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Document 52026PC0402

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Contributo finanziario CBAM)

COM/2026/402 final

Bruxelles, 27.7.2026

COM(2026) 402 final

2026/0223(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Contributo finanziario CBAM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

2.Contesto della proposta

1.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti e 30 gli Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

1.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

1.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") relativa alla modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

La finalità dell'atto previsto è prevedere un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE mediante l'aggiornamento dei protocolli 10 e 31 dell'accordo SEE, parallelamente all'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) 1 e del regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM 2 mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE.

L'atto previsto vincolerà le parti contraenti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE prevede un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE mediante l'aggiornamento dei protocolli 10 e 31 dell'accordo SEE, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 3 . La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.

La presente decisione deve essere adottata parallelamente all'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) 4 e del regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM 5 mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE.

4.Base giuridica

1.4.Base giuridica procedurale

1.4.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

1.4.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

1.5.Base giuridica sostanziale

1.5.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

1.5.2.Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto SEE prevede un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE mediante l'aggiornamento dei protocolli 10 e 31 dell'accordo SEE, parallelamente all'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) 7 e del regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM 8 mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto che viene integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

1.6.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e al protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2026/0223 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Contributo finanziario CBAM)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 9 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 10 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)Ai sensi dell'articolo 98 dell'Accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(3)Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero contribuire finanziariamente al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE attraverso un meccanismo istituito parallelamente mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE aggiornando il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe quindi basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).
(2)    Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj ).
(3)    Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).
(4)    Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).
(5)    Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj ).
(6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(7)    Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).
(8)    Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj ).
(9)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(10)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
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Bruxelles, 27.7.2026

COM(2026) 402 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà









(Contributo finanziario CBAM)


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)L'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 nell'accordo SEE richiede l'uso di sistemi di informazione dell'Unione che riguardano in parte il funzionamento del territorio doganale dell'Unione. Inoltre il registro CBAM e la piattaforma centrale comune sono sviluppati specificamente per il funzionamento del CBAM, al quale gli Stati EFTA devono essere associati e che richiede pertanto adeguamenti specifici a tal fine. Gli Stati EFTA non fanno parte del territorio doganale dell'Unione e di conseguenza non hanno avuto accesso agli specifici sistemi di informazione doganale utilizzati anche ai fini del CBAM. Per quanto riguarda la partecipazione agli specifici sistemi di informazione doganale pertinenti al funzionamento del CBAM, nonché gli adeguamenti specifici EFTA al registro CBAM, compresi eventuali adeguamenti specifici relativi alla piattaforma centrale comune, le norme in materia di partecipazione finanziaria sono stabilite nel protocollo 10 dell'accordo SEE. Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati EFTA, compresa l'Autorità di vigilanza EFTA, al registro CBAM e la partecipazione degli Stati EFTA alla piattaforma centrale comune, le norme in materia di partecipazione finanziaria sono stabilite nel protocollo 31 dell'accordo SEE a norma dell'articolo 82 e del protocollo 32 dell'accordo SEE. Poiché contribuiranno finanziariamente ai sistemi, gli Stati EFTA godranno in cambio del diritto di accesso e di uso di tali sistemi ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2023/956.

(2)In allegato alla presente decisione figurano gli importi indicativi dei contributi finanziari degli Stati EFTA ai fini del protocollo 10 al momento dell'adozione della presente decisione.

(3)Poiché il regolamento (UE) 2023/956 non si applica al Liechtenstein, la presente decisione non dovrebbe applicarsi al Liechtenstein.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 10 e il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 10 dell'accordo SEE è così modificato:

2.    all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.    Le disposizioni dell'allegato III del protocollo relative all'applicazione del regolamento (UE) 2023/956 si applicano tra la Comunità, l'Islanda e la Norvegia.";

3.    dopo l'allegato II è inserito l'allegato seguente:

"Allegato III

Modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "registro CBAM": il registro dei dichiaranti CBAM autorizzati sotto forma di banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti CBAM autorizzati, istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/956;

b)    "piattaforma centrale comune": la piattaforma istituita per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956;

c)    "CRMS": il sistema doganale di gestione del rischio (Customs risk management system) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione;

d)    "CCN2": la rete di comunicazione comune 2 (Common Communication Network);

e)    "CRS": il sistema di servizi di riferimento per i clienti (Customer Reference Services);

f)    "DataLab": il sistema utilizzato per l'analisi della gestione del rischio e per l'aggregazione e la trasformazione dei dati relativi alle operazioni doganali.

Articolo 2

Processi CBAM relativi ai controlli doganali e alla gestione del rischio

1.    Per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni relative alla comunicazione tra la Commissione e le autorità doganali della Norvegia e dell'Islanda è utilizzato il registro CBAM. Per le informazioni relative al rischio doganale CBAM è utilizzato il sistema CRMS.

2.    Il sistema CRMS è utilizzato per la comunicazione tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e la Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2023/956 e per lo scambio di informazioni CBAM relative ai rischi doganali e all'analisi dei rischi di cui al regolamento (UE) 2023/956.

Articolo 3

Piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale

1.    L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici, dei funzionari dell'Islanda e della Norvegia e dei funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, ai fini dell'accesso al registro CBAM, sono effettuate utilizzando la piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS - Uniform User Management and Digital Signature platform).

2.    La piattaforma UUM&DS consente la comunicazione tra i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 6 allo scopo di fornire ai funzionari delle parti contraenti e agli operatori economici un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.

3.    La piattaforma UUM&DS consiste nei seguenti componenti comuni:

   a)    un sistema di gestione dell'accesso;

   b)    un sistema di gestione amministrativa.

4.    La piattaforma UUM&DS è utilizzata per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:

a)    di operatori economici ai fini dell'accesso al registro CBAM;

b)    dei funzionari delle parti contraenti, inclusi i funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, ai fini dell'accesso ai componenti comuni del registro CBAM nonché della manutenzione e gestione della piattaforma UUM&DS.

5.    Le parti contraenti istituiscono il sistema di gestione dell'accesso fornito dalla Commissione per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e dai funzionari delle parti contraenti, inclusi i funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, nell'ambito della piattaforma UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 7.

6.    Le Parti contraenti istituiscono il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.

7.    Le Parti contraenti istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:

a)    una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici;

b)    lo scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici, utilizzati nella piattaforma di gestione dell'identità e dell'accesso affinché l'amministratore della piattaforma conceda loro l'accesso alla stessa.

Articolo 4

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

1.    Le informazioni scambiate dalle Parti contraenti nell'ambito delle misure contemplate dal presente capo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della Parte contraente che le riceve.

2.    Tali informazioni non possono in particolare essere ulteriormente trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte contraente ricevente, né essere utilizzate dalle autorità di quest'ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Articolo 5

Gestione, proprietà e sicurezza dei dati

Le Parti contraenti provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.

Articolo 6

Disposizioni riguardanti le responsabilità, gli impegni e le aspettative in merito all'attuazione e al funzionamento dei componenti e dei servizi del registro CBAM, dei sistemi di comunicazione e dei sistemi sottostanti necessari per il funzionamento del CBAM

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del registro CBAM all'Islanda e alla Norvegia, tali accordi di finanziamento (di seguito gli "accordi") definiscono gli elementi di collaborazione tra le parti contraenti relativi al registro e ai servizi CBAM, ai sistemi di comunicazione e ai sistemi sottostanti necessari per il funzionamento del CBAM.

a)    La Commissione svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi gli adeguamenti specifici ai componenti del registro CBAM, compresi l'applicazione e i servizi, nonché i sistemi di comunicazione e i sistemi doganali sottostanti, quali UUM&DS, CCN2, CRMS, CRS e analisi (Datalab), necessari agli Stati EFTA per il funzionamento del CBAM, compresi eventuali adeguamenti specifici relativi alla piattaforma centrale comune. 

b)    L'Islanda e la Norvegia svilupperanno, sottoporranno a prove, utilizzeranno, gestiranno e manterranno operativi i componenti nazionali ritenuti necessari per l'interconnessione al registro CBAM e il funzionamento dei processi centrali comuni CBAM, quali:

1)    fornire dati doganali compatibili con la struttura dei dati necessaria per le comunicazioni con il registro CBAM;

2)    fornire l'identificativo societario pertinente e tutti i relativi dati compatibili con la struttura dei dati necessaria per le comunicazioni con il registro CBAM e aggiornarli regolarmente.

c)    L'Islanda e la Norvegia convengono di coprire i costi una tantum sostenuti per gli adeguamenti specifici di cui alla lettera a), necessari agli Stati EFTA per il funzionamento del CBAM, compresi eventuali adeguamenti specifici relativi alla piattaforma centrale comune, come risulta dagli importi indicativi allegati alla presente decisione. L'Islanda e la Norvegia si ripartiranno l'importo applicando il fattore di proporzionalità standard, ad eccezione dei costi di consegna per il sistema CCN2, che devono essere sostenuti solo dall'Islanda.

d)    L'Islanda e la Norvegia convengono di coprire una quota dello 0,625 %, a partire dal 2027, dei costi operativi dei sistemi di comunicazione e doganali di cui alla lettera a), con un'indicizzazione annuale del 2 %. Per l'UUM&DS e il CRS, i costi operativi sono coperti a partire dal 2026. L'Islanda e la Norvegia si ripartiranno l'importo applicando il fattore di proporzionalità standard, ad eccezione dei costi operativi per il sistema CCN2, che devono essere sostenuti solo dall'Islanda. Gli importi indicativi sono allegati alla presente decisione.

e)    La Commissione calcolerà i costi conformemente ai propri contratti stipulati con gli appaltatori, definiti in base alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti.

f)    I costi di cui alla lettera d) possono essere soggetti a revisione nel 2028, su iniziativa della Commissione, fatto salvo il quadro finanziario pluriennale dell'UE.

g)    I costi di sviluppo e i costi operativi del componente nazionale o dei componenti nazionali saranno interamente a carico della Norvegia e dell'Islanda.

h)    Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno 2026 o dopo l'entrata in vigore della presente decisione, se posteriore, la Commissione chiederà all'Islanda e alla Norvegia di pagare i costi una tantum sostenuti per lo sviluppo degli adeguamenti, compresi l'applicazione e i servizi, dei componenti del registro CBAM necessari per gli Stati EFTA, nonché dei sistemi di comunicazione e dei sistemi doganali sottostanti, di cui alla lettera a), necessari per il funzionamento del CBAM da parte degli Stati EFTA, sulla base di una nota di addebito debitamente documentata emessa dalla Commissione.

i)    L'Islanda e la Norvegia convengono di partecipare ai costi operativi delle applicazioni, dei servizi e dei sistemi doganali sottostanti interconnessi con il funzionamento del registro CBAM, di cui alla lettera a). Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera e), si applica quanto segue:

1)    entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno 2026 o dopo l'entrata in vigore della presente decisione, se posteriore, la Commissione informa per iscritto l'Islanda e la Norvegia dei costi operativi stimati per l'anno in questione e dei costi operativi stimati per l'anno successivo;

2)    solo entro il 30 giugno 2027 la Commissione chiederà all'Islanda e alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per i costi operativi dell'anno 2026, nonché il contributo annuale stimato per il 2027. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2028, la Commissione chiederà all'Islanda e alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per tale anno sommato all'importo del saldo (negativo o positivo) dell'anno precedente sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione;

3)    entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2028, la Commissione:

-    procederà alla liquidazione dei conti relativi ai precedenti costi annuali in base all'importo già pagato dall'Islanda e dalla Norvegia a fronte dei costi effettivi sostenuti dalla Commissione e fornirà all'Islanda e alla Norvegia un estratto conto che indicherà la ripartizione dei costi per i vari servizi e la fornitura di software; nonché

-    fornirà all'Islanda e alla Norvegia i costi annuali effettivi, vale a dire i costi operativi reali, per l'anno precedente. La Commissione calcolerà i costi effettivi e stimati conformemente ai propri contratti stipulati con gli appaltatori, definiti in base alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il saldo (negativo o positivo) tra i costi effettivi e l'importo stimato dell'anno precedente sarà calcolato e comunicato dalla Commissione all'Islanda e alla Norvegia tramite un estratto conto. L'estratto conto includerà l'importo annuale stimato per il contributo, sommato all'importo del saldo (negativo o positivo), risultante in un importo netto che la Commissione fatturerà all'Islanda e alla Norvegia tramite la nota di addebito annuale.

j)    Il pagamento da parte dell'Islanda e della Norvegia avverrà successivamente alla data di emissione della nota di addebito. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi sul conto bancario della Commissione indicato nella nota di addebito, entro 60 giorni. Nell'Unione gli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA vengono utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

k)    Qualora l'Islanda e la Norvegia paghino gli importi previsti alle lettere c) e d) in ritardo rispetto alle date indicate alla lettera j), la Commissione potrà contabilizzare interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo).

l)    Nel caso in cui l'Islanda e la Norvegia richiedano adeguamenti specifici o nuovi prodotti informatici in relazione ai componenti, alle applicazioni o ai servizi del registro CBAM, l'avvio e il completamento di tali sviluppi formano l'oggetto di un accordo separato e reciproco concernente il fabbisogno di risorse e i costi di sviluppo.

m)    Le parti contraenti convengono di riconoscere e adempiere le rispettive responsabilità in relazione all'uso del sistema informatico come descritto nel presente allegato.

Articolo 7

Controllo dell'attuazione del presente allegato

Il Comitato misto SEE definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente allegato e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute.".

Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 16 (regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio), del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il paragrafo seguente:

"17.    Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1º gennaio 2025, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027:

-    Linea di bilancio 9.20.04.01: "Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere".

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.".

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 2*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]



"ALLEGATO I

Importi indicativi che gli Stati EFTA devono versare a norma del protocollo 10

Gli importi per il periodo successivo al 2027 non pregiudicano l'esito dei negoziati in corso sul prossimo QFP.

Contributi EFTA combinati (EUR)

Registro CBAM

2025

Costo di elementi specifici dell'EFTA

500 000,00

2026

Costo di elementi specifici dell'EFTA

700 000,00

2027

Costo di elementi specifici dell'EFTA

250 000,00

2028

Costo di elementi specifici dell'EFTA

Da definire

Piattaforma centrale comune (Common Central Platform)

2026-2030

Costo delle caratteristiche specifiche EFTA

Non ancora individuato in questa fase

Gestione del rischio CBAM — Datalab

2026

Costi di consegna

50 000,00

2027

Costi operativi

40 000,00

2028

Costi operativi

40 000,00

2029

Costi operativi

40 000,00

2030

Costi operativi

40 000,00

ecc.

Costi UUM&DS

2026

Costi di consegna

135 000,00

Costi operativi

20 000,00

2027

Costi operativi

20 000,00

2028

Costi operativi

20 000,00

2029

Costi operativi

20 000,00

2030

Costi operativi

20 000,00

ecc.

Costi CRS

2026

Costi di consegna

150 000,00

Costi operativi

12 500,000

2027

Costi operativi

12 500,000

2028

Costi operativi

12 500,000

2029

Costi operativi

12 500,000

2030

Costi operativi

12 500,000

ecc.

Costi del CCN2

2026

Costi di consegna

100 000,00

2027

Costi operativi

10 000,00

2028

Costi operativi

10 000,00

2029

Costi operativi

10 000,00

2030

Costi operativi

10 000,00

ecc.

(1)    GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52.
(2) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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