COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.5.2026
COM(2026) 311 final
2026/0134(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
·Motivi e obiettivi della proposta
La decisione n. 626/2008/CE ha istituito un regime di autorizzazione sui generis per la banda 2 GHz per gli MSS (comprendente la banda di frequenze 1 980-2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e la banda di frequenze 2 170-2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra), ai sensi del quale la Commissione, unitamente agli Stati membri attraverso il comitato per le comunicazioni, ha selezionato beneficiari delle licenze per la fornitura di servizi mobili via satellite (MSS) a livello paneuropeo, mentre gli Stati membri hanno rilasciato ai beneficiari delle licenze selezionati i diritti d'uso delle frequenze sul loro territorio alle condizioni comuni stabilite in tale decisione. Tali diritti scadranno nel maggio 2027, e l'Unione dovrebbe adottare una decisione in merito al futuro utilizzo della banda.
Dal 2008 diversi sviluppi tecnologici e geopolitici hanno inciso profondamente sull'importanza di questa banda. Stanno emergendo grandi costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa (Low Earth Orbit, LEO), anche nell'ambito di costellazioni multi-orbitali: la loro funzione nello spazio può essere paragonata a quella delle torri per le comunicazioni mobili terrestri, in quanto consentono sistemi ibridi terra-satellite e future reti mobili 6G convergenti. Esse offrono in particolare connettività satellitare direct-to-device (D2D), ossia connettività a telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi degli utenti finali non modificati. Tale infrastruttura è essenziale al fine di garantire l'accesso a internet ad alta velocità per tutti, in particolare nelle regioni scarsamente servite e remote, rafforzando nel contempo le capacità europee in ambito di comunicazioni critiche (risposta alle emergenze e difesa), e costituisce una componente fondamentale di reti di comunicazione resilienti che consentono una connettività continua in condizioni difficili.
La banda 2 GHz per gli MSS costituisce lo spettro ottimale per la diffusione di servizi satellitari D2D innovativi. Essa è armonizzata a livello mondiale per gli MSS (e per i servizi mobili terrestri). Si tratta inoltre di una banda particolarmente adatta all'integrazione di reti terrestri e non terrestri, dato che è anche adiacente alle bande allocate ai servizi mobili terrestri e rende relativamente semplice il sostegno mediante chipset. In secondo luogo, la banda 2 GHz per gli MSS è sufficientemente ampia per poter supportare non soltanto servizi vocali e di SMS, ma anche servizi a banda larga. Di conseguenza un'impresa che ha accesso alla banda 2 GHz per gli MSS può fornire servizi satellitari direttamente agli utenti finali nell'Unione e/o utilizzarla facilmente per i sistemi terrestri.
Infine la connettività satellitare è sempre più essenziale per la sovranità tecnologica dell'UE e svolge un ruolo cruciale nel soddisfare le esigenze di comunicazione di cittadini, imprese e governi. I soggetti governativi dell'Unione fanno sempre più affidamento su servizi di comunicazione satellitare sicuri, affidabili e universali, specialmente in scenari in cui i sistemi terrestri sono indisponibili, perturbati o inaffidabili. In tali casi, le comunicazioni satellitari sono fondamentali per mantenere capacità di comunicazione continue ed efficaci in tutto il continente quando le reti terrestri vengono meno.
In considerazione di quanto sopra, vi è l'impellente necessità di un intervento dell'UE per quanto riguarda l'uso a lungo termine della banda 2 GHz per gli MSS. Tale intervento dovrebbe rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività del settore spaziale integrando i recenti sviluppi tecnologici in materia di connettività satellitare e nel contempo affrontare le carenze normative esistenti nella banda 2 GHz per gli MSS.
L'obiettivo del presente regolamento è innanzitutto quello di elaborare criteri comuni per la selezione dei sistemi MSS in linea con gli attuali obiettivi strategici dell'UE, in particolare la competitività e l'autonomia strategica dell'UE. Particolare attenzione è rivolta a consentire la creazione di sistemi satellitari sicuri dell'UE che forniscano servizi di comunicazione governativa sicura nell'Unione. Il regolamento dovrebbe promuovere ulteriormente le tecnologie satellitari D2D all'interno dell'ecosistema New Space al fine di rafforzare le capacità industriali e scientifiche dell'Unione, migliorare i servizi di connettività per gli utenti finali e consolidare l'autonomia strategica dell'Europa, comprese catene di approvvigionamento resilienti.
In secondo luogo, il presente regolamento eliminerà la frammentazione normativa nella banda 2 GHz per gli MSS al fine di promuovere la rapida diffusione di servizi di comunicazione satellitare paneuropei innovativi. Esso migliorerà l'efficienza istituendo un beneficiario della licenza selezionato a livello di Unione per la diffusione di servizi paneuropei, a sostegno della crescita di scala, dell'innovazione e della concorrenza leale nel settore spaziale, ma anche dell'affidabilità e della sicurezza della connettività dell'UE. Il presente regolamento sarà un corollario del quadro proposto per l'autorizzazione dell'Unione di sistemi satellitari, previsto dal regolamento sulle reti digitali, che comprende la concessione di diritti d'uso dello spettro a condizioni comuni a livello di UE e si applica a tutte le bande dello spettro satellitare aventi rilevanza a livello di UE.
Infine, su richiesta degli attuali titolari di diritti, la Commissione può decidere di prorogare i loro diritti d'uso dello spettro per la durata necessaria a completare il processo di selezione previsto dal presente regolamento, garantendo in tal modo anche un certo grado di continuità del servizio. Tale proroga può essere soggetta a condizioni.
·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è coerente con il programma strategico per il decennio digitale e con la proposta di regolamento sulle reti digitali.
Il programma strategico per il decennio digitale stabilisce obiettivi ambiziosi in termini di connettività e infrastrutture digitali nell'Unione per il 2030 basati sulla neutralità tecnologica e sull'interoperabilità, la capacità e la convergenza delle reti. Gli MSS, in particolare con capacità satellitare D2D, forniscono una connettività complementare resiliente alle imprese e ai cittadini e promuovono la competitività e la sovranità dell'Unione. La connettività D2D satellitare contribuirà inoltre al decennio digitale fornendo connettività nelle zone remote dell'UE, comprese le zone polari ad alta latitudine.
La presente proposta è coerente con la proposta di regolamento sulle reti digitali, che propone un'autorizzazione satellitare dell'UE per l'intero spettro satellitare in base a condizioni di autorizzazione armonizzate a livello di UE. La presente proposta anticipa tale approccio di autorizzazione a livello di Unione garantendone l'attuazione anticipata nella banda 2 GHz per gli MSS. Nel concreto ciò significherebbe che le condizioni di autorizzazione per la banda 2 GHz per gli MSS saranno sviluppate a livello di UE in collaborazione con gli Stati membri e unitamente ai diritti relativi allo spettro concessi a livello di UE dalla Commissione. Come nella decisione n. 626/2008/CE, alla Commissione sarà conferito il potere di condurre il processo di selezione delle imprese autorizzate a fornire sistemi satellitari nella banda 2 GHz per gli MSS.
La proposta è inoltre in linea con gli obiettivi delineati nella strategia spaziale dell'UE per la sicurezza e la difesa. In un contesto geopolitico sempre più competitivo, l'UE deve rafforzare la propria posizione strategica e la propria autonomia nello spazio realizzando un sistema satellitare sicuro, con l'utilizzo di risorse dell'Unione e degli Stati membri. Un elemento chiave è costituito dall'allocazione della banda 2 GHz per gli MSS per servire gli interessi dell'UE in materia di sovranità digitale, sicurezza, affidabilità, resilienza, innovazione e leadership tecnologica. In particolare, una parte di questo prezioso spettro dovrebbe essere utilizzata per rafforzare le capacità di comunicazione satellitare governativa sicura dell'Unione nel contesto degli obiettivi del programma IRIS² e attraverso un sistema sicuro per sostenere la gestione delle crisi e consentire comunicazioni critiche quando i sistemi di comunicazione terrestre sono indisponibili, perturbati o inaffidabili.
·Coerenza con le altre normative dell'Unione
La bussola per la competitività sottolinea l'importanza di infrastrutture digitali avanzate, considerate fondamentali per garantire la competitività dell'UE. La comunicazione riconosce che la connettività, compresa quella fornita da costellazioni di reti satellitari, è essenziale per l'innovazione delle imprese, i servizi digitali e la crescita economica in tutti gli Stati membri. Essa sottolinea inoltre la necessità di eliminare gli ostacoli normativi e di armonizzare le norme al fine di creare un mercato digitale senza soluzione di continuità. Potenziando la connettività ad alta velocità, l'UE mira a sostenere le attività economiche, favorire tecnologie digitali trasformative quali l'intelligenza artificiale (IA) e garantire l'autonomia strategica dell'Europa nei settori digitale e spaziale.
La visione strategica dell'UE per l'economia spaziale riconosce che gli strumenti dell'UE per gli investimenti nel settore spaziale sono strettamente legati alla necessità di eliminare gli ostacoli normativi. Il regolamento sulle reti digitali e il presente regolamento sono considerati due delle componenti fondamentali per un mercato unico dell'UE per lo spazio. Eliminando gli ostacoli normativi, il presente regolamento potenzierà l'accesso paneuropeo allo spettro MSS e, di conseguenza, sosterrà il mercato unico dei servizi di comunicazione satellitare, consentendone la scalabilità e l'innovazione. Gli investimenti nelle infrastrutture satellitari e nella relativa catena del valore rientrano in altri strumenti dell'UE che affrontano direttamente aspetti pertinenti, quali il sostegno finanziario alla costellazione multi-orbitale di IRIS², e in programmi dell'UE quali CASSINI e InvestEU, che contemplano meccanismi di finanziamento a favore delle operazioni spaziali.
Il presente regolamento sostiene inoltre gli obiettivi della strategia europea per la sicurezza economica intesa a rafforzare la resilienza economica dell'Unione salvaguardandone al contempo la prosperità e la leadership tecnologica in un contesto sempre più incerto e teso a livello geopolitico. In particolare, il presente regolamento mira ad approfondire il mercato unico della connettività MSS e a sostenere l'industria dell'Unione nella catena di approvvigionamento degli MSS, così da promuovere la competitività dell'Unione. Il presente regolamento si rivolge all'industria dello spazio e della difesa, riconosciuta come settore ad alto rischio dalla comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica, che presenta misure concrete volte a incrementare la forza e la resilienza dell'UE di fronte alle crescenti minacce economiche esterne, mantenendo nel contempo la nostra apertura e il nostro impegno a favore del commercio e degli investimenti internazionali.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
·Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto mira a realizzare il mercato interno delle comunicazioni satellitari e a garantirne il funzionamento. Conformemente a tale base giuridica, i colegislatori possono altresì adottare misure di armonizzazione al fine di creare un mercato interno per la fornitura di comunicazioni governative sicure, così da contribuire alla sicurezza e alla preparazione dell'Unione. Tali servizi, che comprendono i servizi erogati a utenti autorizzati dai governi, per fini, tra l'altro, di sorveglianza, gestione delle crisi, attività di contrasto, connessione e protezione delle infrastrutture chiave, sicurezza pubblica, risposta alle emergenze, sicurezza dello Stato e difesa, possono essere erogati da operatori di reti di comunicazione che utilizzano reti pubbliche o attraverso reti private dedicate, oppure una loro combinazione.
·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Data l'intrinseca natura transfrontaliera delle reti e dei servizi satellitari, la connettività satellitare rappresenta chiaramente un settore in cui un'azione a livello di Unione sarebbe più efficace rispetto a un'azione intrapresa esclusivamente a livello nazionale. La frammentazione artificiosa delle condizioni per l'uso dello spettro satellitare attraverso autorizzazioni nazionali incide negativamente sulla diffusione tempestiva delle reti e dei servizi satellitari, sulla loro copertura e sulla qualità del servizio.
L'istituzione di un'autorizzazione a livello di UE per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS semplificherà l'attuale ripartizione complessa delle responsabilità normative nazionali in una banda chiave dello spettro satellitare e consentirà la disponibilità e l'adozione tempestive di servizi satellitari, con notevoli vantaggi per l'industria europea e la competitività dell'Unione. È assolutamente necessario che l'UE, tramite questa iniziativa, adotti un approccio ambizioso quale seguito importante alla proposta di regolamento sulle reti digitali.
Il rafforzamento della competitività dell'Unione richiede un accesso tempestivo a servizi satellitari sicuri, resilienti e innovativi. In un contesto in cui il panorama della connettività digitale sta cambiando rapidamente con la convergenza delle reti terrestri (mobili) e satellitari, trainata dalla virtualizzazione delle reti e dall'intelligenza artificiale (IA), l'UE sarà in grado di conseguire tale obiettivo soltanto attraverso un contesto giuridico più armonizzato (in generale e in particolare con la banda 2 GHz per gli MSS) che eviti pratiche di autorizzazione nazionali incoerenti che limitano le opportunità del mercato unico.
Il nuovo quadro giuridico nella banda 2 GHz per gli MSS fornirà chiarezza e certezza a livello normativo, rafforzando la fiducia commerciale e incoraggiando la diffusione di servizi D2D satellitari innovativi in un mercato globale sempre più competitivo mediante i) la sostituzione dell'attuale sistema frammentato di modelli nazionali di autorizzazione (molti dei quali differiscono notevolmente in termini di procedure, condizioni e contributi) con un quadro unificato in tutta l'UE; ii) la prevenzione di ritardi e interpretazioni incoerenti degli obblighi di conformità e di comunicazione, come quelli cui devono attualmente far fronte gli operatori satellitari nella banda 2 GHz per gli MSS; iii) il sostegno alla fornitura senza soluzione di continuità di servizi mobili via satellite paneuropei grazie a un'autorizzazione unica dell'UE per l'accesso al mercato unico.
·Proporzionalità
L'iniziativa si basa sulla decisione n. 626/2008/CE, incentrata sull'eliminazione delle strozzature nel mercato unico dell'UE e sull'allineamento delle sue disposizioni agli sviluppi politici, tecnologici e del mercato.
Sebbene, in linea di principio, la decisione n. 626/2008/CE possa ancora essere utilizzata per una nuova selezione e autorizzazione nella banda 2 GHz per gli MSS, il suo ambito di applicazione e il suo contenuto non sono allineati alle priorità politiche attuali dell'UE, anche in materia di sovranità, né ai rapidi sviluppi tecnologici e del mercato nel settore satellitare. Tale decisione contiene, tra l'altro, criteri di selezione e condizioni di autorizzazione obsoleti, più adatti ai sistemi satellitari in orbita geostazionaria (GSO) ma non allineati ai recenti sviluppi tecnologici, in particolare all'uso di costellazioni satellitari LEO per la fornitura di connettività direct-to-device (D2D). La possibilità di elaborare i criteri di selezione mediante un atto di esecuzione della Commissione, prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE, non è considerata sufficiente per conseguire tali obiettivi, in quanto tale atto non può, come minimo, modificare la ponderazione dei criteri di selezione o modificarne sostanzialmente l'ambito di applicazione.
Di conseguenza un approccio proporzionato per conseguire detti obiettivi consiste nell'abrogare la decisione n. 626/2008/CE e nel sostituirla con una nuova proposta di regolamento.
·Scelta dell'atto giuridico
La Commissione propone un regolamento in quanto esso garantisce l'eliminazione degli ostacoli al mercato unico armonizzando l'approccio ed eliminando la frammentazione normativa nella banda 2 GHz per gli MSS in modo da promuovere la rapida diffusione di servizi paneuropei innovativi di comunicazione satellitare. La forma giuridica dell'atto vigente è una decisione destinata soltanto agli Stati membri, dato che le autorizzazioni erano concesse a livello nazionale e gli Stati membri avevano mantenuto i poteri di esecuzione. Un regolamento è più appropriato in quanto conferisce poteri alla Commissione, crea diritti e obblighi diretti per le imprese e stabilisce il quadro per la loro autorizzazione e vigilanza a livello di Unione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
·Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
L'iniziativa si basa sulla valutazione condotta per il regolamento sulle reti digitali, che evidenzia lacune significative nell'affrontare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di comunicazione elettronica integrate, compresi i sistemi satellitari e sottomarini, nel contesto geopolitico attuale. I recenti cambiamenti tecnologici, geopolitici e del mercato hanno amplificato le preoccupazioni in merito alla concorrenza, alla sicurezza, alla resilienza e alla sovranità tecnologica all'interno di tali settori.
La valutazione rileva altresì che la creazione di un mercato unico per i servizi satellitari con potenziale transfrontaliero rimane difficile a causa di diverse sfide. Attualmente non esistono condizioni o requisiti di autorizzazione standardizzati in tutta l'UE per lo spettro satellitare mobile. Ciò comporta discrepanze in termini di tempistiche per la concessione di licenze, approcci nazionali di coordinamento, contributi e condizioni di licenza. Al fine di comprovare tali discrepanze, nella valutazione in questione si è proprio fatto ricorso all'esempio della banda 2 GHz per gli MSS, nel contesto della quale l'autorizzazione nazionale di due imprese selezionate a livello di Unione ha dato luogo a quattro tipi di autorizzazioni all'uso dello spettro con varie condizioni di autorizzazione. Nella valutazione si sottolinea che tale frammentazione ostacola la capacità del mercato interno di garantire parità di condizioni nello spazio, complica l'intensificazione degli sforzi per i servizi mobili via satellite a livello di UE e incoraggia la ricerca della giurisdizione più vantaggiosa sotto il profilo normativo. Tali ostacoli compromettono la preparazione dell'UE all'opportunità e alla sfida in ambito direct-to-device, aumentando la dipendenza strategica da soggetti stranieri per i servizi critici per la sicurezza e la difesa.
Per quanto concerne l'autorizzazione e gli obiettivi, la valutazione conclude che le norme frammentate, in particolare quelle nell'ambito del regime di autorizzazione generale e le discrepanze nazionali nell'applicazione delle normative, pongono notevoli ostacoli alle imprese che intendono diffondere servizi paneuropei innovativi. La valutazione sottolinea altresì la necessità di riequilibrare gli obiettivi dando priorità a tutti gli aspetti della connettività, comprese le reti verdi, rafforzando la competitività per le innovazioni infrastrutturali avanzate e integrando la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture negli obiettivi fondamentali di un quadro riveduto.
·Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha raccolto i contributi dei portatori di interessi da tre fonti diverse e complementari.
Innanzitutto, durante la consultazione sul libro bianco dal titolo "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?", una serie di portatori di interessi era dell'avviso che la connettività satellitare è essenziale ai fini della resilienza dell'Europa. Essi hanno osservato che i satelliti possono funzionare anche quando le reti terrestri sono danneggiate o inaccessibili, il che li rende indispensabili per i soccorritori, le squadre umanitarie e gli equipaggi addetti alle riparazioni durante attività di soccorso e ripresa in caso di catastrofi. Inoltre alcuni portatori di interessi hanno proposto una struttura di assegnazione paneuropea per lo spettro satellitare all'interno della banda 2 GHz per gli MSS, con obblighi di accesso all'ingrosso per i fornitori di servizi dell'internet delle cose (IoT) al fine di sostenere la leadership europea nel mercato mondiale dell'IoT.
In secondo luogo, nell'invito a presentare contributi relativo al regolamento sulle reti digitali, una serie di operatori satellitari ha ritenuto che un approccio all'accesso al mercato dei satelliti armonizzato a livello di UE fosse essenziale per sfruttare appieno il potenziale offerto dalla connettività satellitare in tutta l'UE e ha osservato che la crescente domanda di accesso satellitare, in combinazione con procedure di autorizzazione frammentate e non armonizzate, può portare a risultati discriminatori, incoraggiare la ricerca della giurisdizione più vantaggiosa e creare ostacoli allo sviluppo di servizi satellitari transfrontalieri. Gli operatori satellitari hanno chiesto in particolare la semplificazione normativa (ad esempio degli obblighi di comunicazione esistenti) e l'eliminazione degli oneri normativi superflui, ad esempio attraverso una maggiore coerenza per quanto concerne i requisiti per l'autorizzazione satellitare, il rispetto e l'applicazione di quadri nazionali e la riduzione di sovrapposizioni nelle normative dell'UE.
Alcuni operatori erano a favore di un meccanismo a livello di UE per la selezione degli operatori satellitari (ad esempio sulla base della decisione n. 626/2008/CE) e/o un'autorizzazione satellitare comune a livello di UE. I portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di garantire la prevedibilità a lungo termine dello spettro tramite condizioni di assegnazione flessibili e trasparenti, comprese condizioni migliori per il rinnovo delle licenze. Inoltre i portatori di interessi hanno evidenziato la necessità di parità di condizioni tanto per i nuovi entranti quanto per gli operatori storici, anche tra le costellazioni satellitari che accedono al mercato dell'UE e le reti mobili terrestri. Detti portatori di interessi hanno sottolineato altresì la necessità di affrontare i rischi potenziali di interferenza che i servizi satellitari direct-to-device possono comportare per i sistemi terrestri esistenti, come pure quella di garantire la coerenza con le norme 3GPP.
Infine la consultazione mirata sull'uso futuro dei servizi mobili via satellite (MSS) nella banda 2 GHz ha messo in evidenza gli aspetti principali seguenti: i) diversi partecipanti alla consultazione hanno sottolineato la necessità di uno spettro dedicato per le esigenze sovrane e l'autonomia strategica dell'UE, ii) la maggior parte dei partecipanti ha sottolineato l'importanza della banda 2 GHz per gli MSS dell'UE quale segmento dello spettro ottimale per la fornitura di vari servizi satellitari D2D e IoT con una copertura e prestazioni buone e iii) la maggior parte dei partecipanti ha inoltre sostenuto la necessità di aggiornare i criteri di selezione di cui alla decisione n. 626/2008/CE per tenere conto degli sviluppi tecnologici e del mercato in corso e degli elementi di sicurezza nella catena di approvvigionamento digitale.
·Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è avvalsa della consulenza del gruppo "Politica dello spettro radio" (Radio Spectrum Policy Group, RSPG), un gruppo consultivo ad alto livello che assiste la Commissione nello sviluppo della politica in materia di spettro radio e che ha formulato due pareri sulla questione in esame.
Innanzitutto, nel 2024, il parere dell'RSPG sulla valutazione dei diversi possibili scenari per l'uso delle bande di frequenze 1 980-2 010 MHz e 2 170-2 200 MHz da parte dei servizi mobili via satellite oltre il 2027 formula, tra l'altro, le raccomandazioni seguenti:
–per evitare la frammentazione nel mercato interno, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero raggiungere, entro la fine del secondo trimestre del 2025, una comprensione sufficiente di un futuro scenario di utilizzo e segmentazione della banda, come pure delle fasi procedurali successive;
–è opportuno tenere conto di un equilibrio tra continuità operativa e innovazione;
–uno scenario di continuità (stessa segmentazione della banda tra due operatori) può limitare la concorrenza e l'innovazione;
–è opportuno preservare la neutralità tecnologica;
–è opportuno tenere debitamente conto degli investimenti e degli sviluppi del mercato degli operatori esistenti, come pure della necessità che i nuovi entranti sostengano l'innovazione, offrano un numero crescente di servizi e pongano l'accento sul collegamento con le priorità politiche a livello di UE.
In secondo luogo, nel 2025, il parere dell'RSPG sull'approccio strategico a livello di UE alla connettività satellitare D2D e sulle questioni correlate relative al mercato unico ha chiesto un maggiore coordinamento dell'autorizzazione satellitare a livello di UE, compresi requisiti di autorizzazione comuni e meccanismi di applicazione collettiva. Tali misure sarebbero essenziali al fine di prevenire la frammentazione normativa, garantire parità di condizioni e rafforzare la competitività dell'Europa nel mercato in rapida evoluzione dei satelliti e dei D2D. Un coordinamento rafforzato consentirebbe agli Stati membri di rispondere collettivamente ai casi di non conformità, salvaguardando gli interessi strategici, la sicurezza e la sovranità tecnologica dell'Europa. Il rafforzamento dell'azione dell'UE in questo settore fornirebbe la certezza normativa necessaria per stimolare l'innovazione, la concorrenza e gli investimenti nei mercati emergenti della connettività spaziale e di prossima generazione. L'RSPG rileva altresì che per le nuove tecnologie a banda larga quali i D2D per reti non terrestri è necessaria una larghezza di banda minima di 2×10 MHz, mentre i servizi IoT a banda stretta potrebbero operare all'interno di un blocco di 2×5 MHz condiviso tra più fornitori.
La Commissione ha inoltre commissionato due studi. Uno dei risultati principali emersi dallo studio di Idate è che i modelli di autorizzazione, i quadri di applicazione e la struttura dei contributi variano notevolmente tra Stati membri. In particolare sono stati individuati due regimi principali di autorizzazione per la banda 2 GHz per gli MSS, ossia l'autorizzazione generale, applicata in 14 Stati membri (ad esempio Austria, Belgio, Danimarca, Polonia, Svezia), e i diritti d'uso individuali, applicati anche in 14 Stati membri (ad esempio Francia, Germania, Italia, Spagna).
In diversi Stati membri (tra cui Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia e Portogallo), i diritti d'uso individuali della banda 2 GHz per gli MSS sono stati estesi tanto ai componenti satellitari quanto a quelli terrestri, consentendo sistemi MSS-CGC (complementary ground components) integrati. Le norme di esecuzione specifiche per gli MSS sono risultate rare; soltanto Cipro, Spagna, Portogallo e Irlanda hanno adottato disposizioni mirate, e diversi Stati membri hanno intrapreso azioni correttive in risposta al mancato rispetto delle condizioni comuni per gli MSS. Per quanto concerne le strutture dei contributi, i modelli dei contributi CGC differiscono notevolmente in termini di tipo, metodo di calcolo ed entità. Tra le basi comuni per il calcolo dei contributi figurano il numero di siti CGC installati, la quantità di larghezza di banda assegnata (MHz) e l'area geografica o la popolazione coperta.
Lo studio sui servizi mobili via satellite (MSS) nella banda 2 GHz nell'UE ha esaminato le tendenze e gli sviluppi del mercato dal 2009 e ha mostrato che, oltre alle reti in orbita geostazionaria (GSO) (utilizzate dai due operatori storici), anche i sistemi non GSO, basati in particolare su satelliti LEO, presentano un potenziale elevato di diffusione nella banda 2 GHz per gli MSS nell'UE. Inoltre, in aggiunta ai servizi forniti dai due operatori storici, ossia la connettività in volo e alcuni IoT a banda stretta, una gamma più ampia di applicazioni dell'internet delle cose (IoT) e i servizi D2D sono candidati di primo piano per l'uso dello spettro. Tale studio ha inoltre concluso che occorre aggiornare il quadro normativo attuale per gli MSS per allinearlo alle moderne concezioni in materia di reti e mercati satellitari, affrontare le carenze rilevate nel quadro e fornire orientamenti più pratici allo scopo di garantire una maggiore uniformità nella concessione di licenze agli operatori di MSS, così rispecchiare meglio un mercato unico dell'UE.
·Valutazione d'impatto
La presente proposta legislativa si basa sulla stessa valutazione d'impatto su cui si fonda la proposta di regolamento sulle reti digitali.
Nella valutazione d'impatto per tale regolamento sono stati presi in considerazione e valutati gli impatti di tre diverse opzioni strategiche per l'autorizzazione satellitare:
–nell'ambito dell'opzione 1, alla Commissione sarebbe conferito il potere di condurre una procedura di selezione per il rilascio di licenze per lo spettro satellitare per servizi paneuropei; tuttavia, lo spettro sarebbe assegnato a livello nazionale a condizioni definite a livello nazionale, benché le condizioni di autorizzazione si baserebbero su un modello comune;
–l'opzione 2 conferirebbe alla Commissione il potere di rilasciare autorizzazioni per la fornitura di reti o servizi satellitari e autorizzazioni per l'uso dello spettro pertinente, compresi i diritti d'uso individuali per lo spettro, negli Stati membri pertinenti o in tutta l'UE. Vi sarebbe pertanto una piena armonizzazione delle condizioni di autorizzazione e della selezione a livello di UE. Esisterebbe inoltre un quadro vincolante a livello di UE in materia di conformità e applicazione per l'accesso al mercato dell'UE, con la possibilità di revoca dell'autorizzazione per l'intero mercato unico;
–nell'ambito dell'opzione 3, la Commissione sarebbe autorizzata a condurre una procedura di selezione per i beneficiari delle licenze dello spettro satellitare per la fornitura di servizi paneuropei e sarebbe sostenuta dall'RSPG e dall'Ufficio BEREC nella definizione di requisiti comuni per l'accesso al mercato satellitare dell'UE e nella creazione di un meccanismo coordinato di conformità e di applicazione comune. Tuttavia spetterebbe al paese di origine rilasciare i diritti d'uso dello spettro secondo i requisiti comuni e imporre sanzioni in caso di inosservanza.
L'opzione 2 ha superato le altre due per la maggior parte dei criteri ed è dunque l'opzione prescelta.
Il presente regolamento applicherà alla banda 2 GHz per gli MSS lo stesso approccio descritto e valutato nell'ambito dell'opzione 2. L'approccio dell'UE in materia di autorizzazione fornirà chiarezza e certezza a livello normativo, rafforzerà la fiducia commerciale e incoraggerà la diffusione di servizi D2D innovativi nella banda 2 GHz per gli MSS. L'approccio i) sostituirà l'attuale sistema frammentato di 27 modelli nazionali di autorizzazione con un quadro unificato in tutta l'UE ed ii) eviterà ritardi e interpretazioni incoerenti degli obblighi di conformità e di comunicazione, che mettono a repentaglio la sostenibilità dei servizi satellitari D2D paneuropei.
L'impatto sulla competitività si concretizzerà in termini di risparmi sui costi per diversi portatori di interessi, grazie alla semplificazione del contesto normativo, in particolare per i servizi che dipendono da uno spettro esiguo come quello dei D2D, e ai vantaggi a lungo termine derivanti dalla creazione di un sistema semplificato e armonizzato per l'autorizzazione della banda 2 GHz per gli MSS. Eliminare l'ostacolo di orientarsi tra 27 regimi di autorizzazione va a vantaggio di tutte le costellazioni, in particolare quelle LEO per i servizi D2D. I fornitori, in particolare i nuovi entranti, risparmiano principalmente sui costi amministrativi ed evitano i ritardi associati alla frammentazione normativa e a condizioni differenti.
L'applicazione dell'opzione 2 alla banda 2 GHz per gli MSS apporterebbe i benefici economici e il potenziale di semplificazione delineati nella valutazione d'impatto relativa al regolamento sulle reti digitali, ossia:
a)i fornitori di servizi di comunicazione satellitare eviterebbero una riduzione delle entrate dovuta ai ritardi causati dall'autorizzazione e dall'assegnazione dello spettro da parte dei singoli Stati membri e, occasionalmente, all'incertezza del diritto. In effetti, il maggiore onere in termini di costi per i fornitori di servizi di comunicazione satellitare deriva dai ritardi nel lancio commerciale, che possono ammontare a decine di milioni di euro di mancate entrate per un fornitore con un'ampia clientela;
b)l'introduzione di un'autorizzazione unica a livello di UE per i servizi satellitari potrebbe portare a una notevole riduzione dei costi amministrativi, del fabbisogno di personale e dei ritardi a vantaggio dei fornitori di servizi di comunicazione satellitare, come si evince dalla valutazione d'impatto relativa al regolamento sulle reti digitali;
c)una gestione più efficiente delle interferenze dannose che determinano gravi difficoltà operative a causa della difficoltà nel far rispettare il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT: l'opzione 2 garantisce il rispetto delle norme da parte di tutti i soggetti coinvolti grazie all'applicazione coordinata delle norme in materia di satelliti. Ciò è particolarmente importante nei mercati caratterizzati da grandi costellazioni LEO, nei quali è probabile che i problemi di interferenze aumenteranno nei prossimi anni;
d)gli utenti di servizi di comunicazione satellitare beneficerebbero pienamente del surplus dei consumatori grazie alla tempestiva disponibilità dei servizi e alla riduzione dell'incertezza del diritto, senza lacune in termini di copertura in alcuni Stati membri. Vi sarà sempre una perdita di surplus quando un fornitore di servizi di comunicazione satellitare non è autorizzato a fornire il suo servizio, ma la perdita netta di surplus dei consumatori potrebbe essere superiore o inferiore alla perdita di entrate per il fornitore di servizi di comunicazione satellitare, a seconda della disponibilità o meno di servizi sostitutivi.
·Efficienza normativa e semplificazione
L'autorizzazione dell'UE per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS e la relativa autorizzazione per la fornitura di reti e servizi MSS presentano un notevole potenziale di semplificazione e di miglioramento dell'efficienza. Tale autorizzazione ridurrebbe il costo dell'autorizzazione della banda 2 GHz per gli MSS sostenuto dagli operatori satellitari mobili e dalle autorità nazionali competenti. Un operatore selezionato a livello di Unione non sarebbe più tenuto a ottenere diritti relativi allo spettro in tutti gli Stati membri, né sarebbe tenuto a seguire 27 processi di autorizzazione e a rispettare 27 serie di condizioni di autorizzazione, che potrebbero includere obblighi di comunicazione costosi e tra loro diversi. Il quadro comune di esecuzione a livello di Unione migliorerebbe l'efficacia delle misure di esecuzione.
·Diritti fondamentali
N.a.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta richiederà, già prima dell'approvazione del regolamento sulle reti digitali, l'assegnazione di risorse umane supplementari alla Commissione e il coinvolgimento di specialisti esterni al fine di facilitare il processo di selezione e autorizzazione dei titolari dei diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS, coprendo le attività di autorizzazione all'uso dello spettro a livello di UE, compresi i costi di definizione di condizioni armonizzate di autorizzazione/assegnazione, garantendo la coerenza di tali condizioni e definendo la metodologia relativa ai costi per i contributi.
5.ALTRI ELEMENTI
·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione della presente proposta richiederà l'avvio di un processo di selezione per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS per la fornitura di sistemi mobili via satellite nell'UE. La Commissione stabilirà le norme e le specifiche, compresa la ponderazione dei criteri, del processo di selezione previo parere del gruppo "Politica dello spettro radio".
Le condizioni comuni di autorizzazione saranno stabilite dalla Commissione con l'assistenza del comitato per le comunicazioni (COCOM). Come previsto dall'atto giuridico, alla Commissione è conferito il potere di monitorare l'attuazione delle condizioni di autorizzazione. Essa deve informare annualmente gli Stati membri in merito ai risultati di tale monitoraggio, specialmente in caso di presunte violazioni specifiche delle condizioni. Inoltre la Commissione comunicherà tutte le misure di esecuzione ritenute appropriate.
·Documenti esplicativi (per le direttive)
·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La parte I (articoli da 1 a 3) delinea gli obiettivi, l'ambito di applicazione e le definizioni. Il presente regolamento persegue un triplice obiettivo: i) istituire una procedura competitiva per selezionare i titolari del diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS a livello di Unione e per autorizzarli a utilizzare tale spettro in tutti gli Stati membri per la fornitura di reti e servizi MSS a condizioni comuni in tutta l'Unione, ii) promuovere l'autonomia strategica dell'UE nel fornire servizi di comunicazione sicuri e universali per gli utenti governativi e iii) sostenere la resilienza, la sovranità tecnologica e la sicurezza economica dell'Unione. Ciò comporta l'assegnazione di porzioni dedicate della banda 2 GHz per gli MSS per la fornitura di un sistema MSS/ibrido sicuro e a un nuovo entrante dell'Unione per la fornitura di servizi MSS commerciali. All'articolo 2 sono definiti i termini utilizzati nella proposta. L'articolo 3 conferisce alla Commissione il potere di negoziare, a nome dell'Unione, accordi sulla banda 2 GHz per gli MSS con i paesi nelle immediate vicinanze dell'Unione, compreso l'Artico.
La parte II (articoli da 4 a 12) stabilisce le disposizioni generali (articoli da 4 a 5) e tre procedure di selezione comparativa distinte che sono analogamente suddivise in una fase di ammissibilità e in due fasi di selezione successive. Una per il sistema MSS/ibrido sicuro (articoli da 6 a 8), un'altra per i sistemi MSS commerciali dei nuovi entranti dell'Unione (articolo 9) e una terza per i sistemi MSS commerciali (articolo 10). Sebbene i requisiti di ammissibilità per i sistemi MSS commerciali dei nuovi entranti dell'Unione e i sistemi MSS commerciali differiscano, entrambe le procedure sono soggette agli stessi requisiti di ammissibilità e agli stessi criteri di selezione (articoli 11 e 12).
La procedura si conclude dopo la prima fase di selezione se la domanda combinata dei richiedenti spettro radio ammissibili per la fornitura di sistemi MSS sicuri, di sistemi MSS commerciali dei nuovi entranti con sede nell'Unione o di sistemi MSS commerciali non supera la quantità di spettro radio disponibile per ciascuna procedura. Se si applica la seconda fase di selezione, i richiedenti ammissibili risultanti dalla prima fase sono classificati sulla base di criteri di selezione elaborati e i richiedenti con il punteggio più elevato sono selezionati in funzione dello spettro disponibile. La Commissione, unitamente agli Stati membri, stabilirà la ponderazione dei criteri di selezione e le eventuali norme che disciplinano il processo di selezione nell'ambito dell'invito a presentare domande.
La parte III (articoli da 13 a 19) stabilisce le disposizioni generali per l'autorizzazione a livello di Unione dei sistemi satellitari nella banda 2 GHz per gli MSS. L'articolo 14 stabilisce condizioni specifiche ai fini della fornitura del sistema MSS/ibrido sicuro, mentre l'articolo 15 riguarda le condizioni ai fini della fornitura del sistema MSS commerciale. Gli articoli 16 e 17 riguardano rispettivamente la durata e il rinnovo dei diritti e le condizioni per il loro trasferimento o affitto.
L'articolo 18 stabilisce le norme relative alla fissazione dei contributi finanziari una tantum e dei contributi annuali e al loro utilizzo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire una metodologia per la fissazione di un importo minimo di contributi finanziari una tantum e di contributi annuali a carico del sistema MSS/ibrido sicuro e dei sistemi MSS commerciali, al fine di stabilire i dettagli relativi alla riscossione e all'assegnazione dei contributi finanziari e annuali.
Infine l'articolo 19 stabilisce le norme in materia di monitoraggio ed esecuzione. Alla Commissione è conferito il potere di applicare e monitorare le autorizzazioni dell'Unione; pertanto, in caso di violazione delle condizioni comuni, la Commissione deve adottare misure correttive adeguate e proporzionate e può altresì imporre sanzioni pecuniarie e di altro tipo.
Il titolo IV (articoli da 20 a 24) riguarda le disposizioni transitorie, generali e finali. In particolare l'articolo 20 concede una proroga della licenza di due anni agli operatori storici a condizione di non trasferibilità dei diritti.
2026/0134 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)I servizi mobili via satellite (mobile satellite services, MSS) si sono sviluppati come una piattaforma complementare innovativa per la fornitura di vari tipi di servizi di comunicazione paneuropei, indipendentemente dall'ubicazione degli utenti finali, quali servizi vocali, di messaggistica, di internet ad alta velocità e multimediali, nonché per la protezione civile e il soccorso in caso di calamità. I sistemi MSS potrebbero estendere la copertura dei servizi mobili oltre la portata delle reti mobili terrestri, in particolare nelle zone rurali, colmando così il divario digitale ancora esistente tra le zone urbane e quelle rurali in termini di copertura e qualità del servizio. Trattandosi di un'infrastruttura complementare, i sistemi MSS potrebbero fornire connettività in caso di interruzione del funzionamento della rete terrestre causato da calamità naturali o dall'intervento umano, migliorando in tal modo la resilienza dell'Unione. Essi potrebbero contribuire alla sicurezza e all'autonomia dell'Unione, nonché alla competitività della sua economia.
(2)La decisione n. 2007/98/CE della Commissione ha garantito la disponibilità nell'Unione della banda di frequenze 1 980-2 010 MHz accoppiata alla banda di frequenze 2 170-2 200 MHz (di seguito "banda 2 GHz per gli MSS") per la diffusione di sistemi MSS. Qualsiasi altro uso della banda 2 GHz per gli MSS, ad esempio da parte di sistemi terrestri, è consentito su base di non interferenza e non protezione, garantendo la priorità e la protezione degli MSS.
(3)La decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un quadro comune per la selezione a livello di Unione dei fornitori di MSS e la loro autorizzazione a livello nazionale a condizioni tecniche e operative armonizzate. La decisione n. 626/2008/CE mirava a contribuire allo sviluppo del mercato interno evitando la frammentazione causata da procedure di selezione nazionali che potrebbero compromettere la disponibilità di servizi paneuropei e connettività da punto a punto, nonché a incoraggiare investimenti efficienti. Sulla base della procedura di cui alla decisione n. 626/2008/CE, nel 2009 due imprese sono state selezionate in virtù della decisione n. 2009/449/CE della Commissione e autorizzate a utilizzare ciascuna un blocco accoppiato di 15 MHz di spettro (15 MHz in direzione terra-spazio e 15 MHz in direzione spazio-terra) in tutti gli Stati membri fino al maggio 2027. I successori legali di entrambi i fornitori di MSS selezionati nel 2009 forniscono servizi mobili via satellite a clienti commerciali e consumatori, sulla base di satelliti geostazionari e a diversi livelli di utilizzo dello spettro e di sviluppo della clientela.
(4)La fornitura di MSS si è notevolmente evoluta dall'entrata in vigore della decisione n. 626/2008/CE. In particolare, gli ultimi sviluppi in termini di tecnologia satellitare e casi d'uso hanno portato all'emergere di costellazioni multi-orbitali che combinano l'uso di satelliti in orbita terrestre geostazionaria (Geostationary Earth Orbit, GEO), in orbita terrestre media (Medium Earth Orbit, MEO) e in orbita terrestre bassa (Low Earth Orbit, LEO). Tali sviluppi costituiscono la base per lo sviluppo di servizi innovativi quali la connettività direct-to-device (D2D), che dovrebbero trasformare progressivamente il mercato satellitare, fornendo connettività satellitare a telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi di utenti finali standard non modificati compatibili con il 5G e con tecnologie successive. Ciò migliorerà l'accesso a internet ad alta velocità per tutti, in particolare nelle regioni scarsamente servite e remote, e rafforzerà le capacità europee in materia di comunicazioni critiche.
(5)La connettività satellitare ad alta capacità e con copertura globale è diventata essenziale per rafforzare le capacità dell'Unione nelle comunicazioni governative e critiche (risposta alle emergenze e difesa), nonché una componente fondamentale per garantire la resilienza delle reti di comunicazione e consentire una connettività senza soluzione di continuità in condizioni difficili. La connettività satellitare può svolgere un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sicurezza, sovranità e autonomia digitale.
(6)La banda 2 GHz per gli MSS armonizzata a livello mondiale è particolarmente importante per il rapido sviluppo della connettività satellitare D2D e a banda larga, in quanto offre caratteristiche di propagazione favorevoli. Essa può inoltre consentire la convergenza tra reti terrestri e non terrestri in un sistema ibrido, al fine di garantire un'interoperabilità e una fornitura senza soluzione di continuità di servizi tra le infrastrutture terrestri (quali le reti in fibra ottica e 5G o 6G) e le infrastrutture spaziali, sostenendo in tal modo l'innovazione e l'uso efficiente dello spettro. Al fine di promuovere la leadership tecnologica, la resilienza e l'autonomia strategica, dovrebbe essere possibile che l'autorizzazione della banda 2 GHz per gli MSS promuova nuove generazioni di tecnologie e architetture di connettività che consentano l'integrazione di reti terrestri e non terrestri in un sistema ibrido, comprendente altresì i componenti terrestri e aerei complementari delle reti non terrestri.
(7)L'Unione ha adottato una serie di azioni strategiche di sostegno al fine di accelerare la diffusione dell'internet delle cose (IoT), quali il monitoraggio del suolo, il tracciamento dei container e il monitoraggio delle condotte, con l'obiettivo di massimizzarne il potenziale a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Gli MSS a bassa velocità di trasmissione dati, che convergono con i sistemi terrestri o li integrano, svolgono un ruolo cruciale nella diffusione di soluzioni IoT in settori diversi, tra cui le infrastrutture idriche e la gestione della qualità dell'acqua, l'agricoltura, l'energia, la ricerca ambientale e i trasporti. Tali servizi possono utilizzare blocchi di spettro ristretti fino a 1 MHz, anche sulla base di un uso condiviso dello spettro tra operatori diversi. Gli operatori dell'IoT dovrebbero quindi avere la possibilità di presentare offerte per una parte dello spettro di dimensioni inferiori a quelle di un blocco accoppiato da 5 MHz.
(8)La sostenibilità finanziaria delle costellazioni di satelliti nell'orbita terrestre bassa dipende dall'accesso a molteplici mercati su scala mondiale. Inoltre la coerenza nell'autorizzazione all'uso dello spettro tra paesi o regioni confinanti può migliorare l'efficienza dello spettro e il coordinamento delle frequenze.
(9)La strategia spaziale dell'UE per la sicurezza e la difesa riconosce che i sistemi e i servizi spaziali sono essenziali per la società, l'economia, la sicurezza e la difesa nell'Unione, e rendono lo spazio un dominio strategico anche per un uso sicuro a livello governativo. Sebbene i servizi agli utenti governativi possano essere forniti da qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione satellitare, considerazioni in materia di sicurezza giustificano la necessità di sfruttare una porzione della preziosa banda 2 GHz per gli MSS per rafforzare le capacità di comunicazione satellitare governativa sicura dell'Unione attraverso la diffusione di un sistema MSS o ibrido sicuro e resiliente ("sistema MSS/ibrido sicuro"). Tale sistema dovrebbe fornire, tra le altre cose, servizi di interesse pubblico al fine di garantire, tra l'altro, la gestione delle crisi, la sicurezza pubblica e la protezione di infrastrutture critiche, in particolare quando i sistemi di comunicazione terrestri sono indisponibili, perturbati o inaffidabili, ad esempio a causa di catastrofi legate al clima. Inoltre, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza, i criteri di ammissibilità per il sistema MSS/ibrido sicuro dovrebbero garantire che soltanto a fornitori di proprietà dell'UE o controllati da quest'ultima possa essere assegnata la porzione della banda dedicata alla fornitura di servizi governativi sicuri.
(10)Di conseguenza, al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento di promuovere la competitività dell'economia europea attraverso la fornitura di servizi mobili via satellite di qualità elevata, favorire lo sviluppo del mercato interno e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nella fornitura di connettività sicura a utenti governativi, è opportuno istituire tre procedure di selezione distinte, una per un sistema MSS/ibrido sicuro, una per un nuovo entrante dell'Unione nel mercato commerciale e una aperta anche a richiedenti di paesi terzi.
(11)Data la limitata larghezza di banda complessiva della banda 2 GHz per gli MSS, la quantità di spettro dedicata al sistema MSS/ibrido sicuro non dovrebbe limitare in modo sproporzionato la disponibilità di spettro per i sistemi satellitari commerciali. Un blocco accoppiato da 10 MHz è necessario affinché tale sistema sia in grado di fornire a utenti governativi non soltanto servizi vocali ma anche servizi internet a banda larga di qualità sufficiente.
(12)Il sistema MSS/ibrido sicuro dovrebbe fornire servizi a banda larga e a banda stretta universali e versatili per comunicazioni governative e critiche sicure in tutta l'Unione, supportando la connettività vocale, di dati, IoT e D2D. Inoltre, il sistema MSS/ibrido sicuro e resiliente potrebbe essere essenziale per attuare la strategia europea per l'Unione della preparazione, che sottolinea tra l'altro la necessità di integrare la preparazione fin dalla progettazione nelle politiche e nelle azioni dell'UE al fine di garantire la resilienza delle funzioni sociali vitali, anche migliorando le comunicazioni sicure tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e promuovendo il duplice uso fin dalla progettazione negli investimenti infrastrutturali per una connettività sicura in tutta l'Unione. Anche se il sistema MSS/ibrido sicuro dovrebbe innanzitutto fornire servizi di comunicazione governativa sicura, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro e i massimi benefici per l'economia e i cittadini europei tale sistema dovrebbe poter utilizzare qualsiasi capacità di spettro disponibile, non utilizzata per la fornitura di comunicazioni governative sicure, per fornire in alternativa servizi commerciali, a condizione che sia garantita la priorità della fornitura di comunicazioni governative sicure.
(13)L'infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite ("IRIS²") dell'Unione, istituita dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, è concepita per fornire servizi di comunicazione sicuri, resilienti e ad alte prestazioni per l'Unione e i suoi Stati membri, consentendo nel contempo la fornitura di servizi commerciali a banda larga. Tale infrastruttura critica rafforza la sovranità digitale dell'Unione, riduce la dipendenza da fornitori di paesi terzi, migliora la resilienza rispetto a minacce informatiche e ibride e sostiene l'autonomia strategica e la competitività dell'Unione nel mercato globale delle comunicazioni satellitari in rapida evoluzione. IRIS² si basa su un modello di partenariato pubblico-privato e utilizza una costellazione multi-orbitale che combina satelliti in orbita terrestre geostazionaria, media, bassa e polare con standard avanzati in materia di cibersicurezza e cifratura. Di conseguenza, al fine di garantire un livello elevato di resilienza della rete nonché la complementarità e la varietà dei servizi, l'approccio preferito per garantire la fornitura di comunicazioni satellitari governative sicure dell'Unione che utilizzano la banda 2 GHz per gli MSS dovrebbe basarsi su un'architettura satellitare multi-orbitale.
(14)Come annunciato nel libro bianco "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?", la Commissione sta collaborando con gli Stati membri per istituire il sistema europeo di comunicazione critica (EU Critical Communication System, EUCCS) con l'obiettivo di collegare le reti di comunicazione di tutti i servizi pubblici di contrasto, protezione civile e sicurezza in Europa entro il 2030, al fine di consentire una comunicazione critica e una mobilità operativa senza soluzione di continuità nello spazio Schengen. La connettività satellitare, in particolare attraverso IRIS², fornirà un supporto essenziale e una copertura aggiuntiva per l'EUCCS. Nel contesto di questa importantissima iniziativa di comunicazione critica nel settore della sicurezza civile, è essenziale che per l'EUCCS sia disponibile uno spettro MSS sufficiente per la connettività a banda larga e direct-to-device. Il titolare dell'autorizzazione per il sistema MSS/ibrido sicuro dovrebbe pertanto sostenere il funzionamento dell'EUCCS.
(15)In considerazione della crescente importanza di comunicazioni sicure, efficaci e resilienti, ai fini della sicurezza e della difesa nonché per il funzionamento di servizi critici, è essenziale che l'assegnazione dei diritti d'uso per un sistema MSS/ibrido sicuro nella banda 2 GHz per gli MSS garantisca un livello elevato di sicurezza nonché l'affidabilità e l'integrità a livello operativo. Se, a seguito di una procedura di selezione, la Commissione conclude che nessuno dei richiedenti è in grado di dimostrare un tale livello elevato di capacità per un sistema MSS/ibrido sicuro efficace e resiliente conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, dovrebbe essere possibile non assegnare tale porzione della banda 2 GHz per gli MSS. In tali circostanze, la Commissione dovrebbe poter riavviare la procedura di selezione, al fine di garantire che il blocco accoppiato da 10 MHz nella banda 2 GHz per gli MSS sia infine assegnato a un'impresa in grado di rispettare i requisiti o di esaminare soluzioni alternative.
(16)La strategia europea per la sicurezza economica mira a rafforzare la resilienza economica dell'Unione salvaguardando nel contempo la sua prosperità e le sue capacità tecnologiche in un contesto sempre più incerto e complesso a livello geopolitico. La strategia intende, tra l'altro, proteggere l'ordine pubblico dell'Unione e rafforzare l'autonomia strategica e la sicurezza di quest'ultima attraverso la diversificazione e catene di approvvigionamento sempre più resilienti per le infrastrutture critiche. Tali obiettivi potrebbero essere compromessi qualora gli MSS commerciali in tutta l'Unione fossero forniti esclusivamente da un unico operatore di un paese terzo. Attualmente non vi è alcun operatore satellitare dell'Unione titolare di diritti d'uso dello spettro nella banda 2 GHz per gli MSS. Al fine di garantire la resilienza e perseguire la diversificazione strategica dell'Unione, la Commissione dovrebbe perseguire la diversificazione dei fornitori, anche incentivando l'ingresso di operatori satellitari di proprietà dell'Unione o da essa controllati. Per questo motivo, i nuovi entranti dell'Unione dovrebbero avere la priorità nell'ottenere due dei quattro blocchi accoppiati da 5 MHz disponibili per la fornitura di MSS commerciali.
(17)Al fine di salvaguardare la concorrenza, è necessario evitare che lo spettro disponibile per gli MSS commerciali sia detenuto da un'unica impresa o che vi sia una significativa asimmetria tra le quote di spettro detenute dagli operatori di MSS commerciali. Ciò dovrebbe essere garantito da un massimale per lo spettro corrispondente a un blocco accoppiato da 10 MHz, che dovrebbe applicarsi ai richiedenti per la fornitura di servizi MSS commerciali. Il richiedente selezionato per fornire il sistema MSS/ibrido sicuro dovrebbe essere in grado di ottenere, oltre ai due blocchi accoppiati da 5 MHz per la fornitura prioritaria di comunicazioni governative sicure, anche un massimo di due blocchi accoppiati da 5 MHz per la fornitura di MSS commerciali.
(18)Nei sistemi MSS commerciali nella banda 2 GHz per gli MSS non dovrebbe essere consentito ricorrere prevalentemente a componenti terrestri e/o aerei complementari per la fornitura di MSS rispetto al componente spaziale del sistema MSS. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato dei servizi mobili terrestri e promuovere la diffusione rapida e competitiva di sistemi satellitari commerciali avanzati e di qualità elevata, l'uso della banda per sistemi commerciali ibridi non dovrebbe essere consentito. Tali componenti dovrebbero essere utilizzati soltanto in via eccezionale, in luoghi in cui la disponibilità di MSS con la qualità richiesta non potrebbe essere garantita soltanto da stazioni spaziali. Il ricorso predominante in particolare a componenti terrestri complementari potrebbe modificare la natura del sistema, trasformandolo da una rete mobile via satellite a una rete terrestre, contraddicendo la finalità del presente regolamento, e potrebbe incidere negativamente sulla concorrenza nell'ambito delle reti mobili terrestri.
(19)Un sistema ibrido nella banda 2 GHz per gli MSS, che integra una rete terrestre e una rete non terrestre, compresi eventuali componenti terrestri o aerei complementari, dovrebbe garantire, se del caso, la gestione di interferenze radio e la coesistenza con altri sistemi senza fili pertinenti all'interno della banda e nelle bande adiacenti. A tal fine, la Commissione può includere nell'invito a presentare domande condizioni tecniche e operative per il sistema MSS/ibrido sicuro, previa realizzazione di studi tecnici.
(20)I dati trasmessi attraverso una costellazione di satelliti possono raggiungere luoghi diversi. Al fine di evitare che il traffico di dati sia esposto a un regime giuridico straniero in materia di protezione dei dati, i richiedenti di qualsiasi sistema MSS nella banda 2 GHz per gli MSS nell'Unione non dovrebbero essere soggetti a obblighi che consentano a giurisdizioni al di fuori dell'Unione di accedere ai dati trasmessi attraverso il sistema MSS dell'Unione. Inoltre tutto il traffico dovrebbe transitare attraverso il territorio dell'Unione, al fine di garantire che le autorità pubbliche possano esercitare la loro competenza in materia di intercettazione legale. L'autorizzazione della banda 2 GHz per gli MSS offre inoltre l'opportunità di promuovere un ecosistema a livello di Unione, compresa una catena di approvvigionamento per la fabbricazione, la realizzazione e il funzionamento del sistema, unitamente a un livello elevato di integrazione delle tecnologie sviluppate nell'Unione, al fine di ridurre le dipendenze strategiche e prevenire i rischi per la sicurezza e le vulnerabilità sistemiche.
(21)Al fine di promuovere le opportunità di ingresso sul mercato per i nuovi operatori e una concorrenza effettiva, favorire l'innovazione e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, i richiedenti l'autorizzazione per sistemi MSS commerciali dovrebbero sostenere modelli di business che prevedano un accesso all'ingrosso alla capacità o allo spettro satellitare a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad esempio per gli operatori di reti mobili virtuali.
(22)La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche fornisce un quadro per la gestione coordinata dello spettro nell'Unione, anche per lo spettro satellitare, stabilendo principi generali che, in assenza di norme specifiche, sono pertinenti anche per la decisione n. 626/2008/CE. Come regola generale, nell'ambito del quadro attuale, le autorità nazionali competenti sono responsabili dell'autorizzazione dell'uso dello spettro radio.
(23)Il quadro MSS attuale si basa esclusivamente sull'autorizzazione nazionale dei servizi satellitari e delle risorse dello spettro e non ha consentito di affrontare la questione della frammentazione delle condizioni di autorizzazione, che incide sul corretto funzionamento del mercato unico. Sebbene la decisione n. 626/2008/CE abbia armonizzato alcune condizioni di autorizzazione, l'attuazione nazionale nella pratica è stata incoerente e ha comportato ritardi nell'autorizzazione e frammentazione. Nei suoi pareri, il gruppo "Politica dello spettro radio" (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) ha chiesto un maggiore coordinamento a livello di Unione in materia di autorizzazione satellitare, requisiti comuni e meccanismi collettivi di esecuzione. Tali misure sono essenziali al fine di prevenire la frammentazione normativa e rafforzare la competitività dell'Unione.
(24)L'elevazione dell'autorizzazione a livello di Unione con un'esecuzione centralizzata delle norme dovrebbe consentire alla Commissione di reagire in maniera efficace in caso di non conformità, in coordinamento, laddove necessario, con le autorità degli Stati membri, al fine di tutelare gli interessi strategici, la sicurezza e la sovranità tecnologica dell'Europa. Ciò dovrebbe inoltre determinare la certezza normativa necessaria per promuovere l'innovazione, la concorrenza e gli investimenti, in particolare, nel mercato in evoluzione della connettività D2D. È pertanto necessario raggruppare la selezione e l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'uso nella banda 2 GHz per gli MSS a livello di Unione.
(25)Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire anche un quadro per l'autorizzazione dell'Unione della banda 2 GHz per gli MSS. I diritti a livello di Unione dovrebbero essere concessi a imprese del settore satellitare selezionate per l'uso dello spettro, la realizzazione del sistema, compresi i componenti terrestri e aerei complementari, e la fornitura di servizi. In tal modo si affronterebbe la frammentazione normativa e si rafforzerebbe l'autonomia strategica e la sicurezza dell'Unione, sostenendo altresì gli obiettivi della politica spaziale e in materia di connettività dell'UE. L'autorizzazione dell'Unione dovrebbe garantire la prevenzione di interferenze dannose imponendo ai titolari dei diritti d'uso di mantenere un controllo permanente sulla trasmissione di tutte le stazioni radio, comprese quelle gestite al di fuori dell'Unione. L'autorizzazione dovrebbe inoltre imporre un coordinamento efficace ed efficiente con i sistemi satellitari esistenti e futuri dell'Unione e consentire l'accesso allo spettro radio su richiesta delle autorità competenti in tempi di crisi.
(26)Tenuto conto dell'importanza strategica del sistema MSS/ibrido sicuro, il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per tale sistema dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione dell'Unione nel rispetto di condizioni di autorizzazione ad hoc. Tali condizioni dovrebbero garantire che i richiedenti selezionati si impegnino a fornire e a gestire in modo continuativo servizi di comunicazione governativa sicura, compresi il funzionamento, la manutenzione, la ricostituzione e la protezione della pertinente infrastruttura satellitare e terrestre. Data la natura essenziale per la missione dei servizi governativi e il loro legame intrinseco con l'infrastruttura governativa del sistema IRIS2, di proprietà dell'Unione a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/588, l'autorizzazione dell'Unione dovrebbe garantire l'integrazione del sistema MSS/ibrido sicuro con il sistema IRIS2. L'invito a presentare domande dovrebbe specificare il livello di integrazione del sistema MSS/ibrido sicuro con il sistema IRIS2, ad esempio affrontando la gestione complessiva dei servizi di sicurezza da punto a punto utilizzando hardware, software e norme in linea con le specifiche di cui al regolamento (UE) 2023/588, garantendo lo stabilimento nel territorio dell'Unione di una stazione di controllo a terra principale del sistema MSS/ibrido sicuro come parte integrante della gestione della rete IRIS2 o ospitando e gestendo i carichi utili di IRIS2. Inoltre l'autorizzazione dell'Unione dovrebbe garantire la conformità ai requisiti più elevati in materia di cibersicurezza applicabili e richiedere misure adeguate per garantire l'integrità, la sicurezza e la resilienza dei componenti del sistema e del loro funzionamento, salvaguardando in tal modo la priorità e la continuità dei servizi di comunicazione governativa.
(27)Entrambi i titolari storici di diritti d'uso dello spettro nella banda 2 GHz per gli MSS hanno introdotto alcuni servizi mobili via satellite, che sono stati in una certa misura adottati dai clienti. Le condizioni di autorizzazione potrebbero quindi incentivare un certo grado di continuità del servizio e la risoluzione di eventuali controversie in materia tra operatori storici e nuovi entranti, nel caso in cui i diritti d'uso siano assegnati ad altre imprese.
(28)Tenendo conto del fatto che la diffusione di tecnologie D2D è ancora in evoluzione e che le corrispondenti caratteristiche operative e la relativa adozione da parte del mercato rimangono incerte, è opportuno limitare la durata dei diritti d'uso al fine di consentire alla Commissione di rivalutare le condizioni tecnologiche, di mercato e di sicurezza in seguito alla maturazione della tecnologia. I diritti d'uso dello spettro nella banda 2 GHz per gli MSS dovrebbero pertanto essere autorizzati per un periodo di 20 anni, che è sufficiente per recuperare l'investimento iniziale e al tempo stesso preserva la flessibilità normativa, promuove l'uso efficiente dello spettro e consente di adeguare le condizioni d'uso alla luce di sviluppi tecnologici successivi alla diffusione iniziale.
(29)Per l'assegnazione di tale spettro dovrebbe essere utilizzata una procedura di selezione comparativa, in quanto i benefici indiretti per l'UE derivanti dallo sviluppo di un progetto satellitare e dalla fornitura di servizi mobili via satellite in tale banda sono più importanti dei benefici diretti derivanti da eventuali proventi derivanti dalla vendita all'asta. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere selezionati principalmente in base alla qualità e alla capacità di innovazione delle loro offerte, nonché in base alla misura in cui la selezione di uno o più richiedenti specifici promuove la concorrenza ed evita qualsiasi minaccia per la stessa, e non in base all'importo offerto come contributo finanziario. Ciò dovrebbe riflettersi in particolare nella ponderazione del criterio relativo alla prevenzione delle minacce dovute alla possibile creazione o al rafforzamento di una posizione dominante, nonché in una ponderazione inferiore del criterio del contributo finanziario una tantum.
(30)I diritti d'uso per il sistema MSS/ibrido sicuro dovrebbero essere assegnati mediante una procedura comparativa a fronte dell'impegno a realizzare e gestire un progetto e di un eventuale contributo finanziario. Per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza del funzionamento del sistema MSS/ibrido sicuro nonché per consentire la compatibilità di tale sistema con il sistema IRIS2, i requisiti di ammissibilità dovrebbero rispecchiare le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/696.
(31)Tenuto conto dell'importanza degli MSS per l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fissare in un invito a presentare domande una data entro la quale dovrebbe iniziare la fornitura continua di MSS. La fornitura continua di MSS fa riferimento al servizio per il quale tutte le prove sono state concluse e che è pienamente commercializzato e fornito agli utenti in modo continuo e senza degrado della qualità del servizio o interruzioni di servizio. A tal fine è necessario che sia sempre stabilito un collegamento di comunicazione con una particolare area geografica includendo tale area nell'area di copertura di un satellite in orbita terrestre geostazionaria o garantendo l'handover senza soluzione di continuità del collegamento di comunicazione a tale area da parte di satelliti in orbita o in orbite terrestri non geostazionarie, o mediante una combinazione di tali soluzioni.
(32)Al fine di garantire che siano utilizzati per lo scopo e alle condizioni per cui sono stati assegnati, i diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS/ibridi sicuri non dovrebbero essere trasferibili o affittabili. Di contro, i diritti d'uso per fini commerciali dovrebbero, in linea di principio, essere trasferibili. Al momento della concessione di tali diritti, la Commissione dovrebbe specificare le condizioni che disciplinano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso per servizi commerciali. Il trasferimento dei diritti dovrebbe essere limitato alle parti che soddisfano i criteri di ricevibilità e ammissibilità specificati nel presente regolamento. Al fine di agevolare tali transazioni, e a condizione che siano rispettate le misure tecniche di attuazione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione dovrebbe altresì prendere in considerazione le richieste di ripartizione o disaggregazione dei diritti relativi allo spettro e di revisione delle relative condizioni d'uso. La Commissione dovrebbe poter rifiutare il trasferimento o l'affitto per motivi di sicurezza, sovranità o per altri obiettivi di politica pubblica, tra cui figurano la promozione o il mantenimento di una concorrenza effettiva, o qualora non vi siano garanzie sufficienti che lo spettro sarà utilizzato conformemente alle condizioni di autorizzazione o per la finalità prevista.
(33)Le caratteristiche adeguate della banda 2 GHz per gli MSS per la fornitura di servizi D2D e il suo uso esclusivo aumentano il valore economico della banda per i suoi utenti. La gestione complessiva della banda 2 GHz a livello di Unione apporterebbe notevoli miglioramenti al mercato unico riducendo al minimo la frammentazione del mercato rispetto alla gestione a livello di Stati membri. Al fine di garantire un'allocazione e un uso efficienti della banda 2 GHz per gli MSS e di sostenere le attività di gestione dello spettro dell'Unione nonché la fornitura continua di comunicazioni governative sicure all'Unione e ai suoi Stati membri, è opportuno stabilire contributi finanziari e contributi per lo spettro per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS.
(34)In considerazione del progresso tecnologico nel settore delle comunicazioni satellitari, in particolare della possibilità per i satelliti di comunicare con dispositivi mobili non proprietari standard degli utenti, e della convergenza tra reti terrestri e non terrestri, la gestione della banda 2 GHz per gli MSS a livello europeo può massimizzarne il valore per gli Stati membri e l'Unione. Ciò è pertanto necessario per gestire efficacemente e utilizzare in modo efficiente e strategico lo spettro radio in quanto risorsa comune. Un'autorizzazione dell'Unione consente al suo titolare di accedere alla banda in tutto il mercato unico a condizioni di autorizzazione uniformi, consentendo la diffusione di servizi paneuropei senza soluzione di continuità.
(35)Dato il valore elevato della banda 2 GHz per gli MSS, la procedura di selezione comparativa dovrebbe includere tra i criteri di selezione l'obbligo per i richiedenti di proporre un contributo finanziario una tantum sotto forma di offerta sigillata. Tale contributo rispecchia la volontà di pagare per l'attribuzione della scarsa risorsa dello spettro, a fronte dei vincoli stabiliti dalle condizioni di autorizzazione, e promuove un'allocazione efficiente cogliendo il valore di mercato competitivo di tale risorsa. Detti contributi finanziari non dovrebbero tuttavia fare sì che la selezione sia determinata prevalentemente dall'importo offerto.
(36)La Commissione può determinare le condizioni per stabilire l'importo dei contributi una tantum minimi mediante un atto delegato, tenendo conto del valore dello spettro e degli investimenti necessari. Il contributo minimo per il diritto d'uso per il sistema MSS/ibrido sicuro potrebbe differire da quello per il sistema MSS commerciale e potrebbe essere fissato a zero, in funzione dei requisiti di sicurezza più elevati e degli investimenti aggiuntivi necessari per garantire il livello di sicurezza richiesto nonché del rischio che il contributo finanziario vada a scapito della sicurezza. Una valutazione separata dell'importo minimo del contributo finanziario una tantum per il sistema MSS/ibrido sicuro potrebbe essere giustificata anche dal costo di funzionamento più elevato previsto e dalla minore redditività economica di tali sistemi a causa dell'incertezza della domanda di servizi di comunicazione governativa sicura. Inoltre tale incertezza, associata all'obbligo di dare priorità a servizi di comunicazione governativa sicura, rende difficile prevedere quando lo spettro sarebbe disponibile per l'uso commerciale.
(37)In considerazione della crescente importanza strategica delle capacità spaziali nel panorama globale della connettività e dei miglioramenti per il mercato unico derivanti dalla gestione della banda 2 GHz per gli MSS a livello di Unione, il contributo una tantum che garantisce un'allocazione più efficiente dello spettro dovrebbe essere riscosso a livello di Unione mediante decisione destinata ai fornitori interessati. Le entrate dovrebbero essere assegnate al bilancio dell'ambito "Leadership digitale" del Fondo europeo per la competitività (ECF) per contribuire a rafforzare la competitività, la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione nel settore digitale e spaziale e nelle tecnologie a duplice uso. In particolare, l'ECF dovrebbe sostenere lo sviluppo, l'espansione e la diffusione industriale di tecnologie sovrane emergenti, all'avanguardia e a duplice uso aventi un notevole potenziale economico e strategico, comprese le tecnologie che consentono una connettività sicura, servizi spaziali e comunicazioni resilienti e le relative infrastrutture digitali. L'ECF dovrebbe inoltre promuovere ecosistemi innovativi e sostenere gli investimenti transfrontalieri che contribuiscono alla leadership tecnologica dell'Unione.
(38)I titolari di diritti relativi allo spettro a 2 GHz per gli MSS dovrebbero essere soggetti al versamento di un contributo annuale che rispecchi il valore dei diritti d'uso in corso della risorsa pubblica, in modo da scoraggiare l'accumulo di spettro e incentivarne l'uso efficiente. Il contributo annuale dovrebbe coprire almeno i costi amministrativi di gestione, controllo ed esecuzione dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi e reti, nonché i costi di gestione dell'autorizzazione all'uso dello spettro a livello di Unione, compresi i costi di attuazione delle pertinenti condizioni di autorizzazione e di monitoraggio dell'uso dello spettro. Il contributo dovrebbe inoltre coprire i costi operativi iniziali dell'Ufficio per le reti digitali (Office of Digital Networks, ODN), istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali (regolamento sulle reti digitali).
(39)La metodologia per la fissazione del contributo annuale dovrebbe essere definita mediante atto delegato. Il contributo annuale dovrebbe essere proporzionato e fissato a un livello adeguato in modo da bilanciare l'uso efficiente dello spettro con il conseguimento degli obiettivi strategici di più ampio respiro dell'Unione e rispecchiare il valore del diritto d'uso, e potrebbe includere meccanismi volti a incentivare gli investimenti, la diffusione o la qualità del servizio. I principi e le procedure per la riscossione dei contributi e l'utilizzo del contributo annuale possono essere stabiliti mediante un atto delegato. Qualsiasi importo che superi i costi amministrativi di cui sopra dovrebbe confluire nel bilancio dell'UE. Gli importi applicabili dei contributi annuali dovrebbero essere stabiliti mediante decisione destinata ai titolari selezionati.
(40)La Commissione dovrebbe adottare, unitamente agli Stati membri, misure adeguate al fine di garantire un monitoraggio e un'esecuzione efficaci delle autorizzazioni dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti di difesa delle imprese interessate. Le modalità di monitoraggio per valutare la fornitura di servizi e l'uso efficiente dello spettro dovrebbero basarsi tanto sulle capacità nazionali quanto sulla cooperazione con l'Agenzia spaziale europea. Le autorità nazionali competenti responsabili della gestione dello spettro dovrebbero informare la Commissione in merito a qualsiasi violazione delle condizioni di autorizzazione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione. Tali sanzioni pecuniarie dovrebbero essere proporzionate e tenere conto della gravità e della durata della violazione e, qualora la violazione riguardi il mancato rispetto di norme nazionali, di eventuali sanzioni già imposte dalle autorità nazionali. Al fine di garantire la conformità in modo efficace, gli Stati membri dovrebbero dare piena attuazione nel proprio territorio alle decisioni che impongono misure correttive o sanzioni. Qualora le condizioni cui è subordinato l'uso della banda 2 GHz per gli MSS siano violate a causa di una non conformità ripetuta e sostanziale, la Commissione dovrebbe avere il potere di revocare l'autorizzazione dell'Unione e dovrebbe avviare una nuova procedura di selezione conformemente al presente regolamento.
(41)I diritti d'uso concessi conformemente alla decisione n. 2009/449/CE della Commissione dovrebbero essere prorogati per un periodo di due anni, alle stesse condizioni di autorizzazione attualmente previste dalla decisione n. 626/2008/CE e dal diritto nazionale. Tale proroga va a beneficio unicamente dei titolari di diritti esistenti e garantisce la continuità dei loro servizi. Durante il periodo di proroga, i diritti d'uso non dovrebbero essere trasferiti né affittati o subaffittati. Al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, durante il periodo di proroga di una licenza esistente, la condivisione dello spettro dovrebbe consentire esperimenti e prove da parte di nuovi utenti su base di non interferenza e non protezione. Tali attività sperimentali genererebbero preziose conoscenze tecniche e operative in merito alle tecnologie emergenti, alla coesistenza dello spettro e alle sfide in materia di conformità e accelererebbero la diffusione su vasta scala di servizi innovativi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento istituisce una procedura comparativa dell'Unione a sostegno del mercato interno per la selezione dei titolari del diritto d'uso dello spettro nella banda 2 GHz per i servizi mobili via satellite (MSS) e per l'autorizzazione di detti titolari a utilizzare tale spettro per la fornitura di sistemi MSS o di sistemi ibridi a condizioni comuni in tutta l'Unione.
2.La procedura comparativa dell'Unione contribuisce alla sicurezza e alla preparazione di quest'ultima selezionando un titolare del diritto d'uso e autorizzandolo a utilizzare una porzione della banda 2 GHz per gli MSS ai fini della fornitura di un sistema MSS/ibrido sicuro che consenta la disponibilità universale a lungo termine nel territorio dell'Unione di servizi di comunicazione governativa sicuri, resilienti, di qualità elevata ed efficienti in termini di costi ad uso di utenti governativi autorizzati, e l'accesso senza interruzioni a livello mondiale a tali servizi.
3.Il presente regolamento sostiene inoltre la competitività, la resilienza, la sovranità tecnologica e la sicurezza economica dell'Unione per la fornitura di reti e servizi mobili via satellite selezionando e autorizzando uno o più nuovi entranti dell'Unione ai fini del diritto d'uso di una porzione dedicata della banda 2 GHz per gli MSS.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1972.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)"servizi mobili via satellite" (mobile satellite services, MSS):
a)servizi di radiocomunicazione tra una stazione di terra mobile e una o più stazioni spaziali;
b)servizi di radiocomunicazione tra stazioni di terra mobili mediante una o più stazioni spaziali;
c)servizi di radiocomunicazione tra una stazione di terra mobile e uno o più componenti terrestri e/o aerei complementari;
2)"stazione di terra": apparecchiatura terrestre fissa che può essere utilizzata unicamente per trasmettere ("trasmittente"), per trasmettere o ricevere ("ricetrasmittente") oppure unicamente per ricevere ("ricevente") segnali di radiocomunicazione via satelliti o altre stazioni spaziali e che origina e/o termina il traffico (ad esempio per il backhaul) per la comunicazione con le stazioni spaziali;
3)"componenti terrestri complementari": stazioni di terra utilizzate presso posizioni fisse e impiegate per migliorare la disponibilità di servizi satellitari nelle aree geografiche coperte dall'impronta dei satelliti nelle quali non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali;
4)"componenti aerei complementari": stazioni aeree utilizzate presso posizioni specificate, nominali e fisse rispetto alla superficie della Terra e impiegate per migliorare la disponibilità di servizi satellitari nelle aree geografiche coperte dall'impronta dei satelliti nelle quali non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali;
5)"fornitura continua di MSS": la capacità di mantenere in essere senza interruzioni i servizi mobili via satellite in qualsiasi momento senza degrado della qualità del servizio o interruzioni del servizio;
6)"banda 2 GHz per gli MSS": spettro radio nelle bande di frequenze da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni Terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-Terra, armonizzato a livello di Unione a norma della decisione 2007/98/CE;
7)"blocco accoppiato": due blocchi di uguale quantità di spettro con spaziatura duplex di 190 MHz nella banda 2 GHz per gli MSS, uno utilizzato per le comunicazioni Terra-spazio e l'altro per le comunicazioni spazio-Terra;
8)"sistema MSS": un sistema in grado di fornire servizi mobili via satellite comprendente una o più stazioni spaziali in un'orbita terrestre o più stazioni spaziali in orbite terrestri diverse e che può comprendere componenti terrestri e/o aerei complementari;
9)"sistema ibrido": un sistema integrato costituito da un sistema MSS e da una rete terrestre (ad esempio mobile), che fornisce servizi di comunicazione affinché il sistema MSS garantisca copertura complementare per la rete terrestre;
10)"servizi di comunicazione governativa sicura": servizi mobili via satellite erogati a utenti autorizzati dai governi da fornitori che soddisfano requisiti adeguati in materia di sicurezza e resilienza, e che comprendono una o più delle applicazioni seguenti: sorveglianza, gestione delle crisi, attività di contrasto, connessione e protezione delle infrastrutture chiave, sicurezza pubblica, protezione civile/risposta alle emergenze, sicurezza dello Stato e difesa;
11)"livello di rete governativo dedicato": livello circoscritto del sistema MSS/ibrido, gestito dall'operatore selezionato sotto il controllo dell'Unione conformemente al presente regolamento e all'invito a presentare domande. La determinazione delle sue caratteristiche principali, la supervisione del suo sfruttamento e la determinazione dei suoi utenti devono essere effettuate tenendo conto dei principi e delle caratteristiche tecniche di cui al regolamento (UE) 2023/588. Tale rete fornisce un sottoinsieme di servizi di comunicazione governativa sicura a una categoria limitata di utenti governativi che soddisfano requisiti di sicurezza rafforzati, ad uso esclusivo dell'Unione, dei suoi Stati membri o delle autorità dell'Unione o degli Stati membri;
12)"sistema MSS/ibrido sicuro": un sistema MSS o un sistema ibrido, posseduto o controllato dall'UE o da uno o più dei suoi Stati membri o da una o più persone fisiche aventi esclusivamente cittadinanza degli Stati membri, destinato principalmente a fornire servizi di comunicazione governativa sicura nella banda 2 GHz per gli MSS;
13)"sistema MSS commerciale": un sistema MSS che fornisce MSS al pubblico;
14)"instradamento del traffico": instradamento del traffico delle comunicazioni mobili via satellite attraverso un componente terrestre complementare, un componente aereo complementare o una stazione di terra;
15)"sicurezza della catena di approvvigionamento": disponibilità, per tutta la durata di vita di un sistema, dei componenti, delle tecnologie, dei sistemi e del know-how critici necessari per la realizzazione e il funzionamento di tale sistema, comprese le misure di attenuazione dei rischi connessi a possibili perturbazioni dell'approvvigionamento di tali componenti, tecnologie e sistemi;
16)"operatore storico": un'impresa cui sono stati assegnati diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS conformemente alla decisione n. 626/2008/CE e alla decisione 2009/449/CE della Commissione e qualsiasi impresa che abbia legalmente acquisito il controllo della stessa;
17)"fatturato": importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;
18)"nuovo entrante dell'Unione": un'impresa che soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
19)"controllo": possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, in maniera diretta o indiretta attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
20) "struttura di gestione esecutiva": organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o a qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza.
Articolo 3
Coordinamento internazionale
1.Ai fini del coordinamento dell'uso delle frequenze, nell'immediato vicinato geografico dell'Unione, compresa la regione artica, la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per cooperare con i paesi confinanti con l'Unione e facilitare la coerenza/l'allineamento nell'autorizzazione della banda 2 GHz per gli MSS e il coordinamento a livello internazionale.
2.La Commissione, assistita dall'RSPG, promuove la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi al fine di massimizzare l'uso efficiente della banda 2 GHz per gli MSS a livello mondiale.
CAPO II – PROCEDURA DI SELEZIONE
Articolo 4
Norme generali
1.La Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, organizza e conduce una procedura di selezione comparativa per la concessione, a fronte della presentazione di una domanda, di diritti d'uso dello spettro radio per sei blocchi accoppiati da 5 MHz nella banda 2 GHz per gli MSS come segue:
a)un diritto d'uso relativo a due blocchi accoppiati da 5 MHz contigui principalmente per la fornitura di un sistema MSS/ibrido sicuro;
b)un diritto d'uso relativo a un blocco accoppiato da 5 MHz o suoi multipli, o a una porzione di un blocco accoppiato da 5 MHz condiviso, per la fornitura di un sistema MSS commerciale da parte di un nuovo entrante dell'Unione;
c)un diritto d'uso relativo a un blocco accoppiato da 5 MHz o suoi multipli, o a una porzione di un blocco accoppiato da 5 MHz condiviso, per la fornitura di un sistema MSS commerciale da parte di un richiedente di uno Stato membro o di un paese terzo.
La procedura di cui al primo comma è aperta, trasparente, non discriminatoria e proporzionata e si fonda su criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati noti in anticipo.
La Commissione si riserva il diritto di concedere o meno i diritti d'uso di cui al primo comma.
2.Ai richiedenti è offerta la possibilità di partecipare in condizioni eque e non discriminatorie alla procedura di selezione. Detta procedura è aperta a imprese singole e a imprese comuni, anche se non esercitano stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata.
3.Un richiedente può presentare più domande di diritti d'uso per sistemi MSS commerciali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). Una domanda può essere subordinata all'ottenimento da parte del richiedente di diritti d'uso per una determinata quantità minima di spettro.
La quantità massima di spettro che può essere concessa a un singolo richiedente per la fornitura di un sistema MSS commerciale di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), corrisponde a un blocco accoppiato da 10 MHz.
4.Il richiedente il diritto d'uso per la fornitura del sistema MSS/ibrido sicuro può inoltre presentare domanda per l'ottenimento di diritti d'uso per la fornitura di un sistema MSS commerciale alle condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.
5.L'invito a presentare domande e tutte le decisioni adottate dalla Commissione durante le fasi della procedura di selezione comparativa nonché della selezione finale dei richiedenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per l'esame e/o la valutazione delle domande, la Commissione chiede la consulenza e l'assistenza di un gruppo di esperti esterni. Tali esperti sono scelti in funzione delle loro competenze e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.
Articolo 5
Procedura di selezione comparativa
1.La procedura di selezione comparativa prevede al massimo una fase di ammissibilità, una prima fase di selezione e una seconda fase di selezione.
2.La Commissione, mediante atti di esecuzione, pubblica un invito a presentare domande che specifica, tra l'altro/in particolare, quanto segue:
a)i termini procedurali, le prove e i documenti da includere nelle domande;
b)i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, nonché i criteri di selezione e la loro ponderazione;
c)le condizioni di autorizzazione, compresa la data di inizio della fornitura continua di MSS;
d)il pagamento di eventuali contributi finanziari e annuali;
e)se del caso, i criteri adeguati per garantire la compatibilità tra i sistemi MSS e i sistemi ibridi che consentirebbero la continuità dei servizi degli operatori storici e la fornitura di servizi innovativi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
3.Le domande sono presentate alla Commissione.
4.Nella fase di ammissibilità, la Commissione valuta l'ammissibilità dei richiedenti sulla base dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10, a seconda dei casi, e della completezza delle loro domande. La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità entro un termine determinato compreso tra cinque e venti giorni lavorativi dalla notifica. Se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine prescritto, la domanda è considerata inammissibile. La Commissione comunica senza indugio ai richiedenti se le loro domande sono considerate ammissibili o meno e pubblica un elenco dei richiedenti ammissibili.
5.La prima fase di selezione inizia entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili di cui al paragrafo 4. La Commissione valuta se i richiedenti ammissibili soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 1, a seconda dei casi. Nel corso della prima fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità e la sostenibilità delle domande.
6.Se i richiedenti non sono selezionati nella prima fase conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione conduce la seconda fase di selezione e stila una graduatoria dei richiedenti ammissibili sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 12, paragrafo 1, a seconda dei casi.
7.La Commissione può adottare un atto delegato al fine di estendere i requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 9 ai richiedenti di paesi geograficamente vicini, in particolare nei casi in cui la partecipazione di richiedenti provenienti da tali paesi apporterebbe un valore aggiunto significativo in termini di accesso a tecnologie, beni o servizi specifici o faciliterebbe il coordinamento a vantaggio di una copertura senza soluzione di continuità delle zone di frontiera. Tale atto delegato specifica le condizioni di partecipazione e comprende misure volte a garantire la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, nonché eventuali limitazioni all'accesso dei richiedenti di paesi terzi, compresi i membri di un'impresa comune, al livello di rete governativo dedicato.
8.La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta decisioni motivate sulla non ricevibilità o non ammissibilità di una domanda, a seconda dei casi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 6
Fase di ammissibilità per il sistema MSS/ibrido sicuro
1.Al richiedente il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per il sistema MSS/ibrido sicuro si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
a)essere un soggetto giuridico, compresa un'impresa comune, stabilito in uno Stato membro e la cui gestione esecutiva è stabilita nell'Unione;
b)essere controllato direttamente o indirettamente soltanto dall'Unione o da uno o più Stati membri o da persone fisiche aventi esclusivamente la cittadinanza di Stati membri, e non essere soggetto al controllo di un paese terzo o di un cittadino di un paese terzo;
c)non essere soggetto a obblighi nell'ambito della giurisdizione di un paese terzo;
d)impegnarsi a sostenere e promuovere gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea;
e)impegnarsi a svolgere tutte le attività pertinenti relative al funzionamento del sistema MSS/ibrido sicuro in uno o più Stati membri;
f)disporre di una o più notifiche appropriate presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) relative alla banda 2 GHz per gli MSS provenienti da uno Stato membro e adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità del sistema MSS/ibrido sicuro al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
2.Se il richiedente è una persona giuridica avente la forma di un'impresa comune, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), si applicano a ciascuna persona fisica o giuridica dell'impresa comune, mentre il requisito di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica ad almeno un membro dell'impresa comune.
3.Se il richiedente per un sistema MSS/ibrido sicuro presenta domanda anche per un sistema MSS commerciale, a tale parte si applicano gli articoli 9, 11 e 12.
4.I richiedenti specificano l'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo finanziario una tantum per il diritto d'uso di un blocco accoppiato da 5 MHz nella banda 2 GHz per gli MSS, che è pari o superiore all'importo minimo specificato nell'invito a presentare domande.
Articolo 7
Prima fase di selezione per il sistema MSS/ibrido sicuro
1.Ai richiedenti il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per il sistema MSS/ibrido sicuro si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
a)dimostrare di soddisfare pienamente i prerequisiti da 1 a 4 di cui all'allegato;
b)impegnarsi a fornire la disponibilità di servizi satellitari governativi sicuri in tutti gli Stati membri e ad almeno il 95 % della popolazione e su almeno il 90 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro entro cinque anni dalla data di inizio della fornitura continua di MSS;
c)impegnarsi a instradare il traffico, generato dall'uso di tutti i servizi da parte di utenti finali situati nel territorio dell'Unione od originato da o diretto verso l'Unione, all'interno del territorio dell'Unione;
d)dimostrare la capacità tecnica e finanziaria e la preparazione allo sviluppo, al lancio e al funzionamento del sistema MSS/ibrido sicuro proposto e alla fornitura di servizi entro la data di inizio della fornitura continua di MSS;
e)garantire un livello elevato di sicurezza della catena di approvvigionamento almeno per i componenti chiave del sistema MSS/ibrido sicuro, il che garantisce una fornitura affidabile di servizi di comunicazione governativa sicura;
f)garantire che almeno i componenti chiave del sistema MSS/ibrido sicuro, come specificato nell'invito a presentare domande, siano fabbricati nell'UE e integrino tecnologie dell'Unione;
g)garantire l'integrazione con le capacità esistenti e future dei servizi di comunicazione sicuri IRIS2, come stabilito nel regolamento (UE) 2023/588, in particolare attraverso la creazione di un livello di rete governativo dedicato avente il massimo grado di sicurezza, che garantisca l'interconnessione con le infrastrutture e le tecnologie di terra di IRIS2;
h)impegnarsi a fornire la capacità per una copertura di back-up e complementare nonché per la connettività direct-to-device dei sistemi europei di comunicazione critica istituiti dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce i sistemi europei di comunicazione critica;
i)dimostrare la sicurezza del funzionamento, anche garantendo che per tutti i dati generati e instradati nel territorio dell'Unione non sia possibile l'intervento di terzi nella fornitura di servizi di comunicazione governativa sicura;
j)dimostrare che le informazioni classificate UE (ICUE) e le informazioni sensibili non classificate relative alla fornitura di servizi di comunicazione governativa sicura sono protette in modo efficace dagli accessi non autorizzati.
2.La procedura di selezione si considera completata dopo la prima fase di selezione se un solo richiedente ammissibile è considerato idoneo. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione motivata sulla selezione di tale richiedente per il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per il sistema MSS/ibrido sicuro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3.La Commissione può decidere di non assegnare la porzione della banda 2 GHz per gli MSS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), se conclude che, pur soddisfacendo i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, nessuno dei richiedenti ha dimostrato in modo convincente un livello elevato di capacità per la realizzazione e il funzionamento di un sistema MSS/ibrido sicuro. In tal caso, la Commissione può riavviare la procedura di selezione per il sistema MSS/ibrido sicuro.
Articolo 8
Seconda fase di selezione per il sistema MSS/ibrido sicuro
1.La Commissione stila una graduatoria dei richiedenti ammissibili al diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per il sistema MSS/ibrido sicuro sulla base dei criteri di selezione seguenti, che sono ulteriormente specificati nell'invito a presentare domande, anche per quanto riguarda la ponderazione:
a)popolazione e copertura geografica nell'Unione entro 10 anni dalla data di inizio della fornitura continua di MSS, compresi i sottocriteri seguenti:
i)il grado di copertura in termini di popolazione nell'Unione, sulla base della popolazione nelle zone residenziali o commerciali, comprese le zone polari ad alta latitudine all'interno del territorio dell'Unione, all'interno dell'area di servizio del sistema;
ii)il grado di copertura geografica nell'Unione, sulla base della superficie terrestre aggregata, delle zone economiche esclusive e delle acque territoriali di tutti gli Stati membri, all'interno dell'area di servizio del sistema;
iii)il grado di copertura geografica al di fuori dell'Unione, sulla base dell'area di servizio del sistema all'interno dei territori di paesi terzi e in alto mare;
b)calendario della disponibilità di servizi di comunicazione governativa sicura in tutti gli Stati membri entro 10 anni dalla data di inizio della fornitura continua di MSS;
c)misura in cui sono conseguiti gli obiettivi di politica pubblica, l'integrità, la sicurezza e la resilienza dei servizi;
d)capacità di un sistema MSS di essere integrato in un sistema ibrido e di fornire più strati orbitali;
e)qualità, adeguatezza e solidità dell'integrazione con IRIS2, come specificato nell'invito a presentare domande;
f)misura in cui il sistema MSS/ibrido sicuro consente la fornitura a duplice uso di servizi di comunicazione governativa sicura e servizi di comunicazione commerciali;
g)valore aggiunto dell'Unione, conformemente ai sottocriteri seguenti:
i)la misura in cui il sistema MSS/ibrido sicuro rafforza le capacità industriali dell'Unione lungo tutta la catena di approvvigionamento della tecnologia digitale, tra l'altro in termini di progettazione, costruzione, lancio e funzionamento dei satelliti, compreso il software;
ii)il livello di integrazione di tecnologie dell'Unione, compreso l'uso dei risultati derivanti da programmi di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione;
h)ambito di applicazione dei servizi di comunicazione governativa sicura, compreso un percorso di realizzazione verso la fornitura di servizi direct-to-device;
i)sconto offerto per i servizi a utenti governativi rispetto agli utenti commerciali (tasso di sconto);
j)livello di uso efficiente dello spettro;
k)livello di implementazione di comunicazioni quantistiche sicure;
l)importo del contributo finanziario una tantum per un blocco accoppiato da 5 MHz.
2.Dopo la seconda fase di selezione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione motivata sulla non ammissibilità dei richiedenti e sulla selezione del richiedente ammissibile con il punteggio più elevato per il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per il sistema MSS/ibrido sicuro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3.La Commissione può decidere di non assegnare la porzione della banda 2 GHz per gli MSS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), se conclude che, pur soddisfacendo i requisiti di ricevibilità e ammissibilità e i criteri di selezione, nessuno dei richiedenti ha dimostrato in modo convincente un livello elevato di capacità per la realizzazione e il funzionamento di un sistema MSS/ibrido sicuro. In tal caso, la Commissione può riavviare la procedura di selezione per il sistema MSS/ibrido sicuro.
Articolo 9
Fase di ammissibilità per i sistemi MSS commerciali dei nuovi entranti dell'Unione
1.Ai nuovi entranti dell'Unione si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti per il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS commerciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b):
a)essere soggetti giuridici, compresa un'impresa comune, stabiliti in uno Stato membro e la cui gestione esecutiva è stabilita nell'Unione;
b)essere controllati direttamente o indirettamente soltanto dall'Unione o da uno o più Stati membri o da persone fisiche aventi esclusivamente la cittadinanza di Stati membri;
c)non essere soggetti a obblighi nell'ambito della giurisdizione di un paese terzo in relazione alla fornitura di MSS nell'Unione;
d)esercitare il pieno controllo sulla propria struttura societaria e sul proprio processo decisionale in modo tale che la propria capacità di adempiere e completare gli obblighi previsti dal presente regolamento non sia vincolata o limitata in alcun modo;
e)non contravvenire agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea;
f)per quanto riguarda la cibersicurezza e la sicurezza dei dati, non essere soggetti alla giurisdizione di un paese terzo che impone loro di comunicare informazioni sulle vulnerabilità del software o dell'hardware alle autorità di tale paese terzo prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità oppure non essere soggetti alla giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale esiste una dichiarazione pubblica per conto dell'Unione o di qualsiasi Stato membro secondo cui autori di minacce che operano al di fuori del territorio di tale paese terzo hanno svolto attività o campagne informatiche dolose;
g)essere interessati da una o più notifiche appropriate presso l'UIT relative alla banda 2 GHz per gli MSS e adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità del sistema MSS commerciale proposto al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
2.Per ciascuna notifica presso l'UIT effettuata da un'amministrazione notificante di un paese terzo, i richiedenti forniscono prove del fatto che la giurisdizione di tale paese prevede una gestione e una risoluzione efficaci delle controversie in caso di interferenze dannose e mette in atto strumenti per l'assunzione immediata di responsabilità in caso di uso illecito.
3.Se il richiedente è una persona giuridica avente la forma di un'impresa comune, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), si applicano a ciascun membro dell'impresa comune, mentre il requisito di cui al paragrafo 1, lettera g), si applica ad almeno un membro dell'impresa comune.
4.I richiedenti allegano dichiarazioni e prove relative al numero richiesto di blocchi accoppiati di spettro da 5 MHz o parte di essi nella banda 2 GHz per gli MSS e al loro uso effettivo.
5.I richiedenti specificano l'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo finanziario una tantum per il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per singolo blocco accoppiato da 5 MHz o parte di esso, che è pari o superiore all'importo specificato nell'invito a presentare domande.
Articolo 10
Fase di ammissibilità per i sistemi MSS commerciali di richiedenti di uno Stato membro o di un paese terzo
1.Ai richiedenti l'uso della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS commerciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
a)essere stabiliti nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, designare un punto di contatto unico nell'Unione che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri e con la Commissione;
b)esercitare il pieno controllo sulla propria struttura societaria e sul proprio processo decisionale in modo tale che la propria capacità di adempiere e completare gli obblighi previsti dal presente regolamento non sia vincolata o limitata in alcun modo;
c)se i richiedenti sono soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto giuridico di un paese terzo, deve essere dimostrato che sono attuate misure giuridiche, tecniche e organizzative adeguate per impedire l'accesso di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo ai dati dei clienti;
d)non contravvenire alle politiche in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea;
e)per quanto riguarda la cibersicurezza e la sicurezza dei dati, non essere soggetti alla giurisdizione di un paese terzo che impone loro di comunicare informazioni sulle vulnerabilità del software o dell'hardware alle autorità di tale paese terzo prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità oppure non essere soggetti alla giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale esiste una dichiarazione pubblica per conto dell'Unione o di qualsiasi Stato membro secondo cui autori di minacce che operano al di fuori del territorio di tale paese terzo hanno svolto attività o campagne informatiche dolose;
f)essere interessati da una o più notifiche appropriate presso l'UIT relative alla banda 2 GHz per gli MSS e adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità del sistema MSS commerciale proposto al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
2.Per ciascuna notifica presso l'UIT effettuata da un'amministrazione notificante di un paese terzo, i richiedenti forniscono prove del fatto che la giurisdizione di tale paese prevede una gestione e una risoluzione efficaci delle controversie in caso di interferenze dannose e mette in atto strumenti per l'assunzione immediata di responsabilità in caso di uso illecito.
3.Se il richiedente è un'impresa comune, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), si applicano a ciascun membro dell'impresa comune, mentre il requisito di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica ad almeno un membro dell'impresa comune.
4.I richiedenti allegano dichiarazioni e prove relative al numero richiesto di blocchi accoppiati di spettro da 5 MHz o parte di essi nella banda 2 GHz per gli MSS e al loro uso effettivo.
5.I richiedenti specificano l'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo finanziario una tantum per il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per singolo blocco accoppiato da 5 MHz o parte di esso, che è pari o superiore all'importo specificato nell'invito a presentare domande.
Articolo 11
Prima fase di selezione per i sistemi MSS commerciali
1.Ai richiedenti il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS commerciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
a)dimostrare di soddisfare pienamente i prerequisiti da 1 a 4 di cui all'allegato;
b)impegnarsi a fornire i servizi in tutti gli Stati membri e ad almeno il 95 % della popolazione e su almeno il 90 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro entro cinque anni dalla data di inizio della fornitura continua di MSS;
c)impegnarsi a instradare il traffico, generato dall'uso di tutti i servizi da parte di utenti finali situati nel territorio dell'Unione od originato da o diretto verso l'Unione, all'interno del territorio dell'Unione;
d)dimostrare la capacità tecnica e finanziaria e la preparazione allo sviluppo, al lancio e al funzionamento del sistema MSS commerciale proposto e alla fornitura di MSS entro la data di inizio della fornitura continua di MSS;
e)garantire un livello elevato di sicurezza della catena di approvvigionamento almeno per i componenti chiave del sistema MSS commerciale, come specificato nell'invito a presentare domande, il che garantisce la fornitura affidabile di MSS;
f)dimostrare la sicurezza delle operazioni, anche garantendo che, per tutti i dati generati e instradati nel territorio dell'Unione:
i)non sia possibile l'intervento di un terzo nella fornitura del servizio;
ii)le informazioni sensibili relative alla fornitura del servizio siano protette in maniera efficace dagli accessi non autorizzati;
g)dimostrare che l'integrità, la sicurezza e la resilienza dei servizi sono garantite da soggetti responsabili nell'UE;
h)garantire un uso efficiente dello spettro.
2.La procedura di selezione è completata dopo la prima fase di selezione se la quantità totale di spettro richiesta da tutti i richiedenti ammissibili non supera la quantità di spettro disponibile per i sistemi MSS commerciali a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c). La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione motivata sulla selezione di tali richiedenti il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS commerciali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
Articolo 12
Seconda fase di selezione per i sistemi MSS commerciali
1.La Commissione stila una graduatoria dei richiedenti ammissibili a beneficiare di diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS commerciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base dei criteri di selezione seguenti, che sono ulteriormente specificati nell'invito a presentare domande, anche per quanto riguarda la ponderazione:
a)popolazione e copertura geografica nell'Unione entro 10 anni dalla data di inizio della fornitura continua di MSS, compresi i sottocriteri seguenti:
i)il grado di copertura in termini di popolazione nell'Unione, sulla base della popolazione nelle zone residenziali e commerciali, comprese le zone polari ad alta latitudine all'interno del territorio dell'Unione, all'interno dell'area di servizio del sistema;
ii)il grado di copertura geografica, sulla base della superficie terrestre aggregata, delle zone economiche esclusive e delle acque territoriali di tutti gli Stati membri, all'interno delle aree di servizio del sistema;
b)calendario della disponibilità di servizi in tutti gli Stati membri entro 10 anni dalla data di inizio della fornitura continua di MSS;
c)misura in cui il sistema MSS commerciale consente la fornitura a duplice uso di servizi di comunicazione governativa sicura e servizi di comunicazione commerciali;
d)valore aggiunto dell'Unione, conformemente ai sottocriteri seguenti:
i)la misura in cui il sistema MSS commerciale rafforza le capacità industriali dell'Unione lungo tutta la catena di approvvigionamento della tecnologia digitale, tra l'altro in termini di progettazione, costruzione, lancio e funzionamento dei satelliti, compreso il software;
ii)il livello di integrazione di tecnologie dell'Unione, compreso l'uso dei risultati derivanti da programmi di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione;
iii)la misura in cui sono conseguiti gli obiettivi di politica pubblica, l'integrità, la sicurezza e la resilienza dei servizi;
e)vantaggi per i consumatori e concorrenziali, conformemente ai sottocriteri seguenti:
i)il calendario della fornitura su vasta scala di servizi nella banda 2 GHz per gli MSS e il relativo numero di utenti finali e/o dispositivi serviti con capacità specifiche del sistema in termini di qualità del servizio;
ii)l'ambito di applicazione dei servizi forniti, compreso un percorso di realizzazione verso i servizi direct-to-device;
f)promozione della concorrenza, anche attraverso la fornitura di accesso all'ingrosso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie oppure di una rete esclusivamente all'ingrosso;
g)prevenzione di minacce alla concorrenza, in particolare dovute alla possibile creazione o al rafforzamento di una posizione dominante;
h)uso efficiente dello spettro, conformemente ai sottocriteri seguenti:
i)la quantità complessiva di spettro richiesto;
ii)le caratteristiche di capacità del flusso di dati aggregati, dei sistemi di antenne, dei tipi di carichi utili, del riutilizzo della frequenza, dell'orbita e dei satelliti che servono l'Unione;
iii)la capacità di condividere lo spettro e/o di coesistere in modo efficiente con altri utenti all'interno della banda 2 GHz per gli MSS;
i)misura in cui sono conseguiti gli obiettivi di politica pubblica non contemplati alle lettere a), e) e g), conformemente ai sottocriteri seguenti:
i)la prestazione di servizi d'interesse pubblico che contribuiscono alla protezione della salute e della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini;
ii)la garanzia dell'interoperabilità e l'aggiornamento periodico del sistema satellitare;
iii)l'impatto ambientale complessivo del sistema;
j)importo del contributo finanziario una tantum per MHz per il diritto d'uso richiesto per la banda 2 GHz per gli MSS per singolo blocco accoppiato da 5 MHz o parti dello stesso.
2.Dopo la seconda fase di selezione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione motivata sulla non ammissibilità dei richiedenti e sulla selezione dei richiedenti con il punteggio più elevato per singolo blocco accoppiato da 5 MHz, tenendo conto della quantità di spettro disponibile per i sistemi MSS commerciali a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
CAPO III – AUTORIZZAZIONE DELL'UNIONE NELLA BANDA 2 GHz PER GLI MSS
Articolo 13
Autorizzazione dell'Unione
1.L'uso dello spettro radio nella banda 2 GHz per gli MSS da parte dei richiedenti selezionati è soggetto ad autorizzazione dell'Unione, rilasciata dalla Commissione, alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 1, a seconda dei casi.
2.L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 comprende un'autorizzazione generale per la fornitura di MSS e per le reti satellitari che forniscono MSS, comprese le stazioni di terra e, se del caso, i componenti terrestri e aerei complementari, che è soggetta unicamente alle eventuali condizioni specificate conformemente al paragrafo 5.
3.L'autorizzazione dell'Unione conferisce all'impresa autorizzata gli stessi diritti e obblighi in ciascuno Stato membro senza che sia necessario effettuare notifiche distinte o chiedere un'autorizzazione distinta a ogni singolo Stato membro.
4.L'autorizzazione generale di cui al paragrafo 2 conferisce all'impresa autorizzata i diritti minimi derivanti dall'autorizzazione generale di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2018/1972. Gli articoli 18 e 19 di tale direttiva si applicano mutatis mutandis all'autorizzazione generale di cui al paragrafo 2 per quanto concerne le modifiche, le limitazioni e la revoca dei diritti e degli obblighi [a norma dell'autorizzazione generale].
5.La Commissione, tenendo conto di eventuali pareri del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG), impone, mediante atti di esecuzione, le condizioni che corredano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 tra quelle elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva (UE) 2018/1972, che comprendono, tra l'altro:
a)il mantenimento dell'integrità, della sicurezza e della resilienza delle reti satellitari e dei servizi di comunicazione satellitare;
b)il rispetto delle norme in materia di cibersicurezza, compresi i requisiti relativi alle catene di approvvigionamento delle TIC a norma del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulla cibersicurezza 2);
c)il mantenimento del controllo permanente sulla trasmissione di tutte le stazioni radio, comprese le stazioni di terra e, se del caso, i componenti terrestri e aerei complementari, che utilizzano lo spettro radio autorizzato a norma dell'autorizzazione dell'Unione, anche quando sono di proprietà di terzi, installate o gestite da terzi o non sono situate all'interno dell'Unione;
d)l'adempimento degli obblighi in materia di conservazione dei dati e intercettazione legale, nonché degli obblighi relativi alle prove elettroniche nei procedimenti penali conformemente al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'atto di esecuzione adottato a norma del primo comma stabilisce criteri oggettivi per designare gli obblighi in materia di conservazione dei dati e intercettazione legale e rappresentanti legali in conformità della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono stabiliti come condizione per l'autorizzazione satellitare dell'UE.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
6.L'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esonera il suo titolare dagli obblighi di coordinamento e condivisione dello spettro per quanto riguarda le reti satellitari o i servizi di comunicazione satellitare esistenti o futuri nell'Unione, derivanti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
7.Qualora non sia un operatore storico, un'impresa autorizzata che fornisce un sistema MSS commerciale, su richiesta di un operatore storico, negozia con quest'ultimo una soluzione per la prosecuzione temporanea dei servizi esistenti al momento dell'adozione della presente proposta e descritti nell'invito a presentare domande per un massimo di [cinque] anni dalla data dell'autorizzazione. Tale soluzione può includere l'accesso condiviso a uno spettro sufficiente nell'ambito del diritto d'uso del richiedente selezionato. In seguito a trattative condotte in buona fede da entrambe le parti, gli operatori storici danno accesso alle loro infrastrutture o alla loro proprietà intellettuale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e possono sottoporre la loro controversia ad arbitrato conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.
8.Qualsiasi sede di arbitrato convenuta tra le parti per la risoluzione di controversie o reclami derivanti dal presente regolamento o ad esso connessi si trova all'interno dell'Unione. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre alla Commissione qualsiasi controversia derivante dal presente regolamento. In tali casi, la Commissione agisce in qualità di autorità di risoluzione delle controversie e applica, mutatis mutandis, la procedura di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/1972.
Articolo 14
Condizioni d'uso della banda 2 GHz per gli MSS ai fini della fornitura del sistema MSS/ibrido sicuro
1.Il titolare dell'autorizzazione per il sistema MSS/ibrido sicuro, rilasciata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, come autorizzazione dell'Unione, è soggetto alle condizioni seguenti:
a)utilizzare lo spettro principalmente per fornire un sistema MSS o ibrido sicuro;
b)versare un contributo finanziario una tantum come proposto nella domanda e contributi annuali per i diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS;
c)fornire servizi di comunicazione governativa sicura a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in tutti gli Stati membri a favore di:
i)un'autorità pubblica dell'Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica;
ii)una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui al punto i);
d)se del caso, utilizzare la capacità disponibile, non utilizzata per la fornitura su vasta scala di servizi di comunicazione governativa sicura, per la fornitura di servizi MSS commerciali su richiesta conformemente al paragrafo 2 sulla base di un processo di definizione delle priorità predefinito;
e)accettare di lavorare per conto o sotto il controllo di un'autorità pubblica dell'Unione o di uno Stato membro o di un organismo incaricato di esercitare un'autorità pubblica, conformemente al diritto dell'Unione;
f)garantire l'integrazione del sistema MSS/ibrido sicuro con l'architettura del sistema IRIS2, conformemente alle specifiche di cui al regolamento (UE) 2023/588 e all'invito a presentare domande;
g)utilizzare lo spettro in modo efficiente rispettando nel contempo le prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 e raggiungendo le tappe fondamentali 5 e 6 di cui all'allegato entro il termine specificato nella domanda;
h)impiegare i diritti d'uso in modo coerente con le politiche dell'Unione che si basano sullo spettro radio, non causando interferenze dannose a sistemi satellitari autorizzati nell'Unione o finanziati nell'ambito di programmi dell'Unione;
i)onorare gli impegni assunti nella sua domanda o durante la procedura di selezione comparativa, indipendentemente dalla fase, per l'intera durata del diritto d'uso dello spettro;
j)sfruttare attività tra cui figurano la gestione, la manutenzione, il miglioramento continuo e la protezione dell'infrastruttura satellitare e terrestre, compresa la gestione della ricostituzione e del ciclo di vita di tecnologie e componenti critici;
k)attuare misure volte a garantire la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2021/696;
l)presentare alla Commissione e al comitato per le comunicazioni una relazione annuale che illustri lo stato di sviluppo del sistema proposto.
2.Il titolare del diritto d'uso per i sistemi MSS/ibridi sicuri deve sempre dare priorità alla fornitura di servizi di comunicazione governativa sicura rispetto alla fornitura di MSS commerciali.
Se ottiene anche un diritto d'uso per un sistema MSS commerciale conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, il titolare del diritto d'uso per il sistema MSS/ibrido sicuro può utilizzare lo spettro nell'ambito di entrambi i diritti in modo condiviso per entrambi i sistemi, continuando a dare priorità incondizionata alla fornitura di servizi di comunicazione governativa sicura.
La fornitura di MSS commerciali non pregiudica la qualità e la sicurezza dei servizi di comunicazione governativa sicura.
3.La Commissione può revocare il diritto d'uso dello spettro conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, qualora stabilisca che lo spettro non è utilizzato in modo efficiente dopo un periodo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dell'Unione. L'uso efficiente dello spettro nella banda 2 GHz per gli MSS è definito dalla Commissione in disposizioni dettagliate per il monitoraggio stabilite conformemente all'articolo 19, paragrafo 1.
Articolo 15
Condizioni d'uso della banda 2 GHz per gli MSS ai fini della fornitura di sistemi MSS commerciali
1.Il titolare dell'autorizzazione per un sistema MSS commerciale, rilasciata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, è soggetto alle condizioni seguenti:
a)utilizzare lo spettro esclusivamente per la fornitura di un sistema MSS;
b)garantire che la componente spaziale di un sistema MSS rappresenti la parte predominante del traffico totale di dati;
c)utilizzare lo spettro in modo efficiente rispettando nel contempo le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11 e raggiungendo le tappe fondamentali 5 e 6 di cui all'allegato entro il termine specificato nella domanda;
d)utilizzare il diritto in modo coerente con le politiche dell'Unione che si basano sullo spettro radio, in particolare evitando di rischiare di causare o evitando di causare interferenze dannose a qualsiasi sistema satellitare autorizzato nell'Unione o finanziato nell'ambito di programmi dell'Unione e concedendo l'accesso alla banda 2 GHz per gli MSS nell'ambito di tale diritto su richiesta di un'autorità competente in tempi di crisi, sulla base di un processo di definizione delle priorità predefinito;
e)onorare gli impegni assunti nelle sue domande o durante la procedura di selezione comparativa, indipendentemente dalla fase, per l'intera durata del diritto d'uso dello spettro;
f)versare un contributo finanziario una tantum come proposto nella domanda e contributi annuali per i diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS;
g)concedere, su richiesta, un accesso all'ingrosso a condizioni oggettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti;
h)non concludere accordi di esclusiva con fornitori di servizi al dettaglio se l'impresa selezionata fornisce più del 50 % dei servizi mobili via satellite all'ingrosso o al dettaglio in un determinato Stato membro;
i)presentare alla Commissione e al comitato una relazione annuale che illustri lo stato di sviluppo del sistema proposto.
2.La Commissione può revocare il diritto d'uso dello spettro conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, qualora stabilisca che lo spettro non è utilizzato in modo efficiente dopo un periodo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dell'Unione. L'uso efficiente di blocchi accoppiati da 5 MHz nella banda 2 GHz per gli MSS è definito dalla Commissione in disposizioni dettagliate per il monitoraggio stabilite conformemente all'articolo 19, paragrafo 1.
Articolo 16
Durata e rinnovo dei diritti d'uso
1.La durata del diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS è determinata dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1. La durata è di 20 anni.
2.Le imprese selezionate e gli eventuali successori legali soddisfano i criteri di ricevibilità e ammissibilità e le condizioni di autorizzazione per tutta la durata del diritto d'uso.
3.Il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS è rinnovato una volta per una durata analoga e a condizioni analoghe su richiesta del titolare.
4.La Commissione può decidere, almeno cinque anni prima della scadenza del diritto d'uso, di non rinnovarlo e di lasciarlo scadere. Prima di tale scadenza e al fine di garantire la continuità del servizio, la Commissione organizza una procedura di selezione e autorizzazione aperta, trasparente e non discriminatoria per concedere nuovi diritti o rinnovare i diritti esistenti con una durata diversa o a condizioni diverse per uno o più dei motivi seguenti:
a)il conseguimento di obiettivi di politica pubblica ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, tenendo conto anche dell'importanza degli investimenti esistenti;
b)l'attuazione di una nuova misura tecnica di attuazione adottata conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
c)la mancata attuazione di una delle condizioni associate al diritto d'uso in questione da parte del suo titolare;
d)la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione;
e)la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;
f)l'evoluzione significativa del valore dello spettro.
5.La decisione di rinnovo è accompagnata da un riesame dei contributi annuali e dei contributi finanziari una tantum per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS.
Articolo 17
Trasferimento e affitto dei diritti d'uso
1.I diritti d'uso per i sistemi MSS commerciali possono essere trasferiti soltanto a imprese che soddisfano i criteri di ricevibilità e ammissibilità e le condizioni di autorizzazione.
2.I diritti d'uso per la fornitura di sistemi MSS/ibridi sicuri non possono essere trasferiti.
3.Il titolare dei diritti d'uso per i sistemi MSS commerciali notifica la propria intenzione di trasferire o affittare i diritti d'uso di blocchi della banda 2 GHz per gli MSS, nonché la relativa data effettiva e le relative condizioni, alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni.
4.La Commissione adotta una decisione per autorizzare il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso di un sistema mobile via satellite commerciale, fatta eccezione per i casi in cui:
a)esiste un rischio di distorsione della concorrenza;
b)esiste il rischio che il nuovo utente non sia in grado di soddisfare i criteri di ricevibilità e di ammissibilità o le condizioni di autorizzazione o gli impegni assunti dal titolare originario del diritto d'uso durante la procedura di selezione;
c)esiste un rischio per la sovranità, la resilienza, la sicurezza o la difesa dell'Unione;
d)esiste un rischio significativo di interruzione della continuità del servizio o di uso inefficiente dello spettro;
e)il massimale dello spettro di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è già stato raggiunto.
5.A decorrere dalla data del trasferimento o dell'affitto, il cessionario o il locatario è vincolato dalle condizioni originarie associate al diritto d'uso e dagli impegni assunti dal titolare originario del diritto d'uso nel corso della procedura di selezione. Il diritto d'uso non è utilizzato per fornire a utenti finali un servizio diverso da quello originariamente previsto nella domanda, salvo autorizzazione da parte della Commissione.
6.Qualsiasi accordo che comporti una modifica del controllo di un'impresa selezionata è notificato alla Commissione prima che produca effetti giuridici ed è soggetto ad approvazione da parte di quest'ultima. La Commissione revoca il diritto d'uso se, a seguito della modifica del controllo, uno dei requisiti o criteri di cui agli articoli da 6 a 12, a seconda dei casi, non è più soddisfatto.
Articolo 18
Contributi per i diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS
1.Il titolare di un diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS versa un contributo finanziario una tantum che rispecchia il valore del diritto per il richiedente e garantisce un'allocazione efficiente dello spettro. L'importo proposto del contributo deve essere specificato nella domanda. Su richiesta, la Commissione può consentire che il contributo finanziario una tantum sia corrisposto a rate.
2.La Commissione stabilisce il livello minimo del contributo finanziario una tantum, al fine di garantire un'allocazione efficiente della banda 2 GHz per gli MSS nonché l'efficacia degli investimenti nei sistemi e nei servizi mobili via satellite e della realizzazione di tali sistemi e servizi. I richiedenti tengono conto di tale livello minimo nelle loro domande. Il livello minimo del contributo una tantum può essere diverso per i sistemi MSS commerciali e per il sistema MSS ibrido sicuro.
3.La Commissione riscuote i contributi finanziari una tantum mediante una decisione che può essere destinata ai richiedenti selezionati. L'importo totale di tutti i contributi finanziari una tantum è stanziato a sostegno degli obiettivi della leadership digitale a norma del regolamento (UE) [rif.] che istituisce il Fondo europeo per la competitività [nota a piè di pagina] o degli atti che lo sostituiscono. Il contributo finanziario una tantum costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna conformemente all'articolo [5, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività e all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4.Tutti i titolari di diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS versano un contributo annuale. La Commissione fissa i contributi annuali per blocco di spettro o parti di esso in modo da rispecchiare il valore effettivo del diritto d'uso per contribuire all'uso efficiente della banda 2 GHz per gli MSS. I contributi annuali coprono almeno i costi relativi alla gestione, al controllo e all'esecuzione dell'autorizzazione generale, delle procedure relative allo spettro e delle misure di autorizzazione a livello di Unione, compresi i costi delle condizioni di autorizzazione, del monitoraggio e della conformità, nonché i costi sostenuti da qualsiasi organismo dell'Unione che assista la Commissione nella gestione dello spettro.
5.La Commissione o qualsiasi organismo dell'Unione che la assiste nella gestione dello spettro riscuote i contributi annuali stabiliti da una o più decisioni che possono essere destinate ai titolari selezionati. Le entrate generate dai contributi annuali costituiscono entrate con destinazione specifica esterne conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali entrate sono destinate a coprire i costi amministrativi stimati connessi alla gestione, al controllo e all'esecuzione dell'autorizzazione generale, alle procedure relative allo spettro e alle misure di autorizzazione a livello di Unione, compresi il monitoraggio e la conformità. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell'Unione.
6.Entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto delegato, stabilisce la metodologia per fissare i livelli minimi del contributo finanziario una tantum e l'importo dei contributi annuali, nonché altri dettagli pertinenti relativi all'istituzione, alla riscossione, al riesame, all'assegnazione e, se necessario, alla gestione dei fondi. L'atto delegato specifica altresì il trattamento preciso delle entrate a livello di bilancio dell'Unione e il tipo di assegnazione a una determinata spesa.
7.La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce il livello del contributo annuale e i livelli minimi del contributo finanziario una tantum tenendo conto della metodologia di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
Articolo 19
Monitoraggio ed esecuzione
1.La Commissione e gli Stati membri [che collaborano in seno al comitato e all'RSPG] monitorano il rispetto, da parte dei titolari di autorizzazioni dell'Unione per i diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS, delle pertinenti condizioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, nonché del diritto dell'Unione e del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT applicabili, e adottano misure adeguate per affrontare eventuali casi di non conformità.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce disposizioni dettagliate per il monitoraggio e l'esecuzione coordinati delle autorizzazioni dell'Unione per la banda 2 GHz per gli MSS. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
2.La Commissione esamina qualsiasi presunta violazione specifica di una condizione associata a un'autorizzazione dell'Unione o di qualsiasi disposizione del presente regolamento. L'RSPG assiste la Commissione nel suo esame.
Qualora ritenga che il titolare di un'autorizzazione dell'Unione non rispetti una qualsiasi delle condizioni dell'autorizzazione all'uso dello spettro o delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità nazionale competente sottopone la questione all'attenzione della Commissione e dell'RSPG.
Qualora constati che il titolare di un'autorizzazione dell'Unione non rispetta una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione ne informa il soggetto in questione.
3.In caso di violazione delle condizioni di cui agli articoli 14 o 15 del presente regolamento, o di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta misure correttive adeguate e proporzionate. Tra tali misure correttive possono figurare, in particolare:
a)il divieto temporaneo o permanente di utilizzare determinati blocchi della banda 2 GHz per gli MSS per componenti terrestri e aerei complementari satellitari nell'Unione;
b)la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dell'Unione.
La Commissione può revocare l'autorizzazione dell'Unione se constata che una o più condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, non sono soddisfatte in modo grave o persistente. In caso di revoca di un'autorizzazione dell'Unione, la Commissione può autorizzare temporaneamente l'uso dello spettro da parte di qualsiasi altro richiedente selezionato. La Commissione avvia una nuova procedura di selezione conformemente all'articolo 3 del presente regolamento per la riassegnazione dello spettro radio soggetto alla revoca dell'autorizzazione dell'Unione.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
4.La Commissione può infliggere alle imprese sanzioni pecuniarie o penalità di mora in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione o delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatta eccezione per le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f). Tali sanzioni pecuniarie o penalità di mora sono fissate tenendo conto della gravità e della durata della violazione e non superano il 5 % del fatturato mondiale totale del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio precedente. Le sanzioni pecuniarie sono disciplinate conformemente agli articoli 107 e 108 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Qualsiasi misura decisa dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 è applicata dalle autorità nazionali competenti in ogni sua parte ed entro il termine fissato dalla Commissione.
5.In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, qualora non siano stati versati i contributi per lo spettro radio e in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento, si applica mutatis mutandis la procedura di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/1972.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Disposizioni transitorie
1.La durata dei diritti d'uso esistenti concessi conformemente alla decisione n. 2009/449/CE agli operatori storici, Viasat ed Echostar, è prorogata, su richiesta, per un periodo di due anni, alle condizioni di autorizzazione applicabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale proroga va a vantaggio degli operatori storici ed è concessa soltanto per garantire la continuità dei servizi forniti per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per beneficiare di tale proroga, durante il periodo di proroga i diritti non devono essere trasferiti, né affittati né subaffittati. Ai fini dell'applicazione coordinata delle norme in materia di monitoraggio ed esecuzione, continua ad applicarsi la decisione 2011/667/UE della Commissione, del 10 ottobre 2011.
2.Durante il periodo di proroga, la Commissione può decidere di imporre condizioni di condivisione per lo svolgimento di prove e l'uso sperimentale all'interno della banda, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 21
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, e all'articolo 18, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3.La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 7, e all'articolo 18, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, e dell'articolo 18, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 22
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato ("comitato per le comunicazioni") istituito dall'articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Abrogazione
La decisione n. 626/2008/CE è abrogata a decorrere dal [data].
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA50
1.1.Titolo della proposta/iniziativa50
1.2.Settore/settori interessati50
1.3.Obiettivi50
1.3.1.Obiettivi generali50
1.3.2.Obiettivi specifici50
1.3.3.Risultati e incidenza previsti51
1.3.4.Indicatori di prestazione51
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:52
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa52
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa52
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.52
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe53
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti54
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione54
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria55
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti55
2.MISURE DI GESTIONE57
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni57
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo57
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti57
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli58
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)58
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità58
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA59
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate59
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti60
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi60
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato60
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi63
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato63
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane63
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato63
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali66
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale66
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento66
3.2.8.Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata67
3.3.Incidenza prevista sulle entrate67
4.Dimensioni digitali69
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale69
4.2.Dati74
4.3.Flussi di dati77
4.4.Soluzioni digitali81
4.5.Valutazione dell'interoperabilità82
4.6.Misure a sostegno dell'attuazione digitale83
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE
1.2.Settore/settori interessati
Politica in materia di spettro radio
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Garantire una connettività di qualità elevata, affidabile e resiliente per tutti, anche nelle zone rurali e remote, è essenziale affinché l'UE mantenga il suo vantaggio competitivo e le sue norme sociali. Per conseguire tale obiettivo è necessario ridurre le dipendenze tecnologiche lungo l'intera catena del valore. Questo obiettivo principale dell'intervento proposto è profondamente radicato nelle conclusioni principali delle relazioni Draghi, Letta e Niinistö.
Il programma strategico dell'UE per il decennio digitale 2030 e la strategia sul continente dell'IA pongono l'accento sullo sviluppo di un'infrastruttura di rete digitale avanzata per stimolare la competitività e l'innovazione nell'industria e nell'economia digitale europee. Questo sviluppo infrastrutturale è legato al miglioramento della competitività del mercato, comporta l'eliminazione di ostacoli e la creazione di un contesto normativo equo e agevola i servizi transfrontalieri.
1.3.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico n. 1
Sostenere la realizzazione di reti satellitari paneuropee e di servizi innovativi nella banda degli MSS.
L'iniziativa mira a istituire autorizzazioni satellitari paneuropee in relazione agli MSS garantendo un quadro unificato per la selezione dei beneficiari delle licenze, l'assegnazione dello spettro e l'applicazione delle norme, così da eliminare la frammentazione e l'incertezza a livello normativo. Ciò consentirà di sfruttare appieno il mercato unico, migliorare la connettività promuovendo l'innovazione, la crescita di scala e la concorrenza leale lungo l'intera catena del valore nel settore spaziale e, in ultima analisi, rafforzare le capacità industriali e scientifiche dell'UE.
Obiettivo specifico n. 2
Garantire l'utilizzo strategico e sicuro dello spettro satellitare mobile e dei servizi mobili via satellite
Tenuto conto dell'evoluzione del contesto geopolitico e dei requisiti di sicurezza a fronte della proliferazione mondiale dei sistemi satellitari, è necessario garantire che la selezione degli operatori satellitari autorizzati a utilizzare le limitate risorse di spettro allocate ai servizi mobili via satellite nell'Unione avvenga in modo strategico ed efficace. Al fine di migliorare le capacità di comunicazione satellitare governativa dell'Unione, il processo di selezione deve salvaguardare gli interessi dell'UE in materia di sicurezza, resilienza, leadership tecnologica e sovranità digitale, sostenendo nel contempo la politica spaziale dell'UE volta a promuovere una connettività innovativa e sicura, la competitività globale e la sicurezza economica dell'UE.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Operatori satellitari: traggono beneficio da soluzioni efficaci a problemi di interferenze dannose (la presente proposta garantisce il rispetto delle norme da parte di tutti i soggetti coinvolti grazie all'applicazione coordinata delle norme in materia di satelliti). Altri vantaggi: ingresso più rapido nel mercato e realizzazione di reti/servizi di comunicazione elettronica in modo da evitare una riduzione delle entrate dovuta a ritardi, maggiore coerenza delle condizioni normative, servizi transfrontalieri innovativi, ad esempio B2B e anche PMI in ambito New Space. Risparmi legati anche al rispetto di un'unica serie di condizioni di autorizzazione e alla limitata perdita di entrate dovuta a possibili ritardi nell'autorizzazione all'uso dello spettro. Nel complesso, un mercato unico digitale per i satelliti potrebbe ridurre i costi del 60 %-80 %, con un risparmio per l'operatore pari ad almeno 10-15 milioni di EUR l'anno.
Consumatori: aumento del surplus dei consumatori dovuto alla tempestiva disponibilità di servizi innovativi del New Space, riduzione delle lacune in termini di copertura e minore incertezza del diritto (ad esempio, secondo le stime, un'interruzione di un mese del servizio a livello di UE dovrebbe ridurre il surplus dei consumatori dell'ordine di decine di milioni di EUR, a seconda della sostituibilità del servizio e della base di utenti interessata). Maggiori benefici derivanti da servizi D2D paneuropei, migliore capacità di comunicazione in caso di catastrofi gravi e in caso di situazioni di emergenza in zone scarsamente servite. Reti più sicure.
Amministrazioni: risparmi in un contesto caratterizzato da un numero stabile di richieste di autorizzazione per i servizi mobili via satellite e riduzione netta dei costi.
Gli utenti governativi avranno accesso a capacità migliori di sistemi D2D sicuri e sovrani per svolgere le loro operazioni.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Obiettivo 1: sostenere la realizzazione di reti satellitari paneuropee e di servizi innovativi nella banda degli MSS
Numero di fornitori che utilizzano il regime di autorizzazione generale transfrontaliera
Numero di nuovi beneficiari di licenze dell'UE che hanno ottenuto l'autorizzazione per i servizi mobili via satellite
Tempo necessario per soddisfare i requisiti di autorizzazione satellitare
Numero di procedure di applicazione che sono riuscite a risolvere problemi di interferenze
Numero di problemi di interferenze nell'UE che sono stati affrontati in modo tempestivo ed efficace
Indicatore: durata media della risoluzione dei reclami relativi a interferenze spaziali nell'UE
Obiettivo 2: garantire l'utilizzo strategico e sicuro dello spettro e dei servizi satellitari
Numero di capacità a duplice uso (sinergia tra ambito civile-sicurezza)
Interoperabilità con il quadro IRIS²
Numero di componenti spaziali e terrestri critici provenienti da fornitori con sede nell'UE
Numero di componenti del sistema esenti da dipendenze da paesi terzi ad alto rischio
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Il regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Processo di selezione
La Commissione deve organizzare, assistita dal comitato per le comunicazioni, un processo di selezione comparativo e deve adottare l'invito a presentare domande mediante un atto di esecuzione. La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità entro un termine determinato compreso tra 5 e 20 giorni lavorativi. Entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei requisiti di ammissibilità deve iniziare la prima fase di selezione, nella quale la Commissione deve valutare se i richiedenti hanno dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il livello di sviluppo tecnico e commerciale richiesto.
Se la procedura di selezione non si conclude nella prima fase di selezione a causa di una domanda di spettro troppo elevata, la Commissione deve condurre la seconda fase di selezione e, sulla base della relazione del gruppo di esperti esterni, se del caso, adotta una decisione sulla selezione dei richiedenti ammissibili tenendo conto del loro punteggio e della quantità disponibile di spettro MSS a 2 GHz.
Autorizzazione dell'Unione per la banda 2 GHz per gli MSS
Entro 12 mesi dall'adozione del presente strumento giuridico, la Commissione determinerà l'importo dei contributi da versare per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS, sulla base di una metodologia adottata mediante un atto delegato.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)
Il rafforzamento della competitività europea dipende dalla disponibilità di infrastrutture digitali rapide, sicure e resilienti. Il panorama della connettività satellitare è in rapida evoluzione, trainato dalla convergenza delle reti terrestri e satellitari, dall'aumento della virtualizzazione e dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nella gestione della rete e nella fornitura di servizi. In questo contesto dinamico, approcci nazionali frammentati rischiano di generare condizioni normative incoerenti e procedure amministrative onerose, di scoraggiare potenzialmente gli investimenti, di rallentare l'innovazione e di compromettere il corretto funzionamento del mercato unico. L'esperienza acquisita con la decisione n. 626/2008/CE ha dimostrato che pratiche di autorizzazione nazionali divergenti e ritardi nell'attuazione hanno rallentato l'adozione da parte del mercato di servizi mobili via satellite, privando i consumatori europei dell'accesso a servizi innovativi. Data la natura intrinsecamente transfrontaliera delle comunicazioni satellitari e l'importanza strategica di una connettività sicura, è necessaria un'azione a livello di Unione per istituire un quadro giuridico armonizzato per le comunicazioni mobili satellitari, ridurre la complessità amministrativa e garantire che le sfide emergenti siano affrontate in modo coerente, efficiente e tempestivo in tutta l'UE.
Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)
Secondo le previsioni l'azione dell'UE dovrebbe generare un evidente valore aggiunto che va oltre quello che gli Stati membri potrebbero conseguire individualmente. Un'azione a livello di Unione:
- fornirebbe certezza del diritto e un'armonizzazione a livello normativo in tutta l'UE, evitando norme nazionali frammentate che potrebbero vincolare i servizi transfrontalieri e limitare il pieno potenziale del mercato unico;
- accelererebbe la diffusione di reti satellitari paneuropee razionalizzando e allineando le procedure amministrative, così da ridurre la complessità normativa e i tempi di commercializzazione;
- migliorerebbe l'efficacia e l'efficienza complessive affrontando sfide comuni a livello di Unione, piuttosto che attraverso misure nazionali non coordinate che rischiano duplicazioni o incoerenze.
Nel complesso, l'intervento a livello di UE dovrebbe produrre risultati più rapidi, coerenti ed efficaci sotto il profilo dei costi, generando benefici che non si concretizzerebbero se gli Stati membri agissero autonomamente.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La proposta si inserisce nel contesto del pacchetto relativo al regolamento sulle reti digitali e si basa sull'esperienza pratica acquisita nell'attuazione delle norme per il settore delle comunicazioni elettroniche e della decisione n. 626/2008/CE sugli MSS, come specificato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la valutazione d'impatto del regolamento sulle reti digitali (allegato 11, riguardante la valutazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Code, EECC), del regolamento BEREC e del programma relativo alla politica in materia di spettro radio). La relazione di valutazione del quadro giuridico attuale individua una serie di carenze specifiche nelle autorizzazioni satellitari e nel relativo monitoraggio. La proposta si basa inoltre su un'ampia consultazione dei portatori di interessi secondo la strategia di consultazione dei portatori di interessi sintetizzata nell'allegato 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione e sui risultati della consultazione mirata sugli MSS condotta nel giugno 2025.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale in quanto le norme aggiornate garantiscono il mantenimento del quadro normativo per il mercato delle comunicazioni elettroniche e la disponibilità continua della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS nell'UE. La proposta sostiene inoltre la realizzazione dell'infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite (IRIS²) dell'Unione, concepita per fornire servizi di comunicazione sicuri, resilienti e ad alte prestazioni per l'Unione e i suoi Stati membri, consentendo nel contempo servizi commerciali a banda larga.
La proposta si baserebbe sulle strutture e sui meccanismi sviluppati nel contesto della proposta di regolamento sulle reti digitali (SEC(2026) 14 final) e garantirebbe il coordinamento con tali strutture e meccanismi; in particolare genererà entrate supplementari a sostegno del corretto funzionamento della sua agenzia modernizzata e decentrata, l'Ufficio per le reti digitali (ODN).
La proposta è inoltre compatibile con la proposta di regolamento sulla sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione (SEC(2025) 335 final) (regolamento sullo spazio), attualmente in fase di negoziazione, e con la proposta "omnibus digitale" (proposta che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024).
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
La gestione dei settori d'intervento assegnati alla Commissione rimane in linea con il suo mandato, ma la crescente portata delle misure relative ai satelliti richiederà ulteriori competenze. La sempre maggiore complessità tecnica e operativa delle procedure di selezione e autorizzazione relative ai satelliti, comprese la sorveglianza e l'applicazione coordinata dei principi dell'UIT, richiede specialisti in possesso di conoscenze avanzate in materia di gestione dello spettro, tecnologie di monitoraggio, satelliti e meccanismi di coordinamento internazionale. Le nuove responsabilità hanno rafforzato le capacità economiche, tecniche e normative. Saranno inoltre necessarie competenze relative ai regimi di autorizzazione e alle procedure e norme correlate, anche per quanto riguarda la sicurezza nazionale. Nel complesso la portata, la natura sensibile e il carattere transfrontaliero di questi nuovi compiti in materia di comunicazione satellitare richiedono l'assunzione di specialisti per garantire un'attuazione efficace e la coerenza in tutta l'Unione.
Saranno inoltre sviluppate sinergie con le strutture tecniche interne degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle autorizzazioni dei satelliti MSS.
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
–a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
Per la Commissione è prevista la gestione diretta e, nel caso del nuovo Ufficio per le reti digitali, essa contribuirà all'attuazione del regolamento sugli MSS una volta che tale organismo sarà stato istituito dal regolamento sulle reti digitali; il metodo di esecuzione del bilancio è la gestione indiretta a norma dell'articolo 70 del regolamento finanziario.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Al fine di sostenere un'attuazione coerente e un monitoraggio efficace del regolamento, la Commissione dovrebbe adottare, unitamente agli Stati membri, misure adeguate al fine di garantire un monitoraggio e un'esecuzione efficaci delle autorizzazioni dell'Unione. Le modalità di monitoraggio saranno adottate mediante atti di esecuzione al fine di valutare la fornitura di servizi e l'uso efficiente dello spettro e dovrebbero basarsi tanto sulle capacità nazionali quanto sulla cooperazione con l'Agenzia spaziale europea.
Le condizioni di autorizzazione dell'Unione per la fornitura di sistemi MSS sicuri e commerciali comprendono la presentazione di una relazione annuale alla Commissione e al comitato che illustri lo stato di sviluppo di tali sistemi.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Il regolamento istituisce un nuovo quadro strategico per norme armonizzate che disciplinano la fornitura di servizi mobili via satellite nella banda 2 GHz per gli MSS, sostenendo nel contempo gli obiettivi strategici dell'Unione in materia di sicurezza e resilienza e la competitività industriale. Il regolamento sugli MSS mira a semplificare e migliorare il coordinamento del quadro normativo in materia di MSS, consentendo ai fornitori di operare e innovare con maggiore efficacia nel mercato unico. Per conseguire tali obiettivi è necessario rafforzare il coordinamento e la capacità operativa a livello di UE, il che richiede a sua volta risorse di bilancio mirate e proporzionate.
Il regolamento sugli MSS e le norme di cui al regolamento sulle reti digitali richiedono un meccanismo di coerenza rafforzato per l'applicazione transfrontaliera degli obblighi. Un tale meccanismo esige una governance rafforzata delle comunicazioni elettroniche nell'Unione in grado di fornire sostegno amministrativo, tecnico e analitico alle autorità nazionali di regolamentazione e alle istituzioni dell'UE, con l'obiettivo di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e l'allineamento agli obiettivi strategici a livello di UE.
Per svolgere i nuovi compiti in materia di MSS sono necessarie risorse umane supplementari. Si stima che l'attuazione e l'applicazione del regolamento sugli MSS richiederanno 5 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari per la Commissione, cui si aggiungerà, ad esempio per la riscossione dei contributi annuali, il sostegno supplementare dell'Ufficio per le reti digitali (ODN), una volta che tale organismo sarà stato istituito dal regolamento sulle reti digitali. Tali contributi annuali finanzieranno altresì l'aumento dei costi dell'ODN (cfr. scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali). I livelli di organico proposti sono direttamente legati al volume e alla complessità delle nuove responsabilità e riflettono l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi, evitando duplicazioni a livello nazionale e riducendo gli oneri amministrativi per i partecipanti al mercato.
I pagamenti seguiranno le procedure di bilancio ordinarie dell'UE, compresi gli impegni e i pagamenti effettuati su base annuale, conformemente al regolamento finanziario ed entro i massimali del quadro finanziario pluriennale applicabile, integrato dai contributi annuali derivanti dai diritti volti a coprire i costi connessi ai compiti aggiuntivi, compresi i costi a lungo termine. Le spese saranno soggette al quadro di controllo interno della Commissione, compresi i controlli ex ante, gli audit ex post, e il monitoraggio e la comunicazione delle prestazioni. Tale strategia di controllo garantisce una sana gestione finanziaria, la legittimità e la regolarità della spesa e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
I contributi che devono essere riscossi presso le imprese, come proposto dalla presente iniziativa, saranno inizialmente riscossi dalla Commissione, mentre la funzione di riscossione dei contributi potrebbe essere trasferita all'ODN una volta stabilito dal regolamento sulle reti digitali. Le disposizioni del regolamento sulle reti digitali relative alla governance forniscono un quadro organizzativo, finanziario e di responsabilità completo per l'ODN in quanto organismo dell'Unione che sostiene sia il BEREC che l'organismo per la politica dello spettro radio. Il regolamento sulle reti digitali definisce i compiti, la struttura di governance, la programmazione e le norme in materia di bilancio e di personale dell'ODN, e garantisce la trasparenza, la sana gestione finanziaria e una sorveglianza efficace, compresi meccanismi antifrode, di audit e di valutazione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Per le spese concernenti le riunioni relative al comitato per le comunicazioni (COCOM) e al gruppo "Politica dello spettro radio". Dato il basso valore per transazione (ad esempio rimborso delle spese di viaggio per un delegato per una riunione, costi del catering), le procedure di controllo abituali paiono sufficienti.
I costi dell'organismo per la politica dello spettro radio che sostituirà, sulla base della proposta di regolamento sulle reti digitali, l'attuale RSPG (e i suoi sottogruppi) saranno sostenuti dall'ODN, che fornirà sostegno amministrativo all'organismo. Per quanto riguarda i costi operativi e di funzionamento dell'ODN, è stato predisposto un sistema di controllo interno conforme al quadro organizzativo, finanziario e di responsabilità del regolamento sulle reti digitali (parte VII - Governance).
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Le vigenti misure di prevenzione delle frodi applicabili alla Commissione si applicheranno agli stanziamenti supplementari necessari per il presente regolamento.
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
La presente scheda finanziaria e digitale legislativa, in particolare la sezione 3.3 riguardante l'incidenza sulle entrate, complementa e integra la scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali.
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
Entrate derivanti da contributi/contributo per lo spettro [XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
|
Comunicazione elettronica (prérogative) [XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mln EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: CNECT
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
Stanziamenti operativi <eCOMM>
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
0,300
|
|
|
|
|
|
|
0,300
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
0,300
|
|
|
|
|
|
0,300
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,300
|
|
|
|
|
|
|
0,300
|
|
per la DG CNECT
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
|
0,300
|
|
|
|
|
|
0,300
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA
|
Impegni
|
=4+6
|
0,300
|
|
|
|
|
|
|
0,300
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
|
0,300
|
|
|
|
|
|
0,300
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
4
|
"Spese amministrative"
|
|
DG: <CNECT>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
Risorse umane
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
10,353
|
|
Altre spese amministrative
|
0,062
|
0,062
|
0,021
|
0,021
|
0,021
|
0,021
|
0,021
|
0,229
|
|
TOTALE DG <CNECT>
|
Stanziamenti
|
1,541
|
1,541
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
10,582
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
1,541
|
1,541
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
10,582
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4
|
Impegni
|
1,541
|
1,541
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
10,582
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
RUBRICA 4
|
|
Risorse umane
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
1,479
|
10,353
|
|
Altre spese amministrative
|
0,062
|
0,062
|
0,021
|
0,021
|
0,021
|
0,021
|
0,021
|
0,229
|
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
1,541
|
1,541
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
10,582
|
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
1,541
|
1,541
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
10,582
|
L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e dovranno successivamente essere determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
[XX.01.YY.YY]
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
3
|
3
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
1
|
2
|
|
|
Nel complesso, 4 ETP richiesti per l'iniziativa, di cui 3 posti della tabella dell'organico e 1 membro del personale esterno (AC e END), sono già operativi presso la DG CNECT e saranno riassegnati. Oltre a tali risorse esistenti, la piena ed efficace attuazione dell'iniziativa richiede 5 ETP di personale supplementare eccezionale (3 funzionari e 2 membri del personale esterno – AC o END) in aggiunta ai livelli attuali di organico.
I nuovi compiti introdotti dalla proposta sugli MSS non possono essere interamente assorbiti dalle attuali risorse umane della DG CNECT.
L'unità capofila per le questioni relative allo spettro e ai satelliti, responsabile di questi settori, è molto piccola e gestisce già un ampio portafoglio di fascicoli tecnicamente complessi e sensibili al fattore tempo relativi a tutti gli aspetti della politica dell'UE in materia di spettro radio. Dalle valutazioni interne emerge che l'unità non ha capacità sufficienti per assumere ulteriori responsabilità senza compromettere le principali attività in corso o ridurre la qualità e la tempestività del coordinamento delle politiche in materia di satelliti e di spettro radio a livello di UE. Altre unità non dispongono di personale in esubero, né possiedono le competenze tecniche specialistiche necessarie per occuparsi efficacemente di comunicazioni satellitari, di ingegneria avanzata dello spettro radio, di gestione delle interferenze o dell'ecosistema emergente satellite-to-device. Si tratta di settori altamente innovativi e dall'elevata complessità tecnica in cui i profili generalisti o il personale riassegnato da settori d'intervento non correlati non possono sostituire gli specialisti. I compiti previsti nella proposta richiedono conoscenze settoriali specifiche e approfondite e un dialogo costante con le autorità nazionali, l'industria e gli organismi internazionali. Considerando le dimensioni esigue dell'unità attuale, il carico di lavoro già elevato (comprese le funzioni di segretariato dell'RSPG, assicurato da un'unica persona) e il carattere specialistico dell'attività nel campo dei satelliti e dello spettro radio, sono indispensabili posti supplementari specifici affinché la Commissione possa adempiere alle nuove responsabilità di cui è investita nell'ambito della proposta.
La tipologia di personale è specificata nella tabella di cui sopra. Le cifre relative al personale e gli stanziamenti richiesti dovrebbero essere considerati indicativi e non possono pregiudicare l'esito dei negoziati in corso sul futuro quadro finanziario pluriennale.
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Nuovi compiti:
organizzare e attuare la procedura di selezione per la banda 2 GHz per gli MSS, con l'elaborazione dell'invito a presentare domande e di atti delegati e di esecuzione (ossia invito a presentare domande, determinazione della metodologia relativa ai costi per i contributi annuali nella banda 2 GHz per gli MSS, attuazione del meccanismo di contributo una tantum);
–gestire e organizzare diverse riunioni supplementari del COCOM e del sottogruppo MSS COCOM al fine di discutere e approvare gli atti di esecuzione previsti nel regolamento sugli MSS;
–rilasciare un'autorizzazione dell'Unione nella banda 2 GHz per gli MSS, compresi i componenti spaziali e terrestri;
–riscuotere i contributi per la banda 2 GHz per gli MSS;
–assicurare la vigilanza e l'applicazione del rispetto delle condizioni applicabili all'autorizzazione dell'Unione per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS;
–guidare un'esecuzione coordinata dell'autorizzazione dell'Unione, comprese le interferenze dannose e le violazioni del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
|
|
Personale esterno
|
Nuovi compiti:
organizzare e attuare la procedura di selezione per la banda 2 GHz per gli MSS, con l'elaborazione dell'invito a presentare domande e di atti delegati e di esecuzione (ossia invito a presentare domande, determinazione della metodologia relativa ai costi per i contributi annuali nella banda 2 GHz per gli MSS, attuazione del meccanismo di contributo una tantum);
–gestire e organizzare diverse riunioni supplementari del COCOM e del sottogruppo MSS COCOM al fine di discutere e approvare gli atti di esecuzione previsti nel regolamento sugli MSS;
–rilasciare un'autorizzazione dell'Unione nella banda 2 GHz per gli MSS, compresi i componenti spaziali e terrestri;
–riscuotere i contributi per la banda 2 GHz per gli MSS;
–assicurare la vigilanza e l'applicazione del rispetto delle condizioni applicabili all'autorizzazione dell'Unione per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS;
guidare un'esecuzione coordinata dell'autorizzazione dell'Unione, comprese le interferenze dannose e le violazioni del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
RUBRICA 4
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Esclusa la RUBRICA 4
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Oltre alle risorse esistenti presso la Commissione/la DG CNECT, la piena ed efficace attuazione dell'iniziativa richiede 5 ETP di personale supplementare eccezionale (3 funzionari e 2 membri del personale esterno – AC o END).
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Totale
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2028
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2029
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2030
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2031
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2032
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2033
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2034
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Contributi volontari di paesi terzi
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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TOTALE stanziamenti cofinanziati
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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3.2.8.Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata
Nell'ambito della presente iniziativa non è richiesto personale supplementare presso agenzie decentrate.
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mln EUR (al terzo decimale)
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Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno 2028
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Anno 2029
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Anno 2030
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Anno 2031
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Anno 2032
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Anno 2033
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Anno 2034
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|
Contributo annuale europeo per lo spettro MSS
|
|
0
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Stime parziali degli importi già inclusi nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali
|
Stime parziali degli importi già inclusi nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali
|
Stime parziali degli importi già inclusi nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali
|
Stime parziali degli importi già inclusi nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali
|
Stime parziali degli importi già inclusi nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali
|
Stime parziali degli importi già inclusi nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali
|
|
Contributo finanziario europeo una tantum per gli MSS (prezzo dello spettro)
|
|
0
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Da confermare
|
Da confermare
|
Da confermare
|
Da confermare
|
Da confermare
|
Da confermare
|
Il contributo annuale europeo per lo spettro MSS è istituito al fine di contribuire all'uso efficiente dello spettro, deve rispecchiare il valore dell'attuale diritto d'uso dello spettro e coprire almeno i costi connessi alla gestione, al controllo e all'esecuzione dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi e reti MSS e i costi relativi alle procedure relative allo spettro e alle misure di autorizzazione a livello di Unione, compresi i costi di definizione delle condizioni di autorizzazione e di monitoraggio della sua conformità, inclusi i costi sostenuti da qualsiasi organismo dell'Unione che assista la Commissione nella gestione dello spettro.
Il contributo annuale per lo spettro MSS coprirebbe anche le spese supplementari del nuovo ODN se e una volta istituito, come indicato nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali, mentre l'attuale linea di spesa dell'Ufficio BEREC sarà sostituita dall'ODN, come chiarito nella scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sulle reti digitali.
Il contributo annuale deve applicarsi agli operatori selezionati titolari di diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS. La Commissione deve specificare in un atto delegato la metodologia per fissare i livelli minimi del contributo finanziario una tantum e l'importo dei contributi annuali, così come altri dettagli relativi all'istituzione, alla riscossione, all'assegnazione e, se necessario, alla gestione dei fondi.
La Commissione o qualsiasi organismo dell'Unione che la assiste nella gestione dello spettro deve riscuotere i contributi annuali stabiliti da una o più decisioni che possono essere destinate ai titolari selezionati. Le entrate generate dai contributi annuali costituiscono entrate con destinazione specifica esterne conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali entrate devono essere destinate a coprire i costi amministrativi connessi alle procedure relative allo spettro e alle misure di autorizzazione a livello di Unione, compresi il monitoraggio e la conformità. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi devono essere assegnate al bilancio dell'Unione.
Il contributo finanziario una tantum per gli MSS (prezzo dello spettro) è stabilito al fine di contribuire all'allocazione efficiente dello spettro esiguo per la fornitura di sistemi MSS e rispecchia la disponibilità del richiedente a pagare, perciò riflette il valore del diritto per lo specifico richiedente. Il contributo finanziario una tantum sarà versato dai richiedenti selezionati in base alla loro offerta durante la procedura di selezione (ad esempio il contributo costituirebbe un criterio di selezione nel quadro di una procedura di selezione comparativa). Il contributo corrisponderà all'importo che ciascun richiedente selezionato si è impegnato a versare nella sua domanda. La Commissione può consentire che il pagamento del contributo finanziario una tantum avvenga in rate periodiche.
La Commissione può fissare, mediante un atto di esecuzione, un livello minimo del contributo finanziario una tantum al fine di garantire l'allocazione efficiente della banda 2 GHz per gli MSS come pure l'efficacia degli investimenti e della realizzazione dei sistemi e dei servizi MSS, di cui i richiedenti devono tenere conto al momento della presentazione delle domande. Il livello minimo del contributo può essere diverso per lo spettro per i sistemi MSS commerciali e per il sistema MSS/ibrido sicuro e potrebbe essere fissato a zero.
La Commissione deve riscuotere i contributi finanziari una tantum mediante una decisione che può essere destinata ai richiedenti selezionati. Il relativo importo totale deve essere allocato a sostegno degli obiettivi della leadership digitale a norma del regolamento (UE) [rif.] che istituisce il Fondo europeo per la competitività[nota a piè di pagina] o degli atti che lo sostituiscono. Il contributo finanziario una tantum costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna conformemente all'articolo [5, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività e all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
Per quanto concerne il contributo annuale europeo per lo spettro MSS, un atto delegato definirà la metodologia per fissare l'importo e una decisione di esecuzione definirà l'importo specifico per singolo blocco di spettro.
Per quanto concerne il contributo finanziario europeo una tantum per gli MSS (prezzo dello spettro), l'importo non può essere stimato in anticipo e dipende dalle offerte delle imprese con un eventuale importo minimo (prezzo di riserva) definito dalla Commissione nell'atto delegato (metodologia) o nell'invito a presentare domande. L'importo minimo definito dalla Commissione può variare a seconda della banda (reti sicure/ibride o commerciali).
Il contributo finanziario europeo una tantum (prezzo dello spettro) verrebbe versato a partire dal 2029, quando si svolgerebbe la procedura di selezione e si assegnerebbe lo spettro. I richiedenti selezionati avranno tuttavia il diritto di versare, previa approvazione della Commissione, il contributo una tantum (prezzo dello spettro) a rate.
4.Dimensioni digitali
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale
High-level description of the requirements of digital relevance and related categories (data, process digitalisation & automation, digital solutions and/or digital public services)
|
Riferimento alla prescrizione
|
Descrizione della prescrizione
|
Soggetti interessati dalla prescrizione
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Processi di alto livello
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Categorie
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Articolo 5, paragrafo 2
|
L'invito a presentare domande e tutte le decisioni adottate dalla Commissione durante le fasi della procedura di selezione comparativa e della selezione finale dei richiedenti devono essere pubblicati nella GU dell'UE.
|
Commissione
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Pubblicare l'invito a presentare domande.
Pubblicare tutte le decisioni adottate dalla Commissione.
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Dati
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|
Articolo 5, paragrafo 2
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Adottare l'invito a presentare domande secondo la procedura consultiva
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Commissione
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Adottare l'invito a presentare domande
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Dati
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|
Articolo 5, paragrafo 3
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Presentare le domande alla Commissione.
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Richiedenti
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Presentazione delle domande.
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Dati
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|
Articolo 5, paragrafo 4
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Chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari in merito al rispetto dei requisiti di ammissibilità.
Informare i richiedenti in merito all'ammissibilità delle loro domande e pubblicare un elenco dei richiedenti ammissibili.
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Commissione
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Richiedere informazioni supplementari.
Informare i richiedenti in merito all'ammissibilità delle loro domande.
Pubblicare un elenco dei richiedenti ammissibili.
|
Dati
|
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
Adottare una decisione motivata sulla non ricevibilità o non ammissibilità delle domande.
|
Commissione
|
Adottare una decisione motivata.
|
Dati
|
|
Articolo 5, paragrafo 5
|
Rispettare i requisiti di ricevibilità per i sistemi MSS.
|
Commissione
|
Verificare la conformità rispetto ai requisiti di ammissibilità per i sistemi MSS.
|
Dati
|
|
Articolo 5, paragrafo 6
|
La Commissione stila una graduatoria dei richiedenti ammissibili
|
Commissione
|
|
Dati
|
|
Articolo 5, paragrafo 7
|
Adottare una decisione motivata sulla non ricevibilità o non ammissibilità dei richiedenti il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS
|
Commissione
|
Adottare una decisione motivata.
|
Dati
|
|
Articolo 6, paragrafo 1
|
Rispettare i requisiti di ammissibilità per i sistemi ibridi/MSS sicuri.
|
Richiedenti
|
Verificare la conformità ai requisiti di ammissibilità per i sistemi ibridi/MSS sicuri.
|
Dati
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, e articoli 7 e 8
|
Allegare dichiarazioni e prove relative alla banda 2 GHz per gli MSS richiesta e al suo uso effettivo.
|
Richiedenti il sistema ibrido/MSS sicuro.
|
Allegare dichiarazioni e prove relative alla banda 2 GHz per gli MSS richiesta e al suo uso efficiente.
|
Dati
|
|
Articolo 8, paragrafo 1
|
Specificare un importo del contributo finanziario una tantum per i diritti d'uso della banda 2 GHz per i sistemi MSS sicuri.
|
Richiedenti il sistema MSS sicuro.
|
Specificare l'importo.
|
Dati
|
|
Articolo 8, paragrafo 2
|
Adottare una decisione motivata sulla selezione dei richiedenti il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per i sistemi MSS sicuri.
|
Commissione
|
Adottare una decisione motivata sulla selezione dei richiedenti.
|
Dati
|
|
Articolo 12, paragrafo 1
|
Stilare una graduatoria dei richiedenti ammissibili sulla base dei criteri di selezione specificati nell'invito a presentare domande.
|
Commissione
|
Stilare una graduatoria dei richiedenti ammissibili.
|
Dati
|
|
Articolo 12, paragrafo 2
|
Adottare una decisione motivata sulla selezione dei richiedenti sistemi MSS commerciali con il punteggio più elevato.
|
Commissione
|
Adottare un atto di esecuzione
|
Dati
|
|
Articolo 13, paragrafo 1
|
Autorizzare l'uso della banda 2 GHz per gli MSS da parte del richiedente selezionato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1.
|
Commissione
|
Autorizzare l'uso della banda 2 GHz per gli MSS da parte del richiedente selezionato.
|
Dati
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera l)
|
Presentare una relazione annuale che illustri lo stato di sviluppo del sistema proposto.
|
Titolare dell'autorizzazione per il sistema MSS/ibrido sicuro rilasciata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1
|
Presentare una relazione annuale.
|
Dati
|
|
Articolo 14, paragrafo 4, lettera k)
|
Fornire l'accreditamento di sicurezza dei sistemi satellitari conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/696.
|
Titolare dell'autorizzazione per il sistema MSS/ibrido sicuro rilasciata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1
|
Fornire l'accreditamento di sicurezza.
|
Dati
|
|
Articolo 12, paragrafo 3
|
Definire l'uso efficiente di blocchi accoppiati da 5 MHz nella banda 2 GHz per gli MSS secondo disposizioni dettagliate per il monitoraggio stabilite conformemente all'articolo 14, paragrafo 3.
|
Commissione
|
Definire l'uso efficiente di blocchi accoppiati da 5 MHz nella banda 2 GHz per gli MSS.
|
Dati
|
|
Articolo 15, paragrafo 1
|
Presentare una relazione annuale che illustri lo stato di sviluppo del sistema proposto.
|
Titolari dell'autorizzazione per il sistema MSS commerciale rilasciata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1
|
Presentare una relazione annuale.
|
Dati
|
|
Articolo 14, paragrafo 1
|
Determinare la durata del diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1.
|
Commissione
|
Determinare la durata del diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS.
|
Dati
|
|
Articolo 14, paragrafo 4
|
Decisione di non rinnovare i diritti d'uso
|
Commissione
|
|
Dati
|
|
Articolo 16, paragrafo 5
|
Riesaminare i contributi annuali e una tantum per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS a corredo della decisione di rinnovo
|
Commissione
|
Riesaminare i contributi annuali e una tantum.
|
Dati
|
|
Articolo 17, paragrafo 3
|
Notificare l'intenzione di trasferire o affittare i diritti d'uso dello spettro commerciale
|
Titolare del diritto
|
|
Dati
|
|
Articolo 17, paragrafo 4
|
Autorizzare il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro commerciale
|
Commissione
|
|
Dati
|
|
Articolo 17, paragrafo 6
|
Notificare alla Commissione l'accordo per modificare il controllo
|
Titolare del diritto
|
|
Dati
|
|
Articolo 17, paragrafo 6
|
Possibilità di revoca del diritto d'uso
|
Commissione
|
Adottare un atto di esecuzione
|
Dati
|
|
Articolo 18, paragrafo 1
|
Pagamento dei contributi una tantum
|
Titolare dei diritti d'uso
|
|
Dati
|
|
Articolo 18, paragrafo 2
|
Fissare il livello minimo del contributo finanziario una tantum
|
Commissione
|
Adottare un atto di esecuzione
|
Dati
|
|
Articolo 18, paragrafo 3
|
Riscossione dei contributi una tantum
|
Commissione
|
|
Dati
|
|
Articolo 18, paragrafo 4
|
Riscossione dei contributi annuali
|
Commissione
|
|
Dati
|
|
Articolo 18, paragrafo 5
|
Mediante un atto delegato, stabilire la metodologia per determinare i livelli minimi dei contributi una tantum e annuali. Atto delegato per determinare anche il trattamento delle entrate e delle spese a livello di bilancio.
|
Commissione
|
Adottare un atto delegato
|
Dati
|
|
Articolo 18, paragrafo 6
|
Mediante un atto di esecuzione, determinare il livello del contributo annuale e dei contributi finanziari una tantum
|
Commissione
|
Adottare un atto di esecuzione
|
Dati
|
|
Articolo 19, paragrafo 1
|
Monitorare la conformità dei titolari di un'autorizzazione dell'Unione per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS.
|
Commissione e Stati membri
|
Monitorare la conformità.
|
Dati
|
|
Articolo 20, paragrafo 2
|
Decidere di imporre condizioni di condivisione per consentire lo svolgimento di prove e l'uso sperimentale della banda.
|
Commissione
|
Adottare una decisione.
|
Dati
|
|
Articolo 21, paragrafo 5
|
Notificare un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
Commissione
|
Notifica
|
Dati
|
4.2. Dati
High-level description of the data in scope
|
Tipo di dati
|
Riferimento alle prescrizioni
|
Norma e/o specifica (se applicabile)
|
|
Pubblicazione nella GU dell'UE dell'invito a presentare domande e di tutte le decisioni adottate dalla Commissione durante le fasi della procedura di selezione comparativa e della selezione finale dei richiedenti.
|
Articolo 4, paragrafo 4
|
N/D
|
|
Domande
|
Articolo 5, paragrafo 3
|
N/D
|
|
Informazioni supplementari in merito al rispetto dei requisiti di ammissibilità
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
N/D
|
|
Informazioni sull'ammissibilità delle domande
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
N/D
|
|
Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
N/D
|
|
Dati sulla conformità dei richiedenti ai requisiti di ammissibilità per il sistema MSS/ibrido sicuro
|
Articolo 6, paragrafo 1
|
N/D
|
|
Dati sulla conformità dei richiedenti ai requisiti di ammissibilità per i sistemi MSS commerciali del nuovo entrante dell'Unione
|
Articolo 9, paragrafo 1
|
N/D
|
|
Dati sulla conformità dei richiedenti ai requisiti di ammissibilità per altri sistemi MSS commerciali
|
Articolo 10, paragrafo 1
|
N/D
|
|
Atto di esecuzione
|
Articolo 18, paragrafi 2 e 5
|
Nel formato richiesto.
|
|
Atto delegato
|
Articolo 18, paragrafo 5
|
Nel formato richiesto.
|
|
Decisioni motivate
|
Articolo 5, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 2, articolo 8, paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 3, articolo 12, paragrafo 2
|
Nel formato richiesto.
|
|
Dichiarazioni e prove
|
Articolo 9, paragrafi 2 e 4, articolo 10, paragrafi 2 e 4
|
N/D
|
|
Relazione annuale che illustri lo stato di sviluppo del sistema proposto
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera l), e articolo 15, paragrafo 1, lettera h)
|
N/D
|
|
Informazioni sull'accreditamento di sicurezza dei sistemi satellitari
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g)
|
Conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/696.
|
|
Informazioni classificate UE (ICUE)
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera k)
|
Da proteggere conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2021/696.
|
|
Riesame dei contributi annuali e una tantum per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS
|
Articolo 16, paragrafo 5
|
N/D
|
|
Dati provenienti dal monitoraggio della conformità dei titolari di un'autorizzazione dell'Unione per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS
|
Articolo 19, paragrafo 1
|
N/D
|
|
Decisione di imporre condizioni di condivisione per consentire lo svolgimento di prove e l'uso sperimentale della banda.
|
Articolo 20, paragrafo 2
|
N/D
|
|
Notifica dell'adozione di un atto delegato
|
Articolo 21, paragrafo 5
|
N/D
|
Allineamento con la strategia europea per i dati
Explanation of how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy
La presente iniziativa legislativa è in linea con l'uso di dati detenuti da privati da parte delle autorità governative (business-to-government, B2G) al fine di garantire l'elaborazione di politiche e decisioni politiche basate su dati concreti, in questo caso l'istituzione di una procedura di selezione pubblica per selezionare e autorizzare i soggetti che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda 2 GHz nell'Unione europea.
Allineamento con il principio "una tantum"
Explanation of how the once-only principle has been considered and how the possibility to reuse existing data has been explored
Il principio "una tantum" è rispettato in questo caso in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le imprese attive nel mercato unico che parteciperanno alla procedura di selezione.
Explanation of how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards
I richiedenti coinvolti nella procedura di selezione, ossia le imprese che intendono fornire MSS a 2 GHz nel mercato unico, dovrebbero avere a disposizione tutti i dati richiesti dalla Commissione. Gli Stati membri e la Commissione devono garantire la protezione delle informazioni commerciali riservate.
4.3 Flussi di dati
High-level description of the data flows
|
Tipo di dati
|
Riferimenti alle prescrizioni
|
Soggetti che forniscono i dati
|
Soggetti che ricevono i dati
|
Motivo dello scambio di dati
|
Frequenza (se applicabile)
|
|
Invito a presentare domande, decisioni prese durante le fasi della procedura di selezione comparativa e della selezione finale dei richiedenti nella GU dell'UE
|
Articolo 4, paragrafo 6
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Domande
|
Articolo 5, paragrafo 3
|
Richiedenti
|
Commissione
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Informazioni supplementari in merito al rispetto dei requisiti di ammissibilità
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
Richiedenti
|
Commissione
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Su richiesta
|
|
Informazioni sull'ammissibilità delle domande
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Elenco dei richiedenti ammissibili
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Decisione motivata mediante atto di esecuzione
|
Articolo 5, paragrafo 7
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Dati sulla conformità dei richiedenti ai requisiti di ammissibilità per il sistema MSS/ibrido sicuro
|
Articolo 6, paragrafo 1
|
Richiedenti
|
Commissione
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Atto delegato
|
Articolo 6, paragrafo 4
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta (e se applicabile)
|
|
Dati sulla conformità dei richiedenti ai requisiti di ammissibilità per i sistemi MSS commerciali
|
Articolo 9, paragrafo 1
|
Richiedenti
|
Commissione
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Dati sulla conformità dei richiedenti ai requisiti di ammissibilità per i sistemi MSS commerciali
|
Articolo 10, paragrafo 1
|
Richiedenti
|
Commissione
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Decisioni motivate mediante atti di esecuzione
|
Articolo 7, paragrafo 2, articolo 8, paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafo 2
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Fase pertinente della procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Atto di esecuzione sulle condizioni dell'autorizzazione generale
|
Articolo 13, paragrafo 5
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Fase pertinente della procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta (e se applicabile)
|
|
Atto di esecuzione relativo alla fissazione dei contributi
|
Articolo 18, paragrafi 2 e 6
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Fase pertinente della procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta (e se applicabile)
|
|
Atto delegato sulla metodologia relativa ai contributi
|
Articolo 18, paragrafo 5
|
Commissione
|
Richiedenti
|
Fase pertinente della procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Dichiarazioni e prove
|
Articolo 9, paragrafi 2 e 4, articolo 10, paragrafi 2 e 4
|
Richiedenti la fornitura di un sistema MSS commerciale
|
Commissione
|
Fase pertinente della procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Relazione annuale che illustri lo stato di sviluppo del sistema proposto
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera l), e articolo 15, paragrafo 1, lettera h)
|
Titolare dell'autorizzazione per il sistema MSS/ibrido sicuro rilasciata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.
Titolari dell'autorizzazione per i sistemi MSS commerciali rilasciata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.
|
Commissione e comitato per le comunicazioni
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Informazioni sull'accreditamento di sicurezza dei sistemi satellitari
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g)
|
Richiedente lo spettro per il sistema MSS/ibrido sicuro
|
Commissione
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Informazioni classificate UE (ICUE)
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera k)
|
Titolare dell'autorizzazione per il sistema MSS/ibrido sicuro rilasciata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1
|
Commissione
|
Procedura di selezione comparativa a livello di UE
|
Una volta
|
|
Dati provenienti dal monitoraggio della conformità dei titolari di un'autorizzazione dell'Unione per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS
|
Articolo 19, paragrafo 1
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Titolari di un'autorizzazione dell'Unione per l'uso della banda 2 GHz per gli MSS
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Commissione e Stati membri, in collaborazione con il comitato per le comunicazioni e l'RSPG
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Procedura di selezione comparativa a livello di UE
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Permanente
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Decisione di imporre condizioni di condivisione per consentire lo svolgimento di prove e l'uso sperimentale della banda
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Articolo 20, paragrafo 2
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Commissione
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Titolari dei diritti esistenti
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Necessità di imporre condizioni di condivisione per consentire lo svolgimento di prove e l'uso sperimentale della banda.
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Una volta (e se applicabile)
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Notifica dell'adozione di un atto delegato
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Articolo 21, paragrafo 5
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Commissione
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Parlamento europeo e Consiglio
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Adozione di un atto delegato
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Una volta
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4.4.
Soluzioni digitali
High-level description of digital solutions
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Soluzione digitale
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Riferimenti alle prescrizioni
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Principali funzionalità prescritte
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Organismo responsabile
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Come si provvede all'accessibilità?
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Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?
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Uso di tecnologie di IA (se applicabile)
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N/D
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For each digital solution, explanation of how the digital solution complies with applicable digital policies and legislative enactments
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Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)
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Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
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Proposta di regolamento sulle reti digitali
[1]
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La proposta di regolamento sulle reti digitali ha istituito autorizzazioni coordinate a livello di UE per lo spettro satellitare, come pure il relativo monitoraggio e la relativa esecuzione, data la natura transfrontaliera dei servizi satellitari.
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Proposta di regolamento sullo spazio
[2]
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La proposta di regolamento sulla banda 2 GHz per gli MSS integra le misure proposte nell'ambito dei regolamenti dell'UE sullo spazio e sulle reti digitali. La proposta di regolamento sulle reti digitali e la proposta di regolamento sulla banda 2 GHz per gli MSS possono pertanto essere considerate componenti fondamentali del mercato unico dell'UE per lo spazio.
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[1]
COM(2026) 16 final.
[2]
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_it
;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025PC0335
.
4.5.Valutazione dell'interoperabilità
High-level description of the digital public service(s) affected by the requirements
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Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali
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Descrizione
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Riferimenti alle prescrizioni
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Soluzioni per un'Europa interoperabile
(NON APPLICABILE)
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Altre soluzioni di interoperabilità
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N/D
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Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera
Servizio pubblico digitale n. 1
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Valutazione
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Misure
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Potenziali ostacoli residui (se applicabile)
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Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore
Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate
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N/D
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Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri
Elencare le misure di governance previste
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N/D
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Misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati
Elencare le misure
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N/D
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Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate
Elencare le misure
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N/D
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4.6.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
High-level description of measures supporting digital implementation
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Descrizione della misura
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Riferimenti alle prescrizioni
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Ruolo della Commissione
(se applicabile)
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Soggetti da coinvolgere
(se applicabile)
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Calendario previsto
(se applicabile)
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N/D
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