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Document 61993TO0431

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 29 ottobre 1993.
Robert Wieschemann contro Commissione delle Comunità europee.
Non luogo a statuire.
Causa T-431/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01199

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:95

61993B0431

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 29 OTTOBRE 1993. - DR. JUR. ROBERT WIESCHEMANN, IN VESTE DI CURATORE FALLIMENTARE DEL FALLIMENTO SCHIFFSWERFT GERMERSHEIM GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - NON LUOGO A PROCEDERE. - CAUSA T-431/93.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01199


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

Procedimento ° Ricorso divenuto privo di oggetto ° Non luogo a statuire

Parti


Nella causa T-431/93,

Robert Wieschemann, in qualità di curatore del fallimento della società Schiffswerft Germersheim GmbH, domiciliato a Kaiserslautern (Repubblica federale di Germania), rappresentato dall' avv. Hermann Jacob, del foro di Kaiserslautern, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas B. Cusack, consigliere giuridico, assistito dal signor Claus-Michael Happe, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 1 agosto 1990, C(90) 1937 def., relativa a due progetti di aiuto del governo tedesco a cantieri navali in difficoltà,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Il 1 agosto 1990, con decisione C(90) 1937 def., relativa a due progetti di aiuto del governo tedesco a cantieri navali in difficoltà (in prosieguo: la "decisione 1 agosto 1990"), la Commissione ha constatato che gli aiuti concessi dal governo tedesco all' impresa Schiffswerft Germersheim, sotto forma di una garanzia del 90%, su un prestito di 1,8 milioni di marchi tedeschi (DM) destinato ad alimentare la liquidità di cassa, e di una garanzia del 95%, su un prestito di 20,7 milioni di DM, diretto agli stessi fini, erano incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE, e ha ordinato al governo tedesco di annullare tali aiuti, procedendo al recupero dell' elemento di aiuto contenuto nelle garanzie pubbliche concesse e disponendo la soppressione delle citate garanzie eventualmente ancora in vigore.

2 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 3 gennaio 1991, il ricorrente ha proposto un ricorso, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, avente ad oggetto l' annullamento della suddetta decisione 1 agosto 1990.

3 In seguito alla constatazione di un errore materiale contenuto nella decisione 1 agosto 1990, la Commissione, in data 12 dicembre 1990, ha adottato una nuova decisione, avente motivazione e dispositivo identici a quelli della decisione 1 agosto 1990, che corregge il suddetto errore materiale [decisione C(91) 171 def., come rettificata il 5 febbraio 1991, in prosieguo: la "decisione 12 dicembre 1990"]. Questa nuova decisione veniva comunicata al ricorrente con lettera della Commissione 25 febbraio 1991.

4 Con memorie depositate nella cancelleria della Corte il 27 marzo e il 13 giugno 1991, la Commissione ha rilevato che, poiché la decisione 1 agosto 1990 è stata completamente sostituita da quella 12 dicembre 1990, l' atto impugnato non esisteva più e che, di conseguenza, il ricorso era manifestamente privo di oggetto.

5 Con lettera della cancelleria della Corte 19 luglio 1993, le parti sono state invitate a prendere posizione su un eventuale non luogo a statuire, nonché sulle conseguenze che ne derivano, in seguito all' adozione, da parte della Commissione, della decisione 12 dicembre 1990, che sostituisce la decisione controversa 1 agosto 1990.

6 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1993, la Commissione ha comunicato di non avere alcuna obiezione circa l' intenzione della Corte di dichiarare il non luogo a statuire e di non opporsi a che le spese vengano poste a suo carico, dato che la presentazione del ricorso ha la sua origine in un errore da essa stessa commesso.

7 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 26 agosto 1993, il ricorrente fa osservare che, poiché, come riconosce la Commissione, la decisione controversa non ha più alcuna efficacia giuridica, l' obiettivo del ricorso è raggiunto e, quindi, non occorre pronunciarsi sulla sua domanda. Il ricorrente conclude, inoltre, che la Commissione venga condannata alle spese, dal momento che il ricorso ha avuto origine da un errore commesso dalla convenuta.

8 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).

9 Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la decisione 12 dicembre 1990 si è sostituita alla decisione 1 agosto 1990. Esso constata, in secondo luogo, che le parti concordano sia sul fatto che, dopo la sostituzione della decisione controversa con una nuova decisione della Commissione, la presente causa è divenuta priva di oggetto, sia sul fatto che le spese siano poste a carico della Commissione.

10 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che non vi sia luogo a statuire sul ricorso d' annullamento presentato dal ricorrente.

11 Ai sensi dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso d' annullamento nella causa T-431/93.

2) La Commissione sopporterà la totalità delle spese.

Lussemburgo, 29 ottobre 1993.

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