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Document 52026PC0008

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio

COM/2026/8 final

Bruxelles, 20.1.2026

COM(2026) 8 final

2026/0005(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento alla prevista adozione di diverse decisioni.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC")

Obiettivo dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC") è conseguire gli obiettivi menzionati nel preambolo dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea (UE) è parte dell'accordo 1 . Anche tutti i 27 Stati membri sono parti dell'accordo. L'OMC può adottare decisioni secondo le procedure stabilite nell'accordo OMC.

2.2.La Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio

La Conferenza dei ministri è il più alto organo decisionale dell'OMC e si riunisce almeno una volta ogni due anni. Per legge e prassi, le decisioni sono adottate per consenso.

La prossima riunione della Conferenza dei ministri si terrà a Yaoundé, Camerun, dal 26 al 29 marzo 2026. Si tratterà della 14a Conferenza dei ministri dell'OMC (MC14).

2.3.Gli atti previsti della Conferenza dei ministri dell'OMC

L'MC14 può adottare decisioni relative a:

1.riforma della risoluzione delle controversie;

2.sovvenzioni alla pesca;

3.sicurezza alimentare;

4.sostegno interno all'agricoltura;

5.stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare;

6.restrizioni all'esportazione nel settore agricolo;

7.concorrenza all'esportazione nel settore agricolo;

8.accesso al mercato nel settore agricolo;

9.meccanismo di salvaguardia speciale ("MSS") nel settore agricolo;

10.cotone;

11.trattamento speciale e differenziato;

12.proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - "misure di sostegno" in una serie di decisioni e accordi OMC specifici;

13.accordo sul commercio elettronico;

14.accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo;

15.richiesta di concessione di una deroga dell'OMC;

16.istituzione di un ulteriore comitato sulle tecnologie emergenti.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di unirsi a un eventuale consenso in sede di OMC sull'adozione, da parte della Conferenza dei ministri, degli atti previsti.

Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso sugli atti previsti, la posizione dell'UE in sede di MC14 deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE 2 .

Va osservato che la posizione dell'UE a sostegno della proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della proroga della moratoria sui reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni) non sarà inclusa nella presente proposta, in quanto la decisione (UE) 2015/2236 del Consiglio, del 27 novembre 2015, prevede che ciò possa avvenire a tempo indeterminato. La proposta attuale riguarda le questioni seguenti in merito alle quali possono essere adottate decisioni:

·riforma della risoluzione delle controversie: in occasione dell'MC13 ad Abu Dhabi, con decisione ministeriale (WT/MIN(24)/37) l'OMC ha riconosciuto i progressi compiuti nel processo informale di riforma della risoluzione delle controversie e ha incaricato i funzionari di accelerare le discussioni per raggiungere l'obiettivo di disporre di un sistema di risoluzione delle controversie che funzioni pienamente e correttamente e sia accessibile a tutti i membri entro il 2024, come già stabilito in occasione dell'MC12. Tale obiettivo non è stato raggiunto "entro il 2024" e le prospettive di raggiungerlo in occasione dell'MC14 sono scarse. Tuttavia un sistema di risoluzione delle controversie pienamente funzionante nell'ambito dell'OMC rimane una priorità per l'Unione. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere una riforma significativa del sistema di risoluzione delle controversie che risponda agli interessi dei membri, preservandone nel contempo le caratteristiche fondamentali su cui si basa il sistema commerciale multilaterale fondato su regole. In caso di raggiungimento di tale risultato concordato, l'Unione dovrebbe sostenerlo;

·sovvenzioni alla pesca: con la decisione ministeriale del 17 giugno 2022 (WT/MIN (22)/33) l'OMC ha adottato l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca e nel contempo ha invitato a concludere un accordo globale sulle sovvenzioni alla pesca. L'accordo sulle sovvenzioni alla pesca è entrato in vigore il 15 settembre 2025; se entro quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso non sono adottate norme complete, e salvo diversa decisione del Consiglio generale, tale accordo è immediatamente abrogato. L'OMC si sta impegnando per raggiungere un accordo multilaterale su disposizioni aggiuntive che consentano di definire norme complete. In caso di esito positivo dei negoziati sulle disposizioni aggiuntive, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·sicurezza alimentare: l'intervento dell'OMC è necessario in risposta alle attuali sfide in materia di sicurezza alimentare, aggravate dalle conseguenze della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, in un contesto di sfide climatiche e ambientali globali. Si prevede che la sicurezza alimentare costituirà un elemento di discussione in sede di MC14. In occasione dell'MC12 i ministri hanno inoltre approvato una dichiarazione sulla risposta di emergenza all'insicurezza alimentare (WT/MIN (22)/28, WT/L/1139) che incaricava il comitato per l'agricoltura di avviare un programma di lavoro specifico per studiare come rendere più efficace e operativa la decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari (decisione di Marrakech). Nel contempo, i membri sono stati incaricati di prendere in considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari di aumentare la loro resilienza nel rispondere a una grave instabilità alimentare, anche valutando la possibilità di utilizzare al meglio le flessibilità per rafforzare la loro produzione agricola e migliorare la loro sicurezza alimentare interna, come necessario in caso di emergenza. I membri hanno fissato collettivamente un calendario con scadenza alla fine di novembre 2023 per concludere un programma di lavoro e giungere ad alcune raccomandazioni comuni. Nell'aprile 2024 i membri hanno approvato una relazione sul programma di lavoro (G/AG/38) contenente una serie di raccomandazioni e conclusioni. Qualora tale lavoro portasse a un risultato, l'UE dovrebbe sostenere il risultato concordato;

·sostegno interno all'agricoltura: i negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). In caso di esito positivo dei negoziati, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare: i negoziati mirano a raggiungere una "soluzione permanente" che soddisfi l'obiettivo di cui alla decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), come interpretato dalla successiva decisione del Consiglio generale del 27 novembre 2014 (WT/L/939). Tale obiettivo è stato ribadito nella decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN (15)/44-WT/L/979). In caso di esito positivo dei negoziati, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·restrizioni all'esportazione nel settore agricolo: in occasione della 12a Conferenza dei ministri tenutasi a Ginevra, i membri dell'OMC hanno approvato la storica decisione ministeriale sulle esenzioni dai divieti o dalle restrizioni all'esportazione per gli acquisti di prodotti alimentari da parte del Programma alimentare mondiale (WT/MIN(22)/29, WT/L/1140). Molti membri sono favorevoli ad un ulteriore aumento della trasparenza e della prevedibilità dei divieti e delle restrizioni all'esportazione, nonché al miglioramento delle norme in materia. In caso di esito positivo dei negoziati, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·concorrenza all'esportazione nel settore agricolo: la decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN(15)/45) ha abolito le sovvenzioni all'esportazione e ha disciplinato altre misure di effetto equivalente. I negoziati in questo settore sono attualmente incentrati sul miglioramento della trasparenza e su ulteriori norme riguardanti la concorrenza all'esportazione. L'adozione, nel dicembre 2024, della relazione sul riesame triennale e della decisione sui requisiti e sui formati delle notifiche relative alla concorrenza all'esportazione (G/AG/39) è considerata un elemento positivo che contribuisce al monitoraggio di potenziali pratiche di elusione delle norme. In caso di esito positivo dei negoziati, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·accesso al mercato nel settore agricolo: i negoziati sull'accesso al mercato per riduzioni progressive sostanziali della protezione sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). In caso di esito positivo dei negoziati, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo: i negoziati sul meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo sono proseguiti conformemente alle proposte in esame e alla decisione ministeriale di Nairobi (WT/MIN (15)/43-WT/L/978). In caso di esito positivo dei negoziati, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·cotone: i negoziati sul cotone sono proseguiti nel quadro stabilito ai paragrafi 5, 6 e 7 della decisione ministeriale di Bali sul cotone (WT/MIN (13)/41-WT/L/916) e al paragrafo 14 della decisione ministeriale di Nairobi sul cotone (WT/MIN (15)/46-WT/L/981). In caso di esito positivo dei negoziati, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

·trattamento speciale e differenziato (TSD): i negoziati sulle disposizioni in materia di TSD, anche nel contesto delle discussioni su alcune proposte del G-90 (gruppo di Stati africani, gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e gruppo dei PMA) in settori quali le sovvenzioni, le misure riguardanti gli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIM) e il trasferimento di tecnologia nell'ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), possono portare ad un risultato a livello ministeriale in sede di MC14, ad esempio il chiarimento delle disposizioni esistenti o la concessione di un ulteriore TSD ai paesi meno avanzati (PMA) e a taluni paesi in via di sviluppo, e l'UE dovrebbe sostenere tale risultato. Tuttavia, data la divergenza di posizioni nei negoziati, l'UE ritiene anche possibile che tali tematiche diventino parte integrante di un programma di lavoro post-MC14 o prevede altri risultati che non implichino una modifica degli accordi OMC; 

·proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - "misure di sostegno" in una serie di decisioni e accordi OMC specifici: sono in corso negoziati sulle proposte del gruppo dei PMA relative alle misure di sostegno per una transizione più agevole per i membri dell'OMC che escono dalla categoria dei PMA: prorogare per un periodo di tempo adeguato le disposizioni in materia di TSD in una serie di decisioni e accordi OMC specifici, in particolare per quanto riguarda gli accordi sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e l'agricoltura. Qualora fosse necessario un risultato a livello ministeriale, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato. Tale risultato potrebbe consistere nell'estendere ai paesi che di recente sono usciti dalla categoria dei PMA, per un periodo di tempo rigorosamente limitato, talune disposizioni applicabili ai PMA;

·accordo sul commercio elettronico: i negoziati per l'accordo sul commercio elettronico sono stati avviati nel gennaio 2019, quando è stata istituita l'iniziativa congiunta dell'OMC sul commercio elettronico. I negoziati miravano alla definizione di una serie di norme commerciali internazionali di base per il commercio digitale al fine di promuovere e facilitare le transazioni digitali. Il 26 luglio 2024, dopo cinque anni di negoziati, i partecipanti all'iniziativa congiunta sul commercio elettronico sono giunti a un testo consolidato dell'accordo. L'accordo comprende discipline commerciali volte a: 1) agevolare il commercio digitale transfrontaliero (ad esempio transazioni commerciali telematiche, contratti elettronici, autenticazione elettronica e firme elettroniche); 2) accrescere la fiducia nell'ambiente del commercio digitale (ad esempio messaggi elettronici commerciali non richiesti, protezione dei consumatori online, cibersicurezza o accesso aperto a internet); e 3) promuovere un ambiente del commercio digitale internazionale affidabile (ad esempio pagamenti elettronici o servizi di telecomunicazione). L'accordo comprende inoltre un divieto permanente di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, una priorità commerciale fondamentale per l'industria dell'UE. L'accordo sul commercio elettronico diventerà parte del quadro giuridico dell'OMC come accordo plurilaterale, integrato nell'allegato 4 dell'accordo OMC, e l'Unione dovrebbe sostenere tale integrazione. La decisione (UE) 2025/915 del Consiglio, del 12 maggio 2025, ha stabilito la posizione da adottare a nome dell'Unione su tale questione in sede di Consiglio generale 3 . Tuttavia la proposta presentata al Consiglio generale nel febbraio 2025 è stata respinta da un numero limitato di membri. La questione sarà riesaminata durante la riunione del Consiglio generale a dicembre 2025. Se necessario, l'Unione dovrebbe inoltre poter unirsi al consenso su tale questione in occasione dell'MC14;

·accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo: i negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo sono stati formalmente avviati nel settembre 2020 e si sono conclusi nel luglio 2023. All'iniziativa hanno aderito 128 membri, la maggior parte dei quali sono paesi in via di sviluppo e paesi meno avanzati. Essa riguarda norme in materia di trasparenza, razionalizzazione delle procedure amministrative e coerenza normativa interna che si applicheranno a tutti i settori dell'economia per tutte le misure relative alle attività di investimento. In occasione dell'MC13 l'Unione era pronta ad unirsi al consenso in merito all'integrazione dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo nell'allegato 4 dell'accordo OMC 4 . Tuttavia, in occasione dell'MC13, India, Sud Africa e Turchia si sono opposte alla decisione di integrazione. La decisione di integrazione è stata oggetto di opposizione anche in occasione delle riunioni del Consiglio generale successive all'MC13. L'UE dovrebbe sostenere una nuova richiesta di integrazione nell'allegato 4 dell'accordo OMC e dovrebbe poter unirsi al consenso su tale decisione in occasione dell'MC14 o, se necessario, in occasione di riunioni successive del Consiglio generale aventi luogo prima della prossima Conferenza dei ministri dell'OMC nelle quali sarà trattata la stessa questione;

·richieste di concessione di una deroga dell'OMC: la deroga adottata a norma della decisione WT/L/970, concessa dall'OMC il 30 novembre 2015, ha consentito agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana designati a norma dell'atto di crescita e opportunità per l'Africa. Tale deroga è scaduta il 30 settembre 2025 e all'OMC non è stata notificata alcuna richiesta formale di proroga. In caso di una nuova richiesta di deroga, l'Unione dovrebbe sostenerla, in linea con il suo precedente sostegno a tali richieste, testimoniato dalla decisione (UE) 2015/1942 del Consiglio;

·istituzione di un ulteriore comitato sulle tecnologie emergenti: l'accelerazione della trasformazione digitale e la rapida comparsa di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale, la blockchain, l'internet delle cose e il calcolo quantistico hanno sollevato nuove questioni politiche che influenzano il commercio internazionale e che meritano un'analisi approfondita. In caso di consenso in sede di MC14 sull'istituzione di un ulteriore comitato incaricato di esaminare l'impatto delle tecnologie emergenti sul commercio mondiale, l'Unione dovrebbe unirsi a tale consenso.

Dal momento che i negoziati riguardo a tutti gli elementi di cui sopra sono ancora in corso, la Commissione si aspetta che il Consiglio decida in merito alla posizione dell'UE sui risultati di tali negoziati non appena la situazione dei testi pertinenti diventerà sufficientemente chiara nel corso della stessa Conferenza dei ministri.

L'iniziativa è pienamente coerente con le disposizioni vigenti. Decisioni analoghe erano state preparate per precedenti Conferenze dei ministri dell'OMC, tra cui da ultimo la 13a Conferenza dei ministri dell'OMC nel 2024.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La Conferenza dei ministri dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.

A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

Gli atti previsti menzionati sopra costituiscono atti aventi effetti giuridici poiché possono incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione in virtù del diritto internazionale.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2026/0005 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994 6 , l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") può adottare decisioni per consenso.

(3)Nel corso della 14a riunione, prevista per il 26-29 marzo 2026, la Conferenza dei ministri dell'OMC potrà adottare decisioni in materia di riforma della risoluzione delle controversie, sovvenzioni alla pesca, sicurezza alimentare, sostegno interno all'agricoltura, stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, concorrenza all'esportazione nel settore agricolo, accesso al mercato nel settore agricolo, meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo, cotone, trattamento speciale e differenziato, proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - allegato 2, accordo sul commercio elettronico, accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo, richiesta di concessione di una deroga e istituzione di un ulteriore comitato.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza dei ministri dell'OMC, poiché le decisioni previste sono vincolanti per l'Unione.

(5)In occasione dell'MC13 ad Abu Dhabi, con decisione ministeriale (WT/MIN(24)/37) l'OMC ha riconosciuto i progressi compiuti nel processo informale di riforma della risoluzione delle controversie e ha incaricato i funzionari di accelerare le discussioni per raggiungere l'obiettivo di disporre di un sistema di risoluzione delle controversie che funzioni pienamente e correttamente e sia accessibile a tutti i membri entro il 2024, come già stabilito in occasione dell'MC12. Tale obiettivo non è stato raggiunto "entro il 2024" e le prospettive di raggiungerlo in occasione dell'MC14 sono scarse. Tuttavia un sistema di risoluzione delle controversie pienamente funzionante nell'ambito dell'OMC rimane una priorità per l'Unione. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere una riforma significativa del sistema di risoluzione delle controversie che risponda agli interessi dei membri, preservandone nel contempo le caratteristiche fondamentali su cui si basa il sistema commerciale multilaterale fondato su regole. In caso di raggiungimento di tale risultato concordato, l'Unione dovrebbe sostenerlo.

(6)Con la decisione ministeriale del 17 giugno 2022 (WT/MIN (22)/33) l'OMC ha adottato l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca e nel contempo ha invitato a concludere un accordo globale sulle sovvenzioni alla pesca. L'accordo sulle sovvenzioni alla pesca è entrato in vigore il 15 settembre 2025 7 ; se entro quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso non sono adottate norme complete, e salvo diversa decisione del Consiglio generale, tale accordo è immediatamente abrogato. L'OMC si sta impegnando per raggiungere un accordo multilaterale su disposizioni aggiuntive che consentano di definire norme complete. In caso di esito positivo dei negoziati sulle disposizioni aggiuntive, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(7)L'intervento dell'OMC è necessario in risposta alle attuali sfide in materia di sicurezza alimentare, aggravate dalle conseguenze della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, in un contesto di sfide ambientali globali, cambiamenti climatici e catastrofi naturali correlate, perdita di biodiversità e inquinamento. Si prevede che la sicurezza alimentare costituirà un elemento di discussione in sede di MC14. In occasione dell'MC12 i ministri hanno inoltre approvato una dichiarazione sulla risposta di emergenza all'insicurezza alimentare (WT/MIN (22)/28, WT/L/1139) che incaricava il comitato per l'agricoltura di avviare un programma di lavoro specifico per studiare come rendere più efficace e operativa la decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari (decisione di Marrakech). Nel contempo, i membri sono stati incaricati di prendere in considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari di aumentare la loro resilienza nel rispondere a una grave instabilità alimentare, anche valutando la possibilità di utilizzare al meglio le flessibilità per rafforzare la loro produzione agricola e migliorare la loro sicurezza alimentare interna, come necessario in caso di emergenza. Nell'aprile 2024 i membri hanno approvato una relazione sul programma di lavoro (G/AG/38) contenente una serie di raccomandazioni e conclusioni. Qualora tale lavoro portasse a un risultato, l'UE dovrebbe sostenere il risultato concordato.

(8)I negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). In caso di esito positivo dei negoziati, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(9)I negoziati sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare mirano a raggiungere una "soluzione permanente" che soddisfi l'obiettivo di cui alla decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), come interpretato dalla successiva decisione del Consiglio generale del 27 novembre 2014 (WT/L/939). Tale obiettivo è stato ribadito nella decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN (15)/44-WT/L/979). In caso di esito positivo dei negoziati, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(10)In occasione della 12a Conferenza dei ministri tenutasi a Ginevra, i membri dell'OMC hanno approvato la storica decisione ministeriale sulle esenzioni dai divieti o dalle restrizioni all'esportazione per gli acquisti di prodotti alimentari da parte del Programma alimentare mondiale (WT/MIN(22)/29, WT/L/1140). Dai negoziati sulle restrizioni all'esportazione nel settore agricolo è emerso che gran parte dei membri dell'OMC è favorevole a un ulteriore aumento della trasparenza e della prevedibilità dei divieti e delle restrizioni all'esportazione, nonché al miglioramento delle norme in materia. In caso di esito positivo dei negoziati, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(11)La decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN(15)/45) ha abolito le sovvenzioni all'esportazione e ha disciplinato le misure di effetto equivalente. I negoziati in questo settore sono incentrati sul miglioramento della trasparenza e su ulteriori norme riguardanti la concorrenzaall'esportazione. L'adozione, nel dicembre 2024, della relazione sul riesame triennale e della decisione sui requisiti e sui formati delle notifiche relative alla concorrenza all'esportazione (G/AG/39) è considerata un elemento positivo che contribuisce al monitoraggio di potenziali pratiche di elusione delle norme. In caso di esito positivo dei negoziati, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(12)I negoziati sull'accesso al mercato per riduzioni progressive sostanziali della protezione sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). In caso di esito positivo dei negoziati, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(13)I negoziati sul meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo sono proseguiti conformemente alla decisione ministeriale di Nairobi (WT/MIN(15)/43-WT/L/978). In caso di esito positivo dei negoziati, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(14)I negoziati sul cotone sono proseguiti nel quadro stabilito ai paragrafi 5, 6 e 7 della decisione ministeriale di Bali sul cotone (WT/MIN (13)/41-WT/L/916) e al paragrafo 14 della decisione ministeriale di Nairobi sul cotone (WT/MIN (15)/46-WT/L/981). In caso di esito positivo dei negoziati, l'Unione dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore.

(15)I negoziati sulle disposizioni in materia di TSD, anche nel contesto delle discussioni su alcune proposte del G-90 (gruppo di Stati africani, gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e gruppo dei PMA) in settori quali le sovvenzioni, le misure riguardanti gli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIM) e il trasferimento di tecnologia nell'ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), possono portare ad un risultato a livello ministeriale in sede di MC14, ad esempio il chiarimento delle disposizioni esistenti o la concessione di un ulteriore TSD ai paesi meno avanzati (PMA) e a taluni paesi in via di sviluppo, e l'UE dovrebbe sostenere tale risultato.

(16)Sono in corso negoziati sulle proposte del gruppo dei PMA relative alle misure di sostegno per una transizione più agevole per i membri dell'OMC che escono dalla categoria dei PMA: prorogare per un periodo di tempo adeguato le disposizioni in materia di TSD in una serie di decisioni e accordi OMC specifici, in particolare per quanto riguarda gli accordi sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e l'agricoltura. Qualora fosse necessario un risultato a livello ministeriale, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato. Tale risultato potrebbe consistere nell'estendere ai paesi che di recente sono usciti dalla categoria dei PMA, per un periodo di tempo rigorosamente limitato, talune disposizioni applicabili ai PMA.

(17)I negoziati per un accordo sul commercio elettronico sono stati formalmente avviati nel gennaio 2019. La Commissione ha condotto i negoziati a nome dell'UE. Il 26 luglio 2024 i membri dell'OMC partecipanti sono giunti a un testo consolidato dell'accordo sul commercio elettronico. Nelle riunioni del Consiglio generale l'Unione ha sostenuto l'integrazione dell'accordo nell'allegato 4 dell'accordo OMC. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'OMC dovrebbe consistere anche nel sostenere l'integrazione dell'accordo nell'allegato 4 dell'accordo OMC.

(18)I negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo sono stati formalmente avviati nel settembre 2020 e si sono conclusi nel luglio 2023. All'iniziativa hanno aderito 128 membri, la maggior parte dei quali sono paesi in via di sviluppo e paesi meno avanzati. Essa riguarda norme in materia di trasparenza, razionalizzazione delle procedure amministrative e coerenza normativa interna che si applicheranno a tutti i settori dell'economia per tutte le misure relative alle attività di investimento. L'accordo è stato presentato come accordo plurilaterale da integrare nell'allegato 4 dell'accordo OMC. Tale integrazione è stata sostenuta dall'Unione in occasione dell'MC13 e delle successive riunioni del Consiglio generale, ma è stata osteggiata da India, Sudafrica e Turchia in occasione dell'MC13. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'OMC dovrebbe consistere nel sostenere l'integrazione dell'accordo nell'allegato 4 dell'accordo OMC.

(19)A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Qualora l'MC14 non adottasse la decisione di integrare l'accordo sul commercio elettronico o l'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo nell'allegato 4 dell'accordo OMC, l'Unione dovrebbe sostenere tale integrazione nelle riunioni del Consiglio generale. Per quanto riguarda l'accordo sul commercio elettronico, la posizione dell'Unione in merito alle riunioni del Consiglio generale è stata stabilita dalla decisione (UE) 2025/915 del Consiglio del 12 maggio 2025 8 . È pertanto opportuno che la presente decisione riguardi anche, in relazione all'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo, le riunioni del Consiglio generale successive all'MC14 e precedenti la prossima Conferenza dei ministri dell'OMC nelle quali sarà trattata la stessa questione.

(20)La deroga adottata a norma della decisione WT/L/970, concessa dall'OMC il 30 novembre 2015, ha consentito agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana designati a norma dell'atto di crescita e opportunità per l'Africa. Tale deroga è scaduta il 30 settembre 2025 e all'OMC non è stata notificata alcuna richiesta formale di proroga. In caso di una nuova richiesta di deroga, l'Unione dovrebbe sostenerla, in linea con il suo precedente sostegno a tali richieste, testimoniato dalla decisione (UE) 2015/1942 del Consiglio.

(21)L'accelerazione della trasformazione digitale e la rapida comparsa di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale, la blockchain, l'internet delle cose e il calcolo quantistico hanno sollevato nuove questioni politiche che influenzano il commercio internazionale e che meritano un'analisi approfondita. In caso di consenso in sede di MC14 sull'istituzione di un ulteriore comitato incaricato di esaminare l'impatto delle tecnologie emergenti sul commercio mondiale, l'Unione dovrebbe unirsi a tale consenso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 14ª sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC è la seguente:

unirsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di adottare decisioni in materia di riforma della risoluzione delle controversie, sovvenzioni alla pesca, sicurezza alimentare, sostegno interno all'agricoltura, stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, concorrenza all'esportazione nel settore agricolo, accesso al mercato nel settore agricolo, meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo, cotone, trattamento speciale e differenziato, proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - "misure di sostegno" in una serie di decisioni e accordi OMC specifici ("allegato 2"), accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo, accordo sul commercio elettronico, richiesta di concessione di una deroga dell'OMC e istituzione di un ulteriore comitato.

Per quanto riguarda l'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo, la presente decisione riguarda anche, se necessario, la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni successive del Consiglio generale aventi luogo prima della prossima Conferenza dei ministri dell'OMC nelle quali sarà trattata la stessa questione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione  94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(2)    Qualora, contrariamente alle aspettative attuali, il consenso fosse formalizzato in un accordo internazionale che modifica l'accordo OMC oppure in un accordo internazionale multilaterale tra alcuni membri dell'OMC, la Commissione presenterebbe le necessarie proposte a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE successivamente all'adozione dei testi e alla loro apertura per accettazione da parte dell'MC14 o dei membri dell'OMC interessati durante l'MC14.
(3)    Decisione (UE) 2025/915 del Consiglio, del 12 maggio 2025, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'integrazione dell'accordo sul commercio elettronico all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L, 2025/915, 15.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/915/oj).
(4)    Decisione (UE) 2024/444 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'integrazione dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L, 2024/444, 1.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/444/oj).
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania / Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(6)    GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
(7)    GU L, 2025/1962, 25.9.2025, http://data.europa.eu/eli/notice/2025/1962/oj .
(8)    Decisione (UE) 2025/915 del Consiglio, del 12 maggio 2025, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'integrazione dell'accordo sul commercio elettronico all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L, 2025/915, 15.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/915/oj).
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