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Document 61998CC0297

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 18 maggio 2000.
SCA Holding Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Motivazione - Circostanze attenuanti.
Causa C-297/98 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-10101

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:267

61998C0297

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 18 maggio 2000. - SCA Holding Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Motivazione - Circostanze attenuanti. - Causa C-297/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10101


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con atto introduttivo depositato il 29 luglio 1998, la società SCA Holding Ltd (in prosieguo: la «SCA Holding») ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, SCA Holding/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

2. Con la detta sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla SCA Holding avverso la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (in prosieguo: la «decisione»), con cui la Commissione aveva inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nel mercato comunitario per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3. Con tale ricorso la SCA Holding chiedeva al Tribunale l'annullamento della decisione sia nella parte in cui accertava un'infrazione a carico della SCA Holding sia nella parte in cui le infliggeva un'ammenda di ECU 2 200 000 per la detta infrazione. In subordine, essa chiedeva una sostanziale riduzione dell'ammenda. Per un'esauriente esposizione dei motivi dedotti dalla SCA Holding avverso la decisione e della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di dover respingere l'insieme dei detti motivi, si rimanda alla sentenza impugnata.

4. Nell'ambito della presente impugnazione, la SCA Holding conclude che la Corte voglia:

1) annullare la sentenza impugnata;

2) annullare l'art. 1 della decisione nei limiti in cui riguarda la ricorrente o, in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 di tale decisione;

3) condannare la Commissione alle spese.

5. La Commissione, convenuta nel procedimento d'impugnazione così come lo era stata in primo grado, conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare il ricorso irricevibile e in ogni caso respingerlo in quanto infondato;

2) in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova valutazione dell'ammenda nell'ambito dell'esercizio della sua competenza anche di merito;

3) in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese del procedimento d'impugnazione.

6. A sostegno delle proprie conclusioni, la SCA Holding deduce due ordini di motivi:

- i motivi volti a dimostrare che il Tribunale ha ingiustamente respinto i suoi argomenti secondo cui essa non avrebbe dovuto essere destinataria della decisione;

- quelli volti a dimostrare che il Tribunale, confermando la legittimità e l'importo dell'ammenda inflitta alla SCA Holding dalla Commissione, ha violato il diritto comunitario.

7. Al fine di evitare inutili ripetizioni, i suesposti motivi saranno illustrati in dettaglio, in quanto necessario, nell'ambito del loro esame specifico.

Sul primo motivo, relativo alla destinataria della decisione

8. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto valere avverso la decisione un motivo relativo al fatto ch'essa non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del comportamento della cartonificio Colthrop Mill (in prosieguo: la «Colthrop») e che quindi non era la destinataria appropriata della decisione con cui sono state sanzionate le pratiche di quest'ultima contrarie all'art. 85 del Trattato. Il Tribunale ha respinto tale motivo pronunciandosi nei seguenti termini:

«61 E' pacifico che la Colthrop era uno stabilimento di produzione di cartoncino, di proprietà prima della Reed P & B, poi della SCA Aylesford Ltd e, infine, della SCA Holding per l'intero periodo dell'infrazione.

62 Va poi constatato che le denominazioni Reed P & B, SCA Aylesford Ltd e SCA Holding (la ricorrente) sono le denominazioni sociali successivamente assunte da un'unica e medesima persona giuridica.

63 Le circostanze del caso di specie non pongono quindi alcuna questione di successione. Infatti, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale , che è alla persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione che va imputato il comportamento illecito di quest'ultima. Fintanto che tale persona giuridica continua ad esistere, la responsabilità del comportamento illecito deve accompagnarla, anche se gli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla commissione dell'infrazione sono stati ceduti a terzi dopo il periodo dell'infrazione stessa.

64 Ciò posto, la Commissione ha legittimamente adottato la decisione nei confronti della persona giuridica che era responsabile delle attività anticoncorrenziali accertate nel periodo dell'infrazione e che ha seguitato ad esistere fino all'adozione della decisione.

65 Di conseguenza, anche qualora la Colthrop potesse essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato e tale impresa sia stata detenuta, alla data di adozione della decisione, dalla persona giuridica Colthrop Board Mill Ltd, le conclusioni della ricorrente possono tendere, tutt'al più, a dimostrare che la Commissione disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione. La scelta operata dalla Commissione non può quindi, in circostanze del genere, essere validamente contestata.

66 Per di più, la Reed P & B figurava nell'elenco dei membri del PG Paperboard.

67 Ora, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la Commissione ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo:

"1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione,

oppure

2) quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)".

68 Poiché la Commissione ha ritenuto che non ricorresse una delle due condizioni di deroga al principio enunciato al punto 143, essa ha correttamente deciso di non rivolgere la decisione alle capogruppo successive della società Reed P & B/SCA Aylesford/SCA Holding.

69 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto».

9. Per comprendere correttamente il punto 65 della sentenza impugnata, occorre precisare che in data 19 aprile 1991 la Colthrop ha acquisito personalità giuridica con la denominazione Colthrop Board Mill Ltd e che, ai sensi dell'art. 1 della decisione, l'infrazione è durata «almeno fino all'aprile 1991».

10. Nel presente ricorso, la ricorrente riassume le sue censure avverso tale passaggio della sentenza impugnata nel seguente modo:

«a) Una questione di successione si presenta allorquando un'infrazione è commessa da un'impresa che mantenga, nonostante uno o più cambi di titolarità nel corso del periodo dell'infrazione o nel periodo successivo a quest'ultimo, una "continuità funzionale ed economica" durante il periodo dell'infrazione e, fino alla data di adozione della decisione, continui ad esistere "nella sua forma essenziale" e goda di personalità giuridica alla data di adozione della decisione. Il giudizio del Tribunale, secondo il quale nelle circostanze del caso di specie non si pone alcuna questione di successione, è basato su una motivazione erronea ed è contrario ai principi del diritto e alla giurisprudenza dei giudici europei;

b) il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che la Commissione poteva scegliere l'entità destinataria della decisione Cartoncino tra entità appartenenti a diversi gruppi di società;

c) l'esame effettuato dal Tribunale per accertare se la Commissione avesse effettuato correttamente tale scelta era inadeguato. Anche se la Commissione avesse avuto la facoltà di scegliere l'entità destinataria della decisione Cartoncino tra i diversi gruppi di società, facoltà che viene contestata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando che la scelta operata dalla Commissione non potesse essere validamente contestata».

11. Si pone l'interrogativo se tali censure siano fondate.

12. Rilevo, in primo luogo, che i punti 61 e 62 della sentenza impugnata, che costituiscono la premessa del ragionamento del Tribunale, si riferiscono a elementi di fatto da esso accertati e che, in quanto tali, non possono essere discussi in sede d'impugnazione. Del resto, la ricorrente non li contesta. La sua obiezione riguarda il punto 63 della detta sentenza, in cui si afferma che le dette circostanze di fatto escludono che si possa porre una questione di successione.

13. Poiché il Tribunale presenta tale affermazione come semplice trasposizione al caso di specie dei principi enunciati ai punti 236-238 della citata sentenza Enichem Anic/Commissione, è d'uopo ricordare quanto essi stabiliscono:

«236 Una volta che sia stabilita la sussistenza di tale infrazione, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione, affinché la detta persona risponda di quest'ultima.

237 Tuttavia, qualora tra il momento in cui viene commessa l'infrazione e il momento in cui l'impresa deve risponderne la persona responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente, occorre dapprima localizzare l'insieme degli elementi materiali ed umani che ha concorso alla commissione dell'infrazione e poi identificare la persona che è divenuta responsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa della persona che era responsabile della sua gestione al momento in cui è stata commessa l'infrazione, l'impresa possa non rispondere di quest'ultima.

238 Nel caso della ricorrente la persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione ha continuato ad esistere fino all'emanazione della decisione. Ne consegue che giustamente la Commissione le ha imputato l'infrazione».

14. Se si analizzano questi principi, si constata che, premesso che occorre distinguere tra l'impresa, vale a dire l'operatore economico attivo sul mercato, e la persona responsabile della sua gestione, essi prendono in considerazione due ipotesi.

15. Nella prima, la persona responsabile dell'impresa al momento dell'attuazione di pratiche restrittive della concorrenza esiste ancora giuridicamente alla data di adozione della decisione che le sanziona, e spetta quindi ad essa risponderne ed essere, di conseguenza, la destinataria della decisione. Non si pone quindi alcun problema di successione nel senso di un passaggio da una persona giuridica ad un'altra degli obblighi derivanti da una responsabilità.

16. Nella seconda ipotesi, la persona responsabile della gestione ha cessato di esistere giuridicamente nel momento in cui interviene la sanzione e, affinché l'infrazione non resti impunita, occorre pertanto stabilire chi l'ha sostituita, seguendo a tal fine la traccia dell'impresa in quanto realtà economica e non giuridica, in modo da individuare la persona che ormai ne dirige la gestione. Questa persona, mediante un meccanismo d'imputazione che, per comodità, si qualifica come successorio, diventa destinataria della decisione e deve sostenere l'onere della sanzione.

17. In questa impostazione, che si può riassumere con la formula «la responsabilità è di chi detiene il potere», l'impresa non è indotta ad assumersi direttamente la responsabilità dei propri atti. Essa serve a designare il responsabile su cui deve gravare la sanzione, fermo restando che tale responsabile potrà in qualche modo essere nominato in contumacia, ove la persona che ha diretto l'impresa al momento dei fatti sanzionati sia scomparsa e, quindi, non possa più essere punita.

18. Il caso di specie rientra manifestamente nella prima ipotesi, poiché «SCA Holding» è soltanto la nuova denominazione della società Reed Paper & Board Ltd (in prosieguo: la «P & B»), responsabile della gestione della Colthrop all'epoca dei fatti, ed è quindi logico che, applicando i principi enunciati nella succitata sentenza Enichem Anic/Commissione, il Tribunale abbia negato l'esistenza di un qualunque problema di successione e abbia considerato che la SCA Holding dovesse essere il destinatario della decisione.

19. Occorre chiedersi dove risiede, secondo le dichiarazioni della ricorrente, il vizio di tale argomentazione.

20. Quand'anche dalle ampie considerazioni che il presente ricorso dedica al problema in questione fosse possibile desumere una posizione chiara, tale vizio non consisterebbe nel carattere erroneo dei principi enunciati nella citata sentenza Enichem Anic/Commissione, che la SCA Holding sostiene di non voler rimettere in discussione, bensì nella loro inapplicabilità al caso di specie. Secondo la ricorrente, quest'ultimo è caratterizzato dal fatto che, alla data di adozione della decisione, l'impresa che aveva commesso l'infrazione non soltanto non era più, per quanto riguarda la sua gestione, sotto la responsabilità della persona giuridica che deteneva tale responsabilità al momento dei fatti all'origine delle sanzioni, ma aveva acquisito essa stessa personalità giuridica, in quanto l'unità di gestione costituita dalla Colthrop era stata trasformata in società distinta anteriormente alla sua cessione.

21. A prima vista, è difficile immaginare come tali elementi di fatto, che nessuno contesta, possano ostacolare l'applicazione dei principi sanciti dalla citata sentenza Enichem Anic/Commissione, poiché essi non permettono di ritenere che non si verifichi la prima ipotesi sopra formulata, vale a dire che la persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa durante l'infrazione esista ancora alla data in cui la Commissione adotta la sua decisione.

22. Di fatto, anche se non è stato affermato in maniera esplicita, la SCA Holding intende quindi contestare o, più sottilmente, modificare l'approccio stesso della citata sentenza Enichem Anic/Commissione in modo da porre in luce un problema di successione grazie al quale essa potrebbe evitare le conseguenze del comportamento adottato all'epoca in cui era responsabile della gestione della Colthrop.

23. La ricorrente contesta sostanzialmente il fatto che la Commissione e il Tribunale non hanno ammesso che, una volta divisa dalla Colthrop, essa fosse esonerata dalla responsabilità che le spettava in quanto persona giuridica responsabile della gestione durante il periodo in cui è stato posto in essere il comportamento anticoncorrenziale.

24. La ricorrente non contesta direttamente le premesse dell'argomentazione della citata sentenza Enichem Anic/Commissione (vale a dire la necessità di distinguere tra l'impresa e la persona giuridica responsabile della sua gestione), bensì costruisce di fatto un ragionamento volto, in ultima analisi, ad attribuire la responsabilità all'impresa stessa.

25. In questa sottile presentazione, poiché la persona giuridica che assume la responsabilità della gestione dell'impresa non è più la vera responsabile delle pratiche anticoncorrenziali, essa è semplicemente un rappresentante assunto dall'impresa, che è la vera responsabile. Quest'ultima, quando cambierà proprietario, manterrà manifestamente tale qualità di responsabile, non potrà disfarsene e, se la Commissione, dopo aver scoperto le pratiche anticoncorrenziali, vorrà sanzionarle, dovrà rivolgersi al nuovo rappresentante dell'impresa, fermo restando che, se l'impresa si è in qualche modo emancipata diventando una società, come un minore che ha raggiunto la maggiore età, per riprendere un'immagine tratta, come la successione, dal diritto di famiglia, essa dovrà assumersi personalmente le proprie responsabilità. Se si applicasse nel caso di specie, tale tesi condurrebbe a concludere che la Colthrop Board Mill Ltd dovrebbe rispondere delle attività anticoncorrenziali passate della Colthrop, quando quest'ultima era diretta dalla SCA Holding.

26. Si osserverà per inciso che, in questa formulazione, il ricorso alla nozione di successione sembra un po' artificioso, poiché la Colthrop di fatto sarebbe stata fin dall'inizio e sarebbe rimasta fino alla fine responsabile delle proprie attività.

27. Comunque sia, ritengo però che si possa soltanto ricusare un siffatto ragionamento e che occorra attenersi alla soluzione inequivocabile che il Tribunale aveva stabilito nella citata sentenza Enichem Anic/Commissione, e che esso ha semplicemente applicato al caso di specie, poiché mi sembra fondamentalmente corretto che la responsabilità sia associata al potere.

28. La SCA Holding ha diretto la Colthrop durante l'intero periodo dell'infrazione ed è assolutamente normale che essa si assuma oggi le proprie responsabilità riguardo al suo comportamento passato.

29. Avrei terminato di trattare questo motivo se il Tribunale non avesse tentato di rafforzare la sua conclusione facendo leva su altri argomenti, di cui la ricorrente contesta del pari la fondatezza, in questo caso, devo dire, con qualche ragione in più.

30. La SCA Holding sostiene che il punto 65 della sentenza impugnata non soltanto è in contraddizione con il punto 63, ma è anche erroneo in se stesso, in quanto ammette che, in certe circostanze, la Commissione può disporre di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione che sanziona le pratiche anticoncorrenziali e afferma che tale scelta, una volta operata, non può essere validamente contestata.

31. In effetti, devo riconoscere che la lettura del punto 65 della sentenza impugnata può soltanto lasciare perplessi, per diverse ragioni. E' innanzi tutto inevitabile stupirsi del fatto che il Tribunale presenti la qualità di impresa della Colthrop alla stregua di una semplice ipotesi. E' pur vero che, nei punti precedenti, non si è esplicitamente affermato che la Colthrop fosse un'impresa, poiché il punto 61 precisa unicamente che essa era uno «stabilimento di produzione di cartoncino».

32. Tuttavia, l'intera argomentazione del punto 63 della sentenza impugnata, costruita in riferimento alla citata sentenza Enichem Anic/Commissione, si basa sull'esistenza della Colthrop in quanto impresa, poiché opera una distinzione tra l'impresa e la persona giuridica responsabile della sua gestione. Se il Tribunale avesse inteso ritenere che la Colthrop non fosse un'impresa e che rappresentasse soltanto un elemento del patrimonio della P & B, divenuta la SCA Holding, non avrebbe affatto avuto bisogno di richiamare la citata sentenza Enichem Anic/Commissione. In questo caso, infatti, l'unica impresa individuabile sarebbe stata la P & B e non si sarebbe posto alcun problema d'imputazione dell'infrazione, poiché la decisione sarebbe semplicemente stata adottata nei confronti dell'«impresa» che aveva essa stessa violato le regole di concorrenza, mentre la successiva vendita dell'elemento patrimoniale costituito dalla Colthrop sarebbe risultata irrilevante.

33. Il fatto in sé che il punto 65 della sentenza impugnata consideri l'esistenza della Colthrop in quanto impresa come una semplice ipotesi non è, con ogni evidenza, atto ad avvalorare le considerazioni precedenti.

34. Peraltro, anche a prescindere da questa contraddizione, l'attribuzione di un carattere ipotetico all'esistenza della Colthrop in quanto impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato mi sembra del tutto criticabile, mentre si discute su chi debba essere il destinatario di una decisione della Commissione che sanziona una violazione delle regole di concorrenza. Credo infatti che tali regole debbano essere applicate con chiarezza e non in maniera vaga, come fa trapelare il punto 65 della sentenza impugnata.

35. Per quanto riguarda le conseguenze che il Tribunale attribuisce all'eventuale riconoscimento della Colthrop in quanto impresa, posso soltanto esprimere le stesse riserve. Non mi sembra in nessun caso auspicabile che la Commissione disponga di una facoltà di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione. Non contesto affatto che, in certe fattispecie, come quella attualmente in esame, possano porsi problemi quanto alla determinazione del destinatario della decisione, ma ciò non giustifica certamente la concessione di una facoltà di scelta. Il fatto che i dati di un problema siano complessi non implica che sia corretta qualunque soluzione che vi venga apportata. L'individuazione del destinatario deve ottemperare a determinate regole giuridiche, come quelle enunciate nella citata sentenza Enichem Anic/Commissione, ed è applicandole, in seguito ad un'analisi rigorosa, che si deve determinare il destinatario e non operando una scelta, che renderebbe difficile convincere gli interessati del suo carattere non meramente arbitrario.

36. A mio parere, non vi è alcuna facoltà di scelta. Tuttavia, anche qualora si potesse scegliere, vale a dire anche se la norma giuridica consentisse di adottare la decisione che sanziona una condotta contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato posta in essere da un operatore economico sia nei confronti di A che di B, la scelta operata dalla Commissione non potrebbe, come afferma il Tribunale, essere contestata da colui su cui ricade la scelta medesima?

37. Si potrebbe essere tentati di rispondere che sia effettivamente così. Infatti, una volta ammesso che il destinatario della decisione poteva essere sia A che B, nel caso sia stato scelto A, questi potrà forse dimostrare che B avrebbe altrettanto potuto essere il destinatario, ma tale dimostrazione non modificherà minimamente il fatto che scegliendo A non è stata violata la norma giuridica e, secondo me, questo è quanto il Tribunale ha voluto rispondere alla SCA Holding.

38. E' tuttavia ammissibile che l'unica motivazione atta a giustificare la scelta di A sia l'assenza di ostacoli che impedissero di sceglierlo oppure la facoltà di non dover motivare tale scelta? Ciò significherebbe riconoscere alla Commissione un potere discrezionale di ampiezza tale da tendere all'arbitrarietà.

39. Tuttavia, dall'altro lato, se si esige che la scelta di A sia davvero motivata, si dovrà allo stesso tempo attribuire ad A il diritto di contestare tale motivazione dinanzi al giudice. Resta da chiedersi se l'eventuale censura da parte di quest'ultimo non significhi automaticamente che avrebbe dovuto essere scelto B e, in questo caso, cosa ne sia della scelta che si asserisce rimessa alla Commissione.

40. Anche da questo punto di vista, se si vuole evitare di chiudersi nelle contraddizioni inerenti all'esistenza simultanea di una scelta e di un controllo giurisdizionale minimo, non sembra auspicabile ammettere che la Commissione possa, anche se soltanto in casi ipotetici ben particolari, disporre di una facoltà di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione.

41. La repressione delle violazioni delle regole di concorrenza è una questione troppo importante per poter lasciar spazio ad approssimazioni. La Commissione può esitare, ma deve decidere, vale a dire deve scegliere tra le soluzioni che le sembrano possibili. In ultima analisi, spetta al giudice stabilire se essa abbia operato la scelta giusta, il che significa che la Commissione non dispone di una vera facoltà di scelta, bensì di opzioni di cui una sola è quella che la corretta applicazione della norma giuridica impone.

42. Ne discende, quindi, che l'affermazione contenuta al punto 65 della sentenza impugnata non solo è inesatta, ma compromette quanto sostenuto al punto precedente? Nutro seri dubbi in proposito.

43. Questo, da un lato, perché la censura relativa a tale punto della sentenza impugnata non significherebbe affatto che la SCA Holding non fosse il destinatario appropriato della decisione. Anzi, al contrario, ritengo che, se presi singolarmente, i punti 61-64 non siano censurabili.

44. Dall'altro lato, perché il Tribunale ha fornito, ai punti 66 e seguenti della sentenza impugnata, un ulteriore motivo di rigetto del ricorso proposto dinanzi ad esso dalla SCA Holding avverso la decisione, nella parte che la riguarda, vale a dire il fatto che la P & B (precedente denominazione della SCA Holding) figurava nell'elenco dei membri del PG Paperboard (organismo in seno al quale era organizzata l'intesa).

45. Tale elemento mi sembra determinante, poiché rafforza quanto affermato ai punti 61-64 della sentenza impugnata. Esso dimostra che la SCA Holding ha vincolato all'intesa la Colthrop, che era il partner degli altri membri dell'intesa e s'impegnava a nome proprio. Tale partecipazione della SCA Holding alle attività del PG Paperboard esclude che essa possa oggi rifiutare di assumersi la responsabilità delle pratiche anticoncorrenziali attuate nel mercato dalla Colthrop e giustifica quindi l'adozione della decisione nei suoi confronti.

46. Nel complesso, ritengo quindi che il Tribunale abbia legittimamente respinto il motivo della SCA Holding e che occorra considerare il punto 65 della sentenza impugnata soltanto come un infelice obiter dictum, che non è atto a rimettere in discussione la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale.

Sul secondo motivo, relativo all'importo dell'ammenda

47. La SCA Holding accusa il Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell'esercizio della sua competenza anche di merito per quanto riguarda il controllo dell'ammenda inflittale. Questo motivo si suddivide a sua volta in tre parti. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto statuendo che la posizione adottata dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo non giustificava una riduzione dell'ammenda. In secondo luogo, esso avrebbe commesso un errore analogo statuendo che la motivazione della decisione non era viziata in misura sufficiente a far annullare o ridurre l'ammenda. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere che la Commissione avesse scelto la SCA Holding come destinataria della decisione relativa alla Colthrop e allo stesso tempo avesse omesso, nel controllare il livello dell'ammenda, di tener conto del fatto che si era trattato di una scelta. Esaminerò queste tre parti in ordine successivo.

Sulla prima parte del secondo motivo

48. Dinanzi al Tribunale, la SCA Holding ha sostenuto che la posizione da essa adottata nel corso del procedimento amministrativo, consistita nel non pronunciarsi sull'esistenza dei fatti costitutivi dell'infrazione che le veniva imputata e nel comunicare di non aver avuto alcuna conoscenza del settore del cartoncino, in quanto aveva detenuto il controllo della Colthrop soltanto per un breve periodo prima della cessione ad un'altra società, le conferiva il diritto di fruire, come altri destinatari della decisione, di una riduzione dell'importo dell'ammenda. Il Tribunale ha così respinto tale pretesa:

«156 La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 393).

157 L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.

158 Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla Commissione nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare, come ha fatto la ricorrente, che non si pronuncia sui fatti allegati dalla Commissione. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza».

49. La SCA Holding contesta questa analisi facendo valere che non si può trattare allo stesso modo un'impresa che non si pronunci per scelta tattica, mentre avrebbe potuto perfettamente farlo giacché in possesso di tutti i dati necessari, e un'impresa che, come la stessa SCA Holding, non si pronunci perché non sia in grado di farlo, non disponendo di informazioni che le consentano di valutare se le affermazioni della Commissione siano conformi alla realtà. Essa sostiene del pari che la posizione da essa adottata ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione.

50. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, questo motivo non è irricevibile. La ricorrente non rimette infatti in discussione semplici constatazioni di fatto operate dal Tribunale, bensì sostiene che esso ha ingiustamente considerato l'atteggiamento da essa adottato come non equiparabile a quello delle imprese che non hanno contestato i fatti su cui si fondavano gli addebiti della Commissione e che hanno, a tale titolo, fruito di una riduzione dell'ammenda inflitta loro per la partecipazione all'intesa, riduzione la cui legittimità non è in discussione.

51. Tuttavia, ad un esame, tale pretesa risulta infondata. Si può infatti soltanto concordare con il Tribunale quando precisa, al punto 157 della sentenza impugnata, in cosa consista l'agevolazione del compito della Commissione nel caso in cui manchi la contestazione dei fatti dedotti, mentre tale compito non è affatto agevolato quando l'impresa si chiuda nel silenzio.

52. Nel primo caso, l'impresa non ha più la possibilità di formulare taluni capi di contestazione, poiché le verrebbe opposta la regola del «venire contra factum», mentre nel secondo, essa conserva la libertà di dedurre, al momento opportuno, tutti i motivi di difesa che ritenga utili.

53. Tale situazione traspare con ogni evidenza, come ha sottolineato la Commissione, dal fatto che, nella fase orale dinanzi al Tribunale, la SCA Holding abbia inteso associarsi alle difese orali comuni volte a contestare alcuni dei fatti accertati dalla Commissione, ossia abbia tentato di trarre vantaggio in giudizio dal fatto di essersi cautelativamente astenuta dal riconoscere nel corso del procedimento amministrativo la veridicità dei fatti dedotti dalla Commissione. Se essa non è riuscita nel suo scopo, è unicamente perché aveva omesso di menzionare la sua contestazione dei fatti nell'atto introduttivo.

54. Come sottolinea parimenti la Commissione, la SCA Holding non poteva fare il doppio gioco, vale a dire sforzarsi di sembrare uno spettatore innocente nei confronti dell'intesa e al tempo stesso godere dei vantaggi di una collaborazione minima con la Commissione consistente nel riconoscimento dell'esistenza di determinati fatti. Essa ha operato una scelta che si è rivelata poco sensata, ma questo errore tattico non può costituire un motivo di ricorso.

55. Anche supponendo che la SCA Holding non giochi un ruolo ambiguo quando si presenta come uno spettatore innocente, cioè che non abbia volutamente negato fatti a lei perfettamente noti, il ragionamento del Tribunale non andrebbe comunque censurato. Quest'ultimo non ha affatto respinto il motivo dedotto dalla SCA Holding per via del fatto che tale impresa non aveva dimostrato una sincera volontà di collaborazione. Esso non ha voluto sanzionare in alcun modo una cattiva volontà da parte della SCA Holding, ma si è limitato a constatare che, obiettivamente e a prescindere da qualsiasi giudizio di valore, l'atteggiamento assunto dalla SCA Holding non era atto ad agevolare il compito della Commissione e che non esistevano giustificazioni oggettive che consentissero una riduzione dell'ammenda inflittale, dato che il solo criterio per la concessione di una riduzione di tale tipo era l'agevolazione effettiva del compito della Commissione.

56. La SCA Holding non è stata «punita» per il suo atteggiamento. Si rileva soltanto che tale condotta non può essere equiparata, per quanto riguarda le sue conseguenze, a quella delle imprese che hanno ottenuto una riduzione. Il rifiuto del Tribunale di esercitare la sua competenza anche di merito per ridurre l'ammenda inflitta alla SCA Holding non mi sembra affatto arbitrario o contrario a norme giuridiche e, pertanto, propongo di respingere la prima parte del secondo motivo.

Sulla seconda parte del secondo motivo

57. Nella seconda parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l'assenza di una motivazione specifica, nella decisione, sulle modalità di calcolo delle ammende non andava considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte (punto 207 della sentenza impugnata). Dal momento che questo motivo è stato parimenti dedotto nell'ambito di altri otto ricorsi, rimando per la mia posizione nel merito alle mie conclusioni nella causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/Commissione, in cui propongo il rigetto del motivo in questione.

Sulla terza parte del secondo motivo

58. L'ultima parte del motivo diretto contro il rifiuto del Tribunale di annullare o di ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente non necessita di un'analisi dettagliata. Da un lato, infatti, ho spiegato in precedenza per quale ragione mi sembrava che non potesse trattarsi di una vera scelta operata dalla Commissione con l'avallo del Tribunale, di modo che la premessa stessa su cui questa censura si basa si rivela inesatta.

59. Dall'altro lato, anche qualora si fosse potuta operare una scelta, è evidente che la persona giuridica ritenuta la destinataria della decisione doveva essere sanzionata in base alla gravità e alla durata dell'infrazione commessa dall'impresa di cui le veniva imputato il comportamento, senza discriminazioni rispetto agli altri destinatari della decisione che dovevano rispondere di infrazioni commesse da altre imprese membri dell'intesa e quindi, nel suo caso, senza alcuna riduzione dell'importo dell'ammenda. Pertanto, neanche quest'ultima contestazione della SCA Holding può essere accolta.

Conclusione

60. Poiché ritengo infondati tutti i motivi dedotti dalla SCA Holding Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione, propongo alla Corte di:

1) respingere interamente il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese.

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