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Document 52026XC01653

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — Aggiornamento annuale dei dati utilizzati per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione

C/2026/1485

GU C, C/2026/1653, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1653/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1653/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/1653

12.3.2026

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aggiornamento annuale dei dati utilizzati per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione

(C/2026/1653)

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), quando la Commissione deferisce uno Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») perché quest'ultimo ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, essa può proporre alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie a tale Stato membro in due situazioni:

quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una precedente sentenza che ha constatato l'infrazione (articolo 260, paragrafo 2, TFUE) (1), o

quando lo Stato membro non ha adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (articolo 260, paragrafo 3, TFUE).

In entrambi i casi la sanzione irrogata dalla Corte può essere costituita dal pagamento di una somma forfettaria, quale conseguenza del proseguimento dell'infrazione fino alla pronuncia della sentenza o alla piena conformazione da parte dello Stato membro interessato, se precedente alla sentenza, e dal pagamento di una penalità giornaliera, mirante a indurre lo Stato membro interessato a porre fine all'infrazione nel più breve termine possibile dopo la pronuncia della sentenza. La Commissione presenta alla Corte una proposta relativa agli importi delle sanzioni pecuniarie, ma spetta a quest'ultima, nell'esercizio del suo potere discrezionale (2), determinare gli importi che siano, da una parte, adeguati alle circostanze e, dall'altra, commisurati all'inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

I principi e il metodo utilizzati dalla Commissione per calcolare le sanzioni pecuniarie che propone alla Corte sono stabiliti nella comunicazione «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione»  (3) (in seguito denominata «comunicazione del 2023»). Conformandosi agli sviluppi della giurisprudenza della Corte (4), nel 2025 la Commissione ha rivisto il metodo di calcolo della capacità finanziaria degli Stati membri o del fattore «n»  (5) (di seguito la «comunicazione del 2025»).

Nella comunicazione del 2025 la Commissione ha stabilito che la capacità finanziaria degli Stati membri o il fattore «n» devono basarsi esclusivamente sul PIL degli Stati membri, sostituendo la pertinente sezione della comunicazione del 2023.

Nell'allegato di entrambe le comunicazioni (la comunicazione del 2023 e la comunicazione del 2025) si precisa che i dati devono essere riesaminati e aggiornati dalla Commissione su base annuale, alla luce delle variazioni dell'inflazione e del PIL degli Stati membri, sulla scorta dei dati ufficiali pubblicati da Eurostat.

La presente comunicazione aggiorna pertanto l'allegato della comunicazione del 2025 con i dati macroeconomici più recenti.

L'aggiornamento si basa sull'andamento dell'inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro. Le statistiche relative al tasso di inflazione, alla popolazione e al PIL sono quelle stabilite due anni prima dell'aggiornamento («regola t-2»), nella fattispecie il 2024.

I fattori «n», le somme forfettarie minime e gli importi forfettari aggiornati figurano nell'allegato della presente comunicazione.

La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia a norma dell'articolo 260 del TFUE che adotterà a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale.


(1)  Oppure quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una sentenza che ha constatato la violazione di una decisione relativa agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

(2)  Tale potere discrezionale è limitato nelle cause a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in cui la Corte non può superare l'importo indicato dalla Commissione.

(3)  Comunicazione della Commissione «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione» (GU C 2 del 4.1.2023, pag. 1).

(4)  Sentenza della Corte (Prima Sezione), del 25 aprile 2024, Commissione/Polonia, C-147/23, ECLI:EU:C:2024:346.

(5)  Comunicazione della Commissione «Modifica del metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione nell'ambito dei procedimenti d'infrazione alla Corte di giustizia» (GU C, C/2025/1481 del 5.3.2025).


ALLEGATO

Dati utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie proposte alla Corte

1.   Importo forfettario per la penalità

L'importo forfettario per la penalità è fissato a 3 560 EUR al giorno.

2.   Importo forfettario per la somma forfettaria

L'importo forfettario per la somma forfettaria è fissato a 1 190 EUR al giorno.

3.   Fattori «n»

I fattori «n» sono:

 

Fattore «n» (1)

Belgio

0,93

Bulgaria

0,16

Cechia

0,48

Danimarca

0,59

Germania

6,49

Estonia

0,06

Irlanda

0,84

Grecia

0,35

Spagna

2,39

Francia

4,38

Croazia

0,13

Italia

3,30

Cipro

0,05

Lettonia

0,06

Lituania

0,12

Lussemburgo

0,13

Ungheria

0,31

Malta

0,03

Paesi Bassi

1,68

Austria

0,74

Polonia

1,27

Portogallo

0,43

Romania

0,53

Slovenia

0,10

Slovacchia

0,20

Finlandia

0,41

Svezia

0,84

4.   Somma forfettaria di riferimento

La somma forfettaria di riferimento utilizzata per calcolare le somme forfettarie minime per ciascuno Stato membro è fissata a 3 323 508 EUR.

5.   Somme forfettarie minime per ciascuno Stato membro

Le somme forfettarie minime corrispondono alla somma forfettaria di riferimento moltiplicata per i fattori «n».

Le somme forfettarie minime (2) sono fissate a:

 

Somme forfettarie minime (in EUR)

Belgio

3 091 000

Bulgaria

532 000

Cechia

1 595 000

Danimarca

1 961 000

Germania

21 570 000

Estonia

199 000

Irlanda

2 792 000

Grecia

1 163 000

Spagna

7 943 000

Francia

14 557 000

Croazia

432 000

Italia

10 968 000

Cipro

166 000

Lettonia

199 000

Lituania

399 000

Lussemburgo

432 000

Ungheria

1 030 000

Malta

100 000

Paesi Bassi

5 583 000

Austria

2 459 000

Polonia

4 221 000

Portogallo

1 429 000

Romania

1 761 000

Slovenia

332 000

Slovacchia

665 000

Finlandia

1 363 000

Svezia

2 792 000


(1)  Basato sul PIL del 2024 estratto in data 5 dicembre 2025, e arrotondato a due decimali.

(2)  Basate sul PIL del 2024 estratto in data 5 dicembre 2025 e arrotondate al migliaio più vicino.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1653/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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