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Document 61997CJ0052

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 maggio 1998.
Epifanio Viscido (C-52/97), Mauro Scandella e altri (C-53/97) e Massimiliano Terragnolo e altri (C-54/97) contro Ente Poste Italiane.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Trento - Italia.
Aiuti concessi dagli Stati membri - Nozione - Legge nazionale che prevede che un unico ente d'interesse pubblico sia dispensato dall'osservanza di una norma di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
Cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-02629

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:209

61997J0052

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 maggio 1998. - Epifanio Viscido (C-52/97), Mauro Scandella e altri (C-53/97) e Massimiliano Terragnolo e altri (C-54/97) contro Ente Poste Italiane. - Domande di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Trento - Italia. - Aiuti concessi dagli Stati membri - Nozione - Legge nazionale che prevede che un unico ente d'interesse pubblico sia dispensato dall'osservanza di una norma di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. - Cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02629


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Esenzione di un'impresa dalla normativa di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato - Beneficio concesso senza trasferimento di risorse pubbliche - Esclusione

(Trattato CE, art. 92, n. 1)

Massima


Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, atteso che una disposizione di tal genere non dà luogo ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali all'impresa medesima.

Infatti, solamente i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1. A tal riguardo, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi accordati da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati stessi.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-52/97, C-53/97 e C-54/97,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Trento, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

Epifanio Viscido (procedimento C-52/97),

Mauro Scandella e altri (procedimento C-53/97),

Massimiliano Terragnolo e altri (procedimento C-54/97)

e

Ente Poste Italiane,

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 92, n. 1, e 93 del Trattato CE,

LA CORTE

(Quarta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, J.L. Murray (relatore) e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato;

- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso le stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Francisco Santaolalla, consigliere giuridico principale, Dimitris Triantafyllou, membro del servizio giuridico, ed Enrico Altieri, funzionario nazionale comandato presso lo stesso servizio, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo italiano, rappresentato dal signor Danilo Del Gaizo, e della Commissione, rappresentata dal signor Dimitris Triantafyllou e dalla signora Laura Pignataro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 29 gennaio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 febbraio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con tre ordinanze 3 febbraio 1997, pervenute in cancelleria il 7 febbraio successivo, la Pretura circondariale di Trento ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 92, n. 1, e 93 dello stesso Trattato.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di tre controversie tra i signori Viscido, Scandella e altri e Terragnolo e altri, dipendenti dell'Ente Poste Italiane, e quest'ultimo.

3 Dagli atti risulta che i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato l'Ente Poste Italiane, esponendo che l'Ente li aveva assunti con contratti di lavoro a tempo determinato. Essi sostengono che tali contratti andrebbero considerati come convertiti in contratti a tempo indeterminato.

4 Secondo il diritto italiano, il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è consentito solo in via eccezionale. L'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, dispone infatti che, salvo talune eccezioni precisate nella legge, un contratto di lavoro dev'essere considerato a tempo indeterminato. L'art. 5 della stessa legge prevede che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetti ogni trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

5 La legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ha istituito ulteriori deroghe per alcune categorie di lavoratori al principio del divieto di ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato.

6 Il decreto legge 1_ ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, d'interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, all'art. 9, comma 21, così dispone:

«I lavoratori che a decorrere dal 1_ dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente "Poste Italiane" hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente "Poste Italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati devono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente "Poste Italiane" a partire dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

7 Nelle controversie a quibus, l'Ente Poste Italiane ha fatto valere che, in forza dell'art. 9, comma 21, del decreto legge 1_ ottobre 1996, n. 510, i rapporti di lavoro in questione non sono soggetti alle disposizioni contenute nelle leggi nn. 230 e 56.

8 I ricorrenti hanno dedotto, per contro, che la normativa in questione nelle cause a quibus costituiva un aiuto di Stato, e come tale doveva essere assoggettata alle procedure e alle verifiche di compatibilità di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato.

9 Ritenendo necessaria un'interpretazione di queste disposizioni per la soluzione delle controversie, la Pretura circondariale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti quattro questioni pregiudiziali:

«1) Se rientri nella nozione di "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma", una disposizione di legge che sottragga un singolo ente pubblico economico dall'osservanza della normativa di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

2) Se, nel caso di risposta affermativa alla questione di cui sub a), un aiuto di tale tipo doveva essere sottoposto al procedimento di controllo preliminare di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato.

3) Se, non essendo stata seguita la procedura suddetta, il divieto di un aiuto di tale tipo possa ritenersi direttamente applicabile nell'ordinamento interno dello Stato italiano.

4) Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui sub 3), un tale tipo di divieto sia invocabile in una controversia tra l'ente pubblico economico ed un soggetto che lamenti la mancata applicazione nei suoi confronti della normativa generale in materia di lavoro a tempo determinato al fine di ottenere la conversione del suo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento dei danni».

10 Con ordinanza del presidente della Corte 25 febbraio 1997, i procedimenti C-52/97, C-53/97 e C-54/97 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e della fase orale della sentenza.

11 Con la prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se una disposizione nazionale che esonera una sola impresa dal rispetto della normativa generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

12 Il giudice a quo rileva che l'Ente Poste Italiane, poiché non è obbligato a concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato, trae vantaggio dalla flessibilità rispetto alle imprese operanti nello stesso settore.

13 A questo proposito, occorre ricordare che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 19, e 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I-6185, punto 16).

14 Nel caso di specie, si deve constatare che l'esclusione di una sola impresa dalla normativa generalmente applicata in materia di contratti di lavoro a tempo determinato non dà luogo ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali verso tale impresa.

15 Ne consegue che la disposizione considerata nelle cause principali non costituisce un mezzo per accordare direttamente o indirettamente un vantaggio mediante risorse statali.

16 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

17 Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda, la terza e la quarta questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

18 Le spese sostenute dai governi italiano e tedesco nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Trento con ordinanze 3 febbraio 1997, dichiara:

Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE.

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