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Document 61994TO0116
Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 11 January 1995.#Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori Legali v Council of the European Union.#Action for annulment - Regulation (EC) Nº 3604/93 specifying definitions for the application of the prohibition of privileged access referred to in Article 104a of the EC Treaty - Inadmissibility.#Case T-116/94.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) dell'11 gennaio 1995.
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso d'annullamento - Regolamento (CE) n. 3604/93 che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'art. 104 A del Trattato CE - Irricevibilità.
Causa T-116/94.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) dell'11 gennaio 1995.
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso d'annullamento - Regolamento (CE) n. 3604/93 che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'art. 104 A del Trattato CE - Irricevibilità.
Causa T-116/94.
Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-00001
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:2
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DELL' 11 GENNAIO 1995. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI LEGALI CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. - RICORSO DI ANNULLAMENTO - REGOLAMENTO (CE) N. 3604/93 CHE PRECISA LE DEFINIZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO PRIVILEGIATO DI CUI ALL'ART. 104 A DEL TRATTATO CE - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-116/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00001
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che precisa le definizioni, tra cui quella della nozione di "istituzioni finanziarie", ai fini dell' applicazione del divieto di cui all' art. 104 A del Trattato
(Trattato CE, artt. 104 A, 173, quarto comma, e 189; regolamento del Consiglio n. 3604/93, art. 4, n. 2, ultimo trattino)
E' irricevibile il ricorso d' annullamento diretto da un ente pubblico di uno Stato membro che gestisce un regime obbligatorio di previdenza e assistenza contro il regolamento n. 3604/93, relativo all' applicazione del divieto di accesso privilegiato delle autorità pubbliche alle istituzioni finanziarie di cui all' art. 104 A del Trattato, il quale, nell' art. 4, n. 2, ultimo trattino, contiene una definizione della nozione di "istituzioni finanziarie" nella quale viene precisato che le istituzioni che fanno parte del settore "amministrazioni pubbliche" non sono istituzioni finanziarie.
Da un lato, infatti, questo regolamento ha, per sua natura e portata, un carattere normativo e non costituisce pertanto una decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato. A questo proposito, è sufficiente rilevare che le definizioni di cui a questo regolamento sono formulate in termini generali e astratti, essendo pertanto produttive di effetti giuridici nei confronti di categorie di imprese e di istituzioni individuate in modo generale e astratto, e che un atto che riguarda situazioni oggettive di diritto o di fatto definite in relazione con la sua finalità non perde la sua natura normativa quando i soggetti cui si applica erano individuabili al momento della sua adozione.
Dall' altro, non ricorrono i presupposti che consentirebbero di considerare la ricorrente individualmente interessata da questo regolamento, in quanto quest' ultimo, benché essa sia tenuta a porre una parte delle sue risorse a disposizione dell' erario, non influisce sulla sua situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che la caratterizzino rispetto a qualsiasi altro soggetto e la identifichino in modo analogo al destinatario, dato che essa si trova in una situazione analoga a quella di qualsiasi altra istituzione o impresa non finanziaria, non fruendo, contro i prelievi operati dallo Stato sulle sue risorse, della tutela di cui all' art. 104 A, n. 1, del Trattato, e per la quale la normativa presente o futura di uno Stato membro dispone o potrebbe disporre un accesso privilegiato.
Nella causa T-116/94,
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, con gli avv.ti Edilberto Ricciardi, del foro di Salerno, Pietro Adonnino, Mario Sanino, Maurizio de Stefano e Alberto Colabianchi, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marianne Goebel, 6, rue Heine,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Ruediger Bandilla, direttore del servizio giuridico, e Antonio Lucidi, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento del regolamento del Consiglio 13 dicembre 1993, n. 3604, che precisa le definizioni ai fini dell' applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all' art. 104 A del Trattato (GU L 332, pag. 4),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori J. Biancarelli, presidente, C.P. Briët e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Ambito normativo e fatti
1 La ricorrente è un ente pubblico al quale sono tenuti ad iscriversi gli avvocati e i procuratori legali che esercitano con continuità la loro professione nel territorio italiano. Stando alle sue dichiarazioni, la ricorrente non riceve alcun finanziamento dalle autorità italiane; essa trae le sue risorse soltanto dai contributi versati dai suoi iscritti. In compenso, gli iscritti della ricorrente hanno diritto a tutte le prestazioni sociali di previdenza ed assistenza.
2 La ricorrente è stata classificata dalla legge italiana 20 marzo 1975, n. 70 (GURI n. 87 del 2 aprile 1975) fra gli enti pubblici che gestiscono regimi obbligatori di previdenza ed assistenza. Questi enti sono tenuti, ai sensi dell' art. 12 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, come modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243 (GURI, Supplemento ordinario n. 204 del 31 agosto 1993), ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995 in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria Centrale dello Stato un importo pari al 25% delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell' anno di riferimento.
3 Si deve ricordare che l' art. 104 A del Trattato CE vieta nei termini seguenti un accesso privilegiato delle autorità pubbliche alle istituzioni finanziarie:
"1. E' vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
2. Anteriormente al 1 gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all' articolo 189 C, precisa le definizioni necessarie per l' applicazione del divieto di cui al paragrafo 1".
4 Il 4 dicembre 1993 la ricorrente, ritenendo che il prelievo forzoso introdotto dal citato decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, fosse in contrasto con l' art. 104 A del Trattato, invitava il Consiglio a precisare che il divieto di cui all' art. 104 A, n. 1, del Trattato si applica anche nei confronti degli enti che gestiscono regimi obbligatori di previdenza ed assistenza.
5 Il 13 dicembre 1993 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 3604/93, che precisa le definizioni ai fini dell' applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all' art. 104 A del Trattato (GU L 332, pag. 4; in prosieguo: il "regolamento n. 3604/93"). Questo regolamento, che è basato sull' art. 104 A, n. 2, del Trattato, contiene una definizione delle seguenti nozioni: "misura che offre un accesso privilegiato" (art. 1), "considerazioni prudenziali" (art. 2), "impresa pubblica" (art. 3) e "istituzioni finanziarie" (art. 4).
6 Per quanto riguarda la definizione delle "istituzioni finanziarie", l' art. 4, n. 2, del regolamento n. 3604/93 dispone che, ai fini dell' art. 104 A del Trattato, per tali istituzioni non si intendono:
"° la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali;
° i servizi finanziari delle poste qualora facciano parte del settore 'amministrazioni pubbliche' definito conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC) o qualora la loro attività principale sia quella di agire in quanto agente finanziario dell' amministrazione pubblica e
° le istituzioni che fanno parte del settore 'amministrazioni pubbliche' definito conformemente al SEC o il cui passivo corrisponda interamente a un debito pubblico".
7 Il paragrafo 241 della seconda edizione del sistema europeo dei conti economici integrati (in prosieguo: il "SEC"), compilato dall' Eurostat, dispone che il settore "amministrazioni pubbliche" comprende tre sottosettori, vale a dire amministrazione centrale, amministrazioni locali e amministrazioni previdenziali. Quest' ultimo sottosettore viene definito, nei paragrafi 244 e 245 del SEC, come comprendente "tutte le unità istituzionali, centrali e locali, la cui attività principale consiste nell' erogare prestazioni sociali e le cui risorse principali sono costituite da contributi sociali obbligatori versati da altre unità. In particolare, in questo sottosettore vanno classificate le casse di pensione autonome e gli altri organismi di assicurazione presso i quali il premio è applicato agli assicurati indipendentemente dalla esposizione individuale al rischio".
8 La ricorrente, in quanto ente pubblico che gestisce un regime obbligatorio di previdenza ed assistenza sociale, considera di rientrare, quindi, nella definizione delle "amministrazioni pubbliche" contenuta nell' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3604/93. Questo punto è stato del resto confermato, qualora ve ne fosse stato bisogno, da una lettera del ministero italiano del Tesoro, datata 27 gennaio 1994, con cui si informava la ricorrente che "in base al regolamento del Consiglio dell' Unione europea emanato in attuazione dell' art. 104 A del Trattato (...), sono stati individuati gli organismi rientranti nella definizione di 'istituzioni finanziarie' nonché quelli esclusi, tra i quali rientrano le amministrazioni pubbliche, come definite dal SEC e quindi anche gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza sociale".
Conclusioni delle parti e procedimento
9 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso, nel quale chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso ricevibile;
° annullare il regolamento n. 3604/93;
° in subordine, annullare l' ultimo trattino dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 3604/93, in quanto ricomprende l' ente ricorrente fra le istituzioni che fanno parte del settore "amministrazioni pubbliche", definito conformemente al SEC e, quindi, lo esclude dalla categoria delle "istituzioni finanziarie" ai sensi dell' art. 104 A, n. 1, del Trattato, di cui al n. 1 dello stesso art. 4;
° condannare il Consiglio alle spese.
10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 maggio 1994, il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità, nella quale chiede al Tribunale di:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° condannare la ricorrente alle spese.
11 Nelle sue osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità, presentate l' 11 luglio 1994, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
° statuire sull' eccezione di irricevibilità unitamente al merito;
° in ogni caso, respingere l' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e, di conseguenza, dichiarare il ricorso ricevibile.
12 L' 8 agosto 1994 la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, la Cassa nazionale del notariato e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 agosto 1994 la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
In diritto
13 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
14 Il Consiglio sostiene che l' atto impugnato non è una decisione che riguarda direttamente e individualmente la ricorrente, bensì un atto normativo di portata generale che, secondo l' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, non può essere impugnato con un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica.
15 In primo luogo, il Consiglio assume che il regolamento n. 3604/93 ha tutte le caratteristiche di un atto normativo. Al riguardo esso afferma che le definizioni contenute nel regolamento n. 3604/93 mirano a precisare le nozioni usate dall' art. 104 A, n. 1, del Trattato e hanno quindi necessariamente il medesimo carattere normativo. Esso aggiunge che qualsiasi individuazione delle imprese o delle istituzioni rientranti in una delle categorie definite negli artt. 3 e 4 del regolamento ° ove fosse necessaria ad assicurare la corretta applicazione dell' art. 104 A negli Stati membri ° costituirebbe un atto di applicazione che, in questo campo, competerebbe agli Stati membri. Secondo il Consiglio, l' art. 104 A, n. 2, del Trattato gli attribuisce soltanto un potere limitato, vale a dire quello di precisare talune definizioni, ma non gli consente di adottare esso stesso decisioni intese all' individuazione di una singola impresa, banca o istituzione finanziaria.
16 In secondo luogo, il Consiglio sostiene che la ricorrente non è comunque individualmente interessata dal regolamento, poiché è stato applicato nei suoi confronti l' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del suddetto regolamento, così come a tutte le altre unità istituzionali presenti e future in tutti gli Stati membri che fanno o faranno parte del settore "amministrazioni pubbliche", come definito dal SEC.
17 La ricorrente rileva che il regolamento n. 3604/93 è basato sull' art. 104 A, n. 2, del Trattato, che, a suo dire, demanda al Consiglio soltanto un compito limitato, vale a dire quello di adottare talune definizioni per l' applicazione del divieto di cui al n. 1 dello stesso articolo. Orbene, essendo i destinatari del divieto già individuati dall' art. 104 A, n. 1, del Trattato, il regolamento controverso, inteso a precisare le definizioni necessarie per l' attuazione di tale divieto, costituisce, secondo la ricorrente, soltanto un conglomerato di decisioni individuali ai sensi dell' art. 189 del Trattato CE.
18 Più in particolare, la ricorrente aggiunge che l' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3604/93 ha la portata giuridica di una decisione nei confronti di una categoria di soggetti precisa e individuabile al momento dell' adozione della disposizione, categoria nella quale la sua posizione non è stata sufficientemente analizzata.
19 La ricorrente assume che il regolamento n. 3604/93 la riguarda direttamente, in quanto la tutela giuridica di cui all' art. 104 *, n. 1, del Trattato non è più applicabile nei suoi confronti a seguito dell' emanazione dell' atto impugnato. Essa sarebbe anche individualmente interessata da questo regolamento, in quanto il citato decreto legge italiano 20 maggio 1993, n. 155, che organizza l' accesso privilegiato agli enti previdenziali, costituirebbe una situazione di fatto tale da contraddistinguere sufficientemente questa particolare categoria di enti ° ivi compresa la ricorrente ° rispetto a qualsiasi altra impresa o istituzione. La ricorrente aggiunge che, a seguito della domanda scritta da essa inviata al Consiglio, quest' ultimo è stato necessariamente in grado di sapere che l' adozione dell' atto impugnato avrebbe influito particolarmente sulla sua posizione e su quella degli altri enti previdenziali italiani.
20 Nelle sue osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità la ricorrente, richiamandosi alla sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 263), sostiene che l' ordinamento giuridico comunitario deve comunque garantire ai singoli che si ritengano lesi da atti illegittimi l' esperimento di un' azione giurisdizionale. Per dimostrare di essere individualmente interessata dall' atto controverso, essa afferma che, anche se sarà trasformata a norma del decreto legislativo italiano n. 509 del 30 giugno 1994 (GURI n. 196 del 23 agosto 1994) in persona giuridica di diritto privato anteriormente al 31 dicembre 1994, resterà comunque esclusa dal beneficio del divieto di cui all' art. 104 A, n. 1, del Trattato, in quanto, conformemente alla definizione del SEC, sarà ancora classificata nel settore "amministrazioni pubbliche".
Giudizio del Tribunale
21 Si deve ricordare che il sistema di tutela giuridica introdotto dal Trattato non prevede, in via di principio, la possibilità per le persone fisiche o giuridiche di proporre dinanzi al giudice comunitario un ricorso di annullamento contro atti normativi. Infatti, l' art. 173, quarto comma, del Trattato subordina la ricevibilità di un ricorso di annullamento, proposto da una persona fisica o giuridica contro un regolamento, alla condizione che l' atto impugnato costituisca in realtà una decisione che riguarda il ricorrente direttamente e individualmente. Come ha ricordato il Tribunale nell' ordinanza 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio (Racc. pag. II-1187, punto 19), "lo scopo di tale disposizione è precisamente quello di evitare che, mediante la semplice scelta della forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un privato contro una decisione che lo riguardi direttamente e individualmente" (v. anche sentenze della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7, e 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, punto 6).
22 Il Tribunale ricorda che il termine "decisione" di cui all' art. 173, quarto comma, del Trattato dev' essere interpretato alla luce dell' art. 189 del Trattato e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa e una decisione, ai sensi di quest' ultimo articolo, va ricercato nella portata generale o meno dell' atto di cui trattasi (sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 877, punto 2; ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C-168/93, Gibraltar et Gibraltar Development Corporation/Consiglio, Racc. pag. I-4009, punto 11).
23 Nel caso di specie il Tribunale constata che nel regolamento n. 3604/93 il Consiglio ha precisato le nozioni di "misura che offre un accesso privilegiato", di "considerazioni prudenziali", di "impresa pubblica" e di "istituzioni finanziarie", al fine di facilitare l' applicazione del divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie di cui all' art. 104 * del Trattato. Il Tribunale constata inoltre che la ricorrente non è espressamente menzionata nel regolamento n. 3604/93 né nel SEC, cui fa riferimento l' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del suddetto regolamento.
24 Poiché le definizioni adottate nel regolamento n. 3604/93 sono formulate in termini generali e astratti, essendo pertanto produttive di effetti giuridici nei confronti di categorie di imprese e di istituzioni individuate in modo generale e astratto, l' atto controverso va considerato avere una portata generale e normativa. Anche se fosse accertato, come sostiene la ricorrente, che i soggetti cui si applica l' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3604/93 erano individuabili al momento dell' adozione dell' atto, la natura normativa di questa disposizione non sarebbe per questo posta in discussione, tenuto conto del fatto che non riguarda situazioni oggettive di diritto o di fatto ° in particolare, l' appartenenza di una istituzione al settore "amministrazioni pubbliche", come precisato dal SEC ° che sono state definite in relazione con la finalità del regolamento n. 3604/93, la quale consiste, tra l' altro, nel precisare la nozione di "istituzioni finanziarie" per l' applicazione del divieto di cui all' art. 104 A, n. 1, del Trattato (sentenze della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 17, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 18; ordinanza FRSEA e FNSEA/Consiglio, dianzi citata, punto 19).
25 Da quanto precede si evince che il regolamento controverso ha, per sua natura e portata, un carattere normativo e non costituisce pertanto una decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato.
26 Tuttavia, si deve aggiungere che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un atto che, per sua natura e portata, abbia un carattere normativo, in quanto si applica alla generalità degli operatori interessati, può in determinate circostanze riguardare individualmente alcuni di loro (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punti 13 e 14, e Codorniu/Consiglio, dianzi citata, punto 19). Tuttavia, perché la ricorrente possa essere considerata individualmente interessata dal regolamento controverso, occorrerebbe che il provvedimento influisse sulla sua situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che la caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e la identificano in modo analogo al destinatario (v., al riguardo, sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e Codorniu/Consiglio, dianzi citata, punto 20; ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335, punto 9; ordinanza FRSEA e FNSEA/Consiglio, dianzi citata, punto 20).
27 A questo proposito la ricorrente sostiene che il Consiglio, in seguito alla lettera che essa gli aveva inviato il 4 dicembre 1993, era in grado di sapere che l' adozione del regolamento n. 3604/93 avrebbe influito sulla sua situazione e su quella degli altri enti previdenziali soggetti al prelievo introdotto dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, privandoli, in quanto "amministrazioni pubbliche", ai sensi dell' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del regolamento, della tutela di cui all' art. 104 A, n. 1, del Trattato.
28 Questo argomento dev' essere respinto. A tale scopo, si deve ricordare che il divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, di cui all' art. 104 A, n. 1, del Trattato, riguarda soltanto le istituzioni finanziarie e che l' art. 104 A, n. 2, dello stesso articolo, su cui è basato il regolamento controverso, attribuisce al Consiglio unicamente la competenza a precisare le definizioni delle nozioni usate nel n. 1 e non ad estendere questo divieto a istituzioni non finanziarie. Il Tribunale ritiene che il fatto che la ricorrente sia soggetta ad un prelievo forzoso in conformità del decreto legge italiano 20 maggio 1993, n. 155, dianzi citato, non sia tale da contraddistinguerla rispetto a qualsiasi altra impresa o istituzione, poiché essa si trova in una situazione analoga a quella di qualsiasi altra istituzione o impresa non finanziaria, per la quale la normativa presente o futura di uno Stato membro dispone o potrebbe disporre un accesso privilegiato.
29 Per quanto riguarda il se la ricorrente sia individualmente interessata dall' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3604/93, di cui essa chiede, in subordine, l' annullamento, si deve ricordare che questa disposizione esclude espressamente dalla definizione delle "istituzioni finanziarie" la categoria delle "amministrazioni pubbliche". Il Tribunale rileva che la ricorrente, stando alle sue affermazioni, nella sua qualità di ente previdenziale nazionale, continuerà a rientrare in quest' ultima categoria, anche dopo la sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato a norma del decreto legislativo italiano 30 giugno 1994, n. 509, dianzi citato.
30 Si deve aggiungere che la ricorrente, che non è espressamente menzionata nel regolamento n. 3604/93 né nel SEC, cui fa riferimento l' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del suddetto regolamento, è interessata da questa disposizione soltanto nella sua qualità oggettiva di amministrazione pubblica. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l' art. 4, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3604/93, lungi dal riguardare la ricorrente a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla da qualsiasi altra istituzione o impresa, si rivolge, in termini astratti e generali, a qualsiasi istituzione o impresa appartenente al settore "amministrazione pubblica", come definito in termini parimenti astratti e generali dal SEC.
31 Pertanto, la ricorrente non può sostenere di essere individualmente riguardata dal regolamento n. 3604/93 nel suo complesso, né in particolare dall' art. 4, n. 2, ultimo trattino, di questo regolamento.
32 Da tutto quanto precede emerge che il ricorso è manifestamente irricevibile. Pertanto, non occorre statuire sulle istanze proposte dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, dalla Cassa nazionale del notariato, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti e dalla Commissione, per essere ammesse ad intervenire nella causa.
Sulle spese
33 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo la ricorrente rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio.
34 A norma dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Il Tribunale ritiene che nel caso di specie i soggetti che hanno presentato istanze di intervento dovranno sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento.
3) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio. Ciascuno dei soggetti che hanno presentato istanze di intervento sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 11 gennaio 1995.