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Document 61990CC0334

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 28 novembre 1991.
Stato belga contro Marichal-Margrève SPRL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Verviers - Belgio.
Importi compensativi monetari - Versamento - Presupposti - Alimenti composti per animali - Dichiarazione in dogana della composizione del prodotto.
Causa C-334/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00101

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:455

61990C0334

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 28 novembre 1991. - STATO BELGA CONTRO MARICHAL-MARGREVE SPRL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE VERVIERS - BELGIO. - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - PAGAMENTO - PRESUPPOSTI - ALIMENTI COMPOSTI PER ANIMALI - DICHIARAZIONE IN DOGANA DELLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO. - CAUSA C-334/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00101


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Gli importi compensativi monetari (in prosieguo: gli "ICM") sono importi che gli Stati membri devono versare o percepire per l' importazione o l' esportazione di taluni prodotti agricoli. Essi servono a compensare le distorsioni del mercato che possono verificarsi in seguito a fluttuazioni dei tassi di cambio. Se la moneta dello Stato membro d' importazione vede aumentare il suo tasso di cambio, un importo compensativo è versato dall' importatore, in modo da compensare la diminuzione del prezzo dei prodotti espresso in questa moneta. Se, invece, la moneta di questo stesso Stato si deprezza, un importo è versato all' importatore per compensare l' aumento di prezzo dei prodotti. Nella fattispecie in esame, dei mangimi sono stati importati dalla Francia in Belgio durante un periodo in cui il franco belga si deprezzava.

2. La causa verte su degli ICM, pagati o reclamati per delle importazioni di panelli di granturco, avvenute in Belgio nel periodo compreso tra il 5 marzo 1982 e il 17 maggio 1983. L' importatore, la società Marichal-Margrève (in prosieguo: la "Marichal"), è parte convenuta nel procedimento principale. E' pacifico che il prodotto importato è compreso in una sottovoce della tariffa doganale comune ((la sottovoce 23.07 B I c) 1)), che ricade sotto una norma speciale. Tale norma è stata enunciata per la prima volta dall' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1979, n. 495 (GU L 65, pag. 14), ed è stata confermata dalla normativa applicabile durante il periodo in cui hanno avuto luogo dette importazioni, vale a dire dal regolamento (CEE) della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2901 (GU L 288, pag. 1), dal regolamento (CEE) della Commissione 5 maggio 1982, n. 1071 (GU L 124, pag. 1) e dal regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1982, n. 1235 (GU L 142, pag. 1). Si noti tuttavia che, in realtà, il regolamento n. 2901/81 non era applicabile alle operazioni commerciali in esame, poiché questo regolamento non fissava alcun ICM per le importazioni in Belgio. Nessun ICM era dunque esigibile prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1071/82, avvenuta il 6 maggio 1982.

3. In ognuno dei tre regolamenti in cui è stata ripresa, detta norma figura in una nota 9, della parte 1 dell' allegato I di ciascun regolamento. Essa dispone quanto segue:

"Per i prodotti contenenti prodotti della voce 07.06 o della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune, non è concesso alcun importo compensativo monetario per la parte "cereale". Tuttavia, qualora debbano essere riscossi gli importi compensativi, si applicano gli importi indicati.

All' atto dell' espletamento delle formalità doganali

(...)

- d' importazione, effettuate in uno Stato membro a moneta deprezzata (...)

l' interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione all' uopo prevista, la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato".

Chiameremo questa norma la "disposizione relativa alla parte 'cereale' ".

4. Per le importazioni degli alimenti composti in questione, la disposizione relativa alla parte "cereale" comportava dunque una diminuzione degli ICM pagabili all' importatore. Se il prodotto conteneva uno dei componenti indicati (vale a dire uno dei componenti compresi nella voce tariffaria 07.06 o nella sottovoce 11.04 C), nessun ICM era pagabile per qualsiasi parte "cereale" (indipendentemente dal fatto che detta parte comprendesse o no dei cereali oltre quelli indicati). Inoltre, nei casi in cui la parte "cereale" era superiore al 50% in peso, risulta che nessun ICM era dovuto per nessun componente. A tale riguardo, la Commissione ha spiegato all' udienza che un prodotto simile era definito come cereale per la fissazione degli ICM e che, per conseguenza, esso implicava l' applicazione degli ICM solo per la parte "cereale". Ne deriva, pertanto, che l' ICM corretto non poteva essere calcolato che se la composizione del prodotto e, in particolare, il peso rispettivo dei prodotti non lattieri ivi incorporati fossero noti. Dal secondo e dal quarto considerando del regolamento n. 495/79 emerge che tale regolamentazione è stata adottata per porre fine a "correnti commerciali fittizie", vale a dire delle correnti di scambio destinate unicamente a provocare l' applicazione di ICM. Ai termini del quinto considerando, "l' applicazione delle disposizioni (...) potrebbe essere resa più efficace se l' operatore che chiede la concessione dell' importo compensativo monetario dichiarasse la composizione del prodotto in oggetto".

5. Nella fattispecie in esame, la Marichal ha omesso di dichiarare detta composizione alle autorità belghe all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione, benché sembri che dati relativi ai medesimi prodotti fossero stati forniti, ma a fini diversi, alle autorità francesi nel 1978, e che una copia di questa precedente dichiarazione fosse stata comunicata alle autorità belghe il 9 gennaio 1984. Nel procedimento principale, lo Stato belga, rappresentato dal ministro degli Affari economici, cerca di ricuperare gli ICM versati per le importazioni effettuate tra il 5 marzo 1982 e il 2 febbraio 1983 e continua a bloccare i pagamenti per quelle effettuate dall' 8 febbraio al 17 maggio 1983, adducendo in entrambi i casi il fatto che la Marichal non ha presentato la dichiarazione prescritta. Rispondendo ad un quesito scritto posto dalla Corte, il governo belga ha spiegato che, per un errore amministrativo, gli importi compensativi versati erano stati accordati senza previa verifica del relativo diritto.

6. Il Tribunal de première instance di Verviers ha quindi rinviato alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se dalle norme del diritto comunitario, e in particolare dal regolamento (CEE) della Commissione delle Comunità europee 14 marzo 1979, n. 495, risulti che un operatore economico perde irrimediabilmente ogni diritto agli ICM se, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione in uno Stato membro a moneta deprezzata di alimenti composti compresi nelle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2, o 23.07 B I c) 1 o 2 della tariffa doganale comune, non ha adeguatamente compilato la dichiarazione doganale richiesta per la concessione degli ICM, omettendo le indicazioni prescritte dal citato regolamento (CEE) n. 495/79, vale a dire la composizione completa del prodotto, con specificazione del tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se le norme del diritto comunitario ammettano che detto operatore possa regolarizzare in un secondo tempo la sua situazione, fornendo alle autorità nazionali competenti le indicazioni prescritte per il calcolo e la concessione degli ICM in questione".

E' bene notare che ciascuna delle sei sottovoci menzionate nella prima questione era, nei periodi considerati, soggetta all' applicazione della disposizione relativa alla parte "cereale", anche se abbiamo già fatto osservare che i prodotti importati risultavano tutti rientrare nella sottovoce 23.07 B I c) 1.

7. Il regolamento n. 495/79 non contiene disposizioni che contemplino espressamente le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione prescritta. Altre disposizioni sul diritto agli ICM sono tuttavia contenute nel regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1). La sezione B del titolo II di questo regolamento (artt. 5 e 6) è intitolata "Importazione", e l' art. 6 dispone quanto segue:

"All' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione, l' interessato è tenuto a fornire nel documento all' uopo prescritto tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell' importo compensativo monetario, e più particolarmente:

(...)

d) se necessario per il calcolo dell' importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti".

La sezione E del titolo II (artt. 16 e 17) è intitolata "Pagamento". L' art. 16, n. 1, così dispone:

"L' importo compensativo monetario da concedere all' importazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d' importazione e, se del caso, dei relativi documenti allegati, contenente le informazioni di cui all' articolo 6 e indicante che i prodotti sono stati importati (...)"

L' art. 17 così recita:

"1. Il pagamento degli importi compensativi monetari da concedere è effettuato soltanto su presentazione di domanda scritta da parte dell' interessato (...)

2. Salvo caso di forza maggiore, il diritto al pagamento degli importi compensativi monetari viene meno se i relativi documenti non sono presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d' importazione o quella d' esportazione.

(...)".

8. Dalle disposizioni sopra menzionate risulta che un importatore può reclamare degli ICM solo se presenta, entro dodici mesi dall' accettazione della dichiarazione d' importazione, un esemplare del documento allegato a questa dichiarazione, contenente le indicazioni menzionate all' art. 6. Per questo motivo, nei casi in cui delle indicazioni sulla composizione del prodotto sono necessarie per il calcolo degli ICM, l' importatore deve presentare un esemplare del documento allegato alla dichiarazione d' importazione, in cui figurino dette indicazioni. Da ciò la conseguenza che, nell' ipotesi in cui s' applica la disposizione relativa alla parte "cereale", deve essere presentato un esemplare della dichiarazione prescritta da questa disposizione. Alla luce di un' interpretazione letterale e stretta del regolamento n. 1371/81, un importatore che abbia omesso di presentare tale dichiarazione all' atto del deposito della dichiarazione d' importazione doganale non soddisfa quindi le condizioni richieste per il pagamento degli ICM, poiché non può presentare il documento prescritto.

9. Ne deriva pertanto che la presentazione della dichiarazione richiesta all' atto dell' importazione costituisce una formalità dal cui rispetto dipende il versamento di ICM. E' tuttavia chiaro che il compimento di questa formalità non puo' essere considerato una condizione assoluta per il pagamento degli ICM, sempreché esso non sia necessario ai fini di un controllo efficace delle operazioni di cui si tratta (v. causa 46/82, Germania / Commissione, Racc. 1983, pag. 3549, punto 10 della motivazione). Si deve quindi esaminare se la verifica della composizione della parte "cereale" del prodotto sarebbe ugualmente efficace se l' operatore fosse autorizzato a comunicare i dati richiesti anche dopo l' importazione.

10. Nella sua decisione di rinvio, il giudice a quo esprime il parere che le autorità doganali fossero informate dell' intenzione dell' importatore di chiedere degli ICM, e che avrebbero dovuto rendersi conto del fatto che la composizione del prodotto importato era importante ai fini di questa domanda. A suo avviso, la mancanza di una dichiarazione all' atto dell' importazione non avrebbe impedito le necessarie verifiche, avendo le autorità doganali la possibilità di prelevare e di conservare un campione del prodotto, da utilizzare in seguito per verificare l' esattezza di ogni ulteriore dichiarazione. Il giudice a quo ritiene inoltre che le autorità doganali avrebbero dovuto avvertire l' importatore dell' esistenza delle formalità richieste.

11. La Commissione afferma invece che ogni operatore normalmente diligente avrebbe dovuto conoscere le condizioni sopra descritte. Essa sottolinea inoltre che, visto il grande numero d' operazioni che gli uffici doganali devono trattare, la dichiarazione della composizione da parte dell' operatore svolge lo stesso ruolo di un avvertimento necessario. Sarebbe quindi inutile pretendere che le autorità doganali ricorrano ad un' analisi per campione, nei casi in cui non siano avvertite della necessità eventuale di una simile analisi. La Commissione fa d' altra parte notare che, in mancanza di un prelievo di campione al momento dell' importazione, la verifica della composizione del prodotto diviene più difficile e meno affidabile.

12. Gli argomenti della Commissione ci sembrano molto convincenti. Se l' importatore presenta la dichiarazione della composizione, le autorità doganali sono avvertite del fatto che l' esattezza di questa dichiarazione può essere importante qualora siano chiesti degli ICM, e possono quindi effettuare tutte le analisi per campione previste dalla normativa in vigore. In mancanza della dichiarazione, ricadrebbe sulle autorità competenti il compito di constatare che le informazioni di cui si tratta sono importanti. Ma, visto il grande numero di prodotti di ogni tipo che gli uffici doganali devono considerare, un compito del genere richiederebbe una vigilanza eccessiva da parte di funzionari forse già sovraccarichi di lavoro. Al contrario, l' importatore deve occuparsi solo di una gamma molto limitata di prodotti ed è ragionevole aspettarsi che egli conosca le esigenze speciali richieste per ognuno di essi.

13. Condividiamo del pari l' argomento della Commissione, secondo cui una verifica a posteriori della composizione del prodotto sarebbe più difficile e meno affidabile del sistema di controllo offerto dalla dichiarazione e dal prelievo di campioni al momento dell' importazione. E' esatto che i componenti di un prodotto possono, in linea di massima, essere determinati in base alle informazioni comunicate dal fabbricante, ed è altresì esatto, almeno in teoria, che un campione del prodotto può essere prelevato dopo l' importazione, fintantoché la partita importata non sia stata consumata. Ma, in entrambi i casi, le operazioni di verifica sarebbero probabilmente più onerose e meno affidabili del sistema di controllo previsto dalla regolamentazione in esame. Riteniamo pertanto che il compimento delle formalità prescritte sia effettivamente indispensabile ai fini di un controllo efficace delle operazioni in questione.

14. Infine, come sottolinea la Commissione, è evidente che un operatore economico non possa valersi del principio della tutela dell' affidamento, per trattenere delle somme che gli sono state erroneamente versate dalle autorità nazionali in deroga ad una norma precisa della legislazione comunitaria (v. sentenza 26 aprile 1988, causa 316/86, Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Kruecken, Racc. pag. 2213, punti 23 e 24 della motivazione).

15. Per conseguenza, siamo del parere che la prima questione proposta alla Corte debba essere risolta in senso affermativo, e che, in questo caso, sia inutile esaminare la seconda questione. Ammettendo tuttavia, contrariamente a quanto pensiamo, che sia possibile correggere l' omissione ad importazione avvenuta, resta chiaro che la rettifica non potrebbe essere fatta che dall' importatore medesimo, il quale dovrebbe comunicare alle autorità competenti le informazioni prescritte entro dodici mesi dall' accettazione della dichiarazione d' importazione (v. art. 17, n. 2, del regolamento n. 1371/81, già menzionato nel paragrafo 7). Nella presente fattispecie, dal momento che l' informazione non è stata fornita prima del 9 gennaio 1984, il diritto agli ICM è quindi venuto meno per tutte le importazioni effettuate prima del 9 gennaio 1983.

Conclusione

16. Riteniamo dunque che le questioni proposte dal Tribunal de première instance di Verviers debbano essere risolte nel modo seguente:

"Le disposizioni della nota 9 della parte 1 dell' allegato I dei regolamenti (CEE) della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2901, 5 maggio 1982, n. 1071, e 19 maggio 1982, n. 1235, enunciate per la prima volta dal regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1979, n. 495, lette nel contesto del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, sono da interpretare nel senso che un importatore perde irrimediabilmente ogni diritto agli importi compensativi monetari se, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione di prodotti composti destinati all' alimentazione animale e inclusi nelle sottovoci della tariffa doganale comune disciplinate da queste disposizioni, egli omette di produrre la dichiarazione da queste ultime prescritta".

(*) Lingua originale: l' inglese.

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