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Document 61967CC0010

Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 14 giugno 1967.
Johannes Coenraad Moulijn contro Commissione della CEE.
Causa 10-67.

edizione speciale inglese 1967 00172

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1967:18

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand

del 14 giugno 1967 ( 1 )

Signor Presidente, signori Giudici,

L'articolo 2, n. 4, dell'allegato VII dello statuto del personale stabilisce che, con decisione speciale motivata, l'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente concedere ad un dipendente gli assegni familiari per figli a carico per ogni persona cui il funzionario debba corrispondere per legge gli alimenti ed il cui mantenimento implichi un grave onere.

Con decisione 10 luglio 1963 — pubblicata il 29 luglio successivo nel bollettino «Informazioni al personale» — la Commissione della C.E.E. delegava al direttore generale dell'amministrazione l'esercizio di detta facoltà per tutte le categorie di dipendenti.

Il sig. Moulijn, amministratore principale presso la Commissione C.E.E., con sentenza passata in giudicato del tribunale dell'Aia, otteneva il divorzio dalla signora Pircher e veniva condannato a corrisponderle gli alimenti nella misura di 700 Fl al mese. Il ricorrente vi deferisce il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla sua richiesta dell'11 novembre 1966 mirante ad ottenere l'applicazione dell'articolo 2, n. 4, dell'allegato VII.

Le mie conclusioni verteranno ora soltanto sulla ricevibilità, poiché la Commissione, in applicazione dell'articolo 91 del regolamento di procedura, eccepisce a questo proposito la tardività del ricorso e, seguendo la vostra giurisprudenza precedente, intendo proporvi di accogliere tale eccezione.

Ricorderò in primo luogo le varie richieste rivolte all'amministrazione dell'istituzione da parte del Moulijn, e che sono tutte allegate alle osservazioni della Commissione.

Una prima richiesta indirizzata al direttore generale dell'amministrazione il 22 dicembre 1965, veniva respinta il 4 febbraio 1966, per il motivo che potevano essere considerate come obbligazioni legali solo quelle derivanti direttamente dal codice civile, non già quelle derivanti da una sentenza. Il Moulijn contestava tale tesi il 13 febbraio, ma il 1o aprile il direttore generale confermava il suo punto di vista. Il ricorrente insisteva ancora con una lettera indirizzata «all'autorità che ha il potere di nomina, nella persona del sig. J. Van Gronsveld, direttore generale dell'amministrazione», lettera giunta a destinazione il 13 maggio 1966, ma il 28 giugno il destinatario rifiutava di mutare il proprio atteggiamento. L'11 novembre il Moulijn si rivolgeva alla Commissione: riprendendo un argomento già svolto in precedenza, ma senza far alcun riferimento alle richieste già avanzate, egli sollecitava ancora una volta l'applicazione dell'articolo 2, n. 4, dell'allegato VII dello statuto; il ricorso odierno trae origine dal silenzio della Commissione protrattosi per più di due mesi, che il ricorrente interpreta come decisione negativa ai sensi dell'articolo 91, n. 2, dello statuto del personale.

La domanda alla Commissione era formulata in modo da far ritenere che la rivendicazione fosse presentata per la prima volta e non avesse mai costituito oggetto di decisione. Se così stessero le cose non vi sarebbero problemi di ricevibilità; noi sappiamo però che la situazione è ben diversa.

Il 4 febbraio 1966 il direttore generale dell'amministrazione decideva di negare al Moulijn il beneficio del paragrafo 4 del'articolo 2 e per ben due volte confermava questo atteggiamento. Tale rifiuto costituiva una decisione impugnabile in sede giurisdizionale nel termine di tre mesi, a norma dell'articolo 91, n. 2, 1o comma, dello statuto; scaduto tale termine, essa non è ulteriormente impugnabile. Avverso tale decisione si può indubbiamente proporre ricorso gerarchico alla Commissione, e come tale deve essere considerata la domanda ad essa rivolta, ma tale ricorso non può prorogare il termine per il ricorso giurisdizionale a meno che il primo sia stato proposto entro detto termine (ad esempio, per un ricorso amministrativo si veda la sentenza 52-64 — Pfloeschner contro la Commissione C.E.E., Raccolta, vol. XI, pag. 1173). Anche adottando la soluzione più favorevole al ricorrente, vale a dire prendendo in considerazione solo la decisione del 28 giugno 1966 del direttore generale dell'amministrazione con cui si risponde ad una richiesta nella quale per la prima volta si faceva menzione espressa della facoltà attribuita a detto direttore generale, la richiesta indirizzata l'11 novembre alla Commissione è comunque tardiva.

Concludo chiedendo :

che il ricorso sia dichiarato irricevibile;

e che il ricorrente venga condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione.


( 1 ) Traduzione dal francese.

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