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Document 61989CJ0034

Sentenza della Corte dell'11 ottobre 1990.
Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.
Liquidazione dei conti FEAOG - Esercizio 1986 - Recupero di aiuti indebitamente versati.
Causa C-34/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-03603

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:353

61989J0034

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 OTTOBRE 1990. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE DEI CONTI FEAOG - ESERCIZIO 1986 - RECUPERO DI AIUTI INDEBITAMENTE PAGATI. - CAUSA C-34/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03603


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Importi irregolarmente versati e non recuperati - Imputazione a carico degli Stati membri in caso di negligenza da parte loro - Valutazione alla luce delle prescrizioni del diritto comunitario - Obbligo di diligenza degli Stati membri - Obbligo della Commissione di concedere agli Stati membri un termine di regolarizzazione prima di rifiutare di accollarsi determinate spese

( Trattato CEE, art . 5; regolamento del Consiglio n . 729/70, art . 8, nn . 1 e 2 )

Massima


Quando nell' ambito della gestione del FEAOG importi versati a seguito di irregolarità non siano stati interamente recuperati e ne derivi un onere finanziario, la questione se tale onere debba essere sopportato dallo Stato membro interessato, in ragione dell' esistenza di negligenze che gli sono imputabili ai sensi dell' art . 8, n . 2, del regolamento n . 729/70, va risolta alla luce del diritto comunitario e degli obblighi che esso impone sia agli Stati membri sia alla Commissione .

Tra questi ultimi figura l' obbligo di diligenza generale, imposto agli Stati membri dall' art . 5 del Trattato, quale è precisato dai due primi paragrafi dell' art . 8 sopra menzionato per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune . Tale obbligo implica che gli Stati membri adottino prontamente i provvedimenti destinati a rimediare alle irregolarità . Infatti, dopo un certo periodo di tempo, il recupero delle somme indebitamente versate può essere complicato o divenire impossibile, a causa di talune circostanze, quali in particolare la cessazione delle attività o la perdita di documenti contabili .

Il diritto comunitario esige altresì che i rapporti finanziari tra la Commissione e gli Stati membri abbiano carattere certo e prevedibile . Ciò comporta che se la Commissione intende attribuire effetti finanziari all' inerzia o alla carenza delle autorità nazionali nell' adempimento dei loro obblighi comunitari, quali quelli imposti dal citato art . 8, essa deve formulare chiaramente le proprie censure nei loro confronti e può trarre conseguenze finanziarie dall' inadempimento degli interessati solo alla scadenza di un termine ragionevole .

Parti


Nella causa C-34/89,

Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata d' Italia, 5, rue Marie Adélaïde,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Giuliano Marenco, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione 29 novembre 1988, 88/630/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( FEAOG ), sezione "garanzia" ( GU L 353, pag . 30 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, F.A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg e P.J.G . Kapteyn, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali delle parti all' udienza del 14 giugno 1990, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, e la Commissione dal sig . Giuliano Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 9 febbraio 1989, la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi dell' art . 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 29 novembre 1988, 88/630/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( FEAOG ), sezione "garanzia" ( GU L 353, pag . 30 ), nella parte in cui esclude dall' imputabilità al FEAOG la somma di 10 410 055 894 LIT ., pagata dalle autorità italiane ad un certo numero di produttori di olio di oliva come anticipi sull' aiuto alla produzione tra il 1978 ed il 1984 .

2 Il ricorso era inizialmente diretto all' annullamento della detta decisione in quanto essa escludeva dall' imputabilità al FEAOG anche la somma di 54 186 548 420 LIT ., relativa a talune compensazioni alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli . Con lettera 21 dicembre 1989, il governo italiano ha comunicato di rinunciare a questa parte del ricorso relativa alle compensazioni .

3 Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 22 settembre 1966, n . 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( GU 172, pag . 3025 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1978, n . 1562 ( GU L 185, pag . 1 ), istituisce un regime di aiuto alla produzione ed al consumo di olio di oliva nella Comunità . L' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 1562/78 dispone che l' aiuto alla produzione viene fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la stagione commerciale che inizia l' anno successivo . L' art . 12 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 novembre 1978, n . 2753, che fissa le norme generali relative all' aiuto alla produzione di olio di oliva per la stagione 1978/79 ( GU L 331, pag . 10 ), autorizza gli Stati membri a versare alle organizzazioni di produttori un anticipo che non può superare il 70% dell' importo dell' aiuto richiesto . Disposizioni analoghe figurano nei regolamenti che si applicano alle stagioni 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83 e 1983/84 .

4 L' ente d' intervento italiano, AIMA, ha versato, in conformità a tali disposizioni, anticipi sull' aiuto alla produzione di olio di oliva per le stagioni 1978/79 - 1983/84 . E' risultato che per queste stagioni gli anticipi erano superiori agli aiuti effettivamente dovuti, a seguito della riduzione delle quantità di olio che potevano fruire dell' aiuto . L' art . 8 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94, pag . 13 ), impone agli Stati membri l' obbligo di procedere al recupero della differenza tra l' anticipo e l' aiuto effettivamente dovuto . Esso così recita nei nn . 1 e 2 :

"1 . Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per

- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

- prevenire e perseguire le irregolarità,

- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze .

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie .

2 . In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri .

Le somme recuperate sono versate ai servizi o agli organismi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo ".

5 Nel corso di controlli effettuati presso l' AIMA nel 1985 gli uffici della Commissione hanno constatato che la contabilizzazione ed il recupero degli importi di aiuti indebitamente versati non erano soddisfacenti . La Commissione ne ha informato le autorità italiane con telex 29 luglio 1986 invitandole a fornire con urgenza chiarimenti al riguardo . Le autorità italiane reagivano il 28 giugno 1988, informando la Commissione del fatto che lettere relative al recupero degli anticipi versati in eccesso erano state o stavano per essere spedite ai beneficiari degli aiuti . Nel frattempo, però, la Commissione aveva redatto la relazione di sintesi del 15 giugno 1988, per l' esercizio finanziario 1986, nella quale proponeva di escludere dall' imputazione al FEAOG le somme da recuperare in quanto i ritardi nelle procedure di recupero erano inammissibili . L' atteggiamento della Commissione si è infine concretato nella decisione controversa 29 novembre 1988 .

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

7 Il governo italiano sostiene che nessuna norma comunitaria obbliga le autorità nazionali ad avviare procedure di ripetizione dell' indebito entro un termine più breve di quello stabilito dalle disposizioni nazionali in vigore, che è, nella fattispecie, di dieci anni . Tale termine non era, a suo parere, scaduto, quando sono state spedite, alla fine del giugno 1988, le lettere relative al recupero .

8 La Commissione ritiene per contro che ritardi da quattro a dieci anni nell' avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente versate per le stagioni 1978/79 - 1983/84 costituiscano una negligenza ai sensi dell' art . 8, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 729/70, le cui conseguenze finanziarie restano a carico dello Stato membro .

9 A questo proposito va rilevato che l' art . 8 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 distingue, nei nn . 1 e 2, due generi di rapporti . Il primo, che comprende i rapporti tra gli enti d' intervento e gli operatori economici, è disciplinato, secondo la prima frase del n . 1, dal diritto nazionale, nei limiti imposti dal rispetto del diritto comunitario ( vedasi in particolare sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor / Repubblica federale di Germania, Racc . pag . 2633 ).

10 Il secondo genere di rapporti, di cui si tratta nella presente causa, comprende i rapporti tra gli Stati membri e la Commissione . Tali rapporti non riguardano la concessione degli aiuti o il recupero degli anticipi versati in eccesso in quanto tali, ma la questione se sia lo Stato membro interessato o la Comunità a dover sopportare il relativo onere finanziario . La soluzione di tale questione, che ha conseguenze dirette sul bilancio comunitario, non può essere determinata dal diritto nazionale, diverso da uno Stato membro all' altro, ma deve essere fornita dal diritto comunitario . Sarebbe infatti incompatibile con l' uniformità della politica agricola comune e col bilancio comunitario la facoltà degli Stati membri di far variare le conseguenze finanziarie di tale politica in funzione delle loro norme nazionali, comprese quelle che prescrivono termini .

11 Ne consegue che la responsabilità per negligenze ai sensi dell' art . 8, n . 2, del regolamento n . 729/70, nell' ambito dei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, dev' essere determinata dal diritto comunitario . Per quanto riguarda le normative che possono comportare conseguenze finanziarie, tale diritto detta agli Stati membri e alla Commissione vari imperativi .

12 Gli Stati membri devono innanzitutto rispettare l' obbligo di diligenza generale di cui all' art . 5 del Trattato CEE, quale è precisato nel citato art . 8, nn . 1 e 2, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune . Tale obbligo implica che gli Stati membri adottino prontamente i provvedimenti destinati a rimediare alle irregolarità . Infatti, dopo un certo periodo di tempo, il recupero delle somme indebitamente versate può essere complicato o divenire impossibile a causa di talune circostanze quali, in particolare, la cessazione delle attività o lo smarrimento di documenti contabili . La Corte ha già avuto l' occasione di rilevarlo in un contesto diverso ( vedasi sentenza 25 novembre 1987, causa 343/85, Italia / Commissione, Racc . pag . 4711 ).

13 Ora, tali circostanze ricorrono in particolare quando uno Stato membro faccia trascorrere, come nella fattispecie, da quattro a dieci anni prima di avviare le procedure di ripetizione dell' indebito . Pertanto, le autorità italiane non risultano aver agito con la diligenza necessaria .

14 La certezza e la prevedibilità dei rapporti finanziari tra la Commissione e gli Stati membri costituisce, secondo una giurisprudenza costante ( vedasi, da ultimo, la sentenza 27 marzo 1990, causa C-10/88, Italia / Commissione, Racc . pag . I-1229 ), un secondo imperativo . Se la Commissione intende attribuire effetti finanziari all' inerzia o alla carenza delle autorità nazionali nell' adempimento dei loro obblighi comunitari, quali quelli imposti dall' art . 8 del regolamento ( CEE ) n . 729/70, la certezza e la prevedibilità dei rapporti finanziari esigono che la Commissione indichi chiaramente alle dette autorità i suoi addebiti e tragga conseguenze finanziarie dal loro inadempimento solo alla scadenza di un termine ragionevole .

15 Nella fattispecie non si può addebitare alla Commissione di aver disatteso tali principi di buona amministrazione . Dal fascicolo risulta infatti che gli uffici della Commissione avevano già rilevato ritardi nelle procedure di recupero nel corso dei controlli presso l' AIMA nel 1985 e che, già prima della redazione della relazione di sintesi, la Commissione, con lettera 15 aprile 1988, aveva manifestato alle autorità italiane l' intenzione di escludere dalla presa a carico da parte del FEAOG la somma controversa di 10 410 055 894 LIT .

16 Va infine osservato che le autorità italiane non potevano ragionevolmente ignorare che la loro inerzia poteva avere ripercussioni finanziarie .

17 Dalle considerazioni che precedono deriva che i mezzi dedotti dalla Repubblica italiana non sono fondati e che pertanto il ricorso dev' essere respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

18 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda . La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, ad eccezione di quelle corrispondenti alla censura ritirata nel corso del procedimento e relativamente alla quale le parti si sono accordate per sopportare ciascuna le loro proprie spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese, ad eccezione di quelle corrispondenti alla censura ritirata nel corso del procedimento .

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