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Document 52026PC0128

Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

COM/2026/128 final

Bruxelles, 20.3.2026

COM(2026) 128 final

2024/0030(COD)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Il 6 febbraio 2024, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante codificazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi 1 .

2.Viste le nuove modificazioni apportate nel frattempo alla proposta iniziale di cui al punto 1, è opportuno che la Commissione presenti, a norma dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, una proposta modificata di codificazione della decisione di cui trattasi.

3.Le modificazioni apportate dalla presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le seguenti:

(a)all'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:

“La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”;

(b)l’allegato I è modificato conformemente all'allegato della Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi effettuate nella Repubblica di Moldova e l’equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di barbabietole destinate alla produzione di sementi e delle colture di piante oleaginose destinate alla produzione di sementi effettuate in Ucraina e l’equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina 2 ;

(c)all’allegato III, è aggiunta la voce seguente:

“Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L, 2025/1228, 20.6.2025,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj .

4.Per facilitare la lettura e l’esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così modificata.

🡻 2003/17/CE (adattato)

2024/0030 (COD)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

🡻 

(1)La decisione 2003/17/CE del Consiglio 4 ha subito varie e sostanziali modifiche 5 . A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

🡻 2022/871 considerando 1 (adattato)

(2)A determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate  in alcuni  paesi terzi  dovrebbero essere  considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell’Unione. A determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi  dovrebbero essere  considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell’Unione.

🡻 2022/871 considerando 2 (adattato)

(3)L’equivalenza è stata concessa  ad alcuni  paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi, nello specifico ai sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA) o, ove del caso, alle norme dell’Associazione degli analisti ufficiali delle sementi  (Association of Official Seed Analysts AOSA)  che sono equivalenti ai metodi dell’ISTA. La Commissione ha effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare se rispettassero i requisiti del diritto dell’Unione prima di concedere l’equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali previste dal quadro OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell’accreditamento ISTA e dalle ispezioni ufficiali nel contesto del diritto dell’Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi  offrono  le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate in tali paesi terzi  offrono  le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali ispezioni in campo e sementi dovrebbero essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo e alle sementi dell’Unione.

🡻 2003/17/CE considerando 7 (adattato)

(4)È opportuno inserire nella presente decisione norme specifiche in materia di rietichettatura e richiusura  nell’Unione .

🡻 2003/17/CE considerando 8 (adattato)

(5)È opportuno stabilire norme dettagliate sulle indicazioni precise che debbono figurare sull'etichetta delle sementi certificate importate a norma della presente decisione  per quanto riguarda l'obbligo per le sementi commercializzate nell’Unione, comprese quelle non certificate in via definitiva, di indicare se sono trattate chimicamente o se la varietà è stata geneticamente modificata . In futuro gli allegati della presente decisione  dovrebbero essere aggiornati  in modo da garantire che le sementi importate siano soggette a requisiti equivalenti a quelli previsti da ogni nuova norma che potrà essere introdotta, in particolare in relazione alle sementi non certificate in via definitiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

🡻 2005/834/CE Art. 4

Articolo 1

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 1 (adattato)

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell’allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE 6 , 66/402/CEE 7 , 2002/54/CE 8   , 2002/55/CE 9   e 2002/57/CE 10 del Consiglio, purché:

🡻 2005/834/CE Art. 4

a)siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell’allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;

b)soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione A.

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 2

Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell’allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione B, della presente decisione.

🡻 2003/17/CE

Articolo 3

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 3, lett. a) (adattato)

1. Qualora sementi equivalenti siano «rietichettate e richiuse»  nell’Unione , in conformità dei sistemi  dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti  nell’Unione .

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

🡻 2003/17/CE (adattato)

2. Qualora sia necessaria la rietichettatura e la richiusura  nell’Unione  di sementi equivalenti, le etichette  UE  sono utilizzate solo nei seguenti casi:

a)se le sementi prodotte negli Stati membri e le sementi della stessa varietà e categoria prodotte in paesi terzi sono miscelate per migliorarne la facoltà germinativa, a condizione che

la miscela sia omogenea, e

l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; oppure

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 3, lett. b)

b)se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.

🡻 

Articolo 4

La decisione 2003/17/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

🡻 2003/17/CE

Articolo 5

🡻 2025/1228 Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

🡻 2003/17/CE (adattato)

🡺1 2022/871 Art. 1 punto 1

La presente decisione si applica  fino  al 🡺1 31 dicembre 2029 🡸 .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(2024) 53 definitivo del 6.2.2024.
(2)    GU L, 2025/1228, 20.6.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj .
(3)    GU C del C/2024/3386, 31.5.2024
(4)    Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/17/oj ).
(5)    V. allegato III.
(6)    Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj ).
(7)    Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/oj ).
(8)    Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj ).
(9)    Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/55/oj ).
(10)    Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj ).
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Bruxelles, 20.3.2026

COM(2026) 128 final

ALLEGATI

del

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)


🡻 2012/1105 Art. 1, punto 4, e allegato (adattato)

🡺1 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 1, lett. b)

🡺2 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 1, lett. a)

🡺3 2020/1544 Art. 1, lett. b)

🡺4 2021/537 Art. 1, par. 1, e allegato, punto 1.2)

🡺5 2021/537 Art. 1, par. 1, e allegato, punto 1.1)

🡺6 2022/871 Art. 1, punto 2, lett. b)

🡺7 2022/871 Art. 1, punto 2, lett. a)

🡺8 2025/1228 Art. 1 e allegato, punto 1

🡺9 2025/1228 Art. 1 e allegato, punto 2

ALLEGATO I

PAESI  TERZI , AUTORITÀ E SPECIE

 Paese terzo 1  

Autorità

Specie indicate nelle seguenti direttive

1

2

3

AR

Istituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺7 BO 🡸

🡺7 Ministry of Rural Development and Land

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471, LA PAZ 🡸

🡺7 66/402/CEE — solo per quanto concerne le sementi di Zea mays e Sorghum spp.;

2002/57/CE — solo per quanto concerne le sementi di Helianthus annuus 🡸

🡺2 BR 🡸

🡺2 Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF 🡸

🡺2  66/401/CEE 

 66/402/CEE  🡸

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺5 GB   2   🡸

🡺5 Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU 🡸

🡺5 66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE 🡸

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺8 MD 🡸

🡺8 National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, CHIŞINĂU 🡸

🡺8 66/401/CEE

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE🡸

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 «The Terrace»

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Il ministero dell’Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 — 21000 Novi Sad

Maize Research Institute «ZEMUN POLJE»

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺9 UA 🡸

🡺9 Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str. 24, 01001 KYIV 🡸

🡺9 66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE – solo per quanto concerne le sementi di Brassica napus, Glycine max e Helianthus annuus🡸

US

USDA — Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO — CANELONES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/CEE

66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi Zea mays e Sorghum spp.

2002/57/CE

_____________

🡻 2003/17/CE

ALLEGATO II

A.Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi

1.Le ispezioni in campo sono effettuate secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:

le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,

le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE,

le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,

le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,

le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. a)

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.

🡻 2003/17/CE (adattato)

2.Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE.

3.Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi  dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale , da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:

numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,

superficie coltivata,

quantità delle sementi,

attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni che devono soddisfare le colture da cui provengono le sementi.

B.Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi

1.Le sementi indicate in appresso devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi  dell'OCSE  per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti da detti sistemi:

le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,

le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE,

le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,

le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,

le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto i)

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.

🡻 2003/17/CE (adattato)

Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa  dell’Unione  diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale.

2.Le sementi devono soddisfare le condizioni in appresso:

2.1.Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del punto 1, seconda frase, figurano nelle seguenti direttive:

direttiva 66/401/CEE, allegato II,

direttiva 66/402/CEE, allegato II,

direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto ii)

direttiva 2002/55/CE, allegato II,

🡻 2003/17/CE

direttiva 2002/57/CE, allegato II.

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto iii) (adattato)

2.2.Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui al punto 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme dell' Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (International Seed Testing Association —  ISTA) e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:

direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

direttiva 2002/55/CE, allegato III,

direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto iv)

2.3.L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alle norme dell'ISTA.

🡻 2003/17/CE (adattato)

3.Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le condizioni supplementari in appresso:

3.1.Devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali:

attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa  dell’Unione  diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «regole e norme  UE »,

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto vi)

attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, da … (nome o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)»,

🡻 2003/17/CE (adattato)

data della chiusura ufficiale dell'imballaggio,

qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi  dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale , anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate e l'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili,

paese di produzione,

peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole, e

in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare.

3.2.Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste nell'ambito delle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione  dell’Unione .

3.3.Una scheda ufficiale, acclusa all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di precisione.

Tale scheda non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile.

3.4.Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo.

3.5.Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, le schede ufficiali e gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali  dell’Unione .

🡻 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto vii)

4.Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.

🡻 2003/17/CE (adattato)

5.Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente  nell’Unione , le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte  nell’Unione .

Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte sotto la responsabilità delle persone incaricate della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 2005/834/CE del Consiglio 3 , dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi.

6.Per le sementi certificate di tutte le generazioni le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate:

 nell’Unione  o

in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai sensi della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi ottenute a norma del punto 5.

7.Nel caso del Canada e degli Stati Uniti, in deroga al:

punto 2.2 e punto 2.3,

punto 3.1, secondo trattino, e

punto 4,

il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi delle sementi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme  dell’Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (Association of Official Seed Analysts —  AOSA). In questo caso:

deve figurare la seguente attestazione ai sensi del punto 3.1: «Sottoposte a campionamento e analizzate, conformemente alle norme  dell'AOSA , da …» (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto), e

il certificato obbligatorio ai sensi del punto 4 deve essere rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità dell'autorità di cui all'allegato I.

_____________

🡻 

ALLEGATO III

Decisione abrogata ed elenco delle modifiche successive

Decisione 2003/17/CE del Consiglio
(
GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj )

Decisione 2003/403/CE del Consiglio
(
GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2003/403/oj )

Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio
(
GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/j o)

Unicamente allegato, punto III

Decisione 2005/834/CE del Consiglio
(
GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj

Unicamente articolo 4

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1791/oj )

Decisione 2007/780/CE del Consiglio
(GU L 314 del 1.12.2007, pag. 20,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2007/780/oj )

Decisione n. 1105/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 328 del 28.11.2012, pag. 4, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj )

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
(
GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj )

Unicamente articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, e allegato, punto 6.C.1

Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 284 del 12.11.2018, pag. 31, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj )

Decisione (UE) 2020/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 356 del 26.10.2020, pag. 5, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj )

Decisione (UE) 2021/537 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 108 del 29.3.2021, pag. 4, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj )

Unicamente articolo 1, paragrafo 1, e allegato, punto 1

Decisione (UE) 2022/871 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 152 del 3.6.2022, pag. 109, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2022/871/jo )

Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L, 2025/1228, 20.6.2025,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj )

_____________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Decisione 2003/17/CE

Presente decisione

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

_

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

_

Allegato III

_

Allegato IV

_____________

(1)    AR — Argentina, AU — Australia, 🡺6 BO — Bolivia,🡸 🡺1 BR — Brasile🡸 CA — Canada, CL — Cile, 🡺4 GB — Regno Unito, 🡸 IL — Israele, MA — Marocco, 🡺1 MD — Repubblica di Moldova🡸 NZ — Nuova Zelanda, RS — Serbia, TR — Turchia, 🡺3 UA  Ucraina🡸 US — Stati Uniti, UY — Uruguay, ZA — Sud Africa.
(2)    A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 )), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.
(3)    Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj ).
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