COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.5.2026
COM(2026) 237 final
2026/0117(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20ª riunione, in merito alle conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione e in merito all'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella 20ª riunione, del 2 giugno 2026, del comitato delle parti ("comitato") della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione"). La posizione riguarda 1) la prevista adozione da parte del comitato di nove progetti di conclusioni rivolte a nove parti sull'attuazione della convenzione e 2) la prevista elezione di cinque membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO").
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione di Istanbul
La convenzione di Istanbul stabilisce un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014.
L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione e 22 l'hanno ratificata.
2.2.Il comitato delle parti
Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. Le parti devono impegnarsi a nominare, come loro rappresentanti, esperti del più alto livello possibile nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del suo regolamento interno6. Il 1º ottobre 2023 l'UE è diventata parte della convenzione e così membro del comitato delle parti (articolo 67, paragrafo 1, della convenzione).
2.3.Il meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul
La convenzione di Istanbul istituisce un meccanismo di controllo per garantire un'efficace attuazione a opera delle parti, con l'obiettivo di valutare le proprie modalità di attuazione pratica e di fornire orientamenti alle parti. Il meccanismo di controllo consiste in due organismi distinti che interagiscono fra loro: un organismo di esperti indipendente (il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "GREVIO") e il comitato delle parti.
Il GREVIO è un gruppo di esperti indipendente, incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione di Istanbul paese per paese, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione. La procedura di controllo è descritta all'articolo 68 della convenzione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della convenzione, le parti nuove hanno l'obbligo di trasmettere un rapporto, basato su un questionario preparato dal GREVIO, che illustri nel dettaglio le misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla convenzione. Il GREVIO prepara un rapporto sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare la convenzione e formula suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte può trattare i problemi individuati.
Conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, il comitato delle parti può adottare, sulla base del rapporto del GREVIO, raccomandazioni rivolte alla parte interessata sull'attuazione della convenzione e fissare una data per la presentazione di una risposta, ad opera di detta parte, in merito all'attuazione delle raccomandazioni. Sulla base di detta disposizione, il comitato delle parti adotta raccomandazioni rivolte alle parti che distinguono tra le azioni che dovrebbero essere intraprese quanto prima, con l'obbligo di riferire in merito entro un periodo di tre anni, e le azioni che, pur essendo importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte deve riferire al comitato delle parti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni che le sono state rivolte. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari ottenute, il segretariato del comitato elabora le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relativamente a ciascuna parte interessata. Il comitato delle parti adotta tali conclusioni.
2.4.L'elezione dei membri del GREVIO
Conformemente all'articolo 66 della convenzione, il GREVIO è composto da 15 membri, eletti dal comitato delle parti tra i candidati designati dalle parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del GREVIO sono scelti tra i cittadini delle parti, nel rispetto del criterio dell'equilibrio di genere e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari.
La convenzione di Istanbul ha incaricato il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ("Comitato dei Ministri") di determinare la procedura per l'elezione dei membri del GREVIO. Il 19 novembre 2014 il Comitato dei Ministri ha adottato la risoluzione CM/Res(2014)43 relativa alla procedura per l'elezione dei membri del GREVIO ("risoluzione del Comitato dei Ministri"). Il GREVIO ha adottato il proprio regolamento interno nel 2015.
Durante la riunione del comitato delle parti del 2 giugno 2026 è prevista l'elezione di cinque nuovi membri del GREVIO, che resteranno in carica dal 1º settembre 2026 al 31 agosto 2030. Le elezioni saranno organizzate in turni successivi, durante i quali ciascuna parte, compresa l'UE, disporrà di un numero di voti pari a quello dei seggi rimasti di volta in volta vacanti. Nel primo turno ciascuna parte potrà quindi esprimere cinque voti. Se in tale turno sarà eletto un membro, ciascuna parte potrà esprimere quattro voti nel secondo turno, e così via. I turni proseguiranno fino a quando cinque membri del GREVIO saranno eletti a maggioranza dei voti validamente espressi.
Con documento IC-CP(2026)2, il 21 aprile 2026 il segretariato del comitato delle parti ha comunicato i nomi e i curriculum vitae dei candidati designati dalle parti per le elezioni previste il 2 giugno 2026. Il documento indica che per i cinque posti disponibili sono stati designati 15 candidati da 13 parti, 11 delle quali sono Stati membri dell'UE.
3.Gli atti previsti che devono essere adottati dal comitato delle parti
3.1.I nove progetti di conclusioni
È previsto che il 2 giugno 2026, nel corso della sua 20ª riunione, il comitato delle parti proceda all'adozione dei nove seguenti progetti di conclusioni ("progetti di conclusioni"):
(1)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
(2)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
(3)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
(4)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
(5)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
(6)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
(7)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
(8)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
(9)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov.
3.2.La prevista elezione dei membri del GREVIO
È previsto che il 2 giugno 2026, nel corso della sua 20ª riunione, il comitato delle parti proceda all'elezione di cinque membri del GREVIO che resteranno in carica dal 1º settembre 2026 al 31 agosto 2030.
3.3.I nove progetti di conclusioni previsti del comitato delle parti
I progetti di conclusioni sono rivolti a nove parti e include conclusioni sull'attuazione delle precedenti raccomandazioni. Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione da parte delle istituzioni competenti e della pubblica amministrazione. L'Unione ha aderito alla convenzione nella misura in cui si applica alle sue istituzioni e alla sua pubblica amministrazione e ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione nei confronti delle sue istituzioni e della sua pubblica amministrazione, nell'ambito di applicazione dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.
I progetti di conclusioni riguardanti questioni di competenza dell'Unione, relativamente alle sue istituzioni e alla sua pubblica amministrazione, sono in linea con le politiche e con gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in relazione al diritto dell'Unione. Si propone pertanto che l'Unione non si opponga alla loro adozione in sede di 20ª riunione del comitato delle parti.
3.4.La prevista elezione dei membri del GREVIO
In qualità di membro del comitato delle parti, l'UE dispone di cinque voti nella prossima elezione di cinque membri del GREVIO che si terrà durante la riunione del comitato delle parti del 2 giugno 2026. I membri saranno eletti dal comitato delle parti tra i 15 candidati designati da 13 parti.
11 delle 13 parti sono Stati membri dell'UE. Tutti i candidati designati dimostrano una vasta esperienza multidisciplinare nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come indicato nel documento IC-CP(2026)2. Si propone che la posizione dell'UE dovrebbe essere di astenersi durante le elezioni.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo". Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Le conclusioni previste che il comitato delle parti è chiamato ad adottare, nonché la decisione di astenersi durante l'elezione dei membri del GREVIO, costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Istanbul. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza, la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti deve essere anch'essa scissa in due decisioni, ove le pertinenti conclusioni riguardino entrambe le questioni. La decisione proposta riguarda materie legate alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 336 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 336 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2026/0117 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20ª riunione, in merito alle conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione e in merito all'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º ottobre 2023.
(2)A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") deve vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione ("parti"). Conformemente all'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.
(3)Il comitato delle parti ("comitato") adotta raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l'obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tale rapporto e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.
(4)Si prevede che nella sua 20º riunione del 2 giugno 2026 il comitato adotti i seguenti progetti di conclusioni sull'attuazione della convenzione ad opera di nove parti ("progetti di conclusioni"):
(1)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
(2)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
(3)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
(4)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
(5)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
(6)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
(7)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
(8)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
(9)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov.
(5)L'Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione nei confronti delle sue istituzioni e della sua pubblica amministrazione, nell'ambito di applicazione dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al punto 305 del suo parere 1/19 del 6 ottobre 2021, Convenzione di Istanbul, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che una parte significativa degli obblighi della convenzione relativi all'adozione di misure preventive e di protezione è, in sostanza, vincolante per l'Unione anche nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Inoltre, al punto 307 dello stesso parere, la Corte ha sostenuto che l'Unione non dovrebbe limitarsi a stabilire prescrizioni minime o misure di sostegno, ma dovrebbe garantire essa stessa il pieno rispetto di questi obblighi. Al tempo stesso, la portata degli obblighi dell'Unione dovrebbe essere interpretata tenendo presenti la sua specifica natura e i suoi specifici poteri. In particolare, poiché all'amministrazione pubblica dell'Unione non sono conferiti poteri di contrasto, le raccomandazioni relative alle questioni di contrasto, come la questione delle misure urgenti di allontanamento, dovrebbero essere interpretate richiedendo all'Unione di garantire la sicurezza delle vittime nei limiti dei suoi poteri, ad esempio rifiutando a presunti autori di reati l'accesso ai locali delle istituzioni.
(6)Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano anche all'Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione, poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.
(7)Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: armonizzare le politiche e le misure adottate per attuare la convenzione garantendo che contemplino tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e che siano monitorate e valutate in modo indipendente (articolo 7 della convenzione); razionalizzare il numero degli organismi di coordinamento esistenti e garantire risorse finanziarie sufficienti (articolo 10 della convenzione); continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione) e per garantire che in situazioni di pericolo immediato possano essere emesse rapidamente misure urgenti di allontanamento (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(8)Per quanto riguarda Cipro, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione); e garantire che le autorità competenti possano emettere immediatamente ordinanze di ingiunzione e misure urgenti di allontanamento in situazioni di pericolo immediato e che tali provvedimenti siano monitorati ed eseguiti (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(9)Per quanto riguarda l'Estonia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che le politiche e le misure pertinenti affrontino ogni forma di violenza nei confronti delle donne contemplata dalla convenzione e siano attuate sulla base di una comprensione della violenza basata sul genere e che il loro impatto sia valutato (articolo 7 della convenzione); e garantire che le prassi in materia di misure urgenti di allontanamento siano in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(10)Per quanto riguarda la Georgia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che tutte le politiche e le misure pertinenti si basino su un'interpretazione della violenza basata sul genere e che il loro impatto sia soggetto a una valutazione sistematica (articolo 7 della convenzione); garantire l'esistenza di strutture istituzionalizzate per il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti pertinenti al fine di garantire una risposta coordinata e interistituzionale a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 18 della convenzione); assicurare la disponibilità delle case rifugio (articolo 23 della convenzione) ed evitare procedure o pratiche inutili che rischino di ritraumatizzare le vittime (articoli 49 e 50 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(11)Per quanto riguarda la Germania, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell'attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere ogni forma di violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fornire una risposta interistituzionale e coordinata senza discriminazioni (articolo 7 della convenzione); e garantire che tutti i soggetti pertinenti raccolgano dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(12)Per quanto riguarda l'Islanda, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: accertarsi che l'organismo nazionale di coordinamento riceva un mandato chiaro sulle funzioni da svolgere e sia dotato di apposite risorse (articolo 10 della convenzione); e garantire una valutazione dei rischi sistematica e sensibile al genere (articoli 49, 50 e 51 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(13)Per quanto riguarda la Norvegia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che i documenti strategici nazionali siano ben coordinati e forniscano una risposta olistica a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 7 della convenzione); provvedere alla raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione) e garantire che in situazioni di pericolo immediato le autorità competenti possano emettere misure urgenti di allontanamento (articolo 52 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(14)Per quanto riguarda la Romania, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell'attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (articolo 7 della convenzione); garantire risorse finanziarie appropriate per l'attuazione delle politiche e delle misure pertinenti e finanziamenti stabili e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che sostengono le vittime (articolo 8 della convenzione); e provvedere alla raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(15)Per quanto riguarda la Svizzera, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire finanziamenti appropriati per le politiche e le misure pertinenti e finanziamenti sostenibili per le organizzazioni che forniscono servizi di supporto specializzati alle donne vittime di violenza (articolo 8 della convenzione); continuare ad adoperarsi per migliorare la raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione); e garantire che le vittime e i loro figli abbiano accesso ad apposite case rifugio in tutto il paese (articoli 22 e 23). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(16)Durante la riunione del comitato del 2 giugno 2026 è prevista l'elezione di cinque nuovi membri del GREVIO, che resteranno in carica dal 1º settembre 2026 al 31 agosto 2030. A norma dell'articolo 66 della convenzione, il GREVIO è composto da 15 membri. I membri devono essere eletti dal comitato tra i candidati designati dalle parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del GREVIO devono essere scelti tra i cittadini delle parti, nel rispetto del criterio dell'equilibrio di genere e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari.
(17)In qualità di membro del comitato, l'Unione ha diritto a cinque voti nella prevista elezione di cinque membri. I cinque membri devono essere eletti dal comitato tra i 15 candidati designati da 13 parti. 11 di dette parti sono Stati membri dell'UE. Poiché tutti i candidati designati hanno una vasta esperienza multidisciplinare nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come indicato nel documento IC-CP(2026)2, la posizione dell'UE dovrebbe essere di astenersi durante tali elezioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20ª riunione, è di:
1.non opporsi all'adozione degli atti seguenti:
(1)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
(2)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
(3)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
(4)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
(5)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
(6)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
(7)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
(8)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
(9)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov;
2.astenersi durante l'elezione dei cinque membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente