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Document 61998CC0007

Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 23 settembre 1999.
Dieter Krombach contro André Bamberski.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Convenzione di Bruxelles - Esecuzione delle decisioni - Ordine pubblico.
Causa C-7/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-01935

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:446

61998C0007

Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 23 settembre 1999. - Dieter Krombach contro André Bamberski. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Convenzione di Bruxelles - Esecuzione delle decisioni - Ordine pubblico. - Causa C-7/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-01935


Conclusioni dell avvocato generale


1 Con il presente ricorso il Bundesgerichtshof solleva tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1) (in prosieguo: la «Convenzione»), nonché dell'art. II del Protocollo ad essa allegato (in prosieguo: il «Protocollo»).

I quesiti vertono essenzialmente sulla nozione di «ordine pubblico dello Stato richiesto» di cui all'art. 27, punto 1. Si chiede alla Corte di stabilire, da un lato, se il giudice di uno Stato contraente possa non riconoscere perché contraria all'ordine pubblico una sentenza, pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente, su un'azione civile esperita in sede penale qualora questo secondo giudice abbia fondato la sua competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima e, dall'altro, se il primo giudice possa non riconoscere la decisione straniera qualora il giudice dello Stato di origine non abbia permesso all'imputato di difendersi sulla base delle norme di procedura penale nazionali che vietano all'imputato contumace di presentare le proprie difese.

Il procedimento nazionale e i quesiti pregiudiziali

2 Risulta dalla ordinanza di rinvio che il 9 luglio 1982 il dottor Krombach, di nazionalità tedesca, somministrava alla signorina Kalinka Bamberski, di nazionalità francese, la quale abitava presso di lui a Lindau (Repubblica federale di Germania), una iniezione di Kobalt-Ferrlecit e che costei decedeva a Lindau il 10 luglio 1982. In relazione a questo episodio, le autorità tedesche promuovevano a carico del dottor Krombach un procedimento penale per omicidio. Tale procedimento, protrattosi per vari anni, veniva archiviato per insufficienza di prove.

Il signor André Bamberski, padre di Kalinka, presentava successivamente alle autorità francesi una denuncia contro il dottor Krombach attribuendogli la responsabilità della morte della figlia. Nel 1993 quest'ultimo era rinviato a giudizio per omicidio doloso davanti alla Corte di assise di Parigi. Il signor Bamberski si costituiva parte civile in questo procedimento. Il 5 giugno 1993 venivano notificati al dottor Krombach, nella sua residenza di Lindau, sia il provvedimento di rinvio a giudizio che la domanda risarcitoria connessa al procedimento penale. A seguito di ciò la Corte di assise di Parigi disponeva l'arresto dell'imputato per assicurarne la presenza nell'udienza pubblica. Il dottor Krombach però non compariva personalmente, ma si faceva rappresentare da un avvocato francese e da un avvocato tedesco. La Corte di assise lo dichiarava contumace e, conseguentemente, vietava ai suoi rappresentanti legali di stare in giudizio e non ammetteva agli atti le loro memorie difensive.

3 Con sentenza del 9 marzo 1995, la Corte di assise condannava, in contumacia, il dottor Krombach a una pena detentiva di quindici anni per omicidio preterintenzionale in danno della signorina Bamberski. Con sentenza del 13 marzo 1995, il giudice francese condannava inoltre il dottor Krombach a corrispondere al signor Bamberski la somma di 350 000 FF, di cui 250 000 FF a titolo di risarcimento del danno morale e 100 000 FF a titolo di rimborso delle spese giudiziali.

Il dottor Krombach proponeva ricorso per cassazione contro entrambe queste sentenze. La Corte di cassazione dichiarava il ricorso inammissibile in quanto presentato da un contumace.

Il medesimo dottor Krombach proponeva altresì un ricorso contro la Francia davanti alla Commissione europea dei diritti dell'uomo facendo valere che il fatto di non consentirgli di essere rappresentato in giudizio aveva comportato una violazione dei suoi diritti di difesa. Non risulta che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia emesso alcun provvedimento in relazione a questo ricorso.

4 Il signor Bamberski chiedeva al giudice tedesco l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di condanna del debitore al risarcimento dei danni. Il Landgericht di Kempten accoglieva tale domanda. Contro questa decisione il dottor Krombach presentava opposizione davanti all'Oberlandesgericht. L'opposizione veniva respinta. Contro questa seconda decisione sfavorevole il dottor Krombach presentava ricorso davanti al Bundesgerichtshof (in prosieguo: il «BGH»).

5 Il BGH, ritenendo che la causa sollevasse dubbi sulla interpretazione di disposizioni della Convenzione, proponeva alla Corte, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'intepretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 (2) e dell'art. 2 della legge tedesca 7 agosto 1972, i seguenti quesiti pregiudiziali:

«1) Se le norme in materia di competenza rientrino tra quelle di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, allorché lo Stato nel quale si svolge un processo penale ha fondato la propria competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima (art. 3, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, riguardante la Francia) per pronunciarsi nei confronti di un soggetto che è residente nel territorio di un altro Stato firmatario (art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles).

Qualora la questione n. 1 venga risolta negativamente:

2) Se il giudice dello Stato di esecuzione (art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles) per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della Convenzione possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale ha negato al debitore la possibilità di farsi assistere da un avvocato per difendersi contro la parte civilmente costituita (art. II del Protocollo del 27 settembre 1968 sull'interpretazione della Convenzione di Bruxelles) in quanto il convenuto residente in un altro Stato firmatario ed imputato di delitto doloso non è comparso in giudizio personalmente.

Qualora anche alla questione n. 2 sia data soluzione negativa:

3) Se il giudice dello Stato di esecuzione, per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della Convenzione di Bruxelles possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale si è dichiarato competente unicamente in base alla cittadinanza della vittima (v. supra questione n. 1) e inoltre ha negato al convenuto la possibilità di farsi assistere da un avvocato (v. supra, questione n. 2)».

Il quadro normativo

Le disposizioni pertinenti della Convenzione di Bruxelles

6 La Convenzione di Bruxelles «si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale» (art. 1, n. 1). Essa contiene sia le regole per determinare la competenza giurisdizionale delle autorità degli Stati contraenti (titolo II) che le disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione all'estero delle decisioni delle medesime autorità (titolo III).

7 La regola cardine sulla competenza giurisdizionale è quella secondo cui «le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato» (art. 2, n. 1).

La Convenzione esclude espressamente che nei confronti delle persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possano venir invocate le disposizioni nazionali sulla competenza giurisdizionale espressamente indicate al suo art. 3, n. 2. Per la Francia, è esclusa l'applicabilità degli artt. 14 e 15 del codice civile.

La Convenzione prevede poi una serie di regole sulla competenza giurisdizionale riguardanti specifiche azioni giudiziarie. Essa prevede, per le azioni di responsabilità civile esperite in sede penale, la competenza del «giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile» (art. 5, n. 4).

8 Le decisioni di un'autorità giudiziaria di uno Stato contraente sono riconosciute in un altro Stato contraente «senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» (art. 26, n. 1). Il riconoscimento può essere rifiutato per uno dei motivi espressamente previsti negli articoli 27 e 28 della Convenzione.

In particolare, l'art. 27, punto 1, prevede che «le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto».

L'art. 28 prevede poi che il riconoscimento non possa aver luogo «se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59» (primo comma). Nell'accertamento del rispetto di tali norme di competenza, «l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza» (secondo comma). Ad eccezione di questo tipo di controllo, il giudice richiesto non «può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine», in particolare, «le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1» della stessa Convenzione (terzo e ultimo comma).

L'art. 31 dispone che «le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva». L'art. 34, secondo comma, stabilisce poi che «l'istanza [di esecuzione] può essere rigettata per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28».

9 L'art. II del Protocollo stabilisce poi che: «Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate» (primo comma) e che: «Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa sull'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti» (secondo comma).

Le disposizioni nazionali pertinenti

10 Rilevano nella specie sia la disposizione di diritto francese sulla base della quale il giudice si è dichiarato competente a giudicare del reato di cui era imputato il dottor Krombach, e conseguentemente dell'azione civile presentata nel quadro del procedimento penale, che la disposizione, egualmente di diritto francese, sulla base della quale lo stesso giudice ha deciso di non ammettere le difese dell'imputato in quanto contumace.

Quanto alla prima disposizione, risulta dall'ordinanza di rinvio che l'art. 689-1 del codice di procedura penale nella versione all'epoca in vigore (3) prevedeva, al secondo capoverso, che uno straniero è soggetto alla giurisdizione francese per gli illeciti commessi all'estero nei confronti di cittadini francesi. La disposizione del codice di procedura penale ha tenore analogo a quello degli artt. 14 e 15 del codice civile. L'art. 14, in particolare, prevede che «l'étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français» [«Lo straniero anche non residente in Francia potrà essere citato davanti ai tribunali francesi, per l'esecuzione di obbligazioni da lui contratte in Francia con un francese; egli potrà essere chiamato davanti ai tribunali francesi per rispondere delle obbligazioni da lui contratte in un paese straniero nei confronti dei francesi»] (4). Tali disposizioni, come si è già ricordato, non possono essere invocate, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della Convenzione, nei confronti di persone domiciliate in uno Stato contraente.

Quanto alle regole sul procedimento in contumacia, l'art. 630 del codice di procedura penale prevede che l'imputato contumace non possa essere rappresentato da alcun difensore (5).

Nel merito

Sul primo quesito pregiudiziale

11 Con il primo quesito pregiudiziale, il giudice remittente chiede se il giudice di uno Stato contraente possa non riconoscere, perché contraria all'ordine pubblico (ex art. 27, punto 1, della Convenzione), una sentenza, pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente in ordine a un'azione civile esperita in sede penale, qualora questo secondo giudice abbia fondato la sua competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima (art. 689-1 del codice di procedura penale francese).

Il giudice tedesco chiede in sostanza se possa considerarsi contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza straniera pronunciata dal giudice francese, il quale, da un lato, in deroga a quanto dispone l'art. 2 della Convenzione, sulla base della sola nazionalità della vittima, si è dichiarato competente a conoscere di un reato compiuto all'estero da un soggetto residente all'estero e, dall'altro, abbia fatto applicazione di una regola di competenza giurisdizionale in materia penale avente lo stesso contenuto di quella relativa alle cause civili di cui (ai sensi dell'art. 3, n. 2, della Convenzione) non può essere fatta applicazione nei confronti di un cittadino di uno Stato contraente.

12 Ora, il problema che si pone nella presente causa è quello di stabilire se i principi di ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, comprendono anche le regole sulla competenza giurisdizionale dello Stato richiesto.

13 Il giudice remittente fa osservare in proposito che è incompatibile con l'ordine pubblico tedesco una disposizione, quale quella del codice di procedura penale francese, che «costringe un soggetto residente in Germania a comparire in un procedimento per risarcimento in Francia, connesso ad un delitto assertivamente commesso in Germania, per il solo fatto che la vittima era una cittadina francese». Nel diritto tedesco non esisterebbe alcuna disposizione corrispondente a favore dei cittadini tedeschi. Il riconoscimento nell'ordinamento tedesco di una sentenza, pronunciata da un giudice che si fosse basato su una tale norma attributiva di competenza, darebbe luogo ad una discriminazione di trattamento ai danni dei cittadini tedeschi i quali non potrebbero adire il giudice tedesco qualora fossero vittime di reati compiuti all'estero. Una tale discriminazione sarebbe contraria all'art. 3, n. 1, della Legge fondamentale.

14 Per valutare se il contrasto tra le norme sulla competenza giurisdizionale dello Stato di origine e le analoghe disposizioni dello Stato richiesto comporti una violazione di norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 27, punto 1, della Convenzione, occorre riferirsi all'art. 28 della Convenzione medesima.

Questa disposizione prevede che il riconoscimento non possa aver luogo «se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59» (primo comma). Nell'accertamento del rispetto di tali regole di competenza, «l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza» (secondo comma). Ad eccezione di questo tipo di controllo, il giudice richiesto non «può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine», inoltre la stessa disposizione prevede che «le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'art. 27, punto 1» della stessa Convenzione (terzo e ultimo comma).

La disposizione è chiara: il giudice non solo non può ostacolare il riconoscimento di una sentenza sulla base del contrasto dei criteri attributivi della competenza al giudice straniero con i criteri corrispondenti previsti dal diritto interno, ma non deve nemmeno svolgere un esame di tale criteri, con un'unica eccezione che è quella relativa all'eventuale violazione delle disposizioni della stessa Convenzione sulla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni, in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato e sulle cosiddette competenze esclusive (sezioni 3, 4 e 5 del titolo II), nonché nell'ipotesi specifica dell'art. 59 (6). Disposizioni, queste, che contengono delle norme imperative sulla determinazione di competenze speciali ed esclusive dei giudici degli Stati contraenti. In particolare, e per quanto rileva in relazione al quesito in esame, è escluso il controllo sul rispetto della regola generale di competenza di cui all'art. 2 e quello sul divieto di applicare le regole nazionali di competenza esorbitante di cui all'art. 3, n. 2, della Convenzione.

L'art. 28 inoltre vieta espressamente, all'ultimo comma, che il contrasto tra i criteri attributivi della competenza giurisdizionale dello Stato richiedente e quelli di contenuto corrispondente dello Stato richiesto possa essere considerato come una violazione dell'ordine pubblico del secondo paese.

15 Nella Relazione Jenard sulla Convenzione (7) l'articolo 28 è commentato nei termini che seguono:

«Le rigorose norme di competenza enunciate al titolo II, le garanzie concesse al convenuto contumace nell'articolo 20, hanno fatto venir meno la necessità d'imporre, al giudice davanti al quale è invocato il riconoscimento o richiesta l'esecuzione, l'accertamento della competenza del giudice originario.

L'assenza di riesame del merito implica totale fiducia nella giurisdizione dello Stato originario. La fiducia nella fondatezza della sentenza deve normalmente estendersi all'applicazione che il giudice ha fatto delle norme di competenza della Convenzione. L'assenza di verifica della competenza del giudice originario mira ad evitare che nella procedura di exequatur si inizi un nuovo dibattito sull'eventuale violazione di queste norme (...).

L'ultimo comma dell'articolo 28 precisa quali norme di competenza non si riferiscano all'ordine pubblico previsto dall'articolo 27; in altri termini, dispone che è vietato accertare, tramite il ricorso all'ordine pubblico, la competenza del giudice originario. Anche questa precisazione esprime la preoccupazione del comitato di restringere al massimo la nozione di ordine pubblico».

Si legge, sempre nella relazione, con riguardo in particolare alla nozione di ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, che «non si potrà in particolare fare ricorso all'ordine pubblico per rifiutare il riconoscimento di una sentenza pronunciata dal giudice di uno Stato contraente che abbia fondato la propria competenza nei confronti di un convenuto domiciliato fuori della Comunità su una disposizione della propria legislazione nazionale, come le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 (articolo 14 del codice civile francese)».

16 Si potrebbe ricavare da tale commento che può essere considerato contrario all'ordine pubblico il riconoscimento della sentenza pronunciata dal giudice che ha fondato la propria competenza nei confronti dei soggetti domiciliati all'interno della Comunità su una norma nazionale di cui si vieta l'applicazione ai sensi dell'art. 3, n. 2, della Convenzione. Una tale interpretazione dell'art. 28 dovrebbe essere intesa nel senso che tale disposizione ricomprenda in ogni caso tra le eccezioni al divieto di controllo delle regole di competenza nazionale quelle relative alla violazione delle regole sulla competenza generale di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione.

Mi sembra, al contrario, che la lettera della disposizione in esame lascia intendere che il principio generale di tale disciplina è quello del divieto di controllare le regole sulla competenza del giudice che ha reso la pronuncia: ciò per permettere la più ampia possibilità di circolazione dei provvedimenti giudiziari. Ne segue che le eccezioni a tale regola (indicate in particolare al primo comma dell'art. 28) devono essere interpretate in modo restrittivo, con la ovvia conseguenza che esse non possono essere riferite anche ad ipotesi non espressamente contemplate nella Convenzione, conseguenza che sussiste anche nei casi estremi in cui la sentenza comporti un errore nell'applicazione delle regole sulla competenza generale di cui alla sezione 1 del titolo II della Convenzione. Ed infatti, ammettere che il giudice dello Stato richiesto possa esercitare il suo controllo sulle regole di competenza applicate dal giudice dello Stato richiedente assumendo a parametro il rispetto dell'ordine pubblico, finirebbe con lo svuotare di contenuto il divieto generale di cui all'ultimo comma dell'art. 28.

17 Da quanto sin qui osservato discende che, in sede di riconoscimento ed esecuzione, il giudice di uno Stato contraente non può ritenere contrario alle norme di ordine pubblico nazionale il riconoscimento di una decisione straniera per il fatto che il giudice di un altro Stato contraente abbia fondato la propria competenza su una norma differente da quelle dello Stato richiesto. E ciò anche nel caso in cui egli si sia fondato su una norma di contenuto analogo a quelle di cui agli artt. 14 e 15 del codice civile francese. Infatti, sebbene l'art. 3, n. 2, stabilisca che tali disposizioni non possono essere applicate in procedimenti contro le persone aventi domicilio in uno Stato contraente, lo stesso articolo non è incluso tra le eccezioni alla regola generale del divieto di controllare il rispetto, da parte del giudice che ha reso la decisione, delle medesime e ciò per il fatto che l'art. 28 indica quali uniche eccezioni quelle relative alla violazione degli artt. da 7 a 16 del titolo II della Convenzione.

A fortiori, si deve escludere, a mio parere, che possa essere considerato contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto il riconoscimento di una sentenza civile - come quella oggetto del giudizio a quo - pronunciata dal giudice penale, il quale si è dichiarato competente in base a norme del codice di procedura penale di contenuto analogo ai citati artt. 14 e 15 del codice civile.

18 Aggiungo poi che, nella specie, il giudice penale francese ha dedotto la competenza giurisdizionale in ordine alla domanda di risarcimento dalla sua competenza a giudicare dell'azione penale. Egli ha quindi fatto corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 5, n. 4, della Convenzione. Nella specie, pertanto, al di là della precedente analisi circa la possibilità per il giudice tedesco di ritenere violate le regole di ordine pubblico interne, non vi è stata da parte del giudice francese nemmeno violazione delle norme della Convenzione sulla competenza giurisdizionale.

19 Tenuto conto di tutte queste considerazioni, ritengo di rispondere al primo quesito dichiarando che, ai sensi dell'art. 28 della Convenzione, le disposizioni sulla competenza giurisdizionale non rientrano tra i principi di ordine pubblico, di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, e che pertanto il giudice di uno Stato contraente non può considerare contrario alle proprie norme di ordine pubblico il riconoscimento - e quindi l'esecuzione - di una sentenza nel caso in cui le autorità dello Stato di origine si siano pronunciate su un'azione civile esperita in un procedimento penale contro un soggetto residente all'estero, fondando la loro competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima.

Sul secondo quesito pregiudiziale

20 Con il secondo quesito pregiudiziale il giudice remittente chiede se possa essere considerata contraria all'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 27, punto 1, della Convenzione (cui rinvia l'art. 34, n. 2, della medesima Convenzione) l'esecuzione di una sentenza pronunciata in un processo penale in cui, a causa della contumacia dell'imputato, non siano state ammesse le difese presentate dai rappresentanti del medesimo e se a tal fine rilevi quanto dispone l'art. II del Protocollo, il quale riguarda il diritto di farsi difendere degli imputati di reati involontari che non siano comparsi in giudizio.

21 Ricorda il giudice a quo che la Corte di assise di Parigi non ha ammesso l'intervento dei rappresentanti del dottor Krombach sulla base dell'art. 630, primo comma, del codice di procedura penale francese, il quale dispone che nessun difensore può intervenire a favore dell'imputato contumace. Nella sentenza di condanna la stessa Corte di assise ha ritenuto colpevole l'imputato senza tener conto delle sue difese e ha fissato l'importo del risarcimento per i danni morali in base alle sole richieste della parte civile, cioè del signor Bamberski.

Secondo il giudice remittente, le regole di procedura francesi relative al divieto di ammettere le difese dell'imputato contumace sarebbero in contrasto con i principi cui si ispira la procedura dei processi in contumacia in diritto tedesco. Nell'ordinamento giuridico tedesco la difesa dell'imputato contumace costituisce un diritto fondamentale, espressione del più generale diritto di difesa. Proprio in applicazione di questo principio, nel processo civile la parte che non compare in giudizio può sempre farsi difendere da un avvocato, facendo in tal modo venir meno la sua contumacia; e, parallelamente, nel processo penale l'imputato contumace può sempre essere assistito da un avvocato. In alcuni casi eccezionali l'imputato contumace può anche fruire di un difensore di ufficio. Il diritto dell'imputato contumace di farsi rappresentare da un difensore è previsto anche con riguardo all'eventuale costituzione di parte civile e alla proposizione in sede penale di domande risarcitorie, in quanto le azioni civili promosse all'interno dei processi penali sono soggette alla disciplina propria del processo penale.

22 A mio parere, non vi è alcun dubbio sulla sussistenza, nella specie, di un contrasto tra le due normative nazionali e altresì sul fatto che tale contrasto investe l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato/convenuto. Il riconoscimento da parte del giudice a quo della sentenza francese di condanna del dottor Krombach si risolverebbe quindi in una violazione delle norme dell'ordinamento tedesco sul diritto di difesa e quindi nella violazione di un principio fondamentale.

Il problema che si pone nella presente causa è se un tale contrasto possa giustificare il rifiuto della esecuzione della sentenza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 34 della Convenzione) in quanto l'esecuzione sarebbe contraria a principi di ordine pubblico del diritto tedesco e se comunque sia applicabile nella specie l'art. II del Protocollo.

- Sulla nozione di ordine pubblico dello Stato richiesto

23 Il secondo quesito pregiudiziale verte anch'esso, come il primo, sulla definizione di «ordine pubblico dello Stato richiesto» di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione e cioè di quel motivo di rifiuto del riconoscimento di un atto giudiziale straniero riconducibile al contrasto tra le statuizioni contenute in tale atto e le regole di ordine pubblico dell'ordinamento in cui il medesimo atto dovrebbe produrre i suoi effetti. A differenza del primo - che concerne il contrasto tra le norme sulla competenza giurisdizionale dello Stato di origine e quelle analoghe dello Stato richiesto -, il secondo quesito riguarda però la rilevanza, ai fini del ricorso a tale motivo di rifiuto, del contrasto tra le regole di procedura sull'esercizio del diritto di difesa degli imputati contumaci: il giudice remittente, in altri termini, chiede se possa essere rigettata la domanda di esecuzione della sentenza relativa ad un procedimento penale per il fatto che è stato vietato all'imputato di farsi rappresentare dai propri difensori.

24 Ebbene, questo quesito investe la nozione stessa di ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione. Ora, considerando che la Convenzione fa espresso riferimento all'ordine pubblico nazionale dello Stato richiesto, occorre innanzitutto stabilire quale possa essere l'intervento del giudice comunitario nell'interpretazione di una tale nozione. A mio parere, il quesito posto in sede pregiudiziale alla Corte, ai sensi del Protocollo sull'interpretazione della Convenzione, non può comportare - a parte ciò che si è appena detto circa la natura di ordine pubblico delle regole di competenza, la quale è espressamente esclusa dall'art. 28 della medesima Convenzione - la identificazione delle norme cui riconoscere la natura di principi di ordine pubblico internazionale dello Stato, cioè di quei principi fondamentali sui quali si basano gli istituti giuridici dell'ordinamento. Principi, questi, la cui violazione può pregiudicare l'armonia d'insieme delle norme del medesimo ordinamento (8). Di regola, infatti, non spetta al giudice comunitario ma al giudice nazionale identificare le disposizioni di diritto interno che hanno forza di principi di «ordine pubblico» nell'ordinamento nazionale (9). Ritengo, aderendo ad una tesi prospettata dalla Commissione, che il giudice comunitario abbia titolo per svolgere una tale valutazione solo nel caso in cui la norma di ordine pubblico dell'ordinamento dello Stato richiesto sia riconducibile ad una fonte di diritto comunitario: ciò perché in tal caso il quesito riguarda in sostanza una norma di diritto comunitario.

25 Il quesito posto dal giudice a quo attiene al conflitto tra le regole di procedura nazionali e un principio fondamentale riconosciuto dal diritto dello Stato richiesto. Esso dunque non concerne la qualificazione come norme di ordine pubblico di disposizioni di diritto interno, ma la determinazione dei limiti entro cui il giudice nazionale, cui si chiede di dare esecuzione ad un provvedimento straniero, può rigettare la domanda fondandosi sul motivo di rifiuto di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione.

Per rispondere a tale interrogativo conviene partire dalla Relazione Jenard. Vi si legge che la Convenzione ha lo scopo di «facilitare per quanto possibile la libera circolazione delle sentenze, ed è in questo spirito che deve essere interpretata» e che proprio alla luce di tale scopo si è provveduto, tra l'altro, alla «riduzione del numero dei motivi che ostano al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze». Con riguardo poi all'ordine pubblico, la relazione chiarisce che, con la formulazione adottata per la clausola dell'ordine pubblico, «viene precisato che vi è motivo di rifiuto se contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto è non già la sentenza bensì il riconoscimento». Ne segue che «non rientra (...) nei compiti del giudice adito emettere un giudizio quanto alla compatibilità della sentenza straniera con l'ordine pubblico del suo paese, ciò che potrebbe essere considerato come una critica alla sentenza, bensì accertare se il riconoscimento della sentenza possa pregiudicare detto ordine pubblico». Come afferma la Corte nella sentenza Hoffmann del 1988 (10), da tali passaggi si ricava che la clausola dell'ordine pubblico deve essere interpretata in modo restrittivo.

26 Con il secondo quesito pregiudiziale il giudice remittente chiede se possa essere considerata contraria all'ordine pubblico (internazionale) dello Stato richiesto l'esecuzione di una sentenza pronunciata in un processo penale in cui non siano state ammesse le difese svolte dai rappresentanti dell'imputato a causa della contumacia del medesimo. Ora, tenuto conto della natura eccezionale dell'art. 27, punto 1, si deve escludere che il giudice dello Stato richiesto possa, in sede di riconoscimento o di esecuzione della sentenza straniera, svolgere un controllo sia sul contenuto delle regole procedurali dello Stato di origine e sulla loro conformità alle regole di procedura dello Stato richiesto, sia sulla corretta applicazione delle medesime da parte del giudice che ha reso la decisione. Un tale esame sarebbe infatti contrario agli scopi della Convenzione, che consistono appunto nel permettere la piena circolazione dei provvedimenti giudiziari e nell'ammettere, solo in casi eccezionali, la possibilità di opporre un rifiuto alla domanda di riconoscimento dei medesimi. Inoltre, esso si porrebbe in contrasto con la finalità principale della procedura uniforme di riconoscimento ed esecuzione prevista dalla Convenzione, che è quella di evitare che il giudice dello Stato richiesto svolga un nuovo esame sul ricorso proposto nello Stato di origine (11).

27 Tuttavia, pur escludendo il controllo sulle regole di procedura dello Stato di origine e sulla loro corretta applicazione, si deve ammettere che, laddove vi siano gli estremi di una violazione di diritti fondamentali delle parti riconosciuti e garantiti nello Stato richiesto, il giudice possa ritenere che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione straniera comporti la violazione di norme di ordine pubblico nazionale. La violazione dovrebbe comunque essere grave e manifesta per assumere rilevanza ai fini di un tale giudizio. Il controllo su tutte le limitazioni, anche lievi, all'esercizio dei diritti delle parti si risolverebbe infatti in un giudizio sull'intera procedura nazionale dello Stato in cui è stata emessa la decisione di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione.

Escludere una tale possibilità significherebbe sacrificare la tutela nazionale contro violazioni gravi dei diritti fondamentali all'esigenza di assicurare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Ora, a mio parere, non si evince dalla Convenzione che un tale dovere, delle stesse autorità, prevalga sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Al contrario, le ipotesi di rifiuto previste nell'art. 27 sono tutte riconducibili a diritti soggettivi delle parti, di natura prevalentemente non patrimoniale, che la Convenzione specificamente tutela affermandone la prevalenza rispetto al diritto al riconoscimento e alla esecuzione del provvedimento straniero. In particolare, il punto 2 dell'art. 27 riguarda il diritto di difesa del convenuto contumace, il punto 3 gli effetti sui soggetti di diritto delle sentenze passate in giudicato e, infine, il punto 4 le posizioni soggettive riguardanti lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra i coniugi, i testamenti e le successioni (materie queste espressamente escluse dal campo di applicazione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1, punto 1, della medesima).

Né si può poi ritenere, come fa la Commissione, che l'esistenza di una norma specifica, come il menzionato art. 27, punto 2, relativo al diritto di difesa del convenuto contumace, il quale riguarda l'eventuale irregolarità della comunicazione o della notifica della domanda giudiziale, escluda che possano assumere rilievo altre ipotesi di violazione del medesimo diritto o di altri diritti soggettivi delle parti in causa. Al contrario, come ho appena rilevato, tale disposizione conferma che al diritto di difesa debba comunque essere assicurata piena protezione giurisdizionale anche in sede di esecuzione e di riconoscimento dei provvedimenti stranieri.

28 Nella causa de qua è stata invocata dal debitore, il dottor Krombach, la violazione del diritto di difesa, in quanto questi non aveva potuto presentare le proprie difese nel processo davanti le autorità francesi in base alla norma del codice di procedura penale francese che vieta all'imputato contumace di farsi rappresentare in giudizio. Il giudice remittente sottolinea che il diritto di difesa costituisce un diritto fondamentale consacrato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (12) e che esso è espressamente riconosciuto nella Legge fondamentale tedesca. Da ciò trae la conseguenza che il riconoscimento della sentenza francese comporterebbe la violazione di un principio superiore di diritto.

Ebbene, alla luce di tutte le osservazioni svolte, ritengo che, considerata la natura fondamentale del diritto di difesa, natura che trova conferma nella circostanza che tale diritto è riconosciuto anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e considerato altresì che, nella specie, la violazione di tale diritto è particolarmente grave per il fatto che l'imputato aveva espresso la volontà di difendersi e che il giudice dello Stato di origine, nel rispetto delle regole di procedura interne, non aveva dato seguito ad una tale domanda, il giudice dello Stato richiesto debba comunque assicurare la piena protezione giurisdizionale del diritto di difesa. Ne segue che tale giudice può rigettare la domanda di esecuzione della decisione nel caso in cui al convenuto/contumace sia stato vietato di presentare le proprie difese. In altre parole, il riconoscimento di una tale decisione può comportare la violazione di norme di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, punto 1, della Convenzione.

- Sull'applicabilità dell'art. II del Protocollo

29 L'art. II del Protocollo dispone, al primo comma, che, «salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate». Con tale disposizione la Convenzione riconosce quindi ai soggetti domiciliati in uno Stato contraente il diritto di farsi rappresentare in giudizio davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente, anche nel caso in cui il secondo Stato non riconosca un tale diritto.

Prosegue poi l'art. II, al secondo comma, disponendo che, «tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti». Pertanto, negli Stati in cui è vietata la difesa del convenuto contumace, i giudici possono non derogare alle regole di procedura interne, e quindi emettere un ordine di comparizione e non ammettere la difesa dell'imputato contumace, tuttavia la decisione che chiude un tale procedimento può non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

30 La disposizione nasce proprio dal contrasto tra le disposizioni in materia dei vari ordinamenti nazionali. Essa prospetta una soluzione di compromesso solo per i reati involontari, lasciando quindi irrisolti i conflitti che potrebbero nascere nel caso di rifiuto di ammettere i rappresentanti dell'imputato contumace in processi per reati volontari.

Nella sentenza Rinkau (13) la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla nozione di infrazione involontaria di cui all'art. II del Protocollo, ha affermato che questa nozione comprende i reati «la cui definizione legale non richiede, espressamente o data la natura stessa del reato che essa definisce, l'intenzione dell'imputato di commettere l'azione o l'omissione penalmente punita». La Corte giunge a tale conclusione partendo dal presupposto che la nozione di «infrazione involontaria» ha natura autonoma e va precisata con riguardo «agli scopi e alla struttura della Convenzione». Ora, rileva la Corte, «per quanto riguarda gli scopi perseguiti dalla Convenzione» si legge nella relazione alla Convenzione che il comitato intendeva «riferirsi, mediante la nozione d'infrazione non volontaria, ai reati che provocano infortuni stradali». A ciò si aggiunge poi, secondo la Corte - e questo è sicuramente il dato centrale -, «il fatto che, col limitare il diritto di farsi difendere attribuito agli autori di determinati reati, la Convenzione si propone manifestamente di escludere dalla possibilità di farsi difendere senza comparire personalmente le persone imputate di reati gravi». In effetti, nella maggior parte degli Stati contraenti esiste la distinzione tra reati intenzionali e reati non intenzionali, e questi ultimi «sono, in generale, meno gravi e (...) comprendono la maggior parte dei reati che provocano incidenti stradali, reati dovuti nella maggior parte dei casi ad imprudenza, a negligenza, o alla trasgressione puramente materiale di una norma giuridica».

Interpretare la disposizione in modo da comprendere nella sua previsione anche i reati volontari, come l'omicidio preterintenzionale di cui è condannato il dottor Krombach, ammettere cioè la possibilità per il giudice tedesco di non dare esecuzione alla sentenza francese in base a quanto dispone l'art. II, secondo comma, del Protocollo, significherebbe ritornare su tale giurisprudenza e quindi sulle ragioni che hanno condotto ad una interpretazione restrittiva dell'art. II del Protocollo.

Ritengo invece che tale sentenza sia pienamente condivisibile. Come rilevato dalla Corte, infatti, gli Stati contraenti, consapevoli delle differenze esistenti tra le regole di procedura nazionali quanto al diritto degli imputati contumaci di farsi rappresentare in giudizio dai propri difensori, hanno deciso di uniformare la procedura per i soli reati involontari, e in particolare per quelli che causano incidenti stradali. Hanno ammesso la possibilità di deroga a questa procedura uniforme, lasciando poi alle autorità giudiziarie degli Stati in cui viene chiesto il riconoscimento la facoltà di non riconoscere una decisione pronunciata in deroga alla regola uniforme. Gli Stati hanno quindi volutamente escluso i reati volontari dall'applicazione di tali disposizioni.

31 Tuttavia, come giustamente osserva il governo tedesco, la circostanza che il Protocollo non preveda una «procedura uniforme» anche per l'esercizio del diritto di difesa degli imputati di reati volontari non esclude che il divieto opposto dalle autorità giudiziarie di uno Stato alla domanda di un imputato contumace di presentare le proprie difese, tramite i propri rappresentanti, possa essere considerato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 27, punto 1, della Convenzione. La norma del Protocollo infatti, sebbene preveda, al secondo comma, la possibilità di non riconoscere provvedimenti pronunciati in deroga alla procedura di cui al primo comma, non può avere alcuna influenza sull'applicabilità del motivo di rifiuto di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, in caso di violazione del diritto di difesa dell'imputato di reati volontari.

Al contrario, essa conferma l'interpretazione dell'art. 27, punto 1, sin qui esposta in quanto dà rilievo specifico al diritto di difesa dell'imputato contumace e alla possibilità di non riconoscere, o dare esecuzione, a decisioni straniere in presenza di una violazione di tale diritto.

32 Alla luce di queste osservazioni ritengo che si debba rispondere al secondo quesito pregiudiziale dichiarando che, ai sensi degli artt. 34 e 27, punto 1, della Convenzione, può essere considerata contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto l'esecuzione di una sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni cagionati da un reato volontario, nel caso in cui il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale abbia negato al debitore la possibilità di farsi assistere da un avvocato per difendersi contro la parte civilmente costituita in quanto il convenuto residente in un altro Stato firmatario ed imputato di delitto doloso non è comparso in giudizio personalmente.

Sul terzo quesito pregiudiziale

33 Con il terzo quesito pregiudiziale, il giudice a quo chiede se, in caso di risposta negativa ai due precedenti quesiti, l'esecuzione di una decisione in cui il giudice ha fondato la propria giurisdizione su regole di competenza esorbitanti e ha negato all'imputato/convenuto di presentare le proprie difese, in quanto contumace, possa considerarsi contraria alla norme di ordine pubblico dello Stato richiesto.

Ora, avendo concluso, rispondendo al secondo quesito pregiudiziale, che possa ritenersi ammissibile a norma del combinato disposto degli artt. 27, punto 1, e 34, secondo comma, della Convenzione il rigetto della domanda di esecuzione di una decisione straniera pronunciata in violazione al diritto di difesa del convenuto contumace, il terzo quesito si deve ritenere assorbito.

In ogni caso, ritengo che il cumulo delle due circostanze, di cui al primo e secondo quesito, non rilevi ai fini dell'eventuale conflitto delle norme interne di ordine pubblico. La violazione delle norme di ordine pubblico non si giudica infatti con riguardo all'ampiezza del contrasto tra l'ordinamento dello Stato di origine e quello dello Stato richiesto, ma solo in relazione alla natura delle norme dell'ordinamento del secondo Stato e alla gravità della loro violazione.

Conclusioni

34 Alla luce delle precedenti osservazioni propongo alla Corte di rispondere ai quesiti pregiudiziali posti dallo Bundesgerichtshof nei termini seguenti:

«a) l'art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, cui rinvia l'art. 34, secondo comma, della stessa Convenzione, deve essere interpretato nel senso che non può essere considerata contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto l'esecuzione di una sentenza, nel caso in cui le autorità dello Stato di origine si siano pronunciate su un'azione civile esperita in un procedimento penale contro un soggetto residente all'estero, fondando la loro competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima;

b) la medesima disposizione deve altresì essere interpretata nel senso che può essere considerata contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, cui rinvia l'art. 34, secondo comma, della Convenzione, l'esecuzione di una sentenza civile sul risarcimento dei danni procurati da un reato volontario, nel caso in cui il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale ha negato al debitore la possibilità di farsi assistere da un avvocato per difendersi contro la parte civilmente costituita in quanto il convenuto, residente in un altro Stato contraente ed imputato di delitto doloso, non è comparso in giudizio personalmente».

(1) - GU L 304, pag. 1.

(2) - GU 1978, L 304, pag. 97.

(3) - L'art. 689-1 del codice di procedura penale francese, nella versione in vigore fino al 1_ marzo 1994, disponeva che: «Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime, soit comme auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est de nationalité française». [«Lo straniero che, fuori del territorio della Repubblica, si sia reso colpevole di un reato, sia come autore che come complice, può essere perseguito e giudicato secondo le disposizioni delle leggi francesi, quando la vittima di tale crimine sia di nazionalità francese»]. L'art. 689-1 nella versione attualmente in vigore dispone che: «En application des conventions internationales visées aux articles suivants [articoli da 689-2 a 689-7], peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles». [«In applicazione delle convenzioni internazionali contemplate negli articoli seguenti (...), può essere perseguita e giudicata dalle giurisdizioni francesi, se si trova in Francia, qualsiasi persona che si sia resa colpevole fuori del territorio della Repubblica di una delle infrazioni elencate in questi articoli»]. L'art. 689, attualmente in vigore, riconosce la competenza del giudice francese per i reati commessi fuori del territorio nazionale, «conformément aux dispositions du livre Ier du Code pénal», il quale prevede all'art. 113-7 che la legge penale francese sia applicabile anche ai reati commessi da stranieri fuori del territorio nazionale qualora la vittima sia di nazionalità francese nel momento in cui è commesso il reato.

(4) - Dispone l'art. 15 che «un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger».[«Un francese potrà essere chiamato davanti ad un tribunale dello Stato francese per rispondere delle obbligazioni da lui contratte in un paese straniero, anche nei confronti di uno straniero»].

(5) - Si legge all'art. 630 del codice di procedura penale francese che «aucun avocat, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax». [«Nessun avvocato, nessun procuratore può rappresentare l'imputato contumace»].

(6) - L'art. 59 dispone che la Convenzione «non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma». Ricordo poi che anche la disposizione transitoria di cui all'art. 54, secondo comma, della Convenzione prevede una possibilità di controllo del rispetto delle regole sulla competenza giurisdizionale contenute nella medesima Convenzione. Essa stabilisce che «le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della (...) Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione».

(7) - GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 46.

(8) - Cfr., in proposito, le conclusioni pronunciate il 22 giugno 1999 nella causa C-38/98, Renault (non ancora pubblicate in Raccolta, in particolare punti 57-67), in cui l'Avvocato generale dichiara che la nozione di ordine pubblico include unicamente i principi fondamentali e che, pertanto, non può essere considerato contrario alle norme di ordine pubblico (ex art. 27, punto 1) il riconoscimento di una pronuncia straniera, qualora il giudice dello Stato di origine abbia commesso un errore nell'interpretazione di una norma di diritto.

(9) - Condivido quindi l'opinione espressa in proposito dall'avvocato generale Darmon nelle conclusioni pronunciate il 9 luglio 1987, nella causa 45/86, Hoffmann/Krieg (Racc. 1988, pag. 654, in particolare paragrafi 16 e 17), secondo cui «la definizione del contenuto della nozione delle norme di ordine pubblico spetta, indubbiamente, ai soli giudici nazionali».

(10) - Sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann/Krieg, già citata (Racc. pag. 645). In particolare, al punto 21, la Corte afferma che «nel sistema della Convenzione, il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, che "deve applicarsi soltanto in casi eccezionali" [relazione sulla convenzione (...)] è in ogni caso escluso allorché (...) il problema che si pone sia quello della compatibilità di una decisione straniera con una decisione nazionale, il problema che dev'essere risolto in base a quanto specificamente disposto dall'art. 27, sub 3_, che contempla il caso in cui la decisione straniera sia in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto».

(11) - Ricordo al riguardo che l'art. 29 della Convenzione dispone che «in nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito».

(12) - Ricordo che, nella sentenza del 26 ottobre 1993 pronunciata nella causa n. 39/1992/384/462, Poitrimol c. Francia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato contrario all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il divieto opposto ad un imputato contumace di presentare le proprie difese nel processo nei suoi confronti. La Corte ha affermato, in particolare, che, «quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. La comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées. En l'espèce, il n'y a pourtant pas lieu de se prononcer sur le point de savoir s'il est en principe loisible de les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur, car en tout cas la suppression de ce droit se révèle disproportionnée dans les circonstances de la cause: elle privait M. Poitrimiol, non recevable à former opposition contre l'arrêt de la cour d'appel, de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit» (punti 34 e 35). V., in senso conforme, le sentenze del 23 agosto 1994, nella causa n. 27/1993/422/501, Pellodoah c. Paesi Bassi, e del 21 gennaio 1999, nella causa n. 26103/95, Van Geyseghem c. Belgio.

(13) - Sentenza 26 maggio 1981, causa 157/80, Rinkau (Racc. pag. 1391, in particolare punti da 12 a 16).

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