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Document 61976CC0001
Opinion of Mr Advocate General Mayras delivered on 26 May 1976. # Ute Wack v Commission of the European Communities. # Case 1-76.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 26 maggio 1976.
Ute Wack contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 1-76.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 26 maggio 1976.
Ute Wack contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 1-76.
Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01017
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:76
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 26 MAGGIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Nella fase attuale del presente procedimento, le mie dilucidazioni saranno concise.
Il mancato versamento dell'indennità di dislocazione di cui all'allegato VII, art. 4, dello statuto del personale, di cui la ricorrente si duole, risulta dal suo foglio-paga, che in corrispondenza di questa voce si presenta in bianco.
Voi avete ammesso, in determinati casi, che una semplice pezza contabile sprovvista di qualsiasi spiegazione non costituisce un atto che reca pregiudizio: tratta-vasi vuoi di un conteggio che operava una trattenuta in considerazione di un versamento non dovuto (causa 27 giugno 1973, Kuhl, Racc. 1973, pag. 711), vuoi di un foglio-paga con cui l'amministrazione cessava, ad un dato momento, di versare un'indennità fino a quel momento corrisposta (sentenza 15 luglio 1970, Chuffart, Racc. 1970, pag. 641). Condivido pienamente le osservazioni fatte in quell'occasione dall'avvocato generale Gand nelle conclusioni relative a detta causa (Racc. 1970, pagg. 655-656).
Tuttavia, nel presente caso la ricorrente, fin dall'origine, nel periodo immediatamente successivo alla sua entrata in servizio, vale a dire fin dal novembre 1972, non poteva ignorare, prendendo visione del suo primo foglio-paga mensile, che l'indennità di dislocazione non le era stata corrisposta.
Senza dubbio, i motivi di tale rifiuto sono mutati nel tempo. Si può ritenere con essa ricorrente che, a norma dello statuto vigente a quell'epoca, detto rifiuto veniva giustificato dal matrimonio con un lussemburghese e dal fatto che, non avendo essa la qualità di capo famiglia, non poteva fruire di detta indennità. In seguito, quando voi avete, riconosciuto che, relativamente a questo punto, lo statuto del personale era illegittimo, l'amministrazione motivava il suo rifiuto persistente col fatto che la ricorrente aveva esercitato, in maniera abituale, per il periodo di cinque anni venuti a scadenza sei mesi prima della sua entrata in servizio, la sua attività professionale principale sul territorio europeo dello Stato in cui è ubicata la sua sede di servizio. In ultima analisi, l'amministrazione sembra invocare il fatto che la ricorrente ha risieduto in maniera permanente nel Lussemburgo durante questo medesimo periodo. Essa d'altronde, a mio avviso, prende giustamente in considerazione un siffatto motivo, in fatto perché risponde al vero che la ricorrente aveva la propria dimora principale nel Granducato durante tutto questo periodo; in diritto giacché la nozione di residenza nel territorio dello Stato in cui si trova la sede di servizio è una delle condizioni alternative del rifiuto dell'indennità di dislocazione. Tuttavia, queste variazioni della motivazione mi sembrano comunque irrilevanti ai fini dell'esistenza medesima e della persistenza di tale rifiuto.
Stando così le cose, si deve innanzitutto tener conto della vostra sentenza Kortner 21 febbraio 1974, (cause da 15 a 33-73, Racc. 1974, pag. 189), secondo cui la trasmissione dei fogli-paga ha l'effetto di far decorrere i termini d'impugnazione quando da tale documento emerge chiaramente, come nel nostro caso, la decisione adottata. Pur esponendo in maniera circostanziata gli elementi di cui si era tenuto conto, le comunicazioni dirette nel 1975 dall'amministrazione alla ricorrente non hanno fatto altro se non confermare la decisione precedente con cui la Commissione aveva deciso che la ricorrente non aveva diritto all'indennità di dislocazione. Tali comunicazioni non potevano, quindi, far decorrere un nuovo termine d'impugnazione (sentenza 8 maggio 1973, Gunella, Racc. 1973, pag. 481).
In forza di questo solo motivo, il ricorso è irricevibile in quanto tardivo ex art. 91, n. 2, dello statuto.
Stando così le cose, mi sembra inutile disaminare il secondo motivo d'irricevibilità dedotto dalla Commissione. Esso è tratto dal fatto che la lettera della ricorrente 16 febbraio 1975 costituirebbe una vera e propria «domanda» ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto, e non una semplice richiesta di dati. Pur se rimango alquanto scettico circa la definizione cui è pervenuta l'amministrazione, mi sembra che la sua argomentazione sia sovrabbondante.
Quanto al divorzio della ricorrente, pronunciato il 25 giugno 1974, esso non può costituire un fatto nuovo per quanto riguarda l'asserito diritto all'indennità di dislocazione. In primo luogo, lo scioglimento del vincolo coniugale non può retroagire alla data in cui la ricorrente entrava in servizio presso la Commissione; in secondo luogo, è sul piano o della «residenza» o dell «esercizio abituale dell'attività professionale principale» che l'amministrazione si è posta per giustificare il suo rifiuto, e non sul mancato riconoscimento della qualità di capofamiglia a causa del matrimonio. Quindi, la modifica intervenuta successivamente nella situazione familiare della ricorrente può incidere soltanto sul riconoscimento a suo vantaggio della qualità di capofamiglia e sull'attribuzione d'assegni per i due figli ad essa affidati.
Mi sembra pacifico, infine, che il mezzo tratto dall'eccezione d'illegittimità che la ricorrente invoca avverso il sistema dei termini contemplato dallo Statuto potrebbe essere preso in esame dalla Corte solo nell'ipotesi in cui la stessa domanda introduttiva fosse ricevibile. Qualora vi pronunziate, come io propongo, nel senso che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo, voi non potrete prendere in esame alcuno dei mezzi dedotti, nemmeno se uno di questi mezzi riguarda l'asserita illegittimità delle disposizioni statutarie. Un siffatto mezzo non potrebbe eventualmente essere preso in considerazione, stando agli stessi termini della Commissione che «nell'ambito di un'impugnazione avente ad oggetto l'illecito volontariamente commesso dall'amministrazione nel rifiutare di correggere l'errore manifesto che vizia il suo atto».
Concludo per il rigetto del ricorso e per la compensazione delle spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.