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Document 61982CC0288

    Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 5 ottobre 1983.
    Ferdinand M.J.J. Duijnstee contro Lodewijk Goderbauer.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi.
    Convenzione di Bruxelles.
    Causa 288/82.

    Raccolta della Giurisprudenza 1983 -03663

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:265

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS

    DEL 5 OTTOBRE 1983 ( 1 )

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    Lo Hoge Raad dei Paesi Bassi vi ha proposto una domanda di pronunzia pregiudiziale nell'ambito di una lite fra il sig. F. M. J. J. Duijnstee, curatore del fallimento della società a responsabilità limitata BV Schroefboutenfabriek ed il sig. Lodewijk Goderbauer, ex dipendente della suddetta società, che ha fatto un'invenzione brevettata.

    I — Gli antefatti sono i seguenti:

    II sig. Lodewijk Goderbauer, direttore della fabbrica di bulloni Everts en van der Weijden, con sede in Heerlen (Paesi Bassi), residente in Schaesberg (Paesi Bassi), inventava un dispositivo per fissare una rotaia su una traversina. Per tale invenzione egli presentava a suo nome domanda di brevetto (n. 75.93593) all'Ufficio olandese dei brevetti e successivamente in 22 altri paesi, fra i quali 5 Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles.

    Ritenendo che la suddetta invenzione fosse il risultato delle specifiche cognizioni acquisite dal Goderbauer nell'esercizio delle mansioni ordinariamente svolte alle sue dipendenze, il 26 agosto 1976 la società Everts presentava istanza di provvedimento urgente al presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Maastricht perché fosse ingiunto al Goderbauer a pena di ammenda, in via principale, di trasferire a suo nome la domanda di brevetto olandese nonché le domande presentate ed i brevetti ottenuti all'estero e, in subordine, di astenersi dal disporre di tali domande o brevetti e di adottare tutte le misure cautelari necessarie per la conservazione dei suoi diritti (del Goderbauer) su tali domande o brevetti.

    Con sentenza 7 dicembre 1976, il presidente di detto organo giurisdizionale respingeva l'istanza principale e accoglieva la domanda proposta in subordine.

    Successivamente, in data non precisata, la società Everts reclamava presso l'Ufficio olandese dei brevetti, alle condizioni di cui all'art. 10 ( 2 ) della legge olandese sui brevetti, il diritto al brevetto olandese cui si riferiva la domanda del Goderbauer.

    Il 28 dicembre 1977, la Sezione Domande dell'Ufficio olandese dei brevetti accoglieva la domanda- della società Everts e il 7 marzo 1979 tale decisione veniva ratificata dalla Sezione Ricorsi dello stesso Ufficio.

    IMO aprile successivo, la Everts, faceva procedere alla voltura a suo nome della domanda di brevetto olandese.

    In data pure non precisata, ma successiva a tale voltura, e senza che esistesse, a quanto pare, un nesso di causalità, la Everts falliva.

    Law. Duijnstee, residente in Rekem (Belgio), veniva nominato curatore del fallimento.

    Il 28 novembre 1979, egli presentava al presidente dell'Arrondissementsrechtbank: di Maastricht un'istanza di provvedimento urgente intesa a far ingiungere al Goderbauer di firmare i moduli necessari per il trasferimento delle domande presentate e dei brevetti rilasciati nei venti-due paesi stranieri.

    IL 19 dicembre 1979, il presidente adito respingeva l'istanza.

    Il 21 dicembre successivo, il Goderbauer instaurava a sua volta un procedimento sommario dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Maastricht per far dichiarare che egli aveva nei confronti del curatore un «diritto di ritenzione», in forza dell'art. 60, n. 1 ( 3 ) della legge olandese relativa al fallimento, sulla domanda di brevetto olandese nonché sulle domande e sui brevetti stranieri.

    Da parte sua, il curatore presentava una domanda riconvenzionale analoga alla sua precedente istanza di provvedimento urgente del 28 novembre 1979.

    Tanto la domanda del Goderbauer quanto quella del curatore venivano respinte da detto giudice il 24 aprile 1980.

    Il 17 luglio 1980, il curatore interponeva appello avverso questa sentenza avanti il Gerechtshof di's-Hertogenbosch chiedendo che la domanda del Goderbauer venisse respinta e che fosse accolta la propria domanda riconvenzionale, cioè che si ordinasse al Goderbauer di prestare la sua collaborazione alla voltura a nome della Everts o a nome del fallimento, a pena di ammenda, delle domande o dei brevetti di cui è causa.

    Il Goderbauer, dal canto suo, proponeva appello in via incidentale chiedendo che, a norma dell'art. 10, n. 2, della legge olandese sui brevetti, nell'ipotesi in cui egli fosse tenuto a trasferire alla Everts le domande e i brevetti, gli venisse riconosciuto nei confronti del curatore un diritto di ritenzione fintantoché egli non fosse stato indennizzato della perdita del brevetto e delle spese amministrative sostenute (tasse di deposito, di designazione e altre).

    Il 20 maggio 1981, il Gerechtshof di s'-Hertogenbosch confermava la sentenza impugnata.

    Il curatore ricorreva in cassazione avverso tale sentenza. Il Goderbauer, resistente, concludeva per la reiezione del ricorso.

    Nessuna delle parti in causa ha sollevato le questioni sottopostevi dall'alta Corte olandese. L'avvocato generale presso la stessa Corte concludeva per la rimessione a questa Corte di giustizia perché si pronunziasse sull'interpretazione degli artt. 19, 16, 6 e 22 della Convenzione del 1968.

    II — Con sentenza 29 ottobre 1982, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi vi ha sottoposto le seguenti questioni:

    1.

    Se l'obbligo, imposto al giudice di uno Stato membro dall'art. 19 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza comporti che una disposizione quale l'art. 419, n. 1, del codice olandese di procedura civile venga posta in non cale, di guisa che il giudice di cassazione debba includere nella sua indagine la questione se il provvedimento giurisdizionale impugnato sia stato emesso in una controversia ai sensi dell'art. 19 e, in caso affermativo, debba cassare il provvedimento impugnato, l'una o l'altra cosa anche qualora la questione di cui trattasi non sia stata sollevata con un motivo di cassazione.

    2.

    Se la questione del se si tratti di una controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti» ai sensi dell'art. 16, 4o, della stessa Convenzione debba essere risolta:

    in base al diritto dello Stato contraente ai giudici del quale la disposizione si richiama,

    in base alla «lex fori»,

    in base ad un'autonoma interpretazione della citata norma.

    3.

    Nel caso in cui la questione venga risolta in base a quest'ultimo criterio, se una domanda come quella di cui trattasi debba essere considerata come una domanda «in materia di registrazione o di validità di brevetti».

    III — Prenderò in esame tali questioni in un ordine diverso da quello in cui sono state proposte, il che consentirà di seguire l'ordine numerico delle disposizioni da interpretare.

    La seconda questione posta dallo Hoge Raad

    Questa questione mira a determinare su quali basi vada interpretata la nozione «in materia di registrazione o di validità di brevetti» ai sensi dell'art. 16, 4o, della Convenzione. Mi sembra che tale nozione debba interpretarsi autonomamente.

    La Commissione rileva con ragione gli inconvenienti di una definizione basata sulla legge del tribunale adito («lex fori») o sul diritto dello Stato contraente nel quale il deposito o la registrazione del brevetto sono stati effettuati a norma d'una convenzione internazionale.

    L'adozione d'un criterio autonomo per definire l'ambito d'applicazione della Convenzione è già stato raccomandato dalla vostra giurisprudenza. Voi avete infatti affermato che «onde garantire, nella misura del possibile, la parità e l'uniformità dei diritti e delle obbligazioni che derivano da questa per gli Stati contraenti e per le persone interessate» occorre che l'art. 1 non sia interpretato «come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o di quello Stato contraente» e che le nozioni usate nell'art. 1 vadano considerate come «nozioni autonome da interpretarsi con riferimento agli scopi ed al sistema della Convenzione nonché ai principi generali che si desumono dal complesso degli ordinamenti nazionali» ( 4 ).

    Questo criterio dovrebbe del pari esser seguito per definire le materie per le quali l'art. 16 prescrive una competenza esclusiva. L'art. 1 della Convenzione esclude in via di principio dall'ambito d'applicazione di questa talune materie, ad esempio i fallimenti (punto 2o), non contempla la stessa esclusione per quanto riguarda le controversie concernenti brevetti e altri diritti che danno luogo a deposito o a registrazione: anzi, se ed in quanto la controversia riguardi la registrazione o la validità di tali diritti, l'art. 16, 4o attribuisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato contraente in cui la registrazione è stata chiesta o effettuata. Per il resto, esso non pregiudica l'applicabilità di principio delle disposizioni generali e speciali della Convenzione.

    La Corte ha adottato lo stesso metodo in materia di vendita a rate (artt. 13 e 14, 2o comma) ( 5 ) e di competenza speciale («in materia contrattuale», art. 5, 1o,) ( 6 ).

    Ne discende che le nozioni usate nell'art. 16, e in particolare al punto 4o dello stesso vanno del pari interpretate in maniera autonoma.

    La tena questione posta dallo Hoge Raad

    a)

    In base ad un criterio autonomo, l'espressione «in materia di registrazione o di validità dei brevetti» comprende una lite dello stesso genere di quella che è stata sottoposta all'alto organo giurisdizionale olandese?

    Ispirandomi ai vostri precedenti giurisprudenziali, ritengo, in primo luogo, che le competenze esclusive attribuite dalla Convenzione in deroga alle disposizioni generali e speciali in materia di competenza debbano essere interpretate restrittivamente.

    Avete, infatti, affermato:

    «L'attribuzione, nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia, della competenza esclusiva ai giudici di un dato Stato contraente a norma dell'art. 16 della Convenzione, ha l'effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse».

    Ne avete concluso che non si doveva

    «interpretare l'art. 16 in senso più estensivo di quanto lo richieda la finalità perseguita da tale norma» ( 7 ).

    Così come la competenza esclusiva di cui al punto 3o dell'art. 16 (validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri), quella contemplata dal punto 4o si spiega col motivo che i brevetti e altri diritti analoghi danno luogo — secondo i sistemi vigenti negli Stati contraenti — o a deposito, o a registrazione previo controllo e che i giudici dello Stato («di tutela») nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati, o si ritengono essere stati, effettuati sono quelli che meglio sono situati per conoscere dei casi nei quali la soluzione della lite (validità o esistenza del brevetto, rivendicazione d'un diritto di priorità per un deposito precedente, nullità, decadenza, carattere «unitario» dell'invenzione, ecc.) dipenda dalla validità o dall'esistenza del deposito o della registrazione.

    Nessuna di tali questioni sembra essere in discussione in via principale nella lite sottoposta allo Hoge Raad. La regolarità del rilascio del brevetto non è stata contestata nella fase della domanda del brevetto; essa non costituisce nemmeno oggetto del procedimento pendente dinanzi al suddetto giudice.

    La lettura del fascicolo consente di supporre che l'esito della lite dipenda anzitutto dalla qualificazione dei rapporti che sono intercorsi tra la società Everts e il Goderbauer nonché dei diritti e degli obblighi originati da tali rapporti.

    Tale questione si pone «a monte» delle formalità vere e proprie di voltura delle domande presentate o dei brevetti registrati dal Goderbauer negli Stati contraenti diversi dai Paesi Bassi. Solo dopo che sarà stata emessa una decisione sulla collaborazione che eventualmente il Goderbauer dovrebbe prestare al curatore del fallimento il problema della trascrizione propriamente detta dei diritti del richiedente o dell'inventore si porrà effettivamente negli altri Stati contraenti e nei paesi terzi.

    In realtà, quello che chiede il curatore — e il fatto ch'egli abbia adito in primo grado il giudice dell'urgenza lo mostra chiaramente — è l'adozione d'un provvedimento provvisorio relativo ad un obbligo di fare a carico del Goderbauer, dato che l'adempimento delle formalità di voltura è necessario per chiudere il fallimento.

    L'adozione di un provvedimento del genere dipende dai rapporti civili e commerciali che sono sussistiti fra la società Everts ed il Goderbauer. Si tratta di accertare se, il curatore, avente causa della società possa, in base ai rapporti o al contratto di lavoro che legavano il Goderbauer alla società, e nonostante il diritto al compenso che questi insiste nel rivendicare nei confronti della società fallita, esigere la sua collaborazione per adempiere le formalità preliminari necessarie per la realizzazione di quell'elemento dell'attivo (credito mobilare) del fallimento costituito dalle domande presentate e dai brevetti ottenuti a nome del Goderbauer all'estero.

    b)

    Successivamente alla stipulazione della Convenzione di Bruxelles, sono state elaborate due convenzioni internazionali in materia di brevetti: la Convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e la Convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 25 dicembre 1975.

    La Convenzione di Monaco è la sola attualmente in vigore. Essa concerne esclusivamente il brevetto europeo. Orbene le domande o i brevetti di cui il Goderbauer è titolare hanno carattere nazionale; di conseguenza ad essi dovrebbero essere applicate solo le disposizioni della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la tutela della proprietà industriale, modificata da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    Questo punto è stato trattato nelle osservazioni scritte presentate nel presente procedimento ed è interessante esaminare il problema della competenza alla luce delle soluzioni o degli orientamenti che emergono dalle Convenzioni di Monaco e di Lussemburgo. Infatti, queste due Convenzioni,, successive a quella di Bruxelles, contengono, in materia di competenza disposizioni speciali, in particolare per quanto riguarda le azioni per l'annullamento di brevetti disciplinate dalla Convenzione di Lussemburgo. Inoltre, esse contemplano il caso particolare dell'inventore occupato presso un datore di lavoro.

    Giusta l'art. 60, n. 1, della Convenzione di Monaco,

    «il diritto al brevetto europeo spetta all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un lavoratore dipendente, il diritto al brevetto europeo viene definito in base al diritto dello Stato nel cui territorio il dipendente esercita la sua attività principale; se lo Stato nel cui territorio viene esercitata l'attività principale non può esser determinato, si applica il diritto dello Stato nel cui territorio ha sede lo stabilimento del datore di lavoro in cui il dipendente è occupato».

    L'art. 4 del Protocollo sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni vertenti sul diritto all'ottenimento del brevetto europeo («Protocollo sul riconoscimento»), allegato alla suddetta Convenzione, dispone:

    Se l'oggetto della domanda di brevetto europeo è l'invenzione d'un lavoratore dipendente, sono esclusivamente competenti a conoscere delle controversie tra il datore di lavoro e il dipendente, con riserva dell'art. 5 (possibilità di proroga di competenza, a meno che ciò non sia vietato dal diritto nazionale che disciplina il contratto di lavoro), i giudici dello Stato contraente in base al cui diritto viene determinato il diritto al brevetto europeo, giusta l'art. 60, n. 1, 2o inciso, della Convenzione.

    L'art. 68 della Convenzione di Lussemburgo precisa:

    «Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni riguardanti i brevetti comunitari e alle relative decisioni si applica la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 ...».

    L'art. 69, n. 4, della stessa Convenzione recita:

    «Indipendentemente dal domicilio, ...

    ...

    b)

    nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti hanno esclusiva competenza le autorità giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto è definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione è valido soltanto nella misura in cui è consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro».

    Infine, secondo l'art. V quinquies del Protocollo allegato alla Convenzione di esecuzione di Bruxelles, modificato dalla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché dalla Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica, quando entrerà in vigore,

    «Fatto salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975».

    Precisando che le controversie fra datore di Lavoro e dipendente in materia di brevetti rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato la cui normativa determina il diritto al brevetto (europeo o comunitario), tutti questi testi confermano implicitamente il carattere specifico delle nozioni di registrazione e di validità dei brevetti.

    Anche ammettendo che si tratti di un brevetto europeo o d'un brevetto comunitario, i giudici dello Stato nel cui territorio il dipendente esercita la sua attività principale, cioè nel caso di specie i giudici olandesi, sarebbero i soli competenti nel caso in cui la controversia tra il Goderbauer e il curatore dovesse qualificarsi «azione che oppone il datore di lavoro e il dipendente». È nei Paesi Bassi, a quanto sembra, che il Goderbauer ha esercitato la sua attività principale; è pure nei Paesi Bassi che ha sede lo stabilimento della società Everts in cui egli era occupato.

    Di conseguenza, la competenza dei giudici olandesi — fatte salve le disposizioni nazionali in materia di competenza di cui all'art. 54 della legge olandese sui brevetti ( 8 ) — che risulta nel caso di specie dal combinato disposto dall'art. 2 e dall'art. 5 della Convenzione di Bruxelles non sarebbe influenzata dalle disposizioni delle due Convenzioni europee in materia di brevetto.

    e)

    Dal fascicolo risulta che la controversia fra il Goderbauer e il curatore della società Everts era insorta prima che questa società fallisse.

    Cionondimeno, come rileva il Governo del Regno Unito nelle sue osservazioni scritte, non è impossibile che, pur esulando dalla materia considerata dall'art. 16, 4o, e rientrando quindi in linea di principio nell'ambito di applicazione delle disposizioni generali o speciali della Convenzione, la controversia presenti un nesso più o meno stretto col regime del fallimento, materia categoricamente esclusa dall'art. 1.

    Ad esempio, potrebbe trattarsi del problema della registrazione d'un brevetto a vantaggio del curatore. È per questa eventualità che il Goderbauer invoca l'art. 60 della legge fallimentare olandese.

    Rileva che, a parte il fatto che le domande o i brevetti di cui è causa sono stati registrati all'estero e che il curatore risiede in Belgio, la controversia non ha tuttavia alcuna relazione con l'estero.

    Quanto al problema degli effetti del fallimento sulla devoluzione degli elementi immateriali dell'attivo, soggetti all'iscrizione nei pubblici registri di altri Stati membri, esso si pone solo in una fase successiva: si deve anzitutto determinare se tali beni fanno parte dell'attivo; orbene, le domande o i brevetti di cui trattasi possono esser compresi nel procedimento fallimentare concernente la società Everts solo nello Stato in cui questo procedimento è stato aperto in primo luogo, cioè nei Paesi Bassi.

    Il problema degli effetti della menzione o dell'omissione della menzione del fallimento nei pubblici registri degli altri Stati contraenti in cui sono state registrate le domande o i brevetti di cui è causa sulla devoluzione di tali beni si pone, esso pure, in una fase successiva.

    Di conseguenza, anche ammettendo che si applichino le norme del diritto internazionale privato olandese in materia di fallimento, si arriverebbe allo stesso risultato cui conduce l'interpretazione che ho proposto di dare all'art. 16, 4o, della Convenzione.

    La prima questione posta dallo Hoge Raad:

    A tenore dell'art. 419, n. 1, del codice olandese di procedura civile

    «Lo Hoge Raad limita la sua indagine ai motivi su cui è basato il ricorso».

    Dato che nessuna delle parti ha espressamente dedotto un motivo relativo alla eventuale incompetenza dei giudici olandesi dal punto di vista del diritto internazionale, lo Hoge Raad si chiede se esso non sia, nonostante questa norma di diritto interno, tenuto a verificare d'ufficio la propria competenza in base all'art. 19 della Convenzione che dispone:

    «Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale (met als inzet een vordering) di una controversia per la quale l'art. 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza».

    La Commissione, il Governo tedesco ed il Governo britannico danno a questa questione una soluzione affermativa che collima perfettamente con il preambolo e con lo spinto generale della Convenzione.

    Ritengo cionondimeno, da parte mia, che le considerazioni fatte a proposito della seconda e della terza questione rendono superfluo l'esame di questo punto.

    Perché si debba stabilire se i giudici di uno Stato contraente possano o no subordinare la verifica della propria competenza al fatto che il mezzo concernente il difetto di competenza internazionale sia stato o no dedotto nel corso della lite, occorre infatti anzitutto che detti giudici siano investiti in via principale d'una controversia per la quale l'art. 16 stabilisce la competenza esclusiva dei giudici di un altro Stato contraente.

    Come ho già detto mi sembra che i termini dell'art. 16, 4o, non comprendano, comunque non in via principale, l'oggetto specifico d'una controversia del genere di quella sottoposta all'alto organo giurisdizionale olandese.

    Un altro motivo, relativo a considerazioni d'ordine pratico, si aggiunge a questa ragione di principio: non credo che sia consono alla sana amministrazione della giustizia risolvere una questione di questa importanza quando a parte la Commissione unicamente i Governi di due Stati membri — fra i quali non figura nemmeno il Governo dei Paesi Bassi — hanno presentato osservazioni scritte e quando nessun Governo di uno Stato membro ha esposto il suo punto di vista, sia pure oralmente.

    La Commissione non ha nemmeno insistito particolarmente su questo punto nelle sue osservazioni orali.

    Concludendo, vi propongo di risolvere le questioni sottopostevi come segue:

    1.

    l'espressione «in materia di registrazione o di validità di brevetti» di cui all'art. 16, 4o, della Convenzione di Bruxelles va interpretata autonomar mente;

    2.

    detta espressione si riferisce soltanto alle controversie vertenti in via principale sulla registrazione o sulla validità di un brevetto.


    ( 1 ) Traduzioni da! francese.

    ( 2 ) L'art. IO recita:

    «I.

    Nel caso in cui il prodotto o il processo per cui è chiesto il brevetto sia inventato da una persona che, alle dipendenze di un terzo, occupi un posto la cui natura comporta che egli applichi le sue particolari cognizioni per fare invenzioni analoghe a quella cui si riferisce la domanda di brevetto, il datore di lavoro ha diritto al brevetto ...

    2.

    Qualora la retribuzione ch'egli percepisce o una retribuzione speciale da riscuotere non possa considerarsi come un compenso per l'inventore, della perdita del brevetto, il datore di lavoro è tenuto a versargli un'equa somma proporzionata all'interesse finanziario dell'invenzione e alle circostanze in cui questa ha avuto luogo. Qualora il datore di lavoro e l'inventore non riescano a mettersi d'accordo su tale somma, essi possono rivolgersi per iscritto all'Ufficio dei brevetti per chiedere la fissazione della stessa. L'Ufficio dei brevetti si pronuncia su tale domanda. Le parti sono vincolate dalla decisione debitamente motivata che viene pronunciata. Qualora il datore di lavoro e l'inventore non si avvalgono di tale possibilità, si applica l'art. 56. All'inventore è preclusa ogni possibilità di ricorso ai sensi della presente disposizione alla scadenza dei tre anni successivi alla notifica del brevetto.

    3.

    Qualsiasi clausola contraria alla disposizione del paragrafo che precede è nulla».

    Dal canto suo, l'art. 56, n. 2, dispone:

    «I ricorsi basati sulle disposizioni dell'art.10, n. 2, vanno considerati come aventi ad oggetto un contratto di lavoro».

    ( 3 ) Questo articolo dispone: «Il creditore che ha il dirìtto di trattenere un bene appartenente al debitore sino all'estinzione del suo credito non perde tale diritto a causa della dichiarazione di fallimento del debitore».

    ( 4 ) Sentenza 22 febbraio 1979 nella causa 133/78, Gourdain (Racc. 1979, pag. 743, punto 3 della motivazione).

    ( 5 ) Sentenza 21 giugno 1978, causa 150/77, Ott (Race. 1978, pag. 1432 e segg.).

    ( 6 ) Sentenza 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters (Racc. 1983, pag. 987).

    ( 7 ) Semenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders (Racc. 1977, pag. 2391, punii 17 e 18).

    ( 8 ) Questo articolo dispone: «L'Arrondissementsrechtbank dell'Aia è esclusivamente competente in primo grado a statuire su tutte le domande di annullamento, di accertamento della perdita di efficacia giuridica o di rivendicazione d'un brevetto, contemplate dagli artt. 51, 52 e rispettivamente 53, nonché su qualsiasi domanda di fissazione d'un indennizzo, contemplata dagli artt. 34, 9o comma, 34a, n. 2, o 34b, n. 3.

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