COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.1.2026
COM(2026) 7 final
2026/0003(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento ad alcune modifiche delle norme sugli stipendi degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento ad alcune modifiche previste delle norme sugli stipendi degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.
2.Contesto della proposta
2.1.Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
Il 1º maggio 2019 la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo, il Montenegro e la Repubblica di Serbia ("parti dell'Europa sudorientale") hanno ratificato il TCT. L'Unione europea è parte del TCT, poiché il 4 marzo 2019 ha adottato una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti. Il TCT è entrato in vigore il 1º maggio 2019.
2.2.Il comitato direttivo regionale
L'articolo 24 del TCT ha istituito il comitato direttivo regionale, che è responsabile della gestione del TCT e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare il comitato direttivo regionale:
a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;
b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT;
d) per quanto riguarda atti dell'Unione di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, in particolare modificando l'allegato I del TCT;
e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;
h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
i) adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;
j) adotta decisioni in cui specifica le procedure per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e lo svolgimento di ispezioni;
k) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;
l) adotta principi generali sull'accesso ai documenti degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;
m) adotta relazioni annuali sull'attuazione della rete globale e le sottopone al consiglio ministeriale;
n) stabilisce i termini e le modalità in cui le parti dell'Europa sudorientale devono recepire taluni atti dell'Unione.
Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.
2.3.L'atto previsto del comitato direttivo regionale
Mediante una procedura di adozione scritta prevista per gennaio 2026 il comitato direttivo regionale sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica le norme sugli stipendi degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("atto previsto"). Tali norme sono stabilite nello statuto del personale della Comunità dei trasporti.
La finalità dell'atto previsto è applicare un adeguamento una tantum della griglia degli stipendi corrispondente a un aumento del 20 % degli stipendi degli agenti del segretariato permanente alla data di applicazione della decisione. La griglia figura nell'allegato II della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale del 5 giugno 2019, che stabilisce lo statuto del personale della Comunità dei trasporti. L'atto previsto intende inoltre aggiornare di conseguenza gli stipendi degli agenti del segretariato permanente, che si basano sulla griglia degli stipendi. Mira inoltre a introdurre, a decorrere dal 1º gennaio 2027, un meccanismo di indicizzazione annuale degli stipendi degli agenti del segretariato permanente, conformemente all'indice annuale dei prezzi al consumo (IPC) pubblicato dall'autorità statistica competente della Repubblica di Serbia.
Le discussioni preliminari tra le parti contraenti in merito all'atto previsto pianificavano di applicare l'indicizzazione degli stipendi a decorrere dal 1º gennaio 2026. Ritardi nel raggiungimento di un accordo su una proposta da presentare per un'eventuale adozione hanno tuttavia comportato lo slittamento della procedura di adozione scritta del comitato direttivo regionale a gennaio 2026. Ciononostante, al fine di mantenere la coerenza con le discussioni preliminari e di garantire che l'indicizzazione annuale degli stipendi sia in linea con il ciclo annuale di adozione del bilancio della Comunità dei trasporti, è opportuno prevedere l'applicazione retroattiva della decisione prevista a decorrere dal 1º gennaio 2026.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, il quale così recita: "Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti [...]".
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'allegato II della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale stabilisce lo statuto del personale della Comunità dei trasporti. Esso precisa, alla sezione 9.1, che la tabella degli stipendi corrispondente alla classificazione dei posti presso il segretariato permanente, che figura nell'appendice di tale statuto del personale, deve essere riesaminata periodicamente dal comitato direttivo regionale. In questo modo si intende garantire che gli stipendi rimangano competitivi e in linea con i requisiti del segretariato. Lo statuto del personale tuttavia non prevede un meccanismo per l'adeguamento annuale degli stipendi degli agenti all'inflazione. La griglia degli stipendi è pertanto rimasta invariata dalla sua adozione nel giugno 2019. Ne è conseguita un'erosione sostanziale del potere d'acquisto degli agenti del segretariato permanente.
Il segretariato permanente ha quindi evidenziato un notevole calo della competitività della tabella degli stipendi. Tale situazione ha già contribuito a una sensibile riduzione del numero di candidature ricevute per posizioni aperte e a un maggior avvicendamento del personale.
Il comitato direttivo regionale deve pertanto adottare l'atto previsto per garantire che la griglia degli stipendi del segretariato permanente rimanga competitiva e assicurare in tal modo il corretto funzionamento del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario stabilire la posizione dell'Unione in riferimento all'atto previsto.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.
Al comitato direttivo regionale spetta stabilire il regolamento del segretariato permanente a norma dell'articolo 30 del TCT. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del TCT, il comitato direttivo regionale è inoltre responsabile della gestione di tale trattato e ne assicura la corretta attuazione. Da ultimo, a norma dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale spetta l'adozione del bilancio e delle relative regole finanziarie. A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti. Di conseguenza, l'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del TCT.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2026/0003 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento ad alcune modifiche delle norme sugli stipendi degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1º maggio 2019.
(2)Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT.
(3)A norma dell'articolo 30 del TCT, al comitato direttivo regionale spetta l'adozione di decisioni sul regolamento del segretariato permanente. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del TCT, il comitato direttivo regionale è inoltre responsabile della gestione del trattato e ne assicura la corretta attuazione. Da ultimo, a norma dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale spetta l'adozione del bilancio e delle relative regole finanziarie.
(4)Mediante una procedura di adozione scritta prevista per gennaio 2026 il comitato direttivo regionale conta di adottare una decisione che modifica le norme sugli stipendi degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, stabilite nello statuto del personale della Comunità dei trasporti.
(5)Al fine di mantenere la coerenza con le discussioni preliminari tra le parti contraenti in merito all'atto previsto e di garantire che l'indicizzazione annuale degli stipendi sia in linea con il ciclo annuale di adozione del bilancio della Comunità dei trasporti, è opportuno prevedere l'applicazione retroattiva della decisione prevista a decorrere dal 1º gennaio 2026.
(6)L'atto previsto del comitato direttivo regionale avrà effetti giuridici.
(7)È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale per quanto riguarda l'adozione della decisione in questione.
(8)Il sostegno all'adozione del progetto di decisione accluso alla presente decisione è giustificato, in quanto essa garantirà che gli stipendi degli agenti del segretariato permanente rimangano competitivi, il che è necessario per mantenere il corretto funzionamento del segretariato permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura di adozione scritta del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti, prevista per gennaio 2026, in riferimento alla modifica delle norme sugli stipendi degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, stabilite nello statuto del personale della Comunità dei trasporti, si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il