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Document 61972CJ0007

Sentenza della Corte del 14 dicembre 1972.
Boehringer Mannheim GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 7-72.

Raccolta della Giurisprudenza 1972 -01281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:125

61972J0007

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 DICEMBRE 1972. - BOEHRINGER MANNHEIM GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 7/72.

raccolta della giurisprudenza 1972 pagina 01281
edizione speciale danese pagina 00323
edizione speciale greca pagina 00313
edizione speciale portoghese pagina 00447
edizione speciale spagnola pagina 00261
edizione speciale svedese pagina 00061
edizione speciale finlandese pagina 00059


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE - SANZIONI COMUNITARIE E SANZIONI INTERNE INFLITTE DALLE AUTORITA DI UNO STATO MEMBRO O DI UNO STATO TERZO - CUMULO - CRITERI RELATIVI ALLA SUA PRESA IN CONSIDERAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

( TRATTATO CEE, ART . 85; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, ART . 15 )

Massima


NEL COMMISURARE L' AMMENDA, LA COMMISSIONE DEVE TENER CONTO DELLE SANZIONI GIA IRROGATE ALL' IMPRESA PER LO STESSO FATTO, QUALORA SI TRATTI DI SANZIONI INFLITTE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELLE INTESE DI UNO STATO MEMBRO E, DI CONSEGUENZA, PER FATTI AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO . LA QUESTIONE, POI, DEL SE LA COMMISSIONE DEBBA TENER CONTO DELLE SANZIONI IRROGATE DALLE AUTORITA DI UNO STATO TERZO VA RISOLTA SOLO QUALORA GLI ADDEBITI SIANO IDENTICI NEI DUE CASI .

Parti


NELLA CAUSA 7-72,

BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, CON SEDE IN MANNHEIM, IN PERSONA DEGLI AMMINISTRATORI SIGG . H . RAISER E H . E . KOEBNER, CON GLI AVVOCATI A . DERINGER, C . TESSIN, H . J . HERRMANN, J . SEDEMUND, DEL FORO DI COLONIA, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . M . BADEN, 1, BOULEVARD PRINCE HENRI, RICORRENTE,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . E . ZIMMERMANN, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA RIFORMA - E IN SUBORDINE L' ANNULLAMENTO - DELLA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE IL 25 NOVEMBRE 1972 ( IV/26.945/BOEHRINGER ) NELLA PARTE RELATIVA ALL' AMMENDA INFLITTA ALLA RICORRENTE,

Motivazione della sentenza


1 CON DECISIONE 16 LUGLIO 1969, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE INFLIGGEVA ALLA BOEHRINGER MANNHEIM GMBH UN' AMMENDA DI 190 000 UNITA DI CONTO, PER AVER VIOLATO L' ART . 85 DEL TRATTATO CEE . TALE SOMMA VENIVA RIDOTTA A 180 000 UNITA DI CONTO CON SENTENZA 15 LUGLIO 1970 DI QUESTA CORTE ( CAUSA 45-69 ). IL 3 LUGLIO 1969, UNA DISTRICT COURT DI NEW YORK INFLIGGEVA ALLA STESSA SOCIETA UN' AMMENDA DI 80 000 DOLLARI PER AVER VIOLATO IL DIRITTO FEDERALE IN MATERIA DI RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA, AMMENDA PAGATA DALLA RICORRENTE L' 11 LUGLIO 1969 . CON LETTERA 3 SETTEMBRE 1969, DETTA SOCIETA CHIEDEVA ALLA COMMISSIONE DI DETRARRE L' IMPORTO DELL' AMMENDA PAGATA NEGLI STATI UNITI DA QUELLA INFLITTALE CON LA DECISIONE 16 LUGLIO 1969 . LA RICHIESTA VENIVA RESPINTA DALLA COMMISSIONE CON ATTO 25 NOVEMBRE 1971 .

2 LA RICORRENTE FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVERE CON CIO' VIOLATO IL PRINCIPIO GIURIDICO GENERALE SECONDO IL QUALE LO STESSO FATTO NON PUO' ESSERE PUNITO DUE VOLTE .

3 NEL COMMISURARE L' AMMENDA, LA COMMISSIONE DEVE TENER CONTO DELLE SANZIONI GIA IRROGATE ALL' IMPRESA PER LO STESSO FATTO, QUALORA SI TRATTI DI SANZIONI INFLITTE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELLE INTESE DI UNO STATO MEMBRO E, DI CONSEGUENZA, PER FATTI AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO . LA QUESTIONE, POI, DEL SE LA COMMISSIONE DEBBA TENER CONTO DELLE SANZIONI IRROGATE DALLE AUTORITA DI UNO STATO TERZO VA RISOLTA SOLO QUALORA GLI ADDEBITI SIANO IDENTICI NEI DUE CASI .

4 I FATTI CUI LE DUE AMMENDE SI RIFERISCONO, BENCHE TRAGGANO ORIGINE DALLO STESSO COMPLESSO DI ACCORDI, HANNO TUTTAVIA OGGETTO ED AMBITO D' APPLICAZIONE ESSENZIALMENTE DIVERSI .

5 L' AMMENDA COMUNITARIA RIGUARDAVA ANZITUTTO IL GENTLEMEN'S AGREEMENT RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEI MERCATI NAZIONALI NEL MERCATO COMUNE E IN GRAN BRETAGNA, COME PURE LA LIMITAZIONE DELLA PRODUZIONE DI CHINIDINA SINTETICA A FAVORE DELLE IMPRESE NEDCHEM, BOEHRINGER E BUCHLER . LA CONDANNA INFLITTA NEGLI STATI UNITI, BENCHE BASATA FORSE IN PARTE SULLE STESSE CIRCOSTANZE, RIGUARDAVA UN COMPLESSO PIU AMPIO DI FATTI, FACENTE CAPO SOPRATTUTTO ALL' ACCORDO RELATIVO ALLE CORTECCE DI CHINA, ALL' ACQUISTO ED ALLA RIPARTIZIONE DELLE SCORTE STRATEGICHE AMERICANE, COME PURE AI PREZZI PARTICOLARMENTE ELEVATI PRATICATI NEGLI STATI UNITI SINO ALLA META DEL 1966 . LE PARTI CONTRASTANO SULLA VALUTAZIONE DEI FATTI CUI LA CONDANNA SI RIFERISCE, DATO CHE LA RICORRENTE NON HA CONTESTATO I FATTI ADDEBITATILE ( PLEA OF NOLO CONTENDERE ), DI GUISA CHE SI DISPONE UNICAMENTE DELL' ATTO DI RINVIO A GIUDIZIO, NON ESSENDOSI AVUTO NE IL DIBATTIMENTO NE UNA SENTENZA MOTIVATA ATTA AD ELIMINARE OGNI DUBBIO CIRCA LA PORTATA DELLA CONDANNA STESSA . SPETTA ALLA RICORRENTE IL PROVARE L' IDENTITA DEI FATTI, PROVA CH' ESSA NON HA POTUTO FORNIRE A CAUSA DELLA SITUAZIONE TESTE MENZIONATA .

6 VA COMUNQUE RESPINTA LA TESI SECONDO CUI LA SANZIONE SI RIFERIREBBE ALL' INTESA DI PER SE, NON GIA ALLA SUA ATTUAZIONE . IN PROPOSITO E SUFFICIENTE RICORDARE CHE NELLA SENTENZA 15 LUGLIO 1970, PRONUNZIATA NEI CONFRONTI DELLE STESSE PARTI, QUESTA CORTE HA ASSUNTO L' ATTEGGIAMENTO OPPOSTO : DAL FATTO CHE L' INTESA ERA STATA " SOSPESA " A PARTIRE DA CERTE DATE, ESSA HA INFERITO CHE LE VIOLAZIONI DEL TRATTATO ERANO MENO GRAVI DI QUANTO LA COMMISSIONE NON AVESSE RITENUTO E NE HA TENUTO CONTO NEL DETERMINARE L' AMMONTARE DELL' AMMENDA .

A NORMA DELL' ART . 85 DEL TRATTATO, IN DETTA SENTENZA SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO GLI ATTI, COMPIUTI IN CONSEGUENZA DELL' INTESA, IDONEI A PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI, E AD ALTERARE LA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE . LA RICORRENTE NON HA POI DEDOTTO NULLA CHE FOSSE ATTO A SUFFRAGARE LA TESI SECONDO CUI LA CONDANNA NEGLI STATI UNITI SI SAREBBE RIFERITA AD ATTI COMPIUTI IN CONSEGUENZA O A EFFETTI DELL' INTESA DIVERSI DA QUELLI CHE HANNO AVUTO LUOGO IN DETTO PAESE . NEMMENO SOTTO QUESTO ASPETTO, QUINDI, E PROVATO CHE I FATTI ADDEBITATI FOSSERO IDENTICI .

7 NON VI E PERCIO' MOTIVO DI DETRARRE, NEMMENO PARZIALMENTE, L' AMMENDA IRROGATA ALLA RICORRENTE NEGLI STATI UNITI DALL' AMMENDA DI 180 000 UNITA DI CONTO INFLITTALE PER VIOLAZIONE DELL' ART . 85 DEL TRATTATO .

8 IL RICORSO VA PERTANTO RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


9 A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE VA CONDANNATO ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE .

Dispositivo


LA CORTE,

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RESPINTO .

2 ) LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .

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