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Document 52026PC0121

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto (CountEmissions EU)

COM/2026/121 final

Bruxelles, 6.3.2026

COM(2026) 121 final

2023/0266(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto (CountEmissions EU)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2023/0266 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto (CountEmissions EU)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 441 final – 2023/0266 COD):

11 luglio 2023.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

25 ottobre 2023.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

10 aprile 2024.

Data di trasmissione della proposta modificata:

N/D.

Data di adozione della posizione del Consiglio:

26 febbraio 2026.

2.Finalità della proposta della Commissione

La proposta della Commissione mira a stabilire un quadro comune dell'UE per contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto in tutti i modi di trasporto. L'obiettivo della proposta è garantire l'uniformità, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni sulle emissioni al fine di: i) promuovere scelte più sostenibili da parte delle imprese e dei consumatori; ii) migliorare il funzionamento del mercato; e iii) contribuire agli obiettivi climatici dell'UE, assicurando nel contempo la proporzionalità per le imprese, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI).

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio in prima lettura preserva l'architettura e gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione, rispecchiando nel contempo l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 5 novembre 2025. L'obiettivo della posizione del Consiglio è predisporre un quadro giuridico equilibrato e attuabile che:

·mantenga la norma EN ISO 14083 come metodologia di riferimento per il calcolo delle emissioni dei servizi di trasporto, prevedendo nel contempo la possibilità di rivederla e chiarirla, se necessario;

·eviti di imporre nuovi obblighi di comunicazione alle imprese e l'obbligo di utilizzare dati primari per il calcolo delle emissioni, consentendo nel contempo agli Stati membri di rendere obbligatorio e incentivare l'uso di tali dati nei loro territori;

·conferisca alla Commissione il potere di creare banche dati dei valori standard a livello di UE, tenendo conto delle pertinenti regolamentazioni vigenti, e stabilisca norme per la valutazione dei dati provenienti da banche dati e strumenti di calcolo gestiti da terzi;

·fornisca sostegno pratico alle PMI imponendo alla Commissione di sviluppare uno strumento di calcolo dell'UE semplice e gratuito, corredato di un manuale (le specifiche tecniche dello strumento devono essere stabilite in un atto di esecuzione);

·definisca tempistiche di attuazione chiare e ragionevoli per le banche dati, lo sviluppo dello strumento e le misure di garanzia della qualità che servono per assicurare la prontezza operativa;

·attribuisca alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in linea con le prescrizioni di cui agli articoli 290 e 291 TFUE;

·rinvii qualsiasi decisione su eventuali estensioni metodologiche sulla base di una clausola di revisione, incaricando la Commissione di valutare gli sviluppi internazionali e la fattibilità di tali estensioni quattro anni dopo l'entrata in applicazione del regolamento;

·preveda che qualsiasi questione relativa all'accessibilità della norma EN ISO 14083 sia valutata dalla Commissione nel contesto della valutazione del regolamento.

4.Conclusioni

La Commissione accoglie con favore l'esito dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

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