COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.9.2026
COM(2026) 516 final
2026/0293(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, concernente una notifica scritta dell'Ungheria in relazione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento sulla condizionalità") prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, che "sono adottate opportune misure qualora siano accertate [...] violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione".
2.Il 18 settembre 2022, a seguito di una procedura avviata il 27 aprile 2022, la Commissione europea ("Commissione") ha proposto al Consiglio di adottare misure per proteggere il bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria ("proposta della Commissione"). Le conclusioni della Commissione riguardavano gli appalti pubblici, l'efficacia dell'azione penale e la lotta contro la corruzione in Ungheria, nonché la trasparenza e i rischi di conflitti di interessi per quanto riguarda le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio ("trust di interesse pubblico") e gli enti da queste partecipati.
3.Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del 15 dicembre 2022 ("decisione di esecuzione del Consiglio"), il Consiglio ha valutato lo stato di attuazione delle misure correttive proposte dall'Ungheria nel corso della procedura, rilevando che in una serie di tali misure permanevano importanti debolezze, rischi e carenze, tali da renderle inadeguate a tenere conto delle conclusioni inizialmente formulate dalla Commissione.
4.In particolare, il Consiglio ha constatato che debolezze significative continuavano a compromettere gravemente l'adeguatezza delle misure correttive di carattere orizzontale, strutturale e sistemico e che sono di fondamentale importanza per porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto in materia di appalti pubblici, come anche l'efficacia dell'azione penale e della lotta contro la corruzione in Ungheria. È stato pertanto ritenuto che tali debolezze mettessero a rischio l'efficacia delle misure correttive adottate nel loro insieme. Poiché i casi di non conformità individuati si riferivano a violazioni di carattere sistemico, è stato rilevato che essi incidevano in larga misura sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione in modo sufficientemente diretto.
5.L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione del Consiglio ha stabilito una sospensione del 55 % degli impegni di bilancio nell'ambito dei tre programmi operativi della politica di coesione che si prevedeva sarebbero stati attuati principalmente mediante appalti pubblici. L'articolo 2, paragrafo 2, ha disposto, per quanto riguarda il bilancio dell'Unione eseguito in regime di gestione diretta e indiretta, il divieto di assumere impegni giuridici sia con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX del 2021 relativa alle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche ("legge sui trust di interesse pubblico") sia con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico. L'articolo 3 della decisione di esecuzione del Consiglio ha imposto all'Ungheria di informare ogni tre mesi la Commissione in merito all'attuazione delle misure correttive.
6.Il 13 dicembre 2023, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità, in assenza di una notifica scritta da parte dell'Ungheria, la Commissione ha riesaminato di propria iniziativa la situazione ("decisione di riesame della Commissione") tenendo conto delle informazioni presentate dall'Ungheria nel contesto delle relazioni trimestrali previste dall'articolo 3 della decisione di esecuzione del Consiglio, nonché di ogni altra fonte affidabile di informazioni a disposizione della Commissione fino a quel momento. La decisione di riesame della Commissione ha rilevato che l'Ungheria non aveva risolto la situazione che aveva portato all'adozione delle misure di bilancio.
7.Il 2 dicembre 2024 l'Ungheria ha presentato alla Commissione una notifica scritta relativa alle modifiche della legge sui trust di interesse pubblico, chiedendo la revoca totale o parziale della misura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai trust di interesse pubblico e agli enti da questi partecipati. In tale occasione l'Ungheria non ha notificato alla Commissione altre misure correttive volte ad affrontare la situazione che aveva portato all'adozione della misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione del Consiglio.
8.Il 16 dicembre 2024 la Commissione ha adottato la decisione C(2024) 9140 final ("decisione della Commissione del 2024"), nella quale ha concluso che la situazione che aveva portato all'adozione della misura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione del Consiglio non era stata risolta.
2.Notifica scritta dell'Ungheria a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità
9.Il 9 settembre 2026 l'Ungheria ha trasmesso alla Commissione una notifica scritta a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità.
10.Con la notifica scritta, l'Ungheria dichiara pienamente e adeguatamente attuati al momento della presentazione della notifica stessa gli impegni assunti nell'ambito delle diciassette misure correttive elencate nella decisione di esecuzione del Consiglio (ad eccezione di un unico elemento della misura correttiva relativa ad Arachne). L'Ungheria fa inoltre riferimento all'attuazione di tre nuove misure correttive: i) partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), ii) rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della competitività nel mercato degli appalti pubblici e iii) adozione di norme che garantiscono la trasparenza dei titolari effettivi dei soggetti e chiariscono l'uso delle sovvenzioni pubbliche.
11.Su tale base, l'Ungheria sostiene che le condizioni per l'adozione di misure a norma dell'articolo 4 del regolamento sulla condizionalità non sono più soddisfatte e chiede la revoca delle misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione del Consiglio.
3.Conclusioni della valutazione della Commissione europea
12.La Commissione ha valutato le misure correttive presentate dall'Ungheria, unitamente ai relativi elementi di prova, costituiti dalla legislazione in vigore, dalle recenti modifiche legislative e dalle relative misure di attuazione.
13.Le modifiche legislative contengono misure volte a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'integrità e a garantire che essa abbia accesso ai dati necessari per svolgere il suo lavoro; istituiscono un sistema di dichiarazione patrimoniale completo; mirano a migliorare la trasparenza e ad affrontare i rischi di conflitti di interessi connessi al funzionamento dei trust di interesse pubblico in attesa della loro cessazione; estendono il controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità inquirenti e della procura; rafforzano il controllo del sostegno finanziario dell'Unione; aumentano la trasparenza negli appalti pubblici e nell'uso della spesa pubblica in generale.
14.L'Ungheria ha altresì adottato nuove misure correttive. Di fondamentale importanza tra queste è, ad esempio, l'adesione all'EPPO, la quale potrà svolgere indagini su eventuali reati commessi dopo giugno 2021: si tratta di una misura correttiva che rafforza l'efficacia delle indagini e dell'azione penale in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ne sarà interessato l'intero periodo, in quanto il Consiglio ha adottato le misure nel 2022. Inoltre le nuove disposizioni sulla titolarità effettiva sostengono la lotta contro la corruzione attraverso norme rafforzate in materia di responsabilità che consentono il controllo pubblico. L'Ungheria ha ulteriormente rafforzato le norme in materia di appalti pubblici per migliorare la trasparenza, agevolare la concorrenza e prevenire la corruzione e i conflitti di interessi.
15.Con il pacchetto delle misure correttive adottate, presentato mediante la notifica scritta in questione, l'Ungheria si è spinta in molti casi oltre gli impegni assunti nel 2022. Ad esempio, il sistema di dichiarazione patrimoniale in vigore ora conferisce poteri di verifica notevolmente più ampi all'Autorità per l'integrità ed estende gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni patrimoniali, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi, a una gamma più ampia di funzionari ad alto rischio rispetto a quanto previsto negli impegni originari. Tali impegni aggiuntivi, unitamente alle misure correttive completamente nuove, perseguono in modo più efficace lo scopo al quale le misure correttive specifiche e mirate erano destinate a contribuire.
16.Dopo aver valutato nel loro insieme tutte le misure correttive e la relativa attuazione, ponendo particolare attenzione a quelle di carattere orizzontale, strutturale e sistemico riportate nella decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione conclude che l'Ungheria ha dimostrato di aver affrontato le debolezze e le carenze individuate in precedenza.
2026/0293 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, concernente una notifica scritta dell'Ungheria in relazione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento sulla condizionalità"), in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
(1)A seguito di una proposta della Commissione ("proposta della Commissione"), il 15 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria ("decisione di esecuzione del Consiglio"). Le deliberazioni del Consiglio si sono basate sulla proposta della Commissione e sulla relazione che l'accompagna, nonché sulla comunicazione della Commissione al Consiglio del 30 novembre 2022 ("comunicazione della Commissione") e sulla valutazione aggiornata della Commissione del 9 dicembre 2022.
(2)Come esposto nei considerando da 11 a 14 della decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione aveva riscontrato gravi irregolarità, carenze e debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, la concentrazione delle aggiudicazioni, la mancata applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sui conflitti di interessi alle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio ("trust di interesse pubblico") e agli enti da queste gestiti, nonché la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi da parte di tali trust. Ulteriori questioni concernevano la limitata efficacia delle indagini e del perseguimento di presunte attività criminali, l'organizzazione delle procure e l'assenza di un quadro anticorruzione funzionante ed efficace. Le irregolarità, le carenze e le debolezze individuate sono state considerate diffuse e interconnesse.
(3)La decisione di esecuzione del Consiglio ha valutato l'attuazione delle misure correttive che l'Ungheria si era impegnata ad adottare nel corso della procedura e i loro "principali passaggi attuativi", che rispecchiavano i principali impegni da assumere entro i termini indicati dall'Ungheria. Nella proposta della Commissione era stato ritenuto che tali misure correttive, considerate nel loro insieme, fossero in linea di principio idonee a dare risposta alle conclusioni della procedura riguardanti le irregolarità, le carenze e le debolezze sistemiche negli appalti pubblici, i rischi di conflitti di interessi e le preoccupazioni relative ai trust di interesse pubblico, nonché i motivi aggiuntivi relativi alle indagini, all'azione penale e al quadro anticorruzione, a condizione che dette misure fossero tutte attuate in modo corretto ed efficace .
(4)Nonostante una serie di misure adottate dall'Ungheria, il Consiglio ha riscontrato che permanevano importanti debolezze, rischi e carenze in diverse misure correttive. In particolare, è stato rilevato che debolezze significative continuavano a compromettere gravemente l'adeguatezza delle misure correttive di carattere orizzontale, strutturale e sistemico e che erano di fondamentale importanza per porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto in materia di appalti pubblici, come anche l'efficacia dell'azione della procura e della lotta contro la corruzione in Ungheria.
(5)La decisione di esecuzione del Consiglio ha ricordato che, con la sola eccezione della misura correttiva relativa ai trust di interesse pubblico, le misure correttive dovevano essere valutate nella loro interezza e sulla base di una valutazione qualitativa e non meramente quantitativa, alla luce della loro complessiva adeguatezza a porre fine alla situazione che aveva portato all'adozione delle misure di bilancio.
(6)Su tale base, il Consiglio ha concluso che le pertinenti misure correttive notificate dall'Ungheria durante la procedura nel 2022, nel loro complesso, così come erano state adottate e in considerazione dei loro dettagli e della conseguente incertezza circa la loro applicazione pratica, non ponevano fine alle violazioni individuate dei principi dello Stato di diritto. Poiché i casi di non conformità individuati si riferivano a violazioni di carattere sistemico, la decisione di esecuzione del Consiglio ha rilevato che essi incidevano in larga misura sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione in modo sufficientemente diretto.
(7)Per quanto riguarda le violazioni individuate in relazione ai trust di interesse pubblico, il Consiglio ha concluso che il quadro normativo ungherese presentava debolezze e che le misure adottate non avevano posto rimedio al rischio di conflitti di interessi che la misura correttiva intendeva affrontare. È stato ritenuto che la misura correttiva adottata dall'Ungheria fosse inadeguata e che pertanto permanesse un grave rischio per il bilancio dell'Unione.
(8)Su tale base, l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione del Consiglio ha stabilito una sospensione del 55 % degli impegni di bilancio nell'ambito dei tre programmi operativi della politica di coesione che si prevedeva sarebbero stati attuati principalmente mediante appalti pubblici. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 2, ha disposto, per quanto riguarda il bilancio dell'Unione eseguito in regime di gestione diretta o indiretta, il divieto di assumere impegni giuridici sia con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge sui trust di interesse pubblico sia con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico. Infine l'articolo 3 ha disposto che l'Ungheria informasse la Commissione entro il 16 marzo 2023, e successivamente ogni tre mesi, in merito all'attuazione delle misure correttive che si era impegnata a realizzare.
(9)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità, "[i]n qualsiasi momento lo Stato membro interessato può adottare nuove misure correttive e presentare alla Commissione una notifica scritta comprensiva di elementi di prova per dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 4 non sono più soddisfatte".
(10)A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità, "[s]u richiesta dello Stato membro interessato [...] la Commissione riesamina la situazione nello Stato membro interessato, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle eventuali nuove misure correttive adottate dallo Stato membro interessato". La medesima disposizione precisa inoltre che la Commissione "presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione relativa alla revoca delle misure adottate", se ritiene che le condizioni di cui all'articolo 4 non siano più soddisfatte, o "una proposta di decisione di esecuzione relativa all'adeguamento delle misure adottate", se ritiene che la situazione che ha portato all'adozione delle misure sia stata parzialmente risolta. Infine, "se ritiene che la situazione che ha portato all'adozione delle misure non sia stata risolta, la Commissione indirizza allo Stato membro interessato una decisione motivata e ne informa il Consiglio".
(11)Il 13 dicembre 2023, in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità e in assenza di una notifica scritta da parte dell'Ungheria che chiedesse la revoca delle misure, la Commissione ha adottato di propria iniziativa una decisione relativa al riesame della situazione ("decisione di riesame della Commissione"). La decisione di riesame della Commissione ha rilevato che, nonostante i regolari scambi tra la Commissione e le autorità ungheresi, l'Ungheria non aveva risolto la situazione che aveva portato all'adozione delle misure di bilancio. Di conseguenza la Commissione non ha proposto al Consiglio né di revocare né di adeguare le misure adottate a norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione del Consiglio.
(12)Il 2 dicembre 2024 l'Ungheria ha presentato alla Commissione una notifica scritta a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda le modifiche della legge sui trust di interesse pubblico, da considerarsi come nuova misura correttiva. Con tale notifica scritta, il governo ungherese ha chiesto la revoca, totale o parziale, della misura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai trust di interesse pubblico. L'Ungheria non ha notificato alla Commissione altre nuove misure correttive volte ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione della misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione del Consiglio.
(13)Il 16 dicembre 2024 la Commissione ha adottato la decisione C(2024) 9140 final ("decisione della Commissione del 2024"), nella quale ha concluso che la situazione che aveva portato all'adozione della misura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione del Consiglio non era stata risolta. In tale decisione la Commissione ha elencato una serie di adeguamenti (o misure di effetto equivalente) della misura correttiva proposta dall'Ungheria che sarebbero stati necessari per concludere che la situazione relativa ai trust di interesse pubblico e agli enti da questi partecipati è stata risolta in misura sufficiente. La decisione della Commissione del 2024 elencava inoltre elementi che avrebbero contribuito all'efficacia della misura correttiva proposta dall'Ungheria.
(14)Il 9 settembre 2026 l'Ungheria ha trasmesso alla Commissione una nuova notifica scritta a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità ("notifica scritta") nella quale ha affermato che le condizioni per l'adozione delle misure di cui all'articolo 4 del regolamento sulla condizionalità non sono più soddisfatte. Nella notifica scritta il governo ungherese ha chiesto la revoca totale delle misure di bilancio previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio e la cessazione del relativo obbligo di comunicazione.
2.MISURE CORRETTIVE
(15)Mediante la notifica scritta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità, l'Ungheria ha affermato che gli impegni assunti nell'ambito delle misure correttive adottate o proposte in passato a norma del regolamento sulla condizionalità sono stati pienamente e adeguatamente rispettati. Su tale base, l'Ungheria ha sostenuto che tutte le irregolarità, le carenze e le debolezze sistemiche precedentemente individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio sono state risolte con successo e che le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento sulla condizionalità non sono più soddisfatte.
(16)L'Ungheria ha inoltre adottato ulteriori misure correttive. La maggior parte delle misure correttive, sia precedenti che nuove, è stata adottata, modificata o attuata mediante la legge XVIII del 2026 recante modifica di talune leggi necessarie per l'accesso ai fondi dell'Unione europea ("atto omnibus"), adottata il 23 giugno 2026, e mediante la legge XXXV del 2026, adottata il 28 luglio 2026.
(17)Per esigenze espositive, la presente decisione esamina dapprima la misura correttiva relativa ai trust di interesse pubblico, quindi le altre misure correttive esistenti e infine le ulteriori nuove misure correttive.
2.1.Garanzia di trasparenza nell'uso del sostegno dell'Unione da parte delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio
(18)La decisione di esecuzione del Consiglio ha individuato preoccupazioni in merito alla mancata applicazione ai trust di interesse pubblico e agli enti da questi partecipati delle norme sugli appalti pubblici e sui conflitti di interessi, nonché per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi da parte di tali trust. Come indicato al considerando (7), il Consiglio ha constatato che il quadro normativo presentava debolezze alle quali non era stato posto rimedio. In pratica, il rischio di conflitti di interessi che la misura correttiva sui trust di interesse pubblico era intesa a fronteggiare rimaneva irrisolto.
(19)La decisione della Commissione del 2024 ha ricordato quali fossero le debolezze concrete ancora esistenti in tale quadro normativo. In sostanza, nonostante l'adozione di alcune misure da parte dell'Ungheria, permaneva la possibilità per i "funzionari di alto livello" di far parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico, così come per gli alti dirigenti politici di avere altri impieghi retribuiti pur facendo parte di tali consigli. Ciò creava una situazione per cui gli alti dirigenti politici potevano partecipare al processo decisionale relativo all'erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi stessi erano impiegati e in cui detenevano poteri decisionali fondamentali.
(20)Mediante la notifica scritta, l'Ungheria ha presentato modifiche costituzionali e legislative, corredate di norme di attuazione, volte a: i) far cessare (in due fasi) i trust di interesse pubblico e ii) affrontare i rischi strutturali esistenti di conflitti di interessi fino alla cessazione di tutti i trust di interesse pubblico. Secondo il governo ungherese, tali modifiche fornirebbero le garanzie necessarie per proteggere il bilancio dell'Unione dai rischi di conflitti di interessi e andrebbero persino oltre quanto strettamente necessario, ponendo fine all'esistenza stessa dei trust di interesse pubblico.
2.1.1.Cessazione dei trust di interesse pubblico
(21)Il 15 giugno 2026 l'Ungheria ha adottato la sedicesima modifica della legge fondamentale, entrata in vigore il 20 giugno 2026. La sedicesima modifica ha posto la base costituzionale per il processo di cessazione, i) abrogando l'ex articolo 38, paragrafo 6, della legge fondamentale, che riconosceva i trust di interesse pubblico come parte del quadro costituzionale a disciplina dei beni nazionali, ii) prevedendo che i beni concessi dallo Stato ai trust di interesse pubblico, nonché i relativi proventi e gli eventuali beni sostitutivi, debbano, al momento della cessazione dei trust di interesse pubblico, tornare gratuitamente allo Stato in quanto successore legale universale, iii) stabilendo che i diritti del fondatore di un trust di interesse pubblico, compreso il potere di far cessare tale ente, debbano essere esercitati dallo Stato e iv) stabilendo che le modalità di funzionamento, cessazione ed esercizio delle funzioni pubbliche debbano essere definite dalla legge.
(22)Per attuare la sedicesima modifica, il sottotitolo 32 dell'atto omnibus ha introdotto modifiche alla legge sui trust di interesse pubblico ("legge sui trust di interesse pubblico modificata"). Tra l'altro, tali modifiche attribuiscono allo Stato, rappresentato da un ministro designato con decisione governativa n. 1214/2026 (del 29 giugno), i diritti del fondatore sui trust di interesse pubblico e istituiscono due processi distinti per la cessazione i) dei trust di interesse pubblico che non svolgono attività di istruzione superiore a titolo di servizio pubblico ("trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore") entro il 31 agosto 2026 e ii) dei trust di interesse pubblico che svolgono attività di istruzione superiore a titolo di servizio pubblico ("trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore") entro il 1º agosto 2027.
(23)Per quanto concerne i trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore, individuati nell'allegato 2 della legge sui trust di interesse pubblico modificata, il nuovo articolo 25/A della legge prescrive l'adozione di una decisione governativa, basata su una decisione iniziale del ministro titolare dei diritti del fondatore, per stabilire, tra l'altro, la data di cessazione dei trust di interesse pubblico in questione entro il 31 luglio 2026, individuare i compiti residui che possono essere assunti e svolti da (eventuali) organi dello Stato, designare l'ente pubblico che riceve i beni e assume tali compiti e nominare un agente di liquidazione.
(24)A tale proposito, la decisione governativa n. 1226/2026, adottata il 14 luglio 2026, dispone la cessazione di tutti i trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore con effetto a decorrere dal 31 luglio 2026. Essa inoltre individua i compiti pubblici da mantenere e ritrasferire allo Stato, designa i ministri e gli organi di bilancio competenti che assumeranno tali compiti, nomina gli agenti di liquidazione incaricati di vigilare sul processo di liquidazione e disciplina l'esercizio dei diritti di proprietà sulle società e sui beni che tornano di proprietà dello Stato.
(25)Inoltre il decreto governativo n. 134/2026 stabilisce le modalità di trasferimento delle funzioni pubbliche in materia di ricerca storica e conservazione del patrimonio culturale svolte da due trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore: la Fondazione per la ricerca sulla storia e sulla società dell'Europa centrale e orientale e la Fondazione Lajos Batthyany.
(26)Per quanto riguarda in particolare le domande di finanziamento dell'Unione o l'ottenimento di finanziamenti dell'Unione, l'articolo 25/I della legge sui trust di interesse pubblico modificata prevede che, nel caso di progetti o regimi di sovvenzioni cofinanziati dall'Unione europea, gli organi di bilancio beneficiari sostituiscano i trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore a seguito dell'assunzione dei compiti svolti da questi ultimi.
(27)La legge sui trust di interesse pubblico modificata, pur stabilendo la cessazione dei trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore come regola generale, prevede altresì la possibilità che il soggetto giuridico continui a operare qualora uno o più fondatori non statali ne facciano richiesta. In tal caso, la fondazione può proseguire l'attività in qualità di fondazione ordinaria per la gestione del patrimonio disciplinata dalla normativa pertinente o di fondazione ordinaria disciplinata dal codice civile ungherese. Il proseguimento dell'attività non comporta tuttavia il mantenimento dello status di trust di interesse pubblico ai sensi della legge sui trust di interesse pubblico modificata.
(28)Qualora non sia presentata alcuna domanda valida di proseguimento dell'attività, l'articolo 25/B della legge sui trust di interesse pubblico modificata dispone che l'organo giurisdizionale competente provveda a cancellare la fondazione dal registro il 31 agosto 2026, con effetto dalla medesima data. In tale scenario, il trust di interesse pubblico non operante nell'istruzione superiore in questione cessa di esistere del tutto come soggetto giuridico. Poiché non è stata presentata alcuna domanda di questo tipo, tutti i trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore di cui all'allegato 2 della legge sui trust di interesse pubblico modificata sono stati integralmente cancellati dal registro in quanto soggetti giuridici il 31 agosto 2026, con effetto a decorrere dalla medesima data, ai sensi dell'articolo 25/B, paragrafo 1, della legge sui trust di interesse pubblico modificata.
(29)Per quanto riguarda i trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore, la decisione governativa n. 1219/2026, adottata il 2 luglio 2026 ed entrata in vigore il 3 luglio 2026, ha designato il ministro dell'Istruzione e dell'infanzia quale autorità competente a esercitare, esclusivamente per conto dello Stato ungherese, i diritti del fondatore per tutti i trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore.
(30)Inoltre l'Ungheria ha precisato nella notifica scritta che la cessazione dei trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore richiede un procedimento distinto e più lungo, al fine di non perturbare lo svolgimento delle attività quotidiane nell'ambito dell'istruzione superiore, compresi l'erogazione di borse di studio, i servizi clinici e le attività sanitarie.
(31)In ragione di ciò, contrariamente a quanto avviene per i trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore, l'atto omnibus non prevede disposizioni specifiche sulla cessazione immediata dei trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore. L'articolo 31/G della legge sui trust di interesse pubblico modificata prevede invece che sia un atto distinto a stabilire le norme per la liquidazione dei trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore, per lo svolgimento delle loro funzioni pubbliche e di altri compiti e per la loro cessazione entro il 1º agosto 2027.
2.1.2.Disposizioni volte ad affrontare i rischi di conflitti di interessi
(32)Parallelamente alle modifiche relative alla cessazione dei trust di interesse pubblico, l'atto omnibus ha introdotto altre disposizioni che modificano la governance dei trust di interesse pubblico e degli enti da questi partecipati, ponendo particolare attenzione alla gestione dei rischi di conflitti di interessi per tutto il periodo residuo di esistenza dei trust di interesse pubblico e degli enti da questi partecipati.
(33)Secondo quanto indicato nella notifica scritta, tali modifiche riflettono la parte della decisione della Commissione del 2024 in cui sono elencati gli adeguamenti (o le misure di effetto equivalente) necessari rispetto alle modifiche specifiche della legge sui trust di interesse pubblico proposte dall'Ungheria nel dicembre 2024 e gli elementi che avrebbero contribuito alla loro efficacia, come indicato ai considerando 49 e 50 di tale decisione.
(34)Mentre ai sensi della legge sui trust di interesse pubblico iniziale il mandato di un membro del consiglio di amministrazione o di un membro del consiglio di vigilanza non era limitato nel tempo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della legge sui trust di interesse pubblico modificata la durata del loro mandato, nonché del mandato di un amministratore di una persona giuridica istituita o partecipata da un trust di interesse pubblico, è limitata a quattro anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta, per un massimo di altri quattro anni; il rinnovo può avvenire esclusivamente in un unico consiglio di amministrazione o consiglio di vigilanza o all'interno di un'unica persona giuridica istituita o partecipata dal trust di interesse pubblico. La durata limitata del mandato si applica altresì ai membri in carica dei consigli di amministrazione o dei consigli di vigilanza già designati: per i membri che, alla data di entrata in vigore dell'atto omnibus, risultano in carica da oltre quattro anni, è prevista la cessazione del mandato il giorno stesso della designazione di un nuovo membro secondo la procedura di cui alla legge sui trust di interesse pubblico modificata. Per garantire il regolare proseguimento delle attività dei trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore e degli enti da questi partecipati, l'articolo 31/I della legge sui trust di interesse pubblico modificata istituisce un regime transitorio: per gli amministratori degli enti partecipati da trust di interesse pubblico operanti nell'istruzione superiore l'applicazione di questa norma generale è sospesa fino al 1º agosto 2027, in linea con il calendario stabilito all'articolo 31/G relativamente alla cessazione di detti trust di interesse pubblico.
(35)Ai sensi dei nuovi paragrafi aggiunti all'articolo 15 della legge sui trust di interesse pubblico modificata, i membri del consiglio di amministrazione e i membri del consiglio di vigilanza di un trust di interesse pubblico devono essere designati dal titolare dei diritti del fondatore mediante un invito aperto a presentare candidature. I candidati devono essere in possesso di un diploma di istruzione superiore, dimostrare indipendenza, probità, imparzialità e integrità e non essere in situazioni di conflitto di interessi. Tali membri, così come gli amministratori di una persona giuridica istituita o partecipata da un trust di interesse pubblico, possono essere designati solo se la loro indipendenza, probità, imparzialità e integrità sono state confermate dall'Ufficio statale di audit in un parere che deve essere emanato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del titolare dei diritti del fondatore. Qualora l'Ufficio statale di audit riscontri, con riferimento a una persona già nominata, il mancato soddisfacimento dei suddetti criteri, l'interessato non può esercitare i diritti derivanti dalla propria carica né percepire alcuna remunerazione. Nei confronti delle persone il cui mandato abbia avuto inizio prima della data di entrata in vigore dell'atto omnibus, la persona che esercita i diritti del fondatore deve, entro 15 giorni lavorativi da tale data, chiedere all'Ufficio statale di audit di procedere alla verifica dei requisiti di indipendenza, probità, imparzialità e integrità. Se tali criteri non risultano soddisfatti, l'Ufficio statale di audit deve avviare, presso la persona che esercita i diritti del fondatore, la procedura di cessazione della carica dell'interessato.
(36)L'articolo 15, paragrafo 1 ter, della legge sui trust di interesse pubblico modificata ha introdotto il divieto per alcune categorie di funzionari di esercitare le funzioni di membro del consiglio di amministrazione, membro del consiglio di vigilanza o amministratore di una persona giuridica istituita o partecipata da un trust di interesse pubblico. La medesima disposizione ha inoltre introdotto per le stesse categorie di funzionari un periodo di incompatibilità di un anno. Il rispetto di tali disposizioni da parte dei membri in carica del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza e degli amministratori in carica è verificato in ultima istanza dall'Autorità per l'integrità. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'Autorità per l'integrità deve avviare, presso la persona che esercita i diritti del fondatore, la procedura di cessazione della carica dell'interessato.
(37)L'articolo 15/A della legge sui trust di interesse pubblico modificata impone ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio di vigilanza e agli amministratori di presentare una dichiarazione patrimoniale entro 30 giorni dalla nomina, successivamente ogni due anni e infine entro 30 giorni dalla cessazione del mandato, allegando ogni volta la dichiarazione patrimoniale dei parenti stretti, quali definiti nel codice civile, che convivono con loro nel medesimo nucleo familiare. Chi non presenta la dichiarazione patrimoniale non può esercitare i diritti derivanti dalla propria carica né percepire alcuna remunerazione. Tali dichiarazioni patrimoniali sono verificate dall'Autorità per l'integrità. Nel caso in cui una dichiarazione patrimoniale contenga dati o fatti falsi intenzionalmente forniti, l'Autorità per l'integrità deve avviare, presso la persona che esercita i diritti del fondatore, la procedura di cessazione del mandato dell'interessato. A norma dell'articolo 31/E, paragrafo 1, della legge sui trust di interesse pubblico modificata, l'obbligo di presentazione della dichiarazione patrimoniale si applica anche ai membri in carica del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza, nonché agli amministratori, compresi quelli la cui carica cessa per legge dopo la scadenza del mandato.
(38)La competenza dell'Autorità per l'integrità a verificare le dichiarazioni patrimoniali, prevista dalla legge sui trust di interesse pubblico modificata, trova corrispondenza nelle modifiche della legge XXVII del 2022 sul controllo dell'uso dei fondi del bilancio dell'Unione europea ("legge sull'Autorità per l'integrità") introdotte dall'atto omnibus. Tra l'altro, nuove disposizioni istituiscono un'apposita procedura di verifica delle dichiarazioni patrimoniali che consente all'Autorità per l'integrità di accedere ai dati e di ottenere le informazioni necessarie per la verifica, come descritto in maniera più approfondita nei considerando da (59) a (62).
(39)Analogamente, l'articolo 15/B della legge sui trust di interesse pubblico modificata impone ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio di vigilanza e agli amministratori di presentare una dichiarazione sui conflitti di interessi entro 30 giorni dalla nomina, successivamente ogni due anni e infine entro 30 giorni dalla cessazione del mandato. Chi non presenta la dichiarazione sui conflitti di interessi non può esercitare i diritti derivanti dalla propria carica né percepire alcuna remunerazione. L'Autorità per l'integrità deve verificare la dichiarazione sui conflitti di interessi e, qualora accerti la presenza un conflitto di interessi, deve avviare, presso la persona che esercita i diritti del fondatore, la procedura di cessazione della carica dell'interessato. L'articolo 31/E, paragrafo 1, della legge sui trust di interesse pubblico modificata di cui al considerando (37) si applica anche alle dichiarazioni sui conflitti di interessi.
2.1.3.Valutazione
(40)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che le disposizioni volte ad affrontare i rischi strutturali di conflitti di interessi riflettano efficacemente gli adeguamenti (o le misure di effetto equivalente) necessari rispetto alle modifiche specifiche della legge sui trust di interesse pubblico proposte dall'Ungheria nel dicembre 2024 e gli elementi che avrebbero contribuito alla loro efficacia, come indicato ai considerando 49 e 50 di tale decisione. Come specificato al considerando (13), tali adeguamenti sono stati considerati necessari per ritenere che la situazione che aveva portato all'adozione della misura a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione del Consiglio fosse stata sufficientemente risolta.
(41)Tali disposizioni sono entrate in vigore tra il 29 giugno e il 31 luglio 2026, prima della data di presentazione della notifica scritta alla Commissione, e sono incondizionate e applicabili a tutti i trust di interesse pubblico e a tutti gli enti istituiti o partecipati da essi, senza alcuna limitazione. Analogamente, contrariamente alla misura correttiva proposta nel dicembre 2024, dette disposizioni non operano alcuna distinzione tra le norme applicabili ai soggetti ammissibili al sostegno finanziario dell'UE e quelle applicabili ai soggetti che già lo ricevono. Questi elementi soddisfano i primi tre trattini del considerando 49 della decisione della Commissione del 2024.
(42)Anche le prescrizioni di cui agli altri trattini del considerando 49 della decisione della Commissione del 2024 sono soddisfatte come segue:
(a)quarto trattino, sulla durata del mandato, mediante le disposizioni di cui al considerando (34);
(b)quinto trattino, sull'applicabilità delle norme ai membri nuovi ed esistenti del consiglio di amministrazione o dei consigli di vigilanza o agli amministratori, mediante le disposizioni di cui ai considerando (34) e (38);
(c)sesto e nono trattino, sull'assenza di conflitti di interessi e sui controlli di ammissibilità, mediante le disposizioni di cui al considerando (35);
(d)settimo, decimo, undicesimo e dodicesimo trattino, sulle dichiarazioni patrimoniali e sulle dichiarazioni sui conflitti di interessi e i relativi controlli, mediante le disposizioni di cui ai considerando da (37) a (38);
(e)l'ottavo trattino, relativo ai controlli sull'ammissibilità da effettuare prima che un trust di interesse pubblico o un ente interessato possa essere considerato ammissibile a presentare domanda di finanziamento dell'Unione, fa riferimento a condizioni specifiche stabilite nelle misure correttive proposte nel dicembre 2024, ma la sua finalità è soddisfatta, nella misura in cui tutte le disposizioni di cui sopra sono immediatamente applicabili e prevedono brevi periodi per i controlli riguardanti i membri in carica i cui eventuali conflitti di interessi potrebbero esporre il bilancio dell'Unione a rischi.
(43)Inoltre le disposizioni di cui ai considerando (34) e (35) soddisfano anche gli elementi aggiuntivi individuati nel considerando 50 della decisione della Commissione del 2024 per quanto riguarda la durata massima del mandato e la possibilità di rinnovarlo, l'introduzione di un periodo di incompatibilità e l'inclusione dei sindaci tra le categorie di funzionari incompatibili con l'appartenenza al consiglio di amministrazione o al consiglio di vigilanza dei trust di interesse pubblico e con la posizione di amministratore.
(44)Infine, la cessazione dei trust di interesse pubblico, che va oltre le modifiche già descritte alle norme applicabili per tutto il periodo residuo di esistenza di tali trust, spezzerà il legame con gli enti da loro istituiti o partecipati. Ciò rimuoverà definitivamente gli stessi enti disciplinati dalle norme soggette a rischi di conflitti di interessi per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Di conseguenza, nel caso dei trust di interesse pubblico già cessati, ossia i trust di interesse pubblico non operanti nell'istruzione superiore, le violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio, unitamente al rischio che essi comportavano per gli interessi finanziari dell'Unione, non sono più presenti, anche perché i beni sono stati ritrasferiti allo Stato e si applicano le norme generali previste per l'uso del sostegno dell'Unione (comprese le norme in materia di appalti pubblici, accesso ai dati, conflitti di interessi, ecc.). Nel caso dei trust di interesse pubblico che continueranno a esistere al più tardi fino al 1º agosto 2027, ossia quelli operanti nell'istruzione superiore, sono state messe in atto norme adeguate applicabili a tutte le persone fisiche che ricoprono un incarico o sono alle dipendenze di tali trust e alle persone giuridiche da essi istituite o partecipate, che garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, indipendentemente dalle loro altre attività e funzioni, anche in seno al governo ungherese.
(45)Inoltre i trust di interesse pubblico sono soggetti a obblighi di informazione del pubblico, anche a norma della modifica della legge CXII del 2011, articolo 37/C, paragrafo 1, lettera c), che ha introdotto l'obbligo esplicito per le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche e le persone giuridiche da esse istituite o partecipate di pubblicare periodicamente un'ampia serie di informazioni sulle loro attività nel registro centrale per la trasparenza (cfr. sezione 2.17).
(46)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato la misura correttiva in questione e abbia adottato ulteriori misure per porre fine alle carenze individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio per quanto riguarda il quadro legislativo dei trust di interesse pubblico.
2.2.Rafforzamento della prevenzione, individuazione e rettifica delle illegalità e delle irregolarità riguardanti l'esecuzione dei fondi dell'Unione attraverso un'Autorità per l'integrità di nuova istituzione
(47)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a istituire una nuova Autorità per l'integrità con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei conflitti di interessi e della corruzione, nonché di altre illegalità e irregolarità nell'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario dell'Unione. Nella decisione di esecuzione del Consiglio, la creazione dell'Autorità per l'integrità è stata considerata una misura orizzontale volta a porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto in materia di appalti pubblici che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
(48)Nonostante l'adozione di diverse misure da parte dell'Ungheria per rispettare i propri impegni, il considerando 36 della decisione di esecuzione del Consiglio ha rilevato che debolezze, rischi e carenze compromettevano l'efficacia e l'indipendenza dell'Autorità per l'integrità e la sua capacità di porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto in materia di appalti pubblici che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, citando in particolare: "i) la mancanza di una norma chiara che stabilisca che l'Autorità per l'integrità manterrà la propria competenza dopo il ritiro di un progetto dal finanziamento dell'Unione; ii) le debolezze del sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici che non seguono le raccomandazioni dell'Autorità per l'integrità; iii) le debolezze della procedura di revoca; iv) la relazione tra poteri diretti e poteri di vigilanza dell'Autorità per l'integrità in relazione ai diversi gruppi di dichiaranti e il mancato trasferimento di poteri all'Autorità per l'integrità per la verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei membri del governo; v) la limitazione dell'ambito di applicazione connessa alla mancata inclusione di tutti i "funzionari ad alto rischio" nell'ambito dei poteri di verifica dell'Autorità per l'integrità in relazione alle dichiarazioni patrimoniali". Su tale base, ha concluso che le debolezze individuate, in particolare quelle che limitavano i poteri dell'Autorità per l'integrità, erano "di una gravità tale da compromettere seriamente la capacità dell'Autorità per l'integrità di porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto in materia di appalti pubblici che ledono gli interessi finanziari dell'Unione".
(49)Con la notifica scritta l'Ungheria ha affermato di aver pienamente affrontato i cinque punti elencati al considerando 36 della decisione di esecuzione del Consiglio, in particolare modificando la legge sull'Autorità per l'integrità e adottando disposizioni specifiche nell'ambito della legge XXXV del 2026.
(50)Per quanto riguarda il primo punto, l'articolo 3 della legge sull'Autorità per l'integrità, modificato dall'articolo 150 dell'atto omnibus, stabilisce che "la competenza dell'Autorità [per l'integrità] è mantenuta in caso di ritiro di una misura, di una procedura o di un progetto dal finanziamento dell'Unione".
(51)Per quanto riguarda il secondo punto, la decisione di esecuzione del Consiglio ha fatto riferimento alla comunicazione della Commissione in cui si constatava che, sebbene l'Autorità per l'integrità fosse autorizzata ad avviare un procedimento dinanzi alla commissione arbitrale per gli appalti pubblici in relazione a irregolarità negli appalti pubblici e a chiedere il controllo giurisdizionale delle decisioni di tale commissione, il quadro giuridico applicabile non prevedeva la sospensione della procedura di appalto pubblico in questione in attesa dell'esito del procedimento della commissione arbitrale. Inoltre l'Autorità per l'integrità non poteva contestare la mancata adozione di una decisione da parte della commissione arbitrale entro il termine prescritto. A tale riguardo, l'atto omnibus ha modificato le disposizioni della legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici ("legge sugli appalti pubblici"), stabilendo che i) qualora l'Autorità per l'integrità abbia avviato una procedura dinanzi alla commissione arbitrale per gli appalti pubblici, quest'ultima deve ordinare la sospensione della procedura di appalto pubblico in questione, se l'Autorità per l'integrità lo propone, e ii) l'Autorità per l'integrità può chiedere un controllo giurisdizionale se il termine ultimo fissato per la decisione della commissione arbitrale scade senza che tale decisione sia stata adottata.
(52)Il terzo punto riguardava la cessazione della carica del presidente e dei vicepresidenti dell'Autorità per l'integrità sulla base di una decisione giudiziaria, il cui termine era fissato a 30 giorni, e la mancata chiarezza in ordine all'eventuale effetto sospensivo di un ricorso avverso tale procedura di destituzione. L'atto omnibus ha modificato l'articolo 39, paragrafi 6 e 7, della legge sull'Autorità per l'integrità aumentando il suddetto termine a 60 giorni e stabilendo che un ricorso con effetto sospensivo può essere presentato se il tribunale pone fine al rapporto giuridico di un membro del consiglio dell'Autorità per l'integrità.
(53)Per quanto riguarda il quarto e il quinto punto, relativi ai poteri dell'Autorità per l'integrità in materia di verifica delle dichiarazioni patrimoniali, l'Ungheria ha riformato il proprio sistema di dichiarazione patrimoniale e ha affrontato tali punti, come spiegato ulteriormente alla sezione 2.4.3.
(54)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha anche presentato diverse ulteriori modifiche e sviluppi legislativi riguardanti la governance, il personale e l'efficienza dell'Autorità per l'integrità.
(55)Per migliorare la governance e garantire la continuità operativa, l'articolo 32, paragrafo 1, e l'articolo 33 della legge sull'integrità modificata prevede un aumento del numero di membri del consiglio dell'Autorità per l'integrità nonché norme sul processo decisionale del consiglio. Il nuovo articolo 35, paragrafo 2, e il nuovo articolo 37, paragrafo 2 bis, della legge sull'Autorità per l'integrità hanno introdotto modifiche mirate alle norme che disciplinano la selezione dei membri del consiglio dell'Autorità per l'integrità, stabilendo che il comitato sull'ammissibilità dovrebbe adottare un sistema di graduatoria e limitando i poteri discrezionali del presidente dell'Ufficio statale di audit nella selezione dei candidati ammissibili. L'articolo 37, paragrafo 3, della legge sull'Autorità per l'integrità modificata specifica ulteriormente la procedura di selezione, statuendo che il comitato sull'ammissibilità deve stabilire, tra i candidati, l'elenco delle persone ritenute idonee alle posizioni di presidente e vicepresidente dell'Autorità e che quindi possono essere proposte per tali posizioni, tenendo conto dei loro meriti professionali, delle loro competenze e qualifiche, e stabilendo la graduatoria dei candidati.
(56)Inoltre, in linea con gli impegni originari nell'ambito della misura correttiva in questione, l'Ungheria ha aumentato il personale dell'Autorità per l'integrità per renderlo commisurato ai suoi compiti e alle sue attività nonché per aumentarne l'efficienza.
(57)L'Autorità per l'integrità ha anche pubblicato le sue relazioni come stabilito nella legge sull'Autorità per l'integrità. Nel 2023 l'Autorità per l'integrità ha avviato un esercizio di valutazione del rischio di integrità per la protezione dei fondi dell'Unione, compresa una valutazione concernente lo stato di integrità del sistema degli appalti pubblici in Ungheria. Tale esercizio è confluito in una relazione che ha consentito all'Autorità per l'integrità di ottenere un quadro completo dei rischi specifici per l'integrità relativi all'attuazione del sostegno finanziario a carico del bilancio dell'UE, anche nel settore degli appalti, di cui si è tenuto conto per la preparazione della prima relazione analitica annuale. Lo stesso esercizio è stato condotto nel 2024. L'Autorità per l'integrità ha inoltre pubblicato regolarmente le sue relazioni analitiche annuali sull'integrità, alle quali il governo ungherese ha fornito risposte in linea con tale legge. Inoltre il 10 febbraio 2026 il consiglio dell'Autorità per l'integrità ha approvato la relazione ad hoc sul sistema centrale per gli appalti.
(58)I dati forniti dall'Ungheria in merito alle segnalazioni ricevute dagli informatori e alle indagini dimostrano il buon funzionamento dell'Autorità per l'integrità, in linea con quanto prescritto dalla misura correttiva. L'Ungheria ha anche riferito in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda gli accordi di cooperazione con gli organismi e le istituzioni ungheresi. Tali progressi sono particolarmente importanti ai fini dell'efficacia dei compiti e delle attività dell'Autorità per l'integrità.
(59)L'Ungheria ha altresì affermato che l'Autorità per l'integrità ha stabilito le condizioni tecniche e istituzionali necessarie per il registro degli operatori economici esclusi dalle procedure di appalto pubblico, come previsto dal capo IV della legge sull'Autorità per l'integrità. Ciò ha reso necessario effettuare collegamenti diretti di dati con i registri pertinenti, vale a dire il registro delle informazioni sulle società, il registro dei titolari effettivi, il registro dei casellari giudiziari e il registro degli imprenditori privati. Tali collegamenti sono stati attuati, portando all'introduzione nel sistema elettronico ungherese per gli appalti pubblici dell'interfaccia del registro degli operatori economici. A tale riguardo, a norma dell'articolo 69, paragrafi 4 e 5, della legge sull'Autorità per l'integrità, sono state adottate la decisione governativa n. 1246/2026 (del 7 agosto), che conferma la completa disponibilità dei dati contenuti nel registro, e la decisione n. 1/2026 (dell'11 agosto) del ministro della Giustizia, relativa all'entrata in vigore degli articoli pertinenti della legge sull'Autorità per l'integrità. Nella sua lettera del 31 agosto 2026, il presidente dell'Autorità per l'integrità ha stimato, sulla base dei dati disponibili, che detta Autorità dovrà condurre oltre cinquecento procedure di registrazione, le prime delle quali sono state avviate. L'Autorità per l'integrità riferirà in merito ai progressi compiuti nelle procedure di registrazione nella prossima relazione analitica annuale sull'integrità.
(60)Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni da parte dell'Autorità per l'integrità, le modifiche dell'articolo 18 della legge sull'Autorità per l'integrità ampliano ulteriormente le garanzie di accesso effettivo ai dati e ai registri da parte di detta Autorità. Ai sensi delle norme modificate, nel corso delle proprie indagini l'Autorità per l'integrità deve valutare tutte le informazioni pertinenti e può chiedere dati a qualsiasi persona o organizzazione coinvolta nel caso.
(61)L'accesso ai dati può essere garantito mediante la trasmissione di richieste formali agli organismi competenti oppure, ove giuridicamente consentito e tecnicamente possibile, attraverso l'accesso diretto a banche dati o registri, consentendo in tal modo una raccolta di informazioni efficiente e completa. Le nuove disposizioni garantiscono che, nel corso della sua procedura, l'Autorità per l'integrità possa trattare tutti i dati personali e, nella misura necessaria, i dati che costituiscono segreti giuridicamente protetti, compresi in particolare i segreti fiscali, bancari e commerciali, nonché i dati coperti da segreto professionale, a condizione che tali dati siano pertinenti per l'indagine e il loro trattamento sia indispensabile per il suo efficace svolgimento.
(62)Inoltre il quadro giuridico stabilisce chiari obblighi di cooperazione per tutti i soggetti interessati. Il titolare del trattamento oggetto dell'indagine, così come qualsiasi altra organizzazione o persona interessata, è tenuto a soddisfare la richiesta di dati dell'Autorità per l'integrità entro un termine stabilito da quest'ultima, non superiore a 30 giorni, e sono previste garanzie procedurali minime garantite in determinati casi. Se i dati richiesti non sono disponibili o non possono essere divulgati ai sensi del diritto applicabile, il soggetto destinatario della richiesta deve informarne l'Autorità per l'integrità entro lo stesso termine. Infine, per garantire l'efficacia di tali poteri, all'Autorità sono conferiti poteri effettivi di esecuzione giudiziaria: in caso di inottemperanza alle richieste di dati, l'Autorità può avviare un procedimento amministrativo per inosservanza dinanzi agli organi giurisdizionali, che sono tenuti a pronunciarsi entro un termine di 30 giorni. L'Autorità per l'integrità può anche invitare le autorità o gli organismi nazionali ad avviare procedure per verificare le dichiarazioni sui conflitti di interessi e in caso di sospetti in relazione alla gestione dei fondi dell'Unione.
(63)Alla luce delle disposizioni entrate in vigore e degli elementi di cui sopra, tenendo conto delle risultanze di cui alla sezione 2.4.3 e anche sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato gli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva relativa all'Autorità per l'integrità e abbia affrontato le debolezze e le carenze individuate nel considerando 36 della decisione di esecuzione del Consiglio.
2.3.Task force anticorruzione
(64)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a istituire una task force anticorruzione incaricata, tra l'altro, di esaminare le misure anticorruzione esistenti e di elaborare proposte per il miglioramento delle attività di prevenzione, individuazione, indagine, azione penale e imposizione di sanzioni contro la corruzione. Il quadro normativo della task force anticorruzione è stato incluso nella legge sull'Autorità per l'integrità.
(65)Tenuto conto di una serie di sviluppi, sulla base della valutazione della Commissione, nella decisione di esecuzione il Consiglio ha constatato che l'Ungheria aveva adottato i principali passaggi attuativi pertinenti e che il quadro normativo relativo alla task force anticorruzione rispettava gli impegni stabiliti nella misura correttiva.
(66)Tuttavia, nella decisione di riesame, la Commissione ha ritenuto che il governo ungherese non avesse fornito una motivazione dettagliata per non concordare sulle misure proposte dalla task force anticorruzione nella sua relazione annuale 2022, contrariamente all'impegno specifico assunto nell'ambito della misura correttiva.
(67)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha anche presentato elementi di prova che dimostrano che la task force anticorruzione è pienamente ed efficacemente operativa come richiesto dalla misura correttiva e che l'atto omnibus ha adottato diverse proposte presentate da tale task force che vanno anche oltre gli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva originaria.
(68)Il 2 marzo 2026, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, della legge sull'Autorità per l'integrità (che disciplina anche la task force anticorruzione) e in linea con l'impegno assunto nell'ambito della misura correttiva, la task force anticorruzione ha adottato la relazione annuale 2025 e l'ha pubblicata sul suo sito web. Il 13 agosto 2026, in linea con la misura correttiva e conformemente all'articolo 52 della legge sull'Autorità per l'integrità, il governo ungherese ha risposto alle proposte contenute in tale relazione tenendone conto, specialmente in sede di elaborazione della nuova strategia nazionale per la prevenzione della corruzione. Ha inoltre fornito una motivazione più dettagliata in risposta alle relazioni annuali della task force anticorruzione alla luce della decisione di riesame della Commissione.
(69)Sebbene la task force anticorruzione non sia riuscita ad adottare una relazione annuale nel 2025, le riforme interne ne hanno rafforzato la struttura operativa e i metodi di lavoro. Il 2 marzo 2026 la task force anticorruzione ha nuovamente adottato una relazione annuale.
(70)Inoltre la legge sull'Autorità per l'integrità, modificata dall'atto omnibus, attua le proposte presentate dalla task force anticorruzione nella sua relazione annuale 2024 per migliorare l'efficienza della task force stessa.
(71)L'articolo 57 della legge sull'Autorità per l'integrità, modificata dall'atto omnibus, stabilisce altresì che i membri che rappresentano gli organi dello Stato sono designati per un mandato non superiore a cinque anni, ma la loro nomina può essere revocata in qualsiasi momento. Inoltre, tra i membri che rappresentano gli organi dello Stato, anche una persona designata dal direttore generale della direzione generale per l'Audit dei fondi europei ("EUTAF") può partecipare ai lavori in qualità di invitato permanente. I membri che rappresentano gli organi dello Stato continueranno a non ricevere alcun compenso separato; i membri che rappresentano attori non governativi hanno invece diritto a un onorario, che corrisponde all'importo della remunerazione prevista per i membri dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi ungheresi che rappresentano le organizzazioni non governative. Inoltre, in caso di assenza, un membro che rappresenta un attore non governativo può conferire un mandato di rappresentanza a un altro membro i cui diritti e obblighi devono essere identici a quelli del membro assente.
(72)L'articolo 58 modificato della legge sull'Autorità per l'integrità stabilisce che il mandato dei membri che rappresentano attori non governativi può essere revocato mediante il ritiro del loro invito se essi non soddisfano più i criteri di selezione, oppure scade di diritto cinque anni dopo la loro nomina; tale termine si applica anche ai membri non governativi precedentemente nominati. L'articolo 61, paragrafo 5, della legge sull'Autorità per l'integrità, modificata dall'atto omnibus, chiarisce che la task force anticorruzione stessa stabilisce il proprio regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nonché il piano di lavoro annuale, su proposta del suo presidente, ossia il presidente dell'Autorità per l'integrità.
(73)Per quanto riguarda l'attuale funzionamento della task force anticorruzione, secondo il presidente dell'Autorità per l'integrità nella sua veste di presidente di tale task force, quest'ultima è tornata alla sua composizione completa a seguito della nomina di un nuovo membro non governativo. Al contempo, i rappresentanti del governo sono mutati sostanzialmente a seguito dell'istituzione del nuovo governo. La task force anticorruzione ha tenuto la sua riunione inaugurale l'8 luglio 2026 e ha avviato i preparativi per l'attuazione delle modifiche legislative entrate in vigore il 26 agosto 2026, tra cui la revisione del suo regolamento interno e la pianificazione dei suoi lavori tematici per il 2026. Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio, delle modifiche legislative e degli sviluppi illustrati nella presente sezione, sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato pienamente la misura correttiva relativa alla task force anticorruzione.
2.4.Rafforzamento del quadro anticorruzione
(74)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a rafforzare il quadro anticorruzione adottando una serie di strategie e atti relativi alla lotta contro la frode e la corruzione e riformando il sistema di dichiarazione patrimoniale. Si tratta di una misura correttiva di carattere orizzontale e sistemico volta a combattere la corruzione e a garantire la trasparenza nella sfera politica. Il Consiglio ha pertanto ritenuto che si trattasse di una delle misure correttive principali. Alcuni punti di quest'ultima riforma, riguardanti la verifica delle dichiarazioni patrimoniali, facevano parte degli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva relativa all'Autorità per l'integrità citata nella sezione 2.2.
2.4.1.Strategie antifrode e anticorruzione
(75)L'Ungheria si è impegnata ad adottare entro il 30 settembre 2022 una strategia antifrode e anticorruzione per il sostegno dell'Unione che definisca i ruoli e le responsabilità degli enti coinvolti nell'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario dell'Unione in relazione alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica di frodi, conflitti di interessi e corruzione. La decisione di esecuzione del Consiglio ha fatto riferimento alla valutazione della Commissione e ha ritenuto che, nonostante il mancato rispetto del termine concordato, l'Ungheria avesse rispettato gli impegni indicati nella misura correttiva.
(76)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha presentato prove del fatto che nel 2024 ha adottato una versione riveduta di tale strategia e del piano d'azione pertinente, riguardante tutto il sostegno finanziario dell'Unione, compresi i fondi agricoli, e che nel complesso l'attuazione è sulla buona strada. La strategia riveduta continua a prevedere i ruoli e le responsabilità dei diversi enti coinvolti nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione in Ungheria in relazione alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica di frodi, conflitti di interessi e corruzione e presenta una valutazione globale dei principali rischi, fattori e pratiche di frode, conflitti di interessi e corruzione. Il piano d'azione che integra la strategia definisce azioni specifiche e scadenze per la loro realizzazione, individua gli organismi responsabili e gli indicatori per la loro attuazione e il loro monitoraggio e stabilisce le disposizioni necessarie per il riesame periodico del piano d'azione.
(77)Nel 2022 il governo ungherese si è inoltre impegnato ad adottare una nuova strategia nazionale anticorruzione e un piano d'azione e ad attuare pienamente entro il 30 giugno 2023 tutte le azioni previste dalla strategia nazionale anticorruzione vigente per il periodo 2020-2022. Nel dicembre 2023 la decisione di riesame della Commissione ha rilevato che il processo di finalizzazione della nuova strategia nazionale anticorruzione era ancora in corso e che alcune carenze dovevano essere affrontate prima della sua adozione; non era inoltre chiaro se il governo ungherese avesse consultato sistematicamente i portatori di interessi pertinenti. All'epoca la Commissione ha concluso che il quadro anticorruzione non era stato rafforzato secondo gli impegni assunti fino ad allora, in quanto l'adozione della nuova strategia nazionale anticorruzione e del piano d'azione pertinente, compresa l'adozione di un regime sanzionatorio dissuasivo, aveva subito dei ritardi.
(78)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha riferito in merito alla piena attuazione della strategia nazionale anticorruzione 2020-2022, nonché al coinvolgimento della task force anticorruzione, alla consultazione delle organizzazioni nazionali, dell'OCSE e del GRECO per l'elaborazione della successiva strategia nazionale anticorruzione e del piano d'azione pertinente. L'Ungheria ha presentato prove del fatto che ha adottato la strategia nazionale anticorruzione a medio termine per il periodo 2024-2025 e il piano d'azione per la sua attuazione (con un ritardo di sette mesi e mezzo) il 14 febbraio 2024, con entrata in vigore il giorno successivo, e che ha istituito un comitato di sorveglianza per garantire il seguito dell'attuazione di tale strategia e piano d'azione. Secondo la relazione del governo ungherese sulla valutazione dell'attuazione della strategia nazionale anticorruzione e del piano d'azione, sebbene siano stati conseguiti alcuni risultati su scala ridotta, l'attuazione è stata carente per quanto riguarda parti importanti della strategia nazionale anticorruzione e del piano d'azione. Alcuni impegni fondamentali non sono stati affatto rispettati (ad esempio una riforma sistemica delle norme in materia di lobbying e "porte girevoli"), altri sono stati attuati solo parzialmente (ad esempio per quanto riguarda le norme sui doni protocollari e i codici professionali) o sono stati attuati solo ben dopo le date di scadenza della strategia nazionale anticorruzione e del piano d'azione (in particolare gli impegni relativi alle dichiarazioni patrimoniali).
(79)Oltre agli sforzi intrapresi negli ultimi mesi, l'Ungheria ha dichiarato che intende adottare una nuova strategia nazionale anticorruzione e un piano d'azione entro il 15 novembre 2026, tenendo conto dei risultati dell'attuazione della strategia nazionale anticorruzione 2024-2025 e delle proposte della task force anticorruzione e in consultazione con i portatori di interessi pertinenti. La nuova strategia nazionale anticorruzione e il piano d'azione dovrebbero proporre misure per affrontare le carenze rimanenti.
2.4.2.Dichiarazioni patrimoniali
(80)La decisione di esecuzione del Consiglio ha constatato che l'Ungheria, in linea con la misura correttiva, aveva esteso l'ambito di applicazione personale delle dichiarazioni patrimoniali alle persone incaricate di alte funzioni politiche e ai membri dell'Assemblea nazionale, nonché ai parenti che appartengono allo stesso nucleo famigliare. Tuttavia ha anche rilevato che nel quadro normativo per la dichiarazione patrimoniale istituito dall'Ungheria permanevano importanti debolezze, rischi e carenze, in particolare i) la mancanza di chiarezza e di certezza del diritto per quanto riguarda gli obblighi di informativa per gli immobili, comprese le proprietà situate al di fuori della giurisdizione dell'Ungheria; ii) la mancanza di chiarezza in merito all'ambito di applicazione personale, materiale e temporale della dichiarazione patrimoniale, al reddito e agli interessi economici di taluni dirigenti, funzionari e membri dell'Assemblea nazionale, nonché dei loro coniugi o conviventi e figli che appartengono allo stesso nucleo familiare; iii) la mancata inclusione nel quadro legislativo di un riferimento esplicito all'istituzione di un sistema di dichiarazioni patrimoniali presentate elettronicamente in formato digitale, da archiviare in una banca dati pubblica consultabile gratuitamente e senza necessità di registrazione.
(81)Su tale base, il Consiglio ha concluso che le debolezze individuate creavano possibili lacune normative e, di conseguenza, compromettevano l'efficacia della misura correttiva. Tali debolezze non erano ancora state affrontate alla fine del 2023, quando è stata adottata la decisione di riesame della Commissione.
(82)In relazione alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali, la decisione di esecuzione del Consiglio ha constatato che l'efficacia della misura correttiva relativa all'Autorità per l'integrità, citata nella sezione 2.2, era compromessa, tra l'altro, i) dalla mancanza di poteri diretti, a differenza dei poteri di controllo, dell'Autorità per l'integrità in relazione ai diversi gruppi di dichiaranti e dal mancato trasferimento di poteri all'Autorità per l'integrità per la verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei membri del governo, e ii) dalla limitazione dell'ambito di applicazione connessa alla mancata inclusione di tutti i "funzionari ad alto rischio" nell'ambito dei poteri di verifica dell'Autorità per l'integrità in relazione alle dichiarazioni patrimoniali. Anche queste debolezze non erano ancora state affrontate alla fine del 2023, quando è stata adottata la decisione di riesame della Commissione.
(83)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha presentato elementi di prova per dimostrare che è ora in vigore un sistema normativo completo e coerente per le dichiarazioni patrimoniali.
(84)L'Autorità per l'integrità dispone di ampi poteri per quanto riguarda le indagini e la verifica delle dichiarazioni patrimoniali, nonché il seguito amministrativo dei relativi risultati.
(85)In primo luogo, l'articolo 19/A, paragrafo 1, della legge sull'Autorità per l'integrità modificata stabilisce ora chiaramente un elenco di funzionari ad alto rischio soggetti alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali da parte dell'Autorità per l'integrità. Adottando un approccio basato sul rischio, l'Autorità per l'integrità, nel quadro della sua valutazione del rischio per l'integrità, è tenuta a individuare costantemente i funzionari ad alto rischio soggetti agli obblighi di dichiarazione patrimoniale per i quali il livello di rischio per l'integrità è elevato, al fine di determinare la priorità e la frequenza delle verifiche.
(86)A norma dell'articolo 19/A, paragrafo 2, lettera a), della legge sull'Autorità per l'integrità modificata, l'Autorità per l'integrità ha la competenza esclusiva di verificare direttamente le dichiarazioni patrimoniali degli alti dirigenti politici che non sono membri dell'Assemblea nazionale a norma dell'articolo 183 della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica ("legge sull'amministrazione pubblica"), nonché dei parenti che appartengono allo stesso nucleo familiare. Per altri funzionari ad alto rischio, tale competenza è condivisa con altri organismi incaricati di verificare le dichiarazioni patrimoniali nei rispettivi atti settoriali. In quest'ultimo caso, l'Autorità per l'integrità può verificare direttamente le dichiarazioni patrimoniali e non si affida ad altre autorità che le verificano su richiesta; tale potere, per le dichiarazioni patrimoniali non pubbliche, va oltre gli impegni originari.
(87)L'Autorità per l'integrità può condurre la procedura di verifica in modo indipendente oppure nell'ambito della sua procedura d'indagine e dovrebbe avviare regolarmente procedure d'ufficio sulla base della propria valutazione del rischio per l'integrità. Norme dettagliate garantiscono l'accesso dell'Autorità per l'integrità alle dichiarazioni patrimoniali conservate da altri organismi nonché la procedura per il coinvolgimento della persona interessata dall'indagine, compresa la possibilità per l'Autorità per l'integrità di chiedere informazioni e documenti aggiuntivi.
(88)Per verificare le dichiarazioni patrimoniali, l'Autorità per l'integrità gode di un ampio accesso a dati e informazioni. A tale riguardo, l'Autorità per l'integrità ha attualmente accesso diretto e illimitato a 44 registri tramite l'infrastruttura di integrazione dell'amministrazione centrale; può inoltre chiedere l'accesso a tutte le informazioni ritenute necessarie per la sua verifica, sulla base delle disposizioni di cui ai considerando da (60) a (62). Al termine del processo di verifica, l'Autorità per l'integrità valuta le sue conclusioni in una relazione e, a seconda dell'esito, avvia una procedura sanzionatoria (cfr. in dettaglio i considerando da (96) a (99)).
(89)In secondo luogo, per quanto riguarda gli obblighi di informativa nelle dichiarazioni patrimoniali, l'allegato 1 della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale ("legge sull'Assemblea nazionale"), modificata dall'atto omnibus, stabilisce ora chiaramente che anche gli immobili al di fuori della giurisdizione dell'Ungheria devono essere indicati nella dichiarazione patrimoniale.
(90)In terzo luogo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale, materiale e temporale delle dichiarazioni patrimoniali di taluni funzionari, l'articolo 183, paragrafo 1, della legge sull'amministrazione pubblica e l'articolo 90, paragrafi 1 e 2, della legge sull'Assemblea nazionale modificata prevedono che gli alti dirigenti politici senza un mandato di membro dell'Assemblea nazionale e i membri dell'Assemblea nazionale, compresi gli alti dirigenti politici ai sensi dell'articolo 184 della legge sull'amministrazione pubblica, debbano presentare una dichiarazione patrimoniale entro 30 giorni dall'inizio del loro mandato e, successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, riguardante la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché entro 30 giorni dalla cessazione del loro mandato (da conservare per un periodo di tre anni).
(91)I parenti ai sensi della legge V del 2013 sul codice civile ("codice civile") che appartengono al nucleo familiare di tali funzionari devono presentare dichiarazioni patrimoniali non pubbliche aventi lo stesso contenuto. La competenza per la verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei parenti segue le norme applicabili al funzionario. Al di là di quanto prescritto dalla misura correttiva, anche altri funzionari ad alto rischio sono soggetti agli stessi obblighi per quanto riguarda le dichiarazioni patrimoniali; inoltre le norme per i parenti che appartengono allo stesso nucleo familiare si applicano anche agli altri funzionari ad alto rischio per i quali le leggi settoriali fanno riferimento alle norme della legge sull'Assemblea nazionale.
(92)In quarto luogo, per quanto riguarda il sistema di dichiarazioni patrimoniali presentate elettronicamente in formato digitale, da archiviare in una banca dati pubblica consultabile, l'articolo 90 della legge sull'Assemblea nazionale modificata stabilisce le norme sulla presentazione elettronica delle dichiarazioni patrimoniali dei membri dell'Assemblea nazionale e impone all'Ufficio di detta Assemblea di garantire il funzionamento del sistema di registrazione elettronica e dell'interfaccia utente pertinente per l'inserimento di dati strutturati. La disposizione chiarisce che essa si applica alle dichiarazioni patrimoniali di chiunque le presenti conformemente alle norme stabilite dalla legge sull'Assemblea nazionale, nonché dei parenti che appartengono nello stesso nucleo familiare, le cui dichiarazioni devono essere allegate a quelle dei funzionari. Le norme settoriali per altri funzionari ad alto rischio integrano questa logica, compreso l'articolo 183, paragrafo 1, della legge sull'amministrazione pubblica modificata, per gli alti funzionari politici senza un mandato di membro dell'Assemblea nazionale. Ciò va oltre gli impegni più limitati previsti dalla misura correttiva per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale.
(93)Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, della legge sull'Assemblea nazionale modificata, la copia pubblica delle dichiarazioni patrimoniali (escluse quelle dei parenti) è pubblicata dalla commissione per l'immunità dell'Assemblea nazionale sul sito web dell'Assemblea stessa ed è accessibile a chiunque gratuitamente e senza alcun obbligo di registrazione. Le dichiarazioni patrimoniali presentate tra il 1º agosto 2022 e il 26 agosto 2026 (prima dell'entrata in vigore delle nuove norme) possono essere consultate sul sito web dell'Assemblea nazionale gratuitamente e senza registrazione.
(94)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha presentato ulteriori prove dell'entrata in funzione del sistema. Il governo ha designato la società incaricata di sviluppare il sistema elettronico di dichiarazione patrimoniale che, comprensivo delle necessarie funzioni di ricerca, è diventato operativo nell'agosto 2026. È previsto che siano rese disponibili ulteriori funzionalità migliorate entro la fine del 2026, in tempo utile per le dichiarazioni patrimoniali da presentare entro il 31 gennaio 2027.
(95)Infine, in linea con i suoi impegni, l'Ungheria ha istituito un regime di sanzioni per le ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione patrimoniale. Per quanto riguarda le sanzioni penali, l'articolo 305/A della legge C del 2012 sul codice penale ("codice penale"), modificata dall'atto omnibus, stabilisce la responsabilità penale di qualsiasi persona i) che non adempie, per propria colpa, all'obbligo di dichiarazione patrimoniale entro il termine prescritto dalla legge, a seguito di una richiesta in tal senso trasmessa dall'ente competente, o ii) che, nell'adempiere all'obbligo di dichiarazione patrimoniale, occulta la propria situazione finanziaria presentando una dichiarazione contenente informazioni false su un fatto sostanziale, omettendo un fatto vero o impiegando qualsiasi altro mezzo.
(96)L'applicazione di sanzioni amministrative dipende da quanto determinato nella relazione dell'Autorità per l'integrità emessa al termine della procedura di verifica di una dichiarazione patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 19/A, paragrafo 8, della legge sull'Autorità per l'integrità modificata, sono possibili tre esiti:
(1)se la persona oggetto delle indagini non ha adempiuto all'obbligo di dichiarazione patrimoniale o ha dichiarato intenzionalmente dati sostanziali in modo falso o non veritiero nella propria dichiarazione patrimoniale, ciò può comportare la destituzione;
(2)se l'Autorità per l'integrità ha individuato carenze di natura esclusivamente amministrativa che non rientrano nel primo trattino, può essere irrogata una sanzione pecuniaria;
(3)se non sono riscontrate carenze o se sono riscontrate carenze minori, l'indagine è chiusa qualora le carenze minori siano oggetto di una raccomandazione o di una proposta dell'Autorità per l'integrità, volta a garantire la completezza della dichiarazione patrimoniale, che è stata adeguatamente attuata.
(97)In caso di destituzione delle persone nei confronti delle quali l'Autorità per l'integrità ha la competenza esclusiva di verificare le dichiarazioni patrimoniali, l'Autorità per l'integrità informa il presidente dell'Assemblea nazionale (nel caso della destituzione del primo ministro) o il primo ministro (nel caso della destituzione di tutti gli altri alti dirigenti politici senza un mandato di membro dell'Assemblea nazionale) dell'esito della sua indagine, che poi avvia la procedura di destituzione. Quanto all'irrogazione di sanzioni pecuniarie, l'Autorità per l'integrità può avviare essa stessa un procedimento d'ufficio.
(98)Per quanto riguarda le persone nei confronti delle quali l'Autorità per l'integrità ha competenza concorrente per la verifica delle dichiarazioni patrimoniali, le leggi settoriali integrano le norme procedurali in relazione alle sanzioni amministrative. Qualora la destituzione diretta avviata dall'Autorità per l'integrità o l'irrogazione di una sanzione pecuniaria direttamente da parte dell'Autorità per l'integrità non siano possibili a causa dello status costituzionale e della protezione dell'ufficio della persona interessata, o perché le funzioni in questione appartengono a succursali costituzionalmente indipendenti protette dalla ripartizione delle competenze statali, tali norme settoriali prevedono l'imposizione di sanzioni amministrative da parte dell'organo competente. Se durante lo svolgimento della procedura richiesta dall'Autorità per l'integrità giunge a una conclusione diversa da quella dell'Autorità per l'integrità, l'organo competente è tenuto a fornire una motivazione dettagliata e a informare di conseguenza detta Autorità. L'Autorità per l'integrità rende pubblica la sua relazione unitamente alle informazioni ricevute. Qualora possa decidere direttamente in merito alla sanzione pecuniaria, l'Autorità per l'integrità rende pubblica la propria decisione, compresi il nome e il mandato della persona interessata.
(99)L'Autorità per l'integrità può chiedere che siano corrette carenze minori o trascurabili ai sensi dell'articolo 19/A, paragrafo 8, lettera b), bb), della legge sull'Autorità per l'integrità modificata. Nel caso di funzionari ad alto rischio ai quali le norme della legge sull'Assemblea nazionale si applicano direttamente o mediante riferimento in atti settoriali (anche per gli alti funzionari politici ai sensi dell'articolo 183 della legge sull'amministrazione pubblica), la legge dell'Assemblea nazionale integra tale norma e prevede che la correzione debba essere effettuata senza indugio, e comunque entro 15 giorni, mediante una dichiarazione complementare.
2.4.3.Valutazione
(100)Come descritto nella sezione 2.4.1, l'Ungheria ha rafforzato il proprio quadro anticorruzione e ha adottato la strategia antifrode e anticorruzione per il sostegno dell'Unione e il piano d'azione pertinente, nonché la loro revisione, secondo quanto previsto dagli impegni originari. Tuttavia, date le carenze relative alla strategia nazionale anticorruzione 2024-2025 e al piano d'azione, non tutti gli impegni sono stati rispettati e pertanto la misura correttiva non può essere considerata pienamente attuata. A tale riguardo, la misura correttiva dovrebbe essere valutata tenendo conto della sua importanza relativa per la protezione del bilancio dell'Unione e delle altre misure correttive principali in materia di lotta alla corruzione, nonché di qualsiasi altra nuova misura correttiva a tale riguardo.
(101)Come descritto nella sezione 2.4.2., l'Ungheria ha istituito un sistema di dichiarazione patrimoniale completo, con un regime sanzionatorio dissuasivo e proporzionato. L'Autorità per l'integrità, la cui istituzione costituiva una delle misure correttive principali (misura ritenuta attuata al considerando (62)), è stata munita di ampi poteri per verificare le dichiarazioni patrimoniali e dare seguito alla verifica, il che va oltre gli impegni iniziali dell'Ungheria e rende il sistema di verifica più solido. Pertanto, sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia rispettato gli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva in questione per quanto riguarda le dichiarazioni patrimoniali e li abbia integrati con ulteriori garanzie per rafforzare il quadro anticorruzione.
2.5.Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico
(102)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a istituire una nuova procedura di controllo giurisdizionale per reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico. In sostanza, per specifici reati e pratiche connessi alla corruzione, la nuova procedura doveva consentire il controllo giurisdizionale della decisione con cui la procura o l'autorità inquirente archivia una denuncia di reato o chiude il procedimento penale. Secondo il Consiglio, questa misura correttiva è una misura orizzontale che mira a risolvere problemi strutturali relativi all'efficacia dell'azione penale in Ungheria e a garantire che siano adottate misure efficaci e dissuasive per assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in linea con l'articolo 325 TFUE. Si tratta pertanto di una delle misure correttive principali per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione.
(103)L'Ungheria si è inoltre impegnata i) ad assegnare ulteriori posti specifici entro il 31 dicembre 2022 all'organo giurisdizionale competente per il controllo giurisdizionale della decisione con cui la procura o l'autorità inquirente archivia una denuncia di reato o chiude il procedimento penale e ii) a condurre un riesame del funzionamento della procedura entro il 31 dicembre 2023 e, se necessario, a predisporre l'adozione di modifiche del quadro legislativo previa consultazione della Commissione entro il 30 giugno 2024. Entrambi gli impegni dovevano essere attuati dopo la data della decisione di esecuzione del Consiglio.
(104)La decisione di esecuzione del Consiglio ha constatato che, nonostante l'introduzione di una nuova procedura di controllo giurisdizionale nella legge XC del 2017 sul codice di procedura penale ("codice di procedura penale"), disposizioni specifiche consentivano un margine di discrezionalità nella procedura che poteva compromettere l'efficacia e l'adeguatezza complessiva della misura correttiva. In particolare, i) le norme applicabili non indicavano chiaramente le conseguenze giuridiche per la procura di una decisione giudiziaria che annulli la sua decisione a seguito di un'istanza di revisione; ii) per i casi che possono essere oggetto di un'istanza di azione penale, il codice di procedura penale richiedeva che l'organo giudicante esaminasse il motivo dell'azione penale a porte chiuse e senza l'audizione di prove, il che si aggiungeva all'esame preliminare dei motivi formali; iii) il codice di procedura penale non chiariva l'ambito di applicazione delle nuove norme nel tempo e, in particolare, non chiariva che la nuova procedura si applicherà anche ai reati (non prescritti) commessi prima del 1º gennaio 2023. La Commissione ha confermato tale valutazione nella decisione di riesame.
(105)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che i tre punti sono stati risolti grazie alle modifiche introdotte nel codice di procedura penale dall'atto omnibus. L'Ungheria ha dichiarato che l'obiettivo generale è rafforzare il quadro giuridico procedurale, migliorare la trasparenza dei procedimenti penali e il ruolo procedurale dell'Autorità per l'integrità nonché garantire un controllo giurisdizionale più efficace.
(106)Per quanto riguarda il primo punto di cui al considerando (104), l'articolo 817/G, paragrafo 3, del codice di procedura penale modificato prevede che, a seguito di una pertinente decisione giudiziaria su un'istanza di revisione, la procura o l'autorità inquirente debba proseguire il procedimento sulla base della motivazione di tale decisione e, qualora non siano stati individuati problemi specifici, porre rimedio alle carenze ivi indicate. Il procedimento non può essere nuovamente chiuso se, qualora non siano stati individuati problemi specifici, non è stato posto rimedio alle carenze indicate nella decisione giudiziaria, a meno che ciò non sia stato possibile per motivi che esulano dal controllo della procura o dell'autorità inquirente.
(107)Inoltre, in questo caso, l'autorità inquirente deve, entro due mesi dall'avvio dell'indagine o dalla prosecuzione del procedimento, e successivamente ogni due mesi, trasmettere i fascicoli d'indagine al pubblico ministero e contemporaneamente riferire sullo stato di avanzamento dell'indagine. Oltre a ciò il pubblico ministero deve trasmettere all'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sull'istanza di revisione tutti i fascicoli previsti dalla legge che attengono alla relazione dell'autorità inquirente.
(108)Qualora, sulla base dei fascicoli presentati, l'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sull'istanza di revisione accerti che l'indagine manifestamente non tiene conto della motivazione della decisione giudiziaria, esso deve rivolgersi al capo della procura affinché siano adottate le misure del caso. La successiva relazione sullo stato di avanzamento dell'indagine deve inoltre informare l'organo giurisdizionale investito dell'istanza di revisione delle misure adottate in risposta a tale indicazione.
(109)Infine, in caso di reiterata conclusione del procedimento e fatte salve le condizioni specificate nella legge XC del 2017 modificata, la procedura di controllo giurisdizionale consente di presentare un'istanza di rinvio a giudizio all'organo giurisdizionale competente, che si pronuncia sul merito della causa dopo l'assunzione delle prove dichiarative.
(110)Per quanto riguarda il secondo punto di cui ai considerando (103) e (104), l'Ungheria ha sostenuto che l'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sull'istanza di revisione reiterata può respingere l'istanza con un'ordinanza non definitiva solo sulla base di prerequisiti formali. A seguito di ciò, l'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sull'istanza di revisione reiterata può procedere solo a un esame limitato dei motivi dell'istanza di azione penale. Esso deve esaminare se la persona indicata come accusata nell'istanza di azione penale possa essere ragionevolmente sospettata di aver commesso il reato. Tale valutazione si basa sul fascicolo di causa e sui dati, sui documenti e sulle dichiarazioni allegati dalla persona legittimata a presentare l'istanza di azione penale. Inoltre, se l'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sull'istanza di revisione reiterata constata che l'imputato sembra godere di immunità e detta immunità non è oggetto di revoca, l'organo giurisdizionale deve respingere l'istanza di azione penale, in tutto o in parte. Secondo l'Ungheria, tale soluzione garantisce che il riesame del merito non funga da pronuncia pregiudiziale da parte dell'organo giurisdizionale che deciderà successivamente sul merito della causa, bensì da controllo giurisdizionale distinto. In tal modo si mantengono separate le funzioni giurisdizionali, si salvaguarda l'imparzialità del procedimento e si garantisce anche la coerenza delle garanzie inerenti al procedimento separato.
(111)Per quanto riguarda il terzo punto di cui al considerando (104), l'atto omnibus stabilisce che le disposizioni di cui al capo CV/A del codice di procedura penale si applicano anche ai reati (non prescritti) commessi prima del 1º gennaio 2023. A titolo di ulteriore garanzia, il capo CV/A si applica anche a una denuncia di reato presentata dopo il 31 dicembre 2022 se tale denuncia riguarda lo stesso atto oggetto di una precedente denuncia di reato presentata e archiviata prima del 1º gennaio 2023, o per la quale l'indagine sia stata chiusa prima di quella data.
(112)Quanto ai due impegni di cui al considerando (103), sono stati creati due nuovi posti di giudice presso la divisione investigativa del tribunale distrettuale centrale di Buda, ossia l'organo giurisdizionale competente a ordinare l'avvio o la prosecuzione dei procedimenti penali ai sensi del capitolo CV/A della legge XC del 2017. I relativi avvisi di posto vacante sono stati pubblicati nel primo numero speciale della Gazzetta ufficiale nel 2023. Entrambi i posti sono stati coperti mediante nomina in data 15 luglio 2023. Inoltre, a partire dal 1º febbraio 2023, l'Ungheria ha creato due nuovi posti di assistente giudiziario nell'ambito di competenza del tribunale regionale di Budapest Capitale. Secondo l'Ungheria, l'attuale numero di giudici consente la rotazione continua delle assegnazioni delle cause; inoltre coloro che sono a capo della divisione esercitano un controllo costante affinché le cause siano trattate in modo tempestivo.
(113)L'Ungheria ha affermato che il riesame del funzionamento della procedura non era stato completato entro il 31 dicembre 2023. Sebbene l'obbligo di effettuare tale riesame sia stato istituito nel 2021, è stata adottata una relazione solo in data 17 giugno 2026 a seguito dell'invio di questionari alla polizia, all'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane in qualità di autorità inquirenti, all'ufficio del procuratore generale e all'Ufficio giudiziario nazionale, nonché del coinvolgimento dell'Autorità per l'integrità e dell'ordine degli avvocati ungherese nella preparazione del riesame e della consultazione del Consiglio nazionale della magistratura. La relazione ha concluso che non erano necessarie modifiche del quadro legislativo, tenuto conto delle novità introdotte dall'atto omnibus (in fase di progetto al momento dell'adozione della relazione) in linea con le osservazioni trasmesse dall'Autorità per l'integrità, dall'ordine degli avvocati ungherese e dall'ufficio del procuratore generale.
(114)Come spiegato in questa sezione, l'Ungheria ha affrontato le carenze in sospeso individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio e ha assegnato personale adeguato alla divisione investigativa del tribunale distrettuale centrale di Buda. Sebbene il riesame della procedura speciale sia stato effettuato solo nel giugno 2026, anziché entro la fine del 2023 come previsto dagli impegni originari, ciò non pregiudica il fatto che le necessarie modifiche della procedura speciale siano state effettivamente adottate e che i suoi obiettivi siano stati raggiunti. Inoltre, come ulteriormente descritto nella sezione 2.18, la partecipazione dell'Ungheria alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") ha contribuito positivamente all'attuazione di tale misura correttiva, in quanto ciò rafforza il più ampio quadro anticorruzione e in materia di azione penale all'interno del quale opera la misura correttiva.
(115)Pertanto, sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia rispettato gli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva in questione.
2.6.Rafforzamento dei meccanismi di audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione
(116)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a rafforzare i meccanismi di audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione includendo nella relativa legislazione nazionale disposizioni volte a rafforzare le norme e le procedure per prevenire, individuare e risolvere in modo più efficace i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi dell'Unione in conformità dell'articolo 61 del regolamento finanziario, compreso un meccanismo di controllo efficace della validità delle dichiarazioni sui conflitti di interessi.
(117)La decisione di esecuzione del Consiglio ha constatato che l'Ungheria aveva adottato una serie di misure per rispettare i suoi impegni. In particolare, l'Ungheria ha istituito la direzione sull'audit interno e sull'integrità per rafforzare i meccanismi di audit e controllo e garantire il corretto utilizzo dei fondi dell'UE e le ha fornito garanzie di indipendenza ed efficacia. L'Ungheria ha anche modificato il quadro normativo che disciplina l'EUTAF. La decisione di riesame della Commissione ha però indicato carenze nell'attuazione dei diversi impegni previsti nell'ambito della misura correttiva in questione.
(118)L'Ungheria ha dichiarato di aver adottato una serie chiara di norme e procedure relative alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica delle situazioni di conflitto di interessi in linea con l'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e con la comunicazione della Commissione pertinente. Tali norme riguardano anche i compiti e gli obblighi degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi dell'Unione e il loro ruolo nella prevenzione, nell'individuazione e nella rettifica dei conflitti di interessi.
(119)Per quanto riguarda il quadro operativo relativo all'ufficio della direzione sull'audit interno e sull'integrità, l'Ungheria ha apportato vari miglioramenti al suo funzionamento pratico e alle sue risorse affinché possa gestire più efficacemente i suoi compiti e le sue responsabilità. A tale riguardo, nel luglio 2026, per garantire l'efficacia delle indagini sui conflitti di interessi, è stato completato l'aggiornamento della metodologia pertinente. L'Ungheria ha inoltre affermato che la direzione sull'audit interno e sull'integrità ha costantemente svolto le sue attività in linea con il suo mandato e ha apportato le sue competenze nell'ambito del quadro rafforzato in materia di conflitti di interessi.
(120)Per quanto riguarda il funzionamento dell'EUTAF, il cui quadro normativo e il cui funzionamento sono stati giudicati conformi agli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva nel 2022, il suo direttore generale ha confermato nella sua lettera che l'EUTAF ha operato in modo efficiente e che il suo bilancio è adeguato. Il direttore generale dell'EUTAF ha anche confermato di disporre delle risorse finanziarie e umane necessarie al fine di salvaguardare la sua indipendenza e svolgere i suoi compiti, come richiesto dalla misura correttiva.
(121)In linea con l'impegno assunto nell'ambito della misura correttiva in questione, l'Ungheria ha introdotto un sistema di dichiarazione sui conflitti di interessi per il personale coinvolto nel processo decisionale relativo ai singoli progetti, unitamente a norme chiare in materia di conflitti di interessi che si applicano a tutto il personale in sede di preparazione, attuazione, audit e controllo del sostegno dell'UE, nonché ai destinatari finali, alle amministrazioni aggiudicatrici, ai contraenti, ai subappaltatori e alle società di consulenza coinvolti. L'Ungheria ha inoltre affermato che tale legislazione sarà semplificata per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
(122)Per quanto riguarda la rotazione del personale che occupa posizioni sensibili, il Centro nazionale di sviluppo deve garantire sia la rotazione che il controllo di detto personale, in particolare di coloro che si occupano di irregolarità, controlli o valutazione dei rischi. Una metodologia di rotazione centrale è stata adottata il 2 giugno 2023 e aggiornata il 23 febbraio 2026; definisce gli obiettivi, l'ambito di applicazione e le procedure di rotazione, che riguardano non solo il personale che si occupa della gestione delle irregolarità, di controlli o di valutazione dei rischi, ma anche le posizioni che comportano un contatto diretto con i beneficiari o che sono comunque designate come sensibili dall'alta dirigenza.
(123)Per migliorare la prima metodologia del 2 giugno 2023 e garantire meccanismi di controllo più rigorosi per le posizioni sensibili, l'8 gennaio 2026 l'Ungheria ha pubblicato una seconda metodologia. Le organizzazioni hanno presentato i relativi piani d'azione nel febbraio 2026 e devono presentare una relazione annuale entro il 15 ottobre.
(124)L'Ungheria ha altresì dichiarato che prevede di unire le due metodologie centrali che dettano le procedure per la rotazione e il controllo del personale che occupa posizioni sensibili in occasione del prossimo riesame, previsto per l'inizio del 2027. Tale approccio si orienterà verso un sistema di controllo più ampio e basato sul rischio, integrato da attività di formazione, canali di segnalazione delle irregolarità e misure correttive, rispecchiando l'opinione secondo cui i controlli esistenti forniscono già una protezione sostanziale.
(125)Sulla base della valutazione della Commissione, degli impegni già attuati nel 2022 e delle modifiche e degli sviluppi legislativi recenti, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato la misura correttiva in questione.
2.7.Riduzione della percentuale di procedure di gara con offerte uniche finanziate con fondi dell'Unione
(126)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a ridurre, entro il 31 dicembre 2022, a meno del 15 % la percentuale di procedure di gara finanziate con fondi dell'Unione e chiuse nel 2022 con offerte uniche, misurata con la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico, e a mantenere tale obiettivo senza limiti di tempo. Qualora la percentuale di offerte uniche superasse il 15 % in un dato anno civile o l'Ungheria dovesse individuare un grave rischio di superamento del livello prescritto durante l'anno effettivo, l'Ungheria si è impegnata a proporre ulteriori misure entro quattro mesi per facilitare la riduzione degli appalti con offerte uniche e riportarli al di sotto della soglia del 15 % e a informarne l'Autorità per l'integrità e la Commissione. La decisione di esecuzione del Consiglio ha rilevato che l'Ungheria aveva eseguito il principale passaggio attuativo richiesto e non ha individuato debolezze o carenze. La decisione di riesame della Commissione ha preso atto del fatto che l'Ungheria aveva riferito di aver ridotto la percentuale di procedure di gara con offerte uniche finanziate con fondi dell'UE al di sotto del 15 % nel 2022.
(127)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha dichiarato che l'obiettivo è stato finora raggiunto ogni anno.
(128)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato la misura correttiva in questione.
2.8.Riduzione della percentuale di procedure di gara con offerte uniche finanziate tramite il bilancio nazionale
(129)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, come per la misura correttiva di cui al considerando (126), l'Ungheria si è impegnata a i) ridurre gradualmente (in tre passaggi), entro il 31 dicembre 2024, a meno del 15 % la percentuale di procedure di appalto pubblico finanziate tramite il bilancio nazionale e chiuse in un dato anno civile con offerte uniche, misurata in linea con la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico, ii) raggiungere incondizionatamente l'obiettivo di cui sopra per gli anni successivi e mantenerlo senza limiti di tempo, e iii) proporre ulteriori misure entro quattro mesi qualora la percentuale di offerte uniche superasse il 15 % in un dato anno civile, per facilitare la riduzione degli appalti con un'offerta unica e riportarli al di sotto della soglia del 15 %, e informarne l'Autorità per l'integrità e la Commissione. La decisione di esecuzione del Consiglio non ha analizzato né valutato la misura correttiva in questione, in quanto la Commissione si è impegnata a monitorarne l'attuazione tramite le relazioni trimestrali dell'Ungheria.
(130)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che l'obiettivo di ridurre a meno del 15 % la percentuale di procedure di appalto pubblico finanziate tramite il bilancio nazionale e chiuse in un dato anno civile con offerte uniche non è stato raggiunto. La percentuale di procedure di appalto pubblico finanziate tramite il bilancio nazionale con offerte uniche è stata invece del 31,3 % nel 2022, del 28,95 % nel 2023, del 22,3 % nel 2024 e del 22 % nel 2025.
(131)Conformemente alla misura correttiva, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 l'Ungheria ha adottato ulteriori misure per facilitare la riduzione degli appalti con un'offerta unica e portarli al di sotto della soglia del 15 %. In particolare, l'Ungheria ha integrato annualmente il piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici con ulteriori misure a tal fine. Tuttavia tali misure non hanno ancora prodotto il risultato atteso.
(132)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che, sebbene la percentuale sia diminuita notevolmente, l'obiettivo non sia mai stato raggiunto. Allo stesso tempo, l'Ungheria ha informato tempestivamente la Commissione e ha adottato misure per tre anni consecutivi per cercare di conseguire l'obiettivo. Sebbene non possa essere considerata pienamente attuata, la misura correttiva dovrebbe essere valutata tenendo conto della sua importanza relativa per la protezione del bilancio dell'Unione e delle altre misure correttive principali in materia di appalti pubblici, nonché di qualsiasi altra nuova misura correttiva a tale riguardo.
2.9.Sviluppo di uno strumento di segnalazione delle offerte uniche per monitorare e riferire in merito alle procedure di appalto pubblico chiuse con offerte uniche
(133)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a sviluppare entro il 30 settembre 2022 un nuovo strumento di monitoraggio e segnalazione per misurare la quota di procedure di appalto che risultano essere a offerta unica finanziate con risorse nazionali o con il sostegno dell'Unione o entrambi e a mantenerlo per un periodo di tempo illimitato. Il ministero responsabile degli appalti pubblici è stato incaricato di preparare una relazione scritta sulla base delle informazioni raccolte dallo strumento e di pubblicarla annualmente sul sito web del sistema elettronico per gli appalti pubblici, accessibile al pubblico senza registrazione e gratuitamente. La decisione di esecuzione del Consiglio ha constatato che lo strumento di segnalazione delle offerte uniche era stato sviluppato ed era operativo come richiesto dalla misura correttiva.
(134)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che la relazione di audit dell'EUTAF del 26 giugno 2026, basata anche sui suoi audit precedenti, conferma che lo strumento di monitoraggio e segnalazione rimane pienamente funzionante e operativo, che le sue funzionalità sono conformi alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico e che i dati presenti nel sistema sono precisi e completi. L'Ungheria ha inoltre fornito prove del fatto che il dipartimento di monitoraggio degli appalti pubblici del Centro nazionale di sviluppo, attraverso il quale il ministro delle Finanze esercita la propria responsabilità in materia di appalti pubblici, ha rispettato l'obbligo di segnalazione di cui sopra in ogni dato anno.
(135)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato la misura correttiva in questione.
2.10.Sviluppo di un sistema elettronico per gli appalti pubblici per aumentare la trasparenza
(136)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, al fine di aumentare la trasparenza negli appalti pubblici, l'Ungheria si è impegnata a creare e pubblicare sul sito web del sistema elettronico per gli appalti pubblici una banca dati contenente informazioni su tutti gli avvisi di aggiudicazione di procedure di appalto pubblico in una forma strutturata, compresi i numeri identificativi delle società e i nomi di ogni singolo membro dei consorzi e dei subappaltatori. Tale banca dati deve essere regolarmente aggiornata, messa a disposizione del pubblico e scaricabile a titolo gratuito. La decisione di esecuzione del Consiglio ha constatato che la misura correttiva era attuata. La comunicazione della Commissione ha fatto riferimento a ulteriori sviluppi che richiedono un periodo di attuazione più lungo.
(137)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha fornito prove del fatto che il sistema elettronico per gli appalti pubblici è rimasto pienamente funzionante e che la banca dati è aggiornata, scaricabile, leggibile meccanicamente e liberamente accessibile al pubblico.
(138)Oltre all'attuazione degli impegni, come descritto nella sezione 2.19, le modifiche apportate dall'atto omnibus hanno introdotto il concetto di "operatore economico trasparente" per garantire che il titolare effettivo e l'assetto proprietario degli offerenti siano resi noti in tutti gli appalti pubblici, anche in caso di assetti proprietari complessi. Tali informazioni sono visibili anche nel sistema elettronico per gli appalti pubblici.
(139)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia mantenuto il sistema elettronico per gli appalti pubblici in linea con gli impegni assunti e abbia apportato ulteriori miglioramenti per rafforzare la trasparenza.
2.11.Elaborazione di un quadro di misurazione della performance che valuti l'efficienza degli appalti pubblici e la loro efficacia in termini di costi
(140)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a sviluppare un quadro di misurazione della performance inteso a valutare l'efficienza degli appalti pubblici e la loro efficacia in termini di costi, che doveva essere operativo entro il 30 novembre 2022. L'Ungheria si è inoltre impegnata a mantenere incondizionatamente l'uso regolare del quadro di misurazione della performance e la pubblicazione dei suoi risultati per un periodo di tempo illimitato. La decisione di esecuzione del Consiglio ha constatato che l'Ungheria aveva rispettato gli impegni assunti per tale misura correttiva.
(141)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha confermato che il quadro di misurazione della performance è rimasto in vigore ed è in uso. L'elaborazione del quadro ha visto il coinvolgimento di un gruppo di lavoro, comprendente esperti indipendenti e rappresentanti di organizzazioni non governative, che ha continuato a svolgere un ruolo attivo nella preparazione delle analisi annuali. L'Ungheria ha anche presentato elementi di prova del fatto che le relazioni sui risultati del quadro ungherese di misurazione della performance degli appalti pubblici sono state pubblicate annualmente dal 2023 sul sito web del sistema elettronico per gli appalti pubblici.
(142)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato la misura correttiva in questione.
2.12.Adozione di un piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici
(143)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata ad adottare, entro il 31 marzo 2023, un piano d'azione globale ("piano d'azione") volto ad aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici, da sottoporre a riesame su base annuale, a seguito del quale potrebbero essere apportate modifiche alle azioni esistenti o potrebbero essere introdotte nuove azioni. Il piano d'azione, il suo riesame e lo stato di avanzamento annuale dell'attuazione delle sue misure sono resi pubblici senza indugio. La decisione di esecuzione del Consiglio non ha analizzato né valutato la misura correttiva in questione, in quanto la Commissione si è impegnata a monitorarne l'attuazione tramite le relazioni trimestrali dell'Ungheria.
(144)Il 31 marzo 2023 l'Ungheria ha adottato il piano d'azione che comprendeva 14 misure volte ad aumentare la concorrenza negli appalti pubblici. Nella sua decisione di riesame, la Commissione ha ritenuto che le azioni previste nel piano d'azione sembrassero adeguate per gestire molte delle carenze affrontate in passato e, se attuate correttamente, tali da migliorare la trasparenza, la qualità dei dati e l'accesso alle informazioni. La Commissione ha tuttavia osservato che l'Ungheria, secondo l'impegno assunto nell'ambito della misura correttiva, dovrebbe garantire un monitoraggio efficace dei progressi compiuti nell'attuazione delle azioni previste dal piano d'azione. Tale obiettivo è conseguibile fissando obiettivi annuali specifici e misurabili e assegnando indicatori pertinenti a ciascuna azione.
(145)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha fornito prove di tre riesami annuali del piano d'azione effettuati finora. Alla data di trasmissione della notifica scritta, l'Ungheria ha comunicato la completa attuazione di 28 azioni, di cui 11 ancora in corso e una conclusa senza raggiungere il suo obiettivo. L'ultimo riesame annuale del piano d'azione è stato adottato il 23 marzo 2026 e ha integrato il piano d'azione con cinque ulteriori misure volte ad aumentare la concorrenza negli appalti pubblici.
(146)Il piano d'azione riveduto sembra includere aggiornamenti pertinenti e significativi, a dimostrazione del fatto che vi è stata una solida valutazione della situazione sul campo, anche per quanto riguarda le condizioni specifiche per settore. Tali aggiornamenti sono concepiti per ovviare alle carenze individuate e confermare l'efficacia del monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione.
(147)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia continuato a rispettare i suoi impegni per quanto riguarda l'istituzione, il riesame annuale e l'attuazione del piano d'azione.
2.13.Attività di formazione destinate alle micro, piccole e medie imprese in materia di pratiche nel settore degli appalti pubblici
(148)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a fornire attività di formazione gratuite in materia di appalti pubblici per almeno 2 200 micro, piccole e medie imprese ("PMI"), al fine di agevolarne la partecipazione alle procedure di appalto pubblico. La decisione di esecuzione del Consiglio non ha analizzato né valutato la misura correttiva in questione, in quanto la Commissione si è impegnata a monitorarne l'attuazione tramite le relazioni trimestrali dell'Ungheria.
(149)Il primo termine da rispettare era il 31 marzo 2024, data entro la quale il governo avrebbe dovuto realizzare attività di formazione per 1 000 PMI. Il governo si è inoltre impegnato a realizzare tali attività per almeno altre 1 200 PMI entro il 30 giugno 2026. L'Ungheria si è anche impegnata a monitorare e valutare l'efficienza e il valore aggiunto del programma e a istituire un meccanismo di follow-up per ottenere il riscontro dei partecipanti. I risultati del meccanismo di follow-up dovevano contribuire alla decisione, da adottare entro il 31 luglio 2026, di proseguire il programma di formazione e di apportarvi eventuali modifiche.
(150)Nella sua decisione di riesame, la Commissione ha ritenuto che l'attuazione di questa misura correttiva stesse progredendo in modo tempestivo.
(151)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che il programma di formazione è diventato operativo il 30 giugno 2023. Sebbene la prima scadenza non sia stata rispettata - solo 268 PMI avevano completato con successo la formazione entro il 31 marzo 2024 - 1 342 PMI l'avevano completata entro il 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2026 più di 2 500 PMI avevano partecipato ad attività di formazione nell'ambito del programma.
(152)L'Ungheria ha raccolto ampi riscontri degli utenti e ha valutato l'efficienza e il valore aggiunto del programma. Su tale base, ha deciso di proseguire il programma in futuro apportandovi alcune modifiche e miglioramenti, tenendo conto delle informazioni raccolte durante il periodo di attuazione.
(153)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che, sebbene il primo obiettivo intermedio di imprese formate sia stato conseguito dopo la data inizialmente prevista, l'obiettivo finale sia stato raggiunto. Il Consiglio accoglie con favore il costante impegno dell'Ungheria a realizzare opportunità di formazione per rafforzare la concorrenza, in particolare delle PMI, negli appalti pubblici.
2.14.Istituzione di un regime di sostegno per compensare i costi connessi alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici
(154)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a istituire e avviare entro il 31 marzo 2023 un regime di sostegno che preveda un rimborso forfettario, basato su criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e trasparenti, a favore di almeno 1 800 PMI entro il 30 giugno 2026 per le spese da esse sostenute per la partecipazione alle procedure di appalto pubblico, con l'obiettivo di agevolarne la partecipazione agli appalti pubblici e ridurre le barriere all'ingresso che tali imprese si trovano ad affrontare.
(155)L'Ungheria si è inoltre impegnata a effettuare una valutazione intermedia entro il 30 settembre 2024 e una valutazione finale alla fine del programma di sostegno entro il 31 luglio 2026, riguardante anche il valore aggiunto e l'efficacia del programma nonché i settori interessati. La decisione di esecuzione del Consiglio non ha analizzato né valutato la misura correttiva in questione, in quanto la Commissione si è impegnata a monitorarne l'attuazione tramite le relazioni trimestrali dell'Ungheria.
(156)Nella sua decisione di riesame, la Commissione ha evidenziato carenze nella concezione del regime di sostegno che mettono a rischio il rispetto degli impegni previsti dalla misura correttiva.
(157)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che alla fine del periodo di programmazione solo 1 477 partecipanti avevano ricevuto il sostegno. A seguito di discussioni con la Commissione, l'invito originario a presentare candidature (del 31 marzo 2023) è stato modificato in data 11 gennaio 2024 affinché fosse maggiormente incentrato sulle microimprese e sulle piccole imprese. Il 20 dicembre 2024 è stata apportata un'altra modifica per rispondere alle preoccupazioni in merito alle accuse di frode sollevate dai media. La valutazione intermedia è stata effettuata con notevole ritardo e solo sulla base di un piccolo campione di questionari compilati dai partecipanti, pertanto ha avuto un uso limitato per la seconda fase del programma. Per la valutazione finale, che ha subito un leggero ritardo, non sono stati raccolti ulteriori riscontri dai partecipanti, con la conseguenza che è rimasto scoperto un periodo di undici mesi.
(158)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che la misura correttiva non possa essere considerata pienamente attuata. A tale riguardo, la misura correttiva dovrebbe essere valutata tenendo conto della sua importanza relativa per la protezione del bilancio dell'Unione e delle altre misure correttive principali in materia di appalti pubblici, nonché di qualsiasi altra nuova misura correttiva a tale riguardo.
2.15.Applicazione di ARACHNE, lo strumento di valutazione del rischio della Commissione
(159)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata ad applicare procedure per un uso sistematico ed esteso di tutte le funzionalità dello strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio ("ARACHNE", ora "ARACHNE+") che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri per qualsiasi sostegno dell'Unione e per tutti i periodi di programmazione, al fine di prevenire e individuare efficacemente i conflitti di interessi, le frodi, la corruzione, la duplicazione dei finanziamenti e altre irregolarità. Tutti gli organismi di audit e di controllo competenti devono inoltre avere pieno accesso alle serie di dati caricate nello strumento.
(160)Sebbene la decisione di esecuzione del Consiglio abbia ritenuto che la misura fosse attuata all'epoca, la decisione di riesame della Commissione ha rilevato che non tutti i dati relativi a tutti i finanziamenti dell'Unione sembravano essere stati caricati e che nella pratica erano state segnalate carenze nell'uso di ARACHNE.
(161)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha sostenuto che le modifiche del quadro normativo ora prevedono che i) le autorità debbano caricare in ARACHNE+ ogni due mesi tutti i dati relativi ai campi stabiliti nei regolamenti dell'UE applicabili (anche per la politica agricola comune ("PAC"), ii) tutti gli organismi di gestione, controllo e audit debbano utilizzare ARACHNE+ in modo estensivo (e quindi effettuare ulteriori controlli quando lo strumento segnala un rischio ed essere vincolati dai segnali di rischio di ARACHNE+ nelle loro procedure decisionali) e iii) i rispettivi organismi di audit in Ungheria e in seno ai servizi e agli organismi di controllo pertinenti della Commissione abbiano pieno accesso alle funzionalità di ARACHNE+.
(162)Riconoscendo che i dati della PAC non sono stati caricati integralmente, tempestivamente o regolarmente, l'Ungheria ha presentato un piano d'azione che comprende l'individuazione e la descrizione dei compiti, i soggetti responsabili, nonché le scadenze, le risorse necessarie, i criteri di successo, il metodo e il calendario per il monitoraggio del caricamento dei dati della PAC e dell'uso dello strumento da parte delle autorità e degli organismi competenti; le ultime azioni dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2026. Con la notifica scritta, l'Ungheria ha comunicato che fornirà ulteriori aggiornamenti sull'attuazione del piano d'azione entro la fine del 2026 al di fuori del quadro della procedura a norma del regolamento sulla condizionalità.
(163)In linea con l'impegno originario nell'ambito della misura correttiva in questione, per il sostegno dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1060 (ad eccezione dell'obiettivo territoriale europeo) e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il 31 agosto 2026 l'EUTAF ha pubblicato una relazione di audit con un parere di audit senza riserve che conferma l'adeguatezza delle procedure per il caricamento di una serie completa di informazioni in ARACHNE+ ogni due mesi, che i dati sono stati effettivamente caricati integralmente e che le autorità nazionali hanno messo in atto disposizioni per garantire il follow-up sistematico della valutazione del rischio generata da ARACHNE+.
(164)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che, sebbene i dati relativi ad alcuni tipi di sostegno finanziario dell'Unione debbano ancora essere caricati nello strumento e le disposizioni pratiche per garantire il caricamento in ARACHNE+ di tutti i dati per i campi stabiliti nei regolamenti dell'UE applicabili e il loro pieno ed effettivo utilizzo pratico per il sostegno della PAC nella sua interezza saranno completate solo entro la fine del 2026, l'Ungheria abbia modificato i necessari atti legislativi e abbia dimostrato il proprio impegno ad affrontare rapidamente e seriamente le carenze in sospeso mediante un piano d'azione. Sebbene la misura correttiva non possa essere considerata pienamente attuata, dovrebbe essere valutata tenendo conto di tutte le altre misure correttive.
2.16.Rafforzamento della cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(165)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata a rafforzare la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") designando un'autorità nazionale competente per assistere l'OLAF nello svolgimento dei controlli sul posto e nei casi in cui un operatore economico soggetto a tali controlli rifiuti di cooperare. L'Ungheria si è inoltre impegnata a introdurre una sanzione finanziaria dissuasiva da imporre nel caso in cui un operatore economico rifiuti di cooperare con l'OLAF ai fini dei controlli e delle verifiche sul posto dell'OLAF. La decisione di esecuzione del Consiglio ha ritenuto che l'Ungheria avesse rispettato i suoi impegni per questa misura correttiva.
(166)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che, poiché non erano né sono state individuate ulteriori carenze o debolezze in relazione alla misura correttiva in questione, essa dovrebbe continuare a essere considerata attuata: l'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane continua a essere l'autorità nazionale competente per assistere l'OLAF nello svolgimento di controlli sul posto in Ungheria, in virtù di disposizioni che consentono all'OLAF di svolgere efficacemente tali controlli e diversi tipi di verifiche, in particolare garantendo l'attuazione di misure quali la rimozione di beni in loco, la richiesta di informazioni, l'individuazione, la verifica e l'autorizzazione all'accesso per preservare gli elementi di prova. Già nel 2022 l'Ungheria aveva introdotto una sanzione finanziaria dissuasiva per il caso in cui un operatore economico rifiuti di cooperare con l'OLAF ai fini dei controlli e delle verifiche sul posto.
(167)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia attuato la misura correttiva in questione.
2.17.Adozione di un atto legislativo che garantisca una maggiore trasparenza della spesa pubblica
(168)Nell'ambito delle misure correttive adottate nel 2022, l'Ungheria si è impegnata ad adottare entro il 31 ottobre 2022 un atto legislativo che garantisca una maggiore trasparenza della spesa pubblica istituendo l'obbligo per tutti gli organismi pubblici di pubblicare proattivamente in un registro centrale accessibile gratuitamente una serie predefinita di informazioni sull'utilizzo dei fondi pubblici.
(169)La decisione di esecuzione del Consiglio ha rilevato che l'Ungheria aveva eseguito i principali passaggi attuativi richiesti, nonostante il ritardo nell'attuazione. Tuttavia nel quadro normativo permaneva una debolezza che ne comprometteva l'efficacia, ossia l'assenza di un obbligo per tutte le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare informazioni in mancanza di dati sull'"organismo responsabile" della spesa pubblica, l'amministrazione aggiudicatrice o i prestatori di servizi, i fornitori e i fornitori di capacità nell'insieme minimo di dati da caricare nel registro centrale.
(170)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che modifiche legislative hanno affrontato le due carenze individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio, vale a dire i) l'ambito di applicazione personale dei soggetti che pubblicano dati sulla piattaforma del registro informativo centrale dei dati pubblici e ii) le serie minime di dati disponibili.
(171)In primo luogo, l'articolo 37/C, paragrafo 1, della legge CXII del 2011 sul diritto all'autodeterminazione informativa e sulla libertà di informazione ("legge sulla libertà di informazione"), modificata dall'atto omnibus, ha esteso l'ambito di applicazione personale per la pubblicazione agli organismi che svolgono funzioni pubbliche (includendo quantomeno le persone giuridiche incluse nel registro del Tesoro, gli operatori economici pubblici e le fondazioni da essi istituite, le fondazioni per la gestione del patrimonio istituite dallo Stato, i trust di interesse pubblico e le persone giuridiche da essi istituite o partecipate, la rete di ricerca HUN-REN).
(172)In secondo luogo, l'articolo 37/C, paragrafo 3, della legge sulla libertà di informazione, modificata dall'atto omnibus, amplia le categorie di dati da pubblicare sulla piattaforma del registro informativo centrale dei dati pubblici, conformemente agli impegni originari.
(173)In linea con l'impegno secondo cui le serie di dati sono pubblicate nel registro centrale in un formato aperto, interoperabile e leggibile meccanicamente, che consente lo scaricamento in blocco e che permette di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati, l'articolo 37/C, paragrafo 1, della legge sulla libertà di informazione è stato modificato dall'articolo 27, paragrafo 1, dell'atto omnibus ed è entrato in vigore il 26 agosto 2026. Il 31 agosto 2026 l'Ungheria ha inoltre completato lo sviluppo delle funzionalità del registro.
(174)Pertanto, sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia rispettato gli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva in questione.
2.18.Partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO
(175)Oltre a riferire in merito all'attuazione delle misure correttive adottate nel 2022, con la notifica scritta l'Ungheria ha fatto riferimento alla notifica trasmessa alla Commissione il 29 maggio 2026 relativamente alla sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. L'Ungheria ha chiesto che il regolamento (UE) 2017/1939 si applichi nel paese in relazione ai reati rientranti nella competenza dell'EPPO commessi prima dell'adesione dell'Ungheria alla cooperazione rafforzata, a partire dal 1º giugno 2021, data in cui l'EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale.
(176)Con decisione (UE) 2026/1701, del 10 luglio 2026, la Commissione ha confermato la partecipazione dell'Ungheria alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO e che il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Ungheria in relazione a qualsiasi reato rientrante nella competenza dell'EPPO commesso dopo il 1º giugno 2021.
(177)Con la notifica scritta, l'Ungheria ha affermato che la sua recente adesione all'EPPO, in combinazione con la misura correttiva che modifica la procedura penale speciale di cui alla sezione 2.5, contribuisce in modo significativo ad affrontare le carenze individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio in relazione all'efficacia dell'azione penale, con particolare riguardo all'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati connessi alla corruzione e dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, nonché alla necessità di rafforzare la lotta contro la corruzione. La partecipazione all'EPPO dovrebbe essere considerata un'ulteriore misura correttiva adottata per affrontare in modo trasversale le carenze individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio. L'Ungheria sta attualmente istituendo il quadro giuridico e istituzionale nazionale per la sua partecipazione all'EPPO.
(178)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che la partecipazione all'EPPO sia una misura correttiva di natura fondamentale che rafforza ulteriormente l'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in Ungheria e contribuisce così in modo orizzontale alla protezione del bilancio dell'Unione.
2.19.Rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della competitività nel mercato degli appalti pubblici
(179)Oltre a riferire in merito all'attuazione delle misure correttive adottate nel 2022, con la notifica scritta l'Ungheria ha comunicato di aver apportato diverse modifiche alla legge sugli appalti pubblici al fine di i) aumentare le procedure di concorrenza e trasparenza e ii) affrontare i rischi di corruzione e conflitti di interessi nel settore degli appalti pubblici.
(180)A norma delle modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici sono ora tenute a pubblicare annualmente i dati sull'esecuzione dell'appalto, a rendere disponibili i documenti di gara insieme al bando che avvia la procedura senza richiedere la previa registrazione nel sistema elettronico per gli appalti pubblici e, nel caso delle concessioni, a registrare per iscritto e pubblicare i risultati dello studio preliminare di mercato, i calcoli relativi al rendimento dell'investimento del concessionario e le misure adottate per salvaguardare la concorrenza.
(181)Le nuove misure normative per prevenire la corruzione comprendono l'esclusione dalle procedure di appalto degli operatori economici che non si qualificano come "operatori economici trasparenti" ai sensi dell'articolo 3, punto 10a, della legge sugli appalti pubblici, modificato dall'articolo 78 dell'atto omnibus, l'esplicita possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di stabilire condizioni anticorruzione relative all'esecuzione degli appalti e l'inclusione obbligatoria di una clausola contrattuale che imponga all'aggiudicatario di cooperare per attenuare i rischi di reati di corruzione.
(182)Le norme modificate in materia di conflitti di interessi stabiliscono una presunzione di tale conflitto nel caso in cui una persona che agisce per conto di un'amministrazione aggiudicatrice sia il titolare effettivo di un operatore economico che partecipa alla procedura e prevedono che i parenti dei funzionari di alto livello di cui alla legge sugli appalti pubblici siano considerati soggetti che si trovano in una situazione di conflitto di interessi.
(183)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che le modifiche apportate al quadro in materia di appalti pubblici siano misure positive volte a migliorare efficacemente la trasparenza e la concorrenza negli appalti pubblici in Ungheria e a rafforzare ulteriormente il quadro giuridico anticorruzione generale nel paese.
2.20.Norme che garantiscono la trasparenza dei titolari effettivi delle entità e chiariscono l'uso delle sovvenzioni pubbliche
(184)Oltre a riferire in merito all'attuazione delle misure correttive adottate nel 2022, con la notifica scritta l'Ungheria ha comunicato di aver adottato nuove norme per rafforzare ulteriormente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e del bilancio dell'UE garantendo la trasparenza dei titolari effettivi e chiarendo l'uso dei fondi pubblici.
(185)A tale riguardo, l'atto omnibus ha modificato diverse disposizioni di altri atti al fine di: i) rivedere la definizione di titolare effettivo per includervi disposizioni specifiche sui fondi di investimento privati che hanno l'obbligo di comunicare il loro titolare effettivo in linea con il regolamento (UE) 2024/1624; ii) includere i giornalisti e le organizzazioni della società civile nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche che si ritiene abbiano un interesse legittimo ad accedere ai dati sulla titolarità effettiva, in particolare le organizzazioni della società civile che hanno un interesse legittimo ex lege ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva; iii) garantire che gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione in Ungheria abbiano la possibilità di raccogliere informazioni sui titolari effettivi di fondi di private equity e di verificarli almeno a partire dal 1º febbraio 2020; iv) chiarire ed estendere l'ambito di applicazione di tali norme per i funzionari e gli enti pubblici.
(186)Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che la misura correttiva in questione rafforzi ulteriormente la trasparenza e il quadro giuridico anticorruzione per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione in Ungheria.
3.CONCLUSIONI
(187)Alla luce degli elementi e dell'analisi di cui sopra e sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio ritiene che l'Ungheria abbia preso una serie di provvedimenti per attuare le misure correttive adottate nel 2022 e per affrontare le debolezze, i rischi e le carenze di rilievo che permanevano in una serie di misure correttive.
(188)L'Ungheria ha presentato elementi di prova per dimostrare l'attuazione delle misure correttive di carattere orizzontale, strutturale e sistemico e che sono di fondamentale importanza per porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto in materia di appalti pubblici, come anche l'efficacia dell'azione penale e della lotta contro la corruzione (cfr. sezioni 2.2, 2.4 e 2.5).
(189)L'Ungheria ha inoltre adottato nuove misure correttive di analoga fondamentale importanza, date le loro ripercussioni in tutti i settori interessati dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto e per i relativi finanziamenti dell'Unione a rischio. In particolare, la partecipazione dell'Ungheria all'EPPO rafforza l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per quanto riguarda i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, contribuendo così alla protezione del bilancio dell'Unione in modo trasversale. Il fatto che, a seguito della richiesta dell'Ungheria, la Commissione abbia deciso che il regolamento (UE) 2017/1939 si applica nel paese per quanto riguarda i reati commessi a partire dal 1º giugno 2021 significa che le indagini dell'EPPO possono coprire l'intero periodo successivo all'adozione delle misure da parte del Consiglio nel 2022. Inoltre le nuove disposizioni sulla titolarità effettiva sostengono la lotta contro la corruzione attraverso norme rafforzate in materia di responsabilità che consentono il controllo pubblico.
(190)Grazie alle misure correttive ora in vigore, l'Ungheria si è anche attivata in modo decisivo per migliorare la trasparenza e la concorrenza negli appalti pubblici attraverso una serie di azioni coordinate e mirate, sia proseguendo l'attuazione di alcune misure correttive negli ultimi anni sia intraprendendo nuove iniziative con l'ultima riforma della legge sugli appalti pubblici.
(191)Questo è l'approccio seguito dall'Ungheria anche per quanto riguarda le carenze individuate in precedenza nel quadro normativo nazionale in materia di trust di interesse pubblico, che è stato modificato non solo per affrontare i rischi di conflitti di interessi, ma anche per porre fine progressivamente a detti trust.
(192)Sebbene alcune misure non siano riuscite a rispettare integralmente gli impegni e gli obiettivi inizialmente previsti, in molti casi l'Ungheria è andata oltre quanto si era impegnata a fare nel 2022. In particolare, il sistema di dichiarazione patrimoniale attualmente in vigore conferisce poteri di verifica notevolmente più ampi all'Autorità per l'integrità ed estende a un'ampia gamma di funzionari ad alto rischio l'obbligo di presentare una dichiarazione patrimoniale nonché le sanzioni in caso di inosservanza, inizialmente previste solo per un gruppo più ristretto di persone. I poteri dell'Autorità per l'integrità sono stati rafforzati anche in altri casi, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati, il che è fondamentale per consentirle di svolgere efficacemente i suoi compiti di controllo. Tali impegni aggiuntivi, unitamente alle nuove misure correttive, rispondono meglio ed efficacemente alla finalità che specifiche misure correttive puntuali stavano cercando di conseguire.
(193)Di conseguenza, alla luce della valutazione di cui sopra, si dovrebbe concludere che le misure correttive notificate dall'Ungheria, considerate nel loro complesso, così come sono state adottate e in considerazione dei loro dettagli, pongono rimedio in modo efficace alle violazioni individuate dei principi dello Stato di diritto e tutelano il bilancio dell'Unione.
(194)Il Consiglio ritiene pertanto che le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento sulla condizionalità non siano più soddisfatte e che le misure adottate con la decisione di esecuzione del Consiglio debbano essere revocate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Di conseguenza, dovrebbero cessare anche gli obblighi di comunicazione connessi all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità e all'attuazione delle misure correttive,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 non sono più soddisfatte per l'adozione di opportune misure per la protezione del bilancio dell'Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria.
Articolo 2
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, le misure di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2056 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, sono revocate.
Articolo 3
L'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2056 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, cessa di applicarsi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 4
L'Ungheria è destinataria della presente decisione, i cui effetti decorrono dal giorno della notificazione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente