COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.3.2026
COM(2026) 128 final
ALLEGATI
del
Proposta modificata di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)
🡻 2012/1105 Art. 1, punto 4, e allegato (adattato)
🡺1 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 1, lett. b)
🡺2 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 1, lett. a)
🡺3 2020/1544 Art. 1, lett. b)
🡺4 2021/537 Art. 1, par. 1, e allegato, punto 1.2)
🡺5 2021/537 Art. 1, par. 1, e allegato, punto 1.1)
🡺6 2022/871 Art. 1, punto 2, lett. b)
🡺7 2022/871 Art. 1, punto 2, lett. a)
🡺8 2025/1228 Art. 1 e allegato, punto 1
🡺9 2025/1228 Art. 1 e allegato, punto 2
ALLEGATO I
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PAESI ⌦ TERZI ⌫, AUTORITÀ E SPECIE
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⌦ Paese terzo ⌫
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Autorità
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Specie indicate nelle seguenti direttive
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1
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2
|
3
|
|
AR
|
Istituto Nacional de Semillas (INASE)
Av. Paseo Colón 922, 3 Piso
1063 BUENOS AIRES
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
AU
|
Australian Seeds Authority LTD.
P.O. BOX 187
LINDFIELD, NSW 2070
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
🡺7 BO 🡸
|
🡺7 Ministry of Rural Development and Land
Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471, LA PAZ 🡸
|
🡺7 66/402/CEE — solo per quanto concerne le sementi di Zea mays e Sorghum spp.;
2002/57/CE — solo per quanto concerne le sementi di Helianthus annuus 🡸
|
|
🡺2 BR 🡸
|
🡺2 Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
Esplanada dos Ministérios, bloco D
70.043-900 Brasilia-DF 🡸
|
🡺2 ⌦ 66/401/CEE ⌫
⌦ 66/402/CEE ⌫ 🡸
|
|
CA
|
Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate
59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
CL
|
Ministerio de Agricultura
Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas
Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
🡺5 GB ⌦ ⌫ 🡸
|
🡺5 Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
CB2 8DU 🡸
|
🡺5 66/401/CEE
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE 🡸
|
|
IL
|
Ministry of Agriculture & Rural Development
Plant Protection and Inspection Services
P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
MA
|
D.P.V.C.T.R.F.
Service de Contrôle des Semences et Plants,
B.P. 1308 RABAT
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
🡺8 MD 🡸
|
🡺8 National Agency for Food Safety (ANSA)
str. Mihail Kogălniceanu 63,
MD-2009, CHIŞINĂU 🡸
|
🡺8 66/401/CEE
66/402/CEE
2002/55/CE
2002/57/CE🡸
|
|
NZ
|
Ministry for Primary Industries,
25 «The Terrace»
P.O. BOX 2526
6140 WELLINGTON
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
RS
|
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate
Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD
Il ministero dell’Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE:
National Laboratory for Seed Testing
Maksima Gorkog 30 — 21000 Novi Sad
Maize Research Institute «ZEMUN POLJE»
Slobodana Bajica 1
11080 ZEMUN, BEOGRAD
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
TR
|
Ministry of Agriculture and Rural Affairs,
Variety Registration and Seed Certification Centre
Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62
P.O.BOX: 30,
06172 Yenimahalle/ANKARA
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
🡺9 UA 🡸
|
🡺9 Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Khreshchatyk str. 24, 01001 KYIV 🡸
|
🡺9 66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE – solo per quanto concerne le sementi di Brassica napus, Glycine max e Helianthus annuus🡸
|
|
US
|
USDA — Agricultural Marketing Service
Seed Regulatory & Testing Branch
801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
UY
|
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29
91001 PANDO — CANELONES
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66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
|
|
ZA
|
National Department of Agriculture,
c/o S.A.N.S.O.R.
Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA
|
66/401/CEE
66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi Zea mays e Sorghum spp.
2002/57/CE
|
_____________
🡻 2003/17/CE
ALLEGATO II
A.Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi
1.Le ispezioni in campo sono effettuate secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:
–le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,
–le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE,
–le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
–le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,
–le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,
🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. a)
–le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.
🡻 2003/17/CE (adattato)
2.Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE.
3.Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi ⌦ dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale ⌫, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:
–numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,
–superficie coltivata,
–quantità delle sementi,
–attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni che devono soddisfare le colture da cui provengono le sementi.
B.Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi
1.Le sementi indicate in appresso devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi ⌦ dell'OCSE ⌫ per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti da detti sistemi:
–le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,
–le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE,
–le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
–le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,
–le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,
🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto i)
–le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.
🡻 2003/17/CE (adattato)
Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa ⌦ dell’Unione ⌫ diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale.
2.Le sementi devono soddisfare le condizioni in appresso:
2.1.Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del punto 1, seconda frase, figurano nelle seguenti direttive:
–direttiva 66/401/CEE, allegato II,
–direttiva 66/402/CEE, allegato II,
–direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,
🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto ii)
–direttiva 2002/55/CE, allegato II,
🡻 2003/17/CE
–direttiva 2002/57/CE, allegato II.
🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto iii) (adattato)
2.2.Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui al punto 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme dell'⌦ Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ⌫ ISTA) e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:
–direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,
–direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,
–direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,
–direttiva 2002/55/CE, allegato III,
–direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.
🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto iv)
2.3.L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alle norme dell'ISTA.
🡻 2003/17/CE (adattato)
3.Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le condizioni supplementari in appresso:
3.1.Devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali:
–attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa ⌦ dell’Unione ⌫ diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «regole e norme ⌦ UE ⌫»,
🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto vi)
–attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, da … (nome o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)»,
🡻 2003/17/CE (adattato)
–data della chiusura ufficiale dell'imballaggio,
–qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi ⌦ dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale ⌫, anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate e l'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili,
–paese di produzione,
–peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole, e
–in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare.
3.2.Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste nell'ambito delle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione ⌦ dell’Unione ⌫.
3.3.Una scheda ufficiale, acclusa all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di precisione.
Tale scheda non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile.
3.4.Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo.
3.5.Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, le schede ufficiali e gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali ⌦ dell’Unione ⌫.
🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto vii)
4.Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.
🡻 2003/17/CE (adattato)
5.Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente ⌦ nell’Unione ⌫, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte ⌦ nell’Unione ⌫.
Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte sotto la responsabilità delle persone incaricate della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi.
6.Per le sementi certificate di tutte le generazioni le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate:
–⌦ nell’Unione ⌫ o
–in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai sensi della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi ottenute a norma del punto 5.
7.Nel caso del Canada e degli Stati Uniti, in deroga al:
–punto 2.2 e punto 2.3,
–punto 3.1, secondo trattino, e
–punto 4,
il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi delle sementi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme ⌦ dell’Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (Association of Official Seed Analysts — ⌫ AOSA). In questo caso:
–deve figurare la seguente attestazione ai sensi del punto 3.1: «Sottoposte a campionamento e analizzate, conformemente alle norme ⌦ dell'AOSA ⌫, da …» (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto), e
–il certificato obbligatorio ai sensi del punto 4 deve essere rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità dell'autorità di cui all'allegato I.
_____________
🡻
ALLEGATO III
Decisione abrogata ed elenco delle modifiche successive
|
Decisione 2003/17/CE del Consiglio
(
GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj
)
|
|
|
Decisione 2003/403/CE del Consiglio
(GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2003/403/oj
)
|
|
|
Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio
(GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/j
o)
|
Unicamente allegato, punto III
|
|
Decisione 2005/834/CE del Consiglio
(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj
|
Unicamente articolo 4
|
|
Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1,
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1791/oj
)
|
|
|
Decisione 2007/780/CE del Consiglio
(GU L 314 del 1.12.2007, pag. 20,
ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2007/780/oj
)
|
|
|
Decisione n. 1105/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 328 del 28.11.2012, pag. 4, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj
)
|
|
|
Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj
)
|
Unicamente articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, e allegato, punto 6.C.1
|
|
Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 12.11.2018, pag. 31, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj
)
|
|
|
Decisione (UE) 2020/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 356 del 26.10.2020, pag. 5, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj
)
|
|
|
Decisione (UE) 2021/537 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 108 del 29.3.2021, pag. 4, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj
)
|
Unicamente articolo 1, paragrafo 1, e allegato, punto 1
|
|
Decisione (UE) 2022/871 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 152 del 3.6.2022, pag. 109, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/871/jo
)
|
|
|
Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L, 2025/1228, 20.6.2025,
ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj
)
|
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ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
|
Decisione 2003/17/CE
|
Presente decisione
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Articoli 1, 2 e 3
|
Articoli 1, 2 e 3
|
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_
|
Articolo 4
|
|
Articolo 6
|
Articolo 5
|
|
Articolo 7
|
Articolo 6
|
|
Allegato I
|
Allegato I
|
|
Allegato II
|
Allegato II
|
|
_
|
Allegato III
|
|
_
|
Allegato IV
|
_____________