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Document 61994TJ0337
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 14 May 1998. # Enso-Gutzeit OY v Commission of the European Communities. # Article 85(1) of the EC-Treaty - Infringiment - Proof. # Case T-337/94.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 14 maggio 1998.
Enso-Gutzeit OY contro Commissione delle Comunità europee.
Articolo 85, n. 1, del Trattato CE - Infrazione - Prova.
Causa T-337/94.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 14 maggio 1998.
Enso-Gutzeit OY contro Commissione delle Comunità europee.
Articolo 85, n. 1, del Trattato CE - Infrazione - Prova.
Causa T-337/94.
Raccolta della Giurisprudenza 1998 II-01571
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:98
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 14 maggio 1998. - Enso-Gutzeit OY contro Commissione delle Comunità europee. - Articolo 85, n. 1, del Trattato CE - Infrazione - Prova. - Causa T-337/94.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-01571
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Concorrenza - Intese - Prova - Indizi addotti dalla Commissione - Mancanza di sufficiente valore probatorio per dimostrare la partecipazione di un'impresa all'intesa - Annullamento della decisione della Commissione nei confronti dell'impresa interessata
(Trattato CE, artt. 85 e 173)
Gli indizi richiamati dalla Commissione in una decisione per provare l'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato commessa da un'impresa non vanno valutati isolatamente, bensì nel loro insieme.
Nel caso in cui i documenti versati nel fascicolo, anche considerati nel loro insieme, non rivestono un valore probante sufficiente a dimostrare che un'impresa abbia commesso una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la decisione della Commissione che accerti tale violazione dev'essere annullata nella parte riguardante la detta impresa.
Nella causa T-337/94,
Enso-Gutzeit Oy, società di diritto finlandese, con sede in Helsinki, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, e con il signor Ciarán Keaney, solicitor presso la Law Society d'Irlanda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Freddy Brausch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hans Gerald Crossland e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.
4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.
5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.
6 Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.
7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.
8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.
9 In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.
10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
12 Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd] , Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:
- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,
- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;
- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;
- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;
- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
iii) Enso Gutzeit Oy, un'ammenda di 3 250 000 ECU;
(...)».
13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.
14 Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
16 Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
18 Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.
19 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.
20 La ricorrente, la Enso Gutzeit Oy (in prosieguo: la «Enso Gutzeit»), che produce solo cartoncino SBS, ha preso parte, secondo la decisione, alle riunioni della PC. Essa è stata altresì membro del Nordic Paperboard Institute (in prosieguo: l'«NPI»). La Commissione ha accertato che la ricorrente aveva preso parte all'infrazione menzionata all'art. 1 della decisione dalla metà del 1986 all'aprile 1991.
Procedimento
21 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
23 La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
24 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).
25 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
26 Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
27 Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.
28 Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
29 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
30 Le parti nelle cause menzionate al punto 26 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
31 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui la riguarda;
- annullare l'ammenda o ridurre il suo importo;
- condannare la Commissione alle spese.
32 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento della decisione
33 A sostegno delle sue conclusioni dirette all'annullamento della decisione nella parte in cui la riguarda, la ricorrente deduce quattro motivi, relativi, rispettivamente, al fatto che il cartoncino SBS avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito d'applicazione della decisione, all'insussistenza di prove della partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, alla violazione dell'art. 190 del Trattato ed alla violazione dei suoi diritti della difesa.
34 Occorre anzitutto prendere in esame il secondo motivo.
Sul motivo relativo all'insussistenza di prove di una partecipazione della ricorrente ad una qualsiasi intesa
Sintesi degli argomenti delle parti
- Argomenti della ricorrente
35 La ricorrente sostiene che la sua partecipazione ad una qualsiasi intesa non è stata provata dalla Commissione.
36 In primo luogo, essa confuta l'affermazione contenuta al punto 121 del preambolo della decisione, secondo cui l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, una nota acquisita presso la Rena, che si asserisce relativa ad una riunione tenuta dall'NPI nell'aeroporto di Arlanda (Svezia) il 3 ottobre 1988, costituirebbe una prova della sua partecipazione alle pratiche illecite menzionate dalla decisione. Infatti, la Commissione avrebbe concluso che questa nota si riferiva ad una riunione speciale del consiglio dell'NPI facendo leva su una convocazione (allegato 101 alla comunicazione degli addebiti) ad una simile riunione. Sennonché, non emergerebbe da nessun elemento della nota che la stessa riguardava la riunione menzionata nella detta convocazione.
37 La riunione del consiglio dell'NPI del 3 ottobre 1988 sarebbe stata prevista in quanto la Iggesunds Bruk AB, produttore di cartoncino SBS facente capo attualmente al gruppo MoDo (in prosieguo: la «Iggesunds Bruk»), intendeva dismettere ogni partecipazione e finanziamento delle attività «procarton». Nel corso di quella riunione non sarebbero stati discussi i prezzi. Quanto al riferimento delle attività «procarton» («come commercializzare e a chi») contenuto nell'allegato 102 sopra menzionato, esso non dimostrerebbe che si trattava della riunione speciale dell'NPI, poiché tale riferimento non riguardava l'oggetto delle discussioni nel corso della riunione di cui trattasi.
38 Inoltre, ammesso che l'allegato 102 andasse inteso nel senso che esso conteneva indicazioni relative ad aumenti di prezzo nel Regno Unito nell'aprile 1989, simili indicazioni non riguarderebbero la ricorrente. Infatti, i prezzi del cartoncino da essa fabbricato non sarebbero aumentati nel Regno Unito nell'aprile 1989, bensì nel gennaio 1989. Oltretutto, la menzione di un aumento di prezzo per il cartoncino destinato all'industria della sigaretta non riguardava la ricorrente poiché, da un lato, quest'ultima non aveva fornito cartoncino a tale industria dal 1987 e, dall'altro, il prezzo del cartoncino della ricorrente sarebbe stato sensibilmente superiore a quello menzionato nella nota di cui trattasi. Il cartoncino SBS non verrebbe del resto espressamente menzionato nell'allegato 102.
39 In secondo luogo, la ricorrente contesta l'affermazione contenuta al punto 97, primo comma, del preambolo della decisione, secondo cui l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti, una nota reperita presso la Iggesund Board Sales Ltd, anch'essa facente capo al gruppo MoDo, denoterebbe «chiaramente la collusione in materia di fissazione dei prezzi tra i produttori di cartone patinato per usi grafici (...) in occasione dell'aumento dei prezzi nel Regno Unito scattato il 2 aprile 1990».
40 L'autore di questa nota avrebbe precisato che essa si riferiva ad un colloquio telefonico tra due dipendenti della Iggesund e che il richiamo ai «presidenti/Enso» in essa contenuto era un riferimento alla prassi di taluni concorrenti di inviare, dalla loro sede principale nel Regno Unito, quadri dirigenti incaricati di negoziare i prezzi. Simile prassi, tuttora in vigore, sarebbe infatti necessaria per i clienti più importanti, per i quali la negoziazione dei prezzi verrebbe considerata come un elemento fondamentale. La menzione dei «presidenti/Enso» non rappresenterebbe quindi alcuna prova di una concertazione tra imprese, in particolare per quanto concerne la ricorrente.
41 Inoltre, le asserzioni della Commissione relative ad una collusione sui prezzi tra la ricorrente e gli altri produttori indicati nell'allegato 103 alla comunicazione degli addebiti non sarebbero avvalorate dalla tabella F allegata alla decisione, relativa all'aumento di prezzo dell'aprile 1990 nel Regno Unito. Infatti, sia l'annuncio sia l'attuazione dell'aumento dei prezzi della ricorrente avrebbero avuto luogo più di una settimana dopo, rispettivamente, gli annunci e gli aumenti effettivi dei prezzi effettuati dagli altri produttori interessati.
42 In terzo luogo, dall'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, una nota contenuta nell'agenda di un dipendente della Feldmühle (facente capo al gruppo Stora), non emergerebbe alcuna concertazione in materia di prezzi e di regolamentazione della produzione tra la Feldmühle e altri produttori, tra cui la ricorrente, nel contesto dell'aumento dei prezzi del gennaio 1987 nel Regno Unito.
43 L'unica menzione dei prezzi della ricorrente nella predetta nota («Enso 86 stesso prezzo che nell'85») riguarderebbe una circostanza da tutti conosciuta all'inizio del 1987, periodo al quale si presume che la nota risalga. D'altra parte, la ricorrente avrebbe aumentato i propri prezzi nel Regno Unito di 10 UKL/tonnellata il 1_ dicembre 1986, il che contrasterebbe con quanto asserito dalla Commissione.
44 La menzione del portafoglio ordini inevasi della ricorrente («circa due settimane di attività») non sarebbe rivelatrice di una qualche concertazione. Infatti, due settimane di portafoglio ordini inevasi sarebbero normali nella prima parte dell'anno, come sarebbe evidente per chiunque abbia conoscenza del settore. Al riguardo i clienti, confrontati ad un aumento dei prezzi del loro fornitore abituale, si informerebbero normalmente presso altri produttori sul termine di consegna e utilizzerebbero quindi le informazioni ottenute per rifiutare o ritardare l'aumento di prezzo annunciato. Le informazioni sul portafoglio ordini inevasi dei vari produttori sarebbero quindi rapidamente a disposizione dell'intero settore.
45 In quarto luogo, la ricorrente confuta l'affermazione della Commissione secondo cui una prova della sua partecipazione ad una collusione sui prezzi risulterebbe dalla «coincidenza quasi perfetta» dei suoi aumenti con le indicazioni contenute nell'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti, un listino prezzi ottenuto dalla Rena. Infatti, la Rena avrebbe spiegato che essa non aveva ricevuto il listino dall'NPI, bensì da un altro produttore scandinavo, nel corso di una riunione. Trattandosi di un listino non datato, ottenuto da un produttore scandinavo non identificato, esso non potrebbe quindi considerarsi come una prova a carico della ricorrente. Del resto, poiché la ricorrente ha annunciato i propri aumenti di prezzi nel Regno Unito e in Germania rispettivamente 6 e 21 giorni dopo la Iggesunds Bruk, il suo comportamento effettivo in materia di prezzi confermerebbe la sua assenza di partecipazione ad una concertazione in tale ambito.
46 In quinto luogo, la ricorrente contesta l'esattezza della convinzione della Stora (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti) secondo cui il Finnboard l'avrebbe informata dei risultati delle riunioni del PWG. La ricorrente non sarebbe mai stata una società aderente al Finnboard e quest'ultimo non avrebbe mai avuto veste per rappresentarla. Gli eventuali legami tra Finnboard, PWG, JMC e NPI sarebbero privi di pertinenza in ordine alla questione se il Finnboard abbia informato la ricorrente sull'oggetto delle riunioni del PWG. Per giunta, la Stora non avrebbe mai dichiarato che le informazioni erano, come afferma la Commissione, trasmesse e discusse nell'ambito delle attività dell'NPI.
47 Inoltre, la Commissione non avrebbe mai considerato l'allegato di cui trattasi come prova di un vincolo tra il PG Paperboard e vari altri produttori menzionati dalla Stora. Quest'ultima avrebbe infatti menzionato, tra le imprese presumibilmente informate dei risultati delle riunioni del PWG, non soltanto la Strömsdahl, impresa finlandese membro dell'NPI, ma anche due società spagnole non interessate dalla decisione.
48 In sesto luogo, la ricorrente nega di aver ricevuto, per via della sua affiliazione all'NPI, informazioni relative alle riunioni del PWG o del COE, né potrebbe presumersi che essa abbia ricevuto simili informazioni.
49 In settimo luogo, l'asserzione della Commissione secondo la quale la PC perseguiva un'attività illecita prima del 1987 (punto 35 del preambolo della decisione) sarebbe infondata. L'interpretazione delle dichiarazioni della Stora compiuta dalla Commissione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), che su di esse si sarebbe fondata, non sarebbe corretta.
50 I verbali delle riunioni della PC non sarebbero ingannevoli, contrariamente a quanto è affermato al punto 41 del preambolo della decisione. I rappresentanti della ricorrente alle riunioni della PC avrebbero confermato che in loro presenza non aveva avuto luogo alcuno scambio di opinioni sui prezzi.
51 Oltretutto, la nota reperita presso l'agente commerciale della Mayr-Melnhof (allegato 61 alla comunicazione degli addebiti) non potrebbe neanch'essa essere considerata come prova del fatto che i prezzi avessero formato oggetto di discussioni in seno alla PC. La Commissione avrebbe infatti affermato, nella comunicazione degli addebiti, che non le era nemmeno noto se la nota riguardasse una riunione della PC.
52 In ottavo luogo, la ricorrente contesta l'esattezza dell'affermazione contenuta nella decisione (punti 38 e 41 del preambolo) secondo cui, da un lato, il PWG riferiva alla PC sulla precisa situazione della domanda e dell'offerta e, dall'altro, i dirigenti amministrativi presenti alle riunioni della PC erano informati delle decisioni in materia di prezzi adottate dal PWG e delle istruzioni da impartire alle loro divisioni vendita per la realizzazione delle iniziative convenute in materia di prezzi. Tale affermazione non verrebbe provata dal mero riferimento alle dichiarazioni della Stora.
53 I quattro esempi addotti dalla Commissione nel proprio controricorso per dimostrare l'esistenza di un nesso tra le riunioni della PC, il PWG e il comportamento della ricorrente in materia di prezzi non costituirebbero affatto una prova di questa affermazione. Non sarebbe infatti possibile stabilire una qualsiasi connessione tra le riunioni della PC alle quali ha preso parte la ricorrente e il suo comportamento in materi di prezzi.
54 In nono e ultimo luogo, la documentazione relativa agli aumenti di prezzo non costituirebbe un indizio della partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Al contrario, da questa documentazione risulterebbe la sua assenza di partecipazione ad un'infrazione qualsiasi. Al riguardo, da un complessivo raffronto tra i suoi aumenti di prezzo e quelli della Iggesunds Bruk e del Finnboard emergerebbero notevoli differenze in ordine alle date e agli ammontari degli aumenti operati.
55 La relativa analogia tra i prezzi della Iggesunds Bruk e quelli della ricorrente nel contesto di alcuni aumenti di prezzo potrebbe spiegarsi alla luce del normale svolgimento della concorrenza. Infatti, per via delle modalità di funzionamento del mercato, la possibilità per le imprese di aumentare i loro prezzi si sarebbe presentata all'incirca nello stesso momento. Per la ricorrente, gli aumenti di prezzo sarebbero così risultati vuoi da pressioni esercitate dai costi di produzione vuoi da una fluttuazione dei prezzi sul mercato. Inoltre, allorché veniva a conoscenza tramite la sua clientela e/o la stampa specializzata del fatto che un altro produttore aveva annunciato un aumento dei prezzi, essa avrebbe cercato di sfruttare tale annuncio per aumentare i propri prezzi, se riteneva che il mercato fosse in grado di accettare un tale aumento.
56 In tale contesto, un parallelismo di comportamenti potrebbe considerarsi prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile (sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85-C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 71). Ammesso, ma non concesso, che la Commissione disponesse di elementi di prova diversi dalla documentazione relativa ai prezzi, sarebbe stato pur sempre necessario prendere in esame le varie analogie nei prezzi per accertare se queste non potessero spiegarsi con un motivo che non fosse l'esistenza di una concertazione.
57 Infine, la ricorrente compie una dettagliata disamina di ciascuna delle asserite iniziative concordate in materia di prezzi alle quali essa avrebbe preso parte. Essa ritiene che da tale disamina emerga altresì l'assenza di ogni partecipazione ad una qualsiasi collusione, poiché ne risulterebbe che per ciascun aumento di prezzi esistevano notevoli differenze per quanto riguarda le date e l'ammontare degli aumenti.
- Argomenti della Commissione
58 La Commissione sottolinea come essa abbia accertato l'esistenza di un'unica infrazione, consistente in un «piano industriale comune di restrizione della concorrenza», comprendente aumenti di prezzi, accordi sulle quote di mercato, misure concordate di controllo dell'approvvigionamento del mercato e scambio di informazioni commerciali inteso a sostenere queste azioni (punti 116 e seguenti del preambolo della decisione). Inoltre, tutti i destinatari della decisione avrebbero preso parte a questa infrazione, consistente nella politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità» ( punti 129 e seguenti del preambolo della decisione) applicata da tutti i produttori. Conseguentemente, la circostanza che un particolare produttore non abbia partecipato a questa o a quella riunione o non abbia attuato tutte le azioni previste dall'intesa sarebbe irrilevante.
59 La ricorrente non potrebbe tentare di scindere gli elementi di prova prodotti a suo carico sostenendo che ciascuno di essi non dimostrerebbe nulla preso isolatamente. Occorrerebbe infatti considerare nel loro insieme tutti gli indizi di una partecipazione all'intesa e accertare se esistano sufficienti e concordanti indicazioni, atte a suffragare le affermazioni della Commissione (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619). Tutti gli argomenti della Commissione andrebbero interpretati alla luce di queste considerazioni generali, non avendo essa mai affermato che ciascuno degli elementi di prova prodotti a carico della ricorrente fosse sufficiente a dimostrare il complesso degli addebiti mossi nei suoi confronti.
60 Quanto agli argomenti della ricorrente che fanno riferimento a ciascun singolo elemento di prova, la Commissione ribadisce, in primo luogo, che l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 36) conferma la partecipazione della ricorrente all'infrazione.
61 Essa ricorda come la convocazione ad una riunione dell'NPI svoltasi il 3 ottobre 1988 nell'aeroporto di Arlanda (allegato 101 alla comunicazione degli addebiti) fosse indirizzata in particolare al signor Paronen (Enso-Gutzeit) ed al signor Kordal (Rena) e come l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti sia costituito dalle note redatte dal signor Kordal in occasione di questa riunione. Del resto, la ricorrente riconoscerebbe che il signor Paronen ha assistito ad una riunione svoltasi nell'aeroporto di Arlanda il 3 ottobre 1988 per discutere di attività «procarton». Orbene, nella nota di cui trattasi figurerebbe un riferimento alle attività «procarton».
62 Anche se la nota in questione non contiene alcun riferimento al cartoncino SBS in quanto tale, ciò non toglierebbe che la qualità Ensocoat fabbricata dalla ricorrente sia in diretta concorrenza con alcuni tipi di cartoncino GC 1 destinati ad usi grafici. Nell'aprile 1989 la ricorrente avrebbe aumentato i propri prezzi in alcuni paesi (tabella D allegata alla decisione) e non avrebbe avuto bisogno di aumentarli nel Regno Unito, in quanto essa aveva già proceduto, dal 23 gennaio 1989, ad un aumento dei propri prezzi in questo paese di 50 UKL, ossia dell'importo esatto menzionato nell'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti. Tale aumento sarebbe stato di fatto differito fino all'aprile 1989 per la maggior parte dei clienti.
63 Infine, la Iggesunds Bruk avrebbe aumentato i propri prezzi dello stesso importo nel Regno Unito, a decorrere dal 9 gennaio 1989.
64 In secondo luogo, per quanto riguarda l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 39), la contorta spiegazione fornita dalla Iggesunds in ordine al significato del termine «presidenti» impiegato nella nota in questione non sarebbe plausibile, in quanto non troverebbe alcun riscontro nelle prove scritte in possesso della Commissione e sarebbe di fatto incompatibile con queste ultime.
65 Gli elementi di prova in suo possesso avvalorerebbero l'addebito secondo cui l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti dimostrerebbe che vi è stata una concertazione per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dell'aprile 1990 nel Regno Unito per i tipo ad uso grafico. Infatti, i divari riscontrati dalla ricorrente per quanto riguarda le imprese che hanno annunciato l'aumento dei prezzi e le date di questi annunci non contraddirebbero l'esistenza di una collusione. Nell'ambito del PWG sarebbe stato concordato, per ciascuna iniziativa in materia di prezzi, l'ordine di annuncio degli aumenti di prezzi da parte dei membri del PWG, mentre le altre imprese avevano facoltà di scegliere il momento dell'annuncio dei loro aumenti (punti 72 e 73 del preambolo della decisione). Di conseguenza, la natura dell'aumento dei prezzi dell'aprile 1990 costituirebbe una prova certa dell'esistenza di una collusione.
66 La circostanza che l'autore dell'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti abbia regolarmente assistito alle riunioni della Paper Agents Association e in particolare a quelle in cui è stato programmato l'aumento dei prezzi dell'aprile 1990, nonché il fatto che la data della nota sia prossima a quella della riunione del JMC di cui trattasi, sarebbero elementi atti a confermare che la nota può essere utilizzata quale prova della concertazione. Al riguardo, sarebbe privo di pertinenza il fatto che la ricorrente non abbia preso parte alle riunioni del JMC e a quelle della Paper Agents Association di cui trattasi. Infatti, pur non avendo partecipato a tutte le attività dell'intesa, la ricorrente avrebbe svolto un ruolo nel complesso del meccanismo (punto 121 del preambolo della decisione).
67 Le analogie impressionanti tra i prezzi menzionati nell'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti e quelli menzionati in altri documenti prodotti agli atti (allegati 113 e 130 alla comunicazione degli addebiti) confermerebbero inoltre la fondatezza degli accertamenti della Commissione per quanto riguarda la collusione in materia di prezzi dell'aprile 1990.
68 Infine, tutti i produttori menzionati nell'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti avrebbero aumentato i loro prezzi di listino per il Regno Unito di importi simili o identici. Gli aumenti di prezzo nel Regno Unito si sarebbero situati in una forbice compresa tra 50 e 60 UKL per i differenti tipi (documenti F-5-6, da F-12-7 a F-12-9 e F-3-2 degli allegati sui prezzi) e - circostanza questa che sarebbe decisiva - gli aumenti di prezzo in termini percentuali della ricorrente, del Finnboard e della Iggesunds Bruk per i tipi in questione coinciderebbero quasi alla perfezione. Infatti, il Finnboard avrebbe aumentato i propri prezzi per i tipi ad uso grafico dell'8,5%, vale a dire lo stesso aumento della ricorrente, mentre la Iggesunds Bruk avrebbe aumentato i propri prezzi dell'8%. Le analogie tra gli aumenti di prezzo sarebbero ancora più impressionanti con riferimento ad altri anni, in quanto la ricorrente e la Iggesunds Bruk avrebbero aumentato i loro prezzi di 50 UKL nell'ottobre 1988 e di 60 UKL nell'ottobre 1989. Con riguardo a quest'ultimo aumento di prezzo, occorrerebbe altresì tener conto del fatto che gli aumenti di prezzo della ricorrente corrispondevano a quelli figuranti nell'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti (v. infra, punti 72 e seguenti).
69 In terzo luogo, per quanto riguarda l'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, la Commissione sottolinea che il nome della ricorrente figura in un elenco di numerosi produttori con informazioni sui prezzi, sul portafoglio ordini inevasi e sugli arresti degli impianti, informazioni che non potrebbero considerarsi di dominio pubblico. Conseguentemente, avrebbe scarsa rilevanza che fosse notorio che i prezzi della ricorrente del 1986 erano identici a quelli del 1985 e che il riferimento ai prezzi della ricorrente possa essere considerato di per sé innocente.
70 La ricorrente avrebbe di fatto aumentato i propri prezzi nel dicembre 1986 contemporaneamente agli altri produttori di tipi ad uso grafico del cartoncino GC e del cartoncino SBS. Pertanto, la prova di una concertazione fornita dalla nota dell'agenda troverebbe conferma negli aumenti di prezzo applicati dai produttori di cui trattasi.
71 Il livello del portafoglio ordini della ricorrente, menzionato nell'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, non potrebbe peraltro considerarsi alla stregua di un'informazione di pubblico dominio.
72 In quarto luogo, per quanto riguarda il listino prezzi acquisito presso la Rena (allegato 111 alla comunicazione degli addebiti), la Commissione ricorda che, secondo la Rena, questo listino è stato trasmesso al suo direttore amministrativo di allora nel corso degli incontri di Stoccolma con altri produttori scandinavi nell'ambito di una riunione dell'NPI (punto 80 del preambolo della decisione). Il listino sarebbe stato reperito tra vari documenti relativi all'NPI e la Rena non sarebbe stata in grado di precisare dove l'avesse ricevuto e da chi, ancorché la persona interessata avesse escluso di averlo ricevuto dallo stesso NPI.
73 Questo listino prezzi costituirebbe una prova solidissima della concertazione in quanto gli aumenti di prezzo della ricorrente nell'ottobre 1989 su tutti i mercati sarebbero stati in quasi tutti i casi identici a quelli menzionati nel detto listino per il cartoncino SBS patinato (v. tabella E allegata alla decisione). Gli aumenti di prezzo annunciati dagli altri produttori avrebbero altresì fatto riscontro a quelli del listino. Conseguentemente, i divari tra le date e gli annunci di aumento dei prezzi fatti valere dalla ricorrente sarebbero circostanze irrilevanti.
74 In quinto luogo, la Commissione ribadisce che la dichiarazione della Stora (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti) secondo cui la ricorrente era informata dal Finnboard dei risultati delle riunioni del PWG costituisce una prova ulteriore della sua partecipazione all'intesa. Infatti, il rappresentante del Finnboard avrebbe presieduto l'NPI, di cui la ricorrente era membro, e avrebbe rappresentato l'NPI nel PWG e nel JMC. Egli avrebbe persino presieduto il PWG a partire dal maggio 1988. Inoltre, le modalità con le quali le informazioni, secondo la Stora, erano trasmesse e discusse nell'ambito dell'NPI verrebbero confermate da altri elementi di prova, quali l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punti 60 e seguenti), la consegna alla Rena di listini prezzi nel corso delle riunioni dell'NPI e l'ammissione, da parte della Fiskeby, che tale era effettivamente la prassi (punto 46 del preambolo della decisione).
75 La Commissione sottolinea come essa non abbia dimostrato un legame tra la ricorrente e l'intesa solo a motivo della sua appartenenza ad un'associazione di categoria.
76 In sesto luogo, per quanto riguarda l'appartenenza della ricorrente all'NPI, la Commissione fa rilevare che, pur essendo vero che non può desumersi dall'appartenenza di un'impresa ad un'associazione di categoria che questa impresa abbia conoscenza di tutte le informazioni in possesso dell'associazione, esistono nel caso di specie numerose prove che dimostrano che la ricorrente, membro del consiglio di amministrazione del Marketing Committee dell'NPI, ha ottenuto le informazioni rilevanti e ha operato di conseguenza.
77 In settimo luogo, la Commissione ribadisce l'affermazione contenuta nella decisione, basata sulle dichiarazioni della Stora, secondo la quale le riunioni della PC avevano un oggetto anticoncorrenziale. Il carattere anodino dei verbali delle riunioni della PC non avrebbe rilevanza, posto che i membri di un'intesa cercherebbero con ogni evidenza di dissimularne l'esistenza. Tuttavia, nel caso di specie, la vera natura delle discussioni in seno alla PC sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni della Stora. Tali dichiarazioni sarebbero confermate, da un lato, dalla dichiarazione del signor Roos (ex membro del consiglio di amministrazione della Feldmühle, del gruppo Stora) fornita alla Commissione dalla Weig e, dall'altro, dalla nota reperita presso l'agente di vendita della Mayr-Melnhof (allegato 61 alla comunicazione degli addebiti).
78 In ottavo luogo, la Commissione confuta l'assunto della ricorrente secondo cui non sarebbe provato che i risultati delle riunioni del PWG siano stati comunicati alle altre imprese nel corso delle riunioni della PC. Infatti, secondo la Stora, la PC avrebbe discusso la situazione dei prezzi nonché il problema della sovraccapacità. A decorrere dal 1986 il PWG avrebbe spiegato alla PC la puntuale situazione dell'offerta e della domanda sul mercato e le misure da prendere per regolarlo. I partecipanti alle riunioni della PC sarebbero stati quindi informati delle decisioni prese dal PWG, segnatamente in materia di prezzi, e delle istruzioni da impartire ai loro agenti di vendita al fine di porre in atto queste decisioni. Alla luce delle dichiarazioni della Stora, la Enso-Gutzeit non potrebbe quindi asserire di non aver mai partecipato a discussioni sui prezzi in seno alla PC.
79 Le spiegazioni fornite dalla Stora troverebbero conferma nella dichiarazione del signor Roos (v. supra, punto 77), dalle quali risulterebbe che, allorché una riunione della PC faceva seguito ad una riunione del PWG, il contenuto delle discussioni di quest'ultima riunione veniva riferito alla PC.
80 La Commissione menziona taluni esempi dei rapporti tra alcune riunioni della PC, del PWG e il comportamento della ricorrente in materia di prezzi. La constatazione secondo la quale la ricorrente sarebbe stata informata delle decisioni adottate dal PWG in materia di prezzi troverebbe conferma negli aumenti di prezzi annunciati e posti in atto dalla medesima successivamente alle riunioni della PC.
81 In nono ed ultimo luogo, la Commissione ricorda come la data precisa di decorrenza di un aumento di prezzo proposto potesse variare in funzione del cliente, del prodotto o del mercato nazionale di cui si trattava (punto 72 del preambolo della decisione). Tale data avrebbe potuto variare persino da un'impresa all'altra, dal momento che una delle imprese prendeva l'iniziativa dell'aumento dei prezzi e le altre la seguivano (punto 73 del preambolo della decisione). Sarebbe quindi inevitabile che dall'esame degli aumenti dei prezzi emergano differenze tra le imprese.
82 La citata sentenza Ahlström Osykeyhtiö e a./Commissione, richiamata dalla ricorrente, non sarebbe pertinente nel caso di specie. Tale sentenza riguardava unicamente il problema se un parallelismo in materia di prezzi potesse di per sé solo costituire la prova di una concertazione. Nel caso di specie, invece, le attività di fissazione dei prezzi dei membri del PG Paperboard andrebbero considerate alla luce del complesso delle prove e, dal momento che esisterebbero numerose prove di una collusione, le analogie tra i prezzi avvalorerebbero tali prove e non potrebbero essere spiegate adducendo un semplice parallelismo.
83 Il meticoloso raffronto, effettuato dalla ricorrente, dei suoi aumenti di prezzo con quelli della Iggesunds Bruk e del Finnboard farebbe emergere solo divari minimi tra le date degli annunci.
Giudizio del Tribunale
84 Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate da questa disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato per aver partecipato, durante il periodo di riferimento, ad un accordo e ad una pratica concordata nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale», «programmato e posto in atto aumenti simultanei e uniformi di prezzo in tutta la Comunità», «raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)», e «adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».
85 La Commissione espone nella decisione gli elementi in base ai quali ha dimostrato la partecipazione della ricorrente alle collusioni enunciate nel dispositivo.
86 Il punto 121 del preambolo recita:
«(... la ricorrente) ha presenziato soltanto alle President Conference ed è l'unico produttore che non ha mai partecipato alle riunioni del JMC. La Commissione però non si basa esclusivamente sulla presenza o meno di un'impresa alle President Conference per determinarne la partecipazione all'infrazione. Prove ulteriori del suo coinvolgimento sono fornite tra l'altro dalla sua appartenenza sia al consiglio d'amministrazione che al comitato marketing del NPI, organismo di cui è ampiamente documentato il ruolo nei comportamenti collusivi, dalla sua presenza alla riunione di Arlanda rilevata da Rena (considerando 58), dai vari riferimenti contenuti nella nota Iggesund sull'aumento dei prezzi dell'aprile 1990 (considerando 97) e dalla documentazione commerciale dell'impresa stessa (per quanto disponibile), dalla quale risultano non solo una costante politica di aumenti di prezzi identici a quelli dell'altro grande produttore di SBS, Iggesunds Bruk, ma anche per l'ottobre 1989 una corrispondenza virtualmente completa con il listino dei prezzi NPI ottenuto da Rena (considerando 80). L'effetto cumulativo degli elementi di prova sia diretti che indiziari è tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio circa la partecipazione di Enso-Gutzeit ad un sistema di pratiche collusive».
87 Per valutare se la Commissione abbia dimostrato la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per il periodo che va dalla metà del 1986 all'aprile 1991, occorre in primo luogo esaminare l'oggetto delle riunioni della PC, organismo al quale la ricorrente ha partecipato nel corso del periodo considerato, in secondo luogo, le prove addotte dalla Commissione e riferentisi direttamente alla ricorrente, in terzo luogo, la questione se la ricorrente abbia preso parte all'intesa denunciata nella sua veste di membro dell'NPI e, in quarto e ultimo luogo, il comportamento effettivo della ricorrente in materia di prezzi.
- Sull'oggetto delle riunioni della PC
88 E' assodato che la ricorrente ha partecipato, in modo regolare, alle riunioni di questo organismo (v. tabella 3 allegata alla decisione). Tuttavia, la Commissione non adduce alcune elemento di prova dell'oggetto delle riunioni alle quali è dimostrato che la ricorrente ha partecipato. Di conseguenza, quando adduce tale partecipazione come elemento di prova della partecipazione dell'impresa ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, essa si basa necessariamente sulla descrizione generale, figurante nella decisione, del contenuto delle riunioni di tale organismo nonché sugli elementi probatori citati nella decisione a sostegno della detta descrizione.
89 Al riguardo, gli obiettivi delle attività della PC, specificamente illustrati ai punti 41-43 del preambolo della decisione, sono descritti sulla base delle dichiarazioni della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti). La Commissione sostiene che, stando all'ammissione della Stora, «nell'ambito della President Conference non sono effettivamente mancate discussioni sui prezzi di natura collusiva» (punto 41, terzo comma, del preambolo; v. inoltre punto 75, secondo comma, del preambolo). Tale ammissione verrebbe corroborata da una nota rinvenuta presso l'agente di vendita nel Regno Unito della Mayr-Melnhof (allegato 61 alla comunicazione degli addebiti). Inoltre, i dirigenti amministrativi presenti alle riunioni della PC sarebbero stati informati delle decisioni adottate dal PWG e delle istruzioni da impartire alle loro divisioni vendita per la realizzazione delle iniziative convenute in materia di prezzi (punti 41, primo comma, del preambolo). E' altresì precisato che il PWG riferiva alla PC la sua valutazione «della precisa situazione della domanda e dell'offerta sul mercato e dei provvedimenti da adottare per introdurvi una certa disciplina» (punto 38, primo comma, del preambolo della decisione).
90 Risulta infine dal punto 53, primo comma, del preambolo della decisione che una nota riservata del 28 dicembre 1988, inviata dal direttore commerciale responsabile per le vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller) (allegato 73 alla comunicazione degli addebiti) conferma che «alla fine del 1987 era stato raggiunto un accordo nel quadro dei due gruppi citati sulle questioni correlate di controllo delle quantità e della disciplina dei prezzi».
91 L'affermazione della Commissione relativa all'oggetto anticoncorrenziale delle riunioni della PC si fonda, in primo luogo, sulle dichiarazioni della Stora. Sennonché, l'esattezza di questa affermazione viene contestata da varie imprese che hanno preso parte alle riunioni della PC, tra cui la ricorrente. Conseguentemente, le dichiarazioni della Stora relative al ruolo della PC non possono, senza essere avvalorate da ulteriori elementi di prova, essere considerate alla stregua di una prova sufficiente dell'oggetto delle riunioni del detto organismo.
92 L'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 68) è un documento che si riferisce ad una riunione svoltasi a Vienna in data 12 e 13 dicembre 1986. Esso contiene le seguenti informazioni:
«Fissazione dei prezzi per il Regno Unito
La recente riunione Fides ha registrato la presenza di rappresentanti di Weig che hanno dichiarato di ritenere l'aumento del 9% troppo elevato per il Regno Unito e di averlo ridotto al 7%! Grande disappunto perché ciò significa un "livello di negoziazione" per tutti. La politica dei prezzi nel Regno Unito verrà affidata alla RHU con il supporto della [Mayr-Melnhof] anche se ciò dovesse comportare una riduzione temporanea delle quantità; quanto a noi, cerchiamo (e si potrà vedere) di mantenere l'obiettivo del 9%. [La Mayr-Melnhof e la FS] perseguono una politica di crescita nel Regno Unito ma la diminuzione degli utili è seria e dobbiamo batterci per riconquistare il controllo sui prezzi. [La Mayr-Melnhof] riconosce che non è di nessun aiuto far sapere che ha aumentato il suo tonnellaggio in Germania di 6 000!».
93 La riunione Fides menzionata all'inizio del brano citato è probabilmente, secondo la Mayr-Melnhof (risposta ad una richiesta di informazioni, allegato 62 alla comunicazione degli addebiti), la riunione della PC del 10 novembre 1986. Orbene, dalla tabella 3 allegata alla decisione emerge che la ricorrente non era presente a questa riunione.
94 Occorre constatare che il documento esaminato attesta che la Weig ha reagito fornendo indicazioni sulla sua futura politica di prezzi nel Regno Unito rispetto ad un livello iniziale di aumento dei prezzi.
95 Non si può tuttavia ritenere che esso dimostri che la Weig ha reagito rispetto ad un determinato livello di aumento dei prezzi concordato tra le imprese riunite nel PG Paperboard ad una data anteriore al 10 novembre 1986.
96 Infatti, la Commissione non fornisce alcun altro elemento di prova in tal senso. Per di più, il riferimento della Weig a un aumento dei prezzi del «9%» può trovare una spiegazione nell'annuncio di un aumento dei prezzi nel Regno Unito da parte della Thames Board Ltd il 5 novembre 1986 (allegato A-12-1). Tale annuncio è stato reso pubblico in tempi brevi, come risulta da ritaglio stampa (allegato A-12-3). Infine, la Commissione non ha prodotto alcun altro documento atto a suffragare direttamente il fatto che si siano svolte discussioni sugli aumenti di prezzo durante le riunioni della PC. Di conseguenza, non si può escludere che le considerazioni formulate dalla Weig, come riportate nell'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti, siano state espresse ai margini della riunione della PC del 10 novembre 1986, così come la Weig ha ripetutamente affermato in udienza.
97 Quanto all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, fatto valere dalla Commissione nella decisione (v. supra, punto 90), il Tribunale rileva che l'autore del documento menziona a titolo di premessa la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), espressione interpretata dalla Mayr-Melnhof nel senso che riguarda nel contempo il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza riferimento ad un avvenimento o ad una specifica riunione particolare (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a).
98 E' pacifico che nell'ambito del presente procedimento l'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti costituisce una prova che avvalora le dichiarazioni della Stora relative all'esistenza, da un lato, di una collusione sulle quote di mercato tra le imprese ammesse nel «circolo dei presidenti» e, dall'altro, di una collusione sull'arresto degli impianti tra le medesime imprese. Tuttavia, la Commissione non produce alcun altro elemento di prova che confermi che la PC aveva avuto per oggetto, in particolare, di discutere della collusione sulle quote di mercato e del controllo delle quantità. Di conseguenza, l'espressione «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis») figurante nell'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti non può essere interpretata, nonostante le spiegazioni fornite dalla Mayr-Melnhof, come riguardante organismi che non siano il PWG.
99 Infine, l'asserzione della Stora secondo la quale la PC ha avuto in particolare la funzione di informare i dirigenti amministrativi delle decisioni adottate dal PWG e delle istruzioni da impartire alle loro divisioni vendita al fine di realizzare le iniziative in materia di prezzi (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 8) non può considerarsi corroborata dalla dichiarazione, resa il 22 marzo 1993, di un ex membro del consiglio d'amministrazione della Feldmühle, signor Roos.
100 Nella sua dichiarazione comunicata alla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, alla quale fa riferimento la Commissione (v. supra, punto 77), il signor Roos afferma, tra l'altro, quanto segue: «Il contenuto delle discussioni svolte all'interno del PWG veniva trasmesso alle imprese che non erano rappresentate in tale gruppo durante la conferenza dei Presidenti che si riuniva subito dopo, o, se la conferenza dei Presidenti non aveva luogo immediatamente, durante il JMC». Tale documento, non espressamente menzionato nella decisione a sostegno delle affermazioni della Commissione relative all'oggetto delle riunioni della PC, non può comunque considerarsi come una prova supplementare che venga ad aggiungersi alle dichiarazioni della Stora. Infatti, poiché tali dichiarazioni rappresentano la sintesi delle risposte fornite da ciascuna delle tre imprese appartenenti alla Stora nel periodo dell'infrazione, tra cui la Feldmühle, l'ex membro del consiglio d'amministrazione di quest'ultima impresa costituisce necessariamente una delle fonti delle dichiarazioni della Stora stessa.
101 Alla luce di quanto sopra, non è dimostrato che la ricorrente abbia preso parte ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato in conseguenza della sua presenza alle riunioni della PC.
- Sulle prove dirette
102 Per provare la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la Commissione richiama, nella decisione, due documenti che menzionano espressamente la ricorrente. Tali documenti, ossia gli allegati 44 e 133 alla comunicazione degli addebiti, costituiscono, a suo giudizio, una prova diretta della partecipazione della ricorrente ad una collusione a scopo anticoncorrenziale. Essi saranno presi in esame separatamente.
103 Per quanto riguarda anzitutto l'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, consistente in una nota manoscritta contenuta nelle pagine 15-17 gennaio 1987 dell'agenda di un dipendente della Feldmühle (del gruppo Stora), la Commissione ritiene che essa costituisca «un'ulteriore prova della concertazione» sull'aumento dei prezzi nel Regno Unito del gennaio 1987 (punto 75, terzo comma, del preambolo).
104 Tuttavia, questa nota non ha il carattere probante che le viene attribuito dalla ricorrente. Essa consiste in commenti manoscritti che menzionano vari produttori di cartoncino nonché dati, generalmente a carattere storico, sui prezzi e sugli arresti degli impianti. Tuttavia, non è possibile determinare la sua origine partendo dai dati in essa contenuti, né stabilire se essa sia stata redatta nel corso di una riunione o di una conversazione telefonica o se si tratti di commenti effettuati per costituire un promemoria per il suo autore.
105 Supponendo anche che essa riguardi una riunione, questa non è stata individuata e non può pertanto escludersi che si sia trattato di una riunione interna dell'impresa Feldmühle. Per di più, la nota, che risale probabilmente a metà gennaio 1987, non dimostra che l'applicazione dell'aumento di prezzo «anche presso TBM» sia il risultato di una concertazione, poiché poteva trattarsi di una semplice constatazione. Risulta infatti dalla tabella A allegata alla decisione che la Thames Board Mills Ltd («TBM») aveva annunciato un aumento dei suoi prezzi nel regno Unito il 5 novembre 1986 (v. altresì allegato A-12-1).
106 Alcune informazioni contenute nella nota sono persino in contraddizione con quanto afferma la Commissione, vale a dire che tale nota confermerebbe l'esistenza di una collusione sulla decisione di aumentare i prezzi nel Regno Unito. In particolare, le osservazioni secondo cui il direttore della Feldmühle si era detto «scettico» nei confronti della Kopparfors (del gruppo Stora) e reputava la Mayr-Melnhof poco affidabile («ohne Verantwortung») non possono considerarsi come comprovanti la tesi della Commissione. Ciò vale anche per quanto riguarda la menzione «Finnboard: Preisautonomie auch f. Takos» [«Finnboard: autonomia di prezzi anche per la Tako»] .
107 Inoltre, per quanto riguarda la ricorrente, si precisa:
«Enso produzione al di sopra del piano nel 1986 86 stesso prezzo che nell'85 (...) circa due settimane di attività».
108 La circostanza che queste informazioni relative alla ricorrente siano contenute in un documento redatto, probabilmente a metà del mese di gennaio del 1987, da un'impresa concorrente non può costituire la prova della partecipazione della ricorrente ad una concertazione tra imprese. Infatti, queste informazioni hanno potuto essere acquisite presso clienti della Feldmühle.
109 L'unica informazione concernente la ricorrente che non sembra rivestire carattere storico, vale a dire quella relativa alla situazione del suo portafoglio ordini inevasi, non è di una precisione tale da doversi necessariamente considerare come promanante dalla ricorrente. In questo contesto, va rilevato che la Commissione ha contestato, senza tuttavia addurre elementi a sostegno, l'asserzione della ricorrente, a prima vista plausibile, secondo la quale i clienti dei fabbricanti di cartoncino disponevano, in generale, di informazioni concernenti la situazione del portafoglio ordini dei loro fornitori.
110 Infine, la ricorrente, basandosi su un documento che descrive la dinamica dei prezzi da essa applicati a uno dei suoi clienti britannici, afferma di aver aumentato i propri prezzi del cartoncino SBS nel Regno Unito nel dicembre 1986 di un importo di 10 UKL/tonnellata. Tale aumento risulta quindi ben inferiore a quello che si assume concordato tra le imprese riunite in seno al PG Paperboard (v. punto 74, ultimo comma, del preambolo della decisione). Poiché la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova atto a confutare questa affermazione, il Tribunale ritiene priva di fondamento nei confronti della ricorrente l'affermazione della Commissione secondo la quale l'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti costituisce una prova ulteriore della concertazione sull'aumento dei prezzi nel Regno Unito nel gennaio 1987.
111 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti non prova la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
112 Per quanto riguarda poi l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti, un documento reperito presso la Iggesund Board Sales Ltd, la Commissione spiega (punto 97, primo e quinto comma, del preambolo della decisione):
«Un'altra nota reperita presso Iggesund Board Sales durante gli accertamenti denota chiaramente la collusione in materia di fissazione dei prezzi tra i produttori di cartone patinato per usi grafici (che comprende tanto il tipo SBS quanto il tipo superiore GC) in occasione dell'aumento dei prezzi nel Regno Unito scattato il 2 aprile 1990. In aggiunta a varie annotazioni relative all'entità dell'aumento dei prezzi, a due riferimenti ai "presidenti" e a un riferimento a "Enso/Finnboard/Strömsdahl", la nota contiene un elenco di nomi di dirigenti commerciali o direttori di alto grado di Iggesund, Kopparfors, Enso-Gutzeit e Finnboard. Questi produttori sono i principali fornitori di tipi per usi grafici nel Regno Unito.
(...)
Risultano evidenti numerose analogie tra i prezzi per il Regno Unito riportati in questa nota, i prezzi della nota di [Mayr-Melnhof] relativa al JMC dell'11 gennaio 1990 (considerando 84) e quelli della nota [Paper Agent Association] del 23 gennaio 1990 redatta da Kopparfors».
113 Si deve rilevare che, secondo la Iggesunds Bruk il documento è stato esteso tra il 3 e il 14 gennaio 1990 (punto 97, quarto comma, del preambolo della decisione). Questo periodo è quindi anteriore alle date alle quali la Iggesunds Bruk e la ricorrente hanno annunciato un aumento dei prezzi che sarebbe entrato in vigore nell'aprile 1990, ossia rispettivamente il 24 gennaio e il 9 febbraio 1990.
114 Questo allegato, non datato, consiste in un foglio di carta, apparentemente suddiviso in tre parti, contenente annotazioni manoscritte redatte in modo particolarmente disordinato. Le parole e i dati scritti su tale foglio, come «SBS», «Presidents», «Anything Goes», «Buddy», «780», «805/850», «£55/850», «£815/35» non presentano apparenti connessioni tra loro. In base a questo foglio, non è possibile appurare se le note in esso contenute siano state prese nel corso di una riunione con i concorrenti o in occasione di una conversazione telefonica con uno di questi. Potrebbe quindi trattarsi di note a carattere storico destinate a costituire un promemoria. E' del resto impossibile stabilire se tutte le parole e le cifre siano state annotate nello stesso giorno.
115 Stando così le cose, l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti non può essere considerato come una prova della partecipazione della ricorrente ad una collusione sull'aumento dei prezzi posto in atto nell'aprile 1990.
116 L'uso del termine «presidents» la menzione delle imprese «Enso/Finnboard/Strömsdahl», nonché il fatto che il documento contenga un elenco di nomi di dirigenti commerciali o direttori della Iggesunds Bruk, della Kopparfors, della Enso-Gutzeit e del Finnboard non costituiscono di per se stessi elementi idonei ad avvalorare l'assunto della Commissione secondo cui il documento dimostrava una collusione sui prezzi tra le imprese menzionate. Invero, supponendo anche che il termine «presidents» debba essere inteso come un riferimento alla PC, il che viene contestato sia dalla ricorrente sia dalla MoDo (punto 97, secondo comma, del preambolo), è sufficiente ricordare che la Commissione non ha dimostrato che le riunioni di questo organismo avessero un oggetto anticoncorrenziale.
117 Neppure le indicazioni contenute nel documento sui prezzi e sugli aumenti dei prezzi dei vari tipi di cartoncino (GC 1, GC 2 e SBS) si prestano a confermare la tesi della Commissione.
118 E' bensì vero che il documento contiene varie cifre che potrebbero riferirsi ai prezzi dei differenti tipi di cartoncino e agli aumenti di prezzo previsti, tuttavia ciò non toglie che nessuna cifra precisa può essere riferita ai prezzi o agli aumenti dei prezzi di una specifica impresa. Più in particolare, l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti non contiene la benché minima indicazione idonea ad essere interpretata come riferentesi all'aumento del prezzo nel Regno Unito, per un importo di 69 UKL/tonnellata, annunciato dalla ricorrente il 9 febbraio 1990. Questo importo, indicato dalla ricorrente nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, non è stato contestato dalla Commissione.
119 Inoltre, le differenze esistenti tra gli aumenti dei prezzi annunciati rispettivamente dalla Iggesunds Bruk e dalla ricorrente sono di ampiezza tale che non possono conciliarsi con l'affermazione della Commissione secondo cui «i fornitori di cartoncino per usi grafici citati nella nota di Iggesund hanno aumentato i loro prezzi di listino per il Regno Unito di importi analoghi o identici» (punto 97, sesto comma, del preambolo della decisione).
120 Invero, l'importo dell'aumento di prezzo del cartoncino SBS, pari a 69 UKL/tonnellata, annunciato dalla ricorrente il 9 febbraio 1990, differisce da quello annunciato dalla Iggesunds Bruk il 24 gennaio 1990, il cui importo era di 50 UKL/tonnellata. La differenza tra gli importi di questi due aumenti è tale che questi ultimi non potrebbero essere qualificati «analoghi» o «identici».
121 Per giunta, la Commissione, pur avendo fatto riferimento nella decisione agli importi degli aumenti dei prezzi annunciati, nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale ha affermato che l'importo dell'aumento di prezzo annunciato dalla Iggesunds Bruk nel Regno Unito era pari all'8% e che questo aumento andava considerato come «analogo» a quello dell'8,5% annunciato dalla ricorrente. Tuttavia, a prescindere dalla questione se si possa procedere ad un raffronto degli aumenti dei prezzi espressi in termini percentuali, l'affermazione della Commissione risulta materialmente inesatta. Emerge infatti dalla documentazione relativa ai prezzi allegata alla comunicazione degli addebiti (allegato F-12-6) che il prezzo di listino della Iggesunds Bruk per il cartoncino SBS ammontava, prima dell'aumento in questione, a 800 UKL/tonnellata. L'aumento del suo prezzo per il cartoncino SBS, pari a 50 UKL/tonnellata, equivale quindi ad un aumento di prezzo del 6,25%. Ne consegue che, pur se espressi in termini percentuali, i due aumenti in questione non possono essere considerati «analoghi» o «identici».
122 Infine, l'affermazione della Commissione secondo cui esisterebbero «analogie impressionanti» tra i prezzi figuranti nell'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti e quelli figuranti, da un lato, in una nota della Mayr-Melnhof dell'11 gennaio 1990 relativa ad una riunione del JMC (allegato 113 alla comunicazione degli addebiti) e, dall'altro, in una nota della Kopparfors del 23 gennaio 1990 concernente una riunione della Paper Agents Association (allegato 130 alla comunicazione degli addebiti) è priva di pertinenza nei confronti della ricorrente, non avendo quest'ultima mai preso parte alle riunioni dei detti organismi.
123 Oltretutto, il documento in questione contiene diverse indicazioni manoscritte prive di qualsiasi connessione con i prezzi dei prodotti di cartoncino.
124 Alla luce dei suddetti elementi, il Tribunale constata che l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti è privo di valore probante quale prova di una partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
125 Da quanto sopra consegue che i documenti che menzionano espressamente la ricorrente non costituiscono indizi di una partecipazione di quest'ultima ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- Sulla qualità di membro dell'NPI
126 Per dimostrare la partecipazione della ricorrente all'infrazione, la Commissione sottolinea, al punto 121 del preambolo della decisione, la sua «appartenenza sia al consiglio d'amministrazione che al comitato marketing dell'NPI, organismo di cui è ampiamente documentato il ruolo nei comportamenti collusivi».
127 Si afferma che rappresentanti dell'NPI hanno preso parte alle riunioni della PC e del COE (punto 42, secondo comma, del preambolo, tabelle 3 e 6 allegate alla decisione). Poiché l'NPI non è stato rappresentato separatamente in seno al PWG e al JMC, la Commissione sostiene che i rappresentanti del Finnboard in seno a questi organismi vi hanno preso parte come rappresentanti dell'NPI nonché a titolo individuale e che la ricorrente era informata dal Finnboard delle decisioni adottate in seno ai suddetti organismi (v., in particolare, punti 38, quarto comma, e 46, primo comma, del preambolo). Quanto al COE, la Commissione sembra sostenere che la ricorrente è stata informata dei risultati delle riunioni di questo organismo dal rappresentante dell'NPI che vi aveva preso parte (punto 50, quarto comma, del preambolo).
128 Occorre anzitutto rilevare che la Commissione ha espressamente riconosciuto nelle sue memorie che, pur ritenendo di aver dimostrato il ruolo rivestito dall'NPI nell'infrazione, la mera appartenenza della ricorrente all'NPI non costituisce però una prova sufficiente della sua partecipazione all'infrazione accertata. Ne consegue che, secondo la stessa Commissione, è necessario dimostrare che la ricorrente sia stata effettivamente informata dalle decisioni adottate in seno al PWG, al JMC o, eventualmente, al COE da un rappresentante dell'NPI o dal rappresentante di un'impresa membro dell'NPI che abbia anch'esso partecipato alle riunioni dei suddetti organismi. Sotto tale profilo, si deve sottolineare come la Commissione non abbia nemmeno affermato che la partecipazione all'infrazione accertata da parte degli altri membri dell'NPI potesse essere desunta dalla loro semplice appartenenza a questa associazione. Ad esempio, la Rena è stata considerata aver preso parte all'infrazione accertata all'art. 1 della decisione solo a decorrere dal marzo 1988, sebbene essa sia stata membro dell'NPI durante l'intero periodo considerato dalla decisione.
129 Ciò posto, gli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno della propria tesi secondo la quale la ricorrente sarebbe stata informata delle decisioni adottate in seno al PWG, al JMC o al COE, elementi contenuti agli allegati 38, 102 e 111 alla comunicazione degli addebiti, verranno presi in esame qui di seguito.
130 L'allegato 38 alla comunicazione degli addebiti, una dichiarazione della Stora, fornisce alcune indicazioni riguardo ai produttori che sono stati informati dei risultati delle riunioni del PWG:
«I produttori scandinavi erano generalmente informati del risultato delle riunioni dal rappresentante scandinavo, che era il rappresentante del Finnboard. E' in questo modo che la Kopparfors è stata mantenuta informata. I produttori della Stora hanno compreso che gli altri produttori scandinavi informati erano (Rena) (Norvegia), (Strömsdahl) e Enso-Gutzeit (entrambi finlandesi)».
131 Come si evince chiaramente dalla formulazione letterale di tale dichiarazione, la Stora si limita a riferire un suo convincimento secondo cui la ricorrente sarebbe stata informata dei risultati delle riunioni del PWG. L'origine di questo convincimento non viene peraltro precisata. Di conseguenza, la detta dichiarazione non può costituire la prova di una partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Questa conclusione s'impone a maggior ragione in quanto, nell'allegato 38 alla comunicazione degli addebiti, la Stora chiama in causa non soltanto un'altra impresa membro dell'NPI che non è interessata dalla decisione (la Strömsdahl), ma anche due imprese spagnole che aderiscono al PG Paperboard, imprese cui non viene addebitata, nella decisione, la partecipazione ad alcuna infrazione.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0337.1
132 Quanto all'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, la Commissione assume che questo documento, acquisito presso la Rena, contiene le note redatte nel corso delle discussioni che hanno avuto luogo durante la riunione, svoltasi il 3 ottobre 1988 del «Marketing Committee» dell'NPI nell'aeroporto di Arlanda. Essa argomenta che questo documento conferma che sono stati programmati arresti della produzione nel contesto dell'aumento dei prezzi dell'aprile 1989 (punto 58, secondo e terzo comma, del preambolo della decisione). La ricorrente, presente a quella riunione, ha affermato che l'oggetto di quest'ultima era, in particolare, il finanziamento della campagna pubblicitaria «procarton». Quanto alla Commissione, essa ha precisato in udienza che il rappresentante della Rena, che le aveva consegnato questo documento, aveva dichiarato che esso era accluso all'invito alla riunione in questione.
133 Per valutare se questo documento comprovi che la ricorrente è stata informata, nel corso della riunione dell'NPI del 3 ottobre 1988, di una collusione tra le imprese riunite in seno al PG Paperboard da un rappresentante dell'NPI o da un rappresentante di un'impresa membro dell'NPI che abbia partecipato al PWG, al JMC o al COE, occorre accertare se sia dimostrato che le note sono state redatte nel corso della detta riunione.
134 Al riguardo, si deve prendere atto che l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti non contiene alcun riferimento specifico all'NPI. Tuttavia, in questo documento si rileva:
«Come? PRO-CARTON in un contesto nordico. Come commercializzare e a chi. Dev'essere chiarito prima della riunione di Helsinki».
135 Questa indicazione potrebbe significare che l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti riferisce effettivamente dei propositi enunciati nel corso della riunione dell'NPI del 3 ottobre 1988, alla luce del riferimento a «procarton» e dell'oggetto della riunione asserito dalla ricorrente.
136 Tuttavia, poiché la ricorrente ha contestato di aver partecipato alle discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale riferito in questo documento, il quale non contiene alcun riferimento esplicito o implicito al suo nome o al tipo di cartoncino da essa fabbricato, non può escludersi che si tratti di una nota riferentesi a discussioni che la Rena ha tenuto, al di fuori dell'ambito dell'NPI e senza la partecipazione della ricorrente, con uno o più altri produttori scandinavi. Sul punto, si deve ricordare, da un lato, che la Commissione non ha fornito alcun ulteriore elemento di prova atto a dimostrare che si fossero tenute discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale nel corso delle riunioni dell'NPI e, dall'altro, che dalle spiegazioni fornite dal «managing director» della Rena in ordine all'origine dei listini prezzi oggetto degli allegati 110 e 111 alla comunicazione degli addebiti (v. infra, punto 139) sembra emergere che le riunioni dell'NPI hanno costituito l'occasione per le imprese aderenti a questa associazione di tenere anche riunioni più ristrette.
137 Ciò posto, l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti non è atto a dimostrare la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
138 Infine, l'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti, un listino prezzi acquisito presso la Rena, contiene indicazioni sugli aumenti dei prezzi dei cartoncini dei tipi GC 1, GC 2 e SBS, che dovevano prendere effetto dal 1_ ottobre 1989.
139 In ordine all'origine di questo listino prezzi, nonché di un altro listino prezzi acquisito presso la Rena (allegato 110 alla comunicazione degli addebiti), il «managing director» di questa impresa ha precisato, in una lettera del 10 luglio 1992 (allegato 112 alla comunicazione degli addebiti):
«I listini prezzi che lei menziona si trovavano tra i documenti provenienti da riunioni svoltesi presso l'NPI e li ho probabilmente ricevuti nel corso di una visita a Stoccolma concernente una riunione dell'NPI. Nel corso di queste visite, intrattenevo generalmente varie riunioni con alcuni degli altri produttori scandinavi. All'epoca, ero stato appena nominato direttore generale della Rena e avevo numerose discussioni con altri membri della categoria; quel periodo era decisivo per il nostro cartonificio, che aveva registrato pesanti perdite in quell'anno, ed era quindi importante per me disporre delle migliori basi possibili per chiudere i conti del 1990. Probabilmente ho ottenuto i listini nel corso di una di queste riunioni.
Capisco che questa spiegazione sembra estranea alle circostanze della vostra inchiesta, ma per quanto mi ricordi non posso aver ricevuto questi listini dall'NPI».
140 Alla luce di questa spiegazione, il Tribunale ritiene che non può considerarsi dimostrato che la Rena abbia ottenuto questo listino nel corso di una riunione dell'NPI o di un'altra riunione alla quale la ricorrente era presente. Sotto tale aspetto, non vi è alcun motivo di dubitare della veridicità della spiegazione fornita dalla Rena riguardo all'origine dei listini prezzi di cui trattasi.
141 Le informazioni di cui la Commissione è in possesso per quanto attiene agli aumenti di prezzo annunciati dalla ricorrente non possono neanch'esse considerarsi come una conferma della sua tesi secondo la quale l'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti dimostrerebbe la partecipazione della ricorrente alla collusione sui prezzi.
142 La ricorrente ha invero annunciato un aumento dei suoi prezzi nei Paesi Bassi di 12 HFL/100 kg, aumento che doveva entrare in vigore il 1_ ottobre 1989, ma è stato successivamente differito al 1_ gennaio 1990 (allegati da E-3-3 a E-3-7 alla documentazione sui prezzi). Tuttavia, stando all'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti, il prezzo del cartoncino SBS nei Paesi Bassi doveva essere aumentato, dal 1_ ottobre 1989, di 17 HFL/100 kg. Dalla tabella E allegata alla decisione emerge del pari che la ricorrente ha annunciato un aumento dei propri prezzi in Danimarca il 25 maggio 1989, ossia quasi due mesi prima della prima lettera d'annuncio di un aumento dei prezzi inviata da una delle altre imprese ritenute aver partecipato alla collusione sui prezzi (v. tabella E allegata alla decisione). Inoltre, secondo la Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 34), la decisione di aumentare i prezzi dei tipi GC e SBS, a decorrere dall'ottobre 1989, è stata adottata in seno al PWG nel giugno del medesimo anno, vale a dire dopo la data alla quale la ricorrente ha annunciato l'aumento dei suoi prezzi in Danimarca.
143 Alla luce di questi elementi, e anche se gli aumenti di prezzo annunciati dalla ricorrente in Germania, in Francia e nel Regno Unito corrispondono a quelli figuranti nell'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti, questo documento non può essere considerato come una prova della partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi. Invero, le indicazioni relative agli aumenti di prezzo del cartoncino SBS potevano riguardare soltanto la Iggesunds Bruk, l'altro produttore di questo tipo di cartoncino che è stato considerato aver partecipato all'infrazione.
144 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente fosse informata delle decisioni aventi oggetto anticoncorrenziale adottate in seno al PWG, al JMC o al COE dall'NPI o dal rappresentante di un'impresa membro dell'NPI che aveva partecipato altresì alle riunioni dei suddetti organismi.
- Sul comportamento effettivo della ricorrente in materia di prezzi
145 Secondo la decisione, dalla documentazione commerciale della ricorrente, per quanto disponibile, emerge «non solo una costante politica di aumenti di prezzi identici a quelli dell'altro grande produttore di SBS, Iggesunds Bruk, ma anche per l'ottobre 1989 una corrispondenza virtualmente completa con il listino dei prezzi NPI ottenuto da Rena» (punto 121 del preambolo).
146 Con riguardo all'iniziativa di aumento dei prezzi dell'aprile 1990 (punto 86, ultimo comma, del preambolo, la Commissione precisa:
«L'aumento dei prezzi dell'8,5 % nel Regno Unito annunciato da Enso è anch'esso esattamente lo stesso di quello comunicato da Finnboard per i suoi tipi di GC per usi grafici che sono in concorrenza con il prodotto SBS "Ensocoat" di Enso. In tale occasione esistono effettivamente prove documentali (cfr. considerando 97) a conferma della messa in atto di pratiche collusive tra Iggesund, Enso, Kopparfors e Finnboard sull'aumento dei prezzi per i tipi per usi grafici nel Regno Unito».
147 E' già stato accertato che i dati relativi agli aumenti del prezzo del cartoncino della ricorrente nell'ottobre 1989 non presentano, rispetto ai dati contenuti nell'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti (listino prezzi acquisito presso la Rena; v. supra, punto 138), analogie tali da confermare l'affermazione della Commissione secondo cui questo documento dimostrerebbe la partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi (v. supra, punto 141 e seguenti).
148 E' stato del pari accertato che l'allegato 133 alla comunicazione degli addebiti, richiamato dalla Commissione quale prova di una partecipazione della ricorrente ad una collusione sull'aumento dei prezzi nel Regno Unito dell'aprile 1990, è privo di valore probatorio (v. supra, punto 112 e seguenti). Sotto tale aspetto, è stato altresì rilevato che gli aumenti dei prezzi annunciati nel Regno Unito all'inizio del 1990 dalla Iggesunds Bruk e dalla ricorrente non possono considerarsi «analoghi» o «identici» (v. supra, punti 119-121).
149 Infine, va rilevato che il comportamento effettivamente tenuto dalla ricorrente in materia di prezzi nell'ambito degli aumenti per il quale la Commissione non richiama alcun documento agli atti nei suoi confronti, vale a dire gli aumenti del marzo/aprile 1988, dell'ottobre 1988, dell'aprile 1989 e del gennaio 1991, non costituiscono un indizio della sua partecipazione ad una collusione sui prezzi durante il periodo di riferimento. Infatti, i comportamenti in materia di prezzi della ricorrente, nonché delle imprese Iggesunds Bruk e Finnboard, a cui si riferiscono le tabelle allegate alla decisione (tabelle B, C, D e G), non presentano un grado di similarità tale da far apparire l'ipotesi di un adeguamento della ricorrente ai comportamenti dei suoi concorrenti sul mercato come meno plausibile di quella della sua partecipazione ad una collusione sui prezzi. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 85 del Trattato, pur vietando qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di adeguarsi intelligentemente al comportamento constatato o prevedibile dei loro concorrenti (v., in particolare, sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 71).
150 Conseguentemente, il comportamento della ricorrente in materia di prezzi non può considerarsi come indizio della sua partecipazione ad una collusione sui prezzi.
- Conclusione
151 Gli indizi richiamati dalla Commissione nella decisione per provare l'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato commessa da un'impresa non vanno valutati isolatamente, bensì nel loro insieme (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 68).
152 Nell'ambito dell'esame dell'oggetto delle riunioni della PC, dei documenti che menzionano espressamente la ricorrente (allegati 44 e 113 alla comunicazione degli addebiti), dell'incidenza della qualità di membro dell'NPI della ricorrente e del comportamento effettivamente tenuto da quest'ultima in materia di prezzi, è stato accertato che nessuno di questi elementi può, preso isolatamente, costituire la prova di una partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
153 Il Tribunale constata che i documenti versati nel fascicolo, anche considerati nel loro insieme, non rivestono un valore probante sufficiente a dimostrare che la ricorrente abbia commesso una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
154 Conseguentemente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda diretta all'annullamento della decisione, occorre annullare quest'ultima nella parte che riguarda la ricorrente.
Sulle spese
155 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, in accoglimento delle conclusioni formulate in tal senso dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) è annullata nei confronti della ricorrente.
2) La Commissione è condannata alle spese.