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Document 62001CC0140
Opinion of Mr Advocate General Alber delivered on 13 December 2001. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Failure by a Member State to fulfil its obligations - Directive 98/18/EC - Transport by sea - Safety rules and standards for passenger ships. # Case C-140/01.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 13 dicembre 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/18/CE - Trasporti marittimi - Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Causa C-140/01.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 13 dicembre 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/18/CE - Trasporti marittimi - Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Causa C-140/01.
Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-02105
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:706
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 13 dicembre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/18/CE - Trasporti marittimi - Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. - Causa C-140/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02105
1. La Commissione fa valere, nel presente ricorso per inadempimento del Trattato contro il Regno del Belgio, la ritardata ovvero incompleta trasposizione della direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (in prosieguo: la «direttiva 98/18) . Il Regno del Belgio sarebbe venuto meno agli obblighi impostigli sia dalla direttiva sia dal Trattato CE.
2. L'art. 14 della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° luglio 1998. La Commissione, non essendo stata informata entro tale data, né successivamente, di alcun provvedimento di trasposizione, indirizzava l'11 agosto 1999 una lettera di diffida al Regno del Belgio. Rispondendo in data 27 settembre 1999, il governo belga le trasmetteva il regio decreto 12 novembre 1981, che regola una parte della materia cui fa riferimento la direttiva 98/18, e preannunciava l'emanazione di un altro regio decreto per la trasposizione della direttiva. In seguito, dopo che la Commissione gli ebbe fatto pervenire un parere motivato in data 7 settembre 2000, il governo belga, con lettera 17 ottobre 2000, annunciava l'emanazione di un decreto per il dicembre dello stesso anno. Alla data della proposizione del ricorso (27 marzo 2001) e della sua registrazione nella cancelleria della Corte (28 marzo 2001) non era ancora stato comunicato alla Commissione che la direttiva fosse stata pienamente trasposta.
3. La Commissione conclude che la Corte voglia:
1. dichiarare che, avendo omesso di notificare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, ovvero non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della medesime direttiva e del Trattato CE;
2. condannare il governo belga alle spese.
4. Il governo belga, sia nel procedimento precontenzioso sia nel procedimento dinanzi alla Corte, ha fatto riferimento, in primo luogo, al regio decreto 12 novembre 1981 come pure a un regio decreto del 9 dicembre 1998, nel quale la direttiva sarebbe stata comunque recepita in modo parziale. Esso ha però riconosciuto, in entrambe le sedi, che la direttiva 98/18 era stata recepita solo in modo incompleto e che era in corso di elaborazione un regio decreto per la sua integrale trasposizione.
5. Secondo la costante giurisprudenza della Corte , è determinante per l'esistenza di un inadempimento la scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Alla scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato del 7 settembre 2000, che ha cominciato a decorrere dalla notifica di tale atto, non si era comunque ancora provveduto ad emanare il preannunciato regio decreto.
6. Del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte , uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie, quindi anche la ritardata ovvero incompleta trasposizione di una direttiva. Poiché, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la direttiva 98/18 non era stata ancora interamente trasposta nel suo ordinamento, il Regno del Belgio è con ciò venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del diritto comunitario.
7. L'obbligo degli Stati membri di trasporre la direttiva deriva, da una parte, direttamente dalla direttiva e, dall'altra, dal combinato disposto dell'art. 249, terzo comma, CE e dell'art. 10 CE. Di conseguenza, poiché il Regno del Belgio non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal diritto comunitario, propongo di condannarlo conformemente alla domanda.
8. La decisione sulle spese va presa in base all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
9. Propongo quindi di statuire nel modo seguente:
1. Il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della stessa direttiva e del Trattato CE.
2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.