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Document 61989TJ0032
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 22 June 1990. # Georges Marcopoulos v Court of Justice of the European Communities. # Officials - Competitions - Composition of selection board - Termination of a temporary staff contract. # Joined cases T-32/89 and T-39/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 giugno 1990.
Georges Marcopoulos contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendenti - Concorso - Composizione della commissione giudicatrice - Risoluzione del contratto d'agente temporaneo.
Cause riunite T-32/89 e T-39/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 giugno 1990.
Georges Marcopoulos contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendenti - Concorso - Composizione della commissione giudicatrice - Risoluzione del contratto d'agente temporaneo.
Cause riunite T-32/89 e T-39/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00281
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:39
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 22 GIUGNO 1990. - GEORGES MARCOPOULOS CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - CONCORSO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENTE TEMPORANEO. - CAUSE RIUNITE T-32/89 E T-39/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00281
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Atti preparatori - Esclusione
( Trattato CEE, art . 173 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Atto preparatorio - Nomina dei membri di una commissione giudicatrice - Diritto di ricorso limitato all' eccezione di illegittimità
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
3 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Requisiti di forma - Carattere sufficientemente esplicito
( Statuto del personale, art . 90, n . 2 )
4 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Composizione - Presenza di membri non qualificati per valutare obiettivamente le prove - Inammissibilità - Ricorso a membri aggregati qualificati - Irrilevanza
( Statuto del personale, art . 27; allegato III, art . 3 )
5 . Dipendenti - Ricorso - Sentenza d' annullamento - Effetti - Annullamento del rifiuto di concedere ad un candidato in un concorso il punteggio necessario - Obblighi dell' autorità che ha il potere di nomina
( Statuto del personale, art . 91 )
1 . Sono atti o provvedimenti che possono costituire oggetto di un ricorso d' annullamento solo quelli che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo . Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione viene effettuata in diverse fasi, in particolare in esito ad un procedimento interno, in via di principio costituiscono un atto impugnabile solo i provvedimenti che fissano definitivamente la posizione dell' istituzione a conclusione di detto procedimento, salvo i provvedimenti intermedi il cui obiettivo è di preparare la decisione finale .
2 . Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto e non possono quindi essere impugnati se non in via incidentale, in occasione di un ricorso contro gli atti impugnabili .
Tale è il caso del provvedimento di nomina dei membri della commissione giudicatrice che costituisce un atto preparatorio che si inserisce nel procedimento di concorso .
3 . Anche se un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto per essere valido non deve necessariamente essere redatto con formule tipo, esso deve nondimeno essere sufficientemente esplicito per consentire una risposta adeguata dell' istituzione alla quale è stato rivolto .
4 . Dev' essere considerata irregolare la composizione di una commissione giudicatrice di concorso per interpreti che non comprende alcun membro con voto deliberativo che soddisfi la doppia condizione della padronanza perfetta della lingua verso la quale il candidato lavora e quella della pratica effettiva della professione d' interprete di conferenza . Infatti, una tale commissione non è composta in modo tale da garantire una valutazione obiettiva da parte della commissione giudicatrice delle prestazioni dei candidati alle prove orali per quanto riguarda le loro qualità professionali e non è nemmeno in grado di garantire all' istituzione che l' assunzione le assicurerà, in conformità all' art . 27 dello Statuto, la collaborazione di dipendenti dotati delle più alte qualità di competenza .
L' assistenza di diversi membri aggregati interpreti che possiedono la padronanza della lingua di arrivo del concorso non può coprire l' irregolarità della composizione della commissione giudicatrice, in quanto la valutazione degli elementi essenziali delle prestazioni dei candidati al concorso incombe solo ai membri aggregati, dato che solo questi ultimi sono qualificati per valutare dette prestazioni .
5 . In caso di annullamento della decisione di una commissione giudicatrice con cui si rifiuta di concedere al ricorrente il punteggio necessario per poter partecipare alle prove facoltative di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzione, i diritti del ricorrente sono adeguatamente tutelati se l' autorità che ha il potere di nomina procede alla riapertura del concorso nei confronti del ricorrente, senza che sia necessario mettere in discussione il risultato del concorso nel suo complesso o annullare le nomine intervenute a seguito di quest' ultimo .
Nelle cause riunite T-32/89 e T-39/89,
Georges Marcopoulos, già dipendente temporaneo della Corte di giustizia delle Comunità europee residente a Lussemburgo, con l' avv . Andréas Kalogeropoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Francis Hubeau, capo della divisione del personale, in qualità di agente, assistito dall' avv . Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ufficio del suo agente, Palais de la Cour, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto in primo luogo l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87, comunicata al ricorrente con lettera 1° marzo 1988 e con cui si rifiutava di concedergli il punteggio necessario per essere inserito nell' elenco degli idonei di detto concorso e poter partecipare alle prove facoltative e, per quanto necessario, l' annullamento della procedura di tale concorso ( causa T-32/89 ), e in secondo luogo l' annullamento del provvedimento di nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87, l' annullamento della decisione, notificata al ricorrente il 24 marzo 1988, con cui si pone fine al suo contratto di dipendente temporaneo e il risarcimento del danno subito dal ricorrente, nonché l' annullamento della decisione 30 maggio 1988, notificata al ricorrente il 13 giugno 1988, con cui si respinge il suo reclamo presentato il 24 marzo 1988 ( causa T-39/89 ),
IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),
composto dai signori D.A.O . Edward, presidente di sezione, R . Schintgen e R . García-Valdecasas, giudici,
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 17 gennaio 1990,
vista la fase istruttoria del procedimento e a seguito della trattazione orale del 4 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Gli antefatti
1 Dopo aver lavorato come interprete e come traduttore presso diverse istituzioni delle Comunità europee, il ricorrente veniva assunto il 16 giugno 1986 come dipendente temporaneo presso la Corte di giustizia delle Comunità europee in qualità di interprete di lingua greca di grado LA7, scatto 1 .
2 Alla fine del 1987 egli presentava candidatura per il concorso generale CJ 75/87, per titoli ed esami, bandito dalla Corte per costituire una riserva di assunzione di interpreti di lingua greca . La commissione giudicatrice, avendo ritenuto che egli soddisfacesse le condizioni necessarie, ammetteva il ricorrente, sulla base dei titoli presentati, a partecipare alle prove .
La commissione giudicatrice era composta dalla sig.ra Muench, capo della divisione d' interpretazione della Corte, del sig . Heidelberger, vicecapo della stessa divisione, e dalla sig.ra Berteloot, giurista revisore presso la divisione francese della direzione della traduzione della Corte . Come membri aggregati erano stati designati la sig.ra E . Dalabira, la sig.ra A . Lefkaditi, il sig . S . Adamopoulos e il sig . V . Cini, interpreti . Le prove obbligatorie si svolgevano il 12 e 14 gennaio ed il 25 febbraio 1988 .
3 Lo stesso 25 febbraio, a conclusione della terza prova, il presidente della commissione giudicatrice comunicava al ricorrente che egli non aveva ottenuto il minimo del 65% dei punti necessario per poter partecipare alle prove facoltative del concorso . Con lettera 1° marzo 1988, il capo della divisione del personale della Corte informava il sig . Marcopoulos che egli non sarebbe stato inserito nell' elenco degli idonei del concorso . Su richiesta di quest' ultimo, il capo della divisione del personale gli comunicava il 16 marzo 1988 il punteggio ottenuto nelle varie prove, cioè :
- prova d' italiano 37,5/60
- prova di francese 26/40
- prova d' inglese 12/20
Totale 75,5/120
Il minimo del 65% che i candidati dovevano ottenere era di 78 su 120 .
4 Con lettera 24 marzo 1988 il ricorrente presentava un reclamo contro la decisione di designazione dei membri della commissione giudicatrice .
Lo stesso giorno gli veniva notificata una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN "), in data 19 marzo 1988, con cui si poneva fine al suo contratto di dipendente temporaneo con effetto dal 30 giugno 1988 .
Il procedimento
5 Con atto depositato in cancelleria il 22 aprile 1988, il sig . Marcopoulos ha pertanto presentato un ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice del concorso, che è stato registrato col numero di ruolo 124/88 .
6 Il 30 maggio 1988 il comitato amministrativo della Corte di giustizia respingeva il reclamo presentato dal sig . Marcopoulos il 24 marzo 1988 . Tale decisione di rigetto gli veniva notificata il 13 giugno 1988 .
7 Con atto depositato in cancelleria l' 8 luglio 1988, il sig . Marcopoulos ha presentato un secondo ricorso contro la decisione con cui sono stati nominati i membri della commissione giudicatrice del concorso e, rispettivamente, contro quelle con cui è stato risolto il suo contratto di dipendente temporaneo e respinto il suo reclamo del 24 marzo 1988 . Tale ricorso è stato registrato col numero di ruolo 187/88 .
Con ordinanza della Corte ( Seconda Sezione ) 13 dicembre 1988, le cause 124/88 e 187/88 sono state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza .
8 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte . Con ordinanza 15 novembre 1989 quest' ultima ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale ai sensi dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .
La causa 124/88 è stata registrata presso il Tribunale col numero di ruolo T-32/89 e la causa 187/88 col n . T-39/89 .
9 Nella causa T-32/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87 con cui si rifiuta di concedergli il punteggio necessario per essere inserito nell' elenco degli idonei di tale concorso e poter partecipare alle prove facoltative;
- per quanto necessario, annullare il concorso CJ 75/87;
- prima di ogni ulteriore atto, ordinare alla convenuta di produrre l' intero fascicolo del concorso CJ 75/87 ed in particolare i verbali delle deliberazioni della commissione giudicatrice e delle lettere trasmesse dai membri aggregati, sig.ra Dalabira e sig . Cini, al presidente della Corte ed al presidente della commissione giudicatrice del concorso e procedere all' audizione, come testimoni, delle persone che hanno partecipato al concorso come membri aggregati, e in particolare dei membri aggregati presenti alla prova d' interpretazione dall' italiano verso il greco che si è svolta il 25 febbraio 1988;
- condannare la convenuta alle spese .
La convenuta conclude che il Tribunale voglia :
- escludere dal fascicolo le lettere trasmesse al ricorrente dai membri aggregati sig . Cini e sig.ra Dalabira o, in mancanza, sentire come testimoni la sig.ra Muench, presidente della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87;
- dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto la sua ricevibilità esclude di quella del ricorso 187/88 ( T-39/89 ), ed in ogni caso dichiararlo infondato;
- statuire sulle spese secondo le normativa vigente .
Nella causa T-39/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
- annullare le decisioni di nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87;
- annullare la decisione che pone fine al contratto di dipendente temporaneo del ricorrente, notificata il 24 marzo 1988, e condannare la convenuta a risarcire il danno morale e materiale causato al ricorrente da tale decisione;
- annullare la decisione con cui si respinge il suo reclamo del 24 marzo 1988;
- prima di ogni ulteriore atto, ordinare alla convenuta di produrre l' intero fascicolo del concorso CJ 75/87 in particolare i verbali delle deliberazioni della commissione giudicatrice e delle lettere indirizzate dai membri aggregati, sig.ra Dalabira e sig . Cini, al presidente della Corte e al presidente della commissione giudicatrice del concorso e procedere all' audizione, come testimoni, delle persone che hanno partecipato al concorso come membri aggregati, ed in particolare dei membri aggregati presenti alla prova d' interpretazione dall' italiano verso il greco che si è svolta il 25 febbraio 1988;
- condannare la convenuta alle spese di causa .
La convenuta conclude che il Tribunale voglia :
- escludere dal fascicolo le lettere trasmesse al ricorrente dai membri aggregati sig . Cini e sig.ra Dalabira o, in mancanza, sentire come testimone la sig.ra Muench, presidente della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87;
- dichiarare irricevibili le conclusioni del ricorrente intese all' annullamento delle decisioni di nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87 e della decisione di rigetto del suo reclamo 24 marzo 1988, nei limiti in cui, la loro ricevibilità esclude quella del ricorso 124/88 ( T-32/89 );
- respingere le conclusioni del ricorrente relative alla decisione di risoluzione del suo contratto di dipendente temporaneo in quanto irricevibili in mancanza di previo reclamo;
- respingere in ogni caso il presente ricorso in quanto infondato;
- pronunciarsi sulle spese in base alla normativa vigente .
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Esso ha tuttavia invitato la convenuta a depositare copia della relazione motivata della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87 . Le due parti hanno potuto formulare le loro osservazioni su tale relazione .
11 La fase orale del procedimento si è svolta il 17 gennaio 1990 . I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro osservazioni orali e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale . A conclusione dell' udienza, il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale del procedimento .
12 Con ordinanza 19 gennaio 1990, il Tribunale ha deciso la riapertura della fase orale del procedimento al fine di procedere alla designazione di un perito incaricato di risolvere le seguenti questioni :
"1 ) Quali siano le norme giuridiche in vigore e quale sia la prassi corrente seguita dalle istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie in materia di struttura, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici di concorso a carattere collegiale istituite per procedere agli esami di candidati per l' assunzione di interpreti consistenti nell' interpretazione verso una determinata lingua a partire da tre altre lingue .
2 ) In quale misura un interprete di carriera, membro di una commissione giudicatrice di concorso, possa pienamente valutare le competenze professionali di un candidato interprete nel caso in cui
- non abbia alcuna comprensione né della lingua a partire dalla quale il candidato lavora né di quella verso la quale il candidato lavora;
- abbia una comprensione totale della lingua a partire dalla quale il candidato lavora senza avere una comprensione di quella verso la quale il candidato lavora;
- abbia una comprensione totale della lingua verso la quale il candidato lavora senza avere una comprensione di quella a partire dalla quale il candidato lavora .
3 ) In quale misura un' insufficienza di comprensione linguistica da parte di un membro della commissione giudicatrice possa essere compensata, ed a quali condizioni, dal parere espresso da uno o più membri aggregati .
4 ) In quale misura le risposte ai quesiti formulati ai punti 2.2 e 2.3 vadano adeguate alla situazione di candidati interpreti assunti al fine di operare in un ambiente giudiziario ".
13 Con ordinanza 5 marzo 1990, il Tribunale, su proposta delle parti, ha nominato come perito la sig.ra Seleskovitch, direttrice della Scuola superiore d' interpreti e traduttori di Parigi .
14 Il perito ha depositato la sua relazione il 29 marzo 1990 . Per risolvere i quesiti posti, la sig.ra Seleskovitch si è basata sulle norme e sulla prassi della scuola di cui è direttrice . Per quanto riguarda la struttura delle commissioni giudicatrici, ha rilevato :
"La commissione giudicatrice comprende due membri permanenti ( il direttore dell' ESIT, professore titolare dell' università, e il vicedirettore, direttore della sezione 'interpretazione' ), diversi membri supplementari a seconda della combinazione linguistica esaminata e alcuni invitati . I membri della commissione giudicatrice hanno voto deliberativo, gli invitati voto consultivo ".
Per quanto riguarda la composizione della commissione giudicatrice, il perito ha chiarito in particolare che i membri della commissione giudicatrice sono interpreti di conferenza esperti e che le commissioni giudicatrici sono composte a seconda delle combinazioni linguistiche dei candidati . Per quanto riguarda la comprensione delle competenze dei candidati da parte dei membri della commissione giudicatrice, la risposta è la seguente :
"- Un interprete di carriera, membro di una commissione giudicatrice di concorso, non può valutare di per sé le competenze professionali di un candidato se non ha alcuna comprensione della lingua a partire dalla quale il candidato lavora né della lingua verso la quale il candidato lavora .
- Nemmeno un interprete che abbia una comprensione totale della lingua a partire della quale il candidato lavora senza avere una comprensione di quella verso la quale quest' ultimo lavora può valutare di per sé le competenze professionali di un candidato ".
15 Le parti hanno formulato, nel termine al riguardo impartito, le loro osservazioni sulla perizia .
16 Il perito è stato sentito all' udienza del 4 maggio 1990 . Alle questioni poste dal Tribunale sul numero di persone della commissione giudicatrice aventi una comprensione delle lingue di concorso, la sig.ra Seleskovitch ha risposto :
"Mi ricordo che vi era un solo collega nella commissione giudicatrice che conoscesse le due lingue del candidato . Ciò sembra un po' poco (...) sarebbe troppo poco a mio parere (...) quando si tratta di lingue come il danese, ad esempio, è evidente che occorrono diverse persone . Non ci si può accontentare di una sola persona, poiché una sola persona non si ricrede e, se non vi è stata discussione tra più persone che hanno sentito la stessa cosa e che hanno compreso lo stesso originale, sarebbe molto difficile per qualcuno che non ha conoscenza delle due lingue (...) (( un tale sistema )) non funzionerebbe in modo soddisfacente ".
Il perito ha aggiunto che non accetterebbe che l' unico membro di una commissione giudicatrice in grado di comprendere la combinazione linguistica del candidato sia un traduttore e non un interprete . Su specifica domanda, ha precisato che "non si può dipendere da un traduttore per esprimere un giudizio su un interprete ".
17 I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro osservazioni orali, a conclusione delle quali il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale del procedimento .
Sulla ricevibilità
a ) Sulle cause T-32/89 e T-39/89, per quanto riguarda le decisioni di nomina dei membri della commissione giudicatrice
18 La convenuta ritiene che le due vie scelte dal ricorrente per impugnare rispettivamente il risultato dei lavori della commissione giudicatrice ( T-32/89 ) e la composizione della commissione giudicatrice ( T-39/89 ) siano esclusive l' una dell' altra .
19 Per quanto riguarda il ricorso T-32/89, inteso all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso con cui viene negata l' iscrizione del ricorrente nell' elenco degli idonei, la convenuta ne eccepisce l' irricevibilità sostenendo che, qualora la decisione con cui sono stati nominati i membri della commissione giudicatrice dovesse essere ritenuta un atto lesivo per il ricorrente, il ricorso sarebbe prematuro, in quanto, in contrasto con l' art . 91, n . 2, dello Statuto del personale, il ricorrente non ha atteso il rigetto del suo reclamo contro la nomina dei membri della commissione giudicatrice, dato che il ricorso consecutivo T-39/89 contesta proprio la legittimità delle decisioni di nomina della commissione giudicatrice .
20 Per quanto riguarda il ricorso T-39/89, in quanto esso è inteso all' annullamento del provvedimento di nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso, la convenuta ne eccepisce l' irricevibilità sostenendo che è un atto di natura preparatoria che non può essere impugnato indipendentemente dalla decisione che costituisce il termine formale del procedimento, dato che quest' ultima decisione costituisce eventualmente oggetto del ricorso T-32/89 .
21 Per quanto riguarda il provvedimento di nomina dei membri della commissione giudicatrice, occorre notare che la Corte ha dichiarato, a proposito dell' art . 173 del Trattato CEE, che sono atti o provvedimenti che possono costituire oggetto di un ricorso d' annullamento quelli che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo ( sentenza 11 novembre 1981, IBM / Commissione, causa 60/81, Racc . pag . 2639 ). Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione viene effettuata in diverse fasi, in particolare in esito ad un procedimento interno, da questa stessa giurisprudenza risulta che in via di principio costituiscono un atto impugnabile solo i provvedimenti che fissano definitivamente la posizione dell' istituzione a conclusione di detto procedimento, salvo i provvedimenti intermedi il cui obiettivo è di preparare la decisione finale . Inoltre, in materia di personale, è giurisprudenza costante che gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto e non possono quindi essere impugnati se non in via incidentale, in occasione di un ricorso diretto contro atti impugnabili ( v . ad esempio sentenze 7 aprile 1965, Weighardt / Commissione, causa 11/64, Racc . pag . 351, e 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione, causa 346/87, Racc . pag . 303 ).
22 Occorre rilevare che il provvedimento di nomina dei membri della commissione giudicatrice costituisce un atto preparatorio che si inserisce nel procedimento di concorso . Solo in occasione del ricorso diretto contro il provvedimento adottato al termine di tale procedimento il ricorrente può far valere l' irregolarità degli atti precedenti che sono ad esso strettamente collegati ( v . ad esempio l' ordinanza 24 maggio 1988, Santarelli / Commissione, cause 78/87 e 220/87, Racc . pag . 2699 ).
23 Ne deriva che nel caso di specie il ricorso T-39/89, in quanto è inteso all' annullamento del provvedimento di nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso, è irricevibile, mentre il ricorso T-32/89, inteso all' annullamento della decisione adottata dalla commissione giudicatrice è ricevibile, dato che il ricorrente ha la possibilità di contestare, nell' ambito del ricorso T-32/89, la regolarità dell' atto preparatorio di nomina dei membri della commissione giudicatrice .
b ) Sulla causa T-39/89 in quanto riguarda la decisione con cui si pone fine al contratto di dipendente temporaneo del sig . Marcopoulos
24 La convenuta conclude per l' irricevibilità di questa domanda, in quanto il ricorrente non ha presentato all' APN un reclamo preliminare .
25 Il ricorrente fa presente che il suo reclamo 24 marzo 1988 contiene tra l' altro la domanda di non dare seguito alla decisione della commissione giudicatrice con cui gli è stata negata l' iscrizione in tale elenco . La decisione di risoluzione del suo contratto, con cui si dà attuazione alla decisione sopra menzionata della commissione giudicatrice, gli è stata notificata due ore dopo la presentazione del suo reclamo e vale quindi come rigetto immediato di quest' ultimo . Anche qualora si dovesse ammettere che la decisione che pone fine al suo contratto era stata adottata e notificata prima della presentazione del suo reclamo, è evidente che con quest' ultimo è stata impugnata anche tale decisione ed è stato respinto dalla decisione dell' APN del 30 maggio 1988 .
26 Va rilevato che il ricorso contro la decisione di risoluzione del contratto di dipendente temporaneo non è stato preceduto da un reclamo rivolto all' APN in conformità all' art . 90, n . 2, dello Statuto del personale .
27 Il reclamo presentato il 24 marzo 1988 contro la decisione di nomina dei membri della commissione giudicatrice non può essere considerato diretto anche contro la decisione di risoluzione del contratto di dipendente temporaneo del ricorrente, poiché, nel momento in cui è stato presentato, il ricorrente, stando alle sue proprie dichiarazioni, non era ancora al corrente della risoluzione del suo contratto . Il reclamo non ha quindi potuto riguardare un fatto che il reclamante ignorava .
28 Dalla formulazione stessa di tale reclamo non risulta del resto una qualsiasi obiezione contro una decisione di risoluzione del contratto . Anche se un reclamo per essere valido non deve necessariamente essere redatto con formule-tipo, esso deve nondimeno essere sufficientemente esplicito per consentire una risposta adeguata dell' istituzione alla quale è stato rivolto . Nella fattispecie, l' APN non è stata in grado di rispondere ad una censura relativa alla risoluzione del contratto di dipendente temporaneo, di cui non è stata fatta alcuna menzione nel reclamo .
29 Ne deriva che il ricorso nella causa T-39/89, nella parte in cui impugna la decisione di risoluzione del contratto di dipendente temporaneo, è irricevibile ai sensi dell' art . 91, n . 2, dello Statuto del personale .
30 Dalle considerazioni di cui sopra deriva che il ricorso nella causa T-39/89 è irricevibile nel suo complesso .
Sul merito
31 Nel ricorso T-32/89 il ricorrente conclude per l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87 in quanto essa rifiuta di concedergli il punteggio necessario per l' iscrizione nell' elenco degli idonei di tale concorso . A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente deduce quattro mezzi : anzitutto, l' irregolarità della composizione della commissione giudicatrice; in secondo luogo, l' errore manifesto di valutazione commesso dalla commissione giudicatrice; in terzo luogo, la violazione dei principi del legittimo affidamento e dell' equità; in quarto luogo, lo sviamento di potere .
32 Per quanto riguarda la censura relativa alla composizione irregolare della commissione giudicatrice del concorso, il ricorrente sostiene che le operazioni del concorso CJ 75/87 sono viziate di illegittimità in quanto la composizione della commissione giudicatrice del concorso non era conforme alla "natura stessa del procedimento di concorso", il quale aveva ad oggetto la costituzione di una riserva per l' assunzione d' interpreti le cui mansioni consistono nell' effettuare l' interpretazione verso la lingua greca a partire da almeno tre lingue ufficiali delle Comunità europee .
33 Il ricorrente sostiene che i tre membri componenti la commissione giudicatrice del concorso non possedevano le conoscenze necessarie per poter comprendere e valutare le prestazioni dei candidati, in quanto due membri della commissione giudicatrice non avevano alcuna conoscenza della lingua greca e il terzo membro della commissione giudicatrice, che espletava presso l' ufficio traduzione della Corte le mansioni di giurista revisore, non possedeva una padronanza della lingua greca così perfetta come quella dei candidati alle prove . Egli aggiunge che comunque la valutazione della commissione giudicatrice ha potuto basarsi solo sul parere dell' unico membro della commissione giudicatrice che conosceva il greco .
34 La convenuta replica che la finalità delle prove di un concorso di interpreti consiste non solo nel consentire ai membri della commissione giudicatrice di valutare la correttezza del discorso nella lingua verso la quale il candidato lavora, ma anche la sua padronanza della tecnica dell' interpretazione, tenuto conto in particolare del livello di difficoltà della causa e delle caratteristiche della lingua degli oratori . Essa sostiene al riguardo che i tre membri della commissione giudicatrice erano in grado di valutare la tecnica dell' interpretazione del ricorrente, che due membri erano interpreti esperti, che facevano regolarmente parte delle commissioni giudicatrici di concorso, e che il terzo membro, che possedeva un' ottima conoscenza della lingua greca, era in grado di valutare la correttezza del discorso nella lingua verso la quale il candidato lavorava . A tal riguardo, la convenuta aggiunge che la commissione giudicatrice è stata assistita dalla consulenza di diversi membri aggregati .
35 Dalla perizia menzionata risulta che un interprete di carriera, membro di una commissione giudicatrice di concorso di interpreti di conferenza, non può valutare di per sé le competenze professionali di un candidato se non ha alcuna comprensione della lingua a partire della quale il candidato lavora né della lingua verso la quale il candidato lavora . La stessa perizia conclude che nemmeno un interprete che ha una comprensione totale della lingua a partire della quale il candidato lavora senza avere una comprensione di quella verso la quale quest' ultimo lavora può valutare le competenze professionali di un candidato .
36 Risulta inoltre dalle precisazioni fornite dal perito nel corso dell' udienza del 4 maggio 1990 che una persona qualificata per svolgere le mansioni di traduttore non è qualificata per essere membro di una commissione giudicatrice di un concorso per interpreti di conferenza in ragione delle forme e dei metodi d' osservazione e di valutazione fondamentalmente divergenti . Il perito ha fatto presente in particolare : "(...) vi sono diverse forme di osservazione in cui gli uni osservano la lingua e gli altri osservano ciò che è detto attraverso la lingua (...), gli accenti non sono posti sulle stesse cose ". La circostanza che il membro di una commissione giudicatrice di concorso, non qualificato per svolgere la professione d' interprete di conferenza, non ha per madrelingua quella verso la quale il candidato lavora non può, secondo il perito, che aggravare la sua inidoneità a valutare le prestazioni professionali del candidato .
37 Da tutte queste considerazioni deriva che una commissione giudicatrice di concorso per interpreti, la cui composizione non comprende alcun membro con voto deliberativo che soddisfi la doppia condizione della padronanza perfetta della lingua verso la quale il candidato lavora e quella della pratica effettiva della professione d' interprete di conferenza, non è composta in modo tale da garantire una valutazione obiettiva da parte della commissione giudicatrice delle prestazioni dei candidati alle prove orali per quanto riguarda le loro qualità professionali . Una commissione giudicatrice del genere non è nemmeno in grado di garantire all' istituzione che l' assunzione le assicurerà, in conformità all' art . 27 dello Statuto, la collaborazione di dipendenti dotati delle più alte qualità di competenza .
38 E' pacifico che nella fattispecie sia la sig.ra Muench, capo della divisione d' interpretazione, sia il sig . Heidelberger, vicecapo della stessa divisione, rispettivamente presidente e membro della commissione giudicatrice, non possedevano alcuna conoscenza della lingua greca, lingua verso la quale i candidati devono effettuare l' interpretazione .
39 E' pacifico anche che il terzo membro della commissione giudicatrice, sig.ra Berteloot, designata dal comitato del personale, non ha svolto la professione d' interprete di conferenza, né prima, né al momento di essere chiamata a partecipare come membro della commissione giudicatrice del concorso .
40 Stando così le cose, la composizione della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87, in quanto non comprendeva alcun membro che soddisfacesse la doppia condizione della padronanza perfetta della lingua verso la quale il candidato lavora e quella della pratica effettiva della professione d' interprete di conferenza, ha leso gravemente gli interessi del ricorrente . Essa ha d' altronde costituito una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto all' istituzione non veniva garantito di disporre di personale competente . Tale composizione deve di conseguenza essere considerata irregolare .
41 Il fatto che la commissione giudicatrice potesse avvalersi del parere di diversi membri aggregati interpreti che possedevano la padronanza della lingua di arrivo del concorso non può modificare questa conclusione . Infatti, in una commissione giudicatrice composta nel modo sopra descritto, la valutazione degli elementi essenziali delle prestazioni dei candidati al concorso incombe solo ai membri aggregati, in quanto solo quest' ultimi sono qualificati per valutare dette prestazioni . Ora, ai sensi dell' art . 3, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto, i membri aggregati non hanno voto deliberativo . E' giurisprudenza consolidata che spetta alla commissione giudicatrice, e non ai terzi che intervengono come consulenti, conservare il controllo delle operazioni e il potere di valutazione finale ( v . sentenze 16 ottobre 1975, Deboeck / Commissione, causa 90/74, Racc . pag . 1123; 26 ottobre 1978, Agneessens / Commissione, causa 122/77, Racc . pag . 2085; 30 novembre 1978, Salerno / Commissione, cause 4/78, 19/78 e 28/78, Racc . pag . 2403; 16 giugno 1987, Kolivas / Commissione, causa 40/86, Racc . pag . 2643 ). Pertanto, l' assistenza dei membri aggregati non può nella fattispecie coprire l' irregolarità della composizione della commissione giudicatrice .
42 Da quanto precede deriva che il mezzo relativo alla composizione irregolare della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87 deve essere accolto in quanto esso riguarda lo svolgimento delle prove orali .
43 Pertanto e senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi e argomenti dedotti dal ricorrente, la decisione impugnata, cioè la decisione della commissione giudicatrice con cui si rifiuta di concedere al ricorrente il punteggio necessario per poter partecipare alle prove facoltative, dev' essere annullata .
44 Il ricorrente ha anche chiesto, per quanto necessario, l' annullamento del concorso CJ 75/87 . Trattandosi di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzione, i diritti del ricorrente sono adeguatamente tutelati se l' APN procede alla riapertura, nei confronti del ricorrente, del concorso destinato alla costituzione di un elenco di riserva di interpreti di lingua greca, senza che sia necessario mettere in discussione il risultato del concorso nel suo complesso o annullare le nomine intervenute a seguito di quest' ultimo ( v . le sentenze 4 dicembre 1975, Costacurta / Commissione, causa 31/75, Racc . pag . 1563; 30 novembre 1978, già citata; 28 giugno 1979, Anselme / Commissione, causa 255/78, Racc . pag . 2323; 18 febbraio 1982, Ruske / Commissione, causa 67/81, Racc . pag . 661; 13 maggio 1982, Alaimo / Commissione, causa 16/81, Racc . pag . 1559; 9 giugno 1983, Verzyck / Commissione, causa 225/82, Racc . pag . 1991 e le conclusioni dell' avvocato generale Rozès, pag . 2010; sentenza 14 luglio 1983, Detti / Corte di giustizia, causa 144/82, Racc . pag . 2421 ).
Sulle spese
45 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 11 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 di detto regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
46 Nel caso di specie, la convenuta è risultata soccombente nei suoi mezzi nella causa T-32/89 . Essa va quindi condannata alle spese relative a tale causa . Nella causa T-39/89, essendo il ricorso irricevibile, ai sensi di dette disposizioni si deve dichiarare che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative a tale causa .
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) Nella causa T-32/89, la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 75/87, con cui si rifiuta di concedere al ricorrente il punteggio necessario per poter partecipare alle prove facoltative, è annullata .
2 ) In tale causa, la convenuta è condannata alle spese .
3 ) Nella causa T-39/89, il ricorso è irricevibile .
4 ) In tale causa, ciascuna delle parti sopporterà le proprie
spese .