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Document 61982CC0176

Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 19 maggio 1983.
Théo Nebe contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - assegnazione.
Causa 176/82.

Raccolta della Giurisprudenza 1983 -02475

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:146

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS

DEL 19 MAGGIO 1983 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Dovete pronunciarvi sul ricorso d'annullamento proposto contro la Commissione delle Comunità europee dal sig. Théo Nebe, dipendente di grado A 4, e ventente sulla decisione 24 novembre 1981 che lo ha spostato dalla divisione VI/D/1 (Prodotti lattiero-caseari) alla divisione VI/G/4 (Verifica dei conti, irregolarità e frodi) della direzione generale agricoltura.

I — Ecco gli antefatti:

Il Nebe veniva assunto dalla Commissione come dipendente in prova in base all'art. 29, n. 2, dello Statuto. Passato in ruolo, egli fruiva di varie promozioni, l'ultima delle quali al grado A4 il 13 luglio 1973, con effetto dal 1o gennaio 1973. Per oltre 19 anni egli ha svolto le proprie mansioni nell'ambito della divisione «Prodotti lattiero-caseari» della direzione generale agricoltura, la cui denominazione è stata più volte modificata.

Il 12 marzo 1981, il direttore generale dell'agricoltura, sig. Villain, emetteva una nota all'attenzione del personale della sua direzione generale per rendere noto il proprio orientamento in materia di mobilità del personale alle sue dipendenze. Sottolineerò tre punti di questa nota:

il richiamo alla politica di mobilità gradualmente definita dalla Commissione stessa il 23 luglio ed il 27 ottobre 1980;

l'applicazione della politica di mobilità ai dipendenti di 30-55 anni, delle carriere A 5/A 4, B 3/B 2 e di grado B 1 che svolgessero le medesime mansioni da almeno cinque anni e delle carriere A 7/A 6 e B 5/B 4 che svolgessero le medesime mansioni da almeno tre anni;

la sua applicazione, in linea di principio, in base alla volontarietà, il che non escludeva però la possibilità di spostamento d'ufficio in caso di bisogno.

Il 13 ottobre 1981, il sig. Villain proponeva al Nebe l'assegnazione alla divisione «Verifica dei conti, irregolarità e frodi» della direzione «Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia» (FEAOG).

Dopo un colloquio con gli alti funzionari del FEAOG, durante il quale gli venivano illustrate le mansioni che gli sarebbero state affidate, il Nebe declinava la proposta, motivando il rifiuto in una nota al sig. Villain.

Il 29 ottobre, questo rinnovava per iscritto la sua proposta orale. Dopo aver risposto alle obiezioni del ricorrente, lo pregava di assumere le nuove funzioni il 1o dicembre 1981.

I1 4 novembre il sig. Villain trasmetteva al direttore generale del personale e dell'amministrazione l'elenco delle decisioni di nuova assegnazione da adottare da parte dell'autorità che ha il potere di nomina ed in esso era compreso il nome del Nebe.

Il 24 novembre veniva adottata la decisione formale di nuova assegnazione. Il posto occupato dal ricorrente era spostato dalla divisione VI/D/1 «Prodotti lattiero-caseari» alla divisione VI/G/4 «Verifica dei conti, irregolarità e frodi» con effetto dal 1o dicembre seguente. Questo atto costituisce l'oggetto del presente ricorso.

Gli interventi del ministro tedesco dell'agricoltura e del ministro lussemburghese degli affari esteri diretti a far mantenere l'interessato nel suo precedente posto non sortivano l'effetto sperato.

Il 30 novembre il Nebe informava il direttore generale del personale e dell'amministrazione della sua intenzione di proporre reclamo contro la decisione che lo avrebbe riguardato e di cui egli veniva effettivamente a conoscenza il 18 dicembre 1981.

Lo stesso giorno egli proponeva il reclamo di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, nel quale sosteneva l'illegittimità della decisione 24 novembre 1981 per tre motivi:

la decisione sarebbe in contrasto con l'interesse generale della Commissione, vista la sua specializzazione che aveva motivato la sua assunzione ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto;

non sarebbe conforme ai principi della Commissione in materia di mobilità del personale;

sarebbe in contrasto con l'interesse del servizio e violerebbe l'art. 7, n. 1, dello Statuto.

Poiché la Commissione non rispondeva entro i quattro mesi successivi, il reclamo veniva considerato respinto il 18 aprile 1982 e successivamente veniva espressamente respinto il 1o ottobre 1982, data che può considerarsi molto tarda.

Nel frattempo, il Nebe aveva proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 1982 e la Commissione aveva depositato il controricorso il 20 settembre.

II —

Prima di trattare dei mezzi dedotti dal ricorrente, è opportuno stabilire se la decisione impugnata sia stata o no adottata applicando la cosiddetta procedura di mobilità. Gli orientamenti relativi a tale procedura sono stati definiti dalla Commissione nella riunione del 23 luglio 1980 e le modalità della stessa sono state da essa stabilite il 29 ottobre seguente. Nell'ambito della procedura di mobilità i provvedimenti di nuova assegnazione devono rispondere a certi requisiti procedurali e sostanziali. La Commissione sottolinea inoltre che tale nuova procedura non è destinata a sostituire il sistema vigente di trasferimenti o di spostamenti insieme al posto. Come sapete, le decisioni di questo genere devono solo soddisfare le due condizioni di cui all'art. 7, n. 1, dello Statuto: rispetto dell'interesse del servizio e corrispondenza fra il grado ed il posto ( 2 ).

Il previo esame di tale questione è essenziale: infatti qualora la decisione relativa allo spostamento del Nebe non fosse stata adottata applicando la decisione 29 ottobre 1980 sulla mobilità, ma costituisce un semplice provvedimento di spostamento insieme al posto, non vi sarebbe più motivo di esaminare il secondo mezzo concernente la violazione della decisione, né gli argomenti basati su tale decisione ed esposti nell'ambito degli altri mezzi.

Ora, la Commissione afferma che si tratta della seconda ipotesi e voi avete chiesto, a giustificazione di questa assunzione, l'esibizione di due documenti:

copia di una decisione adottata nell'ambito della mobilità all'interno della DGVI, contestualmente alla decisione di cui è causa, cioè nel novembre 1981;

l'elenco definitivo approvato dal-l'APN a norma dell'art. 5 della decisione della Commissione sulla mobilità, per quanto riguarda la DG VI e perii 1981.

L'analisi dei due documenti ha consentito di appurare incontestabilmente che la decisione adottata il 24 novembre 1981 nei confronti del Nebe non può essere stata adottata nell'ambito della procedura di mobilità definita dalla Commissione il 29 ottobre 1980. Infatti, la prima fase d'applicazione della procedura, cioè la pubblicazione dell'elenco preliminare di tutti i dipendenti che non siano stati oggetto di particolari spostamenti da un certo periodo (per esempio, almeno tre anni per i dipendenti di grado A 6 ed A 7; oltre cinque anni per i dipendenti di grado A4 ed A5) è avvenuta solo il 15 febbraio 1982 ( 3 ). Essa riguardava, per la categoria A, solo i dipendenti di grado A 7 ed A 6. Inoltre, tale procedura si applica a tutti gli uffici della Commissione, salvo il personale scientifico e tecnico. Essa, quindi, non è attuata separatamente in ciascuna direzione generale.

Ne consegue che la decisione adottata nei confronti del Nebe rientra nell'art. 7, n. 1, dello Statuto.

Essa ha pertanto carattere un po particolare poiché risulta, dai dati prodotti, essere stata adottata in applicazione della politica di mobilità definita dal direttore generale dell'agricoltura nella nota 12 marzo 1981 e attuata solo nell'ambito della suddetta direzione generale.

Di conseguenza, l'esame del mezzo e degli argomenti del ricorrente relativi alla mancata osservanza della decisione della Commissione 29 ottobre 1980 è diventato privo d'oggetto.

III — Poiché è incontestabile la ricevibilità del ricorso, esaminerò il merito della controversia.

Il Nebe deduce quattro mezzi:

Violazione dell'art. 7 dello Statuto.

Violazione della decisione della Commissione 29 ottobre 1980.

Motivazione insufficiente.

Sviamento di potere.

Il primo mezzo

Il ricorrente invoca anzitutto l'art. 7, n. 1, dello Statuto il quale pone due condizioni: l'interesse del servizio e l'osservanza della corrispondenza dei posti. La norma dispone infatti che

«l'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante ... trasferimento, nel solo interesse del servizio ..., ad un impiego corrispondente al suo grado ...» (1o comma).

La decisione adottata nella fattispecie non costituisce un trasferimento, che presuppone un posto vacante, ma uno spostamento insieme al posto.

Il Nebe non sostiene che il nuovo posto non corrisponda al suo grado, in particolare che sia di livello ad esso inferiore, ma contesta che la sua nuova assegnazione sia stata decisa nel solo interesse del servizio.

A —

Nella vostra giurisprudenza avete già avuto modo di precisare la definizione della nozione di «solo interesse del servizio». Avete riconosciuto un ampio potere discrezionale alle istituzioni comunitarie nell'organizzazione dei loro uffici, in funzione dei compiti loro assegnati e nella destinazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale di cui dispongono ( 4 ).

Avete, inoltre, posto a carico dei dipendenti l'onere di provare che la decisione adottata nei loro confronti è contraria all'interesse del servizio o, per ripetere le parole della sentenza Kindermann «che la Commissione, adottando la decisione impugnata) abbia ecceduto i limiti di tale potere (discrezionale)» ( 5 ).

B —

A sostegno del suo mezzo, il Nebe deduce essenzialmente quattro argomenti che è opportuno esaminare separatamente.

Egli è stato inizialmente assunto in base all'art. 29, n. 2, dello Statuto;

il suo spostamento avrebbe disorganizzato la divisione ch'egli ha lasciato e non avrebbe migliorato la situazione di quella cui è stato assegnato;

lo spostamento d'ufficio sarebbe avvenuto in assoluto spregio del suo interesse personale;

esso avrebbe suscitato reazioni sfavorevoli all'esterno della Comunità.

Sul primo argomento: assunzione in base all'art. 29, n. 2, dello Statuto

Nel reclamo ed anche nel ricorso il Nebe aveva sostenuto che l'assegnazione a mansioni diverse da quelle per le quali egli aveva fruito dell'assunzione diretta in deroga al diritto ordinario era contraria al fondamento giuridico della sua assunzione e violava l'interesse del servizio. Egli ha ora rinunciato a tale tesi, certamente eccessiva, ed assume

che non basta, perché una decisione abbia automaticamente fondamento giuridico, richiamarsi all'interesse del servizio e

che un dipendente assunto in funzione di determinate competenze particolari connesse ad un posto deve costituire oggetto di decisioni di trasferimento o di nuova assegnazione particolarmente motivate in merito al requisito dell'interesse del servizio.

E vero che «non basta che l'amministrazione si richiami astrattamente all'interesse del servizio per rendere ipso facto legittima la modifica della destinazione dei dipendenti. L'interesse del servizio è una nozione vaga, indeterminata, e il semplice riferimento alla stessa — che può assumere carattere consuetudinario, senza rispondere a nulla di preciso — non è sufficiente a rendere possibile un sia pur — limitato controllo giurisdizionale» ( 6 ). È pertanto necessario «che l'amministrazione sia in grado di indicare in che cosa concretamente consista detto interesse» ( 6 ).

Sul secondo punto, qualora un dipendente sia stato assunto a norma dell'art. 29, n. 2, sembra indispensabile esaminare con particolare cura se la decisione di dispensarlo dalle mansioni che hanno richiesto per l'assunzione speciali competenze sia effettivamente conforme all'interesse del servizio. Infatti, la qualifica di specialista attestata da quel tipo di assunzione porta a presumere che il dipendente in questione sia più utile in dette mansioni che in altre. In un caso del genere, il margine discrezionale dell'amministrazione dovrebbe essere più limitato di quello spettamele in linea generale. Per contro, mi sembra che possa applicarsi la vostra normale giurisprudenza nel caso in cui lo specialista abbia lasciato il posto iniziale.

Sul secondo argomento: disorganizzazione della precedente divisione, senza vantaggio per la nuova

Lo spostamento del Nebe avrebbe provocato la disorganizzazione della divisione Prodotti lattiero-caseari senza alcun vantaggio per la divisione alla quale è stato assegnato. L'interesse del servizio avrebbe quindi imposto che egli conservasse le mansioni svolte nella divisione d'origine.

Il ricorrente assume che:

1.

La disorganizzazione della divisione Prodotti lattiero-caseari è dimostrata in particolare dal fatto, riferito in una nota del luglio 1982, che la pratica relativa a un'asserita trasgressione di uno Stato membro non ha potuto essere completamente istruita. La Commissione ribatte che detta pratica non rientrava nelle mansioni del Nebe in quella divisione.

2.

Il suo ingresso nella divisione incaricata della verifica dei conti non avrebbe migliorato la situazione della stessa.

a)

Infatti, i motivi del ritardo nella verifica dei conti non deriverebbero dalla carenza di personale, ma dalla complessità e dalla lentezza delle procedure seguite. Tale affermazione è contestata dalla Commissione, la quale esibisce dei dati che dimostrano chiaramente gli sforzi da essa effettuati per rimpolpare la divisione VI/G/4. Tuttavia, queste considerazioni di carattere generale non mi sembrano determinanti per risolvere la questione controversa. Anche se si doveva rinforzare la suddetta divisione, non ne deriva automaticamente che il Nebe dovesse essere scelto per dirigere il gruppo incaricato della verifica dei conti. Pur restando nei limiti riservati al controllo giurisdizionale, va accertato concretamente se questa scelta particolare fosse conforme all'interesse del servizio.

b)

Contro tale scelta, l'interessato ha dedotto in particolare varie considerazioni.

Egli osserva che il numero di dipendenti della DGVI è relativamente elevato, anche a parità di grado, e che vi sono stati più candidati alla mobilità che persone effettivamente trasferite. Aggiungo che fra queste ve ne erano probabilmente alcune che non erano state assunte in base all'art. 29, n. 2, e che non potevano quindi considerarsi'specialisti di un prodotto o di una materia.

Per contro, a causa della sua formazione e della sua esperienza egli ritiene di essere un tecnico dei prodotti lattiero-caseari. Ora, tale «specializzazione» sarebbe inutile nelle sue nuove mansioni. Sarebbe stato quindi più opportuno, nell'interesse del servizio, effettuare una scelta diversa.

e)

A favore della scelta del ricorrente militano parecchi argomenti.

1.

Il Nebe è senz'altro un dipendente molto valido, come dimostrano una lettera del ministro degli affari esteri lussemburghese, che è stato suo collega, e soprattutto i suoi rapporti informativi.

2.

L'esame della sua carriera dimostra inoltre un continuo aumento delle sue responsabilità in corrispondenza alle maggiori complessità e difficoltà dei problemi lattiero-caseari. Gli sono stati inoltre affidati due compiti supplementari, il coordinamento della gestione degli aiuti alimentari e le domande d'adesione della Grecia, della Spagna e del Portogallo in questo settore.

3.

Tecnico preparato in materia lattie-ro-casearia, il Nebe ha continuato ad approfondire e ad ampliare le proprie conoscenze. Egli è diventato anche un economista in materia agricola. Prima di entrare in servizio presso la Commissione, egli ha infatti seguito vari corsi di economia presso la «Leibniz-Akademie (Ver-waltungs- und Wirtschaftsakademie)» di Hannover e presso la «Mittelrheinische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie» di Bonn.

4.

Egli possiede d'altra parte cognizioni giuridiche acquisite nei suoi studi ad Hannover ed a Bonn, che ha messo in pratica partecipando all'elaborazione di regolamenti comunitari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Egli è coautore di un'opera intitolata «Das Recht der Milchwirtschaft» (Il diritto dell'economia lattiero-casearia). Sottolineo altresì che il suo ultimo compito presso la divisione Prodotti lattiero-caseari consisteva nell'allestire una codificazione degli aiuti alimentari nel settore dei prodotti lattiero-caseari.

5.

Infine, le sue nuove mansioni mettono in luce che gli è stata attribuita «la specifica responsabilità del controllo delle spese relative al settore dei prodotti lattiero-caseari».

Da tutti questi elementi risulta che lo spostamento del Nebe era conforme all'interesse del servizio.

Sul terzo argomento: omessa considerazione del suo interesse personale

Per la Commissione come per il ricorrente, in materia di nuova assegnazione vanno conciliati, nei limiti del possibile, l'interesse del servizio e l'interesse personale del dipendente. Il Nebe ammette che in caso di conflitto l'interesse del servizio deve prevalere sull'interesse personale del dipendente.

Le parti non sono però d'accordo sull'applicazione di questi principi alla fattispecie. Per il ricorrente, l'amministrazione ha manifestamente trasgredito il dovere di sollecitudine («Fürsorgepflicht») incombentele nei suoi confronti. Costringendolo a svolgere mansioni che non corrispondono alla sua specializzazione, essa non avrebbe tenuto conto del suo interesse personale.

a)

Il dovere di sollecitudine «riflette, secondo la giurisprudenza della Corte, l'equilibrio dei diritti ed obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l'aministrazione ed i suoi dipendenti» ( 7 ). «Tale equilibrio implica in particolare che l'amministrazione è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente di cui trattasi» ( 8 ). Tuttavia, «questa considerazione non può impedire che l'autorità proceda ad una razionalizzazione dei servizi qualora essa lo ritenga necessario» ( 9 ).

b)

Sul se la Commissione abbia tenuto sufficientemente conto di tutti gli elementi, compresi quelli relativi all'interesse personale del Nebe, per poter disporre lo spostamento di questi alla divisione incaricata della verifica dei conti, il ricorrente sostiene che devono essere presi in considerazione due fattori:

innanzitutto, motivi familiari gli imporrebbero di rifiutarsi di effettuare missioni regolari e di lunga durata negli Stati membri allo scopo di procedere ai controlli necessari per la liquidazione dei conti FEAOG;.

inoltre, egli è tenuto per contratto a continuare a collaborare all'aggiornamento della raccolta di leggi a fogli mobili commentata e con indice analitico «Das Recht der Milchwirtschaft».

Ora, esposti al sig. Villain, questi elementi non sono parsi determinanti «viste le esigenze del servizio».

Mi sembra che questo atteggiamento sia giustificato. D'altra parte il Nebe non si è più richiamato ai suoi motivi di carattere familiare né nel reclamo precontenzioso né durante il procedimento giurisdizionale. La difficoltà di continuare a collaborare alla raccolta «Das Recht der Milchwirtschaft», poi, non va, secondo la Commissione, sporawalutata.

Ritengo peraltro che nella nozione di interesse personale del dipendente si possano comprendere non solo fattori di indole privata — sia pure strettamente connessi con le attività professionali — ma anche elementi di carattere professionale. È indubbio che lo spostamento del Nebe ha comportato per lui maggiori responsabilità. Il confronto fra la descrizione dei suoi compiti presso la divisione Prodotti lattiero-caseari (rapporto informativo 1977-1979) e quella delle sue nuove mansioni mi ha permesso di accertare la fondatezza della suddetta affermazione. La Commissione osserva inoltre che l'attuale attività del Nebe si colloca in un settore ritenuto prioritario dalle autorità responsabili e che egli è ora a capo di un gruppo di una ventina di persone. Essa conclude che «il suo spostamento, anche se non è una garanzia di promozione, può tuttavia solo favorirlo».

L'insieme di questi elementi mi consente di affermare che le autorità responsabili della Commissione hanno effettivamente tenuto conto, nella misura richiesta dalla vostra giurisprudenza dell'interesse personale del ricorrente, conformemente al loro dovere di sollecitudine nei suoi confronti.

Sul quarto argomento: reazioni sfavorevoli all'esterno della Commissione

Infine, per il Nebe l'interesse del servizio non va valutato solo nei confronti della gestione amministrativa interna, ma anche sul piano dei rapporti degli uffici con l'esterno. Tale modo di vedere sarebbe soprattutto importante nei casi in cui i dipendenti trasferiti sono obbligati ad avere continui contatti con tutti coloro (dalle autorità nazionali agli operatori economici) che sono coinvolti nell'attuazione delle organizzazioni comuni di mercato; questo sarebbe stato il caso del ricorrente presso la divisione Prodotti lattiero-caseari.

Ora, la lettera 24 novembre 1981 del ministro tedesco dell'agricoltura al membro della Commissione incaricato delle questioni agricole ed un articolo pubblicato il 26 febbraio 1982 nella rivista tedesca «Welt der Milch», «Fachzeitschrift für die europäische Milch- und Nahrungsmittelindustrie», attestano che lo spostamento del Nebe ha suscitato reazioni negative negli ambienti interessati.

Senza entrare nella questione di merito così sollevata, la Commissione risponde, in modo soddisfacente, che dell'argomento basato sulle reazioni sfavorevoli di un giornale specializzato o di una personalità politica nazionale si può tener conto solo con la massima circospezione. Essa specifica, con ragione, che detti articoli di stampa e, aggiungo io, gli inter-, venti di uomini politici sono spesso ispirati dall'esterno. Essa sottolinea inoltre che nelle sue nuove mansioni il Nebe mantiene tuttora continue relazioni con le autorità responsabili degli Stati membri.

Pertanto, spostando d'ufficio il Nebe dalla divisione Prodotti lattiero-caseari a quella incaricata della verifica dei conti del FEAOG della direzione generale agricoltura, la Commissione non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ritenendo che il provvedimento fosse conforme all'interesse del servizio, anche in considerazione della specializzazione dell'interessato.

Il secondo mezzo

Poiché il provvedimento impugnato non è stato adottato in forza della decisione della Commissione 29 ottobre 1980 sulla mobilità, posso fare a meno di esaminare il secondo mezzo del Nebe, relativo alla violazione di detta decisione.

Il terzo mezzo

Il terzo mezzo riguarda l'art. 25, 2o comma, 2a parte, dello Statuto, a tenore del quale le decisioni prese a carico del dipendente vanno motivate.

Ricordo anzitutto la vostra giurisprudenza sulla portata di detto obbligo in materia di trasferimenti e di spostamenti insieme al posto.

Lo scopo dell'obbligo di motivare è duplice: esso consente «all'interessato di valutare se l'atto sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità» e rende «possibile il controllo giurisdizionale» ( 10 ); voi avete affermato che questo duplice obbligo è adempiuto «allorquando le circostanze in cui l'atto contestato è stato adottato e notificato agli interessati, nonché le note di servizio e le altre comunicazioni che ad esso si accompagnano, consentono di conoscere gli elementi essenziali cui l'amministrazione si è ispirata nel decidere» ( 11 ).

Avete inoltre precisato che

«l'obbligo di motivare un provvedimento d'organizzazione del servizio va messo in relazione con l'estensione del potere discrezionale di cui dispone in materia l'autorità che ha il potere di nomina, nonché col carattere marginale degli svantaggi che può presentare, per il dipendente, una modifica delle funzioni che non rechi pregiudizio né al suo grado, né alla sua situazione materiale» ( 12 )

Avete infine dichiarato che

«la portata di tale obbligo dev'essere di volta in volta valutata in concreto» ( 13 ).

Nella vostra recente giurisprudenza ho trovato una sola sentenza nella quale avete annullato una decisione di trasferimento per errore di motivazione ( 14 ).

Detta sentenza si riferisce al trasferimento d'ufficio di un medico dal servizio sanitario della Commissione alla DG XII motivato con la sola considerazione che egli non si sarebbe «adattato» alle mansioni attribuitegli nel servizio sanitario, e che sono risultate particolarmente «inconsistenti»; voi avete giudicato che tale motivazione costituiva un ingiustificato addebito nei confronti dell'interessato «di guisa che la decisione di trasferimento manca, in ogni caso di motivazione, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 25, 2o comma, 2o inciso, dello Statuto» (punto 63 della motivazione).

Nel caso di specie, noto che la decisione del 24 novembre 1981 è motivata solo col riferimento all'interesse del servizio. Non vi figura quindi la motivazione specifica, di carattere negativo, in base alla quale è stata adottata la commentata decisione relativa alla dottoressa Turner.

Ci si deve quindi rifare agli atti preparatori della decisione impugnata: il colloquio del sig. Villain col Nebe del 13 ottobre e le note scambiate fra i due.

Per il Nebe, le informazioni che ne risultano dimostrano la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione.

1.

Il ricorrente sottolinea anzitutto le contraddizioni fra le caratteristiche della politica di mobilità definite nella nota del sig. Villain e l'applicazione fattane nei suoi confronti.

a)

Osservo tuttavia che non vi è certamente alcuna contraddizione fra i criteri della mobilità illustrati nella nota e lo spostamento d'ufficio, contro la sua volontà, del ricorrente. Risulta infatti dal tenore della circolare del sig. Villain che questi non escludeva affatto questo genere di spostamento. Egli afferma infatti «spero di ricevere molte domande che consentano di attuare tale politica su base volontaria. Tuttavia, è evidente che, per dare soddisfazione a coloro che desiderano spostarsi, occorrerà, in taluni casi, procedere al trasferimento di dipendenti che, pur essendo assegnati alle medesime mansioni da molto tempo non hanno chiesto di essere spostati. L'equilibrio degli uffici e la soddisfazione di coloro che desiderano cambiare esigono questo prezzo».

b)

Il Nebe sottolinea inoltre che la candidatura di taluni dipendenti della DGVI, desiderosi di cambiare assegnazione, è stata rigettata in contrasto col-l'auspicato carattere di volontarietà. Non confuta tuttavia la risposta della Commissione secondo la quale una minima parte delle domande di spostamento non ha potuto venire accolta «perché, da un lato, non si potevano disorganizzare certi uffici — il che sarebbe stato la negazione stessa dei fini perseguiti, cioè riequilibrare gli uffici e utilizzare meglio il personale disponibile — e perché, d'altro canto, in taluni casi era necessaria una scelta fra dipendenti che avevano espresso le medesime preferenze».

e)

Il Nebe contesta infine al suo direttore generale la mancanza dell'«ampia consultazione coi rappresentanti del personale» che, stando alla sua nota, doveva accompagnare l'attuazione della mobilità.

In proposito c'è da chiedersi se si tratti di consultazioni relative all'operazione di mobilità stessa o ai singoli casi.

Mi sembra che solo la prima ipotesi sia quella giusta; nulla nei termini generici della nota consente di desumere che i casi dei 39 dipendenti di grado A interessati dall'operazione avrebbero dovuto costituire oggetto di 39 consultazioni.

È inoltre evidente che la legittimità di un provvedimento di spostamento d'ufficio non dipende dal consenso dei rappresentanti del personale; la consultazione degli stessi basta a garantire l'impegno assunto dal responsabile. Ora, il 7 ottobre 1981 vi è stata una riunione fra i rappresentanti del personale membri di una commissione di contatto ed il sig. Pizzuti, direttore generale aggiunto in sostituzione del sig. Villain. Durante tale riunione i rappresentanti del personale hanno chiesto spiegazioni sul modo in cui la direzione generale agricoltura intendeva attuare la mobilità.

2.

La decisione impugnata è insufficiente, inadeguata o addirittura erronea?

a)

Il Nebe sostiene che, all'atto delle proposte di promozione, la mobilità può essere considerata come fattore positivo per i dipendenti assunti da poco e non per quelli che, come lui, hanno già maturato vent'anni di carriera al servizio della Commissione.

Non vi sono elementi a sostegno di tale affermazione. La Commissione incoraggia manifestamente la mobilità, fattore favorevole per tutti i dipendenti, ed ho già sottolineato che la carriera del ricorrente è caratterizzata dal continuo aumento di responsabilità nell'ultimo periodo.

b)

Il Nebe osserva che, visto il numero di volontari, qualcun altro avrebbe ben potuto essere scelto per dirigere il gruppo incaricato della verifica dei conti del FEAOG, soprattuto in quanto, per la sua formazione e la sua esperienza, egli era più utile al buon funzionamento del servizio nel suo posto precedente che in quello attuale. Pertanto, l'aver motivato la decisione adottata nei suoi confronti con l'interesse del servizio costituirebbe un errore.

Nel merito ho già risposto negativamente a questa osservazione. Lo stesso vale nell'ambito più ristretto dell'obbligo di motivazione. Agli argomenti dedotti dal Nebe relativamente alla specializzazione, il sig. Villain ha espressamente risposto che «tale specializzazione nonché la (sua) conoscenza dei regolamenti e delle altre disposizioni e la (sua) esperienza in materia sono proprio i motivi che (l') hanno indotto a disporne (lo) spostamento» ( 15 ). Il Nebe era a conoscenza delle informazioni sulle quali era basata la decisione 24 novembre 1981 già al momento in cui questa gli è pervenuta. La decisione è pertanto sufficientemente motivata in proposito.

e)

Il ricorrente osserva infine che il suo nome era compreso nell'elenco, stilato il 25 settembre, «delle decisioni di spostamento di dipendenti della DGVI da adottare da parte dell'autorità che ha il potere di nomina». Ne desume che il colloquio che egli ha avuto il 13 ottobre seguente col sig. Villain era di pura forma: nessun argomento — qualunque ne fosse il valore — avrebbe, secondo lui, potuto far cambiare idea al suo interlocutore quanto al suo spostamento.

Tuttavia, la lettura attenta del documento al quale si riferisce il Nebe dimostra che l'elenco del 25 settembre aveva carattere provvisorio e quindi poteva subire modifiche. Detto elenco è stato infatti inviato al direttore generale del personale solo il 4 novembre 1981. Stando così le cose, nulla consente di affermare che, qualora le obiezioni dedotte fossero state riconosciute fondate, il nome del ricorrente sarebbe rimasto nell'elenco in questione.

Secondo me, le varie condizioni poste dalla vostra giurisprudenza sono state soddisfatte: al momento in cui, il 24 novembre 1981, è stata adottata la decisione di spostarlo insieme al suo posto il Nebe era al corrente degli elementi essenziali che la giustificavano con riguardo all'interesse del servizio. Egli era inoltre stato in grado di far valere le sue obiezioni, che sono state esaminate e valutate.

Il quarto mezzo

Col quarto mezzo il Nebe assume che la decisione di spostamento adottata nei suoi confronti ë viziata da sviamento di potere.

1.

Il mezzo resta tuttavia pertinente solo se, non condividendo il mio parere, riteniate fondato il secondo mezzo. Esso ha quindi carattere subordinato e presuppone che la decisione impugnata non sia stata adottata nell'interesse del servizio. Qualora invéce, la decisione possa, come credo, giustificarsi con l'interesse del servizio — scopo in vista del quale l'APN ha ricevuto il potere di adottarla ( 16 ) — ne deriva ipso facto che essa non è stata adottata per una «finalità diversa da quella contemplata dalla legge» ( 17 ).

2.

Anche qualora non condividiate la mia analisi del secondo mezzo, va appurato se il Nebe possa «dimostrare» ( 18 ) adeguatamente ( 19 )«con indizi oggettivi, pertinenti e concordanti» ( 20 )«che l'autorità che ha il potere di nomina abbia perseguito solo in apparenza le finalità contemplate dalla legge per le quali le sono stati attribuiti i suoi poteri» ( ( 21 )).

Egli adduce infatti i seguenti elementi:

tentativo di fare rientrare nelle sue nuove mansioni considerazioni relative al proseguimento della sua precedente specializzazione;

determinazione di spostarlo d'ufficio nonostante le obiezioni esposte al direttore generale della DGVI in merito soprattutto alla sua specializzazione ed alla sua particolare forma di assunzione;

affermazione puramente teorica — e non dimostrata — che nel nuovo posto egli è più utile come specialista alla Commissione di quanto non fosse nel posto precedente.

Questi elementi, nella misura in cui non si identificano con gli argomenti dedotti a sostegno del secondo mezzo, mi sembrano chiaramente insufficienti per dimostrare che la decisione di cui è causa è stata adottata per un fine diverso da quelli in considerazione dei quali la Commissione è legittimata a spostare i suoi dipendenti.

Anche quest'ultimo mezzo va pertanto respinto.

IV — Mi resta da prendere posizione sulle spese.

Come ho sottolineato in via preliminare, l'orientamento del ricorso — e verosimilmente il suo esito — sarebbero stati diversi se il Nebe fosse stato spostato nell'ambito della procedura di mobilità disposta dalla Commissione nella decisione 29 ottobre 1980. Ora, come mi propongo di dimostrare, vi è stata confusione, in merito al fondamento giuridico della decisione, sino ad una fase molto avanzata del procedimento contenzioso. Stando così le cose, mi sembra perfettamente comprensibile che il ricorrente abbia a lungo creduto che il provvedimento di spostamento fosse stato adottato direttamente in base alla decisione della Commissione e non, come è invece risultato, in forza di una procedura interna alla direzione generale agricoltura che, pur ispirandosi «ai principi enunciati negli orientamenti relativi alla mobilità adottati dalla Commissione il 23 luglio 1980» ( 22 ), doveva atternersi solo ai criteri indicati dalla nota istitutiva ed a quelli prescritti dall'art. 7, n. 1, dello Statuto.

Secondo me, l'ambiguità risultatane avrebbe dovuto essere eliminata prima. La Commissione avrebbe dovuto dissiparla già al momento in cui ricevette la nota 30 novembre 1980 indirizzata dal Nebe al direttore generale del personale e dell'amministrazione e in cui si afferma: «Essa (la linea di condotta del sig. Villain) č in contrasto con la decisione della Commissione relativa alla mobilità, la quale stabilisce che tali provvedimenti possono essere adottati solo col consenso del dipendente interessato».

Cosa più grave ancora, il controricorso datato 22 settembre — registrato in cancelleria il 30 settembre — è anch'esso equivoco. Nella risposta al terzo mezzo relativo alla motivazione, all'argomento del ricorrente secondo cui la decisione non tiene conto della sua qualità di esperto tecnico nel settore dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione ribatte che egli potrebbe far valere proficuamente detta circostanza solo se la sua specializzazione fosse tale che in nessun altro posto presso la Commissione «egli potrebbe proseguire una carriera di sufficiente interesse per lui e di sufficiente utilità per la Commissione». Essa riproduce in tal modo il testo del punto 3, b), della sua decisione 29 ottobre 1980 sulla mobilità. Di conseguenza, era ancora lecito, nella fase della replica, nutrire dubbi sul punto in esame.

Infine, il provvedimento1o dicembre 1982 con cui è stato respinto il reclamo del Nebe contiene il brano seguente: «Lei ha potuto considerare la decisione che La riguarda come un provvedimento adottato nell'ambito di un'operazione di mobilità perché essa è stata emessa in concomitanza con la riorganizzazione degli uffici della DG VT effettuata in applicazione degli orientamenti generali sanciti dalla Commissione il 29 ottobre 1980, che non riguardano, nella prima fase, i dipendenti di grado A 5 ed A 4». Quest'affermazione risulta del tutto erronea poiché le decisioni adottate nell'ambito della procedura di mobilità stabilita il 29 ottobre 1980 sono state attuate, nella prima fase — come ho già detto — solo il 15 febbraio 1982 e non riguardavano soltanto la DG VI, ma tutti gli uffici della Commissione ( 23 ).

Vi propongo pertanto di applicare l'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura che consente di condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

Concludo quindi:

per il rigetto del ricorso;

per la condanna della Commissione a tutte le spese, comprese quelle del ricorrente.


( 1 ) Traduzione dal francese.

( 2 ) 24 febbraio 1981, Carbognani c Coda Zabcua, cause riunite 161 c 162/80, pumo 21 della motivazione, Race. 1981, pag. 562.

( 3 ) Corriere de! personale n. 353.

( 4 ) 21 maggio 1981, Kindermann/Commissione, 60/80, punto 17 della motivazione, Race. 1981, pagg. 1341-1342; v. altresì, nel caso particolare della riorganizzazione dei servizi medici, 9 luglio 1981, Turner/Commissione, cause riunite 59 e 129/80, punti 44 e 45 della motivazione, Race. 1981, pag. 1914.

( 5 ) Punto 17 della motivazione summenzionato, in fine.

( 6 ) Conclusioni dell'avvocato generale Reischl nella suddelta causa Kindermann, Race. 1981, pag. 1351.

( 7 ) 9 dicembre 1982, Plug, 191/81, punto 21 della motivazione, Race. 1982, pag. 4247.

( 8 ) 28 maggio 1980, Kühner, cause 33 e 75/79, punti 18 e 22 della motivazione, Race. 1980, pagg. 1696 e 1697.

( 9 ) 28 ottobre 1981, Arning, 125/80, punto 19 della motivazione, Race. 1981, pag. 2555.

( 10 ) Sentenza 28 maggio 1980, Kühner, summenzionata, punto 15 della motivazione, Race. 1980, pag. 1695.

( 11 ) Sentenza 17 dicembre 1981, Dcmont/Commissionc, 791/79, punto 12 della motivazione, Race. 1981, pac. 3116.

( 12 ) Sentenza Awing, gii menzionata, punto 12 della motivazione, Race. 1981, pag. 2553.

( 13 ) Sentenza Kuhner, già menzionata, punto 15 della motivazione, Race. 1981, pag. 1695.

( 14 ) Sentenza 9 luglio 1981, Turner/Commissione, cause riunite 59 e 129/80, punti 62-65 della motivazione, in particolare, punto 63, Race. 1981, pagg. 1918-1919.

( 15 ) Nota del 29 ottobre 1981.

( 16 ) Conclusioni dell'avvocato generale Reischl IO marzo 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio, non ancora pubblicata.

( 17 ) Sentenza 25 novembre 1976, Kuster/Parlamento, 123/75, punto 15 della motivazione, Race. 1976, pag. 1709; v. anche sentenza 5 maggio 1966, Gutmann/Commissione della CEEA, cause riunite 18 e 35/65, Race. 1966, pag. 140. Sentenza Kindermann, summenzionata, punto 20 della motivazione, Race. 1981, pag. 1342, e conclusioni dell'avvocato Reischl nelle medesima causa, pag. 1350.

( 18 ) Conclusioni dell'avvocato Reischl nella suddetta causa Schloh.

( 19 ) Sentenza Kuster, summenzionata, punto 15 della motivazione.

( 20 ) Sentenza Gutmann, summenzionata.

( 21 ) Conclusioni dell'avvocato generale Reischl IO marzo 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio, non ancora pubblicata.

( 22 ) Osservazioni presentate dalla Commissione il 12 aprile 1983 in seguito al vostro invito ad esibire taluni documenti.

( 23 ) Risposta della Commissione 15 aprile 1983 ai quesiti della Corte.

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