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Document 61977CJ0149

Sentenza della Corte del 15 giugno 1978.
Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio.
Parità di trattamento fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile con riferimento alle condizioni di impiego.
Causa 149/77.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -01365

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:130

61977J0149

SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 GIUGNO 1978. - GABRIELLE DEFRENNE CONTRO SOCIETE ANONYME BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION BELGA). - PARITA'DI TRATTAMENTO FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI IMPIEGO. - CAUSA 149/77.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01365
edizione speciale greca pagina 00419
edizione speciale portoghese pagina 00463
edizione speciale spagnola pagina 00399
edizione speciale svedese pagina 00127
edizione speciale finlandese pagina 00127


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . POLITICA SOCIALE - LAVORATORI E LAVORATRICI - RETRIBUZIONE - PARITA - PRINCIPIO - PORTATA - LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 119 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GENERALI - DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA - OSSERVANZA GARANTITA DALLA CORTE - DISCRIMINAZIONI FONDATE SUL SESSO - DIVIETO - COMPETENZA DELLA COMUNITA - LIMITI

Massima


1 . L ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE , CIRCOSCRITTO AL PROBLEMA DELLE DISCRIMINAZIONI FRA LAVORATORI DEI DUE SESSI IN MATERIA SALARIALE , COSTITUISCE UNA NORMA SPECIALE , LA CUI APPLICAZIONE E VINCOLATA A PRECISI PRESUPPOSTI . ESSO NON PUO ESSERE INTESO COME UNA NORMA CHE PRESCRIVA , OLTRE LA PARITA DELLE RETRIBUZIONI , ANCHE LA PARITA DELLE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO DA APPLICARSI AI LAVORATORI DI SESSO MASCHILE ED A QUELLI DI SESSO FEMMINILE .

LA CIRCOSTANZA CHE LA FISSAZIONE DI DETERMINATE CONDIZIONI DI LAVORO - COME LA FISSAZIONE D ' UNO SPECIALE LIMITE D ' ETA - POSSA AVERE CONSEGUENZE PECUNIARIE NON E SUFFICIENTE PER FAR RIENTRARE CONDIZIONI DI QUESTO TIPO NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 , FONDATO SULLO STRETTO COLLEGAMENTO CHE INTERCORRE FRA LA NATURA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO E L ' AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE .

2 . I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA FANNO PARTE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO DI CUI LA CORTE DEVE GARANTIRE L ' OSSERVANZA . L ' ELIMINAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SUL SESSO FA PARTE DI TALI DIRITTI FONDAMENTALI . TUTTAVIA , NON SPETTA ALLA COMUNITA IMPORRE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO PER QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI LAVORO DISCIPLINATI ESCLUSIVAMENTE DAL DIRITTO NAZIONALE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 149/77 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COUR DE CASSATION BELGA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

GABRIELLE DEFRENNE , EX-ASSISTENTE DI VOLO , RESIDENTE IN BRUXELLES-JETTE ,

E

SOCIETE ANONYME BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA , CON SEDE IN BRUXELLES ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1CON SENTENZA 28 NOVEMBRE 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 1977 , LA COUR DE CASSATION BELGA HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULLA PORTATA DEL PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE FORMULATO DALL ' ART . 119 DEL TRATTATO .

2LA PREDETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO D ' UNA CAUSA PROMOSSA DINANZI ALLA MAGISTRATURA BELGA DEL LAVORO DALLA SIG.NA GABRIELLE DEFRENNE , EX- ASSISTENTE DI VOLO , CONTRO LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE AEREA BELGA SABENA , IN SEGUITO AL SUO LICENZIAMENTO AVVENUTO , IN CONFORMITA A QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO DI LAVORO , AL COMPIMENTO DEL QUARANTESIMO ANNO D ' ETA ;

3LA SIG.NA DEFRENNE AVEVA IN ORIGINE INTENTATO DINANZI AL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES , SULLA BASE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE , UN ' AZIONE VOLTA AD OTTENERE CHE LA SABENA FOSSE CONDANNATA A VERSARLE :

1 . UN INDENNIZZO PER LA DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE CHE ELLA , IN QUANTO LAVORATORE DI SESSO FEMMINILE , AVEVA SUBITO RISPETTO AI SUOI COLLEGHI MASCHI IMPEGNATI NELLE STESSE FUNZIONI DI ASSISTENTE DI VOLO ;

2 . UN COMPLEMENTO DELL ' INDENNITA DI FINE CARRIERA CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA FRA L ' INDENNITA DA LEI EFFETTIVAMENTE PERCEPITA ALL ' ATTO DEL PENSIONAMENTO E L ' INDENNITA CHE SAREBBE SPETTATA AD UN COLLEGA MASCHIO DI 40 ANNI , CON LA STESSA ANZIANITA , DICHIARATO DEFINITIVAMENTE INABILE AL SERVIZIO ;

3 . UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL PREGIUDIZIO DA LEI SUBITO IN MATERIA DI PENSIONE ;

4CON SENTENZA DEL 17 DICEMBRE 1978 , IL TRIBUNAL DU TRAVAIL RESPINGEVA TUTTI I CAPI DELLA DOMANDA ;

5SU APPELLO DELL ' INTERESSATA , AL COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES CONFERMAVA , IL 23 APRILE 1975 , LA DECISIONE DI PRIMO GRADO CON RIFERIMENTO AL SECONDO ED AL TERZO CAPO DELLA DOMANDA ;

6PER POTERSI PRONUNZIARE SUL PRIMO CAPO , ESSA SOTTOPONEVA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI , CHE FORMANO OGGETTO DELLA SENTENZA 43/75 , EMANATA L ' 8 APRILE 1976 ( RACC . 1976 , PAG . 455 );

7SULLA BASE DI QUESTA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE , LA COUR DU TRAVAIL ATTRIBUIVA ALLA RICORRENTE , CON SENTENZA DEL 24 NOVEMBRE 1976 , GLI ARRETRATI DI STIPENDIO DA LEI RECLAMATI , PER UN TOTALE DI 12 716 FRANCHI , PIU GLI INTERESSI E LE SPESE ;

8AVENDO LA SIG.NA DEFRENNE PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA COUR DU TRAVAIL CON RIFERIMENTO AI CAPI DELLA DOMANDA RESPINTI , LA COUR DE CASSATION SI RIVOLGEVA , A SUA VOLTA , ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO .

9VA ANCORA RICORDATO CHE , NEL MEDESIMO CONTESTO , LA SIG.NA DEFRENNE AVEVA PROPOSTO DINANZI AL CONSEIL D ' ETAT BELGA UN RICORSO CONTRO IL REGIO DECRETO BELGA 3 NOVEMBRE 1969 , RELATIVO ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA DEL PERSONALE DI BORDO DELL ' AVIAZIONE CIVILE ; IL RICORSO VERTEVA , PIU IN PARTICOLARE , SULLA VALIDITA D ' UNA NORMA DEL PREDETTO DECRETO CHE ESCLUDEVA LE ASSISTENTI DI VOLO DAL REGIME PENSIONISTICO DI CUI SOPRA ;

10IL CONSEIL D ' ETAT SOTTOPONEVA , DA PARTE SUA , ALLA CORTE DI GIUSTIZIA ALCUNE QUESTIONI CONCERNENTI L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO , CHE FORMANO OGGETTO DELLA SENTENZA 80/70 , PRONUNZIATA IL 25 MAGGIO 1971 ( RACC . 1971 , PAG . 445 ).

11PER DEFINIRE LA CONTROVERSIA SU CUI ESSA E ATTUALMENTE CHIAMATA A PRONUNZIARSI , LA COUR DE CASSATION HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE SCOMPONIBILE IN DUE PARTI , CIASCUNA DELLE QUALI VA RISOLTA SEPARATAMENTE . LA PRIMA PARTE CONCERNE LA DELIMITAZIONE DELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO , LA SECONDA L ' EVENTUALE ESISTENZA D ' UN PRINCIPIO DI DIRITTO COMUNITARIO VOLTO AD ELIMINARE LE DISCRIMINAZIONI FRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO DIVERSE DALLA RETRIBUZIONE PROPRIAMENTE DETTA .

SULLA PRIMA PARTE DELLA QUESTIONE : PORTATA DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE

12NELLA PRIMA PARTE DELLA SUA QUESTIONE LA COUR DE CASSATION DOMANDA SE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DELLE RETRIBUZIONI FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE , SANCITO DALL ' ART . 119 , POSSA VENIRE INTERPRETATO COME UNA NORMA CHE PRESCRIVE IN GENERALE LA PARITA DELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO FRA I DUE SESSI , COSICCHE L ' INCLUSIONE , NEL CONTRATTO DI LAVORO DI UNA ASSISTENTE DI VOLO , DI UNA CLAUSOLA COMPORTANTE LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO NEL MOMENTO IN CUI LA LAVORATRICE COMPIRA I QUARANT ' ANNI , QUANDO E NOTORIO CHE UN ' ANALOGA CLAUSOLA MANCA NEL CONTRATTO DELLE PERSONE DI SESSO MASCHILE CHE SVOLGONO LA MEDESIMA ATTIVITA , COSTITUISCA UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DALLA CITATA NORMA .

13SECONDO LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , L ' ART . 119 VA INTERPRETATO ESTENSIVAMENTE GIACCHE ESSO NON SAREBBE ALTRO CHE UNA SPECIFICA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI NON-DISCRIMINAZIONE CHE HA TROVATO MOLTEPLICI ESPRESSIONI NEL TRATTATO ;

14PIU IN PARTICOLARE , LA CLAUSOLA CONTROVERSA DEL CONTRATTO DI LAVORO CHE FISSA PER LE ASSISTENTI DI VOLO L ' ETA LIMITE DI 40 ANNI RIENTREREBBE NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL ' ART . 119 , SIA PERCHE SOLO IL PREVIO RISPETTO DELL ' UGUAGLIANZA NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO CONSENTIREBBE ALLA LAVORATRICE DI PERCEPIRE UNA RETRIBUZIONE PARI A QUELLA DEI SUOI COLLEGHI MASCHI , SIA PERCHE IL LIMITE D ' ETA IMPOSTO PER CONTRATTO ALLE ASSISTENTI DI VOLO PRODURREBBE EFFETTI PECUNIARI NEGATIVI IN MATERIA DI INDENNITA DI FINE CARRIERA E DI PENSIONE .

15LA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 VA PRECISATA NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DELLE DISPOSIZIONI SOCIALI DEL TRATTATO , RIUNITE NEL CAPITOLO FORMATO DAGLI ARTT . 117 E SEGUENTI ;

16DELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO , CONSIDERATE DA UN PUNTO DI VISTA GENERALE , TRATTANO GLI ARTT . 117 E 118 NELLA PROSPETTIVA DELL ' ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI SOCIALI DEGLI STATI MEMBRI E DEL RAVVICINAMENTO DELLE LORO LEGISLAZIONI NEL PREDETTO SETTORE ;

17LA SOPPRESSIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SUL SESSO DEI LAVORATORI FA INDUBBIAMENTE PARTE DEL SUDDETTO PROGRAMMA DI POLITICA SOCIALE E LEGISLATIVA , PRECISATO , SOTTO CERTI ASPETTI , DALLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 ( GU N . C 13 , PAG . 1 );

18IDENTICA E LA CONCEZIONE CHE ISPIRA LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/207 , DEL 9 FEBBRAIO 1976 , RELATIVA ALL ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO AL LAVORO , ALLA PREPARAZIONE E ALLA PROMOZIONE PROFESSIONALI E LE CONDIZIONI DI LAVORO ( GU N . L 39 , PAG . 40 );

19IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ESSENZIALMENTE PROGRAMMATICO DEGLI ARTT . 117 E 118 , L ' ART . 119 , CIRCOSCRITTO AL PROBLEMA DELLE DISCRIMINAZIONI FRA LAVORATORI DEI DUE SESSI IN MATERIA SALARIALE , COSTITUISCE UNA NORMA SPECIALE , LA CUI APPLICAZIONE E VINCOLATA A PRECISI PRESUPPOSTI ;

20COSI STANDO LE COSE , NON SI PUO ESTENDERE LA PORTATA DI DETTO ARTICOLO AD ELEMENTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DIVERSI DA QUELLI CUI ESSO ESPRESSAMENTE SI RIFERISCE ;

21PIU IN PARTICOLARE , LA CIRCOSTANZA CHE LA FISSAZIONE DI DETERMINATE CONDIZIONI DI LAVORO - COME LA FISSAZIONE D ' UNO SPECIALE LIMITE D ' ETA - POSSA AVERE CONSEGUENZE PECUNIARIE NON E SUFFICIENTE PER FAR RIENTRARE CONDIZIONI DI QUESTO TIPO NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 , FONDATO SULLO STRETTO COLLEGAMENTO CHE INTERCORRE FRA LA NATURA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO E L ' AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ;

22CIO VALE A MAGGIOR RAGIONE SE SI CONSIDERA CHE IL CRITERIO DI RIFERIMENTO POSTO ALLA BASE DELL ' ART . 119 - CIOE LA POSSIBILITA DI CONFRONTARE LE PRESTAZIONI LAVORATIVE FORNITE DAI LAVORATORI DELL ' UNO O DELL ' ALTRO SESSO - E UN FATTORE RISPETTO AL QUALE TUTTI I LAVORATORI SI TROVANO , IPOTETICAMENTE , IN CONDIZIONI DI PARITA , MENTRE LA VALUTAZIONE DELLE ALTRE CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO IMPLICA , SOTTO DIVERSI ASPETTI , FATTORI COLLEGATI AL SESSO DEI LAVORATORI , TENUTO CONTO DEI RIGUARDI DOVUTI ALLA PARTICOLARE CONDIZIONE DELLA DONNA NEL PROCESSO LAVORATIVO ;

23NON E QUINDI POSSIBILE AMPLIARE LA PORTATA DELL ' ART . 119 FINO AL PUNTO DI COMPROMETTERNE , DA UNA PARTE , L ' EFFICACIA DIRETTA , CHE GLI VA RICONOSCIUTA NEL SUO SPECIFICO SETTORE , E DI INTERFERIRE , DALL ' ALTRA , IN UN CAMPO CHE GLI ARTT . 117 E 118 LASCIANO ALLA DISCREZIONE DELLE AUTORITA IVI MENZIONATE ;

24LA PRIMA PARTE DELLA QUESTIONE VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ART . 119 DEL TRATTATO NON PUO ESSERE INTESO COME UNA NORMA CHE PRESCRIVA , OLTRE LA PARITA DELLE RETRIBUZIONI , ANCHE LA PARITA DELLE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO DA APPLICARSI AI LAVORATORI DI SESSO MASCHILE ED A QUELLI DI SESSO FEMMINILE .

SULLA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE : ESISTENZA DI UN PRINCIPIO GENERALE CHE VIETI LE DISCRIMINAZIONI FONDATE SUL SESSO IN MATERIA DI CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO

25NELLA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE SI DOMANDA SE , A PRESCINDERE DALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 119 , ESISTA UN PRINCIPIO GENERALE DI DIRITTO COMUNITARIO CHE VIETI LE DISCRIMINAZIONI FONDATE SUL SESSO IN MATERIA DI CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO DEI LAVORATORI DEI DUE SESSI .

26LA CORTE HA GIA RIPETUTAMENTE CONSTATATO CHE IL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA FA PARTE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO DI CUI ESSA DEVE GARANTIRE L ' OSSERVANZA ;

27E INDUBBIO CHE L ' ELIMINAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SUL SESSO FA PARTE DI TALI DIRITTI FONDAMENTALI ;

28D ' ALTRONDE , GLI STESSI CONCETTI SONO ESPRESSI DALLA CARTA SOCIALE EUROPEA DEL 18 NOVEMBRE 1961 E DALLA CONVENZIONE N . 111 DELL ' ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO , DEL 25 GIUGNO 1958 , CONCERNENTE LA DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI IMPIEGO E DI PROFESSIONE ;

29OCCORRE OSSERVARE , A QUESTO RIGUARDO , CHE , NELLE SENTENZE 20/71 , SABBATINI- BERTONI , DEL 7 GIUGNO 1972 ( RACC . 1972 , PAG . 345 ) E 21/74 , AIROLA , DEL 20 FEBBRAIO 1975 ( RACC . 1975 , PAG . 221 ), LA CORTE HA RICONOSCIUTO LA NECESSITA DI GARANTIRE , NELL ' AMBITO DELLO STATUTO DEL PERSONALE , LA PARITA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNITARI , SENZA DISTINZIONI DI SESSO ;

30VICEVERSA , PER QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI LAVORO DISCIPLINATI DAL DIRITTO NAZIONALE , LA COMUNITA NON AVEVA ASSUNTO , AL MOMENTO IN CUI SI SVOLSERO I FATTI SOTTOPOSTI ALL ' ESAME DEI GIUDICI BELGI , ALCUNA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI GARANZIA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO DIVERSE DALLE RETRIBUZIONI ;

31NEL PERIODO CONSIDERATO ESISTEVANO , COME S ' E GIA DETTO , NELL ' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO , SOLTANTO LE NORME PROGRAMMATICHE DEGLI ARTT . 117 E 118 DEL TRATTATO , RELATIVE ALLO SVILUPPO GENERALE DEL BENESSERE SOCIALE , SPECIE PER QUANTO CONCERNE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO ;

32DI CONSEGUENZA , LA SITUAZIONE SOTTOPOSTA ALL ' ESAME DEI GIUDICI BELGI RIENTRA NELLA SFERA DELLE DISPOSIZIONI E DEI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNO E DI DIRITTO INTERNAZIONALE VIGENTI NEL PREDETTO STATO MEMBRO ;

33LA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE VA DUNQUE RISOLTA NEL SENSO CHE , ALL ' EPOCA DEI FATTI DA CUI E SORTA LA CAUSA PRINCIPALE , NON ESISTEVA , PER I RAPPORTI DI LAVORO DISCIPLINATI DAL DIRITTO NAZIONALE , ALCUNA NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO CHE VIETASSE LE DISCRIMINAZIONI FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO DIVERSE DAL REGIME DELLE RETRIBUZIONI CUI SI RIFERISCE L ' ART . 119 DEL TRATTATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

34LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

35NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI ALLA COUR DE CASSATION BELGA , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE :

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA COUR DE CASSATION BELGA CON ORDINANZA DEL 28 NOVEMBRE 1977 , DICHIARA :

L ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE NON PUO ESSERE INTESO COME UNA NORMA CHE PRESCRIVA , OLTRE LA PARITA DELLE RETRIBUZIONI , ANCHE LA PARITA DELLE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO PER I LAVORATORI DEI DUE SESSI .

ALL ' EPOCA DEI FATTI DA CUI E SORTA LA CAUSA PRINCIPALE , NON ESISTEVA , PER I RAPPORTI DI LAVORO DISCIPLINATI DAL DIRITTO NAZIONALE , ALCUNA NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO CHE VIETASSE LE DISCRIMINAZIONI FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO DIVERSE DAL REGIME DELLE RETRIBUZIONI CUI SI RIFERISCE L ' ART . 119 DEL TRATTATO .

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