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Document 61998CJ0214

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2000.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione di determinate disposizioni della direttiva 93/118/CE.
Causa C-214/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-09601

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:624

61998J0214

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione di determinate disposizioni della direttiva 93/118/CE. - Causa C-214/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-09601


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione completa - Inesistenza, in uno Stato membro, di un'attività presa in considerazione da una direttiva - Irrilevanza

[Trattato CE, art. 189, terzo comma (divenuto art. 249, terzo comma, CE)]

2. Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche - Direttive 85/73 e 93/118 - Livelli dei contributi - Riduzione degli importi comunitari forfettari fino a concorrenza dei costi reali d'ispezione - Obbligo per gli Stati membri di giustificare automaticamente tale riduzione - Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 85/73/CEE, art. 2, n. 5, come modificata dalla direttiva 93/118; direttiva del Consiglio 93/118/CEE, allegato)

Massima


1. L'inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva.

( v. punto 22 )

2. Il capitolo I dell'allegato della direttiva 93/118, che modifica la direttiva 85/73 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, non contiene alcuna disposizione atta a fondare un obbligo, a carico degli Stati membri, di comunicare alla Commissione i dati che possono giustificare una riduzione del livello dei contributi comunitari.

( v. punto 36 )

Parti


Nella causa C-214/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal signor I.K. Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora N. Dafniou, uditore presso il servizio giuridico speciale - sezione «Diritto europeo» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che,

- avendo omesso di indicare tra le carni cui si applicano i contributi stabiliti dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15), la categoria corrispondente ai solipedi/equidi;

- avendo fissato gli importi dei contributi da riscuotere per i controlli sanitari al momento della macellazione degli animali e dei contributi connessi alle operazioni di sezionamento delle carni fresche al 50% degli importi forfettari comunitari, senza però giustificare questa riduzione conformemente a quanto prescritto al capitolo I dell'allegato alla direttiva 93/118, e

- avendo esonerato i volatili da cortile dal contributo di sezionamento delle carni fresche,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della citata direttiva, e segnatamente del capitolo I, punti 1, 2, e 5, dell'allegato alla stessa.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far dichiarare che,

- avendo omesso di indicare, tra le carni cui si applicano i contributi stabiliti dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15), la categoria corrispondente ai solipedi/equidi;

- avendo fissato gli importi dei contributi da riscuotere per i controlli sanitari al momento della macellazione degli animali e dei contributi connessi alle operazioni di sezionamento delle carni fresche al 50% degli importi forfettari comunitari, senza però giustificare questa riduzione conformemente a quanto prescritto al capitolo I dell'allegato alla direttiva 93/118, e

- avendo esonerato i volatili da cortile dal contributo di sezionamento delle carni fresche,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della citata direttiva, e segnatamente del capitolo I, punti 1, 2 e 5, dell'allegato alla stessa.

Normativa applicabile

La direttiva 93/118

2 Come risulta dai suoi considerando, la direttiva 93/118 ha ad oggetto la modifica della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), ampliandone l'ambito di applicazione al fine di assicurare un efficace funzionamento del regime dei controlli sanitari e di evitare distorsioni della concorrenza.

3 A tal fine gli Stati membri sono tenuti, conformemente all'art. 1, n. 1, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, a riscuotere contributi comunitari forfettari a copertura delle spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni fresche di determinate specie animali. In forza del n. 2 della citata disposizione, i contributi sono fissati in modo tale da coprire i costi salariali, ivi compresi gli oneri sociali, e le spese amministrative che l'autorità nazionale competente sostiene per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui alla citata direttiva.

4 Il capitolo I dell'allegato alla direttiva 93/118 fissa l'importo e le modalità di riscossione dei contributi per le carni di cui alle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), e 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23).

5 Ai sensi del capitolo I, punto 1, del detto allegato:

«Fatta salva l'applicazione dei punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione

- i seguenti importi forfettari:

a) carni bovine:

- bovini adulti: 4,75 ECU/capo,

- giovani bovini: 2,5 ECU/capo;

b) solipedi/equidi: 4,4 ECU/capo;

c) suini: 1,30 ECU/capo;

d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa:

i) inferiore a 12 kg: 0,175 ECU/capo,

ii) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ECU/capo,

iii) superiore a 18 kg: 0,5 ECU/capo.

In attesa di un riesame delle norme di ispezione per gli agnelli, i caprini e i suinetti di peso inferiore a 12 kg e comunque entro il 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono riscuotere, a titolo dell'ispezione di tali animali macellati, un importo corrispondente al costo reale dell'ispezione;

e) fino al 31 dicembre 1995 l'importo minimo da riscuotere per l'ispezione ante mortem e post mortem prevista dalla direttiva 71/118/CEE è fissato:

i) o forfettariamente ai livelli seguenti:

- polli e galline da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di riforma: 0,01 ECU/capo;

- altri volatili da cortile giovani da ingrasso di peso carcassa superiore a 2 kg: 0,02 ECU/capo;

- altri volatili da cortile adulti di peso superiore a 5 kg: 0,04 ECU/capo;

ii) o, qualora uno Stato membro decida di non distinguere in funzione della categoria di volatili, conformemente al punto i): 0,03 ECU/volatile;

- una parte relativa

a) alle spese amministrative non potrà essere inferiore a 0,725 ECU per tonnellata;

b) alla ricerca dei residui non potrà essere inferiore a 1,35 ECU/tonnellata».

6 Il capitolo I, punto 2, di detto allegato dispone:

«I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE devono essere coperti:

a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ECU per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento.

Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1;

b) mediante la riscossione dei costi reali di ispezione per ogni ora prestata, considerando come prestata ogni ora iniziata.

Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55% sugli importi previsti al [primo comma]».

7 Il capitolo I, punto 5, dello stesso allegato così recita:

«Gli Stati membri in cui i costi salariali, struttura degli stabilimenti e rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a), possono derogare verso il basso a concorrenza dei costi reali di ispezione:

a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti;

b) per un determinato stabilimento, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione,

- il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione,

- lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione,

- non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione,

- deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

L'applicazione di tali deroghe non può in nessun caso comportare riduzioni superiori al 55% dei livelli che figurano al punto 1».

8 Conformemente all'art. 3, n. 1, primo e terzo comma, della direttiva 93/118, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi il 31 dicembre 1993 per i requisiti dell'allegato, e informare immediatamente la Commissione delle disposizioni prese.

La disciplina ellenica

9 In Grecia la direttiva 93/118 è stata trasposta col decreto presidenziale n. 34/94.

10 L'art. 2, n. 1, di tale decreto contiene le categorie di carni soggette al versamento dei contributi, nonché i corrispondenti importi, ossia:

«a) carni bovine:

- bovini adulti: 2,25 ECU/capo

- vitelli: 1,25 ECU/capo

b) suini: 0,65 ECU/capo

c) ovini e caprini:

- inferiori a 12 kg: 0,085 ECU/capo

- compresi tra 12 e 18 kg: 0,175 ECU/capo

- superiori a 18 kg: 0,250 ECU/capo

d) volatili da cortile:

- inferiori a 2 kg: 0,005 ECU/capo

- superiori a 2 kg: 0,01 ECU/capo

- superiori a 5 kg: 0,02 ECU/capo».

11 L'art. 3, n. 1, di tale decreto stabilisce che la parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento, citati all'art. 4, n. 1, parte B, lett. b), del decreto presidenziale n. 599/85 e all'art. 3, n. 1, lett. b), del decreto presidenziale n. 959/81, è fissata forfettariamente a 1,5 ECU per tonnellata di carne da disossare destinata al sezionamento.

12 La stessa disposizione del decreto presidenziale n. 34/94 prevede, al n. 2, che l'importo di cui al n. 1 si aggiunga agli importi di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), b) e c).

13 Infine, ai sensi del n. 3 di detta disposizione, allorché il sezionamento è effettuato nello stabilimento dove si producono le carni, gli importi di cui al n. 1 sono ridotti del 50%.

Procedimento precontenzioso

14 La Commissione ha ritenuto che il decreto presidenziale n. 34/94 non fosse conforme a determinati requisiti dell'allegato alla direttiva 93/118, dal momento che, contrariamente alle disposizioni del capitolo I, punti 1, 2 e 5, di detto allegato, tale decreto avrebbe omesso di citare la categoria corrispondente ai solipedi/equidi, avrebbe previsto in ogni caso una riduzione del 50% degli importi forfettari comunitari, senza che le autorità elleniche avessero comunicato alla Commissione i dati su cui si basava il calcolo che avrebbe portato a tale riduzione, e avrebbe esonerato i volatili da cortile dal contributo di sezionamento delle carni fresche. Ciò posto, la Commissione, con lettera di diffida 14 settembre 1995, ha intimato alla Repubblica ellenica di presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.

15 Le autorità elleniche non hanno risposto alla detta lettera di diffida.

16 Conseguentemente la Commissione, il 19 agosto 1997, ha indirizzato un parere motivato alla Repubblica ellenica, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dal capitolo I, punti 1, 2 e 5, dell'allegato alla direttiva 93/118.

17 Poiché la Repubblica ellenica non ha dato alcun seguito a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

Sul ricorso della Commissione

18 A sostegno del suo ricorso, la Commissione invoca in sostanza tre censure, relative, rispettivamente:

- alla mancata trasposizione del capitolo I, punto 1, primo trattino, lett. b), dell'allegato alla direttiva 93/118, a motivo dell'omissione, tra le carni cui si applicano i contributi previsti da detta direttiva, della categoria dei solipedi/equidi,

- alla trasposizione scorretta del combinato disposto del capitolo I, punti 1, 2, e 5, di detto allegato, per aver la normativa ellenica fissato l'importo dei contributi da riscuotere per i controlli sanitari al momento della macellazione degli animali nonché di quelli connessi alle operazioni di sezionamento delle carni fresche al 50% degli importi forfettari comunitari, senza tuttavia giustificare tale riduzione conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 93/118, e

- alla omessa trasposizione del combinato disposto del capitolo I, punti 1, primo trattino, lett. e), e 2, primo comma, lett. a), dell'allegato alla detta direttiva, in quanto la disciplina ellenica non avrebbe preso in considerazione i volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento delle carni fresche.

Sulla censura relativa all'omissione dei solipedi/equidi ai fini dell'applicazione della direttiva 93/118

19 La Commissione fa valere che la disciplina ellenica non avrebbe trasposto in modo integrale la direttiva 93/118, in quanto avrebbe omesso di richiamare, tra i tipi di carne cui si applicano i contributi da riscuotere da parte delle autorità nazionali per le ispezioni e i controlli sanitari previsti dalla detta direttiva, quello dei solipedi/equidi, benché tale categoria di animali sia espressamente richiamata al capitolo I, punto 1, primo trattino, lett. b), dell'allegato a tale direttiva.

20 Il governo ellenico, pur senza contestare l'esistenza di tale lacuna, controbatte che l'inclusione della categoria dei solipedi/equidi nella disciplina nazionale di trasposizione della direttiva 118/93 non sarebbe stata necessaria, dato che nessun macello sarebbe stato autorizzato in Grecia alla macellazione di tali animali. Di conseguenza, i solipedi/equidi non potrebbero, di fatto, essere macellati in tale Stato membro, di modo che l'omesso di richiamo di tali animali sarebbe privo di qualsivoglia conseguenza giuridica.

21 Il governo ellenico aggiunge che, ad ogni buon fine, nella prospettiva dell'imminente attuazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1), un decreto presidenziale in via di promulgazione richiamerebbe espressamente la categoria dei solipedi/equidi.

22 Al fine di statuire sulla fondatezza di questa censura della Commissione, è necessario ricordare anzitutto la giurisprudenza della Corte, secondo cui l'inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/87, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-851, punto 22).

23 Ai punti 22 e 25 della citata sentenza Commissione/Paesi Bassi la Corte ha infatti dichiarato che sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo di fatto, esigono che gli Stati membri riproducano le prescrizioni della direttiva di cui trattasi in norme giuridiche vincolanti.

24 Orbene, come l'avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 22 e 23 delle sue conclusioni, tale giurisprudenza è pianamente estensibile alla causa in esame.

25 Il governo ellenico, lungi dal dimostrare che la macellazione dei solipedi/equidi non possa assolutamente verificarsi sul territorio greco, si limita nella fattispecie a dichiarare una situazione di fatto esistente in un momento determinato, ma che non si può escludere che possa in seguito evolversi. A tale riguardo il decreto presidenziale n. 410/94, prodotto dal governo ellenico in allegato al suo controricorso, prevede peraltro espressamente, al suo articolo 1, n. 4, la possibilità di un'autorizzazione per la macellazione dei solipedi/equidi.

26 Ciò posto, la Commissione ha a giusto titolo sostenuto che la Repubblica ellenica aveva l'obbligo nel caso in esame di richiamare espressamente nella sua disciplina nazionale i solipedi/equidi ai fini dell'applicazione dei contributi riscossi ai sensi della direttiva 93/118.

27 Un tale obbligo incombe infatti allo Stato membro interessato non solo al fine di prevenire ogni modifica delle mere circostanze concrete, esistenti in un determinato momento, di cui tale Stato membro si avvale per difendersi, ma soprattutto al fine di creare una cornice legislativa o regolamentare sufficientemente precisa, chiara e trasparente per garantire in diritto, in ogni circostanza, la piena applicazione della direttiva 93/118 e permettere ai soggetti dell'ordinamento di conoscere i loro diritti e obblighi.

28 Visti i punti da 22 a 27 della presente sentenza, la prima censura della Commissione risulta fondata.

Sulla censura relativa alla fissazione ingiustificata del tasso dei contributi al 50% degli importi forfettari comunitari

29 La Commissione fa valere che il decreto presidenziale n. 34/94 avrebbe disconosciuto il combinato disposto del capitolo I, punti 1, 2 e 5, dell'allegato alla direttiva 93/118, per aver fissato l'importo dei contributi da riscuotere per le ispezioni e i controlli sanitari connessi con la macellazione degli animali nonché con le operazioni di sezionamento delle carni fresche al 50% degli importi forfettari comunitari previsti in tale allegato, senza peraltro che la Repubblica ellenica abbia né motivato tale riduzione né, in particolare, comunicato alla Commissione gli elementi concreti che potessero giustificare tale diminuzione.

30 Il governo ellenico sostiene, in risposta a questa censura, che il capitolo I, punto 5, dell'allegato alla direttiva 93/118 permetterebbe agli Stati membri di derogare agli importi dei contributi fissati a livello comunitario dall'allegato stesso, purché non dispongano di una riduzione superiore al 55% di tali importi. Orbene, nella fattispecie, questa prescrizione sarebbe stata scrupolosamente rispettata. Per di più, tale direttiva non prevederebbe alcun obbligo da parte degli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati che giustificherebbero la riduzione degli importi dei contributi. Ad ogni modo, sarebbe notorio che in Grecia il costo della vita e del lavoro presentano sensibili differenze rispetto alla media comunitaria e i dati rilevanti a tale riguardo sarebbero facilmente reperibili da parte dei servizi della Commissione.

31 E' pacifico che il decreto presidenziale n. 34/94 ha fissato gli importi dei contributi da riscuotere a titolo dell'allegato alla direttiva 93/118 al 50% degli importi forfettari comunitari.

32 A questo riguardo risulta dal capitolo I, punto 5, dell'allegato alla direttiva 93/118 che quest'ultima permette a uno Stato membro, allorché in esso il costo della vita e i costi salariali si discostano in modo particolarmente elevato rispetto alla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari, di derogare verso il basso rispetto a questi ultimi fino a concorrenza dei costi effettivi di ispezione, purché la diminuzione non superi il 55% di detti importi.

33 Nella fattispecie la Commissione non asserisce che la diminuzione operata dalle autorità elleniche ecceda tale limite, ma oppone loro di non averle comunicato i dati precisi atti a giustificare tale riduzione.

34 In tale contesto la Commissione si basa in particolare sull'art. 2, n. 5, della direttiva 85/73, quale modificata dalla direttiva 93/118, sul combinato disposto del capitolo I, punti 1, 2 e 5, dell'allegato di quest'ultima direttiva e sull'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).

35 Per quanto riguarda, anzitutto, quest'ultima disposizione, basti rilevare che la Commissione l'ha invocata per la prima volta nella replica e che, inoltre, la sua argomentazione sul punto è particolarmente sommaria. Poiché la Commissione non ha messo in questione in modo espresso l'art. 5 del Trattato durante il procedimento precontenzioso e neppure nelle conclusioni del suo ricorso, l'argomento relativo all'inosservanza di questa disposizione dev'essere stralciato dal dibattimento, dato che il governo ellenico non ha potuto difendersi utilmente su questa parte della censura della Commissione.

36 Va poi rilevato che il capitolo I dell'allegato alla direttiva 93/118 non contiene alcuna disposizione atta a fondare un obbligo, a carico degli Stati membri, di comunicare alla Commissione i dati che possono giustificare una riduzione del livello dei contributi comunitari.

37 Infine, l'art. 2, n. 5, della direttiva 85/73, quale modificata dalla direttiva 93/118, dispone:

«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione - per la prima volta due anni dopo l'istituzione del nuovo regime e in seguito su sua richiesta - i dati relativi alla ripartizione e all'utilizzo di tali contributi e devono essere in grado di motivare il loro metodo di calcolo».

38 Orbene, come l'avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 37-39 delle conclusioni, risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione che, se gli Stati membri hanno l'obbligo, due anni dopo l'introduzione della direttiva 93/118, d'informare la Commissione della ripartizione e dell'uso dei contributi previsti da tale direttiva, essi sono, per converso, tenuti a giustificare le modalità di calcolo del livello di questi contributi prescelte dalla normativa nazionale solo quando quest'istituzione glielo abbia preventivamente richiesto.

39 Infatti, contrariamente all'art. 8, n. 1, della direttiva 85/73, quale modificata dalla direttiva 93/118, che permette alla Repubblica ellenica di derogare, nei casi dalla stessa previsti, ai principi enunciati da detta direttiva, precisando espressamente nel contempo che le informazioni riguardanti tali deroghe devono essere fornite dalle autorità elleniche alla Commissione e che tali informazioni devono essere «corredat[e] delle necessarie motivazioni», l'art. 2, n. 5, di detta direttiva non prevede un tale obbligo a carico degli Stati membri, ma si limita a disporre che gli stessi devono «essere in grado di motivare» il metodo di calcolo dei contributi.

40 Ne consegue che, nella fattispecie, un inadempimento di quest'ultima disposizione può venire in considerazione solo se sia assodato che la Repubblica ellenica ha omesso di rispondere a una preventiva domanda della Commissione, riguardante la comunicazione dei dati particolareggiati atti a motivare la riduzione dei contributi disposta all'interno di tale Stato membro.

41 Al riguardo la Commissione si è peraltro limitata a sostenere, nella sua replica, che essa avrebbe chiesto ripetutamente al governo ellenico di comunicarle gli elementi che giustificassero la riduzione dell'aliquota dei contributi, ma che non avrebbe ottenuto alcuna risposta.

42 Orbene, secondo la costante giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, spetta alla Commissione provare l'asserita inadempienza, senza che quest'ultima istituzione possa basarsi su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenza 9 settembre 1999, causa C-217/97, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5087, punto 22).

43 Posto che, nella fattispecie, la Commissione non ha fornito alla Corte alcun chiarimento, segnatamente per quanto riguarda la data delle sue asserite domande indirizzate al governo ellenico, non può considerarsi provato in modo circostanziato il fatto che l'istituzione comunitaria abbia sollecitato, prima dell'inizio del procedimento precontenzioso, la comunicazione dei dati materiali che consentissero allo Stato membro interessato di giustificare la riduzione dell'importo dei contributi praticata e, pertanto, che il silenzio delle autorità elleniche costituisca violazione di un obbligo scaturente da una siffatta espressa domanda, formulata preventivamente. Infatti, l'asserita inosservanza del diritto comunitario deve necessariamente preesistere alla lettera di diffida.

44 Ciò posto, la seconda censura della Commissione va respinta.

Sulla censura relativa all'omessa menzione dei volatili da cortile ai fini del contributo di sezionamento delle carni fresche

45 Secondo la Commissione, il decreto presidenziale n. 34/94, e in particolare il suo art. 3, n. 2, non comprenderebbe i volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento delle carni fresche. Orbene, questa situazione non sarebbe conforme alle prescrizioni della direttiva 93/118, poiché risulterebbe dal combinato disposto del capitolo I, punti 1, primo trattino, lett. e), e 2, primo comma, lett. a), del suo allegato che i volatili da cortile, in particolare, sarebbero assoggettati al pagamento del contributo di sezionamento il cui importo si aggiungerebbe a quello del contributo da riscuotere per i controlli sanitari al momento della macellazione dei capi di cui trattasi.

46 Secondo il governo ellenico, tale censura sarebbe infondata per due motivi. Da un lato, l'art. 3, n. 1, del decreto presidenziale n. 34/94 opererebbe un rinvio ai decreti presidenziali nn. 959/81 e 599/85, sostituiti frattanto dai decreti presidenziali nn. 410/94 e 291/96, i quali richiamerebbero i volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 93/118. Dall'altro, la prassi amministrativa seguita in Grecia sarebbe perfettamente conforme alla normativa nazionale in materia e perciò alla direttiva di cui trattasi dato che, sull'intero territorio greco, i contributi di sezionamento sarebbero effettivamente riscossi per le carni dei volatili da cortile.

47 A tale riguardo si deve constatare, in primo luogo, che, come già si ricava dal titolo, la direttiva 93/118 si applica alle carni dei volatili da cortile.

48 Per quanto riguarda, in particolare, il contributo di sezionamento, essa si applica non solo alle carni bovine, suine, ovine, caprine e a quelle dei solipedi/equidi, ma anche alle carni dei volatili da cortile, come risulta dal combinato disposto del capitolo I, punti 1, primo trattino, lett. e), e 2, primo comma, lett. a, dell'allegato alla direttiva 93/118.

49 Si deve rilevare, in secondo luogo, che la Corte ha invero dichiarato che la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica, e che essa può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (v., in particolare, sentenza Commissione/Germania, citata, punto 31).

50 Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza, è indispensabile che la situazione giuridica sia sufficientemente precisa, chiara e trasparente, affinché gli interessati siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e obblighi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, citata, punto 32).

51 Nella fattispecie il capitolo I, punti 1, primo trattino, lett. e), e 2, primo comma, lett. a), dell'allegato alla direttiva 93/118 impone agli Stati membri l'obbligo di riscuotere il contributo comunitario di sezionamento, segnatamente, per le carni dei volatili da cortile e di aggiungere l'importo di tale contributo a quello del contributo dovuto per i controlli sanitari al momento della macellazione dei capi di cui trattasi. Questa disposizione pone, perciò, a carico degli Stati membri un preciso obbligo di risultato e disciplina direttamente la situazione giuridica dei soggetti dell'ordinamento interessati.

52 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 52-55 delle conclusioni, si deve constatare che, in Grecia, l'obbligo di riscuotere il contributo di sezionamento per le carni dei volatili da cortile non è previsto in modo talmente chiaro, preciso e trasparente da garantire la certezza del diritto e da dare agli operatori interessati la possibilità di conoscere tutti i loro diritti e obblighi.

53 Infatti, anche se, come sostiene il governo ellenico, l'art. 3, n. 1, del decreto presidenziale n. 34/94 dovesse prevedere in modo sufficientemente chiaro la riscossione di un contributo di sezionamento per le carni dei volatili da cortile, è altrettanto vero che il n. 2 dello stesso articolo dispone solo che l'importo di detto contributo si aggiunge a quello del contributo da riscuotere per i controlli sanitari al momento della macellazione dei capi di specie bovina, suina, ovina e caprina. Quest'ultima disposizione non riguarda quindi esplicitamente i volatili da cortile, di modo che sia le autorità pubbliche incaricate di applicare le disposizioni della direttiva 93/118 che gli operatori economici interessati corrono il rischio di interpretare il decreto presidenziale n. 34/94 nel senso che, a differenza delle operazioni di sezionamento relative ad altre categorie di carni, il sezionamento dei volatili da cortile non dia luogo alla riscossione di un contributo il cui importo si aggiunga a quello degli altri contributi dovuti ai sensi di detta direttiva.

54 Ciò posto, la normativa ellenica introdotta al fine di attuare la direttiva 93/118 determina, per i soggetti giuridici interessati, una situazione di incertezza quanto all'ambito di applicazione del contributo comunitario di sezionamento delle carni fresche e non adempie, a causa di tale ambiguità, l'obbligo di trasporre in modo chiaro, preciso e trasparente detta direttiva, tanto più che, per quanto riguarda il contributo per le spese di ispezione connesse alle operazioni di macellazione, il decreto presidenziale n. 34/94 si applica indistintamente alle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché alle carni dei volatili da cortile.

55 Per quanto riguarda l'argomento del governo ellenico, relativo alla riscossione di fatto del contributo di sezionamento per le carni dei volatili da cortile, è sufficiente rilevare che quest'argomento non è atto a inficiare la constatazione della Corte secondo cui le disposizioni del decreto presidenziale n. 34/94 non sono talmente chiare, precise e trasparenti da costituire una corretta trasposizione della direttiva 93/118.

56 Risulta infatti da una costante giurisprudenza della Corte che le semplici prassi nazionali, ancorché conformi alle prescrizioni di una direttiva, ma per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo imposto agli Stati membri, destinatari di una direttiva, dall'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) (v., in particolare, sentenze Commissione/Paesi Bassi, citata, punto 29, e 7 novembre 1996, causa C-221/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-5669, punto 22).

57 Ne consegue che la terza censura della Commissione deve essere accolta.

58 Viste tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che,

- avendo omettesso di indicare tra le carni cui si applicano i contributi stabiliti dalla direttiva 93/118 la categoria corrispondente ai solipedi/equidi, e

- non avendo preso in esplicita considerazione i volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento delle carni fresche stabilito da detta direttiva,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, n. 1, primo e terzo comma, della direttiva 93/118 nonché del capitolo I, punti 1, primo trattino, lett. b) ed e), nonché 2, primo comma, lett. a), dell'allegato a tale direttiva.

59 Il ricorso va respinto per il resto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

60 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione non ha chiesto la condanna alle spese, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica ellenica,

- avendo omesso di indicare tra le carni cui si applicano i contributi stabiliti dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, la categoria corrispondente ai solipedi/equidi, e

- non avendo preso in esplicita considerazione i volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento delle carni fresche stabilito da detta direttiva,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, n. 1, primo e terzo comma, della direttiva 93/118 nonché del capitolo I, punti 1, primo trattino, lett. b) ed e), nonché 2, primo comma, lett. a), dell'allegato a tale direttiva.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

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