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Document 52026PC0354

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Irlanda ad applicare aliquote d'accisa ridotte al gasolio utilizzato da taluni operatori del trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

COM/2026/354 final

Bruxelles, 6.7.2026

COM(2026) 354 final

2026/0190(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Irlanda ad applicare aliquote d'accisa ridotte al gasolio utilizzato da taluni operatori del trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 1 ("la direttiva").

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

Con lettera del 20 maggio 2026 le autorità irlandesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di chiedere l'autorizzazione ad applicare all'uso commerciale del gasolio utilizzato dagli operatori del trasporto su strada che rientra nella disposizione sull'uso commerciale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, una riduzione temporanea delle aliquote fiscali nazionali effettive inferiore ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 e all'allegato I, tabella A, della direttiva. Con lettera del 1º luglio 2026 le autorità irlandesi hanno ulteriormente chiarito la durata dell'autorizzazione richiesta.

Dall'inizio delle ostilità nello stretto di Hormuz il 28 febbraio 2026 e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, il governo dell'Irlanda ha introdotto una riduzione del livello complessivo dell'accisa applicata al gasolio utilizzato come propellente pari a 37,185 cent per litro a decorrere dal 15 aprile 2026.

L'Irlanda applica inoltre un sistema di sconti per il diesel a vantaggio degli operatori del trasporto di merci su strada e degli operatori di autobus passeggeri, come consentito dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva. La legislazione introdotta dall'inizio della crisi fa sì che i soggetti ammissibili a tale regime ricevano rimborsi tali che il livello effettivo dell'accisa per tali soggetti sia pari a 0,25185 EUR per litro di gasolio utilizzato come propellente fino al 31 agosto 2026 e a 0,31689 EUR per litro di gasolio utilizzato come propellente tra il 1º settembre 2026 e il 30 settembre 2026. Entrambe le aliquote sono inferiori all'aliquota minima dell'Unione stabilita dalla direttiva.

Il periodo di validità richiesto della misura riguarda il periodo compreso tra l'adozione della decisione del Consiglio e il 30 settembre 2026, ossia il periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva.

Secondo le autorità irlandesi, l'obiettivo della misura è attenuare l'effetto degli elevati prezzi al dettaglio del gasolio derivanti dai recenti eventi geopolitici sugli operatori del trasporto su strada di merci e di passeggeri mediante autobus. La misura attenuerà gli effetti di secondo impatto del rincaro dei carburanti sui prezzi al consumo, data l'importanza di questi settori nella fornitura di altri beni e servizi.

Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha sottolineato che la transizione energetica rimane la strategia più efficace per conseguire l'autonomia strategica dell'Europa, rafforzare la resilienza, ridurre in modo strutturale i prezzi dell'energia e fornire l'energia pulita, abbondante e prodotta internamente necessaria per alimentare l'economia del futuro.

Allo stesso tempo il Consiglio europeo ha riconosciuto che sono necessarie soluzioni mirate nel breve periodo per garantire un'energia a prezzi accessibili, tenendo conto della neutralità tecnologica e delle situazioni specifiche degli Stati membri, della particolare esposizione di taluni settori industriali al rischio di delocalizzazione e della necessità di migliorare le condizioni per i settori innovativi ad alta intensità energetica, senza compromettere la prevedibilità e la parità di condizioni.

A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare senza ritardo un pacchetto di misure temporanee mirate per far fronte alle recenti impennate dei prezzi dei combustibili fossili importati derivanti dalla crisi in Medio Oriente. Le conclusioni del Consiglio europeo forniscono orientamenti politici agli Stati membri e costituiscono un mandato politico per l'adozione di misure di bilancio che consentano le flessibilità richieste. Le conclusioni incoraggiano chiaramente il pieno utilizzo delle deroghe e delle flessibilità previste dalla direttiva, compresa l'adozione di aliquote temporanee ridotte, attentamente collegate alle circostanze straordinarie e agli obiettivi di accessibilità economica.

Queste misure avrebbero lo scopo di consentire agli Stati membri di mettere a punto soluzioni mirate e temporanee per far fronte all'impatto negativo dell'attuale crisi energetica sui prezzi. Tali soluzioni sono necessarie nel breve periodo per garantire un'energia a prezzi accessibili, tenendo conto della neutralità tecnologica e delle situazioni specifiche degli Stati membri, della particolare esposizione di taluni settori industriali al rischio di delocalizzazione e della necessità di migliorare le condizioni per i settori innovativi ad alta intensità energetica, senza compromettere la prevedibilità e la parità di condizioni.

Dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio 2026 e delle conseguenti tensioni nello stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio (Brent) è passato da circa 60 EUR al barile a oltre 90 EUR al barile 2 . Secondo il Central Statistics Office of Ireland, i prezzi del gasolio misurati dall'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) sono aumentati del 18 % su base mensile nel marzo 2026, raggiungendo il livello più elevato da luglio 2022 3 .

Quanto all'andamento dei prezzi del petrolio nel periodo interessato dalla deroga richiesta, si prevede che i livelli continueranno a essere elevati. Successivamente, le aspettative dipendono in larga misura dalla durata delle ostilità in Medio Oriente e delle tensioni nello stretto di Hormuz.

I prezzi del carburante seguono la dinamica del prezzo del greggio con un ritardo di una o due settimane, con la distinzione che i prezzi della benzina tendono a reagire meno direttamente ai prezzi del petrolio, mentre il gasolio che l'UE importa tende a essere più volatile dei prezzi del greggio.

La natura globale dei prezzi del petrolio e la limitata influenza che gli Stati membri possono esercitare su tali prezzi rendono questa crisi esogena. Tutti gli Stati membri saranno soggetti a prezzi mondiali analoghi per i prodotti energetici.

A causa delle sue caratteristiche geografiche specifiche e dell'insufficiente sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, la Repubblica d'Irlanda dipende fortemente dal trasporto su strada sia di passeggeri che di merci.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."

Attraverso le riduzioni fiscali in questione, le autorità irlandesi mirano a contribuire a ridurre gli effetti degli elevati prezzi al dettaglio del gasolio sul settore del trasporto su strada innescati dalle ostilità in Medio Oriente e, in ultima analisi, perseguire l'obiettivo di ridurre l'impatto sociale ed economico sulle famiglie e sulle imprese attraverso l'attenuazione degli effetti di secondo impatto.

Detti rimborsi fiscali determinerebbero una situazione in cui i destinatari beneficerebbero di aliquote d'accisa effettive inferiori all'aliquota minima dell'UE prevista dalla direttiva, da cui l'autorizzazione in esame.

La riduzione in questione può essere introdotta ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare ulteriori esenzioni, rimborsi o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Il periodo di validità limitato rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva, con possibilità di rinnovo.

Infine, questa riduzione non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.

In tale contesto appare opportuno concedere l'autorizzazione per il periodo richiesto.

Allo stesso tempo, i rimborsi fiscali comportano costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che la misura rimanga rigorosamente limitata nel tempo e che il suo impatto previsto sulla domanda di combustibili fossili e il suo costo di bilancio vengano adeguatamente valutati. Se necessario, andrebbero adottate misure compensative.

Norme in materia di aiuti di stato

La riduzione delle aliquote fiscali effettive richiesta dalle autorità irlandesi determinerà aliquote inferiori ai livelli minimi di tassazione dei carburanti per i trasporti di cui all'articolo 7 e all'allegato I, tabella A, della direttiva. Nello specifico, le aliquote d'imposta effettive saranno pari a 0,25185 EUR per litro di gasolio utilizzato come propellente per il periodo fino al 31 agosto 2026 e a 0,31689 EUR per litro di gasolio utilizzato come propellente per il periodo dal 1º settembre 2026 al 30 settembre 2026. Tali aliquote si applicano esclusivamente ai beneficiari di un regime istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

La presente proposta lascia impregiudicata la valutazione della misura irlandese ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di rispettare la normativa sugli aiuti di Stato.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione esamina ogni progetto di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche dell'UE in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Secondo le autorità irlandesi, il rimborso delle imposte previsto dovrebbe alleviare parzialmente l'onere sociale ed economico della popolazione irlandese dovuto al recente aumento dei prezzi dei carburanti per il trasporto derivante anche dalle ostilità in Medio Oriente e dalla perturbazione nello stretto di Hormuz, che rischia di avere effetti di secondo impatto sui prezzi, con ripercussioni sul trasporto di merci e sulla fornitura di servizi di trasporto.

Tenuto conto dell'eccezionalità della situazione, è improbabile che questa misura temporanea incida sugli scambi all'interno dell'UE Nel complesso la misura risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Alla luce degli effetti e della durata limitati, non dovrebbe falsare la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Politica ambientale e climatica

L'Unione resta fermamente impegnata a favore degli obiettivi climatici ed energetici indicati nella normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119). Le riduzioni fiscali temporanee consentite dal presente atto non dovrebbero comportare un indebolimento strutturale dei segnali di prezzo che stimolano l'efficienza energetica e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili.

Politica energetica

In considerazione dell'entità dell'attuale impennata dei prezzi dell'energia derivante dalla situazione in Medio Oriente, gli Stati membri possono chiedere la possibilità di abbassare temporaneamente le aliquote delle accise al di sotto delle soglie minime dell'UE.

Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità dell'attuale situazione geopolitica che determina prezzi di mercato particolarmente elevati dei prodotti energetici, la capacità di ridurre le aliquote delle accise al di sotto delle soglie minime stabilite dalla direttiva è considerata adeguata e proporzionata alla necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici elencati all'articolo 19 della direttiva, in particolare la politica ambientale dell'UE, e l'imperativo emergenziale di garantire alle imprese e alle famiglie l'accessibilità economica.

Mercato interno e concorrenza leale

Tenuto conto dell'eccezionalità della situazione, è improbabile che questa misura temporanea incida sugli scambi all'interno dell'UE Nel complesso la misura risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Alla luce degli effetti e della durata limitati, non dovrebbe falsare la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Politica sociale

L'aumento osservato e previsto del costo dell'energia in tutta l'Unione e i conseguenti effetti di secondo impatto incidono in modo sproporzionato sulle famiglie a basso reddito 4 . Le riduzioni delle accise mirate per le imprese di trasporto di merci su strada e gli operatori dei trasporti mediante autobus possono pertanto avere un impatto sociale positivo, contribuendo a minimizzare gli aumenti dei costi delle famiglie a basso reddito.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode della competenza esclusiva, conferita dal diritto derivato, di autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto legislativo, il presente atto non dovrà essere trasmesso ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati, per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Le riduzioni fiscali non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di tempo molto limitato, vale a dire dall'adozione da parte del Consiglio fino al 30 settembre 2026, in un contesto di crisi energetica.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Irlanda e concerne unicamente questo Stato membro.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto. In linea con le norme per legiferare meglio, questi tipi di atti, per loro natura, non sono soggetti a una valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non prevede una semplificazione. Si basa su una richiesta presentata dall'Irlanda e concerne solo questo Stato membro.

Diritti fondamentali

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione fiscale effettiva per un periodo limitato. Le aliquote fiscali applicabili possono scendere sotto i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata nel caso di una proposta di proroga della validità della decisione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 dispone che l'Irlanda sarà autorizzata ad applicare al gasolio utilizzato dal settore del trasporti su strada aliquote fiscali ridotte al di sotto dei livelli minimi di tassazione.

L'articolo 2 stabilisce che l'autorizzazione richiesta è concessa fino al 30 settembre 2026 dall'entrata in vigore della decisione, come richiesto dall'Irlanda, ossia entro il periodo massimo di sei anni consentito dalla direttiva.

2026/0190 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Irlanda ad applicare aliquote d'accisa ridotte al gasolio utilizzato da taluni operatori del trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 5 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Prima dell'adozione della presente decisione, gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, che hanno inciso sulle catene di approvvigionamento del petrolio e dei prodotti petroliferi a livello mondiale, hanno innescato forti e persistenti aumenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti energetici. Tali incrementi hanno avuto notevoli effetti negativi sulle famiglie, in particolare sui consumatori vulnerabili, e sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, mettendo così a grave rischio la coesione sociale, la stabilità economica e il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 6 il Consiglio europeo ha riconosciuto la natura straordinaria della situazione del mercato dell'energia e le sue implicazioni macroeconomiche. Il Consiglio ha invitato la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi degli aumenti dei prezzi dei combustibili dovuti alla crisi in Medio Oriente, e ha sottolineato in particolare la necessità di una risposta coordinata dato che il conflitto in Medio Oriente ha un impatto immediato sui prezzi dell'energia per i cittadini e le imprese dell'Unione.

(3)Le accise fissate dalla direttiva 2003/96/CE contribuiscono al costo finale dei prodotti energetici forniti all'interno dell'Unione. Una riduzione delle accise al di sotto delle aliquote minime può attenuare alcuni degli aumenti dei costi dell'energia attualmente registrati dagli Stati membri.

(4)I meccanismi contemplati dalla direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati membri, entro limiti definiti, di ridurre l'onere fiscale su specifici prodotti energetici in modo mirato e temporaneo. In considerazione della natura eccezionale e urgente della situazione attuale, è necessario prevedere meccanismi specifici e limitati nel tempo che mirano esplicitamente ad attenuare l'impatto dello shock dei prezzi dell'energia.

(5)Le riduzioni temporanee della tassazione di determinati prodotti energetici possono fornire un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese, mediante la riduzione diretta dei prezzi per gli utenti finali. Nella situazione attuale, tali riduzioni straordinarie sono uno strumento opportuno e necessario per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche dello shock dei prezzi dell'energia.

(6)Con lettere del 20 maggio 2026 e del 1º luglio 2026 le autorità irlandesi hanno chiesto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare, sotto forma di rimborsi, aliquote d'accisa ridotte sul gasolio utilizzato per usi commerciali, in particolare nei settori del trasporto di merci su strada e del trasporto di passeggeri mediante autobus.

(7)Attraverso tali rimborsi, che l'Irlanda effettuerebbe mediante il suo sistema di sconti sul gasolio a tal fine istituito, l'aliquota d'accisa effettiva sul gasolio per le parti qualificate scenderebbe a 0,25185 EUR al litro per il periodo fino al 31 agosto 2026 e a 0,31689 EUR al litro per il periodo dal 1º settembre 2026 al 30 settembre 2026. Tali aliquote effettive sono inferiori ai livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.

(8)Secondo le autorità irlandesi, l'applicazione di tali aliquote d'accisa ridotte mira ad attenuare l'impatto dell'incremento del prezzo del gasolio derivante dalla situazione geopolitica e che incide direttamente o, attraverso effetti di secondo impatto, indirettamente sia sulle famiglie che sulle imprese.

(9)La Commissione ha esaminato l'autorizzazione richiesta e ritiene improbabile che possa ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. La Commissione ritiene che la deroga richiesta sia adeguata e proporzionata, in considerazione della sua breve durata, delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica, unitamente a un prezzo di mercato del petrolio eccezionalmente elevato nonché della necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell'Unione, e l'imperativo di emergenza di garantire l'accessibilità economica dell'energia per le imprese e le famiglie.

(10)È pertanto opportuno autorizzare l'Irlanda ad applicare temporaneamente aliquote d'accisa ridotte, inferiori ai livelli minimi dell'Unione, al gasolio utilizzato come carburante per motori da persone o entità ammissibili al rimborso nel quadro del regime irlandese di sconti per il diesel.

(11)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per non pregiudicare i futuri sviluppi del quadro giuridico vigente, è tuttavia opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti nuovi livelli minimi di imposizione per il gasolio utilizzato come carburante per motori con cui l'autorizzazione concessa dalla presente decisione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di applicarsi.

(12)Allo stesso tempo, le riduzioni fiscali comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che l'autorizzazione concessa dalla presente decisione rimanga rigorosamente limitata nel tempo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad applicare le seguenti aliquote d'accisa minime effettive ai trasportatori su strada che utilizzano gasolio commerciale come propellente, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE:

(a)0,25185 EUR per litro di gasolio, per il periodo compreso tra la data di notifica della presente decisione e il 31 agosto 2026;

(b)0,31689 EUR per litro di gasolio, per il periodo compreso tra il 1º settembre 2026 e il 30 settembre 2026.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2026.

Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione, modifichi i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio utilizzato come carburante con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali livelli minimi di tassazione modificati diventano applicabili.

Articolo 3

La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).
(2)    DG ENER, Weekly oil bulletin, 2 aprile 2026, https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?prefLang=it&etrans=it.
(3)     Focus on Fuel and Home Heating Costs March 2026 - Central Statistics Office
(4)     Effetti economici e distributivi dell'aumento dei prezzi dell'energia sulle famiglie nell'UE - Occupazione, affari sociali e inclusione
(5)    GU L , , p. .
(6)    https://www.consilium.europa.eu/media/lwhk3itd/en-20260319-european-council-conclusions.pdf.
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