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Document 61999CJ0496

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2004.
Commissione delle Comunità europee contro CAS Succhi di Frutta SpA.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Politica agricola comune - Aiuto alimentare - Procedura di aggiudicazione - Decisione della Commissione che modifica le condizioni successivamente all'aggiudicazione - Pagamento degli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara.
Causa C-496/99 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-03801

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:236

Arrêt de la Cour

Causa C-496/99 P

Commissione delle Comunità europee

contro

CAS Succhi di Frutta SpA

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Procedura di aggiudicazione — Decisione della Commissione che modifica le condizioni successivamente all’aggiudicazione — Pagamento degli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara»

Massime della sentenza

1.        Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che modifica, successivamente all’aggiudicazione, le condizioni di quest’ultima — Ricorso di un offerente non prescelto — Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

2.        Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso di un offerente non prescelto diretto contro una decisione che incide direttamente sulle condizioni dell’offerta da presentare da parte dei vari offerenti — Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

3.        Agricoltura — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian — Regolamento n. 228/96 — Sistema di aggiudicazione — Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Portata — Modifica da parte dell’ente aggiudicatore, successivamente all’aggiudicazione, di una delle condizioni di quest’ultima — Violazione

[Regolamento (CE) della Commissione n. 228/96]

1.        Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione, gli offerenti debbono potersi rivolgere al giudice comunitario per controllare la legittimità della procedura nel suo complesso, a prescindere dal fatto che alla fine siano stati prescelti o eliminati. Infatti, qualora solo gli aggiudicatari fossero legittimati ad impugnare, ove necessario, una decisione modificativa delle condizioni dell’aggiudicazione, le violazioni del diritto che l’autorità aggiudicatrice commettesse successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, ma che avessero l’effetto di rimettere in discussione la legittimità della procedura di aggiudicazione nel suo complesso, non potrebbero essere sanzionate qualora non incidessero sulla situazione dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari. Un simile risultato sarebbe incompatibile sia con il disposto dell’art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), che garantisce un rimedio giurisdizionale ai privati direttamente e individualmente interessati dall’atto impugnato, sia con il principio fondamentale secondo cui, in una comunità di diritto, il rispetto della legalità deve essere garantito pienamente.

         Di conseguenza, un offerente non prescelto dev’essere considerato individualmente interessato da una decisione, benché adottata in un momento successivo dall’autorità aggiudicatrice, in grado di incidere direttamente sulla stessa formulazione dell’offerta presentata da quest’ultimo e sulle pari opportunità di tutte le imprese partecipanti alla procedura controversa.

(v. punti 59, 61-64, 66)


2.        Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione, un offerente non prescelto ha un interesse a chiedere l’annullamento di una decisione che incide direttamente sulle condizioni dell’offerta da presentare da parte dei vari offerenti, in particolare per ottenere che il giudice comunitario accerti un illecito commesso eventualmente dall’autorità aggiudicatrice. Infatti, un simile accertamento potrà formare la base di un eventuale ricorso per risarcimento danni che ristabilisca adeguatamente la situazione dell’offerente non prescelto.

(v. punti 82-83)

3.        Tenendo conto sia dell’importanza sia dello scopo e dell’effetto utile dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, il rispetto di questi ultimi dev’essere garantito anche nel caso di un’aggiudicazione particolare come quella messa in atto dal regolamento n. 228/96, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian, pur tenendo conto, ove necessario, delle specificità che caratterizzano questa procedura. In un simile contesto spetta alla Commissione, nella sua veste di autorità aggiudicatrice, rispettare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati, e ciò fino al termine della fase di esecuzione dell’appalto di cui si tratta. Pertanto, essa non è autorizzata ad alterare l’economia generale dell’appalto modificando successivamente e unilateralmente una delle condizioni essenziali dello stesso e, in particolare, una disposizione che, se presente nel bando di gara, avrebbe consentito agli offerenti di presentare un’offerta sostanzialmente differente.

         Infatti, in mancanza di abilitazione espressa a questo fine prevista nelle disposizioni pertinenti applicabili, l’autorità aggiudicatrice non può, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto e, per di più, per mezzo di una decisione il cui contenuto deroga alle disposizioni dei regolamenti adottati precedentemente, procedere ad una modifica di una condizione importante dell’aggiudicazione come quella relativa alle modalità di pagamento dei prodotti da fornire, senza snaturare i termini che disciplinano l’aggiudicazione dell’appalto, quali stabiliti inizialmente. Per di più, una simile pratica comporterebbe inevitabilmente una violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti, poiché l’applicazione uniforme delle condizioni di aggiudicazione e l’obiettività della procedura non sarebbero più garantite.

(v. punti 112, 115-117, 120-121)




SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
29 aprile 2004(1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Politica agricola comune – Aiuto alimentare – Procedura di aggiudicazione – Decisione della Commissione che modifica le condizioni successivamente all'aggiudicazione – Pagamento degli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara»

Nel procedimento C-496/99 P,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, successivamente dai sigg. T. van Rijn e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 14 ottobre 1999 nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II-3181),

procedimento in cui l'altra parte è:

CAS Succhi di Frutta SpA, con sede in Castagnaro, rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Tizzano, G.M. Roberti e F. Sciaudone, successivamente dagli avv.ti G. M. Roberti e F. Sciaudone,

ricorrente in primo grado,



LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell'avvocato generale pronunciate all'udienza del 24 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in virtù dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale primo grado 14 ottobre 1999, cause riunite T‑191/96 e T‑106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II‑3181; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), diretto all’annullamento parziale della stessa.


Contesto giuridico, fatti e procedimento

2
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto il contesto giuridico, i fatti e il procedimento nei seguenti termini:

«1
Il 4 agosto 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1975/95, relativo all’azione di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell’Armenia, dell’Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 191, pag. 2; in prosieguo: il “regolamento n. 1975/95”). Nei primi due ‘considerando’ di tale regolamento si rileva che “occorre prevedere la messa a disposizione per le popolazioni della Georgia, dell’Armenia, dell’Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di rifornimento, tenendo conto delle diversità delle situazioni locali e, al contempo, non compromettendo l’evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato”, e che “la Comunità dispone di prodotti agricoli all’ammasso in seguito a misure di intervento e che, in via eccezionale, occorre smaltire questi prodotti in via prioritaria per realizzare l’azione prevista”.

2         A tenore dell’art. 1 del regolamento n. 1975/95:

“Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con una fornitura gratuita a favore delle popolazioni della Georgia, dell’Armenia, dell’Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli da determinare, disponibili in seguito a misure di intervento; in caso di indisponibilità temporanea dei prodotti all’intervento, gli stessi possono essere mobilizzati sul mercato comunitario al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità”.

3         L’art. 2 del regolamento n. 1975/95 dispone:

“1.
I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.

2.
Le azioni possono anche riguardare i prodotti alimentari disponibili o che possono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura mediante pagamento di prodotti che provengono dalle scorte di intervento appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

3.
Le spese di fornitura, tra cui il trasporto e, se necessario, la trasformazione sono determinate mediante gara o, per ragioni legate all’urgenza o a difficoltà di inoltro, licitazione privata.

(...)”.

4
Successivamente, la Commissione ha emanato il regolamento (CE) 18 agosto 1995, n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte di intervento, destinati alla Georgia, all’Armenia, all’Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan, prevista dal regolamento n. 1975/95 (GU L 196, pag. 4; in prosieguo: il “regolamento n. 2009/95”).

5
Nel secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2009/95 si rileva che

“(...)
le forniture gratuite sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte di intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all’intervento; (...) occorre pertanto definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; (...) si deve prevedere, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte di intervento”.

6         L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 dispone:

“La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte di intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica allo stadio di consegna da stabilirsi nel bando di gara”.

7
Secondo l’art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95, l’offerta, per essere valida, deve contenere, in caso di applicazione dell’art. 2, n. 2, “la quantità di prodotti proposta espressa in tonnellate (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito nelle condizioni e allo stadio di consegna previste nel bando di gara”.

8
A tenore dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2009/95:

“Un’offerta che non sia presentata a norma del presente articolo, che non risponda che parzialmente alle condizioni del regolamento della gara, o che contenga condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento potrà essere rifiutata”.

9
Ai sensi dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 2009/95, nei bandi di gara sono specificate tra l’altro:

“–
le clausole e condizioni complementari,

la definizione delle partite,

(...)

le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite,

(...)”.

10
Secondo l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 2009/95, nel caso di gara di cui all’art. 2, n. 2, del medesimo regolamento il bando in particolare specifica:

«–
le partite o i gruppi di partite da prendere in consegna in pagamento della fornitura;

le caratteristiche del prodotto trasformato da fornire: natura, quantità, qualità, condizionamento, ecc.».

11
La Commissione ha poi emanato il regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il “regolamento n. 228/96”).

12
Il primo e il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 228/96 recitano:

“(...) il regolamento (CE) n. 1975/95 prevede che le azioni di fornitura di prodotti agricoli possano riguardare derrate alimentari disponibili o che possono essere ottenute sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti disponibili a seguito di misure di intervento;

(...) per rispondere alle richieste dei paesi beneficiari di succhi di frutta e confetture di frutta è opportuno indire una gara per la determinazione delle condizioni più vantaggiose per la fornitura di tali prodotti e di prevedere il pagamento dell’aggiudicatario in frutta ritirata dal mercato a seguito di operazioni di ritiro, in applicazione degli articoli 15 e 15bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [GU L 118, pag. 1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [GU L 132, pag. 8]”.

13
Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 228/96:

“È indetta una gara per la fornitura di un massimo di 1 000 tonnellate di succhi di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di confettura di frutta, come indicato nell’allegato I, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all’articolo 2, paragrafo 2, nonché in conformità alle disposizioni specifiche del presente regolamento”.

14
L’allegato I del regolamento n. 228/96 contiene le seguenti precisazioni:

Partita n. 1
Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di meleProdotto da ritirare: mele

Partita n. 2
Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele concentrato al 50% Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 3
Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di aranceProdotto da ritirare: arance

Partita n. 4
Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance concentrato al 50%Prodotto da ritirare: arance

Partita n. 5
Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta variaProdotto da ritirare: mele

Partita n. 6
Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta variaProdotto da ritirare: arance

Per ognuna di tali partite la data di consegna è fissata al 20 marzo 1996.

15
Con lettera 15 febbraio 1996 la [CAS Succhi di Frutta SpA; in prosieguo: la “Succhi di Frutta” o la “ricorrente”] ha presentato un’offerta per le partite nn. 1 e 2, proponendo di ritirare come pagamento della fornitura dei suoi prodotti per ciascuna di queste due partite 12 500 e 25 000 tonnellate di mele.

16
La Trento Frutta SpA (in prosieguo: la “Trento Frutta”) e la Loma GmbH (in prosieguo: la “Loma”) hanno offerto, rispettivamente, di ritirare 8 000 tonnellate di mele per la partita n. 1 e 13 500 tonnellate di mele per la partita n. 2. Inoltre, la Trento Frutta ha fatto presente che, in caso di insufficienza di mele, era pronta a ricevere pesche.

17
Il 6 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l’“AIMA”), con copia alla Trento Frutta, la nota n. 10663, in cui comunicava che aveva aggiudicato le partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 a quest’ultima. Secondo tale nota, la Trento Frutta avrebbe ricevuto, come pagamento, un accesso prioritario alle seguenti quantità di frutta ritirate dal mercato:

Partita n. 1:
8 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 8 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 3:
20 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 8 500 tonnellate di mele oppure 8 500 tonnellate di pesche;

Partita n. 4:
32 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 13 000 tonnellate di mele oppure 13 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 5:
18 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 18 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 6:
45 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 18 000 tonnellate di mele oppure 18 000 tonnellate di pesche.

18
Il 13 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all’AIMA la nota n. 11832 in cui comunicava di aver aggiudicato la partita n. 2 alla Loma contro il ritiro di 13 500 tonnellate di mele.

19
L’AIMA ha preso, conformemente al regolamento n. 228/96, i provvedimenti necessari per l’esecuzione delle citate note della Commissione nn. 10663 e 11832 con circolare 21 marzo 1996, n. 93, che riprendeva il contenuto di queste.

20
Il 14 giugno 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1453, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian prevista dal regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 14 giugno 1996»). Nel secondo ‘considerando’ della detta decisione si rileva che dal momento in cui è stata decisa l’aggiudicazione i quantitativi dei prodotti in causa ritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari e che per i due prodotti la campagna di ritiro era praticamente conclusa. Era quindi necessario, per portare a termine questa operazione, consentire agli aggiudicatari che lo desiderassero di ottenere in pagamento, in sostituzione delle mele e delle arance, la fornitura di altri prodotti ritirati dal mercato in proporzioni prestabilite che riflettessero l’equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa.

21
L’art. 1 della decisione 14 giugno 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato sono messi a disposizione degli aggiudicatari (cioè la Trento Frutta e la Loma) su loro richiesta, secondo i seguenti coefficienti di equivalenza:

a)
una tonnellata di pesche per una tonnellata di mele,

b)
0,667 tonnellate di albicocche per una tonnellata di mele,

c)
0,407 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance,

d)
0,270 tonnellate di albicocche per una tonnellata di arance.

22
Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese, alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

23
Il 22 luglio 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1916, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian, conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la “decisione 22 luglio 1996”). Secondo il terzo ‘considerando’ della detta decisione, la quantità disponibile di pesche e albicocche non sarebbe stata sufficiente per la conclusione dell’operazione ed era quindi opportuno permettere, altresì, di sostituire nettarine alle mele che dovevano essere prelevate dagli aggiudicatari.

24
L’art. 1 della decisione 22 luglio 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato sono messi a disposizione della Trento Frutta e della Loma su loro richiesta, secondo il coefficiente di equivalenza 1,4 tonnellate di nettarine per una tonnellata di mele.

25
Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana.

26
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e notificato all’AIMA il 24 luglio 1996, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della citata circolare n. 93/96 dell’AIMA.

27
Il 26 luglio 1996, nel corso di una riunione tenutasi a sua richiesta con i servizi della direzione generale “Agricoltura” della Commissione (DG VI), la ricorrente ha presentato le sue obiezioni alla sostituzione di altre frutta alle mele e alle arance autorizzata dalla Commissione ed ha ottenuto una copia della decisione 14 giugno 1996.

28
Il 2 agosto 1996 la ricorrente ha fatto pervenire alla Commissione la “relazione tecnica n. 94”, realizzata dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro‑Forestali dell’Università di Padova, in merito ai coefficienti di equivalenza economica tra varie frutta ai fini della trasformazione in succo.

29
Il 6 settembre 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 2208, che modifica la decisione della Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la “decisione 6 settembre 1996”). A tenore del secondo ‘considerando’ della detta decisione, per realizzare una sostituzione più equilibrata, sull’insieme del periodo di ritiro delle pesche, tra mele ed arance utilizzate per la fornitura di succhi di frutta alle popolazioni del Caucaso e pesche ritirate dal mercato per il pagamento di tali forniture, era opportuno modificare i coefficienti stabiliti nella decisione 14 giugno 1996. I nuovi coefficienti dovevano applicarsi unicamente ai prodotti che non erano ancora stati ritirati dagli aggiudicatari a titolo di pagamento delle forniture.

30
Ai sensi dell’art. 1 della decisione 6 settembre 1996, l’art. 1, n. 1, lett. a) e c), della decisione 14 giugno 1996 era così modificato:

“a)
0,914 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele,

(...)

c)
0,372 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance”.

31
Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese, alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

32
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 6 settembre 1996; tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑191/96.

33
Con ordinanza 26 febbraio 1997, causa T‑191/96 R, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II‑211), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 6 settembre 1996, presentata dalla ricorrente il 16 gennaio 1997.

34
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 1997, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 22 luglio 1996, deducendo di aver ricevuto copia della detta decisione solo il 30 gennaio 1997, nel contesto del procedimento sommario. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑106/97.

35
Con ordinanza 20 marzo 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha respinto l’istanza proposta dall’Allione Industria Alimentare SpA [in prosieguo: la “Allione”] al fine di essere autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella causa T‑191/96 (Racc. pag. II‑573).

36
Con ordinanza 14 ottobre 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle cause T‑191/96 e T‑106/97 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

37
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato la Commissione a dichiarare per iscritto prima dell’udienza quale fosse lo stato delle scorte di mele disponibili presso enti d’intervento al momento dei fatti. La Commissione ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito. L’udienza si è svolta il 10 febbraio 1999».

3
Nella causa T‑191/96, la Succhi di Frutta chiedeva che il Tribunale volesse annullare la decisione 6 settembre 1996, che modificava la decisione 14 giugno 1996, e condannare la Commissione alle spese.


La sentenza impugnata

Sulla ricevibilità

4
Dinanzi al Tribunale la Commissione sosteneva che il ricorso della Succhi di Frutta nella causa T‑191/96 era irricevibile per il duplice motivo che la ricorrente non era direttamente e individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 e che non aveva alcun interesse ad ottenerne l’annullamento.

5
In relazione alla ricevibilità, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«50
L’art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) offre, nel quarto comma, alle persone fisiche o giuridiche la possibilità di proporre un ricorso d’annullamento contro le decisioni di cui sono destinatarie e contro quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione rivolta ad altre persone, le riguardino direttamente ed individualmente.

51
Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono essere individualmente riguardati, ai sensi di detta disposizione, solo se la decisione li tocchi a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197; v., ad esempio, sentenza del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T‑86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft/Commissione, Racc. pagg. II‑179, punto 42, e la giurisprudenza citata).

52
È pacifico, nel caso di specie, che la ricorrente ha partecipato alla gara per l’aggiudicazione delle partite nn. 1 e 2 e che la partita n. 1 è stata attribuita alla Trento Frutta.

53
D’altra parte, la Commissione non nega che la sua citata nota 6 marzo 1996, n. 10663, contenga elementi che non corrispondono alle condizioni poste nel bando di gara previsto dal regolamento n. 228/96 in quanto prevede, in particolare, la sostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento delle forniture della Trento Frutta. La suddetta nota comporta quindi una modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite.

54
La modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite è stata ratificata con la decisione 14 giugno 1996 nei confronti di tutti gli aggiudicatari. In seguito la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare tale decisione. A tal fine tra i servizi della DG VI e la ricorrente si è tenuta, il 26 luglio 1996, una riunione a seguito della quale questa ha fatto pervenire alla Commissione la relazione tecnica n. 94 (punti 27 e 28, supra).

55
Alla luce degli elementi nuovi così portati a sua conoscenza e di un riesame dell’insieme della situazione, in particolare del livello dei prezzi delle pesche sul mercato comunitario accertato dai suoi servizi a metà agosto 1996 (v. il documento di lavoro della DG VI, allegato 11 del controricorso), la Commissione ha adottato la decisione controversa 6 settembre 1996, che prevede nuovi coefficienti d’equivalenza tra le pesche, da una parte, e le mele e le arance, dall’altra.

56
Di conseguenza, la decisione controversa deve considerarsi una decisione autonoma, adottata a seguito di una domanda della ricorrente, in base ad elementi nuovi, e che modifica le condizioni per l’aggiudicazione in quanto prevede, con coefficienti d’equivalenza diversi, la sostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento degli aggiudicatari, e ciò nonostante i contatti intercorsi nel frattempo tra le parti.

57
Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che la ricorrente sia individualmente riguardata dalla decisione controversa. Essa lo è, in primo luogo, nella sua qualità di offerente non prescelta in quanto una delle rilevanti condizioni per l’aggiudicazione – quella riguardante il modo di pagamento delle forniture di cui trattasi – è stata successivamente modificata dalla Commissione. Infatti, un siffatto offerente non è individualmente riguardato soltanto dalla decisione della Commissione che determina l’esito favorevole o sfavorevole di ciascuna delle offerte presentate a seguito del bando di gara [sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 25]. Esso conserva anche un interesse individuale a vigilare affinché le condizioni del bando di gara siano osservate nella fase di esecuzione della stessa aggiudicazione. Infatti, la mancanza di indicazioni da parte della Commissione, nel bando di gara, della possibilità per gli aggiudicatari di ottenere frutta diversa da quella prevista come pagamento delle loro forniture ha privato la ricorrente della possibilità di presentare un’offerta diversa da quella che essa aveva presentato e di disporre quindi delle stesse opportunità della Trento Frutta.

58
In secondo luogo, nelle specifiche condizioni del caso di specie, la ricorrente è individualmente riguardata dalla decisione controversa in quanto questa è stata adottata a seguito del riesame dell’insieme della situazione, operato a sua domanda e alla luce, in particolare, dei dati supplementari che essa ha presentato alla Commissione.

59
La ricorrente è altresì direttamente riguardata dalla decisione controversa, dato che la Commissione non ha lasciato alcun margine di valutazione alle autorità nazionali quanto alle modalità di attuazione di tale decisione (v., ad esempio, sentenza della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company/Commissione, Racc. pag. 411, punti 25‑28).

60
Si deve poi respingere l’argomento relativo al fatto che la ricorrente non ha impugnato entro i termini prescritti la decisione 14 giugno 1996, dato che la decisione controversa non può considerarsi come un atto meramente confermativo di questa. Infatti, come si è rilevato sopra, la Commissione ha accettato, su richiesta della ricorrente, di riesaminare la sua decisione 14 giugno 1996 e la decisione controversa è stata adottata a seguito di tale riesame. D’altronde, la decisione controversa fissa coefficienti di equivalenza diversi e si basa su elementi nuovi. Di conseguenza, il ricorso della ricorrente non può essere dichiarato irricevibile per questo motivo (v. sentenze del Tribunale 3 marzo 1994, causa T‑82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pag. II‑237, punto 14; 15 ottobre 1997, causa T‑331/94, IPK/Commissione, Racc. pag. II‑1665, punto 24; 8 luglio 1998, causa T‑130/96, Aquilino/Consiglio, Racc. PI pag. II‑1017, punto 34, e 21 ottobre 1998, causa T‑100/96, Vicente‑Nuñez/Commissione, Racc. PI pag. II‑1779, punti 37‑42).

61
Si deve respingere altresì l’argomento secondo il quale la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire poiché l’annullamento della decisione controversa avrebbe il solo effetto di ripristinare i coefficienti, per essa meno favorevoli, previsti nella decisione 14 giugno 1996.

62
Infatti, non occorre presumere, per valutare la ricevibilità del ricorso, che una sentenza d’annullamento della decisione 6 settembre 1996 avrebbe il solo scopo di rendere nuovamente validi i coefficienti d’equivalenza previsti dalla decisione 14 giugno 1996, tenuto conto, in particolare, dell’obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta, in conformità all’art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punti 27‑32).

63
Comunque, dal punto 32 della citata sentenza Simmenthal/Commissione risulta che, anche nel caso in cui una decisione di aggiudicazione sia stata pienamente attuata a favore di altri concorrenti, un offerente ha pur sempre un interesse all’annullamento di tale decisione per ottenere dalla Commissione un’adeguata rettifica della propria situazione o per indurre la Commissione ad apportare, in futuro, le opportune modifiche al sistema delle gare nel caso in cui questo fosse dichiarato contrastante con determinate esigenze giuridiche. Tale giurisprudenza può essere trasposta nel caso di specie, tanto più che è pacifico che le operazioni contemplate dal bando di gara de quo non erano state ancora pienamente attuate al momento dell’adozione della decisione controversa.

64
Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile».

Sul merito

6
Quanto al merito della causa T‑191/96, la Succhi di Frutta deduceva sette motivi, riguardanti rispettivamente: 1) la violazione del regolamento n. 228/96 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; 2) la violazione dei regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95; 3) uno sviamento di potere; 4) errori manifesti di valutazione; 5) la violazione dell’art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE) e del n. 3 dell’art. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE), nonché del regolamento n. 1035/72; 6) il difetto di motivazione; 7) la manifesta inadeguatezza del criterio della sostituzione.

7
In relazione al primo motivo, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«72
Relativamente alla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), la Corte ha affermato che, quando un ente aggiudicatore ha fissato prescrizioni nel capitolato d’appalto, il rispetto del principio della parità di trattamento degli offerenti impone che tutte le offerte siano conformi a tali prescrizioni allo scopo di garantire un raffronto obiettivo tra le offerte (sentenze della Corte 22 giugno 1993, causa C‑243/89, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑3353, punto 37, e 25 aprile 1996, causa C‑87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2043, punto 70). Inoltre, ha affermato che la procedura del raffronto tra le offerte deve rispettare, in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di trattamento degli offerenti quanto quello della trasparenza, affinché tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte (sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 54).

73
Questa giurisprudenza si può trasporre nel caso di specie. Ne deriva che la Commissione era tenuta a precisare chiaramente nel bando di gara l’oggetto e le condizioni della gara ed a conformarsi rigorosamente alle condizioni enunciate affinché tutti gli offerenti disponessero delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte. In particolare, la Commissione non poteva modificare successivamente le condizioni della gara, in particolare quelle vertenti sull’offerta da presentare, in un modo non previsto nel bando di gara stesso, senza trasgredire il principio di trasparenza.

74
Come è stato rilevato sopra, la decisione controversa consente agli aggiudicatari, cioè alla Trento Frutta e alla Loma, di prelevare in pagamento delle loro forniture prodotti diversi da quelli contemplati dal bando di gara, in particolare pesche in sostituzione delle mele e delle arance.

75
Una sostituzione del genere non è prevista dal bando di gara quale risulta dal regolamento n. 228/96. Infatti, emerge dall’allegato I di tale regolamento, interpretato secondo l’art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2009/95 (v. punti 9‑13 supra), che solo i prodotti citati, cioè, per quanto riguarda le partite nn. 1, 2 e 5, mele e, per quanto riguarda le partite nn. 3, 4 e 6, arance, potevano essere ritirati dagli aggiudicatari come pagamento delle forniture.

76
Inoltre dall’art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95 (v. punto 7, supra) risulta che un’offerta, per essere valida, doveva contenere il quantitativo di prodotti richiesto dall’offerente come pagamento della fornitura di prodotti trasformati nelle condizioni previste nel bando di gara.

77
La sostituzione delle pesche alle mele o alle arance in pagamento delle forniture di cui trattasi e la fissazione dei coefficienti d’equivalenza tra tali frutta costituiscono quindi una rilevante modifica di una condizione sostanziale del bando di gara, cioè le modalità di pagamento dei prodotti da fornire.

78
Ora, contrariamente a quanto afferma la Commissione, nessuna delle disposizioni da essa citate, in particolare il primo e il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 228/96 e l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1975/95 (punti 3 e 12, supra), autorizza, neanche implicitamente, una sostituzione del genere. Non è nemmeno prevista una sostituzione nell’ipotesi, prospettata dalla Commissione, in cui i quantitativi di frutta nei magazzini d’intervento siano insufficienti e le frutta di sostituzione fornite come pagamento agli aggiudicatari appartengano allo “stesso gruppo di prodotti” dei loro fornitori.

79
Del resto, la decisione controversa prevede non soltanto la sostituzione di pesche alle mele e alle arance, ma fissa pure coefficienti d’equivalenza con riferimento ad eventi verificatisi successivamente alla gara, cioè il livello dei prezzi delle frutta di cui trattasi sul mercato a metà agosto 1996, mentre la presa in considerazione di tali elementi, successivi alla gara, per determinare le modalità di pagamento applicabili alle forniture in questione non è affatto prevista nel bando di gara.

80
Inoltre, i dati forniti dalla Commissione nel corso del giudizio (v. l’allegato 3 del controricorso e la risposta della Commissione ai quesiti del Tribunale) non attestano che, al momento dell’adozione della decisione controversa, esistesse una indisponibilità di mele nei magazzini d’intervento tale da impedire l’esecuzione delle operazioni contemplate dal bando di gara.

81
Anche ammettendo che siffatta indisponibilità di mele da poter ritirare sia esistita a livello comunitario, ciò non toglie che toccava alla Commissione prevedere, nel bando di gara, le precise condizioni di una sostituzione di frutta a quella prevista quale pagamento delle forniture in questione, al fine di osservare i principi di trasparenza e di parità di trattamento. In mancanza, la Commissione doveva bandire una nuova procedura di gara.

82
Da quanto precede risulta che la decisione controversa viola il bando di gara previsto dal regolamento n. 228/96 e i principi di trasparenza e di parità di trattamento e che essa deve quindi essere annullata, senza che sia necessario statuire sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente».

8
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato:

«1)
La decisione della Commissione 6 settembre 1996, C(96) 2208, è annullata.

(…)

3)
La Commissione è condannata alle spese nella causa T‑191/96. (...)».


Ricorso dinanzi alla Corte

9
La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e dichiarare il ricorso presentato dalla Succhi di Frutta nella causa T‑191/96 irricevibile;

in subordine, annullare la sentenza impugnata nel merito e dichiarare il ricorso presentato dalla Succhi di Frutta nella causa T‑191/96 infondato;

in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

condannare la Succhi di Frutta alle spese del presente procedimento e di quello di primo grado relativo alla causa T‑191/96.

10
La Succhi di Frutta chiede che la Corte voglia:

dichiarare in tutto o in parte irricevibili i motivi di impugnazione sollevati dalla Commissione nel ricorso tendente all’annullamento della sentenza del Tribunale 14 ottobre 1999 nelle cause riunite T‑191/96 e T‑106/97 per la parte riguardante la causa T‑191/96;

in subordine, respingere come infondato il ricorso medesimo;

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese di giudizio.

11
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce cinque motivi, riguardanti rispettivamente:

l’erronea interpretazione del principio di parità di trattamento tra gli offerenti non prescelti e gli aggiudicatari che ha indotto il Tribunale a riconoscere ingiustamente la ricevibilità del ricorso della Succhi di Frutta;

l’erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda le conseguenze che il Tribunale fa derivare dal medesimo principio sul merito della causa;

l’errore di interpretazione in cui il Tribunale è incorso dichiarando che la Succhi di Frutta era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 a causa della sua partecipazione alla procedura di adozione della detta decisione;

l’errore del Tribunale nell’interpretare la nozione di interesse ad agire della Succhi di Frutta nonché la portata dell’art. 233 CE e

l’errore del Tribunale nell’interpretare le norme sul ritiro della frutta previsto dall’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli che lo ha condotto a negare l’esistenza di un’indisponibilità di mele quale mezzo di pagamento dei prodotti che gli aggiudicatari dovevano fornire.


Sull’impugnazione della Commissione

12
È giocoforza constatare che il primo, terzo e quarto motivo della Commissione riguardano diversi aspetti relativi alla ricevibilità del ricorso presentato dalla Succhi di Frutta in primo grado nella causa T‑191/96, mentre il secondo e il quinto motivo dedotti dalla stessa istituzione riguardano la valutazione del merito della detta causa.

13
Pertanto, occorre esaminare in successione i motivi della Commissione relativi rispettivamente alla ricevibilità e alla fondatezza del ricorso della Succhi di Frutta nella causa T‑191/96 contro la decisione 6 settembre 1996.

Sui motivi relativi alla ricevibilità del ricorso presentato dalla Succhi di Frutta nella causa T‑191/96

Argomenti delle parti

14
La Commissione contesta al Tribunale di aver commesso tre errori di diritto dichiarando ricevibile il ricorso della Succhi di Frutta nella causa T‑191/96.

15
Nell’ambito del primo motivo, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata ha attribuito una portata troppo ampia al principio di parità di trattamento tra gli offerenti.

16
La Commissione, pur non contestando che tale principio, così come quello di trasparenza, debba essere scrupolosamente rispettato dall’autorità aggiudicatrice nel corso di tutta la procedura di gara propriamente detta, afferma che, una volta aggiudicato l’appalto, la situazione cambia.

17
A quel punto occorrerebbe operare una distinzione molto netta tra l’aggiudicatario e gli offerenti non prescelti.

18
Infatti, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, esisterebbe un rapporto di natura contrattuale tra la Commissione e l’unico aggiudicatario, e ciascuno di tali soggetti sarebbe obbligato a rispettare i termini dell’accordo concluso. Invece, in questa fase della procedura, la Commissione non avrebbe più alcuna relazione con gli offerenti non prescelti.

19
Per la stessa ragione, le condizioni enunciate nel bando di gara sarebbero immodificabili solo fino al momento in cui l’aggiudicatario è designato, mentre l’autorità aggiudicatrice potrebbe successivamente discostarsene qualora le circostanze lo richiedano e purché tale modifica non violi i diritti dell’impresa cui l’appalto è stato aggiudicato.

20
La Commissione deduce da quanto precede che la decisione 6 settembre 1996 impugnata dalla Succhi di Frutta, adottata in seguito alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione dell’appalto, riguarda i rapporti della Commissione con i soli aggiudicatari, mentre non riguarderebbe gli offerenti non prescelti, la cui situazione non differirebbe affatto da quella di qualsiasi terzo che non abbia partecipato alla procedura di aggiudicazione.

21
Conseguentemente, la Succhi di Frutta, come qualsiasi altra impresa del settore interessato, non sarebbe legittimata ad impugnare una modifica delle condizioni di aggiudicazione sopraggiunta, come nel caso di specie, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.

22
Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 57 della sentenza impugnata, che la Succhi di Frutta era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 nella sua qualità di offerente non prescelto.

23
La Commissione aggiunge che la sua tesi è corroborata dal fatto che l’intervento in causa della Allione, un altro produttore di succhi di frutta italiano, è stato rifiutato dal Tribunale con ordinanza 20 marzo 1998 del presidente della Seconda Sezione, già citata, in quanto tale società non era sufficientemente interessata all’annullamento della decisione impugnata dalla Succhi di Frutta. Infatti, la situazione di quest’ultima non si differenzierebbe affatto da quella della Allione.

24
Mediante il terzo motivo, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 58 della sentenza impugnata, la Succhi di Frutta non era neanche individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 per il fatto di aver partecipato alla procedura sfociata nell’adozione di tale decisione, che è stata presa a seguito di una sua domanda espressa e del riesame della situazione nel suo complesso da parte della Commissione, alla luce dei dati supplementari presentati dalla Succhi di Frutta.

25
Tali circostanze non sarebbero di per sé atte a contraddistinguere la Succhi di Frutta, tanto più che, nel caso di specie, diversi Stati membri sarebbero stati destinatari della decisione controversa e questa avrebbe avuto ripercussioni solo sugli aggiudicatari.

26
A sostegno del suo quarto motivo, la Commissione afferma, da un lato, che a torto il Tribunale ha considerato, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che la Succhi di Frutta avesse un interesse ad agire contro la decisione 6 settembre 1996, in quanto quest’impresa non aveva impugnato decisioni analoghe adottate precedentemente, che le sarebbero state più sfavorevoli, e, dall’altro, che l’annullamento della decisione 6 settembre 1996 avrebbe ripristinato le decisioni precedenti. L’obbligo di eseguire correttamente la sentenza di annullamento del Tribunale non inciderebbe in alcun modo sulle altre decisioni adottate precedentemente.

27
Del resto, la sentenza di annullamento del Tribunale rimetterebbe in discussione i rapporti della Commissione con gli aggiudicatari, in un momento in cui la procedura di aggiudicazione sarebbe già conclusa, cosicché la certezza del diritto non sarebbe garantita.

28
La Succhi di Frutta chiede, in via principale, che i citati tre motivi della Commissione siano dichiarati irricevibili.

29
Il primo motivo dovrebbe essere respinto in quanto la Commissione si limiterebbe a ripresentare l’eccezione di irricevibilità del ricorso già sollevata dinanzi al Tribunale. Pertanto, tale motivo equivarrebbe a una semplice richiesta di riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale.

30
Parimenti, con riferimento al quarto motivo, si sarebbe in presenza di una ripetizione dei motivi e degli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Infatti, come risulterebbe chiaramente dal punto 46 della sentenza impugnata, tale motivo riprenderebbe un’eccezione già sollevata in primo grado, allorché la Commissione ha sostenuto che la Succhi di Frutta non aveva alcun interesse ad agire per l’annullamento della decisione 6 settembre 1996 in quanto tale annullamento avrebbe avuto l’unico effetto di ristabilire i coefficienti di equivalenza precedentemente stabiliti e che sarebbero stati più favorevoli alla Trento Frutta.

31
Quanto al terzo motivo, esso sarebbe irricevibile in quanto la Commissione non lo avrebbe dedotto in primo grado e sarebbe dunque sollevato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione, benché tale istituzione ne fosse già a conoscenza nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

32
In via subordinata, la Succhi di Frutta contesta che tali motivi siano fondati.

33
Il primo e il terzo motivo, il cui oggetto sarebbe sostanzialmente identico, dovrebbero essere respinti in quanto infondati.

34
A giusto titolo, infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato che la Succhi di Frutta era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 nelle circostanze particolari del caso di specie.

35
La situazione della Succhi di Frutta sarebbe infatti caratterizzata non solamente per il fatto che questa società ha agito in tempo utile presso i servizi della Commissione a causa del grave danno economico che aveva subito in seguito all’attribuzione ad alcuni concorrenti diretti di una quantità assolutamente sproporzionata di frutta di sostituzione quale modalità di pagamento delle forniture di succhi di frutta o di confetture, ma soprattutto per il fatto che essa aveva partecipato sia all’aggiudicazione controversa sia alla procedura di adozione della decisione 6 settembre 1996.

36
Sarebbe destituito di ogni fondamento l’argomento della Commissione secondo cui, una volta effettuata la scelta dell’aggiudicatario, la situazione della Succhi di Frutta non differirebbe da quella di qualsiasi altro terzo.

37
Spetterebbe all’autorità aggiudicatrice definire nel bando di gara l’oggetto e le condizioni della procedura di aggiudicazione. L’autorità aggiudicatrice dovrebbe successivamente attenersi strettamente alle condizioni di gara da essa stabilite che hanno indotto gli offerenti a partecipare alla procedura di aggiudicazione e ad effettuare una determinata offerta, che è in funzione delle condizioni alla base dell’appalto.

38
Tale obbligo vigerebbe durante tutto l’arco della procedura, compresa la fase dell’esecuzione del contratto concluso tra l’autorità aggiudicatrice e l’offerente prescelto. La detta autorità potrebbe discostarsi dalle condizioni e dalle modalità previste solamente nei casi espressamente contemplati dal bando di gara. Non sarebbe dunque libera di gestire nel modo da essa ritenuto più appropriato il contratto con la società o le società prescelte.

39
In presenza di circostanze eccezionali, che sopraggiungano in seguito all’aggiudicazione dell’appalto e necessitino di un adeguamento delle condizioni di aggiudicazione, e in mancanza di una clausola del bando che consenta di rimediarvi, spetterebbe all’autorità aggiudicatrice annullare la procedura e procedere ad un nuovo bando di gara cui tutti gli offerenti precedenti abbiano la facoltà di partecipare alla pari.

40
Ebbene, nel caso di specie risulterebbe chiaramente dall’allegato I del regolamento n. 228/96 che le frutta che gli aggiudicatari dovevano ritirare erano mele e arance e che la disciplina pertinente non avrebbe contenuto alcuna clausola che consentisse di modificare a posteriori una delle condizioni previste dal bando di gara e, in particolare, di sostituire le mele con le pesche.

41
La Succhi di Frutta aggiunge che, se la tesi della Commissione fosse accolta, nel corso dell’esecuzione del contratto con la società prescelta l’autorità aggiudicatrice potrebbe apportare modifiche essenziali al bando di gara senza rischiare di trovarsi di fronte al ricorso di un offerente eliminato diretto a far sanzionare un cambiamento non autorizzato delle condizioni di aggiudicazione.

42
La Succhi di Frutta sostiene che anche il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

43
Il Tribunale avrebbe a giusto titolo considerato che tale società poteva far valere un interesse ad agire nelle particolari circostanze del caso di specie.

44
L’interesse ad impugnare una decisione illegittima non verrebbe meno per il solo fatto che esistono altri atti non conformi al diritto che non hanno formato oggetto di un ricorso di annullamento.

45
Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe chiaramente dichiarato che la sostituzione di talune frutta a quelle menzionate nel bando di gara era illegittima.

46
Ora, in conformità dell’art. 176 del Trattato e del principio di buona amministrazione, la Commissione avrebbe dovuto trarre tutte le conseguenze da tale constatazione di illegittimità in relazione alle decisioni da essa prese precedentemente alla decisione 6 settembre 1996 e che sono inficiate dal medesimo vizio. Ogni altra interpretazione sarebbe manifestamente in contrasto con il sistema di tutela giurisdizionale alla base dell’ordinamento giuridico comunitario.

47
In ogni caso, l’interesse ad agire della Succhi di Frutta sarebbe giustificato, da un lato, dalla necessità di evitare la ripetizione di atti illegittimi e, dall’altro, in vista dell’eventuale ricorso per risarcimento danni contro l’autorità aggiudicatrice al fine della riparazione del danno causato dall’illecito commesso.

Giudizio della Corte

– Sul primo motivo

48
Per quanto riguarda la ricevibilità di tale motivo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I‑2125, punto 15).

49
Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, sentenza Interporc/Commissione, citata, punto 16).

50
Tuttavia, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato (v., in particolare, sentenza Interporc/Commissione, citata, punto 17).

51
Orbene, come risulta dai punti 15‑23 della presente sentenza, il primo motivo soddisfa tali requisiti.

52
Nella fattispecie, la Commissione contesta il punto 57 della sentenza impugnata al fine di dimostrare che il Tribunale ha violato il diritto comunitario dichiarando che la Succhi di Frutta era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 nella sua qualità di offerente non prescelto nell’ambito dell’aggiudicazione controversa. La Commissione censura più precisamente il Tribunale per aver accordato, così facendo, una portata troppo ampia al principio di parità di trattamento tra gli offerenti che, a suo avviso, nella fase di esecuzione dell’aggiudicazione non è più applicabile.

53
Pertanto, anziché limitarsi a ripetere argomenti già sollevati dinanzi al Tribunale, la Commissione contesta la soluzione di una questione di diritto espressamente fornita da tale giudice nella sentenza impugnata che può essere soggetta ad un controllo da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

54
Ne consegue che il primo motivo della Commissione è ricevibile.

55
Al fine di valutare se tale motivo sia fondato, occorre rilevare anzitutto che la parte essenziale dell’argomentazione della Commissione a sostegno del detto motivo, cioè la tesi secondo cui i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti non sarebbero applicabili una volta effettuata l’aggiudicazione dell’appalto, riguarda in realtà il merito della causa.

56
Tale argomentazione dovrà quindi essere esaminata quando si tratterà del secondo motivo della Commissione, che verte sulla fondatezza del ricorso presentato in primo grado dalla Succhi di Frutta.

57
In questa fase, la valutazione della fondatezza del primo motivo, relativo alla sola questione della ricevibilità del ricorso nella causa T‑191/96, rimarrà circoscritta al problema di stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 57 della sentenza impugnata, che la Succhi di Frutta, nelle circostanze del caso di specie, era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 nella sua qualità di offerente non prescelto.

58
A questo proposito, è pacifico che la Succhi di Frutta ha partecipato alla procedura di aggiudicazione nell’ambito della quale la decisione citata è stata adottata.

59
Ora, benché sia incontestabile che gli operatori economici del settore interessato che non hanno preso parte all’aggiudicazione controversa non sono individualmente riguardati da una simile decisione, in quanto sono considerati solo nella loro qualità oggettiva di imprese produttrici di succhi di frutta o di confetture, non è così per gli offerenti, i quali debbono potersi rivolgere al giudice comunitario per far controllare la legittimità della procedura di aggiudicazione nel suo complesso, a prescindere dal fatto che alla fine siano stati prescelti o eliminati.

60
È proprio in questo che la situazione della Succhi di Frutta si differenzia sostanzialmente da quella della Allione, che non ha presentato un’offerta nella gara all’origine della presente controversia e alla quale il presidente della Seconda Sezione del Tribunale non ha quindi riconosciuto un interesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Succhi di Frutta nella causa T‑191/96 (v. ordinanza 20 marzo 1998, già citata).

61
Conseguentemente, la Commissione non può validamente sostenere che la situazione di quest’ultima società non si differenzi affatto, in relazione ad una decisione quale quella del 6 settembre 1996, dalla situazione di qualsiasi operatore del settore interessato e che, quindi, sarebbero legittimati ad impugnare una decisione di tal genere, ove necessario, solamente gli aggiudicatari.

62
Tale interpretazione avrebbe inevitabilmente come conseguenza che le violazioni del diritto che l’autorità aggiudicatrice commettesse successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, ma che avessero l’effetto di rimettere in discussione la legittimità della procedura di aggiudicazione nel suo complesso, non potrebbero essere sanzionate qualora non incidessero sulla situazione dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.

63
Un simile risultato sarebbe incompatibile sia con il disposto dell’art. 173, quarto comma, del Trattato, che garantisce un rimedio giurisdizionale ai privati direttamente e individualmente riguardati dall’atto impugnato, sia con il principio fondamentale secondo cui, in una comunità di diritto, il rispetto della legalità deve essere garantito pienamente.

64
Così dev’essere in particolare in circostanze quali quelle all’origine della causa T‑191/96, in cui, come rilevato dal Tribunale segnatamente al punto 57 della sentenza impugnata, nonché, nello stesso senso, al punto 73 della stessa sentenza, la decisione oggetto del ricorso dell’offerente, benché adottata in un momento successivo dall’autorità aggiudicatrice, era in grado di incidere direttamente sulla stessa formulazione dell’offerta presentata da quest’ultimo e sulle pari opportunità di tutte le imprese partecipanti alla procedura controversa.

65
Risulta infatti dal fascicolo che, prima ancora dell’adozione formale di decisioni in questo senso da parte dell’autorità aggiudicatrice, tra le quali figura la decisione controversa, l’offerta dell’impresa cui, alla fine, è stata attribuita la maggior parte dell’appalto in questione menzionava già una possibile sostituzione di frutta come forma di pagamento, seppur non prevista dal bando di gara, mentre le offerte di tutti gli altri offerenti si erano rigidamente conformate alle condizioni indicate in tale bando.

66
Alla luce di quanto esposto, a giusto titolo il Tribunale ha dichiarato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la Succhi di Frutta era individualmente interessata dalla decisione 6 settembre 1996 nella sua qualità di offerente non prescelto al fine di far verificare dal giudice comunitario il rispetto del diritto nel momento dell’adozione della detta decisione e, se necessario, di far sanzionare l’illegittimità della procedura seguita a questo proposito dall’autorità aggiudicatrice.

67
Pertanto, il primo motivo della Commissione dev’essere respinto in quanto infondato.

– Sul terzo motivo

68
Occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualora uno dei motivi accolti dal Tribunale sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro motivo, parimenti contemplato nella sentenza in questione, non hanno comunque alcuna incidenza sul detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inoperante e dev’essere respinto (v., in particolare, sentenza 2 giugno 1994, causa C‑326/91 P, De Compte/Parlamento, Racc. pag. I‑2091, punto 94, e ordinanza 12 dicembre 1996, causa C‑49/96 P, Progoulis/Commissione, Racc. pag. I‑6803, punto 27).

69
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 19 delle conclusioni, il primo e il terzo motivo della Commissione riguardano in realtà la medesima questione, cioè se il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 57 della sentenza impugnata, che la Succhi di Frutta era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996.

70
Orbene, emerge chiaramente dai punti 57 e 58 della sentenza impugnata che il Tribunale ha fondato la propria conclusione, secondo cui la Succhi di Frutta, nel caso di specie, era individualmente riguardata dalla detta decisione, su due motivi distinti.

71
Infatti, al punto 57 della sentenza, il Tribunale ha considerato che la Succhi di Frutta era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996, «in primo luogo», nella sua qualità di offerente non prescelto.

72
Al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale prosegue dichiarando che, «in secondo luogo», nelle specifiche condizioni del caso di specie, la Succhi di Frutta era individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 in quanto questa era stata adottata a seguito del riesame dell’insieme della situazione, operato su sua richiesta e alla luce, in particolare, dei dati supplementari che essa aveva presentato alla Commissione.

73
È pertanto sufficiente constatare che, da un lato, come risulta dal punto 66 della presente sentenza, al punto 57 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, senza incorrere in un errore di diritto, che la Succhi di Frutta poteva far valere un interesse individuale a far verificare dal giudice comunitario il rispetto della legittimità della decisione 6 settembre 1996 e che, dall’altro, tale punto è sufficiente per giustificare la conclusione del Tribunale secondo cui la Succhi di Frutta, nella causa T‑191/96, era individualmente riguardata dalla detta decisione.

74
Il terzo motivo della Commissione, essendo diretto esclusivamente contro la valutazione del Tribunale di cui al punto 58 della sentenza impugnata, che costituisce, come risulta dai quattro punti precedenti della presente sentenza, un elemento inserito ad abundantiam nella motivazione della citata sentenza del Tribunale, è in ogni caso inoperante e deve pertanto essere respinto.

– Sul quarto motivo

75
Conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 48‑50 della presente sentenza, occorre disattendere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Succhi di Frutta in relazione a questo motivo.

76
Infatti, la Commissione si riferisce ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata per contestare la valutazione giuridica del Tribunale secondo cui la Succhi di Frutta, nel caso di specie, potrebbe far valere un interesse ad agire contro la decisione 6 settembre 1996.

77
Poiché la Commissione ha indicato in maniera precisa gli elementi che essa critica sotto questo profilo nella sentenza di cui chiede l’annullamento, nonché gli argomenti in base ai quali ritiene che la valutazione giuridica del Tribunale sia errata, il presente motivo non costituisce una semplice riproduzione testuale degli argomenti presentati.

78
In relazione alla fondatezza del quarto motivo occorre rilevare, in primo luogo, che la Succhi di Frutta aveva partecipato all’aggiudicazione controversa e che, come risulta più in particolare dal punto 66 della presente sentenza, essa deve essere considerata individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 e, quindi, legittimata a presentare un ricorso giurisdizionale che le consenta di far verificare la legittimità della detta decisione e, eventualmente, di far sanzionare l’illecito commesso sotto questo profilo dall’autorità aggiudicatrice. Infatti, la Commissione non ha affatto messo in dubbio la valutazione del Tribunale secondo cui la Succhi di Frutta è direttamente riguardata dalla decisione di cui la detta società chiedeva l’annullamento.

79
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 60 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non poteva considerarsi come un atto meramente confermativo della decisione 14 giugno 1996, in quanto la Commissione aveva accettato, su richiesta della Succhi di Frutta, di riesaminare quest’ultima decisione, che la decisione 6 settembre 1996 è stata adottata a seguito di tale riesame e che essa fissa coefficienti di equivalenza diversi, basandosi su elementi nuovi, tra cui i dati presentati dalla Succhi di Frutta.

80
La Commissione non ha contestato tale punto nell’ambito della presente impugnazione.

81
In terzo luogo, è pacifico che la decisione 6 settembre 1996 arreca pregiudizio alla Succhi di Frutta in quanto potrebbe ledere gli interessi legittimi di questa incidendo in maniera sostanziale sulla sua posizione nel mercato interessato.

82
Si deve aggiungere che dal fascicolo risulta che la sostituzione delle pesche alle mele e alle arance previste dal bando di gara come pagamento delle forniture di cui si tratta, quale realizzata, fra l’altro, dalla decisione 6 settembre 1996, incide direttamente sulle condizioni dell’offerta che i vari offerenti dovevano presentare, come rileva il Tribunale alla fine dei punti 57 e 73 della sua sentenza e come del resto dimostra l’offerta presentata dalla Trento Frutta, che aveva espressamente indicato di essere disposta a ricevere pesche invece che mele in caso di penuria di queste ultime, mentre è pacifico che tale possibilità non era stata affatto prevista dal bando di gara e che le offerte degli altri concorrenti si sono attenute rigorosamente alle condizioni enunciate a questo proposito dal detto bando. Prendere in considerazione un’offerta come quella della Trento Frutta rischierebbe quindi di avvantaggiare l’impresa che l’ha presentata rispetto ai suoi concorrenti, il che lederebbe il principio della parità di trattamento degli offerenti e nuocerebbe alla trasparenza della procedura.

83
Pertanto, si deve ritenere che, come dichiarato dal Tribunale al punto 63 della sua sentenza, la Succhi di Frutta avesse effettivamente un interesse a chiedere l’annullamento della decisione 6 settembre 1996, in particolare per ottenere che il giudice comunitario accertasse l’illecito commesso eventualmente dall’autorità aggiudicatrice. Infatti, un simile accertamento potrà formare la base di un eventuale ricorso per risarcimento danni che ristabilisca adeguatamente la situazione della Succhi di Frutta.

84
L’argomento della Commissione secondo cui l’annullamento della decisione 6 settembre 1996 avrebbe l’effetto di ripristinare la precedente decisione 14 giugno 1996, che sarebbe meno favorevole alla detta società, si riferisce al punto 62 della sentenza impugnata.

85
Orbene, da un lato, il punto 63 della detta sentenza giustifica la conclusione del Tribunale secondo cui nel caso di specie la Succhi di Frutta aveva un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione 6 settembre 1996. Dall’altro, dal punto 83 della presente sentenza risulta che il Tribunale non ha violato il diritto comunitario giungendo alla detta conclusione.

86
Ne risulta che la censura della Commissione relativa al punto 62 della sentenza impugnata, che comprende un argomento ulteriore a favore dell’interesse ad agire della Succhi di Frutta, è inoperante.

87
Alla luce di quanto precede, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sui motivi relativi alla fondatezza del ricorso presentato dalla Succhi di Frutta nella causa T‑191/96

Argomenti delle parti

88
La Commissione contesta al Tribunale di aver commesso due errori di diritto annullando la decisione 6 settembre 1996.

89
A sostegno del secondo motivo, la Commissione sviluppa un’argomentazione identica a quella che sta alla base del primo motivo, relativo all’applicazione non corretta da parte del Tribunale del principio di parità di trattamento tra gli offerenti nella fase della procedura di aggiudicazione successiva all’aggiudicazione dell’appalto.

90
Da tale argomentazione, come riassunta ai punti 15‑19 della presente sentenza, la Commissione deduce che a torto il Tribunale ha dichiarato, ai punti 73 e 81 della sentenza impugnata, che la Commissione era tenuta a conformarsi rigorosamente, in tutte le fasi della procedura di appalto, alle condizioni enunciate nel bando di gara, cosicché non poteva modificare a posteriori le modalità di pagamento dell’aggiudicatario in mancanza della stipulazione di una clausola che l’abilitasse in questo senso e che non avrebbe avuto altra scelta se non bandire una nuova procedura d’appalto che consentisse di riservare lo stesso trattamento, dal punto di vista delle condizioni applicabili, all’impresa prescelta e agli altri offerenti le cui offerte non erano state prescelte.

91
Nel caso di specie, si sarebbe infatti rivelato impossibile dare esecuzione al contratto come inizialmente previsto, a causa dell’indisponibilità di una quantità sufficiente di mele.

92
Secondo la Commissione, è vero che, finché non si venga a conoscenza dell’aggiudicatario, si deve vegliare scrupolosamente sul rispetto del principio della trasparenza e della parità di trattamento fra tutti gli offerenti, però, nella fase di esecuzione dell’appalto, può diventare indispensabile procedere ad un adeguamento dei termini del contratto a circostanze imprevedibili, poiché è impossibile prevedere tutte le eventualità nel bando di gara.

93
Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto vieterebbe ogni successiva modifica delle condizioni fissate nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, pur affermando contemporaneamente che la Commissione avrebbe dovuto dare avvio ad una nuova procedura di aggiudicazione, il che avrebbe inevitabilmente comportato una modifica delle condizioni dell’appalto e, peraltro, rimesso in discussione le legittime aspettative degli aggiudicatari che avevano già dato attuazione alle loro obbligazioni contrattuali.

94
Mediante il quinto e ultimo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha a torto considerato, al punto 80 della sentenza impugnata, che, al momento dell’adozione della decisione 6 settembre 1996, non vi fosse alcuna indisponibilità di mele tale da costringere i servizi della Commissione a prevedere una modifica delle condizioni di pagamento dei prodotti che gli aggiudicatari dovevano fornire, consentendo che le mele previste dalla regolamentazione pertinente fossero sostituite dalle pesche al fine di permettere alle imprese prescelte di adempiere le obbligazioni contrattuali nei confronti dell’autorità aggiudicatrice.

95
All’argomentazione della Succhi di Frutta secondo cui tale motivo sarebbe manifestamente irricevibile in quanto non solleverebbe alcuna questione di diritto, ma riguarderebbe una semplice constatazione dei fatti da parte del Tribunale, la Commissione replica che la valutazione di quest’ultimo che lo ha condotto a ritenere che non vi fosse alcuna indisponibilità di mele nei magazzini di intervento era viziata da errore di diritto, in quanto tale giudice in tal modo avrebbe misconosciuto il sistema di ritiro della frutta previsto dall’organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo.

96
La Succhi di Frutta sostiene, in via principale, che i due motivi in questione sono irricevibili.

97
Infatti, il secondo motivo costituirebbe una mera ripetizione di argomenti già presentati dalla Commissione al Tribunale.

98
Il quinto motivo, dal canto suo, non verterebbe su questioni di diritto, ma unicamente su constatazioni di fatto del Tribunale che rientrano nella competenza esclusiva di quest’ultimo.

99
In via subordinata, tali motivi dovrebbero essere respinti in quanto infondati.

100
Il secondo motivo sarebbe destituito di ogni fondamento per ragioni identiche a quelle che la Succhi di Frutta ha fatto valere in risposta al primo e al terzo motivo della Commissione (v., più in particolare, punti 37‑40 della presente sentenza).

101
Anche il quinto motivo sarebbe infondato, poiché il Tribunale avrebbe correttamente valutato i dati forniti dalla Commissione stessa per giungere alla conclusione che, al momento dell’adozione della decisione 6 settembre 1996, non vi era alcuna indisponibilità di mele tale da impedire l’esecuzione delle operazioni previste dal bando di gara.

Giudizio della Corte

– Sul secondo motivo

102
In applicazione della giurisprudenza citata ai punti 48‑50 della presente sentenza, si deve respingere l’argomento della Succhi di Frutta secondo cui tale motivo sarebbe irricevibile in quanto pura e semplice ripetizione di argomenti già presentati in primo grado.

103
Infatti, riferendosi ai punti e 72‑75 e 81 della sentenza impugnata, la Commissione mette in dubbio l’interpretazione data dal Tribunale al principio di parità di trattamento tra gli offerenti nonché le conseguenze giuridiche che questo giudice ne deduce sul merito della causa T‑191/96.

104
Ebbene, tali questioni di diritto possono essere esaminate dalla Corte nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.

105
Al fine di valutare la fondatezza del detto motivo, si deve ricordare che, come del resto riconosciuto dalle parti stesse, esso poggia sulla medesima premessa del primo motivo della Commissione, premessa secondo cui il Tribunale avrebbe valutato in maniera non corretta il principio di parità di trattamento tra gli offerenti ampliandone la sfera di applicazione alla fase della procedura di aggiudicazione successiva all’attribuzione dell’appalto.

106
La Commissione sostiene più in particolare che il Tribunale avrebbe considerato in maniera erronea che il rispetto del principio di parità di trattamento fra tutti gli offerenti implicasse per lei l’obbligo di conformarsi rigorosamente alle condizioni di gara come enunciate nel bando, che non avrebbe potuto modificare successivamente, cioè dopo l’aggiudicazione dell’appalto, le condizioni della procedura di aggiudicazione dell’appalto e, in particolare, quelle relative all’offerta da presentare, secondo modalità non previste dal bando di gara stesso, e che, quindi, se avesse inteso procedere ad una modifica in tal senso, sarebbe stata obbligata a dare avvio ad una nuova procedura di aggiudicazione, che a quel punto avrebbe potuto essere soggetta a condizioni diverse ma obbligatorie per tutte le imprese partecipanti alla gara.

107
È in questa fase dell’esame dell’impugnazione che si deve statuire sulla fondatezza di tale argomentazione della Commissione.

108
Occorre ricordare che da una giurisprudenza consolidata della Corte, per quanto riguarda gli appalti pubblici, risulta che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispettare il principio di parità di trattamento degli offerenti (v., in particolare, sentenze 27 novembre 2001, cause riunite C‑285/99 e C‑286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I‑9233, punto 37, e 19 giugno 2003, causa C‑315/01, GAT, Racc. pag. I‑6351, punto 73).

109
Dalla giurisprudenza risulta altresì che il detto principio implica un obbligo di trasparenza al fine di consentire di accertarne il rispetto (v., in particolare, sentenze 18 giugno 2002, causa C‑92/00, HI, Racc. pag. I‑5553, punto 45, e 12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale‑Bau e a., Racc. pag. I‑11617, punto 91).

110
Il principio di parità di trattamento tra gli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori.

111
Il principio di trasparenza, che ne rappresenta il corollario, ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, in modo che, da un lato, si permetta a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, dall’altro, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione.

112
Ora, tenendo conto sia dell’importanza sia dello scopo e dell’effetto utile dei detti principi, è essenziale che il loro rispetto sia garantito anche nel caso di un’aggiudicazione particolare come quella della fattispecie, pur tenendo conto, ove necessario, delle specificità che caratterizzano quest’ultima procedura.

113
A questo proposito si deve sottolineare che, nel caso di specie, la Commissione, sul fondamento del regolamento del Consiglio n. 1975/95 e per mezzo dei due regolamenti nn. 2009/95 e 228/96, ha stabilito innanzitutto le condizioni generali dell’appalto per la fornitura di succhi di frutta e di confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian e, in seguito, ha redatto il bando di gara in cui venivano definiti contemporaneamente l’oggetto preciso e le modalità concrete di tale procedura d’appalto.

114
In tali condizioni, si deve considerare che le disposizioni dei detti regolamenti delimitino l’ambito entro il quale tutta la procedura deve svolgersi.

115
In un simile contesto spetta conseguentemente alla Commissione, nella sua veste di autorità aggiudicatrice, rispettare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati non solamente nel corso della procedura di appalto come tale, che ha ad oggetto la valutazione delle offerte e la scelta dell’aggiudicatario, ma, più in generale, fino al termine della fase di esecuzione dell’appalto di cui si tratta.

116
Se, dunque, un’offerta che non sia conforme alle condizioni fissate deve, come è evidente, essere scartata, non per questo l’autorità aggiudicatrice è autorizzata ad alterare l’economia generale dell’appalto modificando successivamente e unilateralmente una delle condizioni essenziali dello stesso e, in particolare, una disposizione che, se presente nel bando di gara, avrebbe consentito agli offerenti di presentare un’offerta sostanzialmente differente.

117
Ne risulta che, in una situazione come quella del caso di specie, l’autorità aggiudicatrice non poteva, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto e, per di più, per mezzo di una decisione il cui contenuto deroga alle disposizioni dei regolamenti adottati precedentemente, procedere ad una modifica di una condizione importante dell’aggiudicazione come quella relativa alle modalità di pagamento dei prodotti da fornire.

118
Infatti, qualora l’autorità aggiudicatrice desideri, per ragioni precise, che determinate condizioni dell’appalto possano essere modificate dopo la scelta dell’aggiudicatario, dovrà prevedere espressamente tale possibilità di adeguamento, così come le sue modalità di applicazione, nel bando di gara da essa stessa fissato, che delimita l’ambito all’interno del quale la procedura deve svolgersi, cosicché tutte le imprese interessate a partecipare all’appalto ne siano a conoscenza fin dall’inizio e si trovino pertanto su un piede di parità nel momento della formulazione dell’offerta.

119
Inoltre, qualora una simile possibilità non sia esplicitamente prevista, l’autorità aggiudicatrice, ove intenda, nel corso della fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto, discostarsi da una delle modalità sostanziali fissate, non potrà continuare validamente la procedura applicando condizioni diverse da quelle inizialmente stabilite.

120
Infatti, se l’autorità aggiudicatrice fosse autorizzata a modificare a suo piacimento, nella fase di esecuzione dell’appalto, le condizioni stesse dell’appalto, in mancanza di abilitazione espressa a questo fine prevista nelle disposizioni pertinenti applicabili, i termini che disciplinano l’aggiudicazione dell’appalto, quali stabiliti inizialmente, sarebbero snaturati.

121
Per di più, una simile pratica comporterebbe inevitabilmente una violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti, poiché l’applicazione uniforme delle condizioni di aggiudicazione e l’obiettività della procedura non sarebbero più garantite.

122
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che la Commissione, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, ha proceduto ad una sostituzione delle frutta indicate nel bando di gara con altre frutta come modalità di pagamento dei prodotti che l’aggiudicatario doveva fornire, mentre una simile sostituzione di frutta non era prevista né nel bando né nella normativa pertinente sulla quale quest’ultimo si fondava.

123
Pertanto, a giusto titolo il Tribunale ha dichiarato, al punto 82 della sentenza impugnata, che la modifica controversa decisa dalla Commissione, in mancanza di abilitazione in questo senso, doveva comportare l’annullamento della decisione 6 settembre 1996, per violazione del bando di gara allegato al regolamento n. 228/96 così come dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti.

124
Per quanto riguarda la censura mossa mediante lo stesso motivo dalla Commissione alla sentenza impugnata, secondo cui questa si fonderebbe su una motivazione contraddittoria in quanto, pur proibendo una modifica delle condizioni di aggiudicazione specificate nel bando di gara nel corso della fase di esecuzione della procedura nei confronti dell’aggiudicatario, allo stesso tempo affermerebbe che si sarebbe dovuto dare avvio ad una nuova procedura, il che avrebbe inevitabilmente comportato un mutamento delle condizioni di aggiudicazione, è sufficiente rilevare che tale censura si fonda su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

125
Infatti dallo stesso tenore letterale della sentenza emerge chiaramente che, in mancanza di disposizione espressa in questo senso nel bando di gara, l’autorità aggiudicatrice non può modificare, in qualsiasi fase della procedura, le condizioni dell’appalto se non vuole violare il principio di parità di trattamento tra gli offerenti nonché quello di trasparenza.

126
Come risulta del resto esplicitamente dal punto 81 della sentenza impugnata, la Commissione avrebbe dunque potuto prevedere, se del caso, nel bando di gara la possibilità di modificare, in determinate circostanze, le condizioni di pagamento degli aggiudicatari fissando in particolare le modalità precise di una sostituzione di frutta a quelle espressamente previste come pagamento delle forniture di cui si tratta. In tal modo, i principi di parità di trattamento e di trasparenza sarebbero stati pienamente rispettati.

127
Il fatto che, sempre al punto 81, il Tribunale evochi l’avvio di una nuova procedura di appalto in mancanza di abilitazione dell’autorità aggiudicatrice ad una sostituzione di frutta rispetto a quella convenuta non è affatto in contraddizione con le argomentazioni precedenti. È evidente che nulla avrebbe impedito allora all’autorità aggiudicatrice di prevedere condizioni diverse, ma queste sarebbero comunque risultate applicabili nello stesso modo a tutti gli offerenti. Esattamente come nel caso illustrato al punto precedente di questa sentenza, in tale ipotesi il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza sarebbe quindi stato perfettamente garantito.

128
Per quanto riguarda il fatto che l’ultima frase del punto 81 della sentenza impugnata abbia potuto essere intesa dalla Commissione nel senso che non le lasciava alcun’altra possibilità, ai fini dell’esecuzione della sentenza, se non quella di riavviare la procedura di aggiudicazione, è sufficiente rilevare che non spetta al giudice comunitario impartire all’autore di una violazione del diritto ordini in relazione al modo in cui l’illecito constatato debba essere riparato.

129
Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto integralmente infondato.

– Sul quinto motivo

130
Mediante questo motivo la Commissione contesta il punto 80 della sentenza impugnata, a tenore del quale i dati da essa forniti non provavano l’esistenza, al momento dell’adozione della decisione 6 settembre 1996, di un’indisponibilità di mele nei magazzini di intervento tale da impedire l’esecuzione delle operazioni previste dal bando di gara.

131
Orbene, come risulta dal tenore letterale del detto punto 80, che inizia con la parola «Inoltre», così come dall’incipit del punto 81 della stessa sentenza, che recita «Anche ammettendo che siffatta indisponibilità di mele da poter ritirare sia esistita a livello comunitario (…)», la valutazione del Tribunale di cui al detto punto 80 costituisce solamente un elemento inserito ad abundantiam nella motivazione della sentenza di cui si tratta.

132
Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 68 della presente sentenza, occorre quindi considerare che il quinto motivo, che verte sulla detta motivazione del Tribunale, è comunque inoperante e deve conseguentemente essere respinto.

133
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Commissione a sostegno dell’impugnazione ha potuto essere accolto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.


Sulle spese

134
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Succhi di Frutta ne ha fatto domanda e la Commissione è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese del presente procedimento.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce

1)
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del presente procedimento.

Skouris

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: l'italiano.

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