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Document 61995CJ0383
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 January 1997. # Petrus Wilhelmus Rutten v Cross Medical Ltd. # Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. # Brussels Convention - Article 5(1) - Courts for the place of performance of the contractual obligation - Contract of employment - Place where the employee habitually carries out his work - Work performed in more than one country. # Case C-383/95.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 gennaio 1997.
Petrus Wilhelmus Rutten contro Cross Medical Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi.
Convezione di Bruxelles - Art. 5, punto 1 - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Lavoro eseguito in più paesi.
Causa C-383/95.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 gennaio 1997.
Petrus Wilhelmus Rutten contro Cross Medical Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi.
Convezione di Bruxelles - Art. 5, punto 1 - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Lavoro eseguito in più paesi.
Causa C-383/95.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-00057
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:7
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 gennaio 1997. - Petrus Wilhelmus Rutten contro Cross Medical Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Convezione di Bruxelles - Art. 5, punto 1 - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Lavoro eseguito in più paesi. - Causa C-383/95.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00057
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Nozione - Lavoro eseguito in più Stati contraenti
(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificato dalla Convenzione di adesione del 1989)
L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi di un contratto di lavoro per l'esecuzione del quale il lavoratore dipendente esercita le proprie attività in più di uno Stato contraente, il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi della detta disposizione, è quello in cui il lavoratore ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali. Per determinare concretamente tale luogo va preso in considerazione il fatto che il lavoratore trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo in uno Stato contraente, nel quale possiede un ufficio a partire dal quale organizza le proprie attività per conto del datore di lavoro e nel quale fa ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all'estero.
Nel procedimento C-383/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Petrus Wilhelmus Rutten
e
Cross Medical Ltd,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Rutten, dall'avv. P. Garretsen, del foro dell'Aia;
- per il governo tedesco, dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 1_ dicembre 1995, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»), tre questioni pregiudiziali in merito all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione.
2 Le dette questioni sono sorte nell'ambito di una controversia fra il signor Rutten, cittadino olandese domiciliato in Hengelo (Paesi Bassi), e la Cross Medical Ltd, società di diritto inglese con sede in Londra, controversia sorta a seguito del recesso unilaterale del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
3 Dagli atti trasmessi alla Corte emerge che il signor Rutten è stato assunto il 1_ agosto 1989 dalla Cross Medical BV, società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi, controllata dalla Cross Medical Ltd.
4 Il contratto di lavoro tra le parti veniva risolto il 31 maggio 1990, a causa della pessima situazione finanziaria della Cross Medical BV, e il signor Rutten passava alle dipendenze della Cross Medical Ltd con decorrenza 1_ giugno 1990.
5 E' accertato che il signor Rutten operava, per conto dei suoi due consecutivi datori di lavoro, non solo nei Paesi Bassi, ma anche - per circa un terzo del proprio tempo lavorativo - nel Regno Unito, in Belgio, in Germania e negli Stati Uniti d'America, eseguendo il proprio lavoro a partire da un ufficio sito in Hengelo, presso il suo domicilio. In tale ufficio egli faceva ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro. La Cross Medical Ltd lo retribuiva in sterline.
6 In data 19 giugno 1992 il signor Rutten, a seguito del suo licenziamento da parte della Cross Medical Ltd avvenuto il 1_ ottobre 1991, citava la detta società dinanzi al Kantonrechter di Amsterdam per ottenere il pagamento, con gli interessi, degli arretrati di retribuzione spettantigli.
7 Il detto giudice si dichiarava competente a conoscere della controversia, ma avverso la sua decisione la Cross Medical Ltd interponeva appello dinanzi al Rechtbank di Amsterdam, il quale annullava la pronuncia del Kantonrechter.
8 Il signor Rutten ricorreva quindi in cassazione, dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi.
9 Lo Hoge Raad, nutrendo dubbi in merito all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, sottoponeva alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Quali siano i criteri sulla base dei quali stabilire se un lavoratore dipendente il quale, in esecuzione del proprio contratto di lavoro, svolge la sua attività in più Stati svolga abitualmente la sua attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, in uno di tali Stati.
2) Se a tale riguardo sia decisivo o rilevante il fatto che l'interessato trascorre in uno dei detti Stati la maggior parte del suo tempo lavorativo, o quanto meno una parte maggiore di quella trascorsa nell'altro o negli altri Stati interessati.
3) Se a tale riguardo sia del pari rilevante il fatto che il lavoratore dipendente risiede in uno dei detti Stati, nel quale dispone di un ufficio a partire dal quale prepara e organizza l'attività da svolgere all'estero e nel quale fa ritorno dopo ogni viaggio all'estero compiuto in relazione con il suo lavoro».
10 Con le tre questioni formulate, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice a quo invita sostanzialmente la Corte a pronunciarsi sull'interpretazione della nozione di «luogo (...) in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell'art. 5, punto 1, seconda frase, della Convenzione, nell'ipotesi di contratto di lavoro eseguito in più di uno Stato contraente.
11 Per risolvere le dette questioni va ricordato anzitutto che, in deroga al principio generale sancito dall'art. 2, primo comma, della Convenzione, vale a dire la competenza dei giudici dello Stato contraente nel quale il convenuto ha il proprio domicilio, l'art. 5, punto 1, della Convenzione dispone quanto segue:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto».
12 Va poi rilevato che da una costante giurisprudenza (v., segnatamente, sentenza 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, Racc. pag. I-4075, punto 10) risulta che la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole ad un'interpretazione autonoma dei termini impiegati nella Convenzione di Bruxelles, in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CEE, ai sensi del quale essa è stata stipulata.
13 Infatti, tale interpretazione è l'unica che possa garantire l'applicazione uniforme della Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire, sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenza Mulox IBC, citata, punto 11).
14 Va inoltre osservato che, nella citata sentenza Mulox IBC, la Corte ha già interpretato l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, nella versione precedente la modifica apportata dalla Convenzione 26 maggio 1989, citata in precedenza (in prosieguo: la «Convenzione di San Sebastián»).
15 Nella detta sentenza infatti la Corte ha stabilito che l'art. 5, punto 1, doveva essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente, ai sensi della medesima disposizione, si riferisce al luogo in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro e, nel caso in cui il lavoratore svolga la sua attività in più Stati contraenti, tale luogo è quello nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (punti 20 e 26).
16 A sostegno di quest'interpretazione la Corte ha osservato in primo luogo (sentenza Mulox IBC, citata, punto 17) che la norma sulla competenza speciale contenuta nell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles si giustificava in quanto sussisteva un nesso particolarmente stretto, ai fini dell'economia processuale, fra la controversia ed il giudice chiamato a dirimerla (v. sentenze 26 maggio 1982, causa 133/81, Ivenel, Racc. pag. 1891, e 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai, Racc. pag. 239), e che il giudice del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione del lavoratore di effettuare l'attività lavorativa pattuita era il più idoneo a dirimere le liti eventualmente sorte dal contratto di lavoro (v. sentenze Shenavai, citata, e 15 febbraio 1989, causa 32/88, Six Constructions, Racc. pag. 341).
17 In secondo luogo (sentenza Mulox IBC, citata, punti 18 e 19), la Corte ha ritenuto che, in materia di contratti di lavoro, l'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles deve tener conto dell'esigenza di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore (v. citate sentenze Ivenel e Six Constructions), e che tale tutela è meglio garantita se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto proprio in tale luogo il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi.
18 In terzo luogo (sentenza Mulox IBC, punti 21 e 23), la Corte ha rilevato che nel caso in cui il lavoro viene svolto in più Stati contraenti, è importante evitare il moltiplicarsi dei fori competenti, per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate (v., anche, in tal senso, sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 18), e che pertanto l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non può essere interpretato nel senso che conferisce una competenza concorrente ai giudici di ciascuno Stato contraente nel cui territorio il lavoratore svolge una parte delle sue attività.
19 Ebbene, questa giurisprudenza rileva anche ai fini dell'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, come modificato dalla Convenzione di San Sebastián, applicabile alla causa principale.
20 Infatti, come ha osservato la Corte nella sentenza 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial (Racc. pag. I-2913, punto 25), la regola di competenza specifica in materia di contratti di lavoro, inserita nell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles dalla Convenzione di San Sebastián, era già stata accolta in via interpretativa dalla giurisprudenza della Corte. A questo proposito, dalla relazione dei signori de Almeida Cruz, Desantes Real e Jenard sulla Convenzione di San Sebastián (GU 1990, C 189, pagg. 35, 44 e 45), nella nuova redazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione si è tenuto conto non soltanto del testo dell'art. 5, punto 1, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stipulata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), ispirato a sua volta all'interpretazione data dalla Corte nelle citate sentenze Ivenel e Shenavai, ma anche dell'esigenza di garantire al lavoratore una tutela adeguata, sottolineata dalla Corte nella citata sentenza Six Constructions.
21 Stando così le cose non solo la ragion d'essere e la finalità dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non sono state messe in questione dalla modifica apportata dalla Convenzione di San Sebastián alla formulazione dell'art. 5, punto 1, ma in sovrappiù il nuovo testo di tale disposizione, dopo l'entrata in vigore della detta Convenzione, si prefigge proprio di consolidare l'interpretazione di questo articolo data dalla Corte in materia di contratti di lavoro.
22 Ne consegue che, per interpretare la nozione di «luogo (...) in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, come modificato dalla Convenzione di San Sebastián, nei casi in cui, come nella fattispecie oggetto della causa principale, il lavoratore svolga la propria attività professionale in più Stati contraenti, occorre prendere in considerazione la precedente giurisprudenza della Corte e determinare il luogo con il quale la controversia presenta il nesso più significativo, tenendo conto della necessità di garantire un'adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente più debole.
23 Ebbene, nel caso di un contratto di lavoro eseguito nel territorio di più Stati contraenti, l'art. 5, punto 1, della Convenzione, come modificato dalla Convenzione di San Sebastián, va interpretato, considerati gli imperativi enunciati al punto precedente, nel senso che si riferisce al luogo nel quale il lavoratore subordinato ha stabilito il centro effettivo della sua attività professionale e nel quale o a partire dal quale, di fatto, adempie essenzialmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
24 Infatti, da un lato, questo è il luogo nel quale il lavoratore può, con minor spesa, promuovere un'azione giudiziale contro il proprio datore di lavoro o provvedere alla propria difesa. Dall'altro, il giudice di questo luogo è quello che si trova nella migliore posizione e, quindi, quello più idoneo a dirimere la controversia sorta dal contratto di lavoro.
25 Per la concreta determinazione di questo luogo, che rientra nella competenza del giudice nazionale in considerazione degli elementi di fatto di ciascun caso di specie per cui è adito, si deve tener conto della circostanza, sottolineata nella causa principale, che il lavoratore svolgeva i due terzi circa della sua attività professionale in uno Stato contraente - mentre le sue altre prestazioni venivano effettuate in diversi altri paesi - e nel detto Stato contraente disponeva di un ufficio a partire dal quale organizzava la propria attività per conto del datore di lavoro e nel quale faceva ritorno dopo ogni viaggio di lavoro all'estero.
26 In una situazione come quella della causa principale, il lavoratore ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività nel quadro del contratto di lavoro concluso con il proprio datore di lavoro proprio in tale luogo. Quest'ultimo deve pertanto considerarsi, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, come modificato dalla Convenzione di San Sebastián, il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività.
27 Visto il complesso delle considerazioni svolte, si deve dichiarare che l'art. 5, punto 1, della Convenzione, come modificato dalla Convenzione di San Sebastián, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi di un contratto di lavoro per l'esecuzione del quale il lavoratore dipendente esercita le proprie attività in più di uno Stato contraente, il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività, ai sensi della detta disposizione, è quello in cui egli ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali. Per determinare concretamente tale luogo va preso in considerazione il fatto che il lavoratore trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo in uno Stato contraente, in cui dispone di un ufficio a partire dal quale organizza le proprie attività per conto del datore di lavoro e nel quale fa ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all'estero.
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenza 1_ dicembre 1995, dichiara:
L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi di un contratto di lavoro per l'esecuzione del quale il lavoratore dipendente esercita le proprie attività in più di uno Stato contraente, il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi della detta disposizione, è quello in cui egli ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali. Per determinare concretamente tale luogo va preso in considerazione il fatto che il lavoratore trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo in uno Stato contraente, in cui dispone di un ufficio a partire dal quale organizza le proprie attività per conto del datore di lavoro e nel quale fa ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all'estero.