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Document 61997CJ0323

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 1998.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali.
Causa C-323/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-04281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:347

61997J0323

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali. - Causa C-323/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04281


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

(Trattato CE, art. 169)

Massima


Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.

Parti


Nella causa C-323/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1994, 94/80/CE, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368, pag. 38), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detta direttiva,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore) e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1994, 94/80/CE, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368, pag. 38; in prosieguo: la «direttiva»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detta direttiva.

2 Ai sensi dell'art. 14, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1996 ed informarne immediatamente la Commissione.

3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico belga e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che il Regno del Belgio si era conformato a tale obbligo, la Commissione, con lettera 27 febbraio 1996, ha intimato a tale Stato di comunicarle le sue osservazioni entro due mesi.

4 Non avendo ricevuto risposta dalle autorità belghe, il 27 novembre 1996 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale constatava che il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi e lo invitava ad adottare i provvedimenti prescritti entro il termine di due mesi.

5 Con lettera 28 marzo 1997, le autorità beghe hanno risposto che il governo stava esaminando le difficoltà connesse con la trasposizione della direttiva, che avrebbe richiesto la previa revisione dell'art. 8 della Costituzione belga.

6 Tenuto conto del fatto che nel frattempo la pratica era rimasta inerte, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in oggetto.

7 Il Regno del Belgio non contesta che la direttiva non sia stata trasposta entro il termine prescritto, ma fa presente che detto ritardo è dovuto alla necessità di rivedere l'art. 8 della Costituzione belga, secondo le norme procedurali di cui all'art. 195 della stessa Costituzione. Il governo belga osserva inoltre che l'iter di trasposizione della direttiva ha già raggiunto una fase molto avanzata. La legge di recepimento dovrebbe venire approvata durante il secondo trimestre 1998 e pubblicata nel Moniteur belge nel corso del quarto trimestre successivo.

8 A questo proposito va rilevato che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 5 giugno 1997, causa C-107/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3193, punto 10).

9 Poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta entro il termine prescritto, il ricorso al riguardo proposto dalla Commissione va considerato fondato.

10 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 14, primo comma, di detta direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

12 Non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1994, 94/80/CE, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 14, primo comma, di detta direttiva.

13 Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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