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Document 61997CJ0301

    Sentenza della Corte del 22 novembre 2001.
    Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea.
    Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamento (CE) n. 1036/97 - Ricorso di annullamento.
    Causa C-301/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-08853

    ECLI-code: ECLI:EU:C:2001:621

    61997J0301

    Sentenza della Corte del 22 novembre 2001. - Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea. - Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamento (CE) n. 1036/97 - Ricorso di annullamento. - Causa C-301/97.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-08853


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso di annullamento Motivi Impossibilità di far valere gli accordi OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario Eccezioni Atto comunitario diretto a garantirne l'esecuzione o che vi rinvii espressamente e in maniera precisa

    [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

    2. Associazione dei paesi e territori d'oltremare Attuazione da parte del Consiglio Tutela degli interessi della Comunità mediante l'adozione di misure di salvaguardia per le importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati Facoltà per il Consiglio di ridurre taluni vantaggi precedentemente concessi ai paesi e territori d'oltremare

    [Trattato CE, art. 132, n. 1 (divenuto art. 183, n. 1, CE) e art. 136, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187, n. 2, CE); decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 101]

    3. Associazione dei paesi e territori d'oltremare Misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati Presupposti per l'istituzione Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie Sindacato giurisdizionale Limiti

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 1036/97; decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 109]

    4. Associazione dei paesi e territori d'oltremare Misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati Principio di proporzionalità Violazione Insussistenza

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 1036/97; decisione del Consiglio 91/482/CEE]

    5. Ricorso di annullamento Motivi Sviamento di potere Nozione Regolamento che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare Legittimità

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 1036/97; decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 109]

    6. Atti delle istituzioni Motivazione Obbligo Portata

    [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

    Massima


    1. Tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.

    Soltanto nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC.

    ( v. punti 53-54 )

    2. Il regime di associazione con i paesi e territori d'oltremare (PTOM), stabilito dalla quarta parte del Trattato, è favorevole a questi paesi e a questi territori, dei quali mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale. Questo atteggiamento favorevole si rispecchia, in particolare, nell'esenzione doganale valida per le merci originarie dei PTOM all'atto della loro importazione nella Comunità. Tuttavia, quando il Consiglio adotta misure sulla base dell'art. 136, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187, secondo comma, CE), deve tener conto non solo dei principi che figurano nella quarta parte del Trattato, ma anche degli altri principi del diritto comunitario, ivi compresi quelli che si ricollegano alla politica agricola comune.

    Nel soppesare i diversi obiettivi fissati dal Trattato, il Consiglio, il quale dispone a tal fine di un ampio potere discrezionale, corrispondente alle responsabilità politiche ad esso conferite dagli articoli del Trattato, quale l'art. 136, può essere indotto, ove necessario, a ridurre taluni vantaggi in precedenza accordati ai PTOM. Ne consegue che il Consiglio, quando ritiene che le importazioni di riso originario dei PTOM provochino o rischino di provocare, per l'effetto congiunto dei quantitativi importati e dei livelli di prezzo praticabili, gravi perturbazioni sul mercato comunitario del riso, può essere indotto, in deroga al principio enunciato agli artt. 132, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 183, n. 1, CE) e 101, n. 1, della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, a ridurre taluni vantaggi precedentemente accordati ai PTOM.

    ( v. punti 64-65 e 67-68 )

    3. Le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale nell'applicare l'art. 109 della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), che le autorizza ad adottare o ad autorizzare misure di salvaguardia al verificarsi di taluni presupposti. In presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale. Una tale limitazione del controllo del giudice comunitario si impone particolarmente allorché le istituzioni comunitarie si trovano a dover operare quale arbitro di interessi confliggenti e a prendere così decisioni nell'ambito delle scelte politiche che rientrano nelle responsabilità loro attribuite.

    Non è dimostrato che il Consiglio abbia commesso un manifesto errore di valutazione, nell'adottare il regolamento n. 1036/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, nel considerare che le importazioni di riso originario dei PTOM erano fortemente aumentate e che tale incremento richiedeva l'introduzione di un contingente tariffario, al fine di mantenere le importazioni nella Comunità di riso originario dei PTOM entro limiti compatibili con l'equilibrio del mercato comunitario.

    ( v. punti 73-75 e 85 )

    4. Al fine di accertare se una disposizione del diritto comunitario è conforme al principio di proporzionalità, occorre verificare se i mezzi che essa mette in atto siano idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e se non vadano al di là di quanto necessario per raggiungerlo. Le misure di salvaguardia adottate in base al regolamento n. 1036/97, che hanno limitato solo in via eccezionale, temporanea ed in modo parziale la libera importazione nella Comunità del riso originario dei PTOM, erano quindi atte alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalle istituzioni comunitarie, come risulta dallo stesso regolamento e dalla decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare.

    ( v. punti 131 e 134 )

    5. Un atto si considera viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie. Per quanto riguarda gli scopi perseguiti dal Consiglio al momento dell'adozione del regolamento n. 1036/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, nessun elemento consente di asserire che il Consiglio perseguiva uno scopo diverso da quello di porre rimedio alle turbative constatate sul mercato comunitario del riso o di evitare turbative più gravi di quelle già in essere.

    Quanto al fatto che il Consiglio è ricorso, per stabilire misure di salvaguardia, al meccanismo dell'art. 109 della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, piuttosto che ad una modifica della stessa decisione, si deve rilevare che il meccanismo previsto dal suddetto articolo ha proprio lo scopo di consentire al Consiglio di porre fine o di prevenire gravi turbative in un settore di attività economica della Comunità. Nulla impone al Consiglio di ricorrere ad un altro meccanismo per il motivo che le misure di salvaguardia previste limiterebbero sostanzialmente le importazioni. Al Consiglio compete soltanto, in conformità all'art. 109, n. 2, della decisione 91/482, vigilare affinché tali misure turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, e non eccedano quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle suddette difficoltà.

    ( v. punti 153-155 )

    6. La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli Stati membri siano stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell'atto controverso e conoscano pertanto le ragioni che vi stanno alla base. Inoltre, ove si tratti di un atto destinato ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Peraltro, se l'atto contestato evidenzia i termini essenziali dello scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate. Questo vale a maggior ragione quando le istituzioni comunitarie dispongono, come nel caso di specie, di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione di una politica complessa.

    ( v. punti 187-191 )

    Parti


    Nella causa C-301/97,

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. J.S. van den Oosterkamp e M.A. Fierstra, in qualità di agenti,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. R. Torrent, J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuto,

    sostenuto da

    Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. C. Chavance, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    e dalla

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper e T. van Rijn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    intervenienti,

    avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1036, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 151, pag. 8),

    LA CORTE,

    composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann e dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 novembre 2000,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1997, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, a norma dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, secondo comma, CE), l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1036, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 151, pag. 8).

    2 Con ordinanze 19 gennaio e 17 marzo 1998, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

    Ambito normativo

    Il Trattato CE

    3 Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE], l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

    4 A tenore dell'art. 227, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), i PTOM elencati nell'allegato IV del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato II CE) costituiscono oggetto del regime di associazione definito nella parte quarta del Trattato. Le Antille olandesi compaiono in tale allegato.

    5 L'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) prevede che gli accordi conclusi alle condizioni indicate nello stesso articolo siano vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

    6 La parte quarta del Trattato CE, dal titolo «Associazione dei paesi e territori d'oltremare», raccoglie, segnatamente, gli artt. 131 (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 (divenuto art. 183 CE), 133 (divenuto, in seguito a modifica, art. 184 CE), 134 (divenuto art. 185 CE) e 136 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE).

    7 Ai sensi dell'art. 131, secondo e terzo comma, del Trattato, l'associazione tra i PTOM e la Comunità europea ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del Trattato CE, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti dei PTOM e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

    8 L'art. 132, n. 1, del Trattato dispone che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro, in virtù del Trattato.

    9 L'art. 133, n. 1, del Trattato stabilisce che le importazioni originarie dei PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.

    10 In conformità dell'art. 134 del Trattato, se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in uno PTOM, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, n. 1, del Trattato, è tale da provocare deviazione di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione.

    11 Ai sensi dell'art. 136 del Trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i PTOM e la Comunità, e basandosi sui principi iscritti nel Trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i PTOM e la Comunità.

    La decisione 91/482/CEE

    12 Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato, a norma dell'art. 136 del Trattato, la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»).

    13 Ai sensi dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

    14 L'art. 102 della decisione PTOM prevede che la Comunità non applichi all'importazione dei prodotti originari dei PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

    15 Secondo l'art. 6, n. 2, dell'allegato II alla decisione PTOM, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM.

    16 In deroga al principio enunciato all'art. 101, n. 1, l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione ad adottare le misure di salvaguardia che risultino necessarie «qualora l'applicazione della [detta] decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione».

    17 Ai sensi dell'art. 109, n. 2, nell'applicare il n. 1, debbono essere scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, misure la cui portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

    18 Conformemente all'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di istituire misure di salvaguardia entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa. In un simile caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di ventuno giorni lavorativi.

    L'accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e sul commercio

    19 L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: il «GATT»), incluso nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (in prosieguo: l'«OMC»), approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CEE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), comprende l'art. XIX, n. 1, lett. a), che così dispone:

    «Quando, per contingenze impreviste o per obblighi, ivi comprese le concessioni tariffarie che una Parte contraente avesse assunto in virtù del presente accordo, un prodotto venga importato sul territorio della medesima in quantità talmente accresciute e con condizioni tali da recare, effettivamente o potenzialmente, grave pregiudizio ai produttori nazionali di merci congeneri oppure direttamente concorrenti, la Parte avrà la facoltà di sospendere in tutto o in parte l'obbligo assunto, di revocare o di mutare la concessione, rispetto a quel prodotto, nella maniera e per l'intervallo di tempo necessari a prevenire o a riparare il pregiudizio».

    L'accordo sulle misure di salvaguardia

    20 L'accordo sulle misure di salvaguardia, anch'esso incluso nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'OMC, prevede, all'art. 7, n. 5, che «una misura di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia almeno di due anni».

    Il regolamento (CE) n. 764/97

    21 Su domanda del governo italiano, con la quale si sollecitava la proroga delle misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei PTOM istituite con il regolamento (CE) del Consiglio 17 febbraio 1997, n. 304 (GU L 51, pag. 1), la Commissione ha, in applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, adottato il regolamento (CE) 23 aprile 1997, n. 764, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 112, pag. 3).

    22 L'art. 1 del detto regolamento introduceva un contingente tariffario che limitava l'importazione di riso di cui al codice NC 1006, originario dei PTOM, esente dai dazi doganali, al quantitativo di 10 000 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos e di 59 610 tonnellate di riso originario di altri PTOM.

    23 Il regolamento n. 764/97 era applicabile dal 1° maggio al 30 settembre 1997, conformemente all'art. 7, secondo comma, dello stesso.

    24 Successivamente, i governi spagnolo e del Regno Unito, in applicazione dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisione PTOM, hanno deferito al Consiglio il regolamento, chiedendogli che venisse aumentato il contingente assegnato a Montserrat ed alle isole Turks e Caicos.

    Il regolamento n. 1036/97

    25 Il 2 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1036/97, il cui art. 7 ha abrogato il regolamento n. 764/97.

    26 Sostanzialmente, il regolamento del Consiglio differisce da quello della Commissione quanto alla ripartizione del contingente tra i PTOM ed al periodo di applicazione.

    27 L'art. 1 del regolamento n. 1036/97 così dispone:

    «Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre 1997, le importazioni nella Comunità di riso di cui al codice NC 1006 originario dei PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi, in equivalente riso semigreggio:

    a) 13 430 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos,

    b) 56 180 tonnellate di riso originario di altri PTOM».

    28 Il regolamento n. 1036/97, che è entrato in vigore il 10 giugno 1997, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, era applicabile dal 1° maggio al 30 novembre 1997.

    Il mercato comunitario del riso

    29 Esiste una distinzione tra il riso di tipo «japonica» ed il riso di tipo «indica».

    30 I paesi produttori di riso all'interno della Comunità sono essenzialmente la Francia, la Spagna e l'Italia. Circa l'80% del riso prodotto nella Comunità è di tipo «japonica» ed il 20% di tipo «indica». Il riso «japonica» viene soprattutto consumato negli Stati membri meridionali, mentre quello di tipo «indica» negli Stati membri settentrionali.

    31 La Comunità, la cui produzione di riso «japonica» è eccedentaria, è complessivamente un esportatore di questa qualità di riso; per contro, essa non produce riso «indica» in quantità sufficienti a soddisfare il proprio fabbisogno, e risulta complessivamente un importatore di questo tipo di riso.

    32 Per il consumo, le diverse varietà di riso devono essere trasformate. Dopo il raccolto, il riso viene sbramato, indi sottoposto a pilatura in varie fasi.

    33 Il valore unitario del riso aumenta ad ogni stadio della trasformazione. D'altra parte, con la trasformazione il peso del riso diminuisce rispetto al peso iniziale.

    34 Si distinguono, in generale, quattro stadi di trasformazione:

    risone: si tratta del riso così come viene raccolto, ancora inadatto al consumo;

    riso semigreggio (denominato anche riso bruno): si tratta del riso dal quale è stata asportata la lolla, che è adatto al consumo, ma può essere sottoposto ad ulteriore trasformazione;

    riso semilavorato (denominato anche riso parzialmente lucidato): si tratta del riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo e che è un prodotto semifinito, venduto in genere per l'ulteriore trasformazione e non per il consumo;

    riso lavorato (denominato anche riso lucidato): si tratta del riso completamente trasformato, dal quale sono stati interamente asportati la lolla e il pericarpo.

    35 La trasformazione del risone in riso lavorato può avvenire in uno o più stadi. Di conseguenza, tanto il risone, quanto il riso semigreggio ed il semilavorato possono venire utilizzati come materia prima dai produttori di riso lavorato.

    36 La Comunità produce unicamente riso lavorato, mentre le Antille olandesi producono solo il semilavorato. Per venire consumato all'interno della Comunità, il riso semilavorato originario delle Antille olandesi deve pertanto essere sottoposto ad un ultimo stadio di trasformazione.

    37 Diverse società con sede nelle Antille olandesi trasformano in tale paese riso semigreggio proveniente dal Suriname e dalla Guyana in riso semilavorato.

    38 Questa operazione di trasformazione è sufficiente per conferire al riso la qualità di prodotto originario dei PTOM, conformemente alle norme enunciate nell'allegato II alla decisione PTOM.

    Il ricorso

    39 Il governo olandese conclude che la Corte voglia annullare il regolamento n. 1036/97 e condannare il Consiglio alle spese.

    40 A sostegno del proprio ricorso, il governo olandese deduce sette motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione del principio di certezza del diritto, alla violazione dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, nonché dell'art. 228, n. 7, del Trattato, alla violazione dell'art. 109, nn. 1 e 2, della decisione PTOM, all'esistenza di uno sviamento di potere, alla violazione dell'allegato IV alla decisione PTOM ed infine alla violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

    41 Il Consiglio conclude che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile, o respingerlo in quanto infondato e condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

    Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio della certezza del diritto

    42 Il governo olandese sostiene che il Consiglio, avendo omesso di stabilire quale sarebbe stata la situazione di diritto in seguito all'esaurimento del contingente tariffario di cui all'art. 1 del regolamento n. 1036/97, ha violato il principio della certezza del diritto. Le imprese e gli altri soggetti interessati non sarebbero stati in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi una volta che si fosse esaurito il contingente in oggetto.

    43 In proposito, giova ricordare che la normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione, Racc. pag. 5041, punto 18).

    44 Nel caso di specie, l'art. 1 del regolamento n. 1036/97 ha istituito un contingente tariffario che limita l'importazione di riso di cui al codice NC 1006 originario dei PTOM, che fruisce di esenzione da dazi doganali, al quantitativo di 13 430 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos, e di 56 180 tonnellate di riso originario degli altri PTOM.

    45 Dalla lettura di questa disposizione emerge che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il regolamento n. 1036/97 era sufficientemente chiaro e preciso in merito alle conseguenze derivanti dall'istituzione di un contingente tariffario e dal suo eventuale esaurimento. Il detto regolamento non era diretto a vietare, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 novembre 1997, le importazioni di riso originario dei PTOM eccedenti il contingente stabilito. Esso fissava un limite al tonnellaggio di riso che poteva venire importato nel periodo di riferimento in esenzione da dazi doganali. In caso di esaurimento del contingente, le importazioni di riso originario dei PTOM potevano proseguire, senza tuttavia fruire di tale esenzione.

    46 Infatti, una volta esaurito un contingente tariffario, come quello della fattispecie, i prodotti interessati possono sempre venire importati, ma dietro pagamento dei dazi doganali dovuti (v., in tal senso, sentenza 8 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I-675, punto 45).

    47 Risulta inoltre dal settimo, ottavo e quattordicesimo considerando del regolamento n. 1036/97 che, allo scopo di rimediare alla situazione sfavorevole creatasi sul mercato comunitario del riso, l'azione del Consiglio era volta semplicemente a sospendere, per un periodo limitato e per quantitativi eccedenti un certo volume di importazioni, le condizioni preferenziali di cui fruiva il riso originario dei PTOM, vale a dire, l'importazione nella Comunità senza dazi doganali all'ingresso.

    48 Dalle considerazioni suesposte discende che il regolamento n. 1036/97 non ha violato il principio della certezza del diritto, che fa parte dell'ordinamento comunitario.

    49 Il primo motivo dedotto dal ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

    Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, nonché dell'art. 228, n. 7, del Trattato

    50 Il governo olandese sostiene che il Consiglio, avendo adottato il regolamento n. 1036/97 qualche mese dopo la scadenza del regolamento n. 304/97, non ha rispettato l'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, né, di conseguenza, l'art. 228, n. 7, del Trattato. Dato che l'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia sancisce un obbligo chiaro, preciso ed incondizionato, tale obbligo sarebbe direttamente applicabile e sarebbe compito del giudice comunitario, adito in base all'art. 173 del Trattato, controllarne l'osservanza.

    51 Per quanto concerne il controllo di legittimità di un atto comunitario rispetto alla normativa dell'OMC, il Consiglio e la Commissione sostengono che le ragioni per le quali il GATT del 1947 è privo di effetto diretto vale a dire, la possibilità di un adattamento verso il basso del livello degli obblighi ivi sanciti e le modalità assai liberali di risoluzione delle controversie sussistono tuttora, anche dopo che la normativa dell'OMC ha sostituito il GATT del 1947. L'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia non avrebbe quindi effetto diretto, con il risultato che il ricorrente non potrebbe invocarlo.

    52 In subordine, essi affermano che questa disposizione dell'accordo sulle misure di salvaguardia non è stata comunque violata, per la semplice ragione che il detto accordo non si applica ai rapporti tra i PTOM e la Comunità. I PTOM e la Comunità costituirebbero, ai sensi dell'art. 133 del Trattato, una zona di libero scambio e l'art. XXIV del GATT del 1994 offrirebbe la possibilità di derogare alle disposizioni dell'art. XIX dello stesso accordo per quanto riguarda le misure di salvaguardia.

    53 In merito alla questione dell'applicazione dell'accordo che istituisce l'OMC, con i relativi accordi, decisioni e allegati (in prosieguo: gli «accordi OMC») nell'ordinamento giuridico comunitario, dalla sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio (Racc. pag. I-8395, punti 42-47), risulta che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.

    54 Da questa giurisprudenza risulta inoltre che solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC (v. sentenza Portogallo/Consiglio, citata, punto 49).

    55 Orbene, così non era nel caso di specie. E' pacifico che il regolamento n. 1036/97 non era diretto a garantire l'esecuzione nell'ordinamento comunitario di un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC e che esso non faceva nemmeno espressamente rinvio a precise disposizioni contenute negli accordi OMC. Tale regolamento aveva l'unico obiettivo di istituire, in applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei PTOM, al fine di eliminare le gravi turbative prodottesi sul mercato comunitario del riso, ovvero il rischio di tali turbative.

    56 Non è pertanto accoglibile la tesi del governo olandese secondo la quale il regolamento n. 1036/97 sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, e, di conseguenza, in violazione dell'art. 228, n. 7, del Trattato.

    57 Il secondo motivo deve quindi essere respinto.

    Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM

    Sulla prima parte del terzo motivo

    58 Con la prima parte del terzo motivo, il governo olandese fa valere che il Consiglio ha ritenuto, a torto, che l'art. 109 della decisione PTOM autorizzasse ad istituire misure di salvaguardia per ragioni attinenti ai quantitativi dei prodotti originari dei PTOM importati nella Comunità.

    59 Esso sottolinea che l'art. 132 del Trattato impone agli Stati membri l'obiettivo di applicare agli scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro in forza del Trattato. Inoltre, lo sviluppo degli scambi commerciali con i PTOM rappresenterebbe, ai sensi dell'art. 3, lett. r) del Trattato, uno degli scopi del regime PTOM. Ne discende che il volume delle importazioni a basso prezzo di riso originario dei PTOM non potrebbe costituire un motivo per l'adozione di misure di salvaguardia.

    60 Il governo olandese ammette che il Consiglio abbia la facoltà di adottare misure di salvaguardia, ma unicamente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 134 del Trattato. Inoltre, il fatto che il regolamento n. 1036/97 rappresenti la seconda misura di salvaguardia intervenuta in un breve lasso di tempo starebbe a dimostrare che nella specie non si combatte un problema contingente bensì strutturale. Orbene, lo strumento della misura di salvaguardia non sarebbe atto a tale scopo.

    61 In proposito, occorre ricordare, in via preliminare, la natura dell'associazione che il Trattato ha previsto per i PTOM. Tale associazione forma oggetto di un regime definito nella parte quarta del Trattato (artt. 131-136), cosicché le norme generali del Trattato non si applicano ai PTOM senza riferimento espresso (v. sentenza 12 febbraio 1992, causa C-260/90, Racc. pag. I-643, punto 10).

    62 Ai sensi dell'art. 131 del Trattato, scopo di questa associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

    63 L'art. 132 del Trattato definisce gli obiettivi dell'associazione, prevedendo, in particolare, che gli Stati membri applichino ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro e, contemporaneamente, che ciascuno PTOM applichi ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri PTOM il regime che applica allo Stato membro con il quale mantiene relazioni particolari.

    64 Il detto regime di associazione con i PTOM è favorevole a questi paesi e a questi territori, dei quali mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale. Questo atteggiamento favorevole si rispecchia, in particolare, nell'esenzione doganale valida per le merci originarie dei PTOM all'atto della loro importazione nella Comunità (v. sentenza 26 ottobre 1994, causa C-430/92, Racc. pag. I-5197, punto 22).

    65 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che, quando il Consiglio adotta misure sulla base dell'art. 136, secondo comma, del Trattato, deve tener conto non solo dei principi che figurano nella quarta parte del Trattato, ma anche degli altri principi del diritto comunitario, ivi compresi quelli che si ricollegano alla politica agricola comune (v. sentenze della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 37, e Emesa Sugar, citata, punto 38).

    66 Questa conclusione è del resto compatibile con gli artt. 3, lett. r), e 131 del Trattato, che prevedono che la Comunità promuova lo sviluppo economico e sociale dei PTOM, senza tuttavia che questa promozione implichi un obbligo di privilegiare questi ultimi (sentenza della Corte Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 38).

    67 Nel soppesare i diversi obiettivi fissati dal Trattato, il Consiglio, il quale dispone a tal fine di un ampio potere discrezionale, corrispondente alle responsabilità politiche ad esso conferite dagli articoli del Trattato, quale l'art. 136, può essere indotto, ove necessario, a ridurre taluni vantaggi in precedenza accordati ai PTOM (v. sentenza Emesa Sugar, citata, punto 39).

    68 Ne consegue che il Consiglio, quando ritiene che le importazioni di riso originario dei PTOM provochino, o rischino di provocare, a causa in particolare del loro volume, gravi turbative sul mercato comunitario del riso, può essere indotto, in deroga al principio di cui agli artt. 132, n. 1, del Trattato e 101, n. 1, della decisione PTOM, a ridurre taluni vantaggi in precedenza accordati ai PTOM.

    69 Non può dunque essere accolto l'argomento dedotto dal governo olandese in base al quale, in forza dell'art. 132 del Trattato, i vantaggi attribuiti ai PTOM nell'ambito della progressiva realizzazione dell'associazione non possono essere rimessi in discussione per ragioni attinenti ai quantitativi di prodotti originari dei PTOM che vengono importati nella Comunità.

    70 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, la competenza del Consiglio ad adottare misure di salvaguardia non si limita all'ipotesi di cui all'art. 134 del Trattato. Infatti, questa disposizione riguarda unicamente una situazione particolare. Essa non è diretta a ridurre la competenza generale del Consiglio, stabilita all'art. 136, secondo comma, del Trattato, a definire le modalità della realizzazione dell'associazione nel rispetto di tutti i principi inscritti nel Trattato (v., in tal senso, sentenza della Corte Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 41).

    71 Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo di ricorso deve essere respinta.

    Sulla seconda parte del terzo motivo

    72 Con la seconda parte dello stesso motivo il governo olandese sostiene che è manifestamente inesatta l'affermazione contenuta nel preambolo del regolamento n. 1036/97, secondo la quale il riso originario dei PTOM veniva importato in quantità talmente elevate da provocare, o rischiare di provocare, gravi turbative sul mercato comunitario del riso.

    73 Occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale nell'applicare l'art. 109 della decisione PTOM (v., in tal senso, sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 48).

    74 In presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale (v. sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 48; v. inoltre, in tal senso, sentenze 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 40, e 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 80).

    75 Una tale limitazione del controllo del giudice comunitario si impone particolarmente allorché, come nel caso di specie, le istituzioni comunitarie si trovano a dover operare quale arbitro di interessi confliggenti e a prendere così decisioni nell'ambito delle scelte politiche che rientrano nelle responsabilità loro attribuite (v. sentenza Emesa Sugar, citata, punto 53).

    Sui quantitativi di riso originari dei PTOM importati nella Comunità

    76 Il governo olandese rileva che la produzione comunitaria di riso «indica» durante le campagne comprese tra il 1992/1993 ed il 1996/1997 non era sufficiente per coprire il fabbisogno comunitario, e che occorreva porre rimedio a siffatto deficit strutturale ricorrendo alle importazioni. Pertanto, a suo parere, il volume delle importazioni di riso originario dei PTOM non poteva creare turbative sul mercato comunitario del riso, né costituire una minaccia.

    77 Il governo olandese aggiunge che la Commissione, allorché ha adottato il regolamento n. 764/97, non ha fornito al comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, di cui all'art. 1, n. 2, dell'allegato IV alla decisione PTOM (in prosieguo: il «comitato»), alcun dato dal quale emergesse che le importazioni di riso originario dei PTOM erano di volume tale da provocare o rischiare di provocare turbative gravi sul mercato comunitario del riso. Al momento di adottare il regolamento n. 1036/97, neanche il Consiglio avrebbe accertato se il volume delle importazioni di riso originario dei PTOM provocasse o minacciasse di provocare tali turbative. Esso avrebbe dato per certe le constatazioni della Commissione al riguardo senza procedere minimamente ad esaminarle.

    78 D'altronde, il governo olandese sostiene che esistono altre cause, comprovabili, delle turbative del mercato comunitario del riso. Il quantitativo maggiore di riso «indica» che viene importato nella Comunità proverrebbe da paesi terzi diversi dai PTOM e, dopo la campagna commerciale 1995/1996, le importazioni da questi paesi sarebbero ulteriormente aumentate.

    79 La Commissione rileva che, durante la campagna 1995/1996, le importazioni di riso originario dei PTOM erano raddoppiate rispetto alla campagna precedente, mentre il consumo all'interno della Comunità, sebbene fosse cresciuto, non era aumentato nelle stesse proporzioni. Essa afferma che il Consiglio poteva legittimamente ritenere che l'aumento delle importazioni di riso originario dei PTOM fosse la causa delle turbative nel settore del riso all'interno della Comunità o rappresentasse la minaccia che tali turbative si verificassero.

    80 Da parte sua, il governo italiano osserva che il principio del cumulo delle regole di origine ACP/PTOM, che deriva dalla decisione PTOM, ha avuto come conseguenza che ingenti quantità di riso prodotte negli Stati ACP sono state dirottate verso alcuni PTOM per essere ivi sottoposte a trasformazione, anche di poco, e successivamente esportate, in esenzione dai dazi doganali, verso il mercato comunitario.

    81 A questo proposito, occorre rilevare anzitutto che, come il Consiglio ha potuto accertare in base ai dati forniti dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) relativamente alle campagne tra il 1992/1993 ed il 1995/1996, le importazioni di riso originario dei PTOM sono aumentate in misura considerevole e con rapidità durante queste campagne, poiché sono passate da 77 000 tonnellate nel 1992/1993 a oltre 212 000 tonnellate nel 1995/1996.

    82 Il governo olandese ha del resto ammesso che, in seguito all'applicazione della decisione PTOM, le importazioni di riso di tipo «indica» originario dei PTOM sono aumentate in misura costante, sebbene ritenga che considerato che la produzione comunitaria di riso «indica» era insufficiente a coprire il fabbisogno comunitario detto argomento non fosse tale da giustificare l'adozione di misure di salvaguardia.

    83 In secondo luogo si deve rilevare che, nell'ambito della politica agricola comune, la Comunità ha incoraggiato gli agricoltori comunitari ad abbandonare la coltura di riso «japonica» a vantaggio della coltura di riso «indica», al fine di operare una riconversione del settore risicolo. E' in tale contesto che è stato adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1987, n. 3878/87 relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso (GU L 365, pag. 3), più volte modificato ed infine sostituito, a partire dalla campagna 1996/97, dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3072/95, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 pag. 18). Il regolamento n. 304/97 mirava espressamente, come risulta all'ottavo considerando, a limitare le importazioni a basso prezzo di riso originario dei PTOM per evitare di compromettere l'operazione di riconversione.

    84 Ne consegue che il Consiglio poteva legittimamente credere che, se i PTOM fossero stati autorizzati a soddisfare in toto la domanda comunitaria di riso «indica», tale orientamento della politica agricola comune, che non viene contestato dal governo olandese, sarebbe stato compromesso.

    85 Il governo olandese non ha quindi dimostrato che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che le importazioni di riso originario dei PTOM erano fortemente aumentate e che tale incremento richiedeva l'introduzione di un contingente tariffario, al fine di mantenere le importazioni nella Comunità di riso originario dei PTOM entro limiti compatibili con l'equilibrio del mercato comunitario.

    Sul prezzo del riso originario dei PTOM importato nella Comunità

    86 In subordine, a parere del governo olandese, la circostanza che nell'ottobre 1996 il prezzo del riso «indica» avesse iniziato a crollare sui mercati italiano e spagnolo e, malgrado un leggero rialzo sul mercato italiano dopo il gennaio 1997, si fosse mantenuto inferiore al prezzo comunitario d'intervento, non dimostra affatto che ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

    87 Il governo olandese afferma che gli elementi forniti dal Consiglio per dimostrare che il prezzo del riso originario dei PTOM è nettamente inferiore al prezzo del riso comunitario non sono pertinenti. Esso conclude che la concorrenza tra il riso comunitario e il riso originario dei PTOM non opera al livello del risone.

    88 Il Consiglio, dal canto suo, rinvia ai dati forniti da EUROSTAT per dimostrare che il prezzo del risone «indica» ha subito un ribasso brutale sul mercato italiano e spagnolo nel mese di ottobre 1996, per poi stabilizzarsi ad un livello di gran lunga inferiore al prezzo di intervento.

    89 Il Consiglio afferma che il dato sull'evoluzione del prezzo del risone comunitario è pertinente, poiché questo riso fa concorrenza al riso semilavorato originario dei PTOM presso i produttori comunitari di riso lavorato. Questo dato, d'altra parte, non implicherebbe una comparazione tra il prezzo del riso comunitario ed il prezzo del riso originario dei PTOM ad uno stadio qualsiasi della produzione.

    90 Come si ricorda al punto 36 della presente sentenza, il riso originario delle Antille olandesi che viene esportato nella Comunità per essere ivi trasformato in riso lavorato è un riso semilavorato.

    91 Ne deriva che, presso i produttori comunitari di riso lavorato, questa varietà di riso fa concorrenza al risone comunitario, e che pertanto l'incremento delle importazioni di riso originario dei PTOM è atta ad incidere sul prezzo di mercato del risone comunitario.

    92 Contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, non appare quindi privo di pertinenza il riferimento effettuato dal Consiglio al prezzo del risone comunitario.

    93 A questo proposito, risulta dal fascicolo che, sul mercato spagnolo, il prezzo del riso «indica», dopo essere caduto da ECU 351 per tonnellata (ottobre 1996) a ECU 320 per tonnellata (novembre 1996), cioè a ECU 30 al di sotto del prezzo di intervento, veniva ancora offerto alla fine di maggio 1997 al prezzo di ECU 320 per tonnellata, cioè a ECU 35 al di sotto del prezzo d'intervento, che era risalito. Quanto al prezzo sul mercato italiano, precipitato da ECU 364 per tonnellata (ottobre 1996) a ECU 319 per tonnellata (dicembre 1996), era sì risalito a ECU 344 per tonnellata, ma rimaneva pur sempre di ECU 11 al di sotto del prezzo d'intervento.

    94 Alla luce di tali elementi, il governo olandese non ha dimostrato che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione avendo considerato che l'importazione massiccia di riso originario dei PTOM fosse tale da turbare gravemente o rischiare di turbare il mercato comunitario del riso.

    Sull'esistenza di un nesso causale tra l'importazione di riso originario dei PTOM e le turbative sul mercato comunitario

    95 Infine, il governo olandese asserisce che il Consiglio non ha dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra l'importazione di riso originario dei PTOM e le turbative sul mercato comunitario.

    96 I prezzi del riso sul mercato mondiale sarebbero sensibilmente inferiori a quelli del riso originario dei PTOM e, di conseguenza, l'importazione di riso proveniente da paesi terzi (in particolare, Stati Uniti d'America ed Egitto), in franchigia dai dazi all'importazione avrebbe inciso notevolmente sul mercato comunitario del riso. La crisi attraversata dal detto mercato non sarebbe da imputare alle importazioni di riso originario dei PTOM nella Comunità, ma piuttosto all'importazione a buon mercato di ingenti quantità di riso «indica» proveniente da paesi terzi, con i quali la Comunità avrebbe aperto contingenti tariffari.

    97 In base alle considerazioni suesposte, il governo olandese ritiene che il Consiglio non abbia dimostrato che il volume delle importazioni di riso originario dei PTOM fosse tale da rischiare di causare gravi turbative sul mercato comunitario del riso.

    98 A titolo di replica, il Consiglio e le parti intervenienti evidenziano che il Consiglio gode di un ampio margine discrezionale nell'ambito di applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, e che, nel caso di specie, esso è, a ragione, giunto alla conclusione che l'importazione di riso «indica» originario dei PTOM, in totale assenza di restrizioni, turbava ancora, o rischiava di turbare, il mercato comunitario del riso.

    99 A loro parere, per adottare misure di salvaguardia sulla base dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, è sufficiente che vi siano importanti indizi a suggerire che le importazioni di prodotti originari dei PTOM causano o rischiano di causare problemi all'interno della Comunità.

    100 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione ha la facoltà di adottare misure di salvaguardia, da una parte, se l'applicazione della decisione PTOM comporta turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromette la stabilità finanziaria con l'estero, e, d'altra parte, qualora sorgano difficoltà che rischiano di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione.

    101 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento avanzato dal governo olandese in base al quale il rischio di turbative sul mercato comunitario del riso non sarebbe imputabile alle importazioni di riso originario dei PTOM, bensì all'apertura di contingenti tariffari ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 1996, n. 1522, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 190, pag. 1), giova precisare che, quando il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1036/97, il regolamento n. 1522/96, che autorizza l'importazione nella Comunità di riso «indica» proveniente da paesi terzi in esenzione dai dazi doganali, non trovava, in gran parte, applicazione. Infatti, come rileva la Commissione nelle osservazioni, i quantitativi del contingente OMC assegnati agli Stati Uniti dal regolamento n. 1522/96, che rappresentavano, per quanto riguarda il riso lavorato o semilavorato, più della metà del contingente istituito da quest'ultimo regolamento, non erano ancora affrancati, in assenza di un accordo con gli Stati Uniti sulle modalità di esportazione.

    102 Neppure si può accogliere l'argomento del governo olandese in base al quale la Commissione avrebbe contribuito a provocare turbative sul mercato comunitario mediante l'incentivazione delle esportazioni di riso da taluni paesi terzi verso questo stesso mercato. Per quanto concerne l'Egitto, ad esempio, si deve osservare, come giustamente ha fatto la Commissione, che un contingente egiziano esiste dal 1973, che si tratta di riso «japonica» e che, in ogni caso, questo riso non è stato oggetto di importazione, poiché, nonostante la riduzione dei dazi doganali, non era competitivo sul mercato comunitario.

    103 In secondo luogo, anche se le importazioni di riso provenienti dai paesi terzi avevano una qualche incidenza sul mercato comunitario del riso, resta il fatto che per il Consiglio era ragionevole credere, a fronte dei dati sulla crescita delle importazioni di riso originario dei PTOM e sul prezzo di quest'ultimo, che esistesse un nesso tra le dette importazioni e le turbative o il rischio di turbative sul mercato comunitario del riso.

    104 La notevole flessione del prezzo del riso comunitario in concomitanza con la crescita considerevole delle importazioni di riso originario dei PTOM rappresentava, infatti, un indizio importante del fatto che le dette importazioni causavano, o rischiavano di causare, problemi gravi sul mercato comunitario del riso.

    105 Considerato l'ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni comunitarie nell'ambito di applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, e tenuto conto del fatto che tale potere discrezionale riguarda non soltanto la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, entro certi limiti, l'accertamento dei dati di base (v., in tal senso, sentenze 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-7235, punto 55, e 6 luglio 2000, causa C-289/97, Eridania, Racc. pag. I-5409, punto 48), non si può ritenere che il Consiglio abbia compiuto un errore manifesto nella valutazione degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione del regolamento n. 1036/97.

    106 La seconda parte del terzo motivo è, pertanto, infondata.

    107 Da quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM

    108 Con il quarto motivo, che si suddivide in cinque parti, il governo olandese sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

    Sulla prima parte del quarto motivo

    109 Con la prima parte di questo motivo, il governo olandese fa valere che il regolamento n. 1036/97 viola l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, in quanto infrange l'ordine preferenziale Stati membri/PTOM/Stati ACP/paesi terzi. Questo regolamento avrebbe posto i PTOM in una condizione di svantaggio rispetto agli Stati ACP ed ai paesi terzi, concedendo a questi ultimi la possibilità di esportare nel territorio comunitario quantitativi di riso maggiori di quelli di provenienza PTOM.

    110 Secondo il governo olandese, mentre l'art. 1 del regolamento n. 1036/97 limitava a 69 610 tonnellate in equivalente riso semigreggio il quantitativo di riso originario dei PTOM che poteva venire importato dalla Comunità in esenzione dai dazi doganali nel periodo di riferimento, il regolamento n. 1522/96 avrebbe consentito, nel corso dello stesso periodo, l'importazione di un volume assai superiore di riso di provenienza dai paesi terzi.

    111 Il Consiglio e la Commissione replicano che la comparazione effettuata dal governo olandese poggia su basi errate. Il Consiglio evidenzia che il contingente previsto dal regolamento n. 1522/96 ammonta a 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato su base annuale, ossia a 91 000 tonnellate in equivalente riso semigreggio. Messi a confronto, i contingenti previsti dai regolamenti n. 304/97 e 1036/97 ammonterebbero, di per sé, a 114 338 tonnellate in equivalente riso semigreggio per i primi undici mesi del 1997. Il Consiglio aggiunge che, anche se il contingente previsto dalle misure di salvaguardia era inferiore a quello applicabile per lo stesso periodo in base al regolamento n. 1522/96, non bisogna dimenticare che si trattava unicamente di una limitazione occasionale delle importazioni di riso originario dei PTOM che fruivano dell'esenzione totale da dazi doganali.

    112 A tale proposito, giova ricordare che, come indicato ai punti da 73 a 75 della presente sentenza, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se il Consiglio, che nella specie disponeva di un ampio margine discrezionale, abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare il regolamento n. 1036/97.

    113 Contrariamente a quanto asserisce il governo olandese, dal fascicolo non emerge che l'attuazione dei regolamenti nn. 1036/97 e 1522/96 abbia avuto l'effetto di favorire gli Stati ACP ed i paesi terzi rispetto ai PTOM.

    114 Infatti, come risulta dal punto 101 della presente sentenza, quando il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1036/97, il regolamento n. 1522/96, che autorizza l'importazione nella Comunità di riso «indica» proveniente da paesi terzi in esenzione da dazi doganali, non trovava, in gran parte, applicazione.

    115 Peraltro, i dati prodotti dal Consiglio durante il procedimento e menzionati al punto 111 della presente sentenza mostrano che, lungi dall'essere svantaggiate rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi, le importazioni di riso originario dei PTOM si trovavano in una posizione indiscutibilmente vantaggiosa.

    116 Ciò considerato, si deve constatare che il regolamento n. 1036/97 non ha avuto l'effetto di porre gli Stati ACP ed i paesi terzi in una posizione concorrenziale palesemente più vantaggiosa rispetto ai PTOM.

    117 Ne deriva che la prima parte del quarto motivo è infondata.

    Sulla seconda parte del quarto motivo

    118 Con la seconda parte del quarto motivo il governo olandese sostiene che il Consiglio, nell'adottare il regolamento n. 1036/97, avrebbe omesso di esaminare le ripercussioni che il regolamento avrebbe potuto avere sull'economia delle Antille olandesi.

    119 In conformità dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, ciascuna misura di salvaguardia dovrebbe soddisfare la condizione che le impone di turbare il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, obbligando le istituzioni comunitarie ad informarsi sulle ripercussioni delle misure previste. Tuttavia, al momento dell'adozione del regolamento n. 764/97, la Commissione non si sarebbe informata sugli effetti negativi che la sua decisione rischiava di avere sull'economia dei PTOM e delle imprese interessati. I suddetti effetti non sarebbero stati presi in considerazione neppure dal Consiglio durante la stesura del regolamento n. 1036/97.

    120 In particolare, le eventuali ripercussioni del regolamento n. 764/97 non sarebbero state prese in considerazione durante la riunione del comitato dell'11 aprile 1997. Quanto alla riunione di concertazione, tenutasi il 15 aprile 1997 su richiesta delle Antille olandesi, questa avrebbe avuto luogo dopo che il comitato era già stato consultato e quando la Commissione si era già formata una solida opinione sull'adozione delle misure di salvaguardia.

    121 Per di più, il Consiglio non avrebbe preso in esame la ragione in forza della quale l'applicazione del regolamento n. 1036/97 era prevista fino al 30 novembre 1997 compreso, senza che venisse aumentato il contingente tariffario per il riso originario dei PTOM.

    122 Il Consiglio replica che, a partire dalla causa che ha portato alla sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305), citata, esso è perfettamente al corrente della situazione dell'industria per la trasformazione del riso nelle Antille olandesi e ad Aruba.

    123 Il Consiglio contesta l'asserzione secondo la quale avrebbe omesso di esaminare la ragione posta a giustificazione del fatto che il regolamento n. 1036/97 fosse applicabile fino al 30 novembre 1997. Esso rileva che, nell'intento di conciliare gli obiettivi dell'associazione tra i PTOM e la Comunità e la politica agricola comune, ha deciso, tenuto conto del fatto che in Guyana la raccolta ha luogo in ottobre e che la raccolta comunitaria giunge effettivamente sul mercato a partire dalla seconda quindicina di ottobre, di mantenere in vigore la misura di salvaguardia fino al 30 novembre 1997 senza rialzare il contingente tariffario. Esso constata che durante l'esame del regolamento n. 764/97 in seno al Consiglio, i Paesi Bassi non hanno nemmeno contestato il volume del contingente.

    124 Il Consiglio sostiene di avere la facoltà ed il dovere, nel contesto dell'equilibrio istituzionale, di basarsi sulle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione, che costituiscono il fondamento della sua propria decisione e nell'elaborazione delle quali giocano naturalmente un ruolo importante tanto i lavori preparatori che si svolgono in seno alla Commissione, quanto la competenza dei singoli Stati membri. Esso osserva che la procedura definita all'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV alla decisione PTOM prevede una sorta di appello, nel quale il Consiglio non può né deve compiere ex novo tutto il lavoro di verifica della fondatezza del regolamento della Commissione, ma può eventualmente limitarsi a esaminare le questioni che gli sono deferite dagli Stati membri.

    125 Si deve innanzitutto constatare che, per quanto riguarda la riunione di concertazione del 15 aprile 1997, il governo olandese non fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che la decisione della Commissione di istituire misure di salvaguardia era già formata al momento della riunione, e che pertanto quest'ultima non era altro che una pura formalità.

    126 D'altro canto, dagli elementi forniti dalla parti non risulta che il Consiglio si sia sottratto all'obbligo di prendere in esame le ripercussioni delle misure di salvaguardia sull'economia delle Antille prima di adottare il regolamento n. 1036/97. In proposito, si deve rilevare, al pari del Consiglio, che quando uno stato membro gli deferisce, ai sensi dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisione PTOM, una decisione della Commissione che istituisce misure di salvaguardia, il Consiglio non è tenuto ad effettuare un'inchiesta del tutto autonoma prima di decidere in base all'art. 1, n. 7, dell'allegato IV alla decisione PTOM, ma può legittimamente tener conto degli elementi a fronte dei quali la Commissione aveva adottato la sua decisione.

    127 Occorre pertanto dichiarare che la seconda parte del quarto motivo è infondata.

    Sulle parti terza, quarta e quinta del quarto motivo

    128 Con le parti terza, quarta e quinta del quarto motivo, il governo olandese fa valere che l'adozione del regolamento n. 1036/97 non è avvenuta nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato all'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

    129 In primo luogo, il governo olandese sottolinea che, ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, la portata delle misure adottate in conformità al n. 1 della stessa, non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

    130 Orbene, il regolamento n. 1036/97 non avrebbe rispettato questa condizione. Secondo il governo olandese, una misura di salvaguardia che avesse previsto un prezzo minimo sarebbe stata altrettanto idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e meno gravosa per i PTOM e le imprese interessati, in quanto non avrebbe comportato il totale arresto delle esportazioni di riso verso la Comunità.

    131 In proposito giova ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, al fine di accertare se una disposizione del diritto comunitario è conforme al principio di proporzionalità, occorre verificare se i mezzi che essa mette in atto siano idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e se non vadano al di là di quanto necessario per raggiungerlo (sentenze 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-2405, punto 54; 14 luglio 1988, causa C-284/95, Safety High-Tech, Racc. pag. I-4301, punto 57, e sentenza della Corte Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 52).

    132 Come si evince dal quattordicesimo considerando del regolamento n. 1036/97, il Consiglio ha considerato che l'introduzione di un contingente tariffario avrebbe consentito di garantire l'accesso del riso proveniente dai PTOM sul mercato comunitario entro limiti compatibili con l'equilibrio dello stesso mercato, mantenendo al tempo stesso un trattamento preferenziale per questo prodotto in conformità degli obiettivi della decisione PTOM.

    133 Il regolamento n. 1036/97 era finalizzato semplicemente a limitare l'importazione di riso originario dei PTOM in esenzione da dazi doganali. Esso non aveva l'obiettivo, e non ha avuto l'effetto, di vietare le importazioni di questo prodotto. Come evidenziano i punti 45 e 46 della presente sentenza, una volta esaurito il contingente tariffario per il riso «indica» originario dei PTOM, le Antille olandesi potevano pur sempre esportare quantitativi supplementari pagando i dazi doganali dovuti.

    134 Le misure di salvaguardia adottate in base al regolamento n. 1036/97, che hanno limitato solo in via eccezionale, temporanea ed in modo parziale la libera importazione nella Comunità del riso originario dei PTOM, erano quindi atte alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalle istituzioni comunitarie, come risulta dallo stesso regolamento e dalla decisione PTOM.

    135 Quanto all'argomento sostenuto del governo olandese secondo il quale l'introduzione di un prezzo minimo avrebbe turbato in minor misura l'economia dei PTOM e sarebbe stato altrettanto efficace nel realizzare gli obiettivi perseguiti, occorre ricordare che, pur vigilando sul rispetto dei diritti dei PTOM, il giudice comunitario non può, senza rischiare di pregiudicare l'ampio potere discrezionale del Consiglio, sostituire la propria valutazione a quella di quest'ultimo per quanto riguarda la scelta del provvedimento più adeguato per prevenire turbative sul mercato comunitario del riso, qualora non venga provato che i provvedimenti adottati erano manifestamente inadeguati a realizzare l'obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, causa C-280/93, Racc. pag. I-4973, punto 94, e sentenza Jippes e a., citata, punto 83).

    136 Orbene, il governo olandese non ha dimostrato che il Consiglio avesse adottato misure manifestamente inadeguate o avesse commesso un errore manifesto nella valutazione degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione del regolamento n. 1036/97.

    137 Infatti, viste le limitate ripercussioni dell'istituzione, per sette mesi solamente, di un contingente tariffario per l'importazione di riso originario dei PTOM, era ragionevole per il Consiglio considerare, nell'ambito della conciliazione degli obiettivi della politica agricola comune e dell'associazione dei PTOM alla Comunità, che il regolamento n. 1036/97 fosse atto a realizzare l'obiettivo perseguito e che non andasse oltre ciò che era necessario per raggiungerlo.

    138 In secondo luogo, il governo olandese asserisce che è stato violato l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, in quanto l'importo della cauzione imposta agli importatori antillani in forza dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1036/97 sarebbe sproporzionato rispetto alla cauzione dovuta dagli importatori di riso proveniente da paesi terzi in base al regolamento della Commissione 23 maggio 1995, n. 1162, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 117, pag. 2), o al regolamento n. 1522/96.

    139 In proposito, occorre rilevare che il regolamento n. 1036/97 ha stabilito un contingente tariffario limitato a 56 180 tonnellate di riso originario dei PTOM diversi da Montserrat e dalle isole Turkos e Caicos, e che era prevedibile che tale contingente avrebbe riscosso un grande interesse tra gli esportatori.

    140 Come ha giustamente osservato la Commissione, si doveva evitare, attraverso la fissazione di una cauzione elevata, che gli operatori facessero richiesta di titoli d'importazione senza in seguito farne uso, recando con ciò pregiudizio agli altri operatori che avessero avuto effettivamente l'intenzione di importare riso originario dei PTOM, ma che non sarebbero riusciti ad ottenere titoli d'importazione in quantità sufficiente.

    141 Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, una cauzione di questo tipo non priva le imprese realmente interessate della possibilità di esportare riso verso la Comunità. Infatti, se è vero che l'importo della cauzione deve necessariamente venire versato per ottenere titoli d'importazione, esso viene restituito all'impresa con l'esecuzione dell'operazione.

    142 Il Consiglio aveva pertanto il diritto di giudicare che un importo della cauzione come quello di cui all'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1036/97 fosse necessario per assicurare che gli impegni di importazione venissero rispettati.

    143 Infine, secondo il governo olandese, il regolamento n. 1036/97 sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità in quanto la successione dei regolamenti nn. 304/97 e 1036/97 proverebbe che le azioni del Consiglio non possono venire considerate come eccezionali e temporanee.

    144 Al riguardo, occorre ricordare in primo luogo che, nell'applicare l'art. 109 della decisione PTOM, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche loro attribuite dagli artt. 131-136 del Trattato.

    145 D'altra parte, come si legge al punto 74 della presente sentenza, in presenza di un tale potere il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se l'esercizio dello stesso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure che le istituzioni comunitarie non abbiano manifestamente travalicato i limiti del loro potere discrezionale.

    146 Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che l'esercizio da parte del Consiglio del suo potere discrezionale allorché ha introdotto, con il regolamento n. 1036/97, una seconda serie di misure di salvaguardia, sia viziato da errore manifesto.

    147 Infatti, tenuto conto del fatto che, nonostante l'adozione del regolamento n. 304/97, ingenti quantitativi di riso originario dei PTOM continuavano a venire importati nella Comunità, che c'era sempre la possibilità che tali quantitativi aumentassero e che il prezzo di mercato nella Comunità rimaneva largamente al di sotto del prezzo d'intervento, è evidente che il Consiglio poteva ragionevolmente ritenere che il rischio di gravi turbative sul mercato comunitario persistesse.

    148 In ogni caso, come già sottolineato supra, al punto 134, il regolamento n. 1036/97 ha limitato solo in via eccezionale, temporanea ed in modo parziale l'importazione nella Comunità di riso originario dei PTOM in esenzione dai dazi doganali. Il detto regolamento, che imponeva un contingente tariffario mantenendo il libero accesso del riso PTOM nel mercato comunitario entro limiti compatibili con l'equilibrio di questo stesso mercato, pur riservando a tale prodotto un trattamento preferenziale, coerentemente con gli obiettivi della decisione PTOM, era quindi atto a realizzare l'obiettivo fissato dal Consiglio senza andare al di là di ciò che era necessario per conseguirlo.

    149 Ne consegue che anche le parti terza, quarta e quinta del quarto motivo devono essere respinte.

    150 Il quarto motivo deve pertanto essere interamente respinto.

    Sul quinto motivo, relativo all'esistenza di uno sviamento di potere

    151 Secondo il governo olandese il Consiglio si sarebbe avvalso del potere che gli attribuisce l'art. 109 della decisione PTOM per uno scopo diverso da quello per il quale questo potere può essere utilizzato.

    152 Tale governo sostiene che la Comunità ha sempre voluto opporsi allo sviluppo degli scambi con i PTOM, indotto dalla decisione PTOM, e che l'istituzione di misure di salvaguardia nei confronti del riso originario dei PTOM sarebbe finalizzata a tale scopo. Orbene, le misure di salvaguardia non potrebbero venire impiegate a tal fine. La Commissione ed il Consiglio avrebbero dovuto piuttosto modificare la decisione PTOM in conformità della procedura prevista, che richiede l'unanimità in seno al Consiglio. Ricorrendo allo strumento della misura di salvaguardia, il Consiglio e la Commissione si sarebbero pertanto resi colpevoli di uno sviamento del potere che è stato loro conferito dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

    153 Come la Corte ha ripetutamente statuito, un atto si considera viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenze 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti, Racc. pag. 2447, punto 30; 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 24; 13 luglio 1995, causa C-156/93, Parlamento/Commissione, Racc. pag. I-2019, punto 31, e 14 maggio 1998, causa C-48/96 P, Racc. pag. I-2873, punto 52).

    154 Per quanto riguarda gli scopi perseguiti dal Consiglio al momento dell'adozione del regolamento n. 1036/97, nessun elemento nel fascicolo consente di asserire che, come sostiene il governo olandese, il Consiglio perseguiva uno scopo diverso da quello di porre rimedio alle turbative constatate sul mercato comunitario del riso o di evitare turbative più gravi di quelle già in essere.

    155 Quanto al fatto che il Consiglio è ricorso, per stabilire misure di salvaguardia, al meccanismo dell'art. 109 della decisione PTOM piuttosto che ad una modifica della stessa decisione, si deve rilevare che il meccanismo previsto dal suddetto articolo ha proprio lo scopo di consentire al Consiglio di porre fine o di prevenire gravi turbative in un settore di attività economica della Comunità. Nulla impone al Consiglio di ricorrere ad un altro meccanismo per il motivo che le misure di salvaguardia previste limiterebbero sostanzialmente le importazioni. Al Consiglio compete soltanto, in conformità all'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, vigilare affinché tali misure turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, e che non eccedano quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle suddette difficoltà.

    156 Il quinto motivo del governo olandese deve pertanto essere respinto.

    Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell'allegato IV alla decisione PTOM

    157 Nel ricorso il governo olandese sostiene che il Consiglio ha utilizzato il potere che trae dall'art. 1, n. 7 dell'allegato IV alla decisione PTOM in modo manifestamente errato. Mediante l'adozione del regolamento n. 1036/97 il Consiglio avrebbe preso una nuova decisione diretta a sostituire le misure di salvaguardia che erano state decise dalla Commissione. Tuttavia, il Consiglio non avrebbe a sua volta accertato se ricorrevano i presupposti di applicazione dell'art. 109, ma si sarebbe basato sulle affermazioni della Commissione, secondo le quali i detti presupposti ricorrevano.

    158 Il governo olandese fa valere quindi che il Consiglio non ha assolutamente accertato quali quantitativi di riso originario dei PTOM fossero importati nella Comunità, quale fosse il livello del prezzo del suddetto riso o quali fossero le gravi turbative, o la minaccia delle stesse, sul mercato comunitario del riso. Inoltre, il Consiglio non avrebbe avuto a disposizione elementi forniti dalla Commissione che gli avrebbero consentito di controllare l'esattezza delle conclusioni di quest'ultima.

    159 Nella replica, il governo olandese aggiunge che l'allegato IV alla decisione PTOM è stato altresì violato, da una parte, in quanto il comitato non è stato consultato in conformità alla procedura di cui all'art. 1, n. 2, del detto allegato e, d'altra parte, perché la Commissione ha omesso di consultare le Antille olandesi ed Aruba sulle misure di salvaguardia prospettate.

    160 Per quanto riguarda, in primo luogo, la critica da parte del governo olandese dell'esame effettuato dal Consiglio preliminarmente all'adozione del regolamento n. 1036/97, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV alla decisione PTOM, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione che adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'art. 109 della decisione PTOM ed il Consiglio può adottare una diversa decisione nel termine ivi indicato.

    161 Come è stato già evidenziato supra, al punto 126, le suddette disposizioni della decisione PTOM non esigono che il Consiglio effettui un'inchiesta del tutto autonoma prima di adottare la propria decisione in forza dell'art. 1, n. 7, dell'allegato IV alla decisione PTOM.

    162 Considerata la natura del riesame effettuato dal Consiglio in tale contesto, nonché il fatto che una misura di salvaguardia deve, di regola, essere adottata a breve scadenza, è del tutto logico e legittimo che il Consiglio abbia tenuto in considerazione i dati alla luce dei quali la Commissione aveva deciso di adottare il regolamento n. 794/97.

    163 Inoltre, come emerge al punto 73 della presente sentenza, nell'ambito di applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, il Consiglio gode di un ampio potere discrezionale. Spetta pertanto al ricorrente dimostrare che l'esercizio del suddetto potere da parte del Consiglio è viziato da errore manifesto o sviamento di potere o, ancora, che il Consiglio ha ne ha manifestamente travalicato i limiti.

    164 Il governo olandese non ha provato che così sia avvenuto nella fattispecie.

    165 In secondo luogo, in merito all'asserita violazione dell'allegato IV della decisione PTOM, riconducibile, da un lato, al fatto che il comitato non sarebbe stato consultato in conformità alla procedura di cui all'art. 1, n. 2, del suddetto allegato e, d'altro lato, al fatto che la Commissione avrebbe omesso di consultare le Antille olandesi e Aruba sulle misure di salvaguardia prospettate, la Commissione fa valere, quanto meno riguardo al primo aspetto, che il ricorrente deduce in tal modo un motivo nuovo, il che non è ammesso in tale fase del procedimento.

    166 In proposito, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    167 Trattandosi di un ricorso di annullamento, occorre dichiarare che le condizioni poste da tale disposizione sono soddisfatte se il ricorso contiene un'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto sufficientemente precisa, ai fini, sia di consentire al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità sull'atto comunitario in causa, sia di garantire alla parte convenuta la possibilità di difendere efficacemente i propri interessi.

    168 Nella fattispecie, anche se è vero che nel ricorso il ricorrente si è limitato a indicare due ragioni per le quali sarebbe stato violato l'allegato IV della decisione PTOM, resta il fatto che lo stesso aveva il diritto di sviluppare tale motivo e di apportare qualsiasi precisazione utile nella replica, che è proprio quanto esso ha fatto, mediante l'introduzione degli argomenti che si riferiscono alla consultazione del comitato, prevista all'art. 1, n. 2, del detto allegato, e a quella dei PTOM (v., in tal senso, sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533, punto 4).

    169 Del resto, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, un motivo che costituisca l'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio va considerato ricevibile (sentenza 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento, Racc. pag. 1755, punti 9 e 10).

    170 Occorre parimenti constatare che le presunte imperfezioni del ricorso non sono tali da ostacolare il giudice comunitario nell'esercizio del controllo di legittimità né da privare il Consiglio della possibilità di difendere i suoi interessi.

    171 In base alle considerazioni che precedono, occorre respingere le conclusioni della Commissione sull'irricevibilità di una parte del sesto motivo.

    172 Quanto alla fondatezza dei detti argomenti aggiunti dal ricorrente nella replica, si deve sottolineare, da una parte, che, contrariamente a quanto lo stesso ricorrente asserisce, i PTOM, ed in particolare, le Antille olandesi e Aruba sono stati consultati dalla Commissione, sulle misure di salvaguardia prospettate.

    173 Infatti, come lo stesso governo olandese ha esposto nel ricorso, una riunione di concertazione con i PTOM si è tenuta il 15 aprile 1997.

    174 D'altra parte, dal fascicolo risulta che il comitato è stato convocato con lettera 4 aprile 1997 per il successivo 11 aprile.

    175 Tuttavia, secondo il governo olandese, tale convocazione sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 3 del regolamento interno del comitato relativo alla consultazione degli Stati membri nell'ambito dell'allegato IV alla decisione PTOM, ai sensi del quale «la convocazione, l'ordine del giorno, nonché i documenti di lavoro sono trasmessi dal presidente ai membri del comitato (...): tali documenti contengono in particolare la documentazione ricevuta dallo Stato membro che ha domandato alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia». Nella fattispecie, il governo olandese non avrebbe fornito alcuna documentazione.

    176 Al riguardo, si deve rilevare che la consultazione del comitato ha lo scopo di consentire alla Commissione di esporgli le ragioni in base alle quali essa ritiene sia necessario applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 109 della detta decisione e di illustrare gli elementi di fatto sui quali essa si basa.

    177 Se è vero che, nella fattispecie, i membri del comitato non hanno ricevuto, all'atto della convocazione per la riunione dell'11 aprile, una copia della domanda del governo italiano che chiedeva alla Commissione di prorogare le misure di salvaguardia adottate in base al regolamento n. 304/97, si deve ricordare che soltanto la violazione delle forme sostanziali permette di accertare l'illegittimità dell'atto in questione. In proposito, il fatto che il governo olandese non abbia ricevuto copia della domanda del governo italiano relativa all'applicazione delle misure di salvaguardia non può essere considerato come una violazione delle forme sostanziali.

    178 Inoltre, il governo olandese non ha dimostrato che tale documentazione sarebbe stata idonea a informare meglio il comitato sulle intenzioni della Commissione e sugli elementi di fatto che le hanno motivate, né che il comitato è stato privato della possibilità di difendere efficacemente i propri interessi.

    179 Occorre sottolineare, in particolare, che nel corso della riunione del comitato sono stati forniti dati statistici sulla situazione nella quale si trovava il mercato comunitario del riso, e che, durante la stessa riunione, sono stati esposti dettagliatamente i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare misure di salvaguardia.

    180 Occorre ugualmente ricordare che, considerato che erano stati precedentemente adottati i regolamenti (CE) della Commissione 8 gennaio 1997, n. 21 (GU L 5, pag. 24), e n. 304/97 che istituiscono misure di salvaguardia per l'importazione di riso comunitario dei paesi e territori d'oltremare, è certo che gli Stati membri erano stati poco tempo prima strettamente associati al procedimento per l'elaborazione di misure di salvaguardia simili relative al mercato comunitario del riso e conoscevano quindi le ragioni che stavano alla base dell'azione progettata dalla Commissione.

    181 Non può pertanto essere accolto l'argomento del governo olandese che addebita alla Commissione la violazione dell'allegato IV della decisione PTOM per non aver consultato il comitato in conformità della procedura di cui all'art. 1, n. 2, dell'allegato IV alla decisione PTOM.

    182 Ne discende che anche il sesto motivo deve essere respinto.

    Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

    183 Secondo il ricorrente, il regolamento n. 1036/97 violerebbe l'art. 190 del Trattato in quanto presenterebbe un'insufficiente motivazione.

    184 A tale riguardo, il governo olandese ricorda che la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo.

    185 Il governo olandese ritiene che non siano suffragate da elementi sufficienti le asserzioni formulate nei considerando del regolamento n. 1036/97 secondo le quali, in primo luogo, le importazioni di riso originario dei PTOM, in particolare per l'effetto del loro volume, causavano turbative sul mercato comunitario e, in secondo luogo, l'importazione massiccia di riso originario dei PTOM a condizioni preferenziali era tale da compromettere gli sforzi comunitari di riconversione della produzione comunitaria di riso «japonica» in riso «indica».

    186 Il Consiglio non avrebbe effettuato alcuna verifica dell'evoluzione del mercato e non avrebbe pertanto potuto concludere che le dette importazioni provocavano gravi turbative su tale mercato. Inoltre, avrebbe omesso di spiegare perché il regolamento n. 1036/97 era applicabile due mesi in più del regolamento n. 764/97. Le suddette lacune nella motivazione non possono essere compensate dal fatto che il governo olandese sarebbe stato in possesso, essendo stato coinvolto nell'attuazione delle misure di salvaguardia impugnate, di informazioni che gli avrebbero consentito di colmare le lacune in questione.

    187 A tale riguardo, occorre ricordare che la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto. Essa deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo (v. sentenze 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 16; 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-3411, punto 19, e 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 44).

    188 Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli Stati membri siano stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell'atto controverso e conoscano pertanto le ragioni che vi stanno alla base (v. sentenze 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punti 49 e 50, e 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. II, Racc. pag. I-3799, punto 16).

    189 Inoltre, ove si tratti di un atto destinato ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge (v. sentenza 19 novembre 1998, causa C-284/94, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-7309, punto 28).

    190 Peraltro, la Corte ha ripetutamente affermato che, se l'atto contestato evidenzia i termini essenziali dello scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate (v., in particolare, sentenze Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. II, citata, punto 16, e Spagna/Consiglio, citata, punto 30).

    191 Questo vale a maggior ragione quando le istituzioni comunitarie dispongono, come nel caso di specie, di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione di una politica complessa (v., in tal senso, sentenza Spagna/Consiglio, citata, punto 33).

    192 Il regolamento n. 1036/97 costituisce un atto di applicazione generale che si inserisce in una serie di regolamenti emanati dalle istituzioni comunitarie al fine di attuare e di conciliare due politiche complesse, come la politica agricola comune nel settore del riso e la politica economica elaborata nell'ambito del regime di associazione con i PTOM.

    193 Dal fascicolo emerge che l'adozione da parte della Commissione di misure di salvaguardia in forza del regolamento n. 764/97 è stata preceduta da una serie di contatti e di riunioni tra la Commissione, gli Stati membri e i PTOM.

    194 Per quanto riguarda il regolamento n. 1036/97, nel preambolo il Consiglio ha richiamato il contesto nel quale ha constatato che esisteva il rischio di turbative sul mercato comunitario del riso a causa, in particolare, dei quantitativi di riso originario dei PTOM importati nella Comunità. Nel settimo e nell'ottavo considerando, il Consiglio ha richiamato, in particolare, la situazione instabile del mercato comunitario provocata da un raccolto normale di riso «indica» dopo due anni di siccità, nonché da una produzione insufficiente di riso «indica» all'interno della Comunità.

    195 Il Consiglio ha, d'altra parte, spiegato che l'importazione massiccia di riso originario dei PTOM a condizioni preferenziali era tale da compromettere gli sforzi di riconversione della produzione comunitaria di riso «japonica» in riso «indica» e che i quantitativi di riso originario dei PTOM importati nella Comunità potevano sempre aumentare, date le potenzialità delle regioni produttrici.

    196 Tale motivazione contiene una chiara descrizione della situazione di fatto e degli scopi perseguiti e, alla luce delle circostanze del caso di specie, risulta essere stata sufficiente per consentire al governo olandese di verificarne il contenuto e di accertare, all'occorrenza, l'opportunità di contestare la legittimità della decisione così motivata.

    197 Da quanto sopra risulta che il settimo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    198 Pertanto, il ricorso del Regno dei Paesi Bassi deve essere interamente respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    199 Ai termini dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto in quanto infondato.

    2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

    3) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

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