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Document 61998CC0401

Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 17 giugno 1999.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 94/47/CE.
Causa C-401/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-05543

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:317

61998C0401

Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 17 giugno 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 94/47/CE. - Causa C-401/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05543


Conclusioni dell avvocato generale


Fatti e procedura

1 Con atto registrato in cancelleria il 10 novembre 1998, la Commissione proponeva nei confronti della Repubblica ellenica un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) chiedendo alla Corte di constatare l'inadempimento, da parte dello Stato convenuto, degli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato e della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (in prosieguo: la «direttiva») (1).

2 La direttiva ora citata, adottata sulla base dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 95 CE), stabilisce, all'art. 12, n. 1, che gli «Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla (...) direttiva entro trenta mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

3 Nel suo ricorso la Commissione assumeva di non aver ricevuto dalle autorità elleniche alcuna comunicazione in ordine all'adozione delle misure necessarie per dare attuazione nell'ordinamento greco alla direttiva e di non disporre di informazioni provenienti da altre fonti dalle quali potesse dedursi la messa in atto di tali misure. Su queste premesse, la Commissione, seguendo la procedura di cui all'art. 169, primo comma, del Trattato, inviava al governo ellenico, il 9 settembre 1997, una lettera di messa in mora contestandogli l'inadempimento dell'obbligo di dare attuazione alla direttiva e invitandolo a presentare eventuali osservazioni.

4 Con lettera dell'11 novembre 1997, il governo ellenico comunicava alla Commissione di aver già predisposto un progetto di decreto ministeriale contenente le disposizioni in questione. Aggiungeva che la procedura per la relativa approvazione era in corso.

5 Il 16 gennaio 1998, la Commissione, non avendo ricevuto dalle autorità elleniche alcuna comunicazione in ordine all'adozione delle misure in questione, faceva pervenire a quelle autorità un parere motivato contestando loro l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e assegnando loro il termine di due mesi per conformarsi alla direttiva.

6 Tenendo conto di questa presa di posizione delle autorità elleniche, la Commissione perveniva alla conclusione che queste non avevano provveduto a trasporre la direttiva in diritto interno e pertanto proponeva, contro tali autorità, il ricorso per cui è controversia.

Sulla sussistenza dell'inadempimento

7 Secondo il terzo comma dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Secondo il primo comma dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle Istituzioni della Comunità. Per quanto riguarda la trasposizione in diritto interno della direttiva 94/47, l'obbligo relativo è formulato in termini espliciti nell'art. 12 di detta fonte, già citato, che fissa a questo fine il termine ultimo del 29 aprile 1997 e impone agli Stati membri l'obbligo di informare immediatamente la Commissione dell'avvenuta adozione delle misure interne.

8 Il governo ellenico, nella memoria difensiva depositata il 15 dicembre 1998, riconosceva esplicitamente di non aver ancora provveduto a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno. Detto governo dichiarava di essere perfettamente a conoscenza dei limiti temporali entro i quali la procedura interna di attuazione della direttiva doveva essere completata e si impegnava ad operare per porre in essere le necessarie misure nazionali al più presto possibile. Faceva presente a questo riguardo che il Ministero dello Sviluppo, organismo competente nella materia, aveva già predisposto un progetto di decreto presidenziale contenente le disposizioni in questione e che tale progetto sarebbe stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato non appena fossero state raccolte tutte le adesioni necessarie. Si riservava di versare in atti copia di tale progetto.

Risulta dunque accertato che il governo ellenico non ha adottato le misure di attuazione della direttiva entro il termine fissato all'art. 12, n. 1, della medesima e che, comunque, non ha comunicato alla Commissione la intervenuta adozione di tali misure. Si aggiunga che lo stesso governo, dopo aver esplicitamente riconosciuto la propria inadempienza, non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificarla. E' persino superfluo sottolineare che la mera predisposizione di un progetto di decreto, il cui testo peraltro non è stato neppure versato in atti, non può in alcun modo giustificare l'inerzia del governo ellenico.

Sulle spese

9 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella specie, il governo ellenico è risultato soccombente e la Commissione ne ha richiesto la condanna alle spese. Conseguentemente, il detto governo deve essere condannato al pagamento delle spese ripetibili.

Conclusioni

10 Per le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva medesima e dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE);

- condannare la Repubblica ellenica alle spese del giudizio.

(1) - GU L 280, pag. 83.

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