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Document 62000CJ0364

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 maggio 2002.
Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 97/70/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito.
Causa C-364/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-04177

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:282

62000J0364

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 maggio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 97/70/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - Causa C-364/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04177


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato

(Art. 226 CE)

2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione basata su prassi o situazioni dell'ordinamento giuridico interno, ivi incluse difficoltà tecniche - Inammissibilità

(Art. 226 CE)

Parti


Nella causa C-364/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU 1998, L 34, pag. 1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dal Trattato CE,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. S. von Bahr (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU 1998, L 34, pag. 1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE.

2 L'art. 12, n. 1, primo comma, della direttiva 97/70 così dispone:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

3 Dopo aver invitato il Regno dei Paesi Bassi a presentare le proprie osservazioni, la Commissione, con lettera 10 agosto 1999, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi che gli derivano dalla direttiva 97/70 entro due mesi dalla notifica del parere stesso.

4 Non avendo ricevuto informazioni secondo le quali la direttiva 97/70 era stata trasposta, la Commissione ha presentato il presente ricorso.

5 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, la Commissione afferma che il Regno dei Paesi Bassi doveva adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 97/70 entro il termine stabilito.

6 Il Regno dei Paesi Bassi fa presente che il progetto di regolamento d'attuazione della direttiva 97/70 è appena stato approvato dai governi di Aruba e delle Antille olandesi, ai quali era stato trasmesso per approvazione, e che deve essere prossimamente presentato al Consiglio dei Ministri, cosicché la sua entrata in vigore è prevista per il mese di ottobre 2001.

7 Il governo olandese deduce le difficoltà cui ha dovuto e deve ancora far fronte per trasporre le disposizioni della direttiva 97/70. Molte di queste consisterebbero, infatti, unicamente in un rinvio all'allegato del Protocollo di Torremolinos del 2 aprile 1993, il quale modifica la Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza dei pescherecci del 2 aprile 1977. Orbene, la traduzione della versione consolidata di questa Convenzione, della quale non esisterebbe una versione ufficiale, avrebbe richiesto molto tempo. Inoltre, le disposizioni del detto protocollo non sarebbero chiare e ciò renderebbe la loro trasposizione particolarmente difficile.

8 Si deve rilevare, al riguardo, che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in rapporto alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).

9 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il Regno dei Paesi Bassi non ha adottato le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato entro il termine stabilito a tal fine.

10 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro non può invocare prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie, né quindi la tardiva o incompleta trasposizione di una direttiva (v., in particolare, sentenza 27 febbraio 2002, causa C-140/01, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2105, punto 16). Del pari, come la Corte ha già affermato, è irrilevante che l'inadempimento di uno Stato membro risulti da difficoltà tecniche cui quest'ultimo avrebbe fatto fronte (v., in particolare, sentenza 10 maggio 2001, causa C-152/98, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3463, punto 41).

11 Il procedimento introdotto dalla Commissione risulta quindi fondato.

12 Occorre quindi dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/70 entro il termine stabilito, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

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