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Document 52026PC0123

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione

COM/2026/123 final

Bruxelles, 6.3.2026

COM(2026) 123 final

2023/0112(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2023/0112 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2023) 227 final – 2023/0112 COD):

19 aprile 2023.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

13 luglio 2023.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

24 aprile 2024.

Data di trasmissione della proposta modificata:

N/A.

Data di adozione della posizione del Consiglio:

5 marzo 2026.

2.Finalità della proposta della Commissione

La Commissione ha proposto un pacchetto di quattro atti modificativi per riformare il quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (quadro CMDI). Le modifiche proposte alla direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM/2023/229 final) sono state adottate separatamente dai colegislatori come direttiva (UE) 2024/1174. I restanti tre atti proponevano modifiche che riguardavano rispettivamente la direttiva 2014/59/UE, il regolamento (UE) n. 806/2014 e la direttiva 2014/49/UE.

Gli obiettivi generali della proposta CMDI sono stati quelli di tutelare meglio la stabilità finanziaria e il denaro dei contribuenti, proteggere l'economia reale dall'impatto dei fallimenti bancari e potenziare ulteriormente la tutela dei depositanti. La proposta mira a conseguire tali obiettivi migliorando gli strumenti di crisi utilizzati per gestire il dissesto delle banche di piccole e medie dimensioni. Lo strumento principale per conseguire tale obiettivo è consentire alle autorità di risoluzione di utilizzare i fondi dei sistemi di garanzia dei depositi per finanziare l'attuazione di una strategia di cessione nei casi in cui la capacità interna di assorbimento delle perdite di queste banche non sia sufficiente per accedere al fondo di risoluzione.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio sulle modifiche proposte alla direttiva 2014/59/UE adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 25 giugno 2025. La Commissione appoggia tale accordo. Per quanto riguarda la direttiva 2014/59/UE, i punti principali dell'accordo sono i seguenti:

·la valutazione dell'interesse pubblico è modificata imponendo alle autorità di risoluzione di procedere alla risoluzione di una banca se uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione è a rischio e la liquidazione della banca secondo la procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione in modo più efficace;

·la verifica del minor onere per l'uso del sistemi di garanzia dei depositi nella risoluzione è semplificata limitando gli interventi di tali sistemi all'importo dei depositi protetti, mentre l'attuale super-preferenza per i depositi protetti è mantenuta nell'ambito di una gerarchia dei creditori più semplice a tre livelli;

·le norme sull'utilizzo dei sistemi di garanzia dei depositi per il finanziamento della risoluzione sono soggette a obblighi espliciti in materia di sequenza delle azioni, salvaguardie e ripartizione degli oneri, per garantire che la capacità interna di assorbimento delle perdite delle banche rimanga la prima linea di difesa e che il denaro dei contribuenti sia adeguatamente protetto.

4.Conclusioni

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

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