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Document 61983CJ0267
Judgment of the Court of 13 February 1985. # Aissatou Diatta v Land Berlin. # Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. # Migrant workers - Right of residence for workers' families. # Case 267/83.
Sentenza della Corte del 13 febbraio 1985.
Aissatou Diatta contro Land Berlino.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Lavoratori migranti - Diritto di soggiorno della famiglia dei lavoratori.
Causa 267/83.
Sentenza della Corte del 13 febbraio 1985.
Aissatou Diatta contro Land Berlino.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Lavoratori migranti - Diritto di soggiorno della famiglia dei lavoratori.
Causa 267/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -00567
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:67
SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 FEBBRAIO 1985. - AISSATOU DIATTA CONTRO LAND BERLINO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT). - LAVORATORI MIGRANTI - DIRITTO DI SOGGIORNO DELLA FAMIGLIA DEI LAVORATORI. - CAUSA 267/83.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 00567
edizione speciale spagnola pagina 00263
edizione speciale svedese pagina 00061
edizione speciale finlandese pagina 00063
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DIRITTO DI SOGGIORNO DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA - UNICITA DELL ' ALLOGGIO FAMILIARE PERMANENTE - PRESUPPOSTO NON INDISPENSABILE - DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO A NORMA DELL ' ART . 11 DELL ' ART . N . 1612/68 - INSUSSISTENZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ARTT . 10 E 11 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DIRITTO DI SOGGIORNO DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA - CONIUGE - CONIUGI CHE VIVONO SEPARATI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 10 )
1 . IL DIRITTO DI SOGGIORNO CONTEMPLATO A FAVORE DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE DALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , BENCHE PRESUPPONGA , AI SENSI DEL N . 3 DI DETTO ARTICOLO , CHE L ' ALLOGGIO DI CUI IL LAVORATORE DISPONE POSSA CONSIDERARSI NORMALE PER OSPITARE LA FAMIGLIA , NON E TUTTAVIA SUBORDINATO AL FATTO CHE L ' ALLOGGIO FAMILIARE PERMANENTE SIA UNICO .
L ' ART . 11 DELLO STESSO REGOLAMENTO ATTRIBUISCE AI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE UNICAMENTE IL DIRITTO ALL ' ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA NELL ' INTERO TERRITORIO DELLO STATO OSPITANTE E NON PUO QUINDI COSTITUIRE LA BASE GIURIDICA DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO , INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO STABILITO DALL ' ART . 10 .
2 . AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , IL QUALE CONTEMPLA IL DIRITTO DEL CONIUGE DEL LAVORATORE MIGRANTE DI STABILIRSI CON LUI , IL VINCOLO CONIUGALE NON PUO CONSIDERARSI SCIOLTO FINO A CHE NON VI SIA STATO POSTO FINE DALLA COMPETENTE AUTORITA . CIO NON AV VIENE NEL CASO DEI CONIUGI CHE VIVONO SEMPLICEMENTE SEPARATI , NEMMENO QUANDO HANNO L ' INTENZIONE DI DIVORZIARE IN SEGUITO .
NEL PROCEDIMENTO 267/83 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ( CORTE SUPREMA IN MATERIA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
AISSATOU DIATTA , CITTADINA SENEGALESE , ABITANTE IN BERLINO ( OVEST ),
E
LAND BERLINO , RAPPRESENTATO DAL POLIZEIPRASIDENT ( QUESTORE ) DI BERLINO ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 10 E 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ,
1 CON ORDINANZA 18 OTTOBRE 1983 PERVENUTA ALLA CORTE IL 5 DICEMBRE SUCCESSIVO , LA PRIMA SEZIONE DEL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 10 E 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 2 ).
2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA LA SIG.RA DIATTA , CITTADINA SENEGALESE , E IL LAND DI BERLINO , NELLA PERSONA DEL POLIZEIPRASIDENT ( QUESTORE ).
3 LA DIATTA SPOSAVA UN CITTADINO FRANCESE , CHE RISIEDE E LAVORA IN BERLINO . DAL FEBBRAIO 1978 , ELLA LAVORA IN MODO PERMANENTE IN TALE CITTA .
4 DOPO AVER COABITATO PER UN CERTO TEMPO COL MARITO , IL 29 AGOSTO 1978 ELLA SI SEPARAVA DA LUI CON L ' INTENTO DI DIVORZIARE E DA ALLORA ABITA IN UN PROPRIO ALLOGGIO DISTINTO .
5 ALLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO , LA DIATTA NE SOLLECITAVA LA PROROGA E , CON PROVVEDIMENTO 29 AGOSTO 1980 , IL QUESTORE ( POLIZEI-PRASIDENT ) DI BERLINO RESPINGEVA LA DOMANDA IN QUANTO LA DIATTA NON ERA PIU MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLA CEE E NON COABITAVA PIU COL MARITO . DETTO PROVVEDIMENTO NEGATIVO VENIVA CONFERMATO DAL VERWALTUNGSGERICHT A CAUSA DELLA NON COABITAZIONE DEI CONIUGI . TALE GIUDICE RITENEVA , VICEVERSA , CHE SUSSISTEVA ANCORA IL VINCOLO FAMILIARE . LA RICORRENTE IMPUGNAVA DETTA PRONUNZIA DINANZI ALL ' OBERVERWALTUNGSGERICHT E , A SEGUITO DELLA SENTENZA DI REIEZIONE , RICORREVA DAVANTI AL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT .
6 IN TALE CONTESTO , IL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :
1 ) SE L ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL CONIUGE DEL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO E OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO RISIEDE ' PRESSO IL LAVORATORE ' ANCHE QUALORA EGLI SI SIA DA TEMPO SEPARATO DAL CONIUGE , MA OCCUPI NELLA MEDESIMA LOCALITA DEL LAVORATORE UN PROPRIO ALLOGGIO .
2 ) SE L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 CREI PER IL CONIUGE - CHE NON SIA CITTADINO COMUNITARIO - DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE LAVORI E VIVA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , UN DIRITTO DI SOGGIORNO INDIPENDENTE DAI PRESUPPOSTI DELL ' ART . 10 DELLO STESSO REGOLAMENTO , QUALORA EGLI VOGLIA SVOLGERE NEL TERRITORIO DI DETTO STATO MEMBRO UN ' ATTIVITA SUBORDINATA .
7 LE DUE QUESTIONI SOLLEVATE DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT MIRANO IN SOSTANZA AD ACCERTARE SE I FAMILIARI DI UN LAVORATORE MIGRANTE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , DEBBANO NECESSARIAMENTE COABITARE CON LUI IN MODO PERMANENTE PER ESSER TITOLARI DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO IN FORZA DI TALE DISPOSIZIONE , E SE L ' ART . 11 DI DETTO REGOLAMENTO CONFERISCA UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 .
8 L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 DISPONE :
' 1 ) HANNO DIRITTO DI STABILIRSI CON IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALUNQUE SIA LA LORO CITTADINANZA :
A ) IL CONIUGE ED I LORO DISCENDENTI MINORI DI ANNI 21 O A CARICO ;
B)GLI ASCENDENTI DI TALE LAVORATORE E DEL SUO CONIUGE CHE SIANO A SUO CARICO .
2)GLI STATI MEMBRI FAVORISCONO L ' AMMISSIONE DI OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA CHE NON GODA DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 SE E A CARICO O VIVE , NEL PAESE DI PROVENIENZA , SOTTO IL TETTO DEL LAVORATORE DI CUI AL PARAGRAFO 1 .
3)AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 1 E 2 IL LAVORATORE DEVE DISPORRE PER LA PROPRIA FAMIGLIA DI UN ALLOGGIO CHE SIA CONSIDERATO NORMALE PER I LAVORATORI NAZIONALI NELLA REGIONE IN CUI E OCCUPATO , SENZA CHE TALE DISPOSIZIONE POSSA PROVOCARE DISCRIMINAZIONI TRA I LAVORATORI NAZIONALI ED I LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI ' .
9 L ' ART . 11 DI DETTO REGOLAMENTO RECITA :
' IL CONIUGE ED I FIGLI MINORI DI ANNI 21 O A CARICO DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO UN ' ATTIVITA SUBORDINATA O NON SUBORDINATA , HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA SU TUTTO IL TERRITORIO DI TALE STATO , ANCHE SE NON POSSIEDONO LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO ' .
10 SECONDO LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , NELL ' ART . 10 NON SI PARLA IN MODO ESPRESSO DELLA COABITAZIONE , MA SI ESIGE UNICAMENTE DAL LAVORATORE MIGRANTE DI METTERE UN ALLOGGIO ' CHE SIA CONSIDERATO NORMALE ' A DISPOSIZIONE DEI FAMILIARI . SI TRATTEREBBE , INFATTI , DI SALVAGUARDARE L ' ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA SICUREZZA EVITANDO L ' IMMIGRAZIONE DI PERSONE CHE VIVANO IN CONDIZIONI PRECARIE . CIO NON ESCLUDEREBBE , CIONONDIMENO CHE IL CONIUGE O UN ALTRO FAMILIARE POSSA PROCURARSI UNO SPAZIO SUPPLEMENTARE PRENDENDO A LOCAZIONE UN ALLOGGIO SEPARATO . D ' ALTRONDE , IL REGOLAMENTO N . 1612/68 NON POTREBBE INTERPRETARSI NEL SENSO CHE RICHIEDA UNA INTEGRA COMUNITA DI VITA CONIUGALE . NON SPETTA INFATTI ALL ' AMMINISTRAZIONE INCARICATA DELL ' IMMIGRAZIONE GIUDICARE SE SIA ANCORA POSSIBILE LA RICONCILIAZIONE . INOLTRE , SE LA COABITAZIONE FOSSE UNA CONDIZIONE IMPERATIVA , IL LAVORATORE POTREBBE IN QUALSIASI MOMENTO , DETERMINARE L ' ESPULSIONE DEL CONIUGE PRIVANDOLO DEL TETTO CONIUGALE . IN FINE , L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO CONFERIREBBE UN DIRITTO DI SOGGIORNO PIU AMPIO DELL ' ART . 10 E SI BASEREBBE NECESSARIAMENTE SULLA POSSIBILITA DI ELEGGERE UN DOMICILIO DIVERSO .
11 SECONDO IL LAND DI BERLINO , CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE , L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 HA IL SOLO SCOPO DI TUTELARE I LAVORATORI MIGRANTI E DI GARANTIRE LA LORO MOBILITA GARANTENDO LA SALVAGUARDIA DEI VINCOLI FAMILIARI . NON VI SAREBBE , QUINDI , ALCUN MOTIVO DI RICONOSCERE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA , QUALORA QUESTO DIRITTO NON SI BASI SULLA VITA IN COMUNE . QUANTO ALL ' ART . 11 , ESSO NON CONTEMPLEREBBE UN DIRITTO DI SOGGIORNO , MA UNICAMENTE IL DIRITTO AL LAVORO .
12 ANALOGAMENTE , SECONDO I GOVERNI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DEL REGNO UNITO E DEI PAESI BASSI , DALLA LETTERA E DALLO SPIRITO DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO SI DESUME CHE IL DIRITTO DI SOGGIORNO DEL CONIUGE SUSSISTE SOLO SE EGLI VIVE PRESSO IL LAVORATORE MIGRANTE . IL QUINTO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 INDICHEREBBE CHE QUESTO HA LO SCOPO DI CONSENTIRE AL LAVORATORE DI VIVERE CON LA PROPRIA FAMIGLIA . ORBENE , NON SI AVREBBE RIUNIONE DELLA FAMIGLIA QUANDO I CONIUGI ABBANDONANO LA VITA IN COMUNE . IL REGOLAMENTO N . 1612/68 TERREBBE CONTO , NEGLI ARTT . 10 E 11 , DELLA DUALITA DI SITUAZIONE GIURIDICA CONTEMPLATA DALL ' ART . 48 , N . 3 IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO E DI DIRITTO DI SOGGIORNO . QUESTA INTERPRETAZIONE TROVEREBBE CONFORTO NELLA GENESI DEGLI ARTT . 10 E 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , I QUALI SI BASEREBBERO SUGLI ARTT . 17 E 18 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 MARZO 1964 , N . 38 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . 62 , PAG . 965 ). L ' ART . 18 DEL REGOLAMENTO N . 38/64 INDIVIDUEREBBE CHIARAMENTE CHE , IN MANCANZA DI UNO STATUS GIURIDICO CHE RISULTI DALL ' ART . 17 , IL FAMILIARE NON HA UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO .
13 LA COMMISSIONE OSSERVA CHE VIENE GENERALMENTE AMMESSO CHE IL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI CUI ALL ' ART . 48 E SEGG . DEL TRATTATO , SPETTA DEL PARI ALLA FAMIGLIA DEI LAVORATORI MIGRANTI . SECONDO LA COMMISSIONE NON SI PUO , QUINDI , AMMETTERE DI COLLEGARE IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE AL MODO IN CUI I CONIUGI DESIDERANO ATTUARE LA LORO VITA CONIUGALE , IMPONENDO LORO DI VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO . TUTTI GLI STATI MEMBRI E TUTTI GLI INDIVIDUI NON AVREBBERO IN PARTICOLARE LE STESSE IDEE SUI RAPPORTI CONIUGALI . SAREBBE QUESTO IL MOTIVO PER CUI L ' ART . 10 NON PONE AFFATTO UN REQUISITO DEL GENERE . ESSO MIREREBBE UNICAMENTE A GARANTIRE L ' ESI STENZA DI UN ALLOGGIO NORMALE PER GLI EMIGRANTI , PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI IGIENE E DI ALLOGGIO . ANALOGAMENTE , DALL ' ART . 4 , NN . 3 E 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 68/360 , RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 13 ), EMERGEREBBE CHE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E SUBORDINATO AL SOLO CRITERIO SOSTANZIALE DEL MATRIMONIO E NON AL CRITERIO SUPPLEMENTARE DELL ' ALLOGGIO COMUNE . ALL ' UDIENZA , LA COMMISSIONE E ANDATA OLTRE ED HA SOSTENUTO CHE IL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE , COME PURE IL LORO DIRITTO DI ESERCITARE UN ' ATTIVITA SUBORDINATA SU TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO OSPITANTE , NON VENGONO MENO IN CASO DI ROTTURA DEL VINCOLO FAMILIARE SUCCESSIVA ALL ' ENTRATA IN TALE TERRITORIO .
14 PER RISOLVERE LE QUESTIONI SOLLEVATE , SI DEVE REINSERIRE IL REGOLAMENTO N . 1612/68 NEL SUO CONTESTO .
15 TALE REGOLAMENTO SI PONE NELL ' AMBITO DELLE DIVERSE NORMATIVE DESTINATE AD AGEVOLARE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DEVE QUINDI CONSENTIRE , FRA L ' ALTRO , AL LAVORATORE DI SPOSTARSI LIBERAMENTE NELL ' AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E DI SOGGIORNARVI AL FINE DI SVOLGERVI UN LAVORO .
16 A TAL UOPO , L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DISPONE CHE TALUNI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE POSSONO PURE ENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI QUESTO SI E STABILITO , E STABILIRVISI CON LUI .
17 TENUTO CONTO DEL CONTESTO E DELLE FINALITA PERSEGUITE DA TALE DISPOSIZIONE , QUESTA NON PUO INTERPRETARSI IN MODO RESTRITTIVO .
18 L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO , DISPONENDO CHE IL FAMILIARE DEL LAVORATORE MIGRANTE HA IL DIRITTO DI STABILIRSI COL LAVORATORE , NON ESIGE CHE IL FAMILIARE DI CUI TRATTASI VI ABITI IN PERMANENZA , MA , COME E DETTO AL N . 3 DEL SUDDETTO ARTICOLO , UNICAMENTE CHE L ' ALLOGGIO DI CUI IL LAVORATORE DISPONE POSSA CONSIDERARSI NORMALE PER OSPITARE LA SUA FAMIGLIA . L ' ESIGENZA DELL ' UNICITA DELL ' ALLOGGIO FAMILIARE PERMANENTE NON PUO QUINDI AMMETTERSI IMPLICITAMENTE .
19 INOLTRE UN ' INTERPRETAZIONE DEL GENERE RISPONDE ALLO SPIRITO DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO CHE CONFERISCE AL MEMBRO DELLA FAMIGLIA IL DIRITTO DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA NELL ' INTERO TERRITORIO DELLO STATO DI CUI TRATTASI , E CIO ANCHE SE QUESTA ATTIVITA VIENE ESERCITATA IN UN POSTO LONTANO DAL LUOGO DI SOGGIORNO DEL LAVORATORE MIGRANTE .
20 SI DEVE AGGIUNGERE CHE IL VINCOLO CONIUGALE NON PUO CONSIDERARSI SCIOLTO FINTANTOCHE NON VI SIA STATO POSTO FINE DALLA COMPETENTE AUTORITA . CIO NON AVVIENE NEL CASO DEI CONIUGI CHE VIVONO SEMPLICEMENTE SEPARATI , NEMMENO QUANDO HANNO L ' INTENZIONE DI DIVORZIARE IN SEGUITO .
21 QUANTO ALL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , DAI SUOI STESSI TERMINI SI DESUME CHE ESSO NON CONFERISCE AI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO , MA UNICAMENTE UN DIRITTO ALL ' ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA NELL ' INTERO TERRITORIO DI TALE STATO . L ' ART . 11 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO NON PUO QUINDI COSTITUIRE LA BASE GIURIDICA DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ENUNCIATE ALL ' ART . 10 .
22 LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI UN LAVORATORE MIGRANTE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , NON DEVONO NECESSARIAMENTE CONVIVERE CON QUESTO PER ESSERE TITOLARI DEL DIRITTO DI SOGGIORNO IN FORZA DI TALE NORMA E L ' ART . 11 DI DETTO REGOLAMENTO NON CONFERISCE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 .
SULLE SPESE
23 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI INTERVENUTI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , CON ORDINANZA 18 OTTOBRE 1983 , DICHIARA :
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI UN LAVORATORE MIGRANTE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , NON DEVONO NECESSARIAMENTE CONVIVERE CON QUESTO PER ESSERE TITOLARI DEL DIRITTO DI SOGGIORNO IN FORZA DI TALE NORMA E L ' ART . 11 DI QUESTO REGOLAMENTO NON CONFERISCE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 .