COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.2.2026
COM(2026) 98 final
2026/0061(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 59a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose (comitato di esperti RID) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). La proposta si riferisce alla prevista adozione di alcune modifiche delle disposizioni tecniche e amministrative figuranti nell'allegato dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), che dovranno essere decise da tale comitato.
2.Contesto della proposta
2.1.Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)
La convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è un accordo internazionale di cui l'Unione e 25 Stati membri sono parti contraenti (solo Cipro e Malta non lo sono).
L'Unione europea ha aderito alla COTIF con la decisione 2013/103/UE del Consiglio del 16 giugno 2011.
2.2.Il regolamento concernente il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID)
A norma del suo articolo 7, la COTIF riguarda, tra l'altro, anche le appendici di cui all'articolo 6, tra cui il "regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)", che costituisce l'appendice C della convenzione. Il RID si applica nella misura in cui non siano state fatte dichiarazioni in conformità alle pertinenti disposizioni della COTIF.
Obiettivo del RID è disciplinare il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia tra gli Stati membri dell'OTIF che applicano le norme RID (Stati contraenti del RID).
La direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose stabilisce che il RID si applica anche ai trasporti effettuati all'interno degli Stati membri dell'UE.
2.3.Il comitato di esperti RID
Il comitato di esperti RID è un organismo istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della COTIF. In conformità all'articolo 18 della COTIF, il comitato di esperti RID decide in merito alle proposte volte a modificare la convenzione. È costituito dai rappresentanti degli Stati membri dell'OTIF che applicano il RID e dell'Unione europea.
2.4.L'atto previsto del comitato di esperti RID
Il 28 maggio 2026, nella sua 59a sessione, il comitato di esperti RID sarà chiamato ad adottare una serie di modifiche volte ad aggiornare l'allegato del RID ("atto previsto") alla luce del progresso tecnico e scientifico.
La finalità dell'atto previsto è garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose per ferrovia aggiornando alcune disposizioni. Tali disposizioni includono, tra l'altro, l'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto, le istruzioni di imballaggio, l'elenco delle norme applicabili e altri requisiti tecnici applicabili a vari mezzi di contenimento.
Occorre notare che le disposizioni internazionali relative al trasporto di merci pericolose sono stabilite da varie organizzazioni internazionali come l'OTIF. Tra queste figurano la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e diversi organismi specializzati delle Nazioni Unite, quali il sottocomitato di esperti per il trasporto di merci pericolose in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Poiché le norme devono essere compatibili, è stato sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione tra le organizzazioni attive in questo ambito. Le disposizioni sono adattate in base a un ciclo biennale.
Nel corso della preparazione di tali modifiche è stata consultata un'ampia gamma di esperti del settore pubblico e privato e si sono svolte le seguenti riunioni tecniche:
–sottocomitato di esperti per il trasporto di merci pericolose in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC):
(1)62a sessione tenutasi a Ginevra dal 3 al 7 luglio 2023;
(2)63a sessione tenutasi a Ginevra dal 27 novembre al 6 dicembre 2023;
(3)64a sessione tenutasi a Ginevra dal 24 giugno al 3 luglio 2024;
(4)65a sessione tenutasi a Ginevra dal 25 novembre al 3 dicembre 2024;
(5)66a sessione tenutasi a Ginevra dal 30 giugno al 4 luglio 2025;
–riunione congiunta UNECE del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose:
(1)sessione primaverile del 2024 tenutasi a Berna dal 25 al 28 marzo 2024;
(2)sessione autunnale del 2024 tenutasi a Ginevra dal 10 al 13 settembre 2024;
(3)sessione primaverile del 2025 tenutasi a Berna dal 24 al 28 marzo 2025;
(4)sessione autunnale del 2025 tenutasi a Ginevra dal 17 al 25 settembre 2025;
(5)un'altra sessione della riunione congiunta si terrà a Berna dal 24 al 27 marzo 2026;
–gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID:
(1)18a sessione tenutasi a Madrid il 20 e il 21 novembre 2024;
(2)19a sessione tenutasi a Lussemburgo dal 18 al 21 novembre 2025.
Nel corso di tali riunioni gli esperti dei suddetti comitati hanno analizzato ed elaborato le singole proposte di modifica sopracitate. Nella maggior parte dei casi le misure raccomandate sono state approvate all'unanimità. Per alcune proposte le raccomandazioni sono sostenute dalla maggioranza degli esperti.
In conformità all'articolo 35 della COTIF, una volta decise dal comitato di esperti RID, le modifiche entrano in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui il Segretario generale ne ha dato notifica alle parti contraenti. Una parte contraente può formulare un'obiezione entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica. In caso di opposizione da parte di un quarto delle parti contraenti, la modifica non entra in vigore.
L'articolo 38 della COTIF stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione di cui all'articolo 35, paragrafo 4, un'organizzazione regionale di integrazione economica come l'Unione europea "ha diritto al numero di voti identico al numero dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'organizzazione".
A meno che le parti non sollevino un sufficiente numero di obiezioni, le modifiche previste nell'ambito della presente proposta entreranno in vigore il 1º gennaio 2027 e diventeranno vincolanti per l'Unione e gli Stati membri, costituendo parte integrante dell'acquis dell'Unione.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
3.1.Competenza esclusiva dell'Unione
L'Unione è parte contraente a pieno titolo della COTIF.
Inoltre l'articolo 1 della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose dispone che l'allegato del RID si applichi al trasporto di merci pericolose effettuato per ferrovia all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, fatta eccezione per gli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario. L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati.
A tale fine, alla Commissione è stato conferito il potere di adeguare l'allegato II, sezione II.1, della direttiva 2008/68/CE mediante un atto delegato, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva.
Occorre inoltre notare che la direttiva 2008/68/CE figura nell'elenco degli strumenti dell'Unione tramite i quali l'Unione ha esercitato la propria competenza e che erano in vigore al momento della conclusione dell'accordo tra l'UE e l'OTIF.
3.2.Posizione da adottare
Le modifiche del RID rientrano interamente nella competenza esclusiva dell'Unione e occorre definire una posizione dell'Unione.
Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere approvate.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
L'atto che il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto vincolerà l'Unione a norma del diritto internazionale in forza dell'articolo 6 del RID, secondo il quale l'allegato da modificare costituisce parte integrante del regolamento.
Inoltre, in conformità all'articolo 1 della direttiva 2008/68/CE, l'allegato del RID si applica al trasporto di merci pericolose effettuato per ferrovia all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, fatta eccezione per gli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario. L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto della decisione proposta riguardano il trasporto di merci pericolose per ferrovia.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
La proposta di decisione del comitato di esperti RID apporterà modifiche all'allegato del RID, pertanto le informazioni sull'esito della riunione devono essere pubblicate, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2026/0061 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 59a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("COTIF").
(2)A norma dell'articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l'ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale sono disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l'appendice C della convenzione.
(3)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, richiamandosi al RID.
(4)A norma dell'articolo 18 della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia ("OTIF") di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della COTIF ("comitato di esperti RID") può adottare modifiche, tra l'altro, dell'allegato del RID.
(5)Il comitato di esperti RID, nella 59a sessione del 28 maggio 2026, è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l'allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID vincoleranno l'Unione.
(7)Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose per ferrovia, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
(8)Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.
(9)Nell'ambito della 20a sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 27 maggio 2026, potranno essere concordate modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 59a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose ("comitato di esperti RID") dell'Organizzazione dei trasporti internazionali per ferrovia nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, figura nell'allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente