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Document 52026PC0245

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

COM/2026/245 final

Bruxelles, 20.5.2026

COM(2026) 245 final

2026/0122(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio 1 fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. La proposta modifica tali possibilità di pesca per tener conto dei pareri scientifici pubblicati, dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi, delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e di altri sviluppi. Il regolamento (UE) 2026/249 è già stato modificato una volta allo stesso scopo 2 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 relativo alla politica comune della pesca (PCP) ("regolamento di base"), che devono essere applicati anche quando vengono fissate le possibilità di pesca, vale a dire i limiti di cattura e dello sforzo di pesca. Uno degli obiettivi della PCP è riportare gli stock a livelli in grado di conseguire il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) e mantenerli a tali livelli, al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con altre politiche dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino"), e mirano a contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico (BSE) in particolare per quanto riguarda il descrittore 3, secondo cui tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali devono restare entro limiti biologicamente sicuri.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Proporzionalità

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi e alle norme stabiliti nel regolamento di base, nonché all'esito delle consultazioni multilaterali o bilaterali con i paesi terzi, anche nell'ambito delle ORGP. Di conseguenza le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, tenendo conto di considerazioni biologiche e socioeconomiche, riguardanti ove possibile le attività di pesca multispecifica.

A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire i contingenti ad essi assegnati secondo il modello socioeconomico di loro scelta, gli Stati membri si avvalgono quindi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca a loro disposizione.

Scelta dell'atto giuridico

Trattandosi di una proposta di modifica di un regolamento in vigore, l'atto giuridico più appropriato è un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "La pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2026" (COM(2025) 296 final).

Nel rispondere a tale comunicazione annuale, essi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

Assunzione e uso di perizie

I gruppi di esperti e gli organi decisionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) hanno elaborato un quadro per i pareri scientifici del CIEM, che si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulla revisione inter pares condotta da esperti indipendenti. I pareri scientifici del CIEM sono formulati sulla base di tale quadro e con la finalità di consentire l'attuazione degli obiettivi e delle norme del regolamento di base, come richiesto dalla Commissione.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione della proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira a evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per gli stock gestiti dalle ORGP e per gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

ALTRI ELEMENTI

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta è intesa a modificare il regolamento (UE) 2026/249 come descritto di seguito.

Acciuga nelle acque iberiche occidentali dell'Atlantico

Il regolamento (UE) 2026/249 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona 10 (parte occidentale delle acque iberiche dell'Atlantico e acque delle Azzorre) per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a (parte occidentale delle acque iberiche dell'Atlantico) per tale periodo.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il parere il 19 giugno 2026. In attesa della pubblicazione del parere del CIEM, nella proposta il considerando corrispondente è inserito provvisoriamente tra parentesi quadre e il TAC per l'acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona 10 per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027 è indicato con "pm" (pro memoria). Non appena il parere del CIEM sarà disponibile, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà un TAC definitivo per tale stock e il periodo in questione basandosi su tale parere. Tuttavia, se ciò non dovesse consentire al Consiglio di adottare il TAC definitivo in tempo utile e dovesse comportare di conseguenza un'interruzione temporanea dell'attività di pesca dal 1º luglio 2026, i servizi della Commissione proporranno un TAC provvisorio per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2026.

Gamberetto boreale nello Skagerrak-Kattegat e nel Mare del Nord

Il regolamento (UE) 2026/249 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat) per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027, in attesa della pubblicazione del parere del CIEM per tale stock nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak‑Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese).

Tale regolamento ha inoltre fissato a 148 tonnellate il contingente dell'UE per il gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N per il 2026 al livello concordato con la Norvegia.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il parere per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est l'8 giugno 2026. A seguito della pubblicazione di tale parere, l'UE terrà consultazioni bilaterali con la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027; ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a per tale periodo; e iii) su un ulteriore trasferimento di possibilità di pesca riguardanti il gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N per il 2026 dalla Norvegia all'UE, che le due parti avevano convenuto di prendere in considerazione durante le consultazioni bilaterali sullo scambio di contingenti e sulle modalità di accesso per il 2026. Se tale ulteriore trasferimento dalla Norvegia all'UE fosse concordato, sarebbe compensato da un trasferimento dall'UE alla Norvegia di possibilità di pesca supplementari per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 2, 5, 12 e 14 nel 2026.

In attesa dell'esito di tali consultazioni bilaterali, nella presente proposta il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2025/1350 del Consiglio 5 è inserito provvisoriamente tra parentesi quadre e i TAC per il gamberetto boreale sono indicati con "pm": i) nelle acque dell'UE e nelle acque norvegesi della divisione CIEM 3a per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027; ii) nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N per il 2026; e iii) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 2, 5, 12 e 14. Non appena si conoscerà l'esito delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà i TAC in questione per tali periodi ai livelli concordati con la Norvegia.

Spratto nel Mare del Nord e nello Skagerrak-Kattegat

Il regolamento (UE) 2026/249 ha fissato provvisoriamente a zero i TAC per lo spratto (Sprattus sprattus) e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027: i) nelle acque dell'UE e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a (Mare del Nord); e ii) nelle acque dell'UE e nelle acque norvegesi della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per lo spratto nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

Il CIEM ha pubblicato il parere il 30 aprile 2026. A seguito di tale pubblicazione, l'UE terrà consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per questo stock per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027; e ii) sul livello dei TAC per lo spratto rispettivamente nella sottozona CIEM 4 e nella divisione 2a e nella divisione 3a per tale periodo.

In attesa dell'esito di tali consultazioni trilaterali, nella presente proposta il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2025/1350 è inserito provvisoriamente tra parentesi quadre e i TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027 sono indicati con "pm": i) nelle acque dell'UE e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a; e ii) nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a. Non appena si conoscerà l'esito delle consultazioni trilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà i TAC in questione per tale periodo ai livelli concordati con il Regno Unito e con la Norvegia.

Spratto nella Manica

Il regolamento (UE) 2026/249 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per lo spratto nelle acque dell'UE e del Regno Unito delle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per lo spratto in tale zona per il suddetto periodo.

Il CIEM ha pubblicato il parere il 30 aprile 2026. A seguito di tale pubblicazione, l'UE terrà consultazioni bilaterali con il Regno Unito sul livello del TAC per tale stock per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027, a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 6 ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione").

In attesa dell'esito di tali consultazioni bilaterali, nella presente proposta il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2025/1350 è inserito provvisoriamente tra parentesi quadre e il TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027 è indicato con "pm". Non appena si conoscerà l'esito delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC in questione per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito.

Capelin nelle acque groenlandesi

A seguito della pubblicazione, nel gennaio 2026, dei più recenti pareri scientifici per il capelin (Mallotus villosus) nella zona Islanda-Groenlandia orientale-Jan Mayen, la Groenlandia e l'Islanda hanno fissato un TAC e i rispettivi contingenti per tale stock per il periodo dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra 7 , la Groenlandia ha offerto possibilità di pesca per tale stock e per tale periodo pari a 5 545 tonnellate, che l'UE ha accettato il 5 febbraio 2026. Il regolamento (UE) 2026/249, modificato dal regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio 8 , ha pertanto fissato i contingenti dell'UE e degli Stati membri per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 2, 5, 12 e 14 per il periodo dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026 al livello concordato con la Groenlandia.

Tuttavia la Groenlandia ha successivamente chiesto all'UE di confermare l'intenzione di utilizzare tali possibilità di pesca, che altrimenti potrebbero essere sfruttate dalla flotta groenlandese per garantire il miglior utilizzo possibile del contingente. Data la mancanza di interesse da parte della sua industria della pesca, l'UE si è offerta di restituire tali possibilità di pesca alla Groenlandia. Pertanto i contingenti dell'UE e degli Stati membri per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 2, 5, 12 e 14 per il periodo dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026 dovrebbero essere di conseguenza ridotti a zero.

Merluzzo bianco nelle acque groenlandesi

A norma dell'articolo 11 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'UE e la Groenlandia 9 e in linea con le condizioni di cui all'articolo 6 e al capo VI del protocollo di tale accordo, l'UE e la Groenlandia hanno convenuto di effettuare attività di pesca sperimentale del merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14, a nord-est di 42° O, per il periodo dal 12 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026. L'obiettivo di queste attività è determinare l'eventuale presenza e distribuzione di merluzzo bianco nella zona. Per la pesca sperimentale sono state fissate possibilità di pesca pari a 3 000 tonnellate, di cui 900 tonnellate sono state assegnate all'UE. Tali possibilità di pesca possono essere utilizzate solo da pescherecci impegnati nell'ambito della pesca sperimentale e che operano un campionamento scientifico da effettuare alle condizioni stabilite dall'Istituto groenlandese delle risorse naturali. Si propone di fissare il contingente dell'UE come concordato con la Groenlandia.

In attesa di un accordo tra gli Stati membri sul criterio di assegnazione di tale stock, si propone di non assegnare provvisoriamente il contingente dell'UE agli Stati membri e di consentire a tutti gli Stati membri di utilizzarlo fino al suo completo esaurimento.

Merluzzo bianco della NAFO

Il regolamento (UE) 2026/249 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC e il contingente dell'UE per il merluzzo bianco nelle divisioni 2J, 3K e 3L dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO) (merluzzo bianco nelle divisioni "2J3KL", "merluzzo bianco della NAFO") per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027, in attesa della decisione della NAFO che fisserà tale TAC.

Nel giugno 2026 il Canada dovrebbe pubblicare il suo parere scientifico per il merluzzo bianco nelle divisioni 2J3KL per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027. A seguito della pubblicazione di tale parere, il Canada dovrebbe stabilire per i suoi pescherecci un limite di cattura per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027. Conformemente alle proprie norme, la NAFO deve stabilire per tale stock e per tale periodo il TAC e un'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO, compreso un contingente dell'UE, da pescare nella zona di regolamentazione NAFO. Il TAC e l'assegnazione devono essere fissati a un livello tale da far sì che il limite di cattura stabilito dal Canada corrisponda al 95 % del TAC e che l'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO corrisponda al 5 % del TAC.

In attesa della decisione della NAFO che stabilirà il TAC, l'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO e le eventuali misure di ricostituzione per tale stock, nella presente proposta il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2025/1350 è inserito provvisoriamente tra parentesi quadre e il TAC per il merluzzo bianco nella divisione NAFO 2J3KL per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027 è indicato con "pm". Non appena sarà nota la decisione della NAFO, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC e le possibili misure di ricostituzione per tale periodo in linea con la decisione della NAFO.

ICCAT

A seguito dell'adozione della raccomandazione ICCAT 25-04 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo 10 in occasione della 29a riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) del novembre 2025, il 4 marzo 2026 è stato adottato un regolamento delegato della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , che ne modifica l'articolo 8, paragrafo 2, al fine di recepire la raccomandazione nel diritto dell'UE. Tale regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore il 14 maggio 2026. Di conseguenza gli Stati membri potranno ora chiedere di trasferire un massimo del 20 %, anziché del 5 % come in precedenza, del proprio contingente annuale di tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT a est di 45° O dall'anno precedente a un determinato anno. Gli Stati membri che presentano tale richiesta sono tenuti a presentarla alla Commissione nel piano annuale di pesca. Per il 2026 Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo hanno chiesto tali trasferimenti dal 2025. Sulla base di tali richieste la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'UE riveduto a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2053. Si propone pertanto di modificare di conseguenza i contingenti di tali Stati membri per il tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT, a est di 45° O, per il 2026. I servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che specificherà il riferimento e la data di entrata in vigore del regolamento delegato adottato il 4 marzo 2026.

A norma dell'articolo 17 ter del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , con il regolamento (UE) 2026/249, modificato dal regolamento (UE) 2026/786, sono stati trasferiti dal 2024 al 2026 i contingenti annuali di alcuni Stati membri per l'alalunga (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione ICCAT a nord di 5° N. I contingenti di tali Stati membri per lo stock in questione per il 2026 sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio. Tuttavia il contingente del Regno Unito per tale stock per il 2026 non è stato modificato per tenere conto di tali trasferimenti e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

NPFC

Il regolamento (UE) 2026/249, modificato dal regolamento (UE) 2026/786, ha provvisoriamente indicato come "da fissare" i limiti di cattura di cui dispongono gli Stati membri che sono parti contraenti della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (North Pacific Fisheries Commission, NPFC), rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci a cianciolo, e il contingente dell'UE supplementare per lo sgombro occhione (Scomber japonicus) nella zona della convenzione NPFC per il periodo dal 1º giugno 2026 al 31 maggio 2027, nonché i limiti di sforzo associati.

Nella riunione annuale dell'aprile 2026 la NPFC ha fissato tali limiti di cattura per il periodo dal 1º giugno 2026 al 31 dicembre 2026, allineando il periodo di pesca all'anno civile. Ha inoltre aggiunto a tali limiti di cattura lo sgombro maculato (Scomber australasicus), che è catturato insieme allo sgombro occhione.

2026/0122 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio 13 fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati, dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi, delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e di altri sviluppi.

(2)[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere del CIEM o se tale aggiornamento non dovesse consentire al Consiglio di adottare il TAC definitivo in tempo utile e causasse di conseguenza un'interruzione temporanea delle attività di pesca dal 1º luglio 2026.] [Il 19 giugno 2026 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027. A seguito della pubblicazione del parere da parte del CIEM, è opportuno fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona 10 per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027 al livello raccomandato dal CIEM.] [OPPURE] [Il regolamento (UE) 2026/249 ha fissato provvisoriamente a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della sottozona 9 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella sottozona 10 per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per tale periodo. Per consentire il proseguimento delle attività di pesca fino a quando il TAC definitivo per tale stock per il periodo pertinente non sarà fissato, è opportuno fissare un TAC provvisorio per il periodo dal 1º luglio 2026 al 30 settembre 2026 a un livello corrispondente a [X].]

(3)[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.] [Il 23 giugno 2025 l'Unione ha concluso le consultazioni con la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026; ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a; e iii) sulle misure tecniche supplementari per tale stock. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 12 giugno 2025. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 23 giugno 2025. È pertanto opportuno fissare il TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a al livello concordato con la Norvegia e stabilire le misure tecniche supplementari concordate con la Norvegia. Nel corso delle consultazioni l'Unione e la Norvegia hanno preso in considerazione gli scambi di gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N dalla Norvegia all'Unione. Tuttavia, poiché non è stato possibile raggiungere un accordo su ulteriori trasferimenti di gamberetto boreale nel Mare del Nord, è opportuno assegnare agli Stati membri le possibilità di pesca non assegnate per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14.]

(4)[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.] [Il 21 maggio 2025 l'Unione ha tenuto consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (Sprattus sprattus) nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a, per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026; e ii) sui livelli dei TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione e in quelle del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a, e nelle acque dell'Unione e in quelle norvegesi della divisione CIEM 3a per tale periodo. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 12 maggio 2025. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 21 maggio 2025. È pertanto opportuno fissare i TAC pertinenti ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia.]

(5)[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.] [Il 12 maggio 2025 l'Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 14 , sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio l'8 maggio 2025. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 22 maggio 2025. È pertanto opportuno fissare il TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 al livello concordato con il Regno Unito.]

(6)Il regolamento (UE) 2026/249, modificato dal regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio 15 , ha fissato i contingenti dell'Unione e degli Stati membri per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 2, 5, 12 e 14 per il periodo dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026 al livello concordato con la Groenlandia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra 16 . Tuttavia l'Unione, data la mancanza di interesse da parte della sua industria della pesca, si è successivamente offerta di restituire tali possibilità di pesca alla Groenlandia. Pertanto i contingenti dell'Unione e degli Stati membri per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 2, 5, 12 e 14 per il periodo dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026 dovrebbero essere di conseguenza ridotti a zero.

(7)A norma dell'articolo 11 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione e la Groenlandia 17 e in linea con le condizioni di cui all'articolo 6 e al capo VI del protocollo di tale accordo, l'Unione e la Groenlandia hanno convenuto di effettuare attività di pesca sperimentale del merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14, a nord-est di 42° O, per il periodo dal 12 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026. Per tali attività sono state fissate possibilità di pesca pari a 3 000 tonnellate, di cui 900 tonnellate sono state assegnate all'Unione. È opportuno fissare tale contingente dell'Unione come concordato con la Groenlandia. In attesa di un accordo tra gli Stati membri sul criterio di assegnazione di tale stock, è opportuno non assegnare provvisoriamente il contingente dell'Unione e consentire a tutti gli Stati membri di utilizzarlo fino al suo completo esaurimento.

(8)[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la decisione della NAFO.] [Il 18 giugno 2025 il Canada ha adottato, per i suoi pescherecci, un limite di catture per il merluzzo bianco nelle divisioni 2J, 3K e 3L dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO) per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. Il 23 giugno 2025, la NAFO ha quindi adottato un TAC, per tale stock e per tale periodo, e un'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO corrispondente al 5 % del TAC, compreso un contingente dell'Unione, da pescare nella zona di regolamentazione NAFO. La NAFO ha inoltre mantenuto le misure di ricostituzione per tale stock in relazione a tale periodo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.]

(9)[Questo considerando sarà aggiornato dopo l'entrata in vigore del regolamento delegato ivi indicato.] A seguito dell'adozione della raccomandazione ICCAT 25-04 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo 18 in occasione della 29a riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) del novembre 2025, il 4 marzo 2026 è stato adottato un regolamento delegato della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , che ne modifica l'articolo 8, paragrafo 2, al fine di recepire la raccomandazione nel diritto dell'Unione. Tale regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore il 14 maggio 2026. Di conseguenza gli Stati membri potranno ora chiedere di trasferire un massimo del 20 % del proprio contingente annuale di tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT a est di 45° O dall'anno precedente a un determinato anno. Per il 2026 Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo hanno chiesto tali trasferimenti dal 2025. Sulla base di tali richieste la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2053. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti di tali Stati membri per il tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT, a est di 45° O, per il 2026.

(10)Nella riunione annuale dell'aprile 2026 la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (North Pacific Fisheries Commission, NPFC) ha fissato limiti di cattura per lo sgombro occhione (Scomber japonicus) e lo sgombro maculato (Scomber australasicus) a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci a cianciolo, per il periodo dal 1º giugno 2026 al 31 dicembre 2026. La NPFC ha inoltre stabilito un quantitativo supplementare di tali stock a disposizione dell'Unione in tale periodo. Ha anche fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC; e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione e lo sgombro maculato nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2026/249.

(12)Al fine di mantenere i periodi di riferimento dei TAC modificati dal presente regolamento, e dato che alcuni di questi TAC si applicano dal 1º gennaio 2026, i TAC modificati dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto i TAC in questione sono mantenuti o aumentati.

(13)Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2026/249

L'allegato IA, parti A e B, e gli allegati IB, IC, ID e IM del regolamento (UE) 2026/249 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 (GU L, 2026/249, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj ).
(2)    Regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L, 2026/786, 31.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/786/oj ).
(3)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ).
(4)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj ).
(5)    Regolamento (UE) 2025/1350 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L, 2025/1350, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1350/oj ).
(6)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ).
(7)    Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (2025-2030) (GU L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj ).
(8)    Regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L, 2026/786, 31.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/786/oj ).
(9)    Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj ).
(10)    Raccomandazione ICCAT 25-04 che sostituisce la raccomandazione 24-05 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo: https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf .
(11)    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(12)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(13)    Regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 (GU L, 2026/249, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj ).
(14)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ).
(15)    Regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L, 2026/786, 31.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/786/oj ).
(16)    Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (2025-2030) (GU L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj ).
(17)    Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj ).
(18)    Raccomandazione ICCAT 25-04 che sostituisce la raccomandazione 24-05 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo: https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf .
(19)    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
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Bruxelles, 20.5.2026

COM(2026) 245 final

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO

Modifiche del regolamento (UE) 2026/249

(1)L'allegato IA è così modificato:

(a)nella parte A, la tabella 2(1) è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

2(1)

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

9W(1) e 10

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9WX10)

 

 

Spagna

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

(2)

Unione

pm

(2)

TAC

pm

(2)

(1)

Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

36°00'00"N

11°00'00"O

2

37°01'20"N

8°59'47"O

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

";

(b)nella parte B, la tabella 77 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

77

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

(PRA/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

 

";

(c)nella parte B, la tabella 79 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

79

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pandalus borealis

 

(PRA/4N-S62)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

123

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

";

(d)nella parte B, le tabelle 113 e 114 sono sostituite dalle seguenti:

"

 

 

 

Tabella

113

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

(SPR/03A.)

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)(3)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)(2)(3)

Svezia

pm

(1)(2)(3)

Unione

pm

(1)(2)(3)

TAC

 

pm

(2)

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

(3)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

";

"

 

 

 

Tabella

114

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Sprattus sprattus

 

(SPR/2AC4-C)

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1)(2)(3)

Unione

pm

(1)(2)

Norvegia

pm

(1)

Isole Fær Øer

pm

(1)(4)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Compresi i cicerelli.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

 

 

 

";

(e)nella parte B, la tabella 115 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

115

 

 

 

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027. 

 

 

";

(2)l'allegato IB è così modificato:

(a)la tabella 3 è sostituita dalla tabella seguente ed è inserita la tabella 3(1):

"

Tabella

3

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

acque groenlandesi delle zone 2 e 12; acque groenlandesi delle zone 5 e 14, a sud-ovest di 42°O

Gadus morhua

(COD/GL251214)

Germania

2 050

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

2 050

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Non può essere pescato dal 1º marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

65°00'N

38°00'O

2

65°00'N

35°15'O

3

64°00'N

35°15'O

4

64°00'N

38°00'O

";

"

Tabella

3(1)

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14, a nord-est di 42°O

Gadus morhua

(COD/GL51442)

Unione

900

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

(1)

Possono essere utilizzate solo da pescherecci nell'ambito di attività di pesca sperimentale e che operano un campionamento scientifico da effettuare alle condizioni stabilite dall'Istituto groenlandese delle risorse naturali.

";

(b)la tabella 9 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

9

Specie:

Capelin

Zona:

acque groenlandesi delle zone 2, 5, 12 e 14

Mallotus villosus

(CAP/GL251214)

Anno

2026

2027

Danimarca

0

(2)

0

(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

(2)

0

(3)

Svezia

0

(2)

0

(3)

Tutti gli Stati membri

0

(1)(2)

0

(1)(3)

Unione

0

(2)

0

(3)

Norvegia

0

(2)

0

(3)

TAC

Non pertinente

(2)

Non pertinente

(3)

(1)

La Danimarca, la Germania e la Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/GL251214_AMS).

(2)

Questo contingente si applica dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026.

(3)

Questo contingente si applica dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027.

";

(c)la tabella 13 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

Tabella

13

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

acque groenlandesi delle zone 2, 5, 12 e 14

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/GL251214)

Danimarca

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

0

TAC

Non pertinente

 

 

 

";

(3)nell'allegato IC, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

Tabella

1

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

NAFO 2J3KL

 

Gadus morhua

 

(COD/N2J3KL)

Bulgaria

pm

(1)(2)

TAC analitico

Germania

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Lettonia

pm

(1)(2)

Lituania

pm

(1)(2)

Polonia

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)(2)

Romania

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

 

 

(1)

Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

(2)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2027 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2027. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

";

(4)l'allegato ID è così modificato:

(a)la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

7

 

 

 

Specie:

Alalunga del nord 

Zona:

zona della convenzione ICCAT, a nord di 5° N, escluso il Mediterraneo

 

Thunnus alalunga

 

(ALB/ICAN05NXM)

 

Irlanda

 

4 959,40

TAC analitico

Spagna

27 953,00

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

8 791,67

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

3 065,81

Unione

44 769,88

(1)(2)

Regno Unito

741

(3)

TAC

47 251,00

(1)

Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è: 1 241.

(2)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*ICAN05NXM-UK) non possono essere prelevati quantitativi superiori a:

Irlanda

62,03

Spagna

349,65

Francia

109,97

Portogallo

38,35

Unione

560,00

(3)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione (ALB/*ICAN05NXM-EU) non possono essere prelevati quantitativi superiori a:

 

 

560,00

 

 

 

 

 

";

(b)la tabella 12(1) è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

12

 

 

 

Specie:

Tonno rosso

 

 

Zona:

zona della convenzione ICCAT a est di 45° O

 

Thunnus thynnus

 

(BFT/ICAE45W)

 

Cipro

 

240,16

(4)

TAC analitico

Grecia

480,79

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

8 352,55

(2)(4)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

8 067,21

(2)(3)(4)

Croazia

1 353,64

(6)

Italia

6 534,98

(4)(5)

Malta

517,31

(4)

Portogallo

858,28

Altri

104,03

(1)

Unione

26 508,95

(2)(3)(4)(5)(6)

TAC

 

48 403,00

(1)

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/ICAE45W_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W8301):

Spagna

1 267,03

Francia

588,60

Unione

1 855,63

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W641):

Spagna

167,05

Francia

322,69

*

Italia

130,70

Cipro

4,80

Malta

10,35

Unione

635,59

 

* Di cui il 50 % può essere pescato solo nel Golfo del Leone.

 

 

 

 

 

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W643):

Italia

130,70

Unione

130,70

(6)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W8303F):

Croazia

1 218,28

 

Unione

1 218,28

 

 

 

 

 

";

(5)l'allegato IM è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO IM 

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

 

 

Tabella 

1 

 

Specie:

Sgombro occhione e sgombro maculato

Scomber japonicus e Scomber australasicus 

Zona:

zona della convenzione NPFC

Unione

 

5 560 

(1)(3)(4)(5)

TAC precauzionale

Parti contraenti della NPFC, compresa l'Unione

 

47 940

(1)(2)(3)(4) 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

Non pertinente

 

 

(1) 

Può essere pescato soltanto dal 1º giugno 2026 al 31 dicembre 2026.

(2) 

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:

 

Pescherecci da traino* 

(M/M/NPFC-TR)

Pescherecci a cianciolo* 

(M/M/NPFC-PS) 

 

 

 

5 703

42 237

 

 

 

*    Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.

(3) 

Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione e sgombro maculato in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l'eventuale assegnazione di future possibilità di pesca da parte dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1º giugno 2026 al 31 dicembre 2026.

(4) 

I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.

(5) 

Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (M/M/NPFC-EU).

".

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