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Document 61989CJ0357

    Sentenza della Corte del 26 febbraio 1992.
    V.J.M. Raulin contro Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep Studiefinanciering - Paesi Bassi.
    Parità di trattamento - Accesso all'istruzione - Sussidio per gli studi.
    Causa C-357/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-01027

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:87

    61989J0357

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 FEBBRAIO 1992. - V. J. M. RAULIN CONTRO MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING - PAESI BASSI. - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO - SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI STUDI. - CAUSA C-357/89.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01027


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Esistenza di un rapporto di lavoro - Esercizio di attività reali ed effettive - Criteri di valutazione - Lavoratore vincolato da un contratto di lavoro avventizio

    (Trattato CEE, art. 48)

    2. Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Persona che intraprende degli studi dopo aver svolto un' attività lavorativa

    - Mantenimento dello status di lavoratore - Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

    3. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sulla nazionalità - Divieto - Ambito d' applicazione - Sussidi concessi agli studenti per l' accesso all' insegnamento professionale - Limite - Sussidi diretti a

    compensare le spese di sostentamento dello studente

    (Trattato CEE, art. 7)

    4. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sulla nazionalità - Divieto - Accesso all' insegnamento professionale - Conseguenze - Diritto di ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro di un cittadino ammesso a seguire una formazione professionale - Limitazioni ammissibili - Condizionamento del diritto di ingresso e di soggiorno e del diritto ad un sussidio concesso per accedere alla formazione al rilascio di un permesso di soggiorno - Inammissibilità

    (Trattato CEE, artt. 7 e 128)

    Massima


    1. La nozione di lavoratore ha una portata comunitaria e non deve essere interpretata restrittivamente. Caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra persona e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione, non rilevando la natura del vincolo giuridico intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro. Le condizioni di lavoro di un dipendente vincolato da un contratto che non offra alcuna garanzia quanto al numero di ore da effettuare, così che l' interessato lavori solo per un numero assai esiguo di giorni alla settimana o di ore giornaliere, che non obblighino il datore di lavoro a retribuire il dipendente e a farlo fruire delle prestazioni previdenziali, se non in quanto egli abbia effettivamente lavorato, e che non comportino l' obbligo per il dipendente di dar seguito ad una richiesta del datore di lavoro, non impediscono di considerare la persona in questione come lavoratore alla stregua dell' art. 48 del Trattato, purché si tratti di esercizio di attività reali ed effettive, restandone escluse le attività talmente ridotte da risultare puramente marginali ed accessorie.

    Nel valutare il carattere reale ed effettivo dell' attività esercitata dal lavoratore, il giudice nazionale ha facoltà di tener conto del carattere irregolare e della durata limitata delle prestazioni effettivamente compiute nell' ambito di un contratto di lavoro avventizio.

    2. Nel valutare lo status di lavoratore, occorre prendere in considerazione tutte le attività lavorative svolte dall' interessato nel territorio dello Stato membro ospitante, ma non le attività dallo stesso esercitate in altri Stati della Comunità. Il mantenimento dello status di lavoratore, al quale consegue il diritto di fruire dei vantaggi garantiti dall' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, in capo a colui che cessi la propria attività lavorativa per dedicarsi a studi a tempo pieno, è subordinato all' esistenza di una correlazione tra le attività lavorative precedentemente esercitate nello Stato membro ospitante e gli studi intrapresi, a meno che il lavoratore migrante non sia involontariamente in disoccupazione e la situazione del mercato del lavoro lo costringa ad operare una riconversione professionale in un diverso settore di attività.

    3. L' art. 7, primo comma, del Trattato, che enuncia il divieto delle discriminazioni fondate sulla nazionalità, si applica, in riferimento ad un sussidio finanziario concesso da uno Stato membro ai suoi cittadini per consentire loro di seguire una formazione professionale, solo nei limiti in cui tale sussidio sia destinato a compensare le spese d' accesso a tale formazione. Gli studenti provenienti da un altro Stato membro hanno pertanto il diritto di ricevere un trattamento identico a quello riservato agli studenti cittadini dello Stato membro ospitante, per qualsiasi sussidio inteso a compensare le spese d' iscrizione o altre spese, in particolare di frequenza ai corsi, di accesso ai medesimi, dovendosi tuttavia escludere che la suddetta disposizione possa fondare una pretesa a ricevere un aiuto per le spese di sostentamento.

    4. Il principio della parità di trattamento in tema di condizioni d' accesso alla formazione professionale, che discende dagli artt. 7 e 128 del Trattato, implica che un cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro vanta a tale titolo un diritto di soggiorno per la durata della formazione medesima, diritto che può essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro ospitante. Il diritto di soggiorno di uno studente cittadino di uno Stato membro è tuttavia circoscritto a quanto è necessario per consentire all' interessato di seguire una formazione professionale e può, conseguentemente, essere limitato nel tempo dalla durata degli studi intrapresi ed essere concesso solo ai fini di questi studi o subordinato a condizioni che siano collegate ad interessi superiori dello Stato membro, quali la copertura delle spese di sostentamento e di assicurazione di malattia, in relazione alle quali non è operante il principio dell' accesso a parità di condizioni alla formazione professionale.

    Costituisce discriminazione vietata dall' art. 7 del Trattato l' imposizione, ad opera di uno Stato membro, nei confronti di uno studente cittadino di un altro Stato membro che vanti in forza del diritto comunitario un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, del requisito del possesso di un permesso di soggiorno per fruire del diritto ad un regime di finanziamento delle spese d' accesso all' insegnamento.

    Parti


    Nel procedimento C-357/89,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep Studiefinanciering (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    V.J.M. Raulin

    e

    Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

    domanda vertente sull' interpretazione delle disposizioni degli artt. 7, 48 e 128 del Trattato CEE nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: W. Van Gerven

    cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il governo olandese, dal signor B.R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    - per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Regierungsdirektor presso il ministro federale dell' Economia, e J. Karl, in qualità di agenti;

    - per il governo italiano, dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato, in qualità di agente;

    - per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor A. Rodger, QC, solicitor general for Scotland;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius e dal signor B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite, all' udienza del 28 maggio 1991, le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dal signor De Zwaan, in qualità di agente, del governo italiano, del governo del Regno Unito e della Commissione,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 24 novembre 1989, pervenuta in cancelleria il 27 novembre successivo, il College van Beroep Studiefinanciering ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, sette questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 7, 48 e 128 del medesimo Trattato nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la signora V.J.M. Raulin, ricorrente nella causa principale, e il Minister van Ondervijs en Wetenschappen, (ministro della Pubblica istruzione e della Ricerca scientifica), resistente nella causa principale, in ordine ad una domanda di sussidio inoltrata dalla signora Raulin ai sensi della Wet op de Studiefinanciering (legge olandese sul finanziamento degli studi del 24 aprile 1986, in prosieguo: la "WSF").

    3 Dagli atti di causa risulta che verso la fine del 1985 la signora Raulin, cittadina francese, aveva fissato la propria dimora nei Paesi Bassi senza segnalarsi presso l' ufficio stranieri e senza ottenere un permesso di soggiorno. Nel marzo 1986 la suddetta stipulava, per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 3 novembre 1986, un contratto di lavoro denominato "oproep contract" (contratto a chiamata), nell' ambito del quale prestava, nei giorni tra il 5 e il 21 marzo 1986, 60 ore di lavoro come inserviente. Il 1 agosto 1986 intraprendeva dei corsi di arti figurative a tempo pieno presso la Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam.

    4 Il 5 dicembre 1986 la signora Raulin inoltrava presso il Minister van Ondervijs en Wetenschappen una domanda di finanziamento degli studi ai sensi della WSF, domanda che veniva respinta per il periodo compreso tra l' ottobre 1986 e il dicembre 1987, in particolare sul rilievo che, in forza della WSF, la richiedente non poteva essere equiparata ad un cittadino olandese, non essendo in possesso di un permesso di soggiorno.

    5 In seguito alla reiezione, da parte dello stesso ministro in data 25 settembre 1987, del reclamo proposto avverso la suddetta decisione di diniego, la signora Raulin adiva il College van Beroep Studiefinanciering (giudice competente a conoscere in ultimo grado delle controversie relative alla concessione dei finanziamenti degli studi ai sensi della WSF) con ricorso diretto contro quest' ultima decisione di rigetto del ministro. Dinanzi al predetto collegio la signora Raulin faceva sostanzialmente valere che il suo contratto di lavoro le conferiva lo status di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e che, di conseguenza, essa aveva diritto ad un sussidio per le spese di studio e di mantenimento in forza dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. In subordine, essa ha sostenuto di avere in ogni caso titolo per ottenere, in forza del generale principio di parità di trattamento enunciato nell' art. 7 del Trattato CEE, la parte di sussidio corrispondente alle spese d' iscrizione.

    6 Ritenendo che la soluzione della controversia presupponesse un' interpretazione della pertinente disciplina comunitaria, il giudice di rinvio disponeva la sospensione del procedimento e deferiva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se le caratteristiche dell' attività svolta da una persona che ha stipulato un contratto di lavoro a chiamata portino ad escludere che questa persona sia considerata lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE.

    2) Se la circostanza che una persona abbia svolto o inteso svolgere soltanto per poco tempo un' attività di natura economica, per esempio nell' ambito di un contratto di lavoro a chiamata, sia rilevante per valutare se si tratti di attività avente così scarsa rilevanza da risultare manifestamente marginale ed accessoria, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori.

    3) Se lo status di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE debba essere valutato alla luce di tutte le attività precedentemente svolte dal lavoratore subordinato nell' ambito della Comunità europea o esclusivamente sulla base dell' ultima attività svolta nello Stato membro che lo ospita.

    4) Se un lavoratore migrante che ha lasciato (volontariamente o involontariamente) il suo precedente lavoro per frequentare un corso di studi allo scopo di acquisire nuove qualificazioni nell' ambito della propria attività professionale possa mantenere il proprio status di lavoratore ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, nonostante l' inesistenza di un qualsiasi legame fra la sua precedente attività e gli studi da lui prescelti, e possa, su tale base, rivendicare gli stessi vantaggi sociali di cui godono i lavoratori nazionali aventi il suo stesso status.

    5) Se il fatto di esigere il permesso di soggiorno per consentire allo studente migrante di accedere al finanziamento dei suoi studi, mentre la stessa condizione non è imposta agli studenti aventi la cittadinanza dello Stato membro interessato, costituisca una discriminazione vietata dall' art. 7 del Trattato CEE.

    6) Se il cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire un corso di formazione professionale in un altro Stato membro tragga dalle pertinenti norme dell' ordinamento comunitario un diritto a soggiornare nel secondo Stato membro per potervi frequentare il suddetto corso di formazione professionale. In caso di soluzione affermativa, se il predetto cittadino possa esercitare il diritto di soggiorno indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte del secondo Stato membro. Se, in tal caso, le autorità del secondo Stato membro possano rilasciare un permesso di soggiorno sottoposto a condizioni limitative per quanto riguarda lo scopo e la durata del soggiorno nonché per quanto riguarda il possesso di mezzi di sostentamento da parte dell' interessato.

    7) Se un sistema di finanziamento degli studi (quale quello disposto dalla WSF olandese), che non operi distinzioni fra il rimborso delle spese di accesso all' insegnamento ed il rimborso delle spese di sostentamento, rientri in tutto o in parte nella sfera d' applicazione del Trattato CEE (ed in particolare degli artt. 7 e 128 di questo Trattato).

    Qualora vi rientri solo parzialmente, se la circostanza che tale sistema di finanziamento degli studi non operi la distinzione di cui sopra implichi che al cittadino di un altro Stato membro il quale, in ipotesi, si rechi a frequentare nei Paesi Bassi un corso di formazione professionale debba eventualmente riconoscersi il finanziamento integrale delle spese scolastiche ((come per esempio quelle elencate nell' art. 12, n. 1, lett. c) della WSF)) oppure soltanto una quota (proporzionale) dell' importo al quale avrebbe del resto diritto in caso di piena applicazione nei suoi riguardi delle disposizioni della WSF relative al livello del finanziamento degli studi da concedere".

    7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla nozione di lavoratore (prime quattro questioni)

    8 Con la sua prima questione, il giudice di rinvio intende sostanzialmente appurare se, avuto riguardo alle condizioni di lavoro, un lavoratore che abbia stipulato un "oproep contract" (contratto di lavoro a chiamata) possa essere considerato lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE.

    9 Emerge dall' ordinanza di rinvio che nel diritto olandese l' "oproep contract" costituisce uno strumento di assunzione dei lavoratori in settori, come l' industria alberghiera, nei quali il volume delle attività ha carattere stagionale. Nell' ambito di un simile contratto non viene fornita alcuna garanzia circa le ore da prestare e, di frequente, l' interessato lavora solo per un numero di giorni settimanali o di ore giornaliere assai esiguo. Il datore di lavoro è tenuto al versamento della retribuzione e delle prestazioni previdenziali solo nei limiti in cui il lavoratore sia stato effettivamente impiegato. Inoltre, il governo olandese ha precisato in udienza che il suddetto contratto di lavoro "oproep" non obbliga il lavoratore a dar seguito ad una chiamata da parte del datore di lavoro.

    10 E' opportuno, preliminarmente, richiamare la costante giurisprudenza secondo la quale la nozione di lavoratore ha portata comunitaria e non può essere interpretata restrittivamente. Ciononostante, per essere considerata lavoratore, una persona deve esercitare attività reali ed effettive, restandone escluse le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. Caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v. in particolare sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 21 della motivazione). Al riguardo, la natura giuridica del rapporto intercorrente tra il lavoratore ed il datore di lavoro è irrilevante ai fini dell' applicazione dell' art. 48 del Trattato (v. sentenza 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punto 16 della motivazione).

    11 La prima questione deve essere pertanto risolta nel senso che le condizioni di lavoro di un lavoratore che ha stipulato un "oproep contract" (contratto di lavoro a chiamata) non escludono la considerazione del medesimo come lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE.

    12 Con la seconda questione, il giudice di rinvio intende stabilire se la circostanza che l' interessato abbia esercitato un' attività soltanto per un breve periodo di tempo importi che l' attività in questione sia meramente marginale ed accessoria, così che la persona che l' ha esercitata non potrebbe considerarsi lavoratore.

    13 E' opportuno ricordare che, mentre il lavoro ad orario ridotto non è escluso dalla sfera d' applicazione delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori, dette norme si applicano solo all' esercizio di attività reali ed effettive, restando escluse da questa sfera le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie (sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 17 della motivazione). E' compito del giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari per stabilire se l' interessato possa essere considerato lavoratore conformemente alla suddetta giurisprudenza.

    14 Va tuttavia rilevato che il giudice nazionale, nell' apprezzare il carattere reale ed effettivo dell' attività di cui trattasi, ha facoltà di tener conto del carattere irregolare e della durata limitata delle prestazioni effettivamente compiute nell' ambito di un contratto di lavoro saltuario. La circostanza che nell' ambito di un rapporto di lavoro l' interessato abbia effettuato solo un numero assai esiguo di ore può costituire un indice del fatto che le attività esercitate sono meramente marginali ed accessorie. Il giudice nazionale può parimenti tener conto, all' occorrenza, del fatto che la persona sia tenuta a mantenersi a disposizione per lavorare su richiesta del datore di lavoro.

    15 Conseguentemente, la seconda questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che la durata dell' attività lavorativa esercitata dall' interessato è un elemento del quale il giudice nazionale può tener conto per valutare se tale attività sia reale ed effettiva o sia invece talmente ridotta da risultare meramente marginale ed accessoria.

    16 La terza questione del giudice di rinvio prospetta il quesito se lo stesso giudice debba tener conto, nel valutare lo status di lavoratore dell' interessato, delle attività diverse da quelle esercitate da ultimo nello Stato membro ospitante.

    17 Con riguardo alle attività esercitate in Stati membri diversi dal paese ospitante, si deve segnalare che il regolamento n. 1612/68 si prefigge di agevolare la libera circolazione dei lavoratori e di garantire a tal fine l' integrazione del lavoratore nel paese che lo ospita. Lo status di lavoratore migrante e, dunque, il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali vengono acquistati solo per effetto dell' attività lavorativa esercitata nel paese ospitante.

    18 Con riguardo alle attività lavorative esercitate nello Stato membro ospitante, bisogna ricordare che, pronunciandosi sul tema dei sussidi per gli studi universitari, la Corte ha già affermato che, fatta salva l' ipotesi di disoccupazione involontaria, il mantenimento dello status di lavoratore è subordinato all' esistenza di una relazione fra l' oggetto degli studi e l' attività lavorativa precedente (sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag. 3161, punto 37 della motivazione). Spetta al giudice nazionale valutare se dal complesso delle attività lavorative antecedentemente esercitate nello Stato membro ospitante, siano esse state intercalate o no da periodi di formazione, riconversione professionale o riqualificazione, emerga l' esistenza di una correlazione con l' oggetto degli studi di cui trattasi.

    19 Ciò premesso, la terza questione deve essere risolta nel senso che, per accertare lo status di lavoratore, occorre prendere in considerazione tutte le attività lavorative svolte dall' interessato nello Stato membro ospitante, ma non le attività dallo stesso esercitate in altri Stati della Comunità.

    20 Con la quarta questione, il giudice di rinvio chiede se un lavoratore migrante conservi il proprio status di lavoratore e possa pertanto conseguire i vantaggi garantiti dall' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, qualora, nell' ipotesi in cui egli cessi la propria attività lavorativa per dedicarsi a studi a tempo pieno, non sussista alcun nesso tra le pregresse attività e il genere degli studi prescelti.

    21 La Corte ha già avuto modo di dichiarare che, nel caso di un cittadino di uno Stato membro che abbia intrapreso nello Stato ospitante, dopo avervi svolto un' attività lavorativa, studi universitari sanciti da un diploma professionale, il mantenimento dello status di lavoratore è subordinato all' esistenza di una correlazione fra la precedente attività lavorativa e gli studi in questione (v. in particolare sentenza Lair, citata, punto 39 della motivazione). Come si è sopra rilevato al punto 18, quest' ultima condizione non può tuttavia essere imposta allorché un lavoratore migrante versa in stato di disoccupazione involontaria e quando la situazione del mercato del lavoro costringa ad operare una riconversione professionale in un diverso settore di attività.

    22 Si deve pertanto risolvere la quarta questione posta dal giudice di rinvio nel senso che un lavoratore migrante che cessi la propria attività lavorativa per intraprendere studi a tempo pieno che non abbiano alcun nesso con le attività lavorative precedentemente svolte non conserva il proprio status di lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE, a meno che non sia involontariamente disoccupato.

    Sulla sfera d' applicazione degli artt. 7 e 128 del Trattato (questioni quinta, sesta e settima)

    23 Il giudice di rinvio sottopone il secondo gruppo di questioni per l' ipotesi in cui la ricorrente nella causa principale non abbia acquisito o, se del caso, non abbia conservato lo status di lavoratore. Risulta dagli atti di causa che, in tale evenienza, la signora Raulin assume in subordine di avere diritto alla parte di sussidio finanziario destinata a compensare le spese d' iscrizione e di frequenza ai corsi. E' opportuno esaminare le suddette questioni in ordine inverso rispetto a quello nel quale esse sono state prospettate.

    24 Con la settima questione, il giudice di rinvio intende appurare se l' art. 7, primo comma, del Trattato CEE si applichi ad un regime di finanziamento degli studi che non opera alcuna distinzione tra rimborso delle spese d' accesso ai corsi e rimborso delle spese di sostentamento.

    25 Va preliminarmente ricordato che l' art. 7, primo comma, del Trattato si applica ad un sussidio concesso da uno Stato membro ai suoi cittadini per il compimento di studi universitari solo in quanto esso miri a coprire le spese d' iscrizione od altre spese, in particolare di frequenza agli studi, necessarie per l' accesso ai corsi (v. le succitate sentenze Lair, punto 16 della motivazione, e Brown).

    26 Il governo olandese sostiene che la borsa di base concessa in forza della WSF non presenta alcun nesso con la tassa d' immatricolazione che deve essere versata in un caso concreto. Qualsiasi tentativo di presentare la borsa di base secondo i vari elementi di costo sarebbe artificioso ed estraneo alla ratio della WSF, che consisterebbe nell' assicurare allo studente una partecipazione alle spese per il sostentamento e costituirebbe pertanto uno strumento di politica sociale rientrante nella sfera di competenza degli Stati membri.

    27 Questo argomento non può essere condiviso. Infatti, come lo stesso governo olandese ammette, la borsa in questione consta di vari elementi, tra i quali figurano le spese di accesso ai corsi. La circostanza che lo scopo di questa borsa sia quello di consentire agli studenti di valersi di un' ampia autonomia finanziaria non impedisce di considerare la parte destinata a coprire le spese d' iscrizione o di frequenza ai corsi come rientrante nella sfera d' applicazione del Trattato.

    28 Gli studenti provenienti da un altro Stato membro hanno diritto a ricevere un trattamento identico a quello riservato agli studenti cittadini dello Stato membro ospitante, nei limiti in cui l' aiuto concesso sia finalizzato a compensare le spese d' iscrizione ed altre spese necessarie per l' accesso ai corsi, e ciò a prescindere dalle modalità di computo del sussidio o dalla ratio alla quale esso è informato. Spetta al giudice nazionale accertare quale parte del finanziamento sia destinata a compensare le spese necessarie per accedere alla formazione professionale.

    29 Conseguentemente, la settima questione posta dal giudice di rinvio va risolta nel senso che l' art. 7, primo comma, del Trattato si applica ad un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro ai propri cittadini per consentire loro di conseguire una formazione professionale, nei limiti in cui tale aiuto sia inteso a coprire le spese di accesso alla detta formazione.

    30 Mediante la sesta questione, il giudice di rinvio desidera chiarire se un cittadino di uno Stato membro il quale sia stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro vanti in forza del diritto comunitario un diritto di ingresso e di soggiorno in quest' ultimo Stato finalizzato al conseguimento di questa formazione professionale.

    31 Tale questione è stata prospettata in riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo la quale le condizioni d' accesso alla formazione professionale rientrano nella sfera d' applicazione del Trattato CEE, onde l' imposizione di un onere pecuniario quale condizione per l' accesso ai corsi d' istruzione professionale agli studenti cittadini degli altri Stati membri, mentre un simile onere non viene imposto ai cittadini nazionali, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall' art. 7 del Trattato (v. in particolare sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 593).

    32 Sul punto il governo olandese, sostenuto dal Regno Unito e dal governo tedesco, ha sostenuto per l' essenziale che la sentenza Gravier si riferisce alla sola tassa d' iscrizione e al "minerval" e che, alla luce della suddetta sentenza, non potrebbe argomentarsi dagli artt. 7 e 128 del Trattato CEE che il fatto che un cittadino di uno Stato membro sia stato formalmente ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro conferisca al medesimo cittadino un diritto di soggiornare in quest' ultimo Stato membro. Il Regno Unito ha anche aggiunto che il Trattato, allorché ha espressamente riconosciuto un diritto di residenza, lo ha subordinato a condizioni. Poiché un diritto di residenza implicitamente conferito dall' art. 7 non sarebbe accompagnato da alcuna limitazione, sarebbe lecito dedurne, a giudizio del Regno Unito, che l' articolo in parola non ha inteso conferire alcun diritto di ingresso o di residenza.

    33 Per converso, la Commissione ha osservato che il diritto di essere ammessi ad una formazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali resterebbe illusorio, ove lo studente che si vale di tale diritto non fosse altresì autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel quale la formazione professionale viene impartita. Essa ne inferisce che il diritto di soggiornare costituisce un corollario di questo primo diritto.

    34 L' argomento della Commissione merita di essere accolto. Invero, il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni d' accesso alla formazione professionale non riguarda soltanto gli obblighi imposti dall' istituto didattico considerato, quali le tasse d' iscrizione, ma ricomprende altresì ogni misura atta ad ostacolare l' esercizio del diritto. E' evidente che uno studente ammesso a seguire una formazione professionale rischierebbe di trovarsi nell' impossibilità di frequentare dei corsi, ove non fruisse di un diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale il corso si svolge. Ne deriva che il principio della parità di trattamento in tema di condizioni d' accesso alla formazione professionale, che discende dagli artt. 7 e 128 del Trattato CEE, implica che un cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro fruisce, a tal fine, di un diritto di soggiorno per la durata della formazione.

    35 Nella seconda parte della sesta questione il giudice di rinvio chiede se tale diritto di soggiorno possa essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno.

    36 Sul punto, è giurisprudenza costante che un permesso di soggiorno è un atto inteso a comprovare la posizione individuale di un cittadino di un altro Stato membro alla luce delle norme comunitarie. Tuttavia, non avendo il rilascio di un simile permesso natura di atto costitutivo dei diritti garantiti dal diritto comunitario, la sua mancanza non può pregiudicare l' esercizio di tali diritti (v. segnatamente sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 33 della motivazione, e 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 25 della motivazione).

    37 Ne consegue che il diritto di ingresso e di soggiorno che uno studente cittadino di uno Stato membro vanta in forza del diritto comunitario non può essere subordinato alla concessione di un permesso di soggiorno.

    38 Nella terza parte della sesta questione il giudice di rinvio chiede se, ed entro quali limiti, lo Stato membro ospitante possa subordinare il diritto di soggiorno a condizioni restrittive.

    39 Al riguardo, si deve rilevare che, poiché il diritto di soggiorno di uno studente cittadino di uno Stato membro altro non è se non il portato naturale del diritto di accedere a parità di condizioni ad una formazione professionale, esso è conseguentemente circoscritto a quanto è necessario per consentire all' interessato di seguire la detta formazione. Pertanto, il diritto di soggiorno può essere limitato nel tempo dalla durata degli studi intrapresi e concesso unicamente con riferimento a tali studi. Inoltre, il diritto di soggiorno può essere subordinato a condizioni connesse agli interessi superiori dello Stato membro, quali la copertura delle spese di sostentamento e di assicurazione malattia, nei confronti delle quali il principio dell' accesso a parità di condizioni alla formazione professionale non è operante.

    40 Atteso quanto sopra, pertanto, la sesta questione posta dal giudice di rinvio deve essere risolta nel senso che un cittadino di uno Stato membro ammesso a ricevere una formazione professionale in un altro Stato membro acquista, in forza del diritto comunitario, un diritto di soggiornare in quest' ultimo Stato per potervi ricevere la suddetta formazione e per il periodo di durata della stessa. Tale diritto può essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro ospitante. Il suddetto diritto di soggiorno può tuttavia essere subordinato a determinate condizioni in relazione alle quali non è operante il principio della parità di trattamento nell' accesso alla formazione professionale.

    41 Con la quinta questione, il giudice di rinvio intende accertare se l' imposizione, ad opera di uno Stato membro, nei confronti di uno studente cittadino di un diverso Stato membro, del requisito del possesso di un permesso di soggiorno per fruire del diritto ad un regime di finanziamento delle spese relative agli studi, requisito che non viene invece imposto agli studenti suoi cittadini, costituisca una discriminazione vietata dall' art. 7 del Trattato CEE.

    42 Al riguardo, evincesi dalle sentenze Royer e Echternach e Moritz, sopra richiamate, che quando l' interessato vanta un diritto di soggiorno in forza delle norme comunitarie il permesso di soggiorno non ha carattere costitutivo di questo diritto. Ne consegue che l' art. 7 del Trattato CEE osta a che una domanda di finanziamento delle spese d' iscrizione o di altre spese d' accesso alla formazione professionale rientranti nella sfera del Trattato venga subordinata al possesso di un permesso di soggiorno.

    43 Conseguentemente, la quinta questione pregiudiziale deferita dal giudice di rinvio va risolta nel senso che l' art. 7 del Trattato CEE osta a che uno Stato membro imponga ad uno studente cittadino di un altro Stato membro e titolare in forza della normativa comunitaria di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante il requisito del possesso di un permesso di soggiorno per poter fruire del regime di finanziamento degli studi.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    44 Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, italiano e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono costituire oggetto di rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep Studiefinanciering con ordinanza 27 novembre 1989, dichiara:

    1) Le condizioni di lavoro di un lavoratore che ha stipulato un "oproep contract" (contratto di lavoro a chiamata), non escludono la considerazione del medesimo come lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE.

    2) La durata dell' attività lavorativa esercitata dall' interessato è un elemento di cui il giudice nazionale può tener conto per valutare se tale attività sia reale ed effettiva o sia invece talmente ridotta da risultare meramente marginale ed accessoria.

    3) Per accertare lo status di lavoratore, occorre prendere in considerazione tutte le attività lavorative svolte dall' interessato nello Stato membro ospitante, ma non le attività dallo stesso esercitate in altri Stati della Comunità.

    4) Un lavoratore migrante che cessi la propria attività lavorativa per intraprendere studi a tempo pieno che non abbiano alcun nesso con le attività lavorative precedentemente svolte non conserva il proprio status di lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE, a meno che non sia involontariamente disoccupato.

    5) L' art. 7, primo comma, del Trattato si applica ad un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro ai propri cittadini per consentire loro di conseguire una formazione professionale, nei limiti in cui tale aiuto sia inteso a coprire le spese di accesso alla detta formazione.

    6) Un cittadino di uno Stato membro ammesso a ricevere una formazione professionale in un altro Stato membro acquista, in forza del diritto comunitario, un diritto di soggiornare in quest' ultimo Stato per potervi ricevere la suddetta formazione e per il periodo di durata della stessa. Tale diritto può essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro ospitante. Il suddetto diritto di soggiorno può tuttavia essere subordinato a determinate condizioni, in relazione alle quali non è operante il principio della parità di trattamento nell' accesso alla formazione professionale.

    7) L' art. 7 del Trattato osta a che uno Stato membro imponga ad uno studente cittadino di un altro Stato membro e titolare in forza della normativa comunitaria di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante il requisito del possesso di un permesso di soggiorno per poter fruire del regime di finanziamento degli studi.

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