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Document 61990TJ0008

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 28 febbraio 1992.
    Michel Colmant contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Invalidità permanente parziale - Aggravamento delle lesioni - Modalità di calcolo dell'indennità in caso di aggravamento delle lesioni.
    Causa T-8/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-00469

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:29

    61990A0008

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 28 FEBBRAIO 1992. - MICHEL COLMANT CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE - AGGRAVAMENTO DELLE LESIONI - MODALITA PER IL CALCOLO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI AGGRAVAMENTO DELLE LESIONI. - CAUSA T-8/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00469


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Invalidità - Modalità di calcolo delle indennità in caso di aggravamento delle lesioni

    ((Statuto del personale, art. 73, n. 2, lett. c); regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d' infortunio e di malattia professionale, art. 2))

    2. Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Prestazioni - Carattere forfettario - Indennità versata in caso di invalidità - Aggravamento delle lesioni - Rivalutazione che tiene conto della svalutazione monetaria - Inammissibilità

    ((Statuto del personale, art. 73, n. 2, lett. b) e c) ))

    Massima


    1. L' indennizzo di cui all' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto dev' essere calcolato, in caso di aggravamento delle lesioni in data successiva all' infortunio, sulla base degli stipendi mensili corrisposti nei dodici mesi precedenti l' infortunio stesso, e non già sulla base degli stipendi mensili corrisposti nei dodici mesi precedenti la data del consolidamento dell' aggravamento delle lesioni.

    Infatti, l' aggravamento delle lesioni non può essere assimilato a un nuovo infortunio ai sensi dell' art. 2 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità né, di conseguenza, costituire un fatto nuovo generatore di indennizzo. Una diversa interpretazione porterebbe ad instaurare un regime assicurativo diverso, secondoché le lesioni provocate dall' infortunio si siano manifestate immediatamente dopo il verificarsi di quest' ultimo o soltanto in un momento successivo, col conseguente rischio di disparità di trattamento tra i dipendenti vittime di infortunio ai sensi di detta normativa.

    2. Le prestazioni contemplate dall' art. 73 dello Statuto hanno la natura di prestazioni previdenziali e non già di prestazioni destinate a riparare un danno nell' ambito di un' azione basata sulla responsabilità civile. Di conseguenza, l' indennità prevista dall' art. 73, n. 2, lett. b) e c), dello Statuto non corrisponde a un debito di risarcimento, ma ha il carattere di un' attribuzione patrimoniale forfettaria, determinata in funzione dei postumi permanenti di un infortunio.

    In caso di successivo aggravamento delle lesioni, quest' indennità, in ragione sia del suo carattere forfettario sia della mancanza di disposizioni dello Statuto o della normativa assicurativa che consentano una siffatta rivalutazione, non può essere rivalutata al momento del consolidamento delle lesioni, per tener conto del deprezzamento monetario intervenuto nel frattempo.

    Parti


    Nella causa T-8/90,

    Michel Colmant, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta dalla

    Société anonyme Royale Belge, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avv. François van der Mensbrugghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Albert Wildgen, 6, rue Zithe,

    interveniente,

    causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 26 gennaio 1989, che fissava l' importo dei supplementi d' indennizzo corrisposti al ricorrente a norma dell' art. 73, n. 2, dello Statuto, tenuto conto dell' aggravamento delle sue lesioni, nonché della decisione della Commissione 15 novembre 1989, che respingeva il reclamo del ricorrente,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto dai signori R. Schintgen, presidente, D.A.O. Edward e

    R. García-Valdecasas, giudici,

    cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore

    visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale svoltasi l' 11 luglio 1991,

    ha emesso la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    I fatti che sono all' origine del ricorso

    1 Il 29 marzo 1975, il ricorrente, sig. Colmant, dipendente della Commissione delle Comunità europee, inquadrato nel grado A 4, era vittima di un incidente stradale.

    2 Con nota del 22 febbraio 1979 il direttore generale del personale e dell' amministrazione gli comunicava che la commissione medica incaricata di redigere una relazione sui postumi dell' infortunio aveva stabilito un grado d' invalidità permanente parziale (in prosieguo "IPP") del 5%, di cui il 4% per i postumi obiettivi e l' 1% per il pregiudizio ai rapporti sociali. Con nota del 23 marzo 1979, lo stesso direttore generale comunicava al ricorrente che, a norma dell' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo lo "Statuto") e degli artt. 12 e 14 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale del personale delle Comunità europee (in prosieguo la "normativa assicurativa"), gli sarebbe stato versato un capitale di 446 182 FB.

    3 Il 18 dicembre 1985 il ricorrente presentava una domanda di revisione degli indennizzi versatigli a seguito del suddetto infortunio, in ragione dell' aggravamento dei postumi clinici dello stesso, chiedendo una rivalutazione del grado di IPP che gli era stato riconosciuto ai sensi dell' art. 12 della normativa assicurativa, nonché dell' indennizzo che gli era stato attribuito relativamente al pregiudizio ai rapporti sociali ai sensi dell' art. 14.

    4 In un progetto di decisione del 14 luglio 1987, notificato all' interessato in conformità all' art. 21 della normativa assicurativa, la Commissione comunicava al ricorrente che alla sua domanda di riapertura della pratica veniva dato seguito favorevole e che, viste le conclusioni del medico da essa designato, si riteneva che l' aggravamento dei postumi dell' infortunio potesse essere indennizzato in base ad un grado di IPP del 4% oltre a quello del 5% già fissato in passato. Gli veniva quindi corrisposto un supplemento di capitale pari a 372 946 BFR, calcolato in base agli stipendi mensili versatigli nei dodici mesi precedenti l' infortunio del 1975.

    5 Con nota dell' 11 settembre 1987 il ricorrente manifestava il proprio consenso circa il versamento di un supplemento di capitale in base ad un grado di IPP del 4%, fissato ai sensi dell' art. 12 della normativa assicurativa, ma chiedeva, in forza dell' art. 21, la consultazione della commissione medica di cui all' art. 23, affiché questa desse il proprio parere sulla questione dell' aggravamento del pregiudizio ai rapporti sociali, contemplato dall' art. 14.

    6 Con nota dell' 11 dicembre 1987 la Commissione comunicava al ricorrente che il grado di IPP del 4% riconosciutogli in data 14 luglio 1987 doveva imputarsi per il 2% all' art. 12 e per il 2% all' art. 14.

    7 Con nota del 15 aprile 1988 il ricorrente faceva sapere alla Commissione ch' egli aveva subito un ulteriore aggravamento delle lesioni fisiche causate dall' infortunio, essendosi manifestata una idrartrosi del ginocchio destro che, accertata per la prima volta il 4 gennaio 1988, non era stata presa in considerazione al momento dell' esame effettuato dal medico dell' istituzione; egli dichiarava di non essere d' accordo sulla ripartizione del grado di IPP del 4% di cui alla nota dell' 11 dicembre 1987 e chiedeva che la commissione medica esprimesse il suo parere tanto sulla questione dell' aggravamento delle lesioni fisiche ai sensi dell' art. 12, quanto su quella dell' aggravamento del pregiudizio ai rapporti sociali, contemplato dall' art. 14.

    8 Con nota del 26 gennaio 1989 il capodivisione, sig. Reynier, comunicava al ricorrente che l' 8 dicembre 1988 la commissione medica aveva presentato le proprie conclusioni, adottate a maggioranza, e che, su tale base, egli aveva deciso di fissare il grado di IPP al 10%, di cui il 6% da riferirsi all' art. 12 e il 4% all' art. 14 della normativa assicurativa. La data di consolidamento delle lesioni aggravatesi era stabilita al 23 novembre 1988. Al ricorrente era stato versato un supplemento di capitale pari a 93 236 BFR.

    9 Contro la decisione 26 gennaio 1989 il ricorrente proponeva, il 26 aprile 1989, un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, nel quale egli contestava:

    - la composizione della commissione medica, non conforme a quanto stabilito dall' art. 23 della normativa, ed i suoi metodi di lavoro;

    - le conclusioni della commissione medica e le percentuali di IPP fissate dalla stessa e, di conseguenza, dalla criticata decisione 26 gennaio 1989;

    - l' importo del capitale che gli veniva offerto, in ragione della base di calcolo che era stata adottata.

    Egli chiedeva che il capitale venisse calcolato in base agli stipendi versatigli nei dodici mesi precedenti la data in cui era stato accertato il consolidamento delle nuove lesioni e dei relativi postumi, e non in base agli stipendi versatigli nei dodici mesi precedenti l' infortunio del 1975.

    10 Con nota del 15 novembre 1989 la Commissione accoglieva in parte detto reclamo constatando la "mancata conformità della commissione medica all' art. 23 della normativa assicurativa", decideva di "raccogliere il parere di una nuova commissione medica invitata a pronunciarsi sul caso del sig. Colmant" e considerava, sulla base di tale constatazione, che non era necessario "decidere sugli altri mezzi dedotti nel reclamo in merito ai lavori ed alle conclusioni della commissione medica". Il reclamo veniva parzialmente respinto, in quanto la Commissione ribadiva che, in caso di aggravamento dell' invalidità, il capitale di cui all' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto va necessariamente calcolato in funzione degli stipendi mensili versati nei dodici mesi precedenti l' infortunio, e non nei dodici mesi precedenti la data in cui è stato accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi.

    Il procedimento

    11 Stando così le cose, con atto depositato in cancelleria il 14 febbraio 1990, il sig. Colmant ha proposto al Tribunale il ricorso in esame.

    12 Con ordinanza 13 giugno 1990, il Tribunale ha autorizzato la SA Royale Belge, nella sua qualità di capofila di un gruppo di assicuratori firmatari di un contratto di assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie professionali stipulato con le Comunità europee, ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. L' interveniente ha depositato nella cancelleria del Tribunale le proprie osservazioni scritte il 30 luglio 1990.

    13 Il Tribunale ha deciso di assumere provvedimenti istruttori, consistenti nel porre alla Commissione alcuni quesiti in merito ai sistemi vigenti, per le persone soggette alla previdenza sociale e al regime dei pubblici dipendenti, nell' ordinamento degli Stati membri e di talune organizzazioni internazionali, quali l' Organizzazione mondiale della sanità e l' Ufficio internazionale del lavoro, per quanto riguarda le prestazioni in caso d' infortunio che determini un' invalidità permanente parziale e, più particolarmente, le prestazioni in caso di successivo aggravamento di una siffatta invalidità permanente parziale, sotto il profilo, ad esempio, dell' adeguamento del valore delle prestazioni al costo della vita, alla scala mobile o alla produttività del lavoro. La Commissione ha risposto a tali quesiti con lettera del 13 giugno 1991, depositata in cancelleria il 20 giugno 1991.

    14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell' udienza tenutasi l' 11 luglio 1991, i rappresentanti delle parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale.

    15 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    - conseguentemente,

    - annullare la decisione con cui la convenuta, in data 26 gennaio 1989, ha fissato a 372 946 BFR e a 93 236 BFR i supplementi di capitale dovutigli per il riconoscimento di percentuali supplementari di invalidità permanente parziale, nella misura del 4% e rispettivamente dell' 1%;

    - annullare la decisione con cui, in data 15 novembre 1989, la convenuta ha respinto il reclamo del ricorrente relativo al calcolo dell' indennizzo dovuto in caso di aggravamento;

    - dichiarare che, in caso di aggravamento, la base per il calcolo dell' indennizzo contemplato dall' art. 73 dello Statuto deve essere costituita dagli stipendi mensili versati nei dodici mesi precedenti la data in cui è stato accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi o, in subordine, dichiarare che l' indennizzo attribuito in caso di aggravamento deve tener conto del deprezzamento subito dalla moneta in cui viene pagato nel periodo compreso fra la data dell' infortunio e quella del consolidamento delle lesioni aggravatesi;

    - condannare la convenuta a versargli a titolo di integrazione provvisoria dei supplementi d' indennizzo dovutigli per l' aggravamento delle lesioni causate dall' infortunio del 29 marzo 1975 l' importo di 1 000 000 di BFR, più gli interessi moratori al tasso annuo dell' 8%, con decorrenza da una data che dovrà essere stabilita dal Tribunale e fino al giorno dell' effettivo pagamento;

    - condannare la convenuta alle spese.

    16 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

    17 L' interveniente ha chiesto che siano accolte le conclusioni della Commissione.

    Nel merito

    Sulla domanda del ricorrente intesa ad ottenere che l' indennizzo dovutogli a norma dell' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto sia calcolato in base agli stipendi mensili versatigli nei dodici mesi precedenti la data in cui, nel suo caso, è stato accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi

    - Sull' unico mezzo basato sulla violazione degli artt. 5 e 73 dello Statuto e sulla violazione dei principi generali del diritto quali i principi d' eguaglianza, di giustizia distributiva e d' equità

    18 Il ricorrente sostiene che il capitale da versare all' interessato in caso di IPP dev' essere calcolato, qualora si verifichi un aggravamento delle lesioni, non già in base agli stipendi mensili che gli sono stati corrisposti nei dodici mesi precedenti l' infortunio, bensì in base agli stipendi mensili che gli sono stati corrisposti nei dodici mesi precedenti la data in cui è stato accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi. Egli ammette che, se dovesse applicarsi "stricto sensu" l' art. 73, n. 2, lett. b) e c), la base di calcolo del capitale sarebbe quella proposta dalla Commissione. A suo avviso, però, questa soluzione è manifestamente in contrasto col principio di eguaglianza, ingiusta ed iniqua. Il ricorrente osserva che l' art. 73 non contempla l' ipotesi di aggravamento delle lesioni, e che tale "lacuna" è colmata dall' art. 22 della normativa assicurativa. In una siffatta ipotesi, egli aggiunge, la disposizione dev' essere interpretata in senso conforme ai principi giuridici superiori e deve, anzi, essere disapplicata qualora non sia compatibile con detti principi. Perciò - a suo parere - l' aggravamento delle lesioni dev' essere assimilato, per analogia, ad un nuovo infortunio, costituendo un fatto nuovo generatore d' indennizzo, come lo era l' infortunio. Egli considera, inoltre, che la soluzione derivante dall' interpretazione data dalla convenuta all' art. 73 dello Statuto è discriminatoria e iniqua perché, sostenendo che il capitale da versare in caso d' invalidità dev' essere calcolato in base agli stipendi mensili corrisposti nei dodici mesi precedenti l' infortunio, la convenuta non tiene conto del fatto che, dalla data dell' infortunio, lo stipendio base del ricorrente è aumentato, così come sono aumentati i contributi obbligatori per "infortunio". Secondo il ricorrente, nella fattispecie è stato violato l' art. 5 dello Statuto, che sancisce il principio di eguaglianza.

    19 La Commissione oppone che non si può parlare di violazione dell' art. 5 dello Statuto, in quanto questa norma si riferisce unicamente alla classificazione dei posti in categorie e gradi e al principio della corrispondenza fra il grado e le mansioni.

    20 La convenuta sostiene che l' interpretazione dell' art. 73 dello Statuto proposta dal ricorrente è un' interpretazione ultra legem. Secondo la Commissione, i termini dell' art. 73 sono sufficientemente chiari e non è giustificato sottoporre quest' articolo ad interpretazione estensiva. A suo parere, vi è un solo fatto che dà luogo ad indennizzo, cioè l' infortunio del marzo 1975, e l' aggravamento dei postumi dev' essere visto solo in relazione alle conseguenze dell' infortunio.

    21 Essa procede poi all' esame del suddetto art. 73 alla luce dei principi cui si riferisce il mezzo dedotto dal ricorrente, cioè, in particolare, dei principi d' eguaglianza e di giustizia distributiva. Quanto al principio d' eguaglianza, la Commissione osserva che l' art. 73 si applica in modo identico a tutti i dipendenti che siano stati vittime di un infortunio ai sensi della normativa di attuazione. Quanto al principio di giustizia distributiva o d' equità, essa ricorda che l' ordinamento comunitario non conosce un principio giuridico generale secondo cui una norma vigente non possa essere applicata qualora implichi, per l' interessato, uno svantaggio che il legislatore comunitario avrebbe manifestamente cercato di evitare, se l' avesse previsto al momento dell' emanazione della norma. Essa precisa che, secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste nel diritto comunitario il principio generale dell' "iniquità obiettiva".

    22 L' interveniente osserva che l' art. 5 riguarda unicamente la classificazione dei posti cui si applica lo Statuto, ed afferma di non vedere in qual modo questo articolo possa giustificare la tesi del ricorrente.

    23 Quanto alla violazione dell' art. 73 dello Statuto, l' interveniente sostiene che detto articolo non presenta lacune, in quanto enuncia, in termini generali, regole fondamentali del regime di previdenza sociale di cui fruiscono i dipendenti delle Comunità, vale a dire quelle relative alla definizione dei rischi coperti e delle prestazioni garantite, le quali ultime sono calcolate, in caso di IPP, in base agli stipendi mensili corrisposti all' interessato durante i dodici mesi precedenti l' infortunio. A suo avviso, quest' articolo si riferisce a tutte le prestazioni garantite possibili e lascia alla normativa di attuazione il solo compito di stabilire le condizioni alle quali dette prestazioni garantite saranno concesse. Perciò, l' art. 22 della normativa assicurativa non modifica in alcun modo l' art. 73 dello Statuto per quanto riguarda le basi di calcolo di tali prestazioni.

    24 Quanto all' "assimilazione", cui procede il ricorrente, tra l' infortunio e il consolidamento delle lesioni aggravatesi, l' interveniente condivide la tesi della convenuta, e cioè che il fatto che dà diritto alle prestazioni garantite è costituito dall' infortunio, mentre il consolidamento ha l' unico effetto di determinare l' importo delle prestazioni, stabilendo il quantum dell' invalidità permanente. Non vi sarebbe quindi alcun motivo di procedere per analogia.

    25 Quanto alla violazione dei principi generali del diritto, quali i principi d' eguaglianza, di giustizia distributiva e di equità, l' interveniente sostiene ch' essi sarebbero violati se venisse seguita l' interpretazione data dal ricorrente, che si risolverebbe nell' instaurare un regime di prestazioni previdenziali diverso secondoché le lesioni subite dal dipendente comportino o no un successivo aggravamento della sua invalidità, mentre, in realtà, dette prestazioni trovano sempre la loro giustificazione nello stesso infortunio. A suo parere, quindi, né la Commissione né il Tribunale hanno il potere di sostituire il regime dell' art. 73 con un altro ch' essi ritengano migliore, poiché questo compito è riservato al legislatore comunitario.

    26 Il Tribunale constata in primo luogo che, nella fattispecie, il riferimento all' art. 5 dello Statuto non è pertinente, in quanto l' oggetto di questa norma non presenta alcun nesso con quello del ricorso in esame.

    27 In secondo luogo il Tribunale ritiene che, dal momento che l' art. 73 dello Statuto stabilisce, in via generale, le regole fondamentali che disciplinano le assicurazioni sociali di cui fruiscono i dipendenti delle Comunità, definendo i rischi coperti e le prestazioni garantite, non si può qualificare lacunosa questa norma per il semplice fatto ch' essa non prevede, per il caso d' infortunio che abbia causato una IPP, l' ipotesi di aggravamento delle lesioni. L' art. 73, lasciando ad una normativa adottata di comune accordo fra le istituzioni il compito di stabilire le condizioni per applicare le disposizioni in esso contenute, conferisce alle istituzioni la facoltà di prevedere l' ipotesi di aggravamento delle lesioni nell' ambito di detta normativa.

    28 Inoltre, il Tribunale rileva che in nessun caso l' aggravamento delle lesioni derivanti da un infortunio potrebbe essere assimilato ad un nuovo infortunio, né, di conseguenza, costituire un fatto nuovo generatore d' indennizzo, poiché il fatto generatore dell' indennizzo è sempre costituito dall' infortunio. Una diversa interpretazione porterebbe ad instaurare un regime assicurativo diverso secondoché le lesioni provocate dall' infortunio si siano manifestate immediatamente dopo il verificarsi di quest' ultimo o soltanto in un momento successivo. Infine, il Tribunale sottolinea che l' art. 2 della normativa assicurativa considera infortunio "qualsiasi avvenimento o fattore esterno ed improvviso o violento od anormale che abbia leso l' integrità fisica o psichica del funzionario" e che un aggravamento delle lesioni non risponde a questi requisiti. Ne consegue che il sistema di calcolo delle prestazioni stabilito dall' art. 73 sulla base degli stipendi mensili corrisposti all' interessato nei dodici mesi precedenti l' infortunio dev' essere applicato altresì nel caso in cui le lesioni si siano aggravate a distanza di tempo dall' infortunio.

    29 Quanto alla pretesa violazione dei principi d' eguaglianza, di giustizia distributiva e d' equità, il Tribunale rileva che l' art. 73 si applica in modo identico a tutti i dipendenti che abbiano subito un infortunio ai sensi della normativa assicurativa e che, perciò, tale applicazione non può in alcun modo essere discriminatoria; potrebbe invece configurarsi una discriminazione qualora si applicassero basi di calcolo diverse a seconda della data in cui venga accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi. Le stesse ragioni portano ad escludere che, nella fattispecie, siano stati violati i principi di giustizia distributiva e d' equità.

    30 Ne consegue che il presente mezzo dev' essere disatteso.

    Sulla domanda formulata in subordine dal ricorrente, intesa ad ottenere che gli indennizzi dovutigli a norma dell' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto tengano conto del deprezzamento della moneta intervenuto fra la data dell' infortunio e quella in cui, nel suo caso, è stato accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi

    - Sull' unico mezzo basato sulla violazione dell' art. 5 dello Statuto e sulla violazione dei principi generali del diritto, quali i principi d' eguaglianza, di giustizia distributiva e d' equità

    31 Il ricorrente sostiene che, qualora la sua domanda principale non venisse accolta, sarebbe giusto ed equo che gli indennizzi spettantigli in ragione dell' aggravamento delle lesioni causate dall' infortunio fossero calcolati tenendo conto del deprezzamento subito dalla moneta in cui vengono pagati, il franco belga, tra la data dell' infortunio - 29 marzo 1975 - e quella in cui è stato accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi - 23 novembre 1988 -, periodo durante il quale il franco belga è passato dall' indice 100 del 1975 all' indice 198,9 del 1988.

    32 La Commissione sostiene, da parte sua, che né lo Statuto né la normativa assicurativa contemplano, nella versione attuale, alcun metodo che consenta di rivalutare gli stipendi versati nei dodici mesi precedenti l' infortunio, al fine di tener conto del deprezzamento della moneta, e che una decisione in tal senso è riservata al legislatore comunitario. Inoltre, a suo avviso, i principi generali richiamati dal ricorrente non possono fornire una valida base giuridica ad una decisione con la quale l' amministrazione, nell' applicare l' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto, adeguasse il livello delle retribuzioni versate, in caso di notevole variazione del costo della vita o di deprezzamento della moneta fra la data in cui si è verificato l' infortunio e quella in cui è stato accertato il consolidamento delle lesioni aggravatesi. Essa aggiunge che una pretesa come quella del ricorrente si basa sulla confusione tra il risarcimento del danno nell' ambito di un' azione di responsabilità civile e i principi che si applicano nell' ambito dell' assicurazione contro i rischi d' infortunio. Essa rileva, inoltre, che il ricorrente non cerca di provare che la convenuta abbia commesso un illecito, consistente nel ritardare indebitamente il procedimento di esame della domanda ai sensi dell' art. 73.

    33 Nella replica, il ricorrente sostiene che, allo stato attuale, la soluzione data dai testi vigenti è ingiusta e iniqua, ma che i principi giuridici generali da lui richiamati devono prevalere sulle disposizioni di diritto positivo. Egli ritiene, d' altra parte, di non fare confusione tra il risarcimento del danno nell' ambito di un' azione di responsabilità civile ed i principi che si applicano nell' ambito dell' assicurazione contro i rischi d' infortunio, in quanto non chiede affatto che si tenga conto del deprezzamento della moneta in base a norme e principi relativi al risarcimento del danno nell' ambito di un' azione di responsabilità civile, bensì in base a principi giuridici superiori, come quelli di eguaglianza, di giustizia distributiva e di equità.

    34 L' interveniente fa valere che il capitale che il dipendente può pretendere in forza dell' art. 73 non ha lo scopo di garantire la piena riparazione del pregiudizio subito. Quest' articolo si limita ad istituire un regime previdenziale che garantisce al dipendente vittima di un infortunio un' attribuzione patrimoniale di carattere forfettario. Non ci si troverebbe quindi di fronte ad un "debito di risarcimento", destinato a riparare il danno alla data del pagamento, bensì in presenza di un "debito di una somma di danaro", il cui importo sarebbe fissato forfettariamente in base ai parametri stabiliti dall' art. 73. Essa osserva inoltre che il testo normativo è chiaro e che nessuna disposizione del diritto comunitario positivo prevede che detta somma di danaro debba essere rivalutata tenuto conto del deprezzamento della moneta, mentre, a suo avviso, un "principio giuridico generale" in tal senso non esiste né nel diritto comunitario, né in quello degli Stati membri.

    35 Il Tribunale ritiene anzitutto opportuno ricordare che gli indennizzi di cui all' art. 73 sono prestazioni previdenziali, non già prestazioni destinate a riparare un danno nell' ambito di un' azione basata sulla responsabilità civile; di conseguenza, il capitale contemplato dall' art. 73, n. 2, lett. b) e c), non corrisponde a un debito di risarcimento, ma ha il carattere di un' attribuzione patrimoniale forfettaria, determinata in funzione dei postumi permanenti di un infortunio (sentenza della Corte 21 maggio 1981, Morbelli/Commissione, causa 156/80, Racc. pag. 1357, punto 34 della motivazione).

    36 Il Tribunale considera che né l' art. 73, n. 2, dello Statuto né l' art. 22 della normativa assicurativa consentono che, in caso di successivo aggravamento delle lesioni, il capitale versato venga rivalutato, per tener conto del deprezzamento della moneta.

    37 Il Tribunale rileva inoltre che, secondo l' art. 20, 1 comma, della suddetta normativa, "la decisione che fissa il grado di invalidità è adottata dopo che le lesioni subite dal funzionario hanno assunto carattere definitivo" e che, in base al 2 comma dello stesso articolo, "se, una volta terminate le cure mediche, non è ancora possibile stabilire definitivamente il grado di invalidità, il medico o i medici di cui all' art. 19 o, se del caso, la commissione medica di cui all' art. 23, dovranno precisare, nel rispettivo parere o relazione, il termine ultimo entro cui andrà riesaminato il fascicolo del funzionario". Da questa disposizione risulta che il diritto al versamento dell' indennizzo per invalidità permanente non sorge man mano che si consolida ciascuna delle lesioni, ma solo al momento in cui tutte le lesioni hanno assunto carattere definitivo, e che è prevista la possibilità che, fra la data dell' infortunio e quella di consolidamento delle lesioni, trascorra un periodo di tempo di durata indeterminata.

    38 Tuttavia, la normativa assicurativa prevede il versamento di un indennizzo provvisorio soltanto qualora il grado d' invalidità sia stimato superiore almeno al 20%. In tal caso, secondo l' art. 20, 3 comma, di detta normativa, l' autorità che ha il potere di nomina concede un indennizzo provvisorio corrispondente alla parte non controversa della percentuale d' invalidità permanente, indennizzo che sarà poi imputato alle prestazioni definitive.

    39 Stando così le cose, secondo il Tribunale, non esiste alcuna base giuridica per poter sostenere che il capitale versato a titolo d' indennizzo per invalidità permanente debba, se del caso, essere rivalutato al momento del consolidamento delle lesioni per tener conto del deprezzamento che, nel frattempo, la moneta abbia eventualmente subito.

    40 Il Tribunale considera d' altronde che questa soluzione, in quanto si applica a tutti i dipendenti, non può essere in contrasto con i principi generali del diritto richiamati nel presente mezzo.

    41 Perciò, questo mezzo va disatteso.

    42 Ne consegue che la domanda di annullamento formulata dal ricorrente dev' essere respinta.

    Sulla domanda del ricorrente intesa ad ottenere che la Commissione sia condannata a versargli una "integrazione provvisoria"

    43 Il ricorrente chiede che la convenuta sia condannata a versargli, a titolo d' integrazione provvisoria dei supplementi d' indennizzo dovutigli per l' aggravamento delle lesioni causate dall' infortunio del 29 marzo 1975, la somma di 1 000 000 di BFR, più gli interessi moratori al tasso annuo dell' 8%, a decorrere da una data che dovrà essere stabilita dal Tribunale e fino al giorno dell' effettivo pagamento.

    44 La Commissione osserva che né lo Statuto né la normativa assicurativa attribuiscono all' interessato la facoltà di chiedere all' amministrazione il versamento di un indennizzo a titolo provvisorio. Essa ricorda, inoltre, che gli obblighi incombenti all' amministrazione possono derivare soltanto dall' annullamento di un suo atto, a norma dell' art. 176 del Trattato CEE, e che, nell' ambito del controllo di legittimità basato sull' art. 91 dello Statuto, il Tribunale non è competente ad emettere ingiunzioni nei confronti dell' amministrazione. Ne consegue, a suo avviso, che questa domanda va dichiarata irricevibile o, quantomeno, dev' essere respinta.

    45 Nella replica, il ricorrente obietta ch' egli non chiede il versamento di supplementi d' indennizzo a prescindere dalle conclusioni del medico di fiducia dell' istituzione o della commissione medica, bensì il versamento di un supplemento rispetto agli indennizzi a lui già corrisposti e dovuti, qualora venga accolta l' altra sua domanda, in quanto i supplementi d' indennizzo attribuitigli sono stati calcolati in base agli stipendi mensili dei dodici mesi precedenti l' infortunio (29 marzo 1975) e non in base agli stipendi mensili dei dodici mesi precedenti la data in cui è stato accertato che le lesioni aggravatesi erano divenute definite (23 novembre 1988) o, in subordine, in quanto i supplementi d' indennizzo attribuitigli non hanno tenuto conto del deprezzamento della moneta. Riguardo alla competenza del Tribunale a statuire su questa domanda, egli ricorda che, nel contenzioso della funzione pubblica, il Tribunale ha competenza anche di merito nelle controversie di carattere pecuniario, e ch' egli chiede solo una condanna al pagamento di "quanto da lui percepito in meno".

    46 Poiché il Tribunale ha respinto le conclusioni del ricorrente relative alle modalità di calcolo del capitale contemplato dall' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto, va respinta anche la presente domanda, la cui sorte è legata a quella delle suddette conclusioni.

    47 Ne consegue che il ricorso dev' essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    48 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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