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Document 61998CJ0101

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 1999.
    Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH contro Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione - Regolamento (CEE) n. 1898/87 - Direttiva 89/398/CEE - Utilizzazione della denominazione "formaggio" per designare un prodotto dietetico nel quale la materia grassa naturale è stata sostituita con grasso vegetale.
    Causa C-101/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-08841

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:615

    61998J0101

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 1999. - Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH contro Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione - Regolamento (CEE) n. 1898/87 - Direttiva 89/398/CEE - Utilizzazione della denominazione "formaggio" per designare un prodotto dietetico nel quale la materia grassa naturale è stata sostituita con grasso vegetale. - Causa C-101/98.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-08841


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Protezione delle denominazioni - Utilizzazione della denominazione «formaggio» per designare un prodotto dietetico nel quale la materia grassa naturale è stata sostituita con grasso vegetale - Inammissibilità - Aggiunta di menzioni descrittive - Irrilevanza

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1898/87, art. 3, n. 1; direttiva del Consiglio 89/398/CEE, art. 3, n. 2]

    Massima


    $$L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1898/87, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, in combinato disposto con l'art. 3, n. 2, della direttiva 89/398 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario nel quale la materia grassa del latte sia stata sostituita da materia grassa vegetale per motivi dietetici non può essere denominato «formaggio».

    L'utilizzazione di una denominazione come «formaggio dietetico all'olio vegetale (o formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale) per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione» non è autorizzata, per quanto riguarda prodotti derivati dal latte nei quali un componente naturale di quest'ultimo sia stato sostituito da una sostanza estranea, neppure quando tale denominazione venga integrata con l'apposizione sulle confezioni di indicazioni descrittive quali «questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» oppure «questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo». Infatti, tali indicazioni descrittive non soltanto non precisano chiaramente che la materia grassa del latte è stata integralmente sostituita dalla materia grassa vegetale, ma aumentano persino il rischio di confusione nella mente del consumatore in quanto suggeriscono, in violazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento, con l'uso illegittimo del termine «formaggio», che i detti prodotti sono prodotti lattiero-caseari.

    Parti


    Nel procedimento C-101/98,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH

    e

    Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1898, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182, pag. 36), e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186, pag. 27),

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici,

    avvocato generale: A. Saggio

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per l'Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH, dall'avv. K.A. Schroeter, del foro di Amburgo;

    - per lo Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, dall'avv. H.-G. Borck, del foro di Amburgo;

    - per il governo tedesco, dai signori E. Röder e C.-D. Quassowski, rispettivamente Ministerialrat e il Regierungsdirektor presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;

    - per il governo ellenico, dal signor I. Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora Galani-Maragkoudaki, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale - sezione del diritto europeo comunitario del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

    - per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

    - per il governo austriaco, dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore C. Schmidt, membro del servizio giuridico, e K. Schreyer, funzionario nazionale distaccato nel medesimo servizio, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali dell'Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH, con l'avv. K.A. Schroeter, dello Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, con l'avv. H.-G. Borck, del governo tedesco, rappresentato dal signor W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor I. Chalkias, e della Commissione, rappresentata dalla signora C. Schmidt, all'udienza del 24 marzo 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 giugno 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 5 marzo 1998, pervenuta alla Corte il 9 aprile seguente, il Bundesgerichtshof ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987 n. 1898, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182, pag. 36; in prosieguo: il «regolamento»), e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186, pag. 27; in prosieguo: la «direttiva»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH (in prosieguo: l'«UDL»), un'impresa del settore alimentare, e lo Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV (in prosieguo: lo «Schutzverband»), un'associazione che ha lo scopo di tutelare la concorrenza, riguardo alla denominazione con la quale l'UDL si propone di vendere due dei suoi prodotti.

    La normativa comunitaria

    3 L'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento dispone:

    «2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per "prodotti lattiero-caseari" i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

    Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

    - le denominazioni che figurano nell'allegato,

    - le denominazioni a norma dell'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE, effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

    3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale, per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto».

    4 L'art. 3 del regolamento prevede:

    «1. Le denominazioni di cui all'articolo 2 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al medesimo articolo.

    Tuttavia, la presente disposizione non si applica alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

    2. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli di cui all'articolo 2, non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario, altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva 84/450/CEE, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

    Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 79/112/CEE».

    5 L'allegato del regolamento contiene, tra le denominazioni previste all'art. 2, n. 2, secondo comma, primo trattino, la denominazione «formaggio».

    6 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva:

    «1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

    2. a) I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.

    b) Un'alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari:

    i) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato,

    o

    ii) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti,

    oppure

    iii) dei lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute».

    7 L'art. 3 della direttiva così stabilisce:

    «1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere tale che detti prodotti siano adeguati all'obiettivo nutrizionale particolare al quale sono destinati.

    2. I prodotti definiti all'articolo 1 devono inoltre rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni di cui all'articolo 1».

    8 Ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva:

    «1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE, si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, alle condizioni seguenti.

    2. La denominazione con cui un prodotto è venduto deve essere accompagnata dall'indicazione delle sue caratteristiche nutrizionali particolari. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), questa indicazione è sostituita dall'indicazione della loro destinazione».

    9 L'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), prevede:

    «L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

    a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

    i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,

    ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,

    iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche».

    10 L'art. 5, n. 1, della direttiva 79/112, come modificato dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/395/CEE (GU L 186, pag. 17), stabilisce che:

    «La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabili o, in mancanza di essa, il nome consacrato dall'uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale ed alle collettività, o una descrizione di esso e, se necessario, della sua utilizzazione, sufficientemente precisa per consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso».

    La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

    11 L'UDL è un'impresa dell'industria alimentare che produce soprattutto formaggio e prodotti derivati dal formaggio, fra cui quelli destinati ad un'alimentazione particolare o dietetica. Essa smercia, in particolare con la marca Becel, alimenti nei quali i grassi animali contenenti acidi grassi saturi sono sostituiti da grassi vegetali ricchi di acidi grassi polinsaturi, che hanno la caratteristica di fare abbassare il tasso di colosterolo.

    12 Dall'inizio degli anni '90, l'UDL commercializza con la denominazione «pasta dietetica per tartine» due prodotti della marca Becel che essa avrebbe intenzione di vendere in futuro con la denominazione «Aperitivo olandese - Formaggio dietetico all'olio vegetale per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione» e «Formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione». L'UDL si propone, peraltro, di far figurare sulla confezione, quanto al primo di tali prodotti, la scritta «questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» e, per il secondo, la scritta «questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colosterolo».

    13 Considerando illegittime le nuove denominazioni e indicazioni descrittive che l'UDL intende apporre sui due prodotti della marca Becel, poiché il formaggio è un prodotto lattiero-caseario mentre, nella composizione di questi ultimi, la materia grassa del latte è integralmente sostituita da grassi vegetali, lo Schutzverband citava in giudizio l'UDL dinanzi al Landgericht di Amburgo, affinché venisse vietato a tale impresa, da un lato, di utilizzare la denominazione «formaggio» per tali prodotti e, dall'altro, di apporre sulla confezione di questi ultimi le dette scritte. La domanda veniva respinta dal Landgericht ma accolta dal giudice d'appello. L'UDL ha proposto un ricorso per cassazione «Revision» dinanzi al Bundesgerichtsof, il quale, ritenendo che nella controversia fossero sorte questioni di interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987 n. 1898, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, anche in considerazione della disciplina di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, vada interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario nel quale per motivi dietetici è stata sostituita la materia grassa naturale con grasso vegetale non possa denominarsi formaggio.

    2) Qualora la questione sub 1) venga risolta affermativamente: se abbia rilevanza il fatto che la denominazione "formaggio dietetico all'olio vegetale (oppure formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale) per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione" sulla confezione sia completata da indicazioni descrittive come "questo formaggio dietetico è ricco di acidi polinsaturi" (...) oppure "questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo"».

    Sulla prima questione

    14 Prima di risolvere tale questione, occorre esaminare se l'art. 3, n. 1, del regolamento si applichi ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

    15 A tale proposito, occorre constatare che i rispettivi obiettivi del regolamento e della direttiva sono diversi e che quest'ultima non esclude l'applicazione del detto regolamento ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Infatti, mentre il regolamento mira a proteggere la denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, alla luce della loro composizione naturale, nell'interesse dei produttori e dei consumatori, l'oggetto della direttiva è la fissazione di norme di etichettatura e di presentazione precise dei prodotti che rientrano nel suo campo d'applicazione, per garantire che la natura e la composizione di questi ultimi siano adeguate all'obiettivo nutrizionale particolare al quale essi sono destinati.

    16 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'UDL, non discende affatto dall'art. 3, n. 2, della direttiva, in combinato disposto con il regolamento, che il diritto comunitario non solo non osti a che la variante dietetica di un prodotto alimentare sia designata con la stessa denominazione di vendita del prodotto corrente corrispondente, ma addirittura imponga l'uso di quest'ultima per la designazione di tale variante.

    17 Infatti, come sostiene il governo tedesco, dalla formulazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva risulta che tale disposizione attiene alle sole «modifiche» apportate ai prodotti e riguarda quindi soltanto la composizione di questi ultimi e non la loro denominazione.

    18 Tale interpretazione è corroborata dalla formulazione del quarto `considerando' della direttiva dal quale risulta che le deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari sono necessarie solo nei limiti in cui tali disposizioni non permettano che la composizione o l'elaborazione di un prodotto alimentare sia modificata al fine di conseguire l'obiettivo nutrizionale specifico perseguito dai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

    19 Emerge dalle considerazioni svolte in precedenza che la denominazione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare è disciplinata dal regolamento e che, di conseguenza, essi possono essere designati con la denominazione generica dei prodotti di consumo corrente loro corrispondenti solo qualora la loro composizione, pur essendo modificata per essere conforme all'obiettivo nutrizionale particolare, non sia in contrasto con le disposizioni relative alla protezione della detta denominazione.

    20 Per quanto riguarda la questione se la denominazione «formaggio» possa essere usata per designare un prodotto nel quale la materia grassa del latte sia stata sostituita dalla materia grassa vegetale, occorre rammentare anzitutto che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento e del suo allegato, la denominazione «formaggio» è riservata soltanto ai «prodotti lattiero-caseari», i quali sono «prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte».

    21 Occorre inoltre rilevare che lo stesso articolo dispone, al suo n. 3, che «le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessuno elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale, per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto».

    22 Emerge chiaramente dalla formulazione di tali disposizioni che un prodotto lattiero-caseario, nel quale un componente qualsiasi del latte sia stato sostituito, anche solo parzialmente, non può essere designato con una delle denominazioni di cui all'art. 2, n. 2, secondo comma, primo trattino, del regolamento.

    23 Di conseguenza, prodotti derivati dal latte, come quelli controversi nella causa a qua, in cui un componente del latte, nella fattispecie la materia grassa animale, è stato interamente sostituito da un'altra sostanza, vale a dire la materia grassa vegetale, non rientrano nella categoria dei «prodotti lattiero-caseari», come definita all'art. 2, n. 2, del regolamento e, ai sensi dell'art. 3, n. 1, di quest'ultimo, non possono essere designati con la denominazione «formaggio».

    24 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 3, n. 1, del regolamento, in combinato disposto con l'art. 3, n. 2, della direttiva, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario nel quale la materia grassa del latte sia stata sostituita da materia grassa vegetale per motivi dietetici non può essere denominato «formaggio».

    Sulla seconda questione

    25 Per risolvere tale questione, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento, applicabile a prodotti diversi da quelli previsti all'art. 2 di quest'ultimo, come i prodotti di cui trattasi nella causa a qua, «non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario, altra forma di pubblicità (...) né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario».

    26 Ebbene, come ha rilevato giustamente il governo ellenico, l'utilizzazione della denominazione «formaggio dietetico» per designare prodotti come quelli di cui trattasi nella causa principale può dare l'impressione al consumatore che si tratti di prodotti che beneficiano della denominazione «prodotti lattiero-caseari» ai sensi del regolamento, il che non è, e le indicazioni descrittive che l'UDL si propone di aggiungere sulla confezione non sono tali da far scomparire tale impressione né da eliminare il rischio di confusione che ne risulta.

    27 Infatti, tali indicazioni descrittive non soltanto non precisano chiaramente che la materia grassa del latte è stata integralmente sostituita dalla materia grassa vegetale, ma aumentano persino il rischio di confusione nella mente del consumatore in quanto suggeriscono, in violazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento, con l'uso illegittimo del termine «formaggio», che i detti prodotti sono prodotti lattiero-caseari.

    28 Di conseguenza, occorre constatare che l'utilizzazione di indicazioni descrittive, come quelle che figurano al punto 12 della presente sentenza, non influisce sul divieto di usare la denominazione «formaggio dietetico» per designare prodotti nei quali uno qualunque dei componenti del latte sia stato sostituito da un'altra sostanza.

    29 Tale constatazione non è rimessa in discussione dall'argomento fatto valere dall'UDL secondo il quale il divieto di usare il termine «formaggio» per designare prodotti derivati dal latte nei quali un componente naturale sia stato sostituito da una sostanza estranea, persino nel caso in cui sulle confezioni figurino indicazioni descrittive, è in contrasto con il principio di proporzionalità.

    30 A tale proposito occorre rammentare che secondo la costante giurisprudenza della Corte il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 13, e 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, punto 96).

    31 Risulta pure da una giurisprudenza costante che, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni anzidette, il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE), 41 e 42 del Trattato CE (divenuti artt. 35 CE e 36 CE) e 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE) gli attribuiscono. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Fedesa e a., punto 14, e Regno Unito/Commissione, punto 97).

    32 A tale proposito occorre, da un lato, constatare che, come emerge dal terzo e dal sesto `considerando' del regolamento, l'obiettivo perseguito dal legislatore è di proteggere la composizione naturale del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'interesse dei produttori e dei consumatori della Comunità e di evitare qualsiasi confusione nella mente di questi ultimi tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte.

    33 D'altro lato, occorre rilevare che non è dimostrato che l'utilizzazione della denominazione «formaggio» accompagnata da indicazioni descrittive, come quelle di cui trattasi nella causa principale, per designare prodotti in cui la materia grassa del latte sia stata completamente sostituita dalla materia grassa vegetale potrebbe impedire certamente qualsiasi confusione nella mente del consumatore quanto alla composizione del prodotto che intende acquistare. Per contro, una siffatta utilizzazione sarebbe manifestamente tale da compromettere la protezione della composizione naturale del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

    34 Di conseguenza, il fatto che sia vietata l'utilizzazione della denominazione «formaggio» per designare prodotti derivati dal latte nei quali un componente naturale di quest'ultimo sia stato sostituito da una sostanza estranea, anche quando sulle confezioni figurano indicazioni descrittive a tale proposito, non costituisce una misura manifestamente inidonea al conseguimento dello scopo perseguito e, pertanto, tale divieto non viola il principio di proporzionalità.

    35 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione nel senso che per quanto riguarda prodotti derivati dal latte nei quali un componente naturale di quest'ultimo sia stato sostituito da una sostanza estranea, l'utilizzazione di una denominazione come «formaggio dietetico all'olio vegetale (o formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale) per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione» non è autorizzata neppure quando tale denominazione venga integrata con l'apposizione sulle confezioni di indicazioni descrittive quali «questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» oppure «questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo».

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    36 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico, francese e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 5 marzo 1998, dichiara:

    1) L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987 n. 1898, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, in combinato disposto con l'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario nel quale la materia grassa del latte sia stata sostituita da materia grassa vegetale per motivi dietetici non può essere denominato «formaggio».

    2) Per quanto riguarda prodotti derivati dal latte nei quali un componente naturale di quest'ultimo sia stato sostituito da una sostanza estranea, l'utilizzazione di una denominazione come «formaggio dietetico all'olio vegetale (o formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale) per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione» non è autorizzata neppure quando tale denominazione venga integrata con l'apposizione sulle confezioni di indicazioni descrittive quali «questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» oppure «questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo».

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