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Document 61990CC0105

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 14 novembre 1991.
Goldstar Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee.
Antidumping - Valore normale.
Causa C-105/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00677

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:425

61990C0105

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 14 novembre 1991. - GOLDSTAR CO LTD CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - ANTIDUMPING - VALORE NORMALE. - CAUSA C-105/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00677


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori giudici,

1. Con il presente ricorso, la Goldstar Co. Ltd (in prosieguo: la "Goldstar") chiede l' annullamento, per la parte che la riguarda, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente il dazio provvisorio (in prosieguo: il "regolamento definitivo") (1). A sostegno del suo ricorso, la Goldstar formula tre mezzi basati principalmente sulla asserita violazione dell' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (in prosieguo: il "regolamento di base") (2) .

Antefatti

2. La Goldstar fa parte del gruppo Lucky Goldstar, e fabbrica apparecchi elettrici ed elettronici destinati tanto al mercato coreano quanto a mercati esteri. Durante il periodo di riferimento (dal 1 giugno 1986 al 31 maggio 1987), essa ha venduto in Corea e nella Comunità i seguenti cinque modelli di lettori di dischi compact: GCD 603, GCD 605, GCD 606, GCD 613 e GCD 616. I primi tre - la cui produzione è cessata nel 1985 - sono stati venduti in Corea e nella Comunità con il marchio della Goldstar. I due ultimi sono stati venduti nella Comunità sia con il marchio suddetto sia a degli "Original Equipment Manufacturers" (3) (in prosieguo: gli "OEM"), e in Corea esclusivamente con tale marchio.

3. Nel giugno 1987, il Committee of Mechoptronics Producers and Connected Technologies (in prosieguo: il "Compact") ha presentato, in nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di lettori di dischi compact, una denuncia in merito alle importazioni nella Comunità di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Corea.

L' inchiesta condotta dalla Commissione si è conclusa con l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Corea del Sud, ad opera del regolamento (CEE) della Commissione 12 luglio 1989, n. 2140 (in prosieguo: il "regolamento provvisorio") (4). Per le importazioni dei prodotti fabbricati dalla Goldstar, l' aliquota del dazio antidumping provvisorio è pari al 32,5% del prezzo netto franco frontiera comunitaria. L' importo dell' aliquota di questo dazio dipende dal valore normale dei prodotti importati dalla Goldstar, valore che la Commissione ha determinato in modo distinto per ciascun modello. Secondo il volume delle vendite affettuate sul mercato interno e secondo le modalità di tali vendite (vendite con il proprio marchio o vendite ad un cliente OEM), la Commissione ha determinato il valore normale applicando, come emerge dal regolamento provvisorio, uno dei tre seguenti criteri:

a) Per i modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616 venduti con la marca del produttore sia in Corea sia nella Comunità.

Secondo la Commissione, le vendite di questi modelli sul mercato interno sarebbero state sufficientemente elevate nel periodo considerato: in altre parole, esse avrebbero superato, per ciascun modello, il 5% dei quantitativi esportati verso la Comunità. Com' è precisato nel 23 'considerando' del regolamento provvisorio, il valore normale di ciascun modello è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi vigenti sul mercato interno per tutte le vendite del modello in questione ad acquirenti indipendenti.

b) Per il modello GCD 613 venduto con la marca del produttore sia in Corea sia nella Comunità.

Le unità di questo modello vendute sul mercato interno durante il periodo di riferimento non hanno raggiunto in volume il 5% delle esportazioni di questo stesso modello verso la Comunità. La Commissione ha per conseguenza determinato il valore normale del modello GCD 613 in base al valore costruito, calcolando quest' ultimo secondo i criteri stabiliti dal 48 'considerando' del regolamento provvisorio, in base cioè alla media ponderata delle spese sostenute e dei profitti realizzati dalla Goldstar sulle vendite dei modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616 sul mercato coreano.

c) Per i modelli GCD 613 e GCD 616 venduti a clienti OEM esclusivamente nella Comunità.

Com' è precisato nel 51 e nel 52 'considerando' del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che i clienti OEM ai quali la Goldstar aveva venduto prodotti destinati ad essere esportati verso la Comunità costituivano una categoria distinta di clienti. Per determinare il valore normale dei modelli venduti a questa clientela, la Commissione ha valutato le differenze eventualmenti esistenti tra i prezzi dei prodotti venduti con la marca del produttore e quelli venduti ad acquirenti OEM se sul mercato coreano si fossero svolte transazioni di questo tipo. La Commissione ha per conseguenza applicato un margine di profitto corrispondente al 30% del profitto realizzato sulle vendite dei prodotti di marca sul mercato interno.

4. Durante la procedura che si è conclusa con l' adozione del regolamento definitivo, la Goldstar ha sollevato obiezioni sui criteri impiegati dalla Commissione per determinare il valore normale dei modelli da essa venduti. Queste obiezioni sono in gran parte quelle stesse che la Goldstar ha formulato durante la procedura che si è conclusa con l' adozione del regolamento provvisorio. Al pari della Commissione, il Consiglio ha respinto tali obiezioni. Esso ha determinato il valore normale dei modelli in questione seguendo i criteri di calcolo sopra descritti, ed ha fissato l' aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni effettuate dalla Goldstar al 26,1% del prezzo netto franco frontiera comunitaria.

Il primo mezzo

5. La Goldstar sostiene che, per determinare il valore normale dei modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616 venduti con la marca del produttore sia in Corea sia nella Comunità, il Consiglio non avrebbe dovuto basarsi sui prezzi interni. La ricorrente precisa che le vendite di questi modelli effettuate sul mercato coreano durante il periodo di riferimento non corrispondono a normali operazioni commerciali e non consentono quindi un valido confronto: il Consiglio avrebbe dovuto determinare il valore normale in base al valore costruito, adeguandosi a quanto dispone l' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base. A conforto di questa tesi, la ricorrente sviluppa un certo numero d' argomenti distinti in due categorie.

Essa sottolinea, anzitutto, che le nozioni di "normali operazioni commerciali" e di "valido confronto" presuppongono un volume di vendite sufficientemente elevato su un mercato interno rappresentativo. Ciò posto, non contesta che, per ciascuno dei modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616, il numero degli apparecchi venduti sul mercato coreano durante il periodo di riferimento rappresentasse oltre il 5% delle esportazioni verso la Comunità, né censura la prassi delle istituzioni comunitarie di non determinare il valore normale basandosi sul volume delle vendite effettuate nel mercato interno, allorché tali vendite non superano la soglia del 5%, e di utilizzare in tal caso il valore costruito. Essa fa però notare come le istituzioni comunitarie siano obbligate a ricorrere al calcolo del valore costruito anche nei casi in cui la soglia del 5% sia superata, se, come nella fattispecie in esame, il numero di apparecchi dei modelli in questione venduti sul mercato interno si palesa estrememente ridotto in termini assoluti (trattandosi di informazioni riservate, i relativi dati sono taciuti in questa sede). Inoltre, - aggiunge la Goldstar - le caratteristiche e la dimensione complessiva del mercato interno devono anch' esse essere prese in considerazione. Nel presente caso, la dimensione complessiva del mercato coreano sarebbe trascurabile (la Goldstar stima intorno alle 5 000 unità il numero totale di lettori di dischi compact venduti in Corea durante il periodo di riferimento); il che si spiegherebbe soprattutto col fatto che, durante detto periodo, era ancora limitato il numero di opere in lingua coreana registrate su dischi compact. La Goldstar rimprovera quindi al Consiglio di aver applicato meccanicamente la soglia del 5%, senza cioè tener conto del numero - in termini assoluti - di apparecchi da essa venduti sul mercato coreano, e senza considerare le caratteristiche e la dimensione complessiva di detto mercato. Per questa stessa ragione, il Consiglio non avrebbe ottemperato neanche all' esigenza della motivazione.

La Goldstar ricorda, d' altro lato, di aver cessato la fabbricazione dei modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616 durante il 1985, vale a dire prima dell' inizio del periodo di riferimento. Il prezzo al quale questi modelli ormai obsoleti sono stati venduti sul mercato interno durante tale periodo non può dunque permettere un valido confronto.

6. Il ragionamento della Goldstar non è convincente.

Per prima cosa, ai termini dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base, s' intende per valore normale

"il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o di origine".

Altri elementi indicati alla lett. b), punti i) e ii), possono essere utilizzati come valore normale

"quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d' esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto".

Come ha rilevato la Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio (5), punto 11 della motivazione, risulta chiaramente dal testo e dall' economia delle succitate disposizioni che, per prima cosa, va preso in considerazione il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali sul mercato interno per stabilire il valore normale, mentre le altre soluzioni sono semplicemente subordinate. Ne consegue che le istituzioni comunitarie devono, per quanto possibile, determinare il valore normale in base ai prezzi realmente praticati sul mercato interno e non possono scostarsi da questo criterio che nell' ipotesi in cui si trovino chiaramente in presenza di una almeno delle situazioni contemplate dall' art. 2, n. 3. lett. b), del regolamento di base.

7. Secondo quest' ultima disposizione, bisogna distinguere tra due situazioni. La prima è quella in cui "nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile". Come si evince dagli esempi forniti dal quarto 'considerando' del regolamento di base, si tratta di situazioni in cui le operazioni commerciali, in sé stesse considerate, non sono normali, in particolare quando il prodotto è venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate fra loro o mutualmente vincolate da un accordo di compensazione. La Goldstar non ha affermato, e tanto meno dimostrato, che le vendite da essa effettuate sul mercato coreano fossero, di per sé stesse, anormali. Ciò posto, essa non può dedurre da questo passaggio dell' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base nessun elemento atto a giustificare una deviazione dalla norma fondamentale secondo cui il valore normale va determinato in base ai prezzi interni.

8. La seconda situazione è quella in cui le vendite effettuate nel mercato interno "non consentono un valido confronto". Come risulta dall' art. 2, n. 4, del codice antidumping (6), il problema fondamentale che occorre risolvere in tal sede è se si debba rinunziare, a motivo della situazione particolare del mercato, a prendere in considerazione operazioni commerciali che, in sé stesse considerate, rivestono un carattere normale. Le operazioni commerciali effettuate sul mercato interno, anche se considerate globalmente, devono infatti riflettere il normale comportamento dell' acquirente ed essere il risultato del meccanismo normale di formazione dei prezzi. Solo se queste due condizioni sono soddisfatte i prezzi interni possono consentire un valido confronto con i prezzi all' esportazione.

Per garantire un grado minimo di rappresentatività dei prezzi interni e in omaggio al principio della certezza del diritto, le istituzioni comunitarie hanno in certa misura limitato il potere discrezionale loro concesso dalle disposizioni summenzionate, stabilendo un criterio generale, più esattamente una "soglia d' irrilevanza". Per la prima volta, in occasione del procedimento antidumping relativo alle macchine per scrivere elettroniche originarie del Giappone (7), e in modo sistematico a partire da questo momento, le istituzioni comunitarie hanno stabilito il principio secondo cui il valore normale non può essere determinato in base al volume delle vendite interne del prodotto di cui trattasi, se tale volume è inferiore al 5% delle esportazioni verso la Comunità. Nella citata sentenza Canon/Consiglio, punti da 13 a 15 della motivazione, come nella sentenza Brother/Consiglio, punti da 11 a 13 della motivazione (8), la Corte ha respinto le obiezioni delle parti contro la fissazione del limite del 5%, ammettendo che tale limite possa valere per ogni singolo modello (ciascuno con caratteristiche proprie) (9). Inoltre, in una sentenza successiva, la sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (10), punto 31 della motivazione, la Corte ha fatto riferimento alla fissazione della soglia del 5% di cui alle sentenze Canon/Consiglio e Brother/Consiglio per respingere l' obiezione secondo la quale il mercato di un paese di riferimento, ai sensi dell' art. 2, n. 5, del regolamento di base, non sarebbe stato rappresentativo. Nella sua recente sentenza Noelle (11), la Corte ha aggiunto che il fatto che il volume di produzione del paese di riferimento sia inferiore al 5% delle esportazioni verso la Comunità non significa, di per sé stesso, che la scelta di tale paese non possa essere corretta e giustificata, ma che una percentuale dell' 1,25% è indicativa della scarsa rappresentatività del mercato preso in considerazione.

9. La Goldstar sostiene giustamente che un volume di vendite interne superiore al 5% delle esportazioni verso la Comunità non implica necessariamente che i prezzi interni consentano un valido confronto (secondo la citata sentenza Noelle, essi lo consentono ancor meno se il volume delle vendite interne è inferiore al limite del 5%). Contrariamente a quanto fa supporre la ricorrente, il Consiglio e la Commissione non contestano questo punto di vista. La necessità di prendere in considerazione anche altri elementi si desume, d' altronde, dal quarto 'considerando' del regolamento di base, secondo cui si deve procedere al calcolo del valore costruito quando i prezzi interni non costituiscono "per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l' esistenza di misure di dumping".

Riteniamo però che, essendosi prefisso un criterio direttivo generale - che non è loro consentito applicare meccanicamente - onde garantire un grado minimo di rappresentatività dei prezzi interni, e nel rispetto della certezza giuridica, le istituzioni comunitarie non possono né devono discostarsene che in presenza di situazioni eccezionali tali da non permettere un valido confronto con i prezzi all' esportazione.

10. Quali possono essere queste situazioni? Aderiamo alla tesi della Goldstar, secondo cui le caratteristiche e, in particolare, la dimensione complessiva del mercato interno, possono creare una situazione del genere. La Corte ha, del resto, confermato implicitamente questa tesi nella citata sentenza Brother/Consiglio, punto 10 della motivazione, e nella sentenza Silver Seiko/Consiglio, punto 11 della motivazione (12). Nelle relative cause, le ricorrenti avevano altresì rilevato che un numero troppo esiguo di macchine per scrivere elettroniche era venduto sul mercato giapponese, ove questo mercato fosse confrontato con quello comunitario. La Corte non ha respinto tale rilievo, in sé stesso considerato, ma lo ha ritenuto oggettivamente infondato, per il fatto che diverse diecine di migliaia di macchine per scrivere erano ogni anno vendute sul mercato giapponese e in quanto questo mercato era caratterizzato da una vivace competitività. Per questo motivo, la Corte ha concluso che i prezzi praticati sul mercato giapponese potevano essere confrontati con quelli vigenti sul mercato comunitario.

Riteniamo che anche le deduzioni della Goldstar in relazione alle caratteristiche del mercato coreano siano oggettivamente infondate. Da un lato, per quanto riguarda la dimensione complessiva (tenendo cioè conto di tutti i modelli senza distinzioni) del mercato dei lettori di dischi compact, la Goldstar non ha dimostrato che il numero di lettori di dischi compact venduti sul mercato coreano durante il periodo di riferimento non avrebbe superato - come essa sostiene - i 5 000 esemplari. In sede di discussione orale, la Commissione ha affermato che il volume di queste vendite avrebbe raggiunto le 6 500 unità, mentre il Compact ha rinviato ad articoli di stampa, secondo i quali si tratterebbe di un mercato di 30 000 unità. Comunque stiano i fatti, anche un quantitativo di 5 000 lettori di dischi compact ci sembra sufficientemente significativo, in termini assoluti, se rappresenta, in percentuale, una parte non trascurabile di tutte le esportazioni verso la Comunità. Difatti, secondo il Consiglio, che non è stato smentito in proposito, dette esportazioni hanno interessato nel 1986 poco meno di 34 000 unità. In altri termini, il quantitativo di 5 000 lettori di dischi compact venduti sul mercato coreano, calcolato dalla Goldstar, e presentato come il volume più basso di vendite, è comunque pari al 14% delle esportazioni di lettori di dischi compact coreani verso la Comunità, il che rappresenta un quantitativo tutt' altro che trascurabile.

11. La Goldstar produce inoltre i dati (non precisati in questa sede per motivi di riservatezza) relativi ai quantitativi, a suo parere minimi, delle vendite interne di ciascuno dei modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616, considerati distintamente l' uno dall' altro. Faremo anzitutto un' osservazione preliminare. L' argomento, in sé stesso fondato, secondo cui i prezzi praticati sul mercato interno consentono un valido confronto solo se le vendite effettuate in questo mercato hanno raggiunto un volume adeguato in termini assoluti, è dettato dalla circostanza che i prezzi interni possono variare da un punto all' altro di vendita. Per di più, questi prezzi possono fluttuare nel corso di un solo e stesso periodo di riferimento. Ciò spiega perchè le istituzioni comunitarie utilizzino molto spesso, come nel presente caso, la media ponderata dei prezzi praticati per tutte le vendite del prodotto in questione effettuate a compratori indipendenti. Orbene, per essere rappresentativa, tale media ponderata deve riposare su un quantitativo minimo di vendite.

Questo però non significa che, oltre al "limite d' irrilevanza" (5%) relativo, soprammenzionato - calcolato, nel caso in esame, modello per modello -, le istituzioni comunitarie debbano utilizzare anche un limite d' irrilevanza assoluto. La fissazione di un limite assoluto a carattere generale non avrebbe molto senso, dato che un valore assoluto è strettamente legato alla natura del prodotto di cui trattasi, per cui occorrerebbe esaminare, per ciascun prodotto o modello, se esista sul mercato un numero di vendite a prezzi costanti abbastanza elevato perchè il prezzo medio ponderato calcolato su questa base sia sufficientemente rappresentativo. Ma, a parte l' affermazione generica secondo cui il numero delle vendite effettuate sul mercato interno sarebbe minimo, la Goldstar non ha prodotto alcun elemento da cui possa desumersi che il prezzo medio non sarebbe rappresentativo (13).

Cifre relative che evidenzino, per un solo prodotto o modello o per una categoria di prodotti simili, il legame fra i quantitativi venduti sul mercato interno e quelli venduti all' esportazione possono invece essere stabilite in maniera generale e riflettere direttamente il legame esistente fra la dimensione del mercato interno e quella del mercato d' esportazione. La circostanza che il mercato coreano dei lettori di dischi compact, considerato nel suo insieme, rappresenti almeno il 14% delle esportazioni verso la Comunità e che, per conseguenza, le vendite effettuate su questo mercato superino, per ciascun modello, il "limite d' irrilevanza" (relativo) generale del 5% delle esportazioni verso la Comunità basta, a nostro avviso, per affermare che i prezzi interni sono rappresentativi ed utilizzabili.

12. Oltre al volume del mercato coreano, nel suo complesso, e ai dati da essa indicati in merito alle vendite, modello per modello, la Goldstar non ha fornito nessun altro argomento specifico per negare il carattere rappresentativo dei prezzi interni. In particolare, essa non denunzia l' assenza di una "concorrenza abbastanza vivace" nel mercato coreano; circostanza questa che la Corte ha preso in considerazione, nelle cause Brother/Consiglio e Silver Seiko/Consiglio, soprammenzionate, per valutare la rappresentatività dei prezzi. Più esattamente, con riferimento a quanto precede, la Goldstar non ha sostenuto, e tanto meno dimostrato, che i prezzi praticati sul mercato interno sarebbero stati meno elevati se il volume delle vendite effettuate su tale mercato fosse stato più consistente e la concorrenza più vivace. Dal fascicolo di causa emerge, invece, (14) che la Goldstar ha di proposito preferito praticare prezzi interni (e ottenere margini di profitto) relativamente elevati, la sua strategia essendo quella di esitare sul mercato coreano i lettori di dischi compact come prodotti di lusso.

Questa scelta ha, secondo noi, molta importanza. Riteniamo infatti che un fabbricante non possa prevalersi, come se si trattasse di una circostanza particolare, per porre in dubbio il carattere rappresentativo dei prezzi interni da lui praticati, della propria meditata decisione di collocare i suoi prodotti in un determinato settore del mercato e in una determinata categoria di prezzi - decisione che può anche spiegare perché le sue vendite siano inferiori a quelle dei suoi concorrenti, nel caso che la sua strategia commerciale non sia fruttuosa. Solo circostanze esterne, che il fabbricante subisce, meritano di essere prese in considerazione. Nel caso contrario, i produttori potrebbero essi stessi determinare il sopravvenire di circostanze atte a giustificare una deviazione dalla normale procedura, secondo la quale, prima di ricorrere a criteri alternativi, i valori normali sono determinati in base ai prezzi interni reali.

13. Alla luce di quanto sopra, riteniamo quindi corretto il ragionamento del Consiglio secondo cui il numero di apparecchi venduti dalla Goldstar sul mercato coreano e la dimensione di questo mercato non erano tali da rendere inutilizzabili i prezzi interni, facendoli apparire non idonei a consentire un valido confronto.

Va del pari concluso che le istituzioni comunitarie avevano diritto ad applicare la "soglia del 5%", in accordo con i principi direttivi da esse fissati, e che la censura fondata sull' art. 190 del Trattato CEE, secondo cui il regolamento impugnato non sarebbe motivato, va respinta. Il 21 'considerando' del regolamento definitivo fa in effetti rinvio al 27 'considerando' del regolamento provvisorio, in cui la Commissione dichiara:

"Secondo la Commissione uno scarso volume di vendite sul mercato interno, in termini assoluti, non rappresenta di per sé stesso un valido motivo per concludere che le vendite non siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e non giustifica una deviazione dalla normale procedura, secondo la quale i valori normali sono determinati in base alle vendite sul mercato interno che in termini quantitativi superano il 5% delle vendite all' esportazione nella Comunità".

Questa motivazione riflette in modo sufficientemente chiaro il ragionamento seguito dalle istituzioni comunitarie.

14. Infine, riteniamo altresì ingiustificate le deduzioni che la Goldstar trae dal fatto di aver smesso la produzione dei modelli GCD 603, GCD 605 e GCD 606 prima dell' inizio del periodo di riferimento. Come risulta dal testo dell' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base, vanno prese in considerazione le "vendite" effettuate sul mercato interno. Questa norma non fa alcuna distinzione tra prodotti, secondo ché continuino o no ad essere fabbricati. La circostanza che i modelli venduti non siano più fabbricati non è, di per sé, un valido motivo per non tener conto dei prezzi interni, considerandoli non idonei a consentire un valido confronto. Una diversa soluzione potrebbe aver come conseguenza che il valore normale di prodotti relativamente recenti, come i lettori di dischi compact, dei quali nuovi modelli si avvicendano continuamente sul mercato, potrebbe essere stabilito in base ai prezzi interni solo in via eccezionale.

15. Tenuto conto di quanto precede, riteniamo pertanto che il primo mezzo sollevato dalla Goldstar vada respinto.

Il secondo mezzo

16. In secondo luogo, la Goldstar asserisce che il Consiglio ha infranto l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento di base, per aver fissato il valore costruito del modello GCD 613, venduto sotto il suo marchio sul mercato interno e nella Comunità, e, più esattamente, il margine di profitto da aggiungere ai costi di produzione, tenendo conto del margine medio di profitto conseguito dalla Goldstar durante il periodo di riferimento sulle vendite di altri modelli effettuate sul mercato interno, e cioè dei modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616 (dato il suo carattere riservato si omette in questa sede di precisare l' entità di tale media, consistente in una percentuale del costo di produzione). Come abbiamo già fatto notare (v. supra n. 5), la Goldstar ammette che, per un prodotto come il modello GCD 613, le cui vendite non raggiungevano la soglia di "irrilevanza" relativa, fissata al 5% del volume esportato, le istituzioni potevano (e dovevano) prendere in considerazione un valore costruito (15). Secondo la Goldstar, il margine di profitto medio realizzato sulla vendita degli altri modelli non sarebbe però un dato utilizzabile, per i seguenti motivi. Anzitutto, perché tale margine è stato calcolato in base a vendite sul mercato interno che non sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e/o che non sono tali da permettere un valido confronto. Secondariamente, perché l' art. 2, n. 4, del codice antidumping dispone che il profitto realizzato sul mercato interno da un singolo esportatore non è un dato utilizzabile, qualora esso superi, come nel caso in esame, il profitto normalmente ottenuto dalla vendita di prodotti simili su questo stesso mercato.

17. Non occorre soffermarci sul primo argomento, poiché, esaminando il primo mezzo, siamo giunti alla conclusione che le vendite dei modelli GCD 603, GCD 605, GCD 606 e GCD 616 effettuate sul mercato interno sotto il proprio marchio hanno avuto luogo nel corso di normali operazioni commerciali e permettono un valido confronto.

Il secondo argomento merita invece la nostra attenzione. A decorrere dalla sentenza Nakajima/Consiglio (16) (in particolare, i punti da 26 a 32 della motivazione) è infatti pacifico che i produttori possono contestare la validità di un regolamento antidumping richiamandosi alle norme del codice antidumping.

18. A norma dell' art. 2, n. 3, lett. b, punto ii), del regolamento di base, il valore costruito è calcolato aggiungendo al costo di produzione un margine ragionevole di profitto. Questa norma contempla tre metodi, che, come la Corte ha avuto modo di indicare nella sentenza Nakajima/Consiglio, punto 61 della motivazione, devono essere presi in considerazione nell' ordine di presentazione (17). Il margine di profitto viene calcolato, in primo luogo, in base al margine realizzato dal produttore sulle vendite redditizie di un prodotto simile sul mercato interno. Solo se i dati relativi a questo profitto non sono disponibili, o sono inattendibili o tali da non poter essere utilizzati, il margine di profitto sarà calcolato in base a quello ottenuto da altri produttori nel paese di origine sulle vendite redditizie del prodotto simile. Qualora non sia possibile applicare nessuno dei due metodi indicati, il margine di profitto sarà calcolato in base alle vendite effettuate dal produttore o da altri produttori nello stesso settore di attività economica nel paese di origine, o eventualmente su altra base equa.

19. La Goldstar afferma che il primo dei metodi contemplati dal regolamento di base è "inutilizzabile", qualora il margine di utile ottenuto dal produttore in questione nella vendita interna di un prodotto simile superi quello normalmente realizzato per la vendita di prodotti simili sul mercato interno di cui si tratta. A sostegno di quest' affermazione, essa fa leva sull' art. 2, n. 4, del codice antidumping, così redatto:

"Come regola generale, la maggiorazione relativa all' utile non supererà l' utile normalmente realizzato per le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine".

La Goldstar parte evidentemente dalla premessa che (i) l' espressione "utile normalmente realizzato" si riferisca al profitto medio realizzato dall' insieme dei produttori del paese di origine sulla vendita di prodotti simili sul mercato interno, e che (ii) il primo metodo di calcolo di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento di base, ove è fatto riferimento all' utile realizzato dal produttore in questione, sia in contrasto con l' ultima frase dell' art. 2, n. 4, del codice antidumping, nel senso sopra definito.

20. La posizione della Goldstar riposa, a nostro parere, su una errata interpretazione del codice antidumping.

E' innegabile che l' ultima frase dell' art. 2, n. 4, del codice antidumping non indica espressamente chi è il soggetto che normalmente realizza il profitto al quale è fatto riferimento. E' tuttavia ingiustificato ammettere che tale profitto sia necessariamente quello medio realizzato dall' insieme dei produttori sulle vendite di prodotti similari sul mercato interno. Il testo può benissimo interpretarsi anche nel senso che la maggiorazione dovuta al profitto non può superare il profitto normalmente realizzato dal produttore considerato per la vendita di prodotti similari sul mercato interno. Tale interpretazione è d' altronde più conforme al fine per il quale è previsto il calcolo di un valore costruito. Come la Corte ha indicato più volte (18), con la costruzione del valore normale si intende determinare il prezzo di vendita di un prodotto, come se il prodotto fosse venduto nel suo paese di origine o in quello d' esportazione. Orbene, il metodo più preciso per calcolare questo prezzo consiste nello stabilire il valore costruito in base alle vendite di prodotti simili effettuate sul mercato interno dal produttore medesimo. La Commissione ha, per di più, giustamente osservato che l' art. 8, n. 2, del codice antidumping lascia desumere che anche il codice preferisce considerare il problema dal punto di vista del singolo produttore e non secondo una visione globale.

Nella sentenza Nakajima/Consiglio, punto 37 della motivazione, la Corte ha del resto già ammesso, in via generale, che i metodi di calcolo "concretizzati" dall' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento di base sono conformi al dettame dell' art. 2, n. 4, del codice antidumping:

"Ne deriva che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolmento di base è conforme all' art. 2, n. 4, del codice antidumping, in quanto, senza travisare lo spirito di quest' ultima disposizione, si limita a rendere concreti, per le diverse situazioni che si possono presentare nella pratica, i metodi equi di calcolo del valore normale costruito".

Ricordiamo, infine, che la Goldstar ha fissato i suoi prezzi interni nell' ambito di una strategia consistente nel vendere lettori di dischi compact in Corea presentandoli deliberatamente come prodotti di lusso. Come la Goldstar non può attribuire al fatto di aver fissato, dopo matura riflessione, determinati prezzi la natura di una circostanza particolare che li renderebbe non rappresentativi (v. supra n. 12), così non può sostenere che i margini di profitto elevati risultanti dai prezzi in tal modo fissati non devono più essere presi in considerazione per determinare il valore costruito del modello GCD 613.

Alla luce di queste riflessioni, anche il secondo mezzo deve essere respinto.

Il terzo mezzo

21. Il terzo mezzo invocato dalla Goldstar riguarda la decisione presa dal Consiglio di determinare un valore normale distinto per i modelli venduti a clienti OEM (19). Come precisa il 22 'considerando' del regolamento definitivo, il Consiglio ha infatti ammesso che:

"tali clienti svolgevano funzioni nettamente diverse da quelle di altre categorie di acquirenti indipendenti e che queste funzioni si riflettevano chiaramente, per i mercati in questione, nei quantitativi venduti e nella struttura dei prezzi applicati".

La Goldstar sostiene che il Consiglio ha violato l' art. 2, n. 3, lett. b, punto ii), del regolamento di base, per aver stabilito il valore costruito dei modelli GCD 613 e GCD 616, venduti a clienti OEM ai fini dell' esportazione nella Comunità, in base ad un margine di profitto pari al 30% del profitto da essa realizzato sulla vendita con il proprio marchio di questi modelli sul mercato interno. A sostegno di questo mezzo, la Goldstar formula i quattro argomenti seguenti:

a) non esiste alcun legame fra le spese e gli utili riguardanti le vendite a clienti OEM e le spese e gli utili riguardanti le vendite di prodotti portanti il suo marchio;

b) il Consiglio ha derogato alla sua prassi precedente:

c) la percentuale del 30% è stata fissata in modo arbitrario:

d) il Consiglio ha infranto il principio della parità di trattamento.

22. Prima di esaminare gli argomenti formulati dalla Goldstar, vogliamo ricordare che, come abbiamo già segnalato, la costruzione del valore normale ha per scopo di determinare quale sarebbe il prezzo di vendita di un prodotto, qualora il prodotto fosse venduto nel suo paese di origine od in quello d' esportazione. In un caso come quello in esame, in cui è stato stabilito un valore normale distinto per i prodotti venduti a clienti OEM, il principio sopra ricordato implica che il prezzo di vendita di un prodotto debba essere determinato come se il prodotto fosse venduto a clienti OEM operanti sul mercato interno.

In questo stesso caso però le istituzioni non potevano disporre di nessuna informazione sulle vendite concluse con clienti OEM operanti sul mercato coreano, per il semplice fatto che né la Goldstar né alcun altro produttore coreano interessato dal presente procedimento avevano realizzato simili vendite. Inoltre, gli atti di causa non contengono nessun elemento da cui emerga che la Goldstar o altri produttori coreani operanti nello stesso settore avrebbero venduto prodotti a clienti OEM in Corea. Ne deduciamo pertanto che il valore normale costruito dei modelli GCD 613 e GCD 616 venduti a clienti OEM per l' esportazione verso la Comunità doveva essere determinato in base all' ultimo metodo di calcolo di cui all' art. 2, n. 3, lett. b, punto ii), del regolamento di base, più precisamente "su altra base equa".

Come la Corte ha già affermato più volte (l' ultima volta, nella sentenza Nakajima/Consiglio, punto 63 della motivazione), l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento di base conferisce alle istituzioni un ampio potere discrezionale per la fissazione dell' "importo equo" delle spese e dell' utile, da includere nel valore normale costruito.

a) Il legame fra le vendite a clienti OEM e le vendite sotto il proprio marchio.

23. La tesi secondo la quale non esisterebbe nessun rapporto tra le spese e gli utili connessi alle vendite a clienti OEM realizzate sul mercato interno e le spese e gli utili connessi a vendite su questo stesso mercato di prodotti portanti il proprio marchio è, su un piano generale, infondata. Gli acquirenti OEM che vendono sul mercato interno sono concorrenti del produttore che vende su questo stesso mercato interno i suoi prodotti di marca. In tale situazione, è evidente che il produttore in questione è disposto a vendere a clienti OEM solo se, agendo in tal modo, può manifestamente aumentare il suo utile. Fissando il prezzo di vendita applicabile ai clienti OEM, terrà conto non solo dei costi di produzione, identici per le due categorie di prodotti, ma anche di altri numerosi elementi, quali soprattutto: l' aumento della sua cifra di affari reso possibile dalle vendite agli acquirenti OEM, il livello meno elevato dei costi di tali vendite, specie per quanto riguarda le spese pubblicitarie, nonché la concorrenza maggiore dovuta alla presenza di membri OEM sul mercato interno e la pressione che questa presenza esercita sul prezzo dei prodotti di marca che il produttore vende su questo stesso mercato. In altre parole, un produttore applicherà a un acquirente OEM operante sul suo stesso mercato un prezzo tale da consentirgli di solito di realizzare un utile maggiore di quello che egli potrebbe ottenere vendendo su tale mercato esclusivamente prodotti portanti il suo marchio. Esiste pertanto senza ombra di dubbio un legame fra il prezzo e il margine di profitto fissati per le vendite a clienti OEM operanti sul mercato interno, da un lato, e il prezzo e il margine di profitto fissati per la vendita di prodotti di marca, dall' altro. Quantificare astrattamente questo legame è tuttavia un compito arduo, se nessuna vendita a clienti OEM è stata effettuata sul mercato interno, per cui è inevitabile che su questo punto si lasci alle istituzioni un certo margine di discrezionalità.

24. Nella fattispecie in esame, le istituzioni hanno ritenuto che detto legame permettesse loro di stabilire il valore costruito delle vendite (puramente teoriche) a clienti OEM sul mercato coreano in base alla media ponderata dei costi sostenuti e degli utili realizzati dal medesimo produttore per i modelli da esso (effettivamente) venduti con il suo marchio sul mercato coreano, e prendendo in considerazione solo una parte (30%) degli utili realizzati su queste vendite dal produttore considerato. In altre parole, basandosi su un margine di profitto proporzionalmente più debole, le istituzioni comunitarie hanno creduto di tener conto di ogni possibile differenza, dal punto di vista delle spese e degli utili, fra le vendite effettuate a clienti OEM e quelle effettuate con il proprio marchio dal produttore considerato.

Ci sembra che, operando in tal modo, le istituzioni comunitarie non abbiano sconfinato oltre i limiti del loro potere discrezionale, tanto più che il loro comportamento è conforme ad una prassi costante, come indicano i tre altri procedimenti antidumping richiamati dalla Goldstar (fotocopiatrici a carta comune (20), videoregistratori (21) e piccoli apparecchi riceventi per la televisione a colori (22)). Nell' ambito di questi procedimenti, le istituzioni hanno altresì determinato il valore costruito delle vendite (del pari teoriche) effettuate a clienti OEM sul mercato interno, in base alle vendite (effettive) effettuate sul mercato interno di prodotti di una marca ed applicando per la fissazione del margine di profitto una percentuale uniforme del 5% per tutti i produttori. Nonostante le diversità esistenti rispetto al metodo di calcolo utilizzato nell' ambito della presente procedura e che saranno più oltre esaminate (v. infra n. 25), si constata che, in tutte queste procedure, le istituzioni comunitarie sono partite dalle stesse premesse, in quanto, per tener conto di ogni possibile differenza, dal punto di vista delle spese e degli utili, fra le vendite a clienti OEM e le altre vendite, esse hanno preso in considerazione per le prime un margine di profitto più basso che per le vendite interne.

Per questo motivo, non possiamo condividere la censura fatta al Consiglio di aver stabilito, nel caso in esame, un legame fra le vendite effettuate a clienti OEM e quelle effettuate con il proprio marchio. Nella citata sentenza Nashua/Commissione e Consiglio, punto 33 della motivazione (v. infra, n. 28), la Corte ha peraltro riconosciuto implicitamente la validità di tale legame.

b) Se il Consiglio abbia agito in deroga ad una sua prassi precedente.

25. La Goldstar rileva che, nei tre altri procedimenti antidumping poc' anzi menzionati, le istituzioni hanno applicato una percentuale uniforme per tutti i produttori, al fine di calcolare il margine di profitto su cui basarsi per determinare il valore costruito delle vendite (teoriche) effettuate ad acquirenti OEM sul mercato interno rispetto alle vendite (effettive) su questo stesso mercato di prodotti di marca, mentre, nel caso in esame, esse hanno applicato, per le vendite ad acquirenti OEM, un margine di profitto calcolato anch' esso rispetto a quello delle vendite di prodotti di marca, ma in ragione delle caratteristiche proprie di ciascun produttore (23). Donde la conseguenza che, nel caso in esame, il margine di profitto preso in considerazione a proposito della Goldstar sarebbe elevato in modo irragionevole, poiché raggiungerebbe l' y% (v. nota 23) dei costi di produzione sostenuti da questa società.

Non riteniamo convincente la tesi della Goldstar, secondo la quale il Consiglio avrebbe dovuto, anche nella presente fattispecie, seguire la sua precedente prassi, applicando un margine di profitto uniforme per tutti i produttori di lettori di dischi compact attivi sul mercato coreano, anziché applicare una percentuale calcolata per ogni singolo produttore - nella fattispecie considerata: la Goldstar. Abbiamo già sottolineato (v. supra n. 20) che, per determinare con la massima precisione il valore costruito, occorre prendere in considerazione le vendite interne del produttore in questione. Dato che, nel presente caso, nessuna vendita è stata effettuata a clienti OEM sul mercato interno, le istituzioni potevano decidere di determinare il valore costruito delle vendite (teoriche) effettuate a clienti OEM in base alle vendite (effettive) di prodotti di marca, e, a tal fine, potevano, ove lo ritenessero opportuno, tener conto anzitutto dei singoli dati riguardanti le vendite (effettive) effettuate da ciascun produttore con il proprio marchio. Le istituzioni non erano dunque obbligate ad applicare un margine di profitto uniforme.

26. Ricorderemo, al riguardo, che nella causa C-172/87 (Mita Industrial/Conseil), tuttora pendente davanti alla Corte, la Mita sostiene una tesi perfettamente opposta a quella sostenuta dalla Goldstar nella presente istanza. Essa rimprovera al Consiglio in particolare il fatto di averla trattata in modo discriminatorio, per avere, nel regolamento antidumping relativo ad alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, determinato il valore costruito delle vendite (teoriche) effettuate ad acquirenti OEM sul mercato interno in base ad un margine di profitto uniforme, favorendo in tal modo gli esportatori che hanno realizzato utili consistenti sulle loro vendite interne. Nelle conclusioni (punto 12) presentate all' udienza del 13 dicembre 1990, l' avvocato generale Mischo propone di respingere questa censura, tenuto soprattutto conto del potere discrezionale di cui gode il Consiglio in questa materia.

Tale opinione non è inconciliabile con quella sostenuta nelle presenti conclusioni. Le istituzioni devono infatti effettuare, in ogni singolo caso, un esame specifico, tenendo conto di eventuali differenze. Come il Consiglio ha giustamente rilevato, esistono differenze importanti fra il presente procedimento ed i tre altri procedimenti cui si richiama la Goldstar, per quanto riguarda in particolare il margine di profitto ottenuto dalle vendite interne (effettive) effettuate dai produttori con il loro marchio rispettivo. Nel procedimento relativo alle fotocopiatrici a carta comune, non sono note le differenze esistenti tra i rispettivi margini di profitto dei diversi produttori: è stato comunicato soltanto il margine medio di profitto (14,6%). Nei due altri procedimenti, invece, sono state rese note le differenze esistenti tra i margini di profitto realizzati dai diversi produttori sulle vendite da essi effettuate con il proprio marchio. Tali margini fluttuano dall' 8% al 12% delle spese di produzione nel procedimento relativo ai videoregistratori, e dal 7% al 14% in quello relativo agli apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni. Si tratta di differenze relativamente modeste, per cui è comprensibile che, in casi del genere, le istituzioni, le quali dispongono di un potere discrezionale, non abbiano optato per un approccio individuale.

Ben diversa è la situazione nel caso in esame. Il margine di profitto realizzato dalla Goldstar sulle vendite interne da essa effettuate con il proprio marchio è assai superiore a quelli sopra accennati, constatati negli altri procedimenti. Per di più, la Goldstar medesima sostiene che il suo margine di profitto è superiore (e di gran lunga superiore, da quanto abbiamo potuto dedurre) al margine medio di profitto degli altri produttori. In tali condizioni, non sussisteva, a nostro parere, motivo alcuno per discostarsi dalla regola generale secondo la quale il valore normale costruito deve essere di preferenza determinato in base ai dati relativi al singolo produttore di cui trattasi. D' altra parte, la fissazione di un margine di profitto uniforme per tutti i produttori potrebbe tradursi in un danno ingiustificato per l' altro produttore coreano di lettori di dischi compact, menzionato dal regolamento definitivo impugnato, il quale ha del pari effettuato vendite a clienti OEM nella Comunità durante il periodo di riferimento.

c) Se la percentuale del 30% sia arbitraria.

27. Poiché, nel presente procedimento, le istituzioni hanno preferito determinare il valore costruito delle vendite OEM tenendo conto delle caratteristiche proprie di ogni singolo caso (nella presente fattispecie, quello della Goldstar), e poiché non sono disponibili dati concreti sui profitti, dal momento che nessuna vendita di lettori di dischi compact era stata effettuata ad acquirenti OEM sul mercato interno e non v' era esperienza, nell' ambito di altri procedimenti, in merito a simili vendite, le istituzioni comunitarie non potevano fare altro che calcolare nel modo più preciso possibile il rapporto esistente fra il profitto realizzato sulle vendite fatte a clienti OEM e il profitto ottenuto dalle vendite effettuate sul mercato coreano con prodotti di marca. Fissando questo rapporto al 30%, le istituzioni comunitarie non hanno oltrepassato, secondo noi, i limiti del loro potere discrezionale. Le tre considerazioni seguenti provano infatti che la percentuale del 30% non è il risultato di un calcolo arbitrario.

Abbiamo già rilevato che, nel procedimento relativo alle fotocopiatrici a carta comune, il valore costruito delle vendite fatte a clienti OEM è stato determinato in base ad un margine di profitto valutato, per tutti i produttori, al 5% dei loro costi di produzione. Tale percentuale corrispondeva a circa un terzo del margine medio di profitto (pari al 14,6% dei costi di produzione) realizzato da questi produttori sulle loro vendite interne. E' lecito desumerne che, qualora, nel procedimento suddetto, le istituzioni avessero determinato i profitti, anziché in modo uniforme, tenendo conto di ogni singola situazione, esse avrebbero altresì preso in considerazione un rapporto da uno a tre fra il profitto realizzato sulle vendite a clienti OEM e quello ottenuto da ciascun produttore sulle vendite da esso effettuate con il proprio marchio.

Inoltre, le istituzioni dispongono attualmente dei dati sul procedimento antidumping relativo alle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone (24), e in particolare delle informazioni riguardanti le vendite di questo prodotto effettuate da produttori giapponesi a clienti OEM operanti anch' essi sul mercato giapponese. Da tutti questi elementi emerge che il profitto ottenuto sulle vendite a clienti OEM rappresenta circa un terzo di quello realizzato sulle vendite di modelli di marca.

Si osservi infine che, durante il procedimento amministrativo, la stessa Goldstar ha suggerito un rapporto del 30%, calcolato tuttavia in base alla media dei profitti realizzati da tutti i produttori (25).

28. Volendo essere completi, facciamo peraltro presente come, nella citata causa Nashua/Commissione e Consiglio, la ricorrente abbia anch' essa affermato che le istituzioni si erano basate su un margine di profitto arbitrario (5%) per la determinazione del valore costruito delle vendite a clienti OEM (v. punti da 32 a 34 della motivazione). La ricorrente aveva espresso il parere che tale margine di profitto non tenesse sufficientemente conto delle differenze esistenti fra le vendite a clienti OEM e quelle effettuate con il suo marchio. La Corte ha respinto quest' affermazione, non già facendo riferimento al potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni, ma perché la ricorrente non era riuscita a provare la fondatezza della sua asserzione. Orbene, come la Nashua, anche la Goldstar non è riuscita a dimostrare, nella presente procedura, che, se avesse venduto a clienti OEM sul mercato interno, i prezzi da essa praticati sarebbero stati inferiori al livello del valore costruito, quale determinato dalle istituzioni.

d) Se il Consiglio abbia violato il principio della parità di trattamento.

29. La Goldstar sottolinea infine che i produttori coreani si sono trovati in una situazione per tutti analoga, dato che nessuno di loro ha venduto ad acquirenti OEM sul mercato interno. In omaggio al principio della parità di trattamento, le istituzioni avrebbero dovuto stabilire lo stesso margine di utile per tutti i produttori coreani.

Anche questa tesi va disattesa. Come abbiamo già rilevato, il profitto conseguito dalla Goldstar sulle sue vendite interne era superiore a quello degli altri produttori. Il metodo di calcolo applicato dalle istituzioni per la determinazione del valore costruito dei prodotti venduti a clienti OEM tiene conto di questa diversità di profitti, e non si vede quindi come si possa loro rimproverare una violazione del principio della parità di trattamento.

Conclusione

30. Alla luce di tutte queste considerazioni, proponiamo pertanto di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente Compact. In applicazione dell' art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, nella versione modificata il 15 maggio 1991, la Commissione deve sostenere le spese relative al suo intervento.

(*) Lingua originale: l' olandese.

(1) GU L 13, pag. 21. Nella causa C-104/90, la Matsushita Electric Industrial chiede anch' essa l' annullamento del regolamento n. 112/90, ma per motivi diversi da quelli sostenuti dalla Goldstar.

(2) GU L 209, pag. 1.

(3) Nelle sentenze 14 marzo 1990 Nashua Corporation/Commissione e Consiglio (cause riunite C-133/87 1990, e C-150/87, Racc. pag. I-719, punto 3 della motivazione), e Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781, punto 3 della motivazione), la Corte ha definito l' OEM come un fornitore, con il proprio marchio, di prodotti fabbricati da altre imprese.

(4) GU L 205, pag. 5.

(5) Cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731.

(6) Accordo relativo all' applicazione dell' articolo VI dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, approvato in nome della Comunità dalla decisione del Consiglio 10 dicembre 1979 (80/271/CEE), relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (GU 1980, L 71, pag. 1).

(7) Regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3643 (GU L 335, pag. 43), in particolare nono 'considerando' , e regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698 (GU L 163, pag. 1), in particolare quinto 'considerando' .

(8) Sentenza 5 ottobre 1988 (causa 250/85, Racc. pag. 5683).

(9) V. sentenza Canon/Consiglio, già citata, punto 14 della motivazione.

(10) Sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87 (Racc. pag. I-2945).

(11) Sentenza 22 ottobre 1991, causa C-16/90 (Racc. pag. I-5163, punto 22 della motivazione).

(12) Sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 273/85 e 107/86 (Racc. pag. 5927).

(13) Interrogato dalla Corte su quale dovrebbe essere in senso assoluto il numero di vendite su cui basarsi, il rappresentante della Goldstar ha dichiarato durante la fase orale che un numero di 50 apparecchi sarebbe un quantitativo accettabile.

(14) V., in particolare, punto 21 dell' allegato VI del ricorso della Goldstar.

(15) Secondo questa società, le istituzioni avrebbero, d' altra parte, dovuto fare la stessa cosa per gli altri modelli; il che è da noi già stato stato respinto.

(16) Sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89 (Racc. pag. I-2069).

(17) Dato che la Goldstar non contesta né il modo in cui è stato calcolato il costo di produzione né il quantitativo aggiunto a titolo di spese, ci limiteremo a menzionare in prosieguo unicamente le norme di questo articolo riguardanti il calcolo del margine di profitto anch' esso da aggiungere all' importo del costo. Per maggior concisione, parleremo soltanto dei produttori e non degli esportatori.

(18) V. sentenze Brother/Consiglio, punto 18 della motivazione, Canon/Consiglio, punto 26 della motivazione, Silver Seiko/Consiglio, punto 16 della motivazione, Nakajima/Consiglio, punto 64 della motivazione.

(19) Per la definizione di "OEM" ("Original Equipment Manufacturers"), v. nota n. 3.

(20) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12).

(21) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 febbraio 1989, n. 501, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 57, pag. 55).

(22) Regolamento (CEE) del Consiglio 24 ottobre 1989, n. 3232, che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea (GU L 314, pag. 1).

(23) La percentuale uniforme applicata nel caso dei tre procedimenti suddetti è pari al 5% del costo medio di produzione dei prodotti considerati. La percentuale applicata nella presente fattispecie è pari al 30% di x% (dove x indica il margine di profitto realizzato dalla Goldstar sulle vendite interne di prodotti portanti il suo marchio; l' entità del margine è taciuta in questa sede, dato il suo carattere riservato) dei costi di produzione sostenuti dalla Goldstar, cioè a y% (30% di x% = y%).

(24) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1988, n. 3651, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone (GU L 317, pag. 33).

(25) V. 40 'considerando' del regolamento definitivo.

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