove che dimostrino che le istituzioni comunitarie avrebbero errato al riguardo.
212
Con riferimento alla fine dell’effetto dell’introduzione dell’euro, essa avrebbe avuto luogo, secondo le istituzioni comunitarie,
nel 1999, mentre la ricorrente sostiene che essa sarebbe intervenuta nel corso del 2001, riferendosi ai dati trasmessi dall’industria
comunitaria.
213
Orbene, il fatto che le conclusioni delle istituzioni comunitarie non corrispondano pienamente a tutte le osservazioni dell’industria
comunitaria non significa che le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto di valutazione. Dal punto 7.4
della lettera della Commissione del 4 ottobre 2000 risulta che la Commissione aveva basato le sue previsioni sulle informazioni
presentate dall’industria comunitaria circa l’effetto dell’introduzione dell’euro. Il Consiglio ricorda nel suo controricorso
che in base a tale analisi le istituzioni comunitarie avevano previsto che l’effetto causato dalla prospettiva dell’introduzione
dell’euro raggiungesse il suo punto massimo nel 1999. Inoltre, si deve notare che dalla denuncia dei produttori comunitari
risulta che questi ultimi avevano indicato che il termine dell’effetto dell’introduzione dell’euro era atteso nel periodo
compreso tra gli anni 2000 e 2003. Infine, anche se il regolamento impugnato ha fatto riferimento alla circostanza secondo
la quale la fine dell’effetto dell’introduzione dell’euro sarebbe intervenuta nel 1999, esso indicava altresì che la crescita
temporanea delle vendite era durata fino al 2000. In esso si constata espressamente, al ‘considerando’ 64, che l’effetto dell’introduzione
dell’euro aveva portato ad anticipare alcune vendite da un periodo (compreso tra il 2001 e il 2004) a un altro (compreso tra
il 1997 e il 2000). Così, secondo il regolamento impugnato, l’effetto dell’introduzione dell’euro non era ancora venuto meno
nel 1999.
214
Si deve constatare che la ricorrente non ha fornito prove che dimostrino che le previsioni delle istituzioni comunitarie sarebbero
state manifestamente errate e non fondate su positivi elementi di prova. Occorre altresì notare che la ricorrente non ha dimostrato
da cosa le conclusioni del Consiglio sul danno sarebbero inficiate se l’inizio dell’effetto dell’introduzione dell’euro fosse
stabilito alla fine del 1998 e il suo termine nel 2001. Ad ogni modo, l’introduzione dell’euro ha prodotto i suoi effetti
durante il periodo d’inchiesta.
215
Conseguentemente il quarto motivo non può essere accolto.
216
In tale contesto, la terza parte del secondo motivo dev’essere respinta.
6. Quarta parte: sull’errore manifesto delle istituzioni comunitarie relativo alla valutazione dell’entità del margine di dumping
effettivo
a) Argomenti delle parti
217
La ricorrente fa valere che le istituzioni comunitarie hanno commesso un errore manifesto, in violazione dell’art. 3, n. 5,
del regolamento di base, riguardante la valutazione dell’entità del margine di dumping effettivo. Infatti, il margine di sottoquotazione
delle bilance elettroniche provenienti dai paesi indicati in relazione alle bilance comunitarie sarebbe nettamente superiore
al margine di dumping effettivo. Pertanto, l’eliminazione potenziale della pratica di dumping non determinerebbe alcuna modifica
sostanziale del margine di sottoquotazione. La ricorrente rileva dunque che il margine di dumping e il margine di sottoquotazione
devono essere comparati. Essa ritiene che una siffatta comparazione possa evidenziare che il danno derivi da fattori diversi
dal dumping.
218
Il Consiglio contesta l’esistenza di un obbligo gravante sulle istituzioni comunitarie, che gli imporrebbe di effettuare una
comparazione tra il margine di sottoquotazione e il margine di dumping, due nozioni che difficilmente potrebbero essere messe
a confronto. Il margine di dumping dovrebbe sempre essere considerato di per sé rilevante per la determinazione del danno,
se esso supera il livello minimo ai sensi dell’art. 3, n. 4, del regolamento di base, qualunque sia il margine di sottoquotazione
effettivo.
b) Valutazione del Tribunale
219
Si deve notare che il regolamento di base non stabilisce che i margini di dumping debbano essere comparati ai margini di sottoquotazione
e che, nel caso in cui il margine di dumping sia inferiore al margine di sottoquotazione, una siffatta comparazione evidenzierebbe
che il danno subìto dall’industria comunitaria risulterebbe non dal dumping ma da altri fattori, quali i naturali vantaggi
in termini di costo di cui gli esportatori disponevano.
220
Pertanto, non si possono accusare le istituzioni comunitarie di non aver proceduto ad una siffatta comparazione. Infatti,
ai sensi dell’art. 3, n. 3, del regolamento di base, l’esame di sottoquotazione del prezzo in relazione al prezzo di un prodotto
simile dell’industria comunitaria interviene nell’ambito dell’esame dell’effetto delle importazioni oggetto di un dumping
sui prezzi, mentre, in base all’art. 3, n. 5, del regolamento di base, la valutazione dei diversi fattori, compresa l’entità
del margine di dumping effettivo, interviene nell’ambito dell’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria
comunitaria. Il Consiglio ha esposto la sua analisi di sottoquotazione dei prezzi nei ‘considerando’ 72-74 del regolamento
impugnato e, al ‘considerando’ 90 del regolamento impugnato, ha esaminato l’entità del margine di dumping effettivo, come
precedentemente constatato. Così, per valutare il danno, esso ha effettivamente tenuto conto del primo dei fattori elencati
nell’art. 3, n. 5, del regolamento di base, senza che vi fosse stato bisogno di compararlo, al riguardo, al margine di sottoquotazione.
221
Conseguentemente si deve respingere la quarta parte del secondo motivo.
7. Quinta parte: sulla violazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento di base relativo alla considerazione dei dati di Eurostat
a) Argomenti delle parti
222
La ricorrente rileva che la conclusione del Consiglio relativa all’esistenza di un danno grave incidente sull’industria comunitaria
è stata adottata in violazione dell’art. 3, n. 3, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 2, del regolamento di base,
in quanto, ai fini della determinazione del volume delle importazioni, il Consiglio si è riferito ad alcune statistiche di
Eurostat che includevano importazioni di prodotti diversi dal prodotto interessato.
223
Infatti, la classificazione corrispondente al codice NC 8423 8150 includerebbe prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione
del procedimento, poiché il criterio di collegamento applicato riguardava tutti i tipi di bilance con capacità di pesatura
inferiore a 30 chili destinate ad uso commerciale. La ricorrente rileva che il Consiglio riconosce che il codice NC 8423 8150
include bilance diverse dalle bilance elettroniche.
224
La ricorrente richiama altresì i dati risultanti dallo studio di mercato effettuato dai produttori comunitari, su cui si è
basata la denuncia, secondo il quale soltanto il 50% delle importazioni provenienti dalla Cina classificate nel codice citato
riguarderebbe le bilance elettroniche oggetto del regolamento impugnato.
225
La ricorrente rifiuta la dichiarazione del Consiglio secondo la quale tutti gli elementi di prova raccolti indicherebbero
che dai paesi interessati venivano esportate soltanto bilance elettroniche. In primo luogo, secondo la ricorrente, nel corso
dell’inchiesta diverse parti hanno prodotto elementi di prova che indicavano che Eurostat non era una fonte affidabile per
la determinazione del volume delle importazioni di bilance elettroniche. In secondo luogo, con riferimento alle importazioni
effettuate sotto la voce NC 8423 8150, la ricorrente rileva che, poiché gli esportatori e gli importatori che hanno collaborato
all’inchiesta esportavano ed importavano soltanto bilance elettroniche, essi non potevano provare che sotto la detta voce
avvenivano altresì importazioni di altri prodotti. In terzo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione era al corrente dell’esistenza
di fabbricanti cinesi di bilance diverse dalle bilance elettroniche. Tuttavia, poiché tali diverse bilance non costituivano
oggetto dell’inchiesta, non si poteva presumere che i detti produttori esportatori cooperassero, nell’ambito di quest’ultima,
con la Commissione. In quarto luogo, la ricorrente rileva che il volume delle importazioni provenienti dalla Cina avrebbe
dovuto essere determinato in base a dati verificati riguardanti i tre esportatori cinesi. In quinto luogo, secondo la ricorrente,
i dati di Eurostat, che figurano in allegato alla denuncia, relativi ai prezzi medi d’importazione mostrano chiaramente che
Eurostat non era inoltre una fonte affidabile relativamente alla Cina. La ricorrente rileva che diversi fattori tendevano
ad evidenziare l’inopportunità del ricorso all’utilizzazione di dati Eurostat.
226
Infine, la ricorrente osserva che in diversi procedimenti antidumping recenti il Consiglio ha contestato, al fine di determinare
il danno, la pertinenza delle statistiche di Eurostat, in quanto il codice NC cui apparteneva il prodotto in questione comprendeva
prodotti non interessati dal procedimento in corso. Essa si riferisce così, in particolare, al ‘considerando’ 35 del regolamento
(CE) del Consiglio 17 ottobre 2000, n. 2313, che istituisce un dazio antidumping definitivo e reca riscossione definitiva
del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori originarie dell’India
e della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Lituania,
della Malaysia e della Repubblica popolare cinese (GU L 267, pag. 1). Tale argomentazione sarebbe stata confermata dalla sentenza
della Corte 27 novembre 1991, causa C‑315/90, Gimelec e a./Commissione (Racc. pag. I‑5589, punti 13 e 14).
227
Il Consiglio non nega che il codice NC 8423 8150 si applichi altresì a bilance diverse da quelle sottoposte ad inchiesta e
che Eurostat non faccia distinzioni tra i diversi modelli compresi nel detto codice. Tuttavia il Consiglio osserva che tutte
le prove ottenute, comprese quelle fornite dagli esportatori e dagli importatori che hanno collaborato all’inchiesta, indicavano
che dai paesi interessati venivano esportate soltanto bilance elettroniche. Inoltre, il Consiglio constata che le istituzioni
comunitarie hanno avuto informazioni soltanto su meno del 50% di tutte le importazioni, a causa della scarsissima cooperazione
degli esportatori, in particolare degli esportatori cinesi. Orbene, il fatto che siano state disponibili soltanto informazioni
limitate sulle esportazioni provenienti dalla Cina non consentirebbe di concludere che il Consiglio abbia oltrepassato i limiti
del suo potere discrezionale basando la sua valutazione sui dati forniti da Eurostat.
b) Valutazione del Tribunale
228
La ricorrente fa valere che, nel determinare il volume delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat, laddove esse
erano a conoscenza del fatto che il codice NC 8423 8150 includeva prodotti diversi dalle bilance elettroniche, le istituzioni
comunitarie non hanno basato le loro conclusioni relative al volume delle importazioni su un elemento di prova positivo. Pertanto
il Tribunale limita il suo esame, riguardante l’utilizzazione dei dati di Eurostat per la determinazione del volume delle
importazioni, a tale aspetto specifico.
229
La ricorrente richiama al riguardo la sentenza Gimelec e a./Commissione, citata al precedente punto 226 (punti 13 e 14). In
tale causa la Corte si era pronunciata nei seguenti termini:
«(…) era lecito alla Commissione basarsi sui dati specifici risultanti dalla sua inchiesta, anche se detti dati non corrispondevano
alle statistiche comunitarie, sulle quali si sono fondate le ricorrenti. Infatti, come ha sostenuto la Commissione, senza
essere contraddetta su questo punto dalle ricorrenti, le statistiche comunitarie non possono fornire elementi di prova poiché
classificano i motori elettrici in un capitolo tariffario che comprende anche altri prodotti.
Ne consegue che la Commissione ha determinato il volume delle importazioni di cui trattasi in base ai dati dei quali poteva
ragionevolmente disporre».
230
Da tale giurisprudenza risulta che le istituzioni comunitarie non commettono un errore manifesto di valutazione quando si
basano sui dati di cui esse possono ragionevolmente disporre. Risulta altresì dalla giurisprudenza che le istituzioni comunitarie
non sono vincolate dalle risposte delle parti interessate in presenza di uno scarso grado di cooperazione nell’inchiesta e,
così, che i dati trasmessi da una o due imprese interessate non possono essere considerati rappresentativi (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, Racc. pag. II‑695, punto 65).
231
Nel caso di specie le istituzioni comunitarie hanno ritenuto che, nonostante il fatto che il codice NC 8423 8150 potesse includere
prodotti diversi dalle bilance elettroniche, quali le bilance contapezzi e le verificatrici, occorresse, per la presente inchiesta,
utilizzare i dati Eurostat per determinare il volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati, poiché, nel corso
dell’inchiesta, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che indicasse che bilance diverse dalle bilance elettroniche
sarebbero state importate nella Comunità in provenienza dai paesi interessati.
232
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale il Consiglio ha precisato che le istituzioni comunitarie non avevano utilizzato
i dati di Eurostat in quanto tali. Infatti la Commissione ha constatato, riguardo alle importazioni provenienti dalla Cina
per gli anni 1995 e 1998, e per il periodo d’inchiesta nel suo insieme, che i volumi indicati da Eurostat erano fin troppo
elevati, e che i prezzi riportati da Eurostat erano troppo bassi. Ad esempio, per l’anno 1995, Eurostat indicava un prezzo
medio di 7 euro per unità. Era pertanto evidente che tali prezzi non potevano corrispondere a bilance elettroniche complete,
ma riguardavano importazioni di pezzi. Conseguentemente la Commissione ha adeguato i dati di Eurostat. Secondo il Consiglio,
gli aggiustamenti della Commissione hanno riportato i volumi d’importazione a livelli unitari più verosimili, che appaiono
ragionevoli tenuto conto delle cifre menzionate dagli esportatori cinesi che hanno cooperato all’inchiesta, del grado di cooperazione
nell’ambito del mercato cinese e delle stime dell’industria comunitaria che ha depositato la denuncia. La Commissione ha pertanto
utilizzato per l’inchiesta i dati che erano stati comunicati alla ricorrente nella lettera d’informazione del 21 settembre
2000. Inoltre, secondo il Consiglio, la ricorrente era a conoscenza della correzione dei dati originali di Eurostat, senza
comunque contestarlo. Essa ha semplicemente sostenuto che la Commissione non aveva provato che i dati di Eurostat non includessero
prodotti diversi dalle bilance elettroniche.
233
Nella sua risposta il Consiglio ha altresì comunicato al Tribunale i dati di Eurostat in base ai quali la correzione era stata
effettuata. Occorre infatti rilevare che tali cifre differiscono dai dati di Eurostat che l’industria comunitaria aveva allegato
alla sua denuncia. Per giustificare tale discordanza il Consiglio ha spiegato durante l’udienza che, poiché i dati di Eurostat
vengono continuamente aggiornati, i dati originali di Eurostat utilizzati quando la Commissione si trovava nella fase finale
della sua inchiesta non sono identici ai dati disponibili nel momento in cui la denuncia è stata presentata.
234
Dai dati Eurostat comunicati dal Consiglio risulta che per il periodo d’inchiesta il volume delle importazioni provenienti
dalla Cina era pari a 47 658 unità. Orbene, la cifra utilizzata dalla Commissione a seguito della correzione era di 16 827
unità. Così, invece di utilizzare la cifra di 63 894 unità, che rappresentava, secondo Eurostat, le esportazioni dei tre paesi
interessati, la Commissione ha altresì considerato una cifra inferiore, pari a 33 063 unità. Allo stesso modo, con riferimento
all’anno 1995, i dati Eurostat valutavano in 21 289 unità le importazioni provenienti dalla Cina, mentre la Commissione ha
utilizzato la cifra di 3 456 unità e, mentre Eurostat perveniva ad un totale di 32 686 unità per le importazioni provenienti
dai tre paesi interessati, la Commissione ha stimato per questi ultimi 14 853 unità.
235
Dai ‘considerando’ 63, 70 e 71 del regolamento impugnato risulta che siano stati utilizzati dati provenienti da Eurostat ai
fini della valutazione del consumo comunitario, del volume delle importazioni e, di conseguenza, delle quote di mercato. Secondo
le spiegazioni del Consiglio, si tratta dunque dei dati corretti, secondo i quali il volume complessivo delle importazioni
era di 33 063 unità durante il periodo d’inchiesta.
236
Tuttavia, dal ‘considerando’ 105 del regolamento impugnato risulta che, durante il periodo d’inchiesta, i produttori esportatori
che hanno collaborato alla detta inchiesta hanno esportato verso la Comunità all’incirca 15 000 unità, delle quali il 97%
apparteneva al segmento basso del mercato.
237
Di conseguenza occorre rilevare che vi è uno scarto considerevole tra i dati dei produttori esportatori che hanno collaborato
all’inchiesta e i dati riveduti di Eurostat. Il Consiglio richiama al riguardo il basso grado di collaborazione degli esportatori
e, in particolare, degli esportatori cinesi. Nel corso dell’udienza esso ha precisato che, secondo una relazione dell’associazione
dei produttori di bilance cinesi, che il Consiglio non ha proposto di aggiungere al fascicolo, quindici società si dividevano
il mercato. Di queste quindici società soltanto tre hanno collaborato all’inchiesta. Secondo il Consiglio, quindi, un buon
numero di tali società non aveva collaborato al procedimento d’inchiesta e, alla luce dei dati Eurostat, che mostravano la
differenza tra le vendite effettivamente accertate e quelle registrate, le istituzioni comunitarie avevano buoni motivi di
ritenere che gran parte di queste società effettuasse esportazioni e che non vi fosse collaborazione da parte loro.
238
Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 18 del regolamento di base, in caso di mancata cooperazione, le conclusioni
possono essere elaborate «in base ai dati disponibili», che devono essere verificati, se possibile, con riferimento ad altre
fonti indipendenti disponibili, quali le statistiche ufficiali riguardanti le importazioni.
239
Occorre altresì ricordare che, nel caso di specie, come risulta dal ‘considerando’ 5 del regolamento impugnato, ad eccezione
di un produttore esportatore di Taiwan, tutti i produttori esportatori, tra cui le tre società cinesi che i produttori dell’industria
comunitaria avevano menzionato nella loro denuncia, hanno in effetti collaborato all’inchiesta. Orbene, il fatto che l’industria
comunitaria avesse menzionato soltanto tre società cinesi nella sua denuncia non significa che sul mercato non ci fossero
altri produttori esportatori cinesi. Conseguentemente le istituzioni comunitarie non possono essere accusate di aver considerato
che alcuni produttori esportatori non avevano cooperato. Al riguardo si deve rilevare che nel corso dell’udienza la ricorrente
ha affermato che la relazione dell’associazione dei produttori di bilance cinesi era allegata alle risposte al questionario
della Commissione. Orbene, nel fascicolo, siffatta relazione manca. Nella risposta della ricorrente al questionario concernente
la concessione dello statuto d’impresa operante in economia di mercato, la ricorrente ha menzionato sei produttori principali
di bilance elettroniche, tra i quali le tre società che hanno collaborato.
240
Con riferimento all’argomento della ricorrente secondo il quale il codice NC in questione si applicava anche a prodotti diversi
dalle bilance elettroniche, occorre ricordare che la Commissione ha, giustamente, modificato i dati di Eurostat, poiché essa
riteneva che altri prodotti (vale a dire, nella fattispecie, pezzi di ricambio) fossero stati importati sotto tale codice,
ed ha infine stabilito la cifra di 33 063 unità. In seguito le istituzioni comunitarie non hanno ricevuto informazioni particolari
secondo le quali tale cifra si sarebbe altresì riferita all’importazione di prodotti diversi dalle bilance elettroniche. Inoltre,
la ricorrente non ha prodotto il minimo indizio in tal senso. In tali circostanze la Commissione aveva il diritto di ritenere,
anche applicandosi il codice in parola ad altri prodotti, che la cifra di 33 063 unità rappresentasse soltanto l’importazione
di bilance elettroniche. Al riguardo occorre ricordare l’ampio potere discrezionale spettante alle istituzioni comunitarie
nonché il fatto che è onere della ricorrente, come indicato al precedente punto 119, produrre gli elementi di prova che consentano
al Tribunale di constatare che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione. Orbene, la ricorrente non ha fornito
tali prove.
241
Nelle circostanze del caso di specie si deve considerare che le istituzioni comunitarie non hanno commesso un errore manifesto
di valutazione nell’utilizzare i dati di Eurostat, modificati, al fine di esaminare il consumo nella Comunità e di determinare
il volume complessivo delle importazioni provenienti dai paesi interessati nonché le quote di mercato della Comunità e degli
importatori.
242
Di conseguenza, la quinta parte del secondo motivo non può essere accolta. Pertanto il secondo motivo dev’essere respinto
nella sua totalità.
C – Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 3, n. 6, del regolamento di base
1. Introduzione
243
La ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l’art. 3, n. 6, del regolamento di base commettendo un errore manifesto
di valutazione nella determinazione del nesso di causalità.
244
Il regolamento impugnato si riferisce al nesso di causalità nei ‘considerando’ 98-116. Nei ‘considerando’ 115 e 116 del regolamento
impugnato si conclude quanto segue:
«Alla luce della coincidenza temporale tra la sottoquotazione dei prezzi constatata e il significativo incremento della quota
di mercato delle importazioni in dumping dai paesi in questione, da un lato, e la corrispondente perdita di quote di mercato
subita dall’industria comunitaria, come pure la riduzione dei suoi prezzi, dall’altro, si deduce che le importazioni oggetto
di dumping originarie dei paesi in questione hanno causato un danno grave all’industria comunitaria.
Si è pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi in questione hanno causato un danno grave
all’industria comunitaria. Anche se altri fattori possono aver contribuito a tale danno, essi non sono tali da annullare il
nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno subìto dall’industria comunitaria».
245
La ricorrente avanza numerosi argomenti a sostegno del suo terzo motivo. Tali argomenti coincidono per la maggior parte con
quelli esaminati relativamente alla determinazione del danno nell’ambito del secondo motivo. Pertanto verrà fatto eventualmente
riferimento ai precedenti punti. L’argomento della ricorrente può essere diviso in quattro parti.
2. Prima parte: sulla redditività
a) Argomenti delle parti
246
La ricorrente sostiene il sensibile aumento della redditività dell’industria comunitaria tra il 1995 e il periodo d’inchiesta
come prova della mancanza di effetti derivanti dalle importazioni di prodotti oggetto di dumping. L’affermazione del Consiglio,
che constatava «ripercussioni negative sulla redditività dell’industria comunitaria», contenuta nel ‘considerando’ 102 del
regolamento impugnato, sarebbe contraddetta da un dato figurante nel ‘considerando’ 84 del regolamento impugnato, dove si
precisa che «[i]l rendimento delle vendite di tutti i tipi di bilance elettroniche è cresciuto da livelli modesti nel 1995
al 10% circa nel periodo dell’inchiesta».
247
Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.
b) Valutazione del Tribunale
248
È sufficiente constatare che la ricorrente trascura l’incidenza dell’effetto dell’introduzione dell’euro. Occorre riportarsi
ai precedenti punti 199-202, nei quali si dimostra l’infondatezza di tale argomento, relativo più al danno che al nesso di
causalità.
3. Seconda parte: sulla variazione dei prezzi di vendita
a) Argomenti delle parti
249
La ricorrente sostiene che la diminuzione dei prezzi dei modelli di bilance elettroniche dei segmenti alto e medio non ha
potuto essere causata dalle importazioni provenienti dai paesi interessati. Orbene, secondo le conclusioni dello stesso Consiglio,
le importazioni verso la Comunità delle bilance appartenenti ai segmenti medio e alto rappresenterebbero un volume trascurabile.
Il Consiglio avrebbe omesso di esaminare e di spiegare il fatto che i prezzi del segmento medio erano persino diminuiti più
di quelli del segmento basso e che, nel segmento alto, i prezzi erano altresì diminuiti in proporzioni quasi comparabili.
250
Secondo la ricorrente, la diminuzione dei prezzi sarebbe in realtà dovuta al fenomeno classico secondo il quale il prezzo
dei prodotti elettronici ha una naturale tendenza a decrescere in proporzione ai progressi tecnologici. Così le istituzioni
comunitarie avrebbero omesso di procedere all’esame della variazione dei costi di produzione dei segmenti medio e alto, valutando
l’incidenza delle importazioni sulla variazione dei prezzi delle bilance elettroniche di tali segmenti. Inoltre, secondo la
ricorrente, il riferimento all’effetto di trascinamento è irrilevante. La ricorrente sostiene che la diminuzione dei prezzi
delle bilance elettroniche dei segmenti medio e alto non ha causato una riduzione della redditività in tali segmenti. Al contrario
— osserva la stessa —, la redditività è aumentata.
251
Inoltre, la ricorrente indica che le istituzioni comunitarie non hanno tenuto debitamente conto del fatto che la situazione
di emergenza di acquirenti forti, comportando uno spostamento del potere d’acquisto, ha avuto un effetto di ribasso dei prezzi.
La ricorrente ritiene che l’errore di valutazione derivi dal fatto che le istituzioni comunitarie hanno tenuto conto delle
modificazioni strutturali e/o fusioni di società non facenti parte dell’industria comunitaria. Ciò facendo, le istituzioni
comunitarie non avrebbero fornito la prova che l’aumento del potere d’acquisto delle catene di supermercati non avrebbe causato
il grave danno menzionato nei ‘considerando’ 113 e 114 del regolamento impugnato.
252
Inoltre, la ricorrente rileva che, per stabilire che l’asserita diminuzione dei prezzi in ognuna delle tre categorie di bilance
elettroniche generi effettivamente un grave danno per il prodotto simile, è necessario altresì dimostrare l’incidenza di tali
riduzioni di prezzo sulla redditività in ognuna di queste tre categorie. La ricorrente nota che l’industria comunitaria ha
registrato profitti considerevoli e che, se i prezzi di vendita diminuiscono, ma i profitti si stabiliscono a livelli sufficienti,
non sussiste un grave danno causato dalle importazioni. Secondo la ricorrente, i profitti di natura oligopolistica percepiti
dai produttori della Comunità possono aver subìto una riduzione a causa dell’esistenza della concorrenza delle importazioni.
253
Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.
b) Valutazione del Tribunale
254
Con riferimento all’argomento secondo il quale le istituzioni comunitarie non hanno tenuto conto dell’effetto della crescita
della produttività sui prezzi di vendita, è sufficiente rilevare che tale questione è già stata trattata al precedente punto
198, nel quale si constata che tale argomento è irrilevante. Riguardo all’affermazione secondo la quale la diminuzione dei
prezzi dei modelli di bilance elettroniche dei segmenti alto e medio è dovuta alle notevoli riduzioni dei costi di produzione,
essa è stata altresì trattata al precedente punto 198. Con riferimento all’effetto di trascinamento, descritto nel ‘considerando’
88 del regolamento impugnato, secondo il quale «(…) l’effetto di depressione dei prezzi delle importazioni in dumping si [è]
fatto sentire anche nei segmenti medio e alto, dal momento che i prezzi di un segmento si ripercuotono inevitabilmente sugli
altri segmenti», occorre rilevare che la ricorrente non ha presentato elementi che consentano di invalidare l’analisi del
Consiglio. Inoltre, come risulta dal ‘considerando’ 114 del regolamento impugnato, le istituzioni comunitarie hanno esaminato
l’effetto di una crescita della produttività sui prezzi nell’ambito dell’esame di altri fattori. La ricorrente non ha dimostrato
in cosa le istituzioni comunitarie avrebbero commesso un errore manifesto di valutazione nel constatare che gli aumenti di
produttività non avevano interrotto il nesso di causalità di cui trattasi.
255
Inoltre, con riferimento al motivo riguardante la situazione di emergenza degli acquirenti forti, occorre rilevare che, come
ammette la stessa ricorrente, il Consiglio ha esaminato tale fattore. Secondo il ‘considerando’ 113 del regolamento impugnato:
«In tutta la Comunità la quota di mercato degli acquirenti forti (ad esempio, grandi catene di supermercati) è aumentata notevolmente,
mentre il numero di acquirenti più piccoli è diminuito. Questo cambiamento strutturale ha aumentato in generale il potere
di acquisto del settore degli utilizzatori ed è probabile che abbia contribuito in una certa misura a far scendere i prezzi
medi».
256
Al ‘considerando’ 114 del regolamento impugnato il Consiglio constata:
«Come si è menzionato al ‘considerando’ 59, anche la struttura dell’industria comunitaria è cambiata sostanzialmente nel periodo
in esame. La riduzione del numero delle imprese e il miglioramento della produttività, indicati al ‘considerando’ 90, erano
intesi a rispondere a tali cambiamenti del mercato. Si è concluso pertanto che la concorrenza sul mercato interno, dovuta
a modificazioni nella struttura del settore comunitario del commercio al dettaglio[,] non annulla il nesso di causalità tra
le importazioni oggetto di dumping e il danno subìto dall’industria comunitaria».
257
Pertanto il Consiglio, nel caso di specie, ha esaminato la situazione di emergenza degli acquirenti forti. Inoltre, sostenendo
che l’errore di valutazione deriverebbe dal fatto che le istituzioni comunitarie hanno tenuto conto dei cambiamenti strutturali
e/o fusioni di società non facenti parte dell’industria comunitaria, la ricorrente interpreta erroneamente la nozione di «industria
comunitaria». Secondo la stessa, tale nozione ricomprende soltanto i produttori comunitari che hanno partecipato all’inchiesta.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento di base, la nozione di «industria comunitaria» riguarda il complesso
dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una quota
maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.
258
Con riferimento alla censura della ricorrente secondo la quale le istituzioni comunitarie dovevano dimostrare l’incidenza
delle diminuzioni di prezzo sulla redditività in ciascuna delle tre categorie, occorre riportarsi ai precedenti punti 127-131.
È sufficiente constatare che, come sostiene il Consiglio, alle istituzioni comunitarie non era imposto nessun obbligo di procedere
ad un’analisi distinta del danno e del nesso di causalità per ciascuno dei segmenti del prodotto. Orbene, come risulta dal
‘considerando’ 84 del regolamento impugnato, i modelli del segmento basso, che rappresentavano il 97% del totale delle importazioni,
hanno avuto un effetto particolarmente grave, per il fatto che, nel segmento basso, l’industria comunitaria ha subìto perdite
sostanziali durante il periodo d’inchiesta.
259
Per tali circostanze non risulta accertato che le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto di valutazione.
4. Terza parte: sul calcolo di sottoquotazione
a) Argomenti delle parti
260
La ricorrente rileva che le istituzioni comunitarie hanno effettuato un calcolo di sottoquotazione soltanto per i modelli
di bilance elettroniche del segmento basso e che, pertanto, le considerazioni delle istituzioni comunitarie relative al nesso
di causalità sono incompatibili con la determinazione del prodotto simile.
261
Il Consiglio contesta l’argomento della ricorrente.
b) Valutazione del Tribunale
262
Ai sensi del ‘considerando’ 73 del regolamento impugnato:
«La grande maggioranza dei modelli venduti nella Comunità dai produttori/esportatori che hanno cooperato appartenevano al
segmento basso (più del 97% in volume). I calcoli effettuati non comprendevano pertanto i piccoli quantitativi di modelli
del segmento medio e alto, considerati non rappresentativi».
263
La Commissione aveva spiegato nel documento informativo del 21 settembre 2000 che, «[a]l fine di garantire una comparazione
corretta, i margini di sottoquotazione e i margini stabiliti in relazione ai costi di produzione aumentati di un profitto
ragionevole sono stati calcolati utilizzando modelli simili del segmento basso, prodotti e venduti dall’industria comunitaria».
Dato che i modelli del segmento basso costituivano il 97% di tutte le importazioni provenienti dai paesi interessati, si deve
considerare che le istituzioni comunitarie potevano calcolare la sottoquotazione soltanto per il segmento basso senza commettere
un errore manifesto di valutazione. Inoltre, si deve constatare che tutte le importazioni provenienti dalla ricorrente rientravano
nel segmento basso e che, per tale fatto, la sottoquotazione per gli altri segmenti non avrebbe potuto essere calcolata in
relazione ad essa.
264
Pertanto tale argomento è irrilevante.
5. Quarta parte: sulla quota di mercato
a) Argomenti delle parti
265
La ricorrente rimette in discussione i dati relativi alla variazione della quota di mercato. Secondo la stessa, la variazione
della quota di mercato e del volume delle importazioni avrebbe dovuto essere esaminata in termini assoluti. Essa fa valere,
da un lato, la mancanza d’incidenza dell’aumento del volume delle importazioni provenienti dai paesi indicati sul volume delle
vendite dell’industria comunitaria e, dall’altro, la diminuzione del volume di queste stesse importazioni a partire dal 1997.
La ricorrente invoca il fatto che la variazione del volume delle vendite dell’industria comunitaria era molto favorevole.
Per di più gli altri operatori, attivi nella Comunità, apparirebbero come gli attori più importanti sul mercato comunitario.
Inoltre, la ricorrente rileva che le istituzioni comunitarie non hanno tenuto conto del fatto che i prodotti importati sono
stati venduti progressivamente e che quindi i dati relativi al consumo sono inesatti. La ricorrente rileva, basandosi sui
dati forniti dalle istituzioni comunitarie, che essa ha dimostrato che le importazioni di bilance elettroniche provenienti
dai paesi interessati sono aumentate in proporzione inferiore rispetto al consumo e che la loro quota di mercato ha subìto
una flessione tra il 1996 e il periodo d’inchiesta. Al contrario, secondo la ricorrente, il volume delle vendite di prodotti
provenienti dall’industria comunitaria è aumentato e la quota di mercato di tale industria è rimasta invariata.
266
Secondo il Consiglio, la quota di mercato è, per definizione, una nozione relativa che si basa su una comparazione tra le
vendite e il consumo. A parere del Consiglio, l’aumento delle vendite dell’industria comunitaria, in termini assoluti, era
imputabile all’effetto dell’introduzione dell’euro. Quanto alla segnalazione fornita dalla ricorrente, secondo la quale l’aumento
più rilevante delle importazioni provenienti dai paesi interessati aveva avuto luogo tra il 1995 e il 1996, il Consiglio sottolinea
che esso era l’effetto di depositi e che le importazioni effettuate nel 1996 non erano state immediatamente oggetto di consumo
al momento della loro entrata nella Comunità. Esso osserva che, malgrado l’esistenza di depositi, le importazioni non sono
diminuite e che ciò costituisce una prova della capacità delle importazioni oggetto di dumping di penetrare il mercato comunitario.
267
Inoltre, il Consiglio contesta l’affermazione secondo la quale il danno sarebbe di fatto causato da altri produttori comunitari
che non hanno partecipato alla denuncia. Infatti — esso fa osservare —, due degli altri più importanti produttori hanno sostenuto
la denuncia all’inizio e una grande società appartenente ad un produttore cinese, Mettler Toledo, non ha potuto contribuire
al danno in ragione di un’equa fissazione dei prezzi.
b) Valutazione del Tribunale
268
Al ‘considerando’ 81 del regolamento impugnato il Consiglio stabilisce i seguenti elementi:
«La quota del mercato comunitario di tutte le bilance elettroniche detenuta dall’industria comunitaria è scesa dal 26,1% nel
1995 al 24,9% nel [periodo d’inchiesta], ossia del 4,6%. Invece, la sua quota di mercato nel segmento basso è scesa dal 21,8%
nel 1995 al 17,1% nel [periodo d’inchiesta], ossia del 22%».
269
Ai sensi del ‘considerando’ 100 del regolamento impugnato:
«Nel periodo considerato il consumo del prodotto in questione è aumentato sul mercato comunitario del 35%, ma le vendite dell’industria
comunitaria sono aumentate solo del 29% e le importazioni dai paesi interessati del 123%».
270
Al ‘considerando’ 101 del regolamento impugnato si constata infine quanto segue:
«Come indicato al ‘considerando’ 81, la quota di mercato dell’industria comunitaria è scesa del 4,6% nel periodo in esame,
mentre quella delle importazioni dai paesi in questione è aumentata dal 9,2% al 15,1%».
271
La ricorrente nel suo ricorso ha redatto tre tabelle, in base ai dati figuranti nel documento informativo del 21 settembre
2000 e nel regolamento impugnato, relative al volume delle vendite, in termini assoluti, dell’industria comunitaria, nonché
alle quote di mercato dell’industria comunitaria e dei paesi interessati. Occorre qui di seguito presentare una nuova tabella,
contenente le informazioni di queste tre tabelle, e dov’è inoltre mostrata la variazione percentuale per ogni categoria di
dati. Questa tabella dev’essere inoltre redatta tenendo conto del fatto che le importazioni provenienti dalla CAS Corp. che
non erano state oggetto di dumping non avrebbero dovuto essere prese in considerazione.
1995
1996
1997
1998
PE
Variazione in%
Quota di mercato dell’industria comunitaria
26,1%
25,1%
26,0%
23,6%
24,9%
- 4,6
Consumo nella Comunità
161 682
172 314
177 391
201 123
218 655
35
Volume delle vendite dell’industria comunitaria
42 199
43 251
46 122
47 465
54 445
29
Volume delle vendite di altri operatori nella Comunità
93 301
87 749
93 897
105 554
120 491
29
Totale delle importazioni
26 182
41 314
37 372
48 104
43 719
67
Totale delle importazioni provenienti dalla Cina, dalla Corea del Sud e da Taiwan*
14 853
11 273
32 834
28 753
26 422
20 850
34 464
29 838
33 063
29 248
123
159
Quota di mercato della Cina, della Corea del Sud e di Taiwan*
9,2%
7,0%
19,1%
16,7%
14,9%
11,8%
17,1%
14,8%
15,1%
13,4%
64
91
Altre importazioni
11 329
8 480
10 950
13 640
10 656
- 6
* La seconda linea presenta la situazione senza le importazioni provenienti dalla CAS Corp.
272
La ricorrente cerca di dimostrare, mediante questi dati, che l’industria comunitaria avrebbe visto aumentare in maniera costante
e rilevante il volume delle sue vendite durante tutto il periodo esaminato e che, poiché l’industria comunitaria avrebbe perso
una quota del suo mercato in termini relativi, tale perdita non potrebbe essere stata causata dalle importazioni provenienti
dai paesi interessati, che accuserebbero anch’essi una perdita sul piano delle quote di mercato.
273
Si deve rilevare che l’argomento della ricorrente non può essere accolto. Infatti l’esame del volume delle vendite in relazione
al consumo nella Comunità non può essere espresso in termini assoluti, essendo la quota di mercato una nozione relativa, espressa
in percentuale. Dai dati che precedono risulta che la quota di mercato dell’industria comunitaria era pari, nel 1995, al 26,1%
e durante il periodo d’inchiesta al 24,9%, il che rappresenta una diminuzione relativa del 4,6%. La quota di mercato delle
importazioni oggetto di dumping era nel 1995 pari al 7,0% e durante il periodo d’inchiesta al 13,4%, il che rappresenta un
aumento relativo del 91%.
274
Si deve rilevare che una quota di mercato del 13,4% può essere considerata sufficientemente rilevante per dimostrare che le
importazioni provenienti dai paesi interessati hanno potuto avere un effetto pregiudizievole sull’industria comunitaria (v.,
in tal senso, sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑51/96, Miwon/Consiglio, Racc. pag. II‑1841, punto 106). Inoltre,
anche se il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato del 29% durante il periodo esaminato, tale aumento
non corrisponde in proporzione all’aumento del consumo, che durante questo stesso periodo era pari al 35%. Da tali cifre consegue
chiaramente che la quota di mercato dell’industria comunitaria è scesa, come sostiene il Consiglio. Le importazioni di bilance
elettroniche dai paesi interessati sono altresì aumentate, di circa il 159%, durante il periodo esaminato. La ricorrente erroneamente
sostiene che gli altri operatori appaiono come gli attori più importanti sul mercato comunitario. Il loro volume di vendite
è aumentato in questo stesso periodo soltanto del 29%.
275
Inoltre, con riferimento all’argomento della ricorrente secondo il quale, se fossero comparati l’anno 1996 ed il periodo d’inchiesta,
il risultato sarebbe diverso, in particolare con una diminuzione del 4% della quota di mercato delle importazioni oggetto
di dumping, occorre rilevare che, anche dovendo considerare che la quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi
interessati è scesa, si constata che, considerando come inizio del periodo l’anno 1996, la quota di mercato di tali importazioni,
vale a dire il 13,4% nel corso del periodo d’inchiesta, è rimasta sostanziale (v., in tal senso, sentenza Miwon/Consiglio,
citata al precedente punto 274, punto 106).
276
Inoltre occorre rilevare che i risultati variano secondo i periodi scelti per esaminare i dati. Orbene, nel caso di specie,
l’ambito temporale dell’analisi è stato individuato nel periodo compreso tra l’anno 1995 e la fine dell’inchiesta, vale a
dire l’anno 1999. Come sostiene il Consiglio, i dati migliori e più affidabili per stabilire il parametro relativo al consumo
e, per estensione, le quote di mercato sono i dati globali relativi a tutto il periodo esaminato. Si deve condividere la conclusione
del Consiglio secondo la quale tali dati confermano che esisteva una concomitanza evidente e significativa in termini di causalità
tra la perdita di quote di mercato per l’industria comunitaria e il guadagno di quote di mercato per le importazioni oggetto
di dumping.
277
A tal riguardo si deve altresì ricordare che, per determinare il periodo da prendere in considerazione al fine dell’accertamento
del danno nell’ambito di un procedimento antidumping, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale (sentenza
della Corte 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I‑2069, punto 86). Nel caso di specie, la ricorrente
non ha contestato la determinazione del periodo esaminato in quanto tale, e non è dimostrato che le istituzioni comunitarie,
prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 1995 e la fine dell’inchiesta per valutare il danno, avrebbero oltrepassato
i limiti del loro potere discrezionale.
278
Per tali circostanze, la quarta parte del terzo motivo non può essere accolta.
279
Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non ha potuto dimostrare che le istituzioni comunitarie avrebbero commesso
un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’analisi del nesso di causalità. Pertanto esse non hanno violato l’art. 3,
n. 6, del regolamento di base.
280
Di conseguenza il terzo motivo dev’essere respinto.
D – Sul quarto motivo, relativo ad una violazione delle regole di procedura previste nel regolamento di base
281
Il quarto motivo si articola in sostanza in tre parti, riguardanti irregolarità procedurali.
1. Prima parte: sulla violazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
282
La ricorrente rileva che le istituzioni comunitarie hanno violato l’art. 20, n. 4, del regolamento di base, poiché la Commissione
non le ha comunicato alcuni fatti e considerazioni relativi al fondamento sul quale essa intendeva proporre al Consiglio l’istituzione
di dazi definitivi.
283
Nonostante la domanda d’informazioni supplementari della ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di rispondere alle domande
nn. 2, 3, 4, 6, 10, 11 e 12 che essa le aveva posto nel suo fax del 29 settembre 2000, non mettendola nelle condizioni di
difendere utilmente i propri interessi. La ricorrente sostiene che dalle risposte della Commissione relative ad ognuna delle
domande riguardanti accertamenti dell’inchiesta risulta che le istituzioni comunitarie hanno intenzionalmente rifiutato di
fornirle informazioni e ostacolato l’esercizio dei diritti della difesa della ricorrente.
284
Il Consiglio fa valere che la Commissione è sottoposta all’obbligo di comunicare i fatti e le considerazioni essenziali in
base ai quali essa intende raccomandare al Consiglio l’istituzione di misure antidumping definitive, in quanto tali informazioni
siano utili alle parti per la difesa dei loro interessi. La parte che ritiene tali informazioni insufficienti deve — esso
prosegue — invitare la Commissione a fornire chiarimenti. Se la Commissione — osserva lo stesso — risponde ad una domanda
d’informazioni supplementari e tale parte ritiene la risposta insufficiente, essa deve indicarlo chiaramente. Inoltre, il
Consiglio nota che, se la Commissione non ha trasmesso determinate informazioni richieste da una parte interessata, ciò non
comporta di per sé l’annullamento delle misure infine adottate, poiché la parte interessata deve dimostrare che la possibilità
di difendere utilmente i propri interessi sia stata effettivamente pregiudicata.
285
Il Consiglio sostiene che le affermazioni della ricorrente sono infondate, poiché essa non ha spiegato il motivo per il quale
non era in grado di difendere utilmente i propri interessi, e, pertanto, irricevibili. In subordine, il Consiglio sostiene
che la Commissione ha debitamente e adeguatamente risposto a tali questioni. Inoltre, il Consiglio sostiene che le spiegazioni
della ricorrente presentate nella replica sono fuori luogo e per lo più irricevibili, in quanto contengono riferimenti a fatti
nuovi che avrebbero dovuto essere sottoposti al Tribunale nell’ambito del ricorso.
b) Valutazione del Tribunale
286
In via preliminare, con riguardo alla presunta irriceviblità di questa prima parte del quarto motivo, è sufficiente constatare
che le affermazioni della ricorrente soddisfano i requisiti dell’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura e sono, pertanto,
ricevibili.
287
L’obbligo incombente alla Commissione, ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, di informare le imprese interessate
da un procedimento antidumping in merito ai fatti ed alle considerazioni essenziali in base ai quali si preveda di proporre
l’istituzione di dazi antidumping è diretto a garantire il rispetto dei diritti della difesa delle imprese soggette a tale
procedura (sentenza del Tribunale 21 novembre 2002, causa T‑88/98, Kundan e Tata/Consiglio, Racc. pag. II‑4897, punto 131).
La presente censura, relativa alla violazione di tale disposizione, dev’essere quindi interpretata come diretta a var valere,
in sostanza, una violazione dei diritti della difesa della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo che si è concluso
con l’adozione del regolamento impugnato.
288
Occorre rilevare, anzitutto, che il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto
comunitario (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C‑49/88, Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio,
Racc. pag. I‑3187, punto 15; sentenze del Tribunale 18 dicembre 1997, cause riunite T‑159/94 e T‑160/94, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio,
Racc. pag. II‑2461, punto 81, e 19 novembre 1998, causa T‑147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4137,
punto 55).
289
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, in forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, le imprese
interessate da un procedimento d’inchiesta preliminare all’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione,
nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla
pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle
proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del danno conseguente per l’industria comunitaria
(sentenza Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, citata al precedente punto 288, punto 17; sentenza Ajinomoto
e NutraSweet/Consiglio, citata al precedente punto 288, punto 83; sentenza Champion Stationery e a./Consiglio, citata al precedente
punto 288, punto 55, e sentenza Kundan e Tata/Consiglio, citata al precedente punto 287, punto 132).
290
Tali condizioni sono stabilite nell’art. 20 del regolamento di base. Ai sensi dell’art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento di
base, la Commissione è tenuta a comunicare, in particolare all’esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping,
un’informazione finale sui principali fatti e considerazioni in base ai quali essa intende raccomandare al Consiglio l’istituzione
di misure definitive. L’art. 20, n. 4, del regolamento di base stabilisce che le informazioni finali devono essere comunicate
per iscritto. Ciò deve avvenire il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della
trasmissione da parte della Commissione di una proposta di decisione finale, in conformità all’art. 9 del regolamento di base.
Quando la Commissione non può comunicare in tale momento determinati fatti e considerazioni, essa deve provvedervi il più
rapidamente possibile. L’informazione non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione della Commissione o del Consiglio e, qualora
tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi devono essere comunicati il più rapidamente possibile.
291
Ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo:
il «vecchio regolamento di base»), il carattere sufficiente delle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie doveva
essere valutato in funzione del grado di specificità delle informazioni richieste (v., in tal senso, sentenza Ajinomoto e
NutreSweet/Consiglio, di cui al precedente punto 288, punto 93).
292
Inoltre, l’incompletezza dell’informazione finale, che ha il fine di consentire alle parti interessate di far valere utilmente
la loro posizione nel corso del procedimento amministrativo, comporta l’illegittimità di un regolamento che istituisce dazi
antidumping definitivi soltanto se, a causa di tale omissione, le stesse parti non hanno potuto utilmente difendere i loro
interessi (sentenza Champion Stationery e a./Consiglio, citata al precedente punto 288, punti 55, 73 e 81-84).
293
Alla luce di tali principi si deve esaminare se i diritti della difesa della ricorrente siano stati violati nel corso del
procedimento d’inchiesta.
294
Nel caso di specie, la Commissione ha comunicato alla ricorrente il 21 settembre 2000 il documento informativo relativo ai
fatti e alle considerazioni in base ai quali essa intendeva proporre l’istituzione di dazi antidumping definitivi del 13,1%
sulle importazioni di bilance elettroniche fabbricate dalla ricorrente. La scadenza del termine accordato alla ricorrente
per presentare le proprie osservazioni era stabilita l’11 ottobre 2000. Con fax datato 29 settembre 2000, la ricorrente ha
chiesto informazioni supplementari alla Commissione. La Commissione ha risposto ad essa con due lettere diverse, datate 29
settembre 2000 (sulle questioni relative al dumping) e 4 ottobre 2000 (sulle questioni relative al danno e al nesso di causalità).
Con fax del 4 ottobre 2000, anteriore tuttavia alla lettera della Commissione dello stesso giorno, la ricorrente ha chiesto
una proroga del termine concessole per presentare le proprie osservazioni. Con fax del 5 ottobre 2000 la Commissione ha respinto
tale istanza. Con lettera del 10 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato osservazioni sul dumping, sul danno e sul nesso
di causalità. L’11 ottobre 2000 la Commissione ha risposto alla lettera del 10 ottobre 2000 riguardo ad alcuni aspetti del
dumping. Essa, in particolare, ha accettato in tale occasione di accogliere gli argomenti della ricorrente relativi ai salari
dei venditori ed ha ridotto il margine di dumping dal 13,1% al 12,8%. Infine, il 23 ottobre 2000, la Commissione ha presentato
le sue restanti considerazioni riguardo alla lettera del 10 ottobre 2000.
295
Al fine di valutare se la ricorrente potesse utilmente difendere i propri interessi, occorre esaminare le risposte della Commissione
a ciascuna domanda cui essa non avrebbe risposto in maniera sufficiente.
296
Con la seconda domanda la ricorrente chiedeva, «per poter valutare la comparabilità del valore normale e dei prezzi all’esportazione,
(…) quali correzioni [fossero] state applicate ai prezzi all’esportazione e ai prezzi di vendita sul mercato interno del produttore
indonesiano».
297
Nel documento informativo del 21 settembre 2000 (allegato A, punto 2.c) la Commissione aveva fornito la spiegazione seguente
relativamente alla comparazione:
«Abbiamo effettuato una comparazione tra il valore normale e il prezzo all’esportazione in base al valore all’uscita dalla
fabbrica e allo stesso stadio commerciale (distributori/rivenditori). A tal fine, abbiamo preso come riferimento i dati relativi
alla vostra società tali quali ci sono stati sottoposti nella vostra risposta al questionario. La Commissione ha tenuto conto
delle differenze, in forma di correzioni, come proponeva la vostra società; abbiamo corretto dell’1% il prezzo fatturato per
la differenza inerente al costo del credito concesso per le vendite in esame, in conformità all’art. 2, n. 10, lett. g), del
regolamento di base».
298
Nella sua lettera del 29 settembre 2000 la Commissione ha fornito ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei
modelli indonesiani utilizzati. Inoltre, la Commissione ha spiegato che non era stata operata alcuna correzione in aumento
per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche; ciò valeva per le vendite interne e per le vendite all’esportazione
del modello di riferimento, vale a dire il modello TEC SL-2200. Essa ha altresì spiegato che tutte le vendite del modello
TEC SL-2200 erano fatturate in base al valore all’uscita dalla fabbrica. Nella sua lettera dell’11 ottobre 2000 la Commissione,
rispondendo alla lettera del 10 ottobre 2000, nella quale la ricorrente sosteneva che la Commissione aveva trascurato di considerare
le differenze nelle caratteristiche fisiche tra il modello utilizzato per stabilire il valore normale e i diversi modelli
esportati dalla ricorrente, ha spiegato quanto segue:
«Si deve notare che, come risulta dalla lista delle singole operazioni [della ricorrente], non è sicuro che esista, com’è
stato asserito, una differenza nel valore di mercato che renda necessaria un’eventuale correzione del valore normale tra una
[bilancia elettronica] con visualizzazione fluorescente ed un’altra con visualizzazione digitale (LCD). Abbiamo rilevato che
alcune vendite dello stesso modello con visualizzazione fluorescente sono state realizzate ad un prezzo inferiore a quello
di modelli privi di questa caratteristica. Il vostro reclamo è pertanto respinto».
299
Essa ha proseguito, al punto 2 di tale lettera, indicando quanto segue:
«Inoltre, vi ricordiamo, come avevamo già indicato nella nostra lettera del 29 settembre 2000, che non è stata effettuata
alcuna correzione in aumento del valore normale per differenze nelle caratteristiche fisiche in relazione a caratteristiche
tecniche quali il funzionamento a batteria, i tasti per il richiamo diretto dei ‘PLU’, la visualizzazione ‘fold up’, ecc.,
presenti nei modelli esportati [della ricorrente], ma non nel modello SL-2200 di TEC. Tenuto conto dell’esistenza di tali
differenze, si potrebbe ritenere esistente un livello più elevato di dumping».
300
Infine, al punto 3 di questa stessa lettera, essa ha inoltre spiegato che, se avesse seguito l’approccio suggerito dalla ricorrente
riguardo al calcolo del margine di dumping, sarebbe pervenuta ad un margine superiore a quello che aveva determinato seguendo
il proprio metodo.
301
Nel caso di specie la ricorrente aveva rivendicato alcune differenze nel costo del credito concesso per le vendite considerate.
Tale fattore è stato accettato, come risulta dal punto 2.c dell’allegato A del documento informativo del 21 settembre 2000.
Successivamente al documento informativo, la ricorrente ha posto alcune questioni concernenti le caratteristiche fisiche dei
prodotti. Come si è dimostrato al punto precedente, la Commissione ha spiegato in maniera sufficiente perché essa non avesse
operato una correzione in base alle differenze nelle caratteristiche fisiche.
302
Di conseguenza, si deve considerare che la ricorrente era in grado di conoscere quali fossero i modelli utilizzati dalla Commissione
per determinare il valore normale. Essa era altresì sufficientemente informata delle ragioni per le quali non era stata effettuata
alcuna correzione in base alle differenze nelle caratteristiche fisiche. Infatti la Commissione si era volutamente astenuta
dall’effettuare una correzione in aumento, che avrebbe determinato un margine superiore. La ricorrente sapeva anche che i
prezzi erano stati comparati al medesimo stadio commerciale. Inoltre, la ricorrente non ha chiesto altre correzioni. Pertanto
essa era in grado di difendere utilmente i propri interessi riguardo alla domanda 2 del suo fax del 29 settembre 2000.
303
Le domande 3 e 4 riguardano una correzione relativa al salario dei venditori, che la Commissione aveva effettuato inizialmente
sul prezzo all’esportazione della ricorrente e che aveva come effetto la riduzione del prezzo all’esportazione e, conseguentemente,
l’aumento della margine di dumping.
304
Dalle lettere del 29 settembre 2000 e dell’11 ottobre 2000 risulta che la Commissione non ha effettuato la correzione relativa
al salario dei venditori per il calcolo finale del margine di dumping. Infatti, nella lettera dell’11 ottobre 2000 essa ha
ridotto il margine di dumping dal 13,1% al 12,8%. Essa ha pertanto adottato una decisione più favorevole nei confronti della
ricorrente e ha accettato pienamente i suoi argomenti in proposito. Pertanto non occorre più esaminare se la Commissione abbia
debitamente risposto alle questioni 3 e 4 della ricorrente.
305
Nella domanda 6 la ricorrente riportava le seguenti considerazioni:
«La stessa lettera del 14 aprile 2000 inviata alla Commissione dalla JKM Consulting dichiara: “Come abbiamo convenuto nel
corso di tale riunione, Bizerba e Avery Berkel completeranno la risposta specifica della loro società, in forma riservata
e non riservata, e la comunicheremo allora presso la sede della Commissione”. [La ricorrente] vorrebbe sapere quali elementi
dovevano fornire allora Bizerba e Avery Berkel nella risposta specifica della loro società».
306
La Commissione ha risposto nella sua lettera del 4 ottobre 2000 in tali termini:
«I servizi della Commissione hanno discusso con l’industria comunitaria degli indicatori di danno qui allegati. L’industria
comunitaria ha quindi fatto pervenire dei rilievi, dei quali avete estratto copie dal fascicolo non riservato».
307
Una lettera di Bizerba, datata 10 aprile 2000 e ricevuta il 14 aprile 2000, che contiene le sue considerazioni sul danno,
figura tra i documenti che la ricorrente ha unito in allegato al proprio ricorso. Così tale lettera contiene ulteriori informazioni
da parte di Bizerba cui viene fatto riferimento nella lettera di JKM Consulting del 14 aprile 2000. Riguardo alle informazioni
provenienti da Avery Berkel, occorre rilevare che la lettera di tale società non compare tra i documenti che la ricorrente
ha unito al suo ricorso in allegato, anche se dal fascicolo risulta che essa ne ha comunque avuto conoscenza. Tale documento,
prodotto in allegato alla controreplica del Consiglio, era infatti disponibile nel fascicolo non riservato di cui la ricorrente
ha estratto copia. Il Consiglio ha prodotto al riguardo, in allegato alla sua controreplica, i due protocolli che stabiliscono
che il rappresentante legale della ricorrente aveva consultato il fascicolo non riservato il 14 settembre e il 1° dicembre
2000. Dal punto 12 del protocollo del 14 settembre 2000 risulta che il rappresentante legale della ricorrente ha estratto
copie della lettera di Avery Berkel datata 14 aprile 2000 e ricevuta il 17 aprile 2000. Pertanto, l’affermazione della ricorrente,
secondo la quale «[i]l fascicolo non riservato non [conteneva] nessuna osservazione di Bizerba e di Avery Berkel successiva
a questa lettera del 14 aprile 2000 [che completasse] “le loro risposte riguardanti specificamente le loro rispettive società”»
e «vi si trov[ava] soltanto un’osservazione presentata da Bizerba in data 10 aprile 2000, ma nessuna proveniente da Avery
Berkel», non corrisponde a verità. Infatti, entrambi, Bizerba e Avery Berkel, hanno inviato lettere alla Commissione dopo
la riunione dell’inizio dell’aprile 2000, completando così le loro risposte. Come sopra dimostrato, la ricorrente ha avuto
conoscenza di queste due lettere.
308
Di conseguenza, occorre rilevare che la ricorrente ha avuto conoscenza di tutti i sunti non riservati di tutte le osservazioni
trasmesse dall’industria comunitaria. Pertanto la ricorrente era in grado di difendere utilmente i propri interessi riguardo
alla domanda 6 del suo fax del 29 settembre 2000.
309
Con la domanda 10, la ricorrente aveva chiesto alla Commissione se essa aveva esaminato in quale misura il tasso di cambio
elevato della libera sterlina in relazione all’euro avesse pregiudicato la competitività di Avery Berkel riguardo alle vendite
nella zona euro.
310
Nella sua lettera del 4 ottobre 2000 la Commissione ha così risposto:
«Non è stato possibile realizzare un’esposizione dettagliata dei dati relativi al danno che mostri le cifre [per la] zona
euro e [al di fuori di tale] zona (…), per le ragioni fornite nella risposta alla precedente domanda 9. [La variazione dei
dati che era stata chiesta non era disponibile, poiché la tabella 4.2.2 era stata realizzata a partire da liste di singole
operazioni, fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato. È prassi corrente della Commissione chiedere liste con
le specifiche operazioni per il solo periodo d’inchiesta]. Secondo le informazioni disponibili, il danno è tuttavia manifesto
per le vendite effettuate dai produttori comunitari che hanno collaborato sia a clienti nella zona euro sia a clienti di fuori
di quest’ultima».
311
Pertanto la Commissione ha spiegato che essa non disponeva di dati sul danno ripartiti tra la zona euro e al di fuori di tale
zona. Inoltre essa ha spiegato di aver ritenuto che esistesse un danno per i produttori che avevano cooperato (ossia anche
per Avery Berkel) riguardo alle vendite sia a clienti della zona euro che a clienti che si trovassero al di fuori di quest’ultima.
Pertanto essa ha spiegato alla ricorrente il tipo di esame che essa aveva condotto al riguardo.
312
Si deve considerare che la Commissione ha debitamente risposto alla quaestione della ricorrente e le ha dato tutte le informazioni
necessarie affinché quest’ultima potesse difendere utilmente i propri interessi. Di contro, la questione se la Commissione
abbia debitamente tenuto conto di tale fattore non riguarda il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente, come fa
valere il Consiglio.
313
Con la domanda 11 la ricorrente chiedeva «come la Commissione potesse (...) stabilire una netta distinzione tra le [bilance
elettroniche] appartenenti ai settori basso, medio e alto, come [aveva] fatto nell’esame del danno», tenuto conto che «[i]l
documento informativo menziona[va], al punto 2.1, che “l’inchiesta [aveva] dimostrato che non si potevano effettuare chiare
distinzioni tra i tre segmenti, poiché i modelli dei segmenti vicini erano spesso interscambiabili”».
314
La Commissione ha risposto ad essa, nella sua lettera del 4 ottobre 2000, indicando quanto segue:
«Nella presente inchiesta il prodotto interessato è lo stesso utilizzato nelle inchieste precedenti o in corso. Tutti i modelli
utilizzati a fini di comparazione nella presente inchiesta sono stati individuati dalle società interessate che hanno collaborato
(produttori esportatori o comunitari) e sono stati verificati per quanto necessario».
315
Così la Commissione ha spiegato come aveva ripartito il prodotto tra i segmenti basso, medio e alto. Di conseguenza si deve
rilevare che la risposta della Commissione è stata sufficiente a consentire alla ricorrente di difendere utilmente i propri
interessi.
316
Inoltre, come giustamente sostiene il Consiglio, la distinzione tra le bilance elettroniche del segmento basso e altre bilance
elettroniche è stata fatta soltanto a titolo indicativo, e l’esame del danno ha riguardato tutta la gamma del prodotto (v.
precedenti punti 127-131).
317
Con la domanda 12, la ricorrente ha presentato osservazioni riguardanti l’entità del dumping:
«Nel documento informativo, al punto 4.4.1, si legge che “l’esame ha incluso tutti i fattori specificamente indicati nell’art. 3,
n. 5, del regolamento di base”. Tuttavia non sembra sia stata effettuata l’analisi dell’entità del margine di dumping effettivo
menzionata nell’art. 3, n. 5, [del detto regolamento]. Tale fattore è stato considerato irrilevante nel corso dell’inchiesta?
Dato il livello particolarmente significativo dei margini di sottoquotazione stabiliti dalla Commissione, decisamente più
elevati dei margini di dumping stabiliti per i produttori che hanno collaborato, com’è giunta la Commissione alla conclusione
che sono stati gli effetti del dumping a causare il danno asserito? La Commissione ha preso in considerazione il fatto che
le importazioni, anche a livelli di prezzo non soggetti a dumping, avrebbero causato lo stesso asserito danno, in quanto,
anche una volta eliminato il presunto dumping, la sottoquotazione del prezzo sarebbe ancora decisamente sostanziale e pressoché
inalterata per la maggior parte dei produttori che hanno collaborato?».
318
La Commissione ha risposto ad essa nella sua lettera del 4 ottobre 2000, in questi termini:
«La vostra questione riguarda un problema molto teorico, poiché chiedete ai servizi della Commissione d’immaginare una situazione
nella quale le vendite dei produttori esportatori non sarebbero state effettuate ad un prezzo soggetto a dumping. Non è evidentemente
il caso della presente inchiesta. Tuttavia i servizi della Commissione hanno esaminato tutti i fattori rilevanti che potrebbero
aver avuto un incidenza sul danno subìto dall’industria comunitaria. Nel capitolo “Nesso di causalità” del documento informativo
è stato confermato il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati e il danno subìto
dall’industria comunitaria».
319
Si deve rilevare che la Commissione ha debitamente risposto alla domanda 12 della ricorrente.
320
Per le ragioni che precedono, la prima parte del quarto motivo dev’essere respinta.
2. Seconda parte: sulla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
321
La ricorrente rileva che le istituzioni comunitarie hanno violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base, poiché non le
hanno concesso il termine minimo di dieci giorni per la preparazione delle osservazioni sul documento informativo. Infatti,
poiché la risposta finale della Commissione alla domanda d’informazione ulteriore era stata trasmessa il 4 ottobre 2000 e
la scadenza imposta alla ricorrente per presentare le proprie osservazioni era stata stabilita l’11 ottobre 2000, quest’ultima
non avrebbe potuto beneficiare del termine concesso dalla citata disposizione.
322
La ricorrente sottolinea, in primo luogo, che il Consiglio ha omesso di indicare la ragione per cui la ricorrente sarebbe
in errore nel sostenere che il termine avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla data in cui il chiarimento è stato
ricevuto. In secondo luogo, la ricorrente respinge l’interpretazione del Consiglio secondo cui l’informazione finale suppletiva
dovrebbe essere considerata come un chiarimento e non si dovrebbe concedere alle parti un termine minimo essenziale per presentare
le loro osservazioni. Secondo la ricorrente, tale interpretazione non tiene sufficientemente conto del diritto di difesa nei
procedimenti antidumping. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le è sufficiente dimostrare che non sia stato rispettato
un termine perentorio previsto nel regolamento di base. Infine, la ricorrente rileva che, tenuto conto che l’informazione
finale sulle questioni riguardanti il danno è stata comunicata il 4 ottobre 2000 e, considerati i giorni festivi legali in
Cina, non le era possibile presentare le proprie osservazioni entro il 7 ottobre 2000, dato che il 7 e l’8 ottobre erano un
fine settimana, di fatto le restava, secondo la stessa, soltanto un giorno per redigere le osservazioni in parola. Essa avrebbe
voluto verificare in particolare l’affermazione della Commissione secondo la quale non vi sarebbe alcuna differenza nelle
caratteristiche fisiche tra i modelli venduti nella zona euro e quelli venduti al di fuori di tale zona ed esisterebbero modelli
comparabili, nonché i dati relativi al consumo comunicati in allegato alla lettera del 4 ottobre 2000, e raccogliere la prova
di altre esportazioni di prodotti diversi dalle bilance elettroniche, ma rientranti nello stesso codice attribuito da Eurostat.
Essa sostiene che è essenziale che nel procedimento antidumping venga garantita una base minima inderogabile ai diritti della
difesa, prevedendo in particolare che le parti dispongano di almeno dieci giorni per assicurare la difesa dei propri interessi.
323
Il Consiglio respinge l’argomento della ricorrente e rileva, in primo luogo, che l’informazione finale era stata comunicata
con lettera del 21 settembre 2000 e che il termine era stato stabilito per l’11 ottobre 2000. Pertanto il termine era, secondo
il Consiglio, maggiore di dieci giorni.
324
In secondo luogo, il Consiglio osserva che, anche se l’interpretazione della ricorrente concernente la decorrenza del termine
fosse esatta, il fatto che essa non abbia avuto dieci giorni per formulare le proprie osservazioni non comporta di per sé
l’annullamento del regolamento impugnato. Il Consiglio sostiene che la ricorrente deve dimostrare che il fatto di non aver
avuto a disposizione dieci giorni per formulare osservazioni sui chiarimenti le ha impedito di difendere utilmente i propri
interessi. Il Consiglio sostiene che la lettera del 21 settembre 2000 conteneva tutte le informazioni di cui la ricorrente
aveva bisogno per difendere utilmente i suoi interessi.
325
Inoltre, il Consiglio sostiene che affermazioni riguardanti fatti nuovi, e cioè che la ricorrente non aveva potuto raccogliere
prove sulle differenze fisiche tra i modelli venduti nella zona euro e al di fuori di tale zona, né sui dati del consumo,
sono state presentate soltanto nella fase della replica, e che esse sono pertanto irricevibili. In ogni caso esse sarebbero
infondate.
b) Valutazione del Tribunale
326
L’art. 20, n. 5, del regolamento di base, stabilisce che «[l]e osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese
in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza
della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».
327
Nel caso di specie la Commissione ha trasmesso il documento informativo con lettera del 21 settembre 2000. La scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni era stata fissata l’11 ottobre 2000 e, pertanto, era superiore a dieci giorni.
Con fax datato 29 settembre 2000, la ricorrente ha chiesto alla Commissione ulteriori informazioni. La Commissione ha risposto
con due lettere diverse, del 29 settembre 2000 e del 4 ottobre 2000. Con fax del 4 ottobre 2000 la ricorrente ha chiesto una
proroga per esprimere le proprie osservazioni. Con fax del 5 ottobre 2000 la Commissione ha respinto tale istanza. Con lettera
del 10 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulle informazioni ricevute dalla Commissione.
328
La ricorrente rileva in via principale che essa avrebbe dovuto disporre di un termine di dieci giorni a decorrere dalla lettera
della Commissione del 4 ottobre 2000. Orbene, il Consiglio ritiene, da parte sua, che il termine debba decorrere dal giorno
della divulgazione dell’informazione finale, vale a dire il 21 settembre 2000.
329
Prima di esaminare se il Consiglio sia nel giusto nel sostenere che la lettera del 21 settembre 2000 costituiva già di per
sé l’informazione finale, mentre le lettere successive rappresenterebbero semplici chiarimenti, occorre anzitutto esaminare
quali sarebbero le conseguenze nel caso di specie se si dovesse ritenere che anche le lettere del 29 settembre 2000 e del
4 ottobre 2000 contenessero l’informazione finale.
330
Dalla giurisprudenza risulta che la mancata menzione, nel documento informativo, di alcuni elementi non integra una lesione
dei diritti della difesa della ricorrente, poiché è certo che essa è venuta a conoscenza di tali elementi in un’occasione
diversa, in una data che ancora le consentiva di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista al riguardo prima che
la Commissione formulasse la sua proposta in vista dell’adozione del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza Champion
Stationery e a./Consiglio, citata al precedente punto 288, punto 83).
331
Anche se la ricorrente doveva disporre di un termine minimo di dieci giorni per il deposito di eventuali osservazioni riguardanti
gli elementi che non figuravano nel documento informativo trasmessole il 21 settembre 2000, e tale termine non era stato rispettato,
questa circostanza non può da sola condurre all’annullamento del regolamento impugnato. Infatti, si deve ancora accertare
se il fatto che le istituzioni comunitarie non abbiano concesso alla ricorrente il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del
regolamento di base, per presentare le sue eventuali osservazioni riguardo alle informazioni ulteriori sopra menzionate, sia
stato tale da causare una concreta lesione dei diritti della difesa nell’ambito del procedimento di cui trattasi.
332
Al riguardo si deve rilevare che, nelle sue osservazioni in risposta al documento informativo trasmessole dalla Commissione
il 21 settembre 2000, la ricorrente ha contestato diversi punti, tra cui quelli precedentemente esaminati per i quali essa
respingeva le risposte della Commissione. Le lettere del 29 settembre 2000 e del 4 ottobre 2000 della Commissione erano risposte
alle domande della ricorrente poste nel suo fax del 29 settembre 2000. Orbene, com’è stato dimostrato nei precedenti punti
295-320, i diritti della difesa della ricorrente non sono stati violati con riguardo a tali domande. Inoltre, la ricorrente
ha potuto comunicare le proprie osservazioni, sia sul documento informativo che in ordine alle risposte ulteriori della Commissione,
nella sua lettera del 10 ottobre 2000.
333
La ricorrente sostiene, in particolare, che nel breve termine concessole una volta ricevuta l’informazione complementare sul
danno con lettera della Commissione del 4 ottobre 2000, essa non ha potuto raccogliere le prove del fatto che prodotti diversi
dalle bilance elettroniche rientranti nella voce NC 8423 8150 erano esportati dalla Cina e dagli altri paesi interessati.
334
Questo argomento non può essere accolto. Infatti la ricorrente aveva appreso, dalla lettura del documento informativo del
21 settembre 2000, che la Commissione aveva ritenuto che tutte le esportazioni registrate sotto tale voce NC erano bilance
elettroniche. Pertanto non si tratta di una nuova «informazione finale».
335
Con riferimento all’argomento secondo il quale la ricorrente non aveva il tempo di verificare l’affermazione della Commissione,
comunicata il 4 ottobre 2000, secondo la quale non vi era nessuna differenza nelle caratteristiche fisiche tra i modelli venduti
nella zona euro e al di fuori di tale zona e vi erano modelli comparabili, si deve rilevare che nel documento informativo
del 21 settembre 2000, nella tabella 4.2.2, la Commissione ha comunicato i prezzi medi (in figure indicizzate) per ogni segmento
nella zona euro e al di fuori di tale zona, a sostegno del proprio ragionamento relativo all’effetto dell’introduzione dell’euro.
Al punto 8 del suo fax del 29 settembre 2000, la ricorrente ha chiesto quanto segue: «Per quanto riguarda la tabella 4.2.2,
[la ricorrente] vorrebbe sapere se tra i modelli venduti dall’industria comunitaria nella zona euro e al di fuori di tale
zona vi sia una qualunque differenza nelle caratteristiche fisiche in base alla quale sia stata effettuata la comparazione
dei prezzi». La Commissione ha risposto a tale domanda nella sua lettera del 4 ottobre 2000, enunciando che «nella tabella
4.2.2 sono stati utilizzati modelli comparabili e, pertanto, non è necessario procedere ad adeguamenti per le differenze nelle
caratteristiche fisiche». Nella sua lettera del 10 ottobre 2000, la ricorrente constata semplicemente che, «[i]noltre, la
grande differenza di prezzo tra le vendite nella zona euro e al di fuori della zona euro da parte delle società denuncianti
della Comunità, tale quale risulta dai documenti della Commissione, mostra chiaramente un comportamento anticoncorrenziale
da parte delle denuncianti e il fatto che esse hanno ostacolato le importazioni parallele nel mercato unico».
336
Così la ricorrente non ha nemmeno cercato di sottolineare, dopo la risposta della Commissione contenuta nella lettera 4 ottobre
2000, che essa aveva avuto dubbi riguardo all’esistenza di differenze relative alle caratteristiche fisiche tra i modelli
venduti nella zona euro e al di fuori di tale zona e alla comparabilità di tali modelli. Pertanto si deve ritenere che il
diritto di difesa non sia stato violato.
337
Riguardo ai dati relativi al consumo, contenuti nel documento dell’aprile 2000 e comunicati alla ricorrente nella lettera
del 4 ottobre 2000, è sufficiente constatare che si trattava di dati preliminari e che soltanto i dati contenuti nel documento
informativo del 21 settembre 2000 erano pertinenti. Pertanto questo argomento è irrilevante.
338
Date tali circostanze, la ricorrente era in grado di esprimere, a partire dalla sua lettera del 10 ottobre 2000, il proprio
punto di vista sulle questioni che rivelavano divergenze fra la stessa e la Commissione e di far valere tutti gli argomenti
che ha successivamente presentato dinanzi al Tribunale.
339
Per quanto esposto, la ricorrente non può sostenere che nel corso del procedimento d’inchiesta siano stati violati i suoi
diritti della difesa.
340
Si deve altresì rilevare che la ricorrente erroneamente richiama l’art. 20, n. 3, del regolamento di base, secondo il quale,
«[s]e non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini
fissati dalla Commissione». La data di scadenza stabilita nella lettera del 21 settembre 2000 riguardava le osservazioni da
presentare e non costituiva un termine per chiedere l’informazione finale.
341
Di conseguenza la seconda parte del quarto motivo dev’essere respinta.
3. Terza parte: sulla violazione dell’art. 6, n. 9, del regolamento di base e dell’art. 253 CE
a) Argomenti delle parti
342
La ricorrente fa valere che il Consiglio ha violato l’art. 6, n. 9, del regolamento di base non ponendo fine all’inchiesta
nel termine di un anno. Inoltre, la mancata giustificazione del superamento del termine in un settore che è stato oggetto
di numerosi procedimenti precedenti costituirebbe una violazione dell’art. 253 CE. La ricorrente richiama la giurisprudenza
del Tribunale (sentenza NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, citata al precedente punto 167, punti 119‑125, e sentenza
del Tribunale 28 settembre 1995, causa T‑164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II‑2681, punto 166).
343
La ricorrente rileva che il termine di un anno costituisce una regola generale. Se non è possibile rispettare questo termine,
l’inchiesta dev’essere conclusa in un termine di quindici mesi. Tale obbligo riguarderebbe in particolare i casi nei quali
si è dimostrato che non era possibile rispettare il termine di un anno.
344
Il Consiglio respinge l’affermazione della ricorrente e sostiene che la sua interpretazione contraddice la chiara lettera
dell’art. 6, n. 9, del regolamento di base. Le istituzioni hanno l’obbligo formale di terminare le loro inchieste in un termine
di quindici mesi.
b) Valutazione del Tribunale
345
In primo luogo, riguardo alla giurisprudenza del Tribunale richiamata dalla ricorrente, secondo la quale l’inchiesta antidumping
non dovrebbe protrarsi oltre un termine ragionevole, da valutarsi a seconda delle particolari circostanze del singolo caso
(sentenza Ferchimex/Consiglio, citata al precedente punto 342, punto 166), si deve ricordare che questa giurisprudenza riguardava
l’art. 7, n. 9, lett. a), del vecchio regolamento di base.
346
Orbene, si deve rilevare che l’art. 6, n. 9, del regolamento di base non corrisponde all’art. 7, n. 9, lett. a), del vecchio
regolamento di base, che era formulato come segue:
«Un’inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive. Di norma, la procedura deve essere chiusa
entro un anno dalla sua apertura».
347
L’art. 6, n. 9, del regolamento di base, applicabile nel caso di specie, stabilisce quanto segue:
«Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9 [del detto regolamento], l’inchiesta viene conclusa, ove
possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte
a norma degli articoli 8 o 9 [del regolamento di base]».
348
Pertanto, contrariamente alla vecchia disposizione, l’art. 6, n. 9, del regolamento di base contiene un termine ordinatorio,
vale a dire un anno, nonché un termine perentorio, vale a dire quindici mesi. Da tali due termini risulta che, se le istituzioni
comunitarie non hanno concluso l’inchiesta nel termine ordinatorio di un anno, è loro sufficiente, per rispettare le norme
di procedura del regolamento di base, concluderla nel termine perentorio di quindici mesi, senza che occorra esaminare se
tale termine, che supera il termine ordinatorio ma resta inferiore al termine perentorio, sia ragionevole in base alle circostanze
del caso di specie. Pertanto si deve constatare che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non è applicabile nei casi
in cui il termine perentorio di quindici mesi sia stato rispettato.
349
In secondo luogo, occorre rilevare che, nel caso di specie, il procedimento è stato avviato il 16 settembre 1999, con l’avviso
di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale in pari data, e concluso il 27 novembre 2000, con l’adozione da parte del
Consiglio del regolamento impugnato. Di conseguenza l’inchiesta non è stata conclusa nel termine ordinatorio di un anno. Tuttavia
è chiaro che la stessa è stata portata a termine ben prima della scadenza del termine perentorio di quindici mesi. Quindi
non si può imputare alle istituzioni comunitarie di aver violato l’art. 6, n. 9, del regolamento di base.
350
In terzo luogo, in tali circostanze, le istituzioni comunitarie non avevano l’obbligo di menzionare le ragioni per le quali
esse avevano superato il termine ordinatorio di un anno. Pertanto esse non hanno nemmeno violato l’art. 253 CE.
351
Di conseguenza anche la terza parte del quarto motivo dev’essere respinta.
352
Da tutto quanto sopra esposto risulta che l’intero ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
353
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese sostenute dalla convenuta, conformemente
alle conclusioni di quest’ultima.
354
La Commissione, che è intervenuta nella causa, sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del
regolamento di procedura.
Per questi motivi
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla convenuta.
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Tiili
Pirrung
Mengozzi
Meij
Vilaras
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 ottobre 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
Indice
Contesto normativo
Fatti
Procedimento e conclusioni delle parti
Sul merito
A – Sul primo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 7, del regolamento
di base
1. Introduzione
2. Sulla ratio dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
3. Sulla prima condizione posta dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base
a) Sull’applicazione di prezzi uniformi
Argomenti delle parti
Valutazione del Tribunale
b) Sulle vendite in perdita
Argomenti delle parti
Valutazione del Tribunale
c) Sul rapporto tra le vendite sul mercato interno cinese e le esportazioni
Argomenti delle parti
Valutazione del Tribunale
d) Conclusione sulla prima condizione posta dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base
B – Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5 e 8, del regolamento di base e ad un errore manifesto
di valutazione nella determinazione del danno
1. Osservazioni preliminari
2. Sesta parte: sulla violazione dell’art. 3, nn. 2 e 8, del regolamento di base, riguardante la valutazione dell’effetto
delle importazioni oggetto di dumping in relazione alla produzione comunitaria di una parte del prodotto simile
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
3. Prima parte: sulla violazione dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
4. Seconda parte: sulla considerazione, nell’esame diretto alla determinazione del danno, di importazioni che non siano state
oggetto di dumping
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
5. Terza parte: sulla conclusione secondo la quale l’industria comunitaria avrebbe subìto un danno grave
a) Differenza tra i dati preliminari e definitivi
Argomenti delle parti
Valutazione del Tribunale
b) Valutazione di alcuni indicatori del danno
Argomenti delle parti
Valutazione del Tribunale
– Prezzo di vendita del prodotto simile
– Redditività ed effetto dell’introduzione dell’euro
c) Esistenza di un danno grave e valutazione dei fatti
Argomenti delle parti
Valutazione del Tribunale
d) Inizio e fine dell’effetto derivante alla prospettiva dell’introduzione dell’euro
Argomenti delle parti
Valutazione del Tribunale
6. Quarta parte: sull’errore manifesto delle istituzioni comunitarie relativo alla valutazione dell’entità del margine di
dumping effettivo
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
7. Quinta parte: sulla violazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento di base relativo alla considerazione dei dati di
Eurostat
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
C – Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 3, n. 6, del regolamento di base
1. Introduzione
2. Prima parte: sulla redditività
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
3. Seconda parte: sulla variazione dei prezzi di vendita
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
4. Terza parte: sul calcolo di sottoquotazione
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
5. Quarta parte: sulla quota di mercato
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
D – Sul quarto motivo, relativo ad una violazione delle regole di procedura previste nel regolamento di base
1. Prima parte: sulla violazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
2. Seconda parte: sulla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione del Tribunale
3. Terza parte: sulla violazione dell’art. 6, n. 9, del regolamento di base e dell’art. 253 CE