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Documento 61996CJ0161

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 1998.
Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG contro Hauptzollamt Mannheim.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Inosservanza delle formalità doganali relative all'esportazione al di fuori della Comunità - Conseguenze - Principio di proporzionalità.
Causa C-161/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-00281

Identificador Europeu da Jurisprudência (ECLI): ECLI:EU:C:1998:30

61996J0161

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 1998. - Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG contro Hauptzollamt Mannheim. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Inosservanza delle formalità doganali relative all'esportazione al di fuori della Comunità - Conseguenze - Principio di proporzionalità. - Causa C-161/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00281


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Obbligo principale ed obbligo secondario - Sanzione identica - Inammissibilità

2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Produzione fuori quota (zucchero C) - Importo dovuto per lo zucchero smerciato sul mercato interno - Riscossione in caso di esportazione, ma senza che siano state espletate le formalità doganali - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza

(Regolamenti (CEE) della Commissione n. 2670/81, artt. 2, n. 2, e 3, e n. 3183/80)

Massima


3 Per stabilire se una disposizione di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, è necessario verificare se i mezzi da essa usati siano adeguati e necessari per il raggiungimento dello scopo prefisso. A tal proposito, una disciplina comunitaria, che opera una differenziazione fra un obbligo principale, il cui adempimento è necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito, ed un obbligo secondario, avente natura essenzialmente amministrativa, non può punire con pari rigore l'inosservanza dell'obbligo secondario e l'inosservanza dell'obbligo principale senza violare il principio di proporzionalità.

4 L'osservanza delle formalità doganali previste per l'esportazione della produzione fuori quota nel settore dello zucchero (zucchero C), al pari dell'esportazione stessa, dev'essere considerata nel senso che essa rientra fra gli obblighi principali del regime di cui trattasi, in quanto le dette formalità non devono soltanto agevolare talune procedure amministrative, ma sono anche indispensabili al buon funzionamento del regime delle quote nel settore dello zucchero. Esse non possono essere qualificate pertanto come obblighi secondari, di natura essenzialmente amministrativa, la cui inosservanza non possa essere punita, senza violare il principio di proporzionalità, con lo stesso rigore impiegato in caso di violazione di un obbligo principale.

Di conseguenza, è compatibile con il principio di proporzionalità la riscossione dell'importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno, quale stabilito dall'art. 3 del regolamento n. 2670/81, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, quando è incontestabile che lo zucchero di cui trattasi è stato esportato fuori della Comunità, mentre le formalità doganali non sono state espletate e, di conseguenza, la prova di questa esportazione non può essere fornita mediante l'esemplare n. 1 del titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti richiesti, conformemente all'art. 2, n. 2, del detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Parti


Nel procedimento C-161/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG

e

Hauptzollamt Mannheim,

domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), in combinato disposto con il regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: signor P. Léger

cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG, dall'avv. Hans-Joachim Prieß, del foro di Bruxelles,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG e della Commissione, all'udienza del 25 settembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 19 marzo 1996, pervenuta alla Corte il 13 maggio seguente, il Bundesfinanzhof ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), in combinato disposto con il regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1).

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG (in prosieguo: la «Südzucker»), impresa produttrice di zucchero, con sede in Mannheim (Germania), e lo Hauptzollamt Mannheim (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), in merito a una domanda di pagamento posticipato dell'importo di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2670/81.

L'ambito normativo

3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4, in prosieguo: il «regolamento di base»), ha proceduto, secondo il suo primo `considerando', al riassetto delle disposizioni fondamentali in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

4 Le garanzie in materia di prezzi e di smercio, introdotte dal regolamento base allo scopo, segnatamente, di stabilizzare il mercato comunitario dello zucchero, variano in base alle quote di produzione attribuite alle imprese. Il regolamento base ha infatti istituito un regime di quote di produzione, valido per le campagne di commercializzazione 1981/1982 - 1985/1986, al fine di controllare la produzione di zucchero all'interno della Comunità. Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU 87, pag. 1), ha previsto la proroga del regime delle quote di produzione per le campagne di commercializzazione 1986/1987 - 1990/1991.

5 Per quanto concerne i quantitativi rientranti nella quota A (zucchero A) attribuita alle imprese, i quali restano al di sotto del fabbisogno comunitario, essi godono della garanzia dei prezzi d'intervento e di un aiuto all'esportazione sotto forma di restituzioni; i quantitativi prodotti nei limiti della quota B (zucchero B) attribuita alle imprese beneficiano soltanto del regime delle restituzioni all'esportazione, dato che il totale delle quote A e B supera di regola il consumo all'interno della Comunità.

6 Il finanziamento delle misure di sostegno a favore della produzione dello zucchero A e dello zucchero B è garantito dai produttori mediante, segnatamente, contributi alla produzione (art. 28 del regolamento di base) e alle spese di magazzinaggio (art. 8). Come si sottolinea nell'undicesimo `considerando' del regolamento base, quest'ultimo istituisce un regime che deve garantire in modo giusto ed efficace il finanziamento integrale, da parte degli stessi produttori, degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione della Comunità e il suo consumo.

7 Infine, per quanto riguarda la produzione fuori quota (zucchero C), corrispondente al quantitativo di zucchero prodotto nell'ambito di una determinata campagna di commercializzazione e che eccede la somma delle quote A e B attribuita ad una determinata impresa, essa, pur non essendo soggetta ad alcuna restrizione quantitativa, non gode di alcuna garanzia per quanto concerne prezzi e smerci. Lo zucchero C non può peraltro, in linea di principio, essere smerciato sul mercato interno e deve, di conseguenza, essere esportato come tale anteriormente al 1_ gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi (art. 26, n. 1, del regolamento di base).

8 In forza dell'art. 26, n. 3, del regolamento di base:

«Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Tali modalità prevedono fra l'altro la riscossione di un importo sullo zucchero C e sull'isoglucosio C di cui al paragrafo 1, la cui esportazione come tali nel termine richiesto non è stata provata entro una data da determinare».

9 Conformemente all'art. 13 del regolamento di base, tutte le esportazioni comunitarie sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di esportare durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

10 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2670/81, che contiene le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, dispone quanto segue:

«Lo zucchero C e l'isoglucosio C di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 devono essere esportati a partire dallo Stato membro nel cui territorio sono stati prodotti.

I fabbricanti di zucchero C o di isoglucosio C devono fornire la prova che il prodotto è stato esportato:

- sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturato o sotto forma di isoglucosio come tale;

- senza restituzione né prelievo;

- a partire dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto.

Se non viene fornita la prova che lo zucchero o l'isoglucosio è stato esportato fuori della Comunità anteriormente al 1_ gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto, il quantitativo in causa è considerato smerciato sul mercato interno».

11 Dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81 discende che:

«Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari alla somma:

a) relativamente allo zucchero C, per 100 chilogrammi di zucchero:

- del prelievo all'esportazione più elevato, applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio, secondo il caso, nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna,

e

- di 1,25 ECU».

12 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, di detto regolamento, la prova dell'esportazione dello zucchero C è fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio il detto zucchero è stato prodotto mediante presentazione:

«a) di un titolo di esportazione rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81 al fabbricante in causa dall'organismo competente dello Stato membro di cui al paragrafo 1;

b) dei documenti di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3183/80, necessari per lo svincolo della cauzione;

c) di una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto dal medesimo».

13 L'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 10 settembre 1981, n. 2630, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (GU L 258, pag. 16), dispone che: «Per lo zucchero C e l'isoglucosio C viene rilasciato un certificato valido soltanto per l'esportazione dallo Stato membro in cui è stato prodotto». A tal proposito, l'art. 4 di questo regolamento precisa che il fabbricante deve provare che il quantitativo per il quale è chiesto il titolo è stato effettivamente prodotto oltre le quote A e B dell'impresa interessata.

14 L'art. 30, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3183/80 subordina lo svincolo della cauzione alla presentazione della prova, «per l'esportazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), relative al prodotto in causa; inoltre, occorre addurre la prova:

- in caso di esportazione fuori della Comunità (...), che, entro un termine di 60 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, salvo caso di forza maggiore, il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui sopra o, secondo il caso, ha raggiunto la sua destinazione ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento;

(...)».

15 Ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. b), primo trattino, del medesimo regolamento, l'esemplare n. 1 del titolo di esportazione viene presentato all'ufficio nel quale sono espletate le formalità doganali relative all'esportazione al di fuori della Comunità. A tenore del n. 3 di tale disposizione, previa imputazione e vidimazione da parte del suddetto ufficio, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l'imputazione del titolo venga effettuata dall'interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall'ufficio competente.

16 In forza dell'art. 31, n. 1, del regolamento n. 3183/80, le prove di cui all'art. 30, n. 1, lett. b), sono fornite, fatte salve le disposizioni del n. 2, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto degli artt. 22 o 23 del medesimo regolamento.

17 A norma dell'art. 31, n. 2, del regolamento n. 3183/80, in caso di esportazione fuori della Comunità, è richiesta la presentazione di una prova supplementare la quale, in un caso come quello della causa a qua, dev'essere fornita mediante presentazione «dell'esemplare o degli esemplari di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77». L'art. 31, n. 4, del regolamento n. 3183/80 prevede che, se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo menzionato non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

18 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 20): «Quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione all'interno della Comunità è subordinata alla prova che queste merci hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalla predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5».

La causa principale

19 Dall'ordinanza di rinvio si evince che la Südzucker aveva venduto a un'impresa con sede in Germania zucchero C da essa prodotto nell'esercizio 1986/1987. La partita di zucchero di cui trattasi veniva esportata in Svizzera senza procedere alle operazioni di sdoganamento all'uscita e al rilascio dell'esemplare di controllo T n. 5. Correlativamente, non veniva effettuata alcuna imputazione né apposto alcun visto sul titolo di esportazione della Südzucker.

20 Le istanze di rilascio posticipato dell'esemplare di controlo T n. 5 e di imputazione posticipata sul titolo di esportazione venivano respinte dallo Hauptzollamt. Il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnungen (Ente federale per la disciplina dei mercati agricoli, in prosieguo: il «BALM») riconosceva tuttavia che la documentazione presentata dalla Südzucker, vale a dire i documenti di spedizione e le dichiarazioni di esportazione, la copia delle lettere di trasporto ferroviario e le quietanze relative ai dazi, rilasciate dalle autorità doganali elvetiche, erano «equivalenti» a un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi dell'art. 31, n. 4, del regolamento n. 3183/80. Il BALM informava poi lo Hauptzollamt che lo zucchero di cui trattasi era stato esportato fuori della Comunità.

21 Dopo aver ritenuto, in un primo momento, che la Südzucker avesse adempiuto l'obbligo di esportazione stabilito dalla disciplina comunitaria, a seguito di un accertamento, lo Hauptzollamt sosteneva che l'esportazione non era stata debitamente provata, in particolare mediante presentazione di un titolo di esportazione recante i visti e le imputazioni richiesti [art. 31, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3183/80]. Infatti, secondo lo Hauptzollamt, benché determinati documenti equivalenti possano, eventualmente, sostituire la presentazione di un esemplare di controllo T n. 5, gli stessi non possono sostituire la prova dell'esportazione dello zucchero mediante presentazione di un titolo di esportazione recante i visti e le imputazioni richiesti. Di conseguenza, esso chiedeva, con provvedimento 9 giugno 1992, confermato mediante provvedimento 29 settembre 1993, il versamento posticipato dell'importo di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2670/81.

22 Il ricorso proposto avverso tale provvedimento dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg veniva respinto con sentenza 25 aprile 1995. Innanzi al Bundesfinanzhof, adito in cassazione («Revision»), la Südzucker adduce segnatamente che l'obbligo di presentare un titolo di esportazione come prova dell'esportazione è in contrasto col principio di proporzionalità. La presentazione del titolo non sarebbe un mezzo idoneo a provare che lo zucchero ha lasciato il territorio doganale della Comunità; essa non sarebbe necessaria a tal fine, in particolare quando l'interessato dispone dell'esemplare di controllo T n. 5 o di documenti ad esso equivalenti. Parimenti, la riscossione dell'importo di cui all'art. 3 del regolamento n. 2670/81 in caso di inosservanza del disposto di cui all'art. 2, n. 2, lett. a), del medesimo regolamento sarebbe incompatibile col principio di proporzionalità. Infatti, trattandosi di un obbligo secondario di natura amministrativa, la sua violazione non potrebbe comportare sanzioni così rigorose come per l'inosservanza dell'obbligo principale, consistente nell'esportazione dello zucchero.

23 Secondo il Bundesfinanzhof, la sua pronuncia dipende dal punto se il versamento dell'importo previsto dal regolamento n. 2670/81 potesse essere richiesto alla Südzucker per lo zucchero C la cui esportazione, effettivamente avvenuta, non era stata provata, per inadempimento delle formalità doganali, mediante presentazione di un titolo di esportazione munito delle imputazioni e dei visti richiesti.

24 Il Bundesfinanzhof osserva che i suoi dubbi sulla validità della normativa comunitaria applicabile riguardano essenzialmente l'obbligo di espletare le formalità doganali di esportazione, la cui inosservanza ha comportato l'impossibilità, da parte della Südzucker, di presentare il titolo munito dei necessari visti doganali. Il Bundesfinanzhof ritiene infatti che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Südzucker, l'art. 26, n. 3, del regolamento di base autorizzasse la Commissione a subordinare la prova dell'esportazione all'osservanza delle formalità doganali corrispondenti e alla presentazione del titolo di esportazione. Il giudice a quo non comprende per quale ragione il detto titolo non sarebbe idoneo a costituire un - ulteriore - mezzo di prova concludente. Per le stesse ragioni, il detto giudice non considera sproporzionati, di per sé, l'obbligo di provare l'espletamento delle formalità doganali all'esportazione e quello di presentare il titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti richiesti, al fine di non essere tenuto a versare l'importo di cui all'art. 3 del regolamento n. 2670/81.

25 Secondo il Bundesfinanzhof, ci si deve tuttavia chiedere se l'obbligo di pagare l'importo previsto da quest'ultima disposizione, quale conseguenza di un'esportazione effettuata senza osservare le formalità doganali all'esportazione, non sia in contrasto col principio di proporzionalità. Il giudice a quo ricorda a tal proposito la giurisprudenza della Corte [sentenze 24 settembre 1985, causa 181/84, Man (Sugar), Racc. pag. 2889, e 27 novembre 1986, causa 21/85, Maas, Racc. pag. 3537], secondo la quale, quando una normativa comunitaria distingue tra, da un lato, determinati obblighi principali, vale a dire quelli la cui inosservanza è di fondamentale importanza per il buon funzionamento del regime di cui trattasi, e, dall'altro, taluni obblighi secondari, vale a dire quelli aventi natura essenzialmente amministrativa, l'inosservanza di un obbligo secondario non può essere punita, senza violare il principio di proporzionalità, con lo stesso rigore impiegato in caso di inosservanza di un obbligo principale.

26 Orbene, secondo il Bundesfinanzhof, nel caso di specie è pacifico l'adempimento dell'obbligo principale, vale a dire, l'esportazione dello zucchero C. Esso nutre dubbi se quest'obbligo principale comprenda anche la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'esportazione e la presentazione del titolo. Se ci si dovesse attenere esclusivamente al risultato economico, vale a dire all'esportazione, le mancate operazioni doganali all'esportazione e la mancata presentazione del titolo non basterebbero, da soli, a giustificare la riscossione dell'importo di cui all'art. 3 del regolamento n. 2670/81, di modo che la disciplina comunitaria controversa potrebbe rivelarsi incompatibile con il principio di proporzionalità.

27 Tenuto conto di tali considerazioni, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:

«Se il regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), in combinato disposto con il regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1), sia valido, soprattutto in considerazione del principio comunitario di proporzionalità, nei limiti in cui in base ad esso risulta che lo zucchero si considera smerciato nel mercato interno - il che comporta la riscossione del "contributo" sulla produzione di zucchero - mentre in realtà esso è stato esportato, ma senza l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e senza che, di conseguenza, possa essere fornita la prova dell'esportazione attraverso l'esemplare n. 1 del titolo di esportazione munito delle imputazioni e dei visti doganali».

Sulla questione pregiudiziale

28 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se la riscossione dell'importo sullo zucchero C, di cui all'art. 3 del regolamento n. 2670/81, sia compatibile con il principio di proporzionalità, quando è incontestabile che lo zucchero di cui trattasi è stato esportato fuori della Comunità, nel caso in cui le formalità doganali non siano state espletate e, di conseguenza, la prova di questa esportazione non possa essere fornita mediante l'esemplare n. 1 del titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti richiesti, conformemente all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81, in combinato disposto con il regolamento n. 3183/80.

29 A tal proposito, la Südzucker allega che le conseguenze giuridiche previste per l'inosservanza dell'obbligo di presentare il titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti richiesti, violano il principio di proporzionalità. Infatti, l'art. 26 del regolamento base mirerebbe a che lo zucchero C sia effettivamente esportato fuori della Comunità. Ebbene, l'adempimento del detto obbligo di esportazione - che costituirebbe l'obbligo principale - sarebbe provato mediante l'esemplare di controllo T n. 5 o documenti equivalenti [art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2670/81]. L'esibizione del titolo di esportazione [art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81] mirerebbe, dal canto suo, a garantire il rispetto dell'obbligo amministrativo accessorio derivante dall'art. 13 del regolamento di base, che autorizza l'effettuazione delle operazioni di esportazione solo in base a siffatti certificati. Né il dettato né la struttura dell'art. 26, n. 1, primo comma, del regolamento di base, consentirebbero di concludere che esista parimenti, quale obbligo principale accanto all'obbligo di esportazione, un obbligo di provare l'esportazione mediante un titolo di esportazione.

30 In tale prospettiva, la Südzucker ricorda di avere incontestabilmente adempiuto il proprio obbligo di esportazione e di avere fornito la documentazione giustificativa necessaria al riguardo. In ossequio alle summenzionate sentenze Man (Sugar) e Maas, la violazione dell'obbligo accessorio di presentare un titolo di esportazione non può essere punita al pari della violazione dell'obbligo principale, consistente nell'esportazione dello zucchero C fuori della Comunità.

31 A tal proposito, si deve ricordare che, per stabilire se una disposizione di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, è necessario verificare se i mezzi da essa usati siano appropriati e necessari per il raggiungimento dello scopo prefisso. Una disciplina comunitaria, che opera una differenziazione fra un obbligo principale, il cui adempimento è necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito, ed un obbligo secondario, avente natura essenzialmente amministrativa, non può punire con pari rigore l'inosservanza dell'obbligo secondario e l'inosservanza dell'obbligo principale senza violare il principio di proporzionalità [v., in particolare, le citate sentenze Man (Sugar), punto 20, e Maas, punto 15].

32 Ebbene, è pacifico che, nella causa a qua, l'obbligo di esportazione a carico dei produttori di zucchero C, stabilito dall'art. 26 del regolamento di base, costituisce un obbligo principale ai sensi della menzionata giurisprudenza.

33 Quanto all'obbligo controverso di presentare l'esemplare n. 1 del titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti apposti dalle autorità doganali, pena l'obbligo di versare l'importo sulla produzione di zucchero C, esso è inscindibile dall'obbligo principale di esportazione.

34 Infatti, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Südzucker, l'obbligo di provare l'osservanza dei requisiti relativi all'esportazione dello zucchero C mediante presentazione del titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti apposti all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, accanto alla presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5 e di una dichiarazione del fabbricante dello zucchero di cui trattasi, è indispensabile al buon funzionamento del regime delle quote istituito dal regolamento di base, il quale mira a stabilizzare il mercato dello zucchero mediante provvedimenti di sostegno a favore della produzione di zucchero rientrante nelle quote A e B, il cui finanziamento dev'essere fornito dagli stessi produttori.

35 Pertanto, il buon funzionamento del regime delle quote, oltre a presupporre che lo zucchero C abbia concretamente lasciato il territorio della Comunità, implica che le autorità competenti dispongano di elementi di prova affidabili, che consentano loro di garantire il versamento dell'importo da parte dei fabbricanti che hanno prodotto zucchero fuori quota, non esportato anteriormente al 1_ gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

36 Contrariamente a quanto asserito dalla Südzucker, la prova dell'esportazione dello zucchero C mediante l'esemplare di controllo T n. 5 o documenti giustificativi riconosciuti ad esso equivalenti ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 3183/80 non basta a dimostrare l'osservanza di tutti gli obblighi relativi all'esportazione dello zucchero C.

37 Infatti, per raggiungere gli scopi perseguiti dal regime delle quote, le competenti autorità doganali devono disporre di elementi di prova affidabili e chiari, i quali dimostrino che l'esportazione è effettuata a partire dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto lo zucchero destinato all'esportazione, che il quantitativo di zucchero di cui trattasi è stato esportato sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturato, che esso non rientra nelle quote A e B attribuite all'impresa di cui trattasi e che l'esportazione è avvenuta anteriormente al 1_ gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi (v. art. 1 del regolamento n. 2670/81).

38 Ebbene, è proprio il titolo di esportazione, munito dei visti e delle imputazioni richiesti all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, che conferma l'adempimento di questi obblighi. Infatti, il regolamento n. 2630/81 limita, per quanto concerne lo zucchero C, la validità del titolo di esportazione all'operazione effettuata a partire dal territorio dello Stato membro in cui esso è stato prodotto (art. 3) e subordina il rilascio del titolo alla prova, da parte del fabbricante, che il quantitativo per il quale il titolo è richiesto, o un quantitativo equivalente, è stato effettivamente prodotto oltre le quote A e B dell'impresa interessata (art. 4). Le imputazioni riportate sul titolo d'esportazione forniscono informazioni sui quantitativi esportati e le altre indicazioni doganali confermano il luogo di provenienza e quello di destinazione dello zucchero di cui trattasi, nonché la data della sua esportazione. Così, conformemente all'art. 29, lett. b), del regolamento n. 3183/80, l'obbligo di esportazione è considerato adempiuto il giorno in cui sono espletate le formalità doganali di cui all'art. 22, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, le quali, per quanto concerne lo zucchero C, consistono nella presentazione del titolo di esportazione al servizio doganale competente, affinché i quantitativi esportati siano imputati e siano apposte le altre indicazioni.

39 Viceversa, né l'esemplare di controllo T n. 5, né i documenti giustificativi ad esso equiparati possono fornire le informazioni riportate sul titolo munito delle imputazioni e dei visti richiesti dall'ufficio doganale competente. Infatti, l'esemplare di controllo T n. 5 prova soltanto che il quantitativo di zucchero menzionato nel documento ha lasciato il territorio doganale della Comunità senza però fornire indicazioni concernenti l'osservanza degli obblighi specifici connessi all'esportazione dello zucchero C.

40 Anzitutto, essa non contiene indicazioni concernenti il produttore dello zucchero esportato fuori della Comunità e non consente di determinare se quest'ultimo provenga effettivamente dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto. Inoltre, l'esemplare di controllo T n. 5 non consente di accertare se, come prescritto dalla normativa applicabile, lo zucchero C sia stato esportato anteriormente al 1_ gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione durante la quale esso è stato prodotto. Infine, l'esemplare di controllo T n. 5 non consente di imputare i quantitativi di zucchero esportati, mentre questa imputazione dimostra che il produttore ha osservato il suo obbligo di esportazione, impostogli al fine di garantire il buon funzionamento del regime delle quote.

41 A ciò si aggiunga che il fatto di ammettere altre prove, quali i certificati di carico, dopo che i prodotti di cui trattasi siano già stati esportati, priverebbe le competenti autorità doganali di qualsiasi possibilità di verificare la veridicità delle indicazioni riportate su documenti del genere e comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri costretti a valutare siffatte prove (v., in tal senso, in particolare, sentenza 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 30).

42 Ne discende che la Commissione ha correttamente ritenuto che la presentazione del titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti richiesti, sia necessaria per assicurare il rispetto degli obblighi in materia di esportazione di zucchero C.

43 Di conseguenza, l'osservanza delle formalità doganali previste per l'esportazione dello zucchero C, al pari dell'esportazione stessa, dev'essere considerata nel senso che essa rientra fra gli obblighi principali del regime di cui trattasi, in quanto le dette formalità non devono soltanto agevolare talune procedure amministrative, ma sono anche indispensabili al buon funzionamento del regime delle quote nel settore dello zucchero. Esse non possono essere qualificate pertanto come obblighi secondari, di natura essenzialmente amministrativa, la cui inosservanza non possa essere punita, senza violare il principio di proporzionalità, con lo stesso rigore impiegato in caso di violazione di un obbligo principale.

44 Di conseguenza, occorre risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che l'analisi della questione sollevata non ha evidenziato elementi in grado di inficiare la validità del regolamento n. 2670/81, in combinato disposto con il regolamento n. 3183/80.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

45 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 19 marzo 1996, dichiara:

L'analisi della questione sollevata non ha evidenziato elementi in grado di inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, in combinato disposto con il regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

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