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Document 61993CO0275

    Ordinanza della Corte del 24 gennaio 1994.
    Michael Boessen contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee.
    Dipendenti - Ricevibilità - Termine per ricorrere - Pensione di invalidità - Calcolo.
    Causa C-275/93 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-00159

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:20

    61993O0275

    ORDINANZA DELLA CORTE DEL 24 GENNAIO 1994. - MICHAEL BOESSEN CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTE - RICEVIBILITA - TERMINE D'IMPUGNAZIONE - PENSIONE D'INVALIDITA - CALCOLO. - CAUSA C-275/93 P.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00159


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Pensioni - Pensione d' invalidità - Calcolo - Importo minimo

    (Statuto del personale, art. 78)

    2. Ricorso contro sentenza del Tribunale di primo grado - Motivazione fornita ad abundantiam che sta alla base del dispositivo della sentenza impugnata - Rigetto

    Massima


    1. L' art. 78, quinto comma, dello Statuto fissa, a proposito delle pensioni d' invalidità, un importo minimo che dipende unicamente dal minimo vitale. Questo modo di fissazione è indipendente da quello dell' importo minimo della pensione di anzianità, che, in forza dell' art. 77, quarto comma, dello Statuto, dipende dalla durata del servizio dell' interessato.

    Risulta infatti dal tenore nonché dalla struttura generale degli artt. 77 e 78 che il secondo rinvia al primo unicamente la determinazione della percentuale della pensione d' invalidità, ma non per quanto riguarda la base di calcolo e l' importo minimo di questa.

    2. Quando, nell' ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, la Corte constata, esaminando uno dei motivi dedotti dal ricorrente, che una parte della motivazione della sentenza impugnata, sia pure formulata ad abundantiam dal Tribunale, è sufficiente a giustificare la sentenza stessa, non è necessario che essa esamini gli altri motivi del ricorso.

    BEgrQ

    Parti


    Nel procedimento C-275/93 P,

    Michael Boessen, ex dipendente del Comitato economico e sociale, residente in Lanaken (Belgio), con l' avv. Ch. Paulussen, del foro di Maastricht, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Loesch, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee l' 11 marzo 1993 nella causa T-87/91, Boessen/CES (Racc. pag. II-235), e diretto all' annullamento della decisione 5 settembre 1991 con cui il Comitato economico e sociale ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente contro il rifiuto di corrispondergli una pensione di invalidità di importo pari al 135% del "minimo vitale",

    procedimento in cui l' altra parte è:

    Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal signor M. Bermejo Garde, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti D. Lagasse e G. Tassin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: J.-G. Giraud

    sentito l' avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 12 maggio 1993, il signor Boessen, ex dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee (in prosieguo: il "CES"), ha proposto un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado l' 11 marzo 1993 nella causa T-87/91, Boessen/CES (Racc. pag. II-235), in quanto, con tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato irricevibile e, inoltre, manifestamente infondata la sua domanda diretta all' annullamento della decisione 5 settembre 1991 con cui il CES ha respinto il reclamo da lui proposto contro il rifiuto di assegnargli una pensione di invalidità di importo pari al 135% del "minimo vitale".

    2 Dalla sentenza impugnata (punti 1-11) risulta che il signor Boessen è stato dipendente di ruolo del CES dal 1 dicembre 1971 al 31 gennaio 1981 e gode, dal 1 febbraio 1981, di una pensione di invalidità il cui importo è stato fissato al 120% del "minimo vitale" a norma dell' art. 78, quinto comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Il calcolo particolareggiato di tale pensione veniva notificato all' interessato con la decisione del CES 20 gennaio 1981, n. 157/81 A (in prosieguo: la "decisione n. 157/81 A").

    3 Tale decisione veniva successivamente modificata più volte, sia per adeguare l' importo della pensione all' andamento delle retribuzioni sia in occasione dell' attribuzione di varie indennità.

    4 Il 13 febbraio 1991 il signor Boessen presentava al CES una domanda intesa a che l' importo della sua pensione di invalidità venisse sottoposto a revisione e portato al 135% del "minimo vitale", a norma dell' art. 77, quarto comma, dello Statuto.

    5 Il CES respingeva la domanda, con decisione 27 febbraio 1991. Analoga sorte riservava, con decisione 5 settembre 1991, all' opposizione proposta contro tale provvedimento. Il signor Boessen proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale il 2 dicembre 1991.

    6 Nell' atto introduttivo il signor Boessen chiedeva al Tribunale di annullare la decisione del CES 5 settembre 1991 e di condannare l' istituzione convenuta a sottoporre a revisione la sua pensione di invalidità per portarne l' importo al 135% del "minimo vitale". Nella replica dinanzi al Tribunale, il ricorrente precisava che la revisione della sua pensione doveva avere effetto retroattivo dal 1 febbraio 1981 e che l' importo della stessa doveva essere maggiorato degli interessi che il Tribunale avrebbe dovuto stabilire. Egli precisava, inoltre, che, nel caso in cui la domanda di annullamento venisse giudicata irricevibile, il ricorso avrebbe dovuto essere interpretato come inteso a far condannare il CES a versargli un risarcimento pari alle somme che gli sarebbero spettate, a seguito della revisione della pensione, dal 1 febbraio 1981, maggiorate degli interessi che il Tribunale avrebbe dovuto statuire.

    7 Il Tribunale ha, anzitutto, dichiarato irricevibile la domanda di annullamento proposta dal signor Boessen (punti 25-35 della sentenza impugnata).

    8 Esso ha rilevato, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709), il dipendente può, certo, avvalersi dell' art. 41, primo comma, dell' allegato VIII dello Statuto per chiedere la revisione della sua pensione in caso di errore od omissione di qualsiasi natura; tuttavia, egli deve presentare reclamo e, eventualmente, ricorso entro i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, a decorrere dal momento in cui si sia verificato un fatto nuovo tale da giustificare la revisione della pensione o dal momento in cui egli sia venuto effettivamente a conoscenza dell' esistenza di un fatto del genere. Esso ha ritenuto, in secondo luogo, che la decisione n. 157/81 A, la quale indicava chiaramente secondo quale metodo e sulla base di quali disposizioni dello Statuto era stata fissata la percentuale della pensione del signor Boessen, e che non era stata contestata né successivamente modificata su questo punto, dovesse considerarsi come l' atto che aveva fatto decorrere per il ricorrente i termini di impugnazione, anche se il CES non si era espressamente rifiutato, in tale decisione, di fare applicazione dell' art. 77, quarto comma, dello Statuto. Esso ha considerato, in terzo luogo, che l' interpretazione degli artt. 77 e 78 dello Statuto fatta valere dal ricorrente per la prima volta nel 1991 non costituiva un fatto nuovo che consentisse un nuovo decorso dei termini d' impugnazione, e che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento atto a provare che le sue cattive condizioni di salute gli avessero impedito di proporre un ricorso entro i termini previsti dallo Statuto.

    9 Il Tribunale ha, poi, dichiarato irricevibile anche la domanda di risarcimento proposta dal ricorrente (punti 36 e 37 della sentenza impugnata).

    10 Esso ha rilevato, in primo luogo, che tale domanda non era stata preceduta né da una domanda né da un reclamo ai sensi dello Statuto e, in secondo luogo, che essa era stata presentata solo nella fase della replica.

    11 Infine, il Tribunale ha aggiunto che il ricorso era non soltanto irricevibile ma, per giunta, manifestamente infondato (punti 38-40 della sentenza impugnata).

    12 Esso ha rilevato come risultasse chiaramente dal testo degli artt. 77 e 78 dello Statuto e dalla loro struttura generale che per il calcolo delle pensioni di invalidità si applicava unicamente l' art. 78, quinto comma, dello Statuto, mentre l' art. 77, quarto comma, dello Statuto si applicava solo al calcolo delle spettanze di pensione di anzianità. Esso ha quindi ritenuto che il CES non avesse commesso né errori di diritto né illeciti non applicando l' art. 77, quarto comma, dello Statuto per determinare l' importo della pensione del ricorrente.

    13 Col ricorso proposto dinanzi alla Corte il signor Boessen contesta la sentenza del Tribunale solo in quanto ha respinto la domanda d' annullamento del ricorrente perché irricevibile e, inoltre, perché infondata.

    14 A sostegno del ricorso il signor Boessen critica, anzitutto, la parte della sentenza del Tribunale relativa alla ricevibilità della domanda d' annullamento. Egli deduce i motivi seguenti:

    - il Tribunale ha violato gli artt. 25, 90 e 91 dello Statuto ritenendo che la decisione n. 157/81 A, che espone nei dettagli il calcolo della sua pensione di invalidità, avesse fatto decorrere per lui i termini di ricorso;

    - il Tribunale ha a torto affermato che egli non aveva fornito alcun elemento atto a provare che le sue cattive condizioni di salute gli avessero impedito di proporre reclamo avverso la decisione n. 157/81 A entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto;

    - il Tribunale ha violato l' art. 40, primo comma, dell' allegato VIII dello Statuto ritenendo che la decisione n. 157/81 A fosse stata seguita solo da decisioni modificative;

    - il Tribunale ha interpretato in modo inesatto l' art. 41, primo comma, dell' allegato VIII dello Statuto e la sentenza della Corte Grasselli/Commissione, già citata, ritenendo che la sua domanda del 1991 fosse tardiva;

    - la sentenza del Tribunale è insufficientemente motivata su due punti: primo, essa non ha risposto al mezzo con cui si deduceva che la decisione n. 157/81 A non era motivata per quanto riguarda il diniego d' applicazione dell' art. 77, quarto comma; secondo, il Tribunale non ha sufficientemente motivato le sue considerazioni sullo stato di salute del ricorrente.

    15 Il ricorrente critica poi la parte della sentenza impugnata relativa alla fondatezza della sua domanda d' annullamento. Su questo punto, egli deduce un motivo unico, secondo cui il Tribunale ha inesattamente interpretato l' art. 77, quarto comma, dello Statuto ritenendo che non si applicasse alle pensioni di invalidità.

    16 Nella comparsa di risposta il CES fa valere i seguenti argomenti per quanto riguarda la ricevibilità della domanda d' annullamento dinanzi al Tribunale:

    - giustamente il Tribunale ha ritenuto che la decisione n. 157/81 A, che respingeva implicitamente, ma necessariamente, l' applicazione dell' art. 77, quarto comma, dello Statuto al ricorrente e che era sufficientemente motivata, avesse fatto decorrere i termini di ricorso per il ricorrente;

    - a buon diritto il Tribunale ha ritenuto che nessun fatto nuovo fosse da allora intervenuto;

    - il ricorrente non ha fornito né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte la minima prova attestante che egli era stato per dieci anni nell' impossibilità di esaminare seriamente la decisione n. 157/81 A e di impugnarla.

    17 Per quanto riguarda la fondatezza della domanda d' annullamento dinanzi al Tribunale, il CES deduce che a buon diritto il Tribunale ha ritenuto che l' art. 77, quarto comma, dello Statuto si applicasse solo alla determinazione dell' importo delle pensioni di anzianità. Esso aggiunge che comunque l' applicazione della detta disposizione alla pensione del ricorrente porterebbe ad attribuirgli un importo inferiore (36%) a quello spettantegli in forza dell' art. 78, quinto comma, dello Statuto.

    18 A termini dell' art. 119 del regolamento di procedura della Corte:

    "Quando l' impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l' impugnazione con ordinanza motivata".

    19 Si deve esaminare, in primo luogo, il mezzo relativo alla fondatezza della domanda d' annullamento proposta dinanzi al Tribunale.

    20 A tenore dell' art. 78, terzo-quinto comma, dello Statuto:

    "Se l' invalidità è dovuta ad (...) causa [diversa da quelle menzionate nel secondo comma dello stesso articolo], il tasso della pensione di invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.

    La pensione di invalidità è calcolata sullo stipendio base che il funzionario avrebbe ricevuto nel suo grado se fosse stato ancora in servizio al momento del versamento della pensione.

    La pensione di invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale".

    21 A termini dell' art. 77 dello Statuto:

    "Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto ad una pensione di anzianità (...).

    L' ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell' ultimo stipendio base relativo all' ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito al funzionario che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell' articolo 3 dell' allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l' ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.

    (...)

    L' ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.

    Il diritto alla pensione di anzianità matura all' età di 60 anni".

    22 Dal testo di tali disposizioni nonché dalla loro struttura generale risulta che il legislatore comunitario ha inteso rinviare all' art. 77 dello Statuto unicamente per quanto riguarda la determinazione della percentuale della pensione di invalidità, ma non per quanto riguarda la base di calcolo e l' importo minimo di tale pensione. In particolare, l' art. 78, quinto comma, dello Statuto fissa un importo che dipende unicamente dal minimo vitale e al quale l' importo della pensione di invalidità non può essere inferiore. Tale modo di fissazione è indipendente da quello dell' importo minimo della pensione di anzianità, che, in forza dell' art. 77, dipende dalla durata del servizio dell' interessato.

    23 Come ha rilevato il Tribunale, nel punto 40 della sentenza, l' art. 77, quarto comma, dello Statuto, relativo alla determinazione dell' importo minimo della pensione di anzianità, non si applica quindi al calcolo delle pensioni di invalidità.

    24 Giustamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto, nello stesso punto della sentenza, che il CES non avesse commesso alcun errore di diritto adottando la decisione n. 157/81 A.

    25 Questo motivo giustifica, da solo, la sentenza impugnata, anche se è stato rilevato solo ad abundantiam dal Tribunale. Infatti, indipendentemente dal se fosse ricevibile, la domanda d' annullamento proposta dal signor Boessen non poteva, comunque, essere accolta.

    26 Non è, pertanto, necessario esaminare gli altri motivi del ricorso, che si riferiscono tutti alla ricevibilità della detta domanda.

    27 Stando così le cose, il ricorso del signor Boessen deve essere considerato manifestamente infondato. Di conseguenza, esso va respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    28 A tenore dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 122 dello stesso regolamento, l' art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte dai dipendenti delle istituzioni. Il signor Boessen è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese del presente giudizio.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    così provvede:

    1) Il ricorso del signor Boessen è respinto.

    2) Il signor Boessen è condannato alle spese del presente giudizio.

    Lussemburgo, 24 gennaio 1994.

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