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Document 61994TO0177
Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 16 December 1994. # Henk Altmann and others v Commission of the European Communities. # Preliminary issue - Application citing as defendants the Commission and the JET Council - Capacity fo the JET Joint Undertaking to be made a defendant - Admissibility. # Case T-177/94.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 dicembre 1994.
Henk Altmann e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Incidente procedurale - Ricorso diretto contro la Commissione delle Comunità europee e il consiglio dell'impresa comune JET - Legittimazione passiva dell'impresa comune JET - Ricevibilità.
Causa T-177/94.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 dicembre 1994.
Henk Altmann e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Incidente procedurale - Ricorso diretto contro la Commissione delle Comunità europee e il consiglio dell'impresa comune JET - Legittimazione passiva dell'impresa comune JET - Ricevibilità.
Causa T-177/94.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 1994 II-00969
Raccolta della Giurisprudenza 1994 II-01245;FP-I-A-00311
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:314
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 16 DICEMBRE 1994. - HENK ALTMANN E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - INCIDENTE - RICORSO DIRETTO CONTRO LA COMMISSIONE E IL CONSIGLIO DELL'IMPRESA COMUNE JET - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IMPRESA COMUNE JET - RICEVIBILITA. - CAUSA T-177/94.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-01245
pagina IA-00311
pagina II-00969
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti ° Ricorso ° Legittimazione processuale ° Persone che rivendicano lo status di dipendente o di agente diverso dall' agente locale
(Trattato CEEA, art. 152)
2. Dipendenti ° Ricorso ° Persone che rivendicano lo status di dipendente o di agente diverso dall' agente locale ° Parte convenuta ° Istituzione a cui il dipendente appartiene ° Ricorso diretto contro l' impresa comune JET ° Irricevibilità
(Trattato CEEA, art. 152; Statuto del personale, art. 1, secondo comma)
1. L' art. 152 del Trattato CEEA, che conferisce al giudice comunitario la competenza per statuire su ogni controversia tra la Comunità e i suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi, dev' essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle persone aventi lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche a quelli che rivendicano tale status.
2. Il ricorso proposto da una persona che rivendichi lo status di agente temporaneo delle Comunità dev' essere diretto contro l' istituzione alle cui dipendenze si trova il ricorrente. Poiché l' impresa comune CEEA Joint European Torus (JET) non è una delle istituzioni della Comunità elencate nel Trattato CEEA ° né è stata equiparata a un' istituzione dallo Statuto del personale e dal regolamento applicabile agli altri agenti ai fini della loro applicazione ° e non presenta nemmeno caratteristiche tali perché sia possibile, alla stregua di quanto è stato fatto per la Banca europea per gli investimenti, ritenere che le norme del Trattato attributive di competenza al giudice comunitario in materia di contenzioso del pubblico impiego comunitario si estendano alle controversie tra tale impresa comune e il suo personale, un ricorso diretto contro la JET o il consiglio di quest' ultima proposto da ricorrenti che rivendichino lo status di agenti temporanei delle Comunità va dichiarato manifestamente irricevibile.
Nella causa T-177/94,
Henk Altmann e altri 56 ricorrenti, i cui nomi figurano nell' allegato della presente ordinanza, con gli avv.ti Kenneth Parker, QC, e Rhodri Thompson, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hans Gerald Crosland, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, la ricevibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro il consiglio dell' impresa comune JET,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori J. Biancarelli, presidente, C.P. Brïet e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Antefatti
1 L' impresa comune Joint European Torus, Joint Undertaking (in prosieguo: la "JET" o "impresa comune") è stata costituita con decisione del Consiglio 30 maggio 1978, 78/471/Euratom (GU L 151, pag. 10), adottata ai sensi degli artt. 46, 47 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica (in prosieguo: il "Trattato CEEA"). Oggetto dell' impresa è la costruzione di una grande macchina tiroidale e dei suoi impianti ausiliari (in prosieguo: il "progetto"). La sua sede è a Culham, Regno Unito.
2 Secondo lo statuto della JET (in prosieguo: lo "statuto"), allegato alla decisione dianzi citata, i membri dell' impresa comune sono la Comunità europea dell' energia atomica, alcuni Stati membri, alcuni organismi degli Stati membri con responsabilità nel settore dell' energia atomica e un organismo di un paese terzo. Gli organi dell' impresa comune sono il consiglio della JET e il direttore del progetto.
3 L' art. 8 dello statuto riguarda il gruppo di lavoro del progetto. Ai sensi di tale articolo, il personale è messo a disposizione dell' impresa comune dai suoi membri. Il personale messo a disposizione dalla United Kingdom Atomic Energy Authority (in prosieguo: la "UKAEA") rimane alle dipendenze di questa (art. 8, punto 4). Il personale messo a disposizione dagli altri membri è assunto dalla Commissione per posti temporanei (art. 8, punto 5). In quest' ultimo caso, l' organizzazione membro che mette a disposizione queste persone deve impegnarsi a reimpiegarle allo scadere del loro contratto di lavoro nell' ambito del progetto (cosiddetto sistema dei "biglietti di andata e ritorno", art. 8, punto 8).
4 Nel 1983 un certo numero di persone impiegate dall' UKAEA e messe a disposizione della JET chiedevano di essere assunte dalla Commissione come agenti temporanei. Non essendo state accolte queste domande, esse proponevano un ricorso dinanzi alla Corte. Nella sentenza 15 gennaio 1987, cause riunite 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 e 13/85, Ainsworth e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. 167), la Corte ha dichiarato che la direzione della JET esigeva dai candidati aventi la cittadinanza britannica che si rivolgessero all' UKAEA piuttosto che ad un altro organismo membro e che questa esigenza costituiva una discriminazione in ragione della cittadinanza priva di giustificazione obiettiva e, quindi, illegittima, ma che questa prassi non aveva incidenza sulla situazione dei ricorrenti (punti 19-29). Per contro, essa ha ritenuto che, tenuto conto della situazione specifica dell' UKAEA quale organismo ospitante del progetto, la disparità di trattamento stabilita dallo statuto fra il personale dell' UKAEA e quello della Commissione fosse obiettivamente giustificata (punti 30-39).
5 Nel febbraio 1990, ritenendo che la situazione de facto fosse mutata dopo questa sentenza, 206 membri del personale dell' UKAEA, messi a disposizione della JET, presentavano una petizione al Parlamento europeo, chiedendogli di invitare la Commissione e il Consiglio a porre fine alla prassi discriminatoria di cui si ritenevano vittime.
6 In seguito a questa petizione e ad alcune discussioni, la Commissione decideva di far realizzare uno studio del problema da un "comitato di saggi", la cosiddetta "commissione Pandolfi", e da un consulente esterno. La relazione della commissione Pandolfi, datata 16 settembre 1992, raccomandava, in particolare, che fossero adottati provvedimenti per garantire la possibilità per il personale dell' UKAEA, assegnato alla JET, di essere assunto dalla Commissione secondo modalità da decidere.
7 In seguito alla pubblicazione di questa relazione, i ricorrenti nella presente causa, tutti di cittadinanza britannica, membri del personale dell' UKAEA e assegnati alla JET, inviavano al direttore della JET, ciascuno per proprio conto, con lettera recante una data compresa fra il 18 e il 29 gennaio 1993, una domanda di assunzione come agente temporaneo della Comunità. Queste domande rimanevano senza risposta.
8 I ricorrenti proponevano allora due reclami comuni, datati 12 e 17 agosto 1993, contro il rigetto delle loro domande. Questi reclami venivano inviati al segretario generale della Commissione, al segretario generale del Consiglio, al direttore della JET e al presidente del consiglio di quest' ultima. Soltanto la Commissione inviava una risposta a questi reclami, datata 14 gennaio 1994 e ricevuta verso la fine dello stesso mese, con cui respingeva gli stessi. In questa decisione la Commissione precisava di rispondere ad un reclamo diretto contro le decisioni implicite di rigetto delle domande di assunzione in qualità di agente temporaneo, domande "presentate all' autorità che ha il potere di nomina".
Procedimento
9 Con atto introduttivo, registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 aprile 1994, il signor Altmann e altri 56 ricorrenti, i cui nomi figurano nell' allegato che costituisce parte integrante di questa ordinanza, hanno proposto il presente ricorso. Esso è diretto, allo stesso tempo, contro la Commissione e contro il consiglio della JET.
10 Ritenendo che il consiglio della JET non figuri fra le istituzioni e gli organismi comunitari, la cancelleria ha notificato il ricorso soltanto alla Commissione.
11 Il controricorso della Commissione è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 luglio 1994.
12 Notificando il controricorso ai ricorrenti, il 1 agosto 1994, la cancelleria ha richiamato la loro attenzione sul fatto che il ricorso non era stato notificato al consiglio della JET, in quanto non era chiaro a che titolo questo potesse essere considerato convenuto in un procedimento dinanzi al Tribunale.
13 Con lettera 12 agosto 1994 i ricorrenti hanno contestato la procedura seguita e hanno illustrato le ragioni per le quali ritengono che il ricorso debba essere notificato al consiglio della JET.
14 Con lettera 22 settembre 1994 il Tribunale, ritenendo che i ricorrenti avessero sollevato un incidente ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, ha invitato la Commissione e il consiglio della JET a presentare le loro osservazioni sulla domanda dei ricorrenti intesa a che il ricorso sia notificato al consiglio della JET e ha notificato il ricorso a quest' ultimo per informazione.
15 Con atti ricevuti nella cancelleria, rispettivamente, il 12 e il 17 ottobre 1994, la Commissione e il consiglio della JET hanno presentato le loro osservazioni sulla domanda dei ricorrenti.
Conclusioni delle parti
16 Nell' atto introduttivo del ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
1) dichiarare che l' applicazione dello statuto e delle disposizioni complementari, relativamente all' impiego dei ricorrenti presso la JET dopo la sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, è discriminatoria e ingiustificata;
2) ingiungere alla Commissione e/o al consiglio della JET di adottare i provvedimenti necessari per consentire ai ricorrenti di diventare agenti temporanei della Comunità per la durata del progetto JET, come "altro personale" o altrimenti;
3) ingiungere alla Commissione e/o al consiglio della JET di adottare provvedimenti per abolire tutte le prassi amministrative che abbiano lo scopo o l' effetto di:
a) impedire che i membri del consiglio della JET concedano ai ricorrenti "biglietti di andata e ritorno" allo scopo di ottenere uno status di agenti temporanei della Comunità o dissuadere gli stessi membri dal farlo; ovvero
b) impedire od ostacolare le candidature dei ricorrenti a posti presso la JET per il motivo che essi cambierebbero il loro status in quello di agenti temporanei della Comunità; ovvero
c) impedire od ostacolare le candidature dei ricorrenti a tali posti alle stesse condizioni degli altri membri del personale del gruppo di lavoro JET;
4) in quanto:
a) tutte le prassi o situazioni censurate dai ricorrenti siano considerate dal Tribunale come necessarie conseguenze dello statuto; e/o
b) tutti i rimedi chiesti dai ricorrenti siano impediti od ostacolati dai termini dello statuto,
dichiarare che lo statuto è discriminatorio e ingiustificato e, quindi, illegittimo sotto tali aspetti;
5) ingiungere alla Commissione e/o al consiglio della JET di adottare tutti i provvedimenti necessari per emendare lo statuto alla luce di qualsiasi declaratoria emessa a seguito del capo quarto della domanda;
6) ingiungere alla Commissione e/o al consiglio della JET di attuare tutte le raccomandazioni della relazione della commissione Pandolfi;
7) ingiungere alla Commissione di risarcire i ricorrenti per le perdite provocate dall' ingiustificata discriminazione praticata nei loro confronti, vale a dire le perdite economiche subite sin dalla sentenza della Corte nella causa Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, per le perdite in termini di prospettive di carriera e, se del caso, in termini di anzianità nel grado e di diritti a pensione che ne derivano;
8) stabilire i criteri che la Commissione dovrà seguire nel valutare le perdite e i danni provocati ai ricorrenti e fissare i termini entro cui essa dovrà fare proposte concrete per il loro risarcimento;
9) condannare i convenuti alle spese;
10) adottare, ai sensi dello Statuto della Corte e/o del suo regolamento di procedura, ogni ulteriore provvedimento e concedere ogni ulteriore risarcimento che riterrà necessari, giusti o equi.
17 Nel controricorso la Commissione, la quale considera che il primo capo della domanda dei ricorrenti è diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 1994, chiede che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso nel suo complesso;
° statuire sulle spese come di diritto.
Argomenti delle parti e del consiglio della JET per quanto riguarda la legittimazione passiva di quest' ultimo
18 I ricorrenti assumono che le funzioni del consiglio della JET [v. l' art. 4, punti 2.1 e 2.2, lett. b), d) e k), e l' art. 8, punti 5 e 9, dello statuto] ricomprendono responsabilità ampie, in ispecie in materia di amministrazione e di inquadramento del personale, il che comporterebbe che qualsiasi sentenza che non vincoli la JET potrebbe essere privata di efficacia con l' opposizione di questa.
19 Inoltre, le procedure e le regole censurate dai ricorrenti sarebbero state adottate e mantenute in vigore dal consiglio della JET; in particolare, questo avrebbe ostacolato i tentativi dei ricorrenti di arrivare, attraverso "biglietti di andata e ritorno" presso organismi membri diversi dall' UKAEA, ad essere assunti dalla Commissione e avrebbe impedito l' attuazione delle raccomandazioni della relazione della commissione Pandolfi.
20 Ne deriverebbe che la nomina del personale della JET rientrerebbe, in teoria, nella responsabilità congiunta della Commissione e del consiglio della JET, ma in pratica soltanto quest' ultimo ne avrebbe il controllo.
21 Peraltro, in quanto destinatario dei reclami presentati dai ricorrenti, ai quali è stata, a loro giudizio, opposta una decisione implicita di rigetto, il consiglio della JET potrebbe a buon diritto essere citato dinanzi al Tribunale.
22 Infine, se il Tribunale decidesse che il comportamento censurato dai ricorrenti era imposto dallo statuto della JET, ma questo era viziato da illegittimità, la sentenza dovrebbe vincolare il consiglio della JET, in quanto ogni modifica di questo statuto dovrebbe essere proposta da un membro del consiglio della JET e approvato da quest' ultimo.
23 Questi argomenti sarebbero strettamente connessi al merito della causa e dovrebbero, pertanto, essere esaminati unitamente a questo. I ricorrenti chiedono quindi che il ricorso sia notificato al consiglio della JET.
24 La Commissione ricorda, anzitutto, che nel caso di specie le competenze del Tribunale sono disciplinate dall' art. 152 del Trattato CEEA, dall' art. 3, n. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata, da ultimo, dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e dall' art. 73 del regime che si applica agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA"). In questo contesto, il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 1994 sarebbe ricevibile in quanto diretto contro quest' ultima.
25 La Commissione sostiene poi che gli organi dell' impresa comune sono il consiglio della JET e il direttore del progetto. Tuttavia, il consiglio della JET non rappresenterebbe né costituirebbe l' impresa comune.
26 Infatti, secondo la Commissione, se lo statuto individua le responsabilità e i compiti del consiglio della JET, taluni dei quali attengono alle questioni del personale, è tuttavia sbagliato affermare che il consiglio della JET controlli la nomina del personale impartendo direttive alla Commissione. Al contrario, ai sensi dell' art. 4, punto 2.2, lett. d), dello statuto, il consiglio della JET si limiterebbe a designare il direttore e il personale dirigente in vista della loro assunzione da parte della Commissione o dell' UKAEA. L' assunzione del personale, regolata dall' art. 8 dello statuto, rientrerebbe nella responsabilità, a seconda dei casi, della Commissione o dell' UKAEA.
27 La Commissione aggiunge che il consiglio della JET non ha personalità giuridica propria, che consenta di promuovere nei suoi confronti un' azione relativa alle sue responsabilità e ai suoi compiti. Soltanto l' impresa comune sarebbe dotata, ai sensi dell' art. 49 del Trattato CEEA, di personalità giuridica e, quindi, contro la stessa si dovrebbe proporre un ricorso. Di conseguenza, un ricorso diretto soltanto contro il consiglio della JET, in quanto organo dell' impresa comune, sarebbe irricevibile.
28 Tuttavia, la Commissione assume che, ai sensi del combinato disposto dell' art. 49, quinto comma, del Trattato CEEA ° secondo cui, fatte salve le competenze attribuite al giudice comunitario in virtù del Trattato, le controversie interessanti le imprese comuni sono decise dalle autorità giurisdizionali nazionali ° e dell' art. 22, punto 1, dello statuto della JET ° il quale dispone che nei casi non contemplati dallo statuto si applica la legge inglese °, non è chiaro se il Tribunale sia competente a conoscere di un ricorso diretto contro l' impresa comune JET.
29 Il consiglio della JET ricorda che la persona giuridica del progetto JET è l' impresa comune, disciplinata dagli artt. 45-51 del Trattato CEEA e composta dalla Commissione e da quattordici altri membri (Stati, enti e laboratori). Il consiglio della JET ne sarebbe semplicemente un organo, il quale deve rendere conto ai membri (artt. 3, punto 1, e 4, punto 2.1, dello statuto). Il rappresentante legale dell' impresa comune sarebbe il direttore del progetto (art. 7, punto 1).
30 Il consiglio della JET rammenta che l' impresa comune non è un datore di lavoro, ma, secondo il suo statuto [artt. 4, punto 2.2, lett. d), e 8, punti 1, 3, 4 e 5], designa il personale dirigente, essendo il personale assunto e messo a disposizione del progetto dall' UKAEA o dalla Commissione, a seconda dei casi. Comunque, il consiglio della JET non impartirebbe direttive alla Commissione.
31 Il consiglio della JET ritiene pertanto che sussistano valide ragioni, nello stesso tempo pratiche e giuridiche, per non ammettere la sua legittimazione passiva.
Giudizio del Tribunale
32 Ai termini dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
33 Il Tribunale ritiene che in via preliminare si debba rilevare che l' incidente dinanzi ad esso sollevato nell' ambito dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura e che riguarda soltanto il se il presente ricorso dovesse essere notificato al consiglio della JET lo induce necessariamente ad esaminare la sua competenza a conoscere di un ricorso proposto da persone che rivendicano lo status di agente temporaneo delle Comunità europee e diretto contro l' impresa comune JET o contro il consiglio di quest' ultima.
34 Il Tribunale rammenta, anzitutto, di essere competente, ai sensi dell' art. 152 del Trattato CEEA e dell' art. 3, n. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591, dianzi citata, a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di quest' ultima, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
35 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., ad esempio, sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, dianzi citata, punto 12), l' art. 152 del Trattato CEEA dev' essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle persone aventi lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche a quelli che rivendicano tale status.
36 Anche se la presente causa riguarda proprio una controversia fra la Comunità e certe persone che rivendicano lo status di agenti, il Tribunale rileva tuttavia che, per poter avere la legittimazione passiva, il consiglio della JET deve poter essere considerato far parte della Comunità.
37 A questo proposito, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., ad esempio, sentenze della Corte 9 giugno 1964, cause riunite 94/63 e 96/63, Bernusset/Commissione della CEE, Racc. pag. 585, 7 aprile 1965, causa 28/64, Mueller/Consiglio della CEE e Consiglio della CEEA, Racc. pag. 299, e 4 giugno 1981, causa 167/80, Curtis/Commissione e Parlamento, Racc. pag. 1499) i ricorsi devono essere diretti contro l' istituzione alle cui dipendenze si trova il ricorrente.
38 Da questo punto di vista, il Tribunale considera che l' impresa comune JET non è un' istituzione della Comunità. Infatti, le istituzioni della Comunità sono elencate nel capitolo I del titolo terzo del Trattato CEEA (artt. 107-160 C) e comprendono il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti. Lo stesso titolo terzo, intitolato "Disposizioni istituzionali", tratta anche del Comitato economico e sociale (artt. 165-170). L' impresa comune, invece, è stata costituita dal Consiglio ai sensi, in particolare, degli artt. 46, 47 e 49 dello stesso Trattato, rientranti nel titolo secondo, intitolato "Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell' energia nucleare".
39 La situazione dell' impresa comune JET non rientra neppure nell' art. 1, secondo comma, dello Statuto, il quale dispone che per l' applicazione di questo il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti sono equiparati alle istituzioni della Comunità.
40 Tuttavia, il Tribunale rileva che nella sentenza 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI (Racc. pag. 955), la Corte si è dichiarata competente a statuire su qualsiasi controversia tra la Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la "BEI") e i suoi dipendenti, benché questi non siano soggetti né allo Statuto né al RAA e benché la BEI non figuri nel novero delle istituzioni della Comunità. Questa decisione era basata sul fatto che, primo, la BEI è stata istituita dall' art. 129 del Trattato CEE, al quale è allegato il suo Statuto (punti 7-9); secondo, in base al suo Statuto i funzionari e gli impiegati della BEI sono assunti e licenziati dal suo presidente e sono posti sotto la sua autorità (punto 10); infine, terzo, il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica al personale della BEI che, perciò, si trova nella stessa situazione giuridica di quello delle istituzioni (punti 11-13). La Corte ne ha desunto che la BEI faceva parte della Comunità e che l' art. 179 del Trattato CEE si estendeva alle controversie tra la BEI, in quanto organo comunitario istituito e munito di personalità giuridica in forza del Trattato, e i suoi agenti.
41 Nondimeno, il Tribunale rileva che la situazione dell' impresa comune JET non è equiparabile a quella della BEI, quale esaminata dalla Corte nella sua citata sentenza Mills/BEI. In primo luogo, l' impresa comune JET non è stata istituita dal Trattato CEEA, ma da una decisione del Consiglio adottata ai sensi degli artt. 46, 47 e 49 di questo Trattato. In secondo luogo, i suoi membri sono la Comunità stessa, alcuni Stati membri e organismi nazionali ° incluso un organismo di un paese terzo ° che hanno responsabilità nel settore dell' energia atomica. In terzo luogo, anche se il consiglio della JET designa il direttore e il personale dirigente del progetto in vista della loro assunzione da parte della Commissione o dell' UKAEA, secondo i casi, e stabilisce la durata del loro incarico, l' impresa comune non è il datore di lavoro del personale. Tutto il personale messo a disposizione dell' impresa comune è alle dipendenze o dell' UKAEA o della Commissione ai sensi dell' art. 8, punti 4 e 5, dello statuto. In quarto luogo, infine, il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee non si applica al caso dell' impresa comune, contrariamente alla soluzione dettata per quanto riguarda la BEI (v. l' art. 22 del suddetto protocollo).
42 D' altronde, il Tribunale ritiene che dallo statuto della JET emerga che soltanto la Commissione o un' autorità da essa designata e che agisce per delega può stipulare contratti di assunzione, in qualità di agente temporaneo della Comunità, del personale assegnato all' impresa comune (v. sentenza del Tribunale 30 novembre 1994, causa T-558/93, Duechs/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 39).
43 Peraltro, dal punto 5.11 delle disposizioni complementari riguardanti l' inquadramento e l' amministrazione del personale dell' impresa comune JET (in prosieguo: le "disposizioni complementari"), adottate dal consiglio della JET ai sensi dell' art. 8, punto 5, dello statuto e prodotte come allegato 4 della petizione inviata al Parlamento europeo, risulta che il potere del direttore della JET di assumere agenti temporanei delle Comunità europee fino al grado A4 incluso è esercitato in forza di una competenza delegata dalla Commissione. Dal punto 4.8 delle stesse disposizioni emerge che, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli agenti temporanei, il direttore esercita i poteri conferitigli dalla Commissione. Negli altri casi, il direttore chiede alla Commissione di adottare i provvedimenti opportuni (punto 5.10 delle disposizioni complementari).
44 Tenuto conto di tutte queste considerazioni, il Tribunale rileva che l' impresa comune JET non fa parte della Comunità. Orbene, la competenza che è assegnata al Tribunale ai sensi dell' art. 152 del Trattato CEEA non include le controversie tra l' impresa comune JET e le persone messe a sua disposizione e che rivendicano lo status di agente temporaneo della Comunità. A fortiori, lo stesso dicasi per quanto riguarda il consiglio della JET, che è soltanto un organo dell' impresa comune (v. gli artt. 3, punto 1, e 4, punto 2.1, dello statuto).
45 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, si deve quindi dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro l' impresa comune JET o contro il consiglio di quest' ultima. Pertanto, non si deve accogliere la domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere che il ricorso sia notificato al consiglio della JET.
Sulle spese
46 Poiché il ricorso non è stato notificato formalmente al consiglio della JET e questo non ha nominato un avvocato, non occorre statuire sulle spese nei suoi confronti. Per il resto, si devono riservare le spese in attesa della decisione che porrà fine alla causa.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro il consiglio della JET.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 16 dicembre 1994.