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Document 61996CJ0013

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 1997.
    Bic Benelux SA contro Stato belga.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio.
    Obbligo di notifica previa ai sensi della direttiva 83/189/CEE - Regole e specificazioni tecniche - Marchiatura dei prodotti soggetti a tassa ecologica.
    Causa C-13/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-01753

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:173

    61996J0013

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 1997. - Bic Benelux SA contro Stato belga. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio. - Obbligo di notifica previa ai sensi della direttiva 83/189/CEE - Regole e specificazioni tecniche - Marchiatura dei prodotti soggetti a tassa ecologica. - Causa C-13/96.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01753


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189 - Nozione - Normativa nazionale che prescrive l'apposizione di determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa a motivo dei danni ambientali da essi cagionati - Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 83/189, art. 1)

    Massima


    L'obbligo di apporre determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa che li colpisce in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare costituisce una specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 88/182, e la norma nazionale che lo istituisce è una regola tecnica ai sensi della stessa direttiva.

    Infatti, da una parte, il fatto che un provvedimento nazionale sia stato emanato per tutelare l'ambiente o il fatto che esso non attui una norma tecnica idonea, di per sé, ad ostacolare la libera circolazione non escludono che il provvedimento medesimo possa costituire una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189.

    D'altra parte, l'obbligo di marchiatura suddetto, costituendo una regola tecnica de jure, giacché la sua osservanza è obbligatoria per la commercializzazione del prodotto interessato, e perseguendo, in particolare, lo scopo di informare il pubblico circa gli effetti dei prodotti sull'ambiente, non può affatto essere considerato esclusivamente un provvedimento accessorio di una misura fiscale e costituire, pertanto, un requisito connesso a una misura di carattere fiscale ai sensi dell'art. 1, punto 9, terzo trattino, della direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10.

    Parti


    Nel procedimento C-13/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État del Belgio, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Bic Benelux SA

    e

    Stato belga,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, punti 1 e 5, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75),

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sévon, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward e P. Jann, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Bic Benelux SA, dagli avv.ti Emmanuel de Cannart d'Hamale e Patrick Baeten, del foro di Bruxelles;

    - per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

    - per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Romain Nadal, segretario aggiunto per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Bic Benelux SA, rappresentata dagli avv.ti Emmanuel de Cannart d'Hamale e Ian S. Forrester, QC, del governo belga, rappresentato dall'avv. Bernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, all'udienza del 24 ottobre 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 novembre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 4 dicembre 1995, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 1996, il Conseil d'État del Belgio ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1, punti 1 e 5, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva 83/189»).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento nel quale la ricorrente Bic Benelux SA (in prosieguo: la «Bic») chiede in particolare l'annullamento del decreto ministeriale 24 dicembre 1993, relativo al regime dei prodotti soggetti alla tassa ecologica, entrato in vigore il 1_ gennaio 1994 (Moniteur belge del 29 dicembre 1993, pag. 28903; in prosieguo: il «decreto ministeriale»), nella parte in cui riguarda i rasoi monouso.

    3 La legge 16 luglio 1993, diretta a completare la struttura federale dello Stato (Moniteur belge del 20 luglio 1993, pag. 17013; in prosieguo: la «legge»), prevede, negli artt. 369-401, l'istituzione nell'ordinamento giuridico belga di un regime di tasse ecologiche. A tenore del detto art. 369, la tassa ecologica è un tributo «equiparato alle accise, che colpisce un prodotto immesso in consumo in ragione dei danni ambientali che esso è considerato cagionare».

    4 Il regime delle tasse ecologiche si applica, in particolare, agli oggetti monouso, definiti nell'art. 369, n. 7, della legge come qualsiasi «oggetto concepito per essere usato una sola volta, o un numero limitato di volte, e che perde il suo valore funzionale per essere stato usato una volta o un numero limitato di volte o perché uno dei suoi elementi è logoro, vuoto o scarico e, a seconda dei casi, non può essere sostituito, né riempito né ricaricato».

    5 A norma dell'art. 376, n. 1, della legge, i rasoi monouso sono soggetti ad una tassa ecologica di 10 BFR.

    6 L'art. 391 della legge prevede l'obbligo di marchiare i prodotti soggetti a tassa ecologica:

    «Al fine di garantire il controllo della riscossione della tassa ecologica e di informare il consumatore, tutti i recipienti o i prodotti assoggettati a una delle tasse ecologiche previste dalla presente legge devono essere muniti di un contrassegno dal quale risultino il fatto che essi sono soggetti a tassa ecologica e l'importo della tassa ecologica, oppure la causa dell'esenzione o l'importo della cauzione. Il ministro delle Finanze disciplina le modalità di attuazione del presente articolo; in particolare può prescrivere l'apposizione su ogni recipiente, prodotto o imballaggio di un timbro, di una fascetta, di una capsula, di un dischetto, di un'etichetta o altro (...)».

    7 Il ministro delle Finanze ha dato attuazione alla legge con vari provvedimenti, fra cui il decreto ministeriale.

    8 L'art. 11 del decreto ministeriale dispone quanto segue:

    «1. Prima di essere prelevati per essere immessi in consumo, i prodotti devono essere muniti del contrassegno previsto nell'allegato 1 del presente decreto.

    2. Deve essere menzionato l'importo della tassa ecologica.

    3. Se più prodotti soggetti a tassa ecologica sono contenuti in un'unica confezione, il contrassegno e l'importo globale della tassa ecologica possono essere apposti sulla confezione».

    9 L'art. 18, nn. 1 e 2, del decreto ministeriale dispone quanto segue:

    «1. I prodotti soggetti a tassa ecologica destinati ad essere ceduti nell'ambito delle franchigie diplomatiche possono essere immessi in consumo in franchigia dalla tassa ecologica.

    2. Prima della cessione, i prodotti di cui al n. 1 devono essere muniti del contrassegno previsto nell'allegato 2».

    10 La Bic, che, prima dell'entrata in vigore del regime delle tasse ecologiche, metteva in commercio in Belgio rasoi monouso costituiti da un solo pezzo, ha dedotto a sostegno del ricorso d'annullamento da essa proposto dinanzi al Conseil d'Etat, fra l'altro, la violazione della direttiva 83/189 in quanto, prima di essere emanato, il decreto ministeriale non è stato notificato alla Commissione conformemente all'art. 8, n. 1, di tale direttiva.

    11 La detta disposizione fa obbligo agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, e di indicare brevemente i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica.

    12 La nozione di «regola tecnica» è definita nell'art. 1, punto 5, della direttiva 83/189: si tratta delle «specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». A tenore del punto 1 dello stesso articolo, deve intendersi per «specificazione tecnica (...) la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, nonché i metodi e procedimenti di produzione (...)».

    13 Poiché gli artt. 11 e 18 del decreto ministeriale impongono, l'apposizione di contrassegni sui prodotti soggetti a tassa ecologica, il Conseil d'Etat ritiene che la fondatezza del motivo relativo alla direttiva 83/189 dedotto dalla Bic dipenda dal se tali disposizioni del decreto ministeriale, che sanciscono in modo preciso e tassativo un obbligo di etichettatura, vadano considerate come una «specificazione tecnica» ai sensi della direttiva.

    14 Di conseguenza, il Conseil d'État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:

    «Se l'obbligo di apporre un determinato contrassegno, previamente alla consegna ai commercianti al minuto per la messa in commercio, su prodotti sottoposti a una tassa in ragione dei danni ambientali che si ritiene essi provochino, nonché l'obbligo di apporre un altro contrassegno sugli stessi prodotti allorché vengano ceduti in franchigia dalla stessa tassa nell'ambito delle franchigie diplomatiche costituiscano "specificazioni tecniche" ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 22 marzo 1988, 88/182/CEE, o "regole tecniche" ai sensi dell'art. 1, n. 5, della stessa direttiva».

    15 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'obbligo di apporre determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa che li colpisce in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare, come quello sancito dagli artt. 11 e 18 del decreto ministeriale, costituisca una specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189 e se la norma nazionale che lo istituisce sia una regola tecnica ai sensi della stessa direttiva.

    16 Il governo belga e la Commissione ritengono che la questione debba essere risolta in senso negativo.

    17 Secondo il governo belga, la nozione di specificazione tecnica ai sensi della direttiva non ricomprende, nonostante la sua formulazione, qualsiasi requisito di marchiatura. Infatti, tale nozione andrebbe interpretata alla luce degli scopi e della portata della direttiva, il che implicherebbe che l'obbligo di notifica si applica soltanto ai requisiti in materia di marchiatura, che attuano una norma tecnica idonea, di per sé, ad ostacolare la libera circolazione. Orbene, la marchiatura di cui si discute nella causa principale mirerebbe ad informare il pubblico del fatto che i prodotti producono un impatto sull'ambiente e ad incitarlo a preferire prodotti meno nocivi sotto questo profilo. Essa si applicherebbe indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati e non costituirebbe un doppione rispetto ad un'etichettatura di uguale contenuto che sia stata apposta nello Stato membro d'origine. Si tratterebbe di una misura diretta alla tutela dell'ambiente ed esulante dalla sfera d'applicazione della direttiva 83/189, la quale sarebbe limitata ai provvedimenti nazionali che potrebbero essere armonizzati sul piano comunitario solo in base all'art. 100 A del Trattato.

    18 Il governo belga considera che, peraltro, tale interpretazione è corroborata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100, pag. 30), la quale inserisce nell'art. 1 della direttiva 83/189 un nuovo punto 3, contenente una definizione della nozione di «altro requisito». Si tratta di «un requisito diverso da una specificazione tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare (...) dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione (...)». Secondo il governo belga, l'inserimento di tale nozione ad opera della direttiva 94/10, che, ratione temporis, non si applica nel caso di specie, attesta che i requisiti imposti riguardo a un prodotto per motivi di tutela dell'ambiente non erano ricompresi nella nozione di «specificazione tecnica» contenuta nella direttiva 83/189.

    19 Questi argomenti non possono essere accolti. Nella direttiva 83/189 non vi è alcun elemento che autorizzi un'interpretazione secondo cui essa è limitata ai provvedimenti nazionali che potrebbero essere armonizzati soltanto in base all'art. 100 A del Trattato. Infatti, lo scopo della detta direttiva è quello di salvaguardare, mediante un controllo previo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità. Tale controllo è necessario poiché talune regole tecniche rientranti nella sfera d'applicazione della direttiva sono idonee ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci. Siffatti ostacoli possono derivare dall'adozione di regole tecniche nazionali, anche se queste non costituiscono un doppione rispetto ad un contrassegno apposto nello Stato d'origine e indipendentemente dai motivi che ne hanno giustificato l'adozione.

    20 Si deve pertanto concludere che il fatto che un provvedimento nazionale sia stato emanato per tutelare l'ambiente o il fatto che esso non attui una norma tecnica idonea, di per sé, a costituire un ostacolo per la libera circolazione non escludono che il provvedimento considerato possa costituire una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189.

    21 Occorre inoltre rilevare che la definizione della nozione di «altro requisito» introdotta dalla direttiva 94/10 e il richiamo alla tutela dell'ambiente in essa contenuto non hanno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione della nozione di «specificazione tecnica». A questo proposito è sufficiente ricordare che la nuova disposizione riguarda soltanto requisiti diversi dalle specificazioni tecniche.

    22 Secondo la Commissione, l'obbligo di contrassegnare i prodotti soggetti a tassa ecologica, diretto a garantire il controllo sulla riscossione di tale tributo, va considerato come un provvedimento accessorio di una misura fiscale e, quindi, come una misura di natura fiscale alla stregua delle norme nazionali che prescrivono l'apposizione di fascette fiscali sui prodotti soggetti ad accisa. La Commissione osserva che, in mancanza di disposizioni espresse, la direttiva 83/189, applicabile al momento dei fatti, non può essere applicata a provvedimenti di natura fiscale. Per quanto riguarda i provvedimenti nazionali emanati anteriormente al 1_ luglio 1995, la non applicazione della detta direttiva risulterebbe dalla nuova disposizione inserita nel suo art. 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 94/10, a tenore della quale «costituiscono in particolare regole tecniche de facto: (...) le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti incoraggiando all'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti (...)». Secondo la Commissione, questa disposizione riguarda l'obbligo di marchiatura di cui trattasi nella causa principale: pertanto, essendo stato adottato prima del 1_ luglio 1995, il requisito di marchiatura non era soggetto all'obbligo di notifica.

    23 A questo proposito, si deve in primo luogo sottolineare che l'obbligo di marchiatura di cui trattasi nella causa principale costituisce, secondo la definizione di tale nozione contenuta nell'art. 1, punto 5, della direttiva 83/189, una regola tecnica de jure, giacché la sua «osservanza è obbligatoria (...) per la commercializzazione» del prodotto, e che si tratta, secondo la definizione di tale nozione contenuta nel punto 1 del detto articolo, di una specificazione tecnica, giacché la regola definisce «le caratteristiche richieste di un prodotto, quali (...) le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda (...) la marchiatura e l'etichettatura (...)».

    24 In secondo luogo occorre rilevare che il contrassegno di cui trattasi ha in particolare lo scopo di informare il pubblico circa gli effetti dei prodotti sull'ambiente e che il governo belga ha confermato l'importanza che doveva attribuirsi a questo aspetto delle norme relative alla marchiatura. Il conseguimento dello scopo della tassa ecologica, la quale mira alla tutela dell'ambiente, è quindi rafforzato dal contrassegno, che, al pari di altri marchi ecologici connessi o no a tasse ecologiche, ricorda ai consumatori gli effetti nocivi dei prodotti considerati per l'ambiente.

    25 Si deve pertanto concludere che l'obbligo di marchiatura di cui trattasi, non potendo affatto essere considerato esclusivamente come un provvedimento accessorio di una misura fiscale, non costituisce un requisito connesso a una misura di carattere fiscale ai sensi dell'art. 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10.

    26 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che l'obbligo di apporre determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa che li colpisce in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare, come quello sancito dagli artt. 11 e 18 del decreto ministeriale, costituisce una specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189 e che la norma nazionale che lo istituisce è una regola tecnica ai sensi della stessa direttiva.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    27 Le spese sostenute dai governi belga e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil d'État del Belgio con sentenza 4 dicembre 1995, dichiara:

    L'obbligo di apporre determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa che li colpisce in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare, come quello sancito dagli artt. 11 e 18 del decreto ministeriale 24 dicembre 1993, relativo al regime dei prodotti soggetti alla tassa ecologica, costituisce una specificazione tecnica ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, e la norma nazionale che lo istituisce è una regola tecnica ai sensi della stessa direttiva.

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